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COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO Provincia di Roma Registro Generale n. 876 ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL AREA N. 130 DEL 12122015 Ufficio: AREA IV ECONOMICO FINANZIARIO E FARMACIA Oggetto: RICOGNIZIONE E RICOSTITUZIONE FONDO CCDI L'anno duemilaquindici addì dodici del mese di dicembre, IL RESPONSABILE DELL AREA Premesso che: le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative, tenendo conto delle disponibilità economicofinanziarie dell Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell anno; le modalità di determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività tuttora regolate dagli artt. 31 e 32 del CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle AA.LL. del 22.10.2004, che distingue le risorse in: stabili, aventi carattere di certezza, stabilità e continuità e risorse variabili, che hanno validità esclusivamente per l anno in cui vengono messe a disposizione del Fondo; le predette risorse sono state integrate dai CCNL siglati in data 09/06/2006, 11/04/2008, e 31/07/2009 ove possibile. Visto: l art. 40 del D. Lgs. 165/2001 c. 3quinquies, che prevede espressamente che gli Enti possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione

integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa ; l art. 1, comma 557, della L. 296/2006, come sostituito dall art. 14, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122 del 30.07.2010; l art. 9, comma 2bis, del D.L. 78/2010, convertito in Legge n. 122 del 30.07.2010, il quale prevede che, a decorrere dal 01.01.2011 e fino al 31.12.2013 (con ulteriore proroga al 31.12.2014 per effetto del D.P.R. n. 122/2013), l ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Preso atto: della Circolare della Ragioneria dello Stato n. 12 del 15.04.2011 ha fornito degli indirizzi applicativi relativamente al blocco dei trattamenti economici disposti dall art. 9 del D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010 ed in particolare ha precisato che la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio si ritiene che la stessa possa essere operata, per ciascuno degli anni 20112012 2013 sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 01 gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo; dei criteri indicati dalla Conferenza RegioniProvince Autonome nel proprio documento avente ad oggetto: interpretazione disposizioni D.L. 78/2010; del parere della Corte dei Conti a Sezioni Riunite di controllo n. 51 del 04.10.2011, nella quale si precisa che le sole risorse di alimentazione dei fondi da ritenere non ricomprese nell ambito applicativo dell art. 9, comma 2 bis, del D. L. 78/2010, sono solo quelle destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche dei soggetti individuati o individuabili e che, pertanto, potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all esterno

dell amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli Enti; che detta caratteristica ricorre per quelle risorse destinate a remunerare prestazioni professionali per la progettazione di opere pubbliche e quelle dell avvocatura interna, in quanto si tratta di prestazioni professionali tipiche la cui provvista all esterno potrebbe comportare aggravi di spesa a carico dei bilanci delle pubbliche amministrazioni, e che, pertanto, devono intendersi escluse dall ambito applicativo dell art. 9, comma 2bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, oltre, per giurisprudenza consolidata, alle spettanze derivanti dai trasferimenti ISTAT e alle economie derivanti da piani triennali e annuali di razionalizzazione dei costi; che le risorse che alimentano il fondo derivanti dal recupero dell ICI o da contratti di sponsorizzazione non si sottraggono alla regola generale sopra indicata, nel senso cioè che esse devono essere computate ai fini della determinazione del tetto di spesa posto al fondo per la contrattazione integrativa dall art. 9, comma 2bis, citato, in quanto a differenza delle risorse destinate a progettisti interni e agli avvocati comunali sono potenzialmente destinabili alla generalità dei dipendenti dell ente attraverso lo svolgimento della contrattazione integrativa. Dato atto che l attività di costituzione del Fondo Risorse Decentrate costituisce atto unilaterale dell Amministrazione, non soggetto a contrattazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo di lavoro. Considerato che occorre procedere alla determinazione del Fondo delle risorse decentrate per l anno 2015. VISTO l art. 1, comma 456, della L. n. 147/2013 Legge di Stabilità 2014, il quale prevede che a decorrere dal 2015, la base di partenza per la quantificazione delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale è per un importo pari alle riduzioni operate nel 2014 per effetto dei vincoli ex art. 9, comma 2bis, del D.L. n. 78/2010 (limite del fondo rispetto all anno 2010 e obbligo di decurtazione del medesimo per la diminuzione del personale in servizio); Vista la Circolare n. 20/2015 della Ragioneria Generale dello Stato contenente le istruzioni applicative circa l effettuazione di tale decurtazione permanente;

Ritenuto opportuno procedere quindi ad una ricognizione del fondo salario accessorio a far data dall anno 2004 in modo da rilevare esattamente l importo del fondo per il salario accessorio per l anno 2010 e permettere il calcolo puntuale delle decurtazioni di cui alla sopra richiamata normativa; Visto l allegato prospetto nel quale è riportata la sopra richiamata ricognizione del Fondo delle risorse decentrate per gli anni dal 2004 al 2014; Verificato che il Fondo delle risorse decentrato per l anno 2010, quantificato con Determinazione n. 32 del 24/03/2010 per un importo complessivo di 116.160,31, è stato ricalcolato per un importo complessivo di 120.149,99 con un differenziale positivo di Euro 3.989,68; Dato atto che dal confronto della consistenza numerica del personale in servizio negli anni 2010 e di quello in servizio negli anni 2011, 2012 e 2013 risulta un decremento della media dei dipendenti come evidenziato dal prospetto allegato, di cui si è tenuto conto nella rideterminazione dei fondi delle risorse decentrate per gli anni 2011, 2012 e 2013 e 2014; Dato atto che a seguito della sopra richiamata ricognizione per l anno 2014 non residuano risorse da distribuire, mentre per gli anni successivi a partire dal 2015 si dovrà procedere al recupero della somma di 5.425,00 annui fino a concorrenza dell importo complessivo di 54.250,00; Ritenuto, pertanto sulla base delle sopra esposte considerazioni, procedere alla determinazione del Fondo delle risorse decentrate per l anno 2015 come da prospetto allegato; Dato atto, altresì, che sulla preintesa contrattuale verrà acquisito il parere del Revisore unico dei conti ai sensi dell articolo 40bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall articolo 4 del CCNL 22 gennaio 2004; Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e sue successive modifiche e integrazioni. Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e sue successive modifiche e integrazioni. D E T E R M I N A 1. LE PREMESSE formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. DI COSTITUIRE il Fondo delle risorse decentrate per l anno 2015, come da prospetto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 3. DI APPROVARE la ricognizione del Fondo delle risorse decentrate per gli anni 20102014, come da prospetto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 4. DI DARE ATTO che il Fondo delle risorse decentrate calcolato per l anno 2015 non supera l importo massimo consentito, costituito dall ammontare del Fondo 2010 e successive decurtazioni exlege, e prevede altresì i recuperi necessari per riequilibrare le somme potenzialmente erogabili da quelle effettivamente erogate; 5. DI ATTESTARE che i finanziamenti relativi al Fondo delle risorse decentrare per l anno 2015 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2015 ed afferenti la spesa del personale; 6. DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà esecutiva con l apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all albo pretorio online di questo Ente, nel sito comunale www.comune.castelnuovodiporto.rm.it in Amministrazione Trasparente Provvedimenti Provvedimenti Dirigenti.

Letto e sottoscritto a norma di legge. IL RESPONSABILE DELL AREA Eugenio Maria Giovanni De Rose ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE Della presente determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 29012016 al 13022016 Lì 29012016 IL MESSO COMUNALE

COSTITUZIONE FONDO RISORSE STABILI FONTE DESCRIZIONE 2015 Art. 14, comma 4 A decorrere al 31.12.1999 le risorse destinate al pagamento del lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3% I risparmi derivanti dall applicazione del presente comma, confluiscono nelle risorse di cui all art. 15 con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale. 563,66 (Ccnl 1995 Art. 31, comma 2, lettere b), c), d) ed e) Importo effettivamente previsto (non un fondo teorico ma quello effettivamente previsto nel proprio bilancio impossibilità di recuperare somme che avrebbero dovuto essere previste e non lo sono state) per l anno 1998 relativamente a: Art. 15, comma 1, lett. a) fondo base Art. 15, comma 1, lett. c) Art. 15, comma 1, lett. g) a) Fondo per la remunerazione di particolari posizioni di disagio, pericolo o danno; b) Fondo per compensare particolari posizioni di lavoro e responsabilità; c) Fondo per la qualità della prestazione individuale; d) Fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi. Oltre all eventuale straordinario pagato ai titolari di posizione organizzativa. (Ccnl 1995 Art. 32 e Ccnl 1996 Art. 3) L Art. 32 del Ccnl del 1995 consentiva agli enti che si trovassero nelle condizioni descritte nel punto precedente di destinare al salario accessorio una quota del 0,20% + 0,60% (M.S. 1993 e 1995). Condizione che siano accertate economie di gestione di pari entità. Le economie di gestione consistono nelle minori spese per il personale derivanti dalla riorganizzazione, purché non vengono diminuite l estensione e la qualità dei servizi erogati e non derivino da esternalizzazione delle attività. Per rendere disponibili tali somme occorre che il servizio di controllo interno o il Nucleo di valutazione certifichi le economie nel rispetto delle indicazioni previste. Risorse destinate nel 1998 al pagamento del Livello Economico Differenziato al personale in servizio, secondo le percentuali in vigore, per come determinate dal Ccnl del 16.07.1996. 7.282,39 45.784,82 5.362,15 Art. 15, comma 1, lett. J) Incremento (non facoltativo ma obbligatorio) dello 0,52% del monte salari 1997 escluso la quota relativa ai dirigenti. 3.485,40

Art. 15, comma 1, lett. l) La lettera l) prevede che le somme che formato il trattamento economico accessorio, del personale trasferito agli Enti del Comparto regioni ed AA.LL. da altri comparti, affluisca nel fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane. 6.725,81 Art. 4, comma 1 Ccnl 05.10.2001 A partire dall anno 2001 incremento (obbligatorio) dell 1,1% del monte salari 1999 escluso la quota relativa ai dirigenti. 8.284,49 Art. 15, comma 5 Derivante dagli effetti dell incremento delle dotazioni organiche. 7.500,00 FONDO STABILE ART. 32, COMMA 1 CCNL 22/01/2004 84.988,72 Art. 32, comma 1 Ccnl 22.01.2004 CCNA 22/01/2004 Art. 4 Ccnl 09/05/2006 Le risorse decentrate previste dall art. 31, comma 2, sono incrementare, dall anno 2003, di un importo pari allo 0,62% del m.s. 2001, esclusa la dirigenza. Art. 32, comma 2 Ccnl 22.01.2004 Gli enti incrementano le risorse decentrate indicate nel comma 1 e con decorrenza dal 2003 con un importo corrispondente all 0,50% del m.s. dell anno 2001, esclusa la dirigenza, nel rispetto della specifica disciplina del presente articolo. Art. 32, comma 3 Ccnl 22.01.2004 Enti locali: l incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è consentito agli enti la cui spesa del personale è inferiore al 39% delle entrate correnti e che sani ovvero non devono trovarsi nelle condizioni di dissesto o strutturalmente deficitari. Art. 32, comma 7 Ccnl 22.01.2004 La percentuale di incremento indicata nel comma 2 è integrata, nel rispetto delle medesime condizioni specificate al comma 3, di un ulteriore 0,20% del m.s. 2001, esclusa la dirigenza, ed è destinata al finanziamento della disciplina dell art. 10 del CCNL 22.01.2004 Alte professionalità. 1. Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,5 % del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza. 3.513,40 4.218,44 4.356,62 Art. 8 CCNL 11/04/2008 Gli enti locali, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,6 % del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1 ed il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39 %. 4.947,87

Art. 4, comma 2 Ccnl 05.10.2001 Incremento derivante dalla retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1 gennaio 2000 2009 + 2014 6.062,36 Art. 4, comma 2 Ccnl 05.10.2001 Incremento derivante dalla retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1 gennaio 2010 2013 6.524,83 INCREMENTI DECREMENTI Incremento per effetto aumenti CCNL su PEO Quote personale trasferito (ATA) 6.134,69 1.342,76 TOTALE RISORSE STABILI (1) COSTITUZIONE FONDO RISORSE VARIABILI 119.404,17 Fonte contrattuale Descrizione 2015 Art. 4, comma 2 Ccnl 05.10.2001 Incremento derivante dalla retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio 2015 QUOTE IN DODICESIMI Art. 15, comma 1, lett. d) Ccnl 01.04.99 ovvero art. 4, comma 4 Ccnl 05.10.2001 Art. 43 della legge 449/97. Possibilità di stipulare contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione con soggetti privati e associazioni senza fini di lucro, al fine di favorire l innovazione della struttura organizzativa e di realizzare maggiori economie. L art. 43, tra l altro, al quinto comma, prevede che i titolari di centri di spesa definiscano, all inizio di ogni esercizio, i risparmi di gestione da conseguire, in misura non inferiore al 2% degli stanziamenti di parte corrente. La metà di tali importi costituisce economia di bilancio, l altra metà viene destinata ad incrementare le risorse relative all incentivazione della produttività del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti.

Possibilità di incrementare il fondo con le riserve che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione della produttività personale già disciplinate dall art. 31, comma 1, del Ccnl 1995. della progettazione ai sensi del D. lgs. 163/2006 Art. 92, incentivo recupero evasione ICI, compensi ISTAT, compensi per professionisti legali FONDO NEL FONDO PROGETTAZIONE Art. 15, comma 1, lett. k) Ccnl 01.04.99 ovvero art. 4, comma 3 Ccnl 05.10.2001 AVVOCATURA ICI ISTAT QUOTE DA PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE COSTI Art. 208 CdS Miglioramento servizi sicurezza urbana e stradale.. D. Lgs. 30/2007 Art. 15, comma 2 Ccnl 01.04.99 Art. 15, comma 5 Ccnl 01.04.1999 Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. (GU n.72 del 2732007 ) Il fondo di cui all art. 15, destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività, può essere incrementato di una quota pari all 1,2%, a decorrere dall 1.4.99, del monte salari del 1997, esclusa, some sempre, la quota relativa alla dirigenza. Questa possibilità è applicabile allorquando nel bilancio dell Ente sussista la relativa capacità di spesa, e comunque non potrà essere utilizzata, per espressa previsione del comma 3 dello stesso articolo, dagli enti strutturalmente deficitari e/o dissestati per i quali non sia interventura l ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Ulteriore condizione è che la effettiva disponibilità sia accertata da parte dei servizi di controllo interno o dei Nuclei di valutazione, i quali dovranno attestare che tali disponibilità derivino da processi di razionalizzazione delle attività ovvero siano state espressamente destinate dall Ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e qualità. (T.Q.M.) Incrementi derivanti dall attivazione di nuovi servizi o da processi di riorganizzazione 8.043,23 Art. 54 Ccnl 14.09.2000 Destinare una quota parte del rimborso spese, esistendone le condizioni finanziarie, per ogni notificazione di atti dell amministrazione finanziaria al fondo per le politiche di sviluppo, per essere finalizzata all erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori stessi.

Art. 4, comma 4, DL 95/2012 4. Fatta salva la facolta' di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle societa' controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato devono essere composti da non piu' di tre membri, ferme restando le disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. A decorrere dal 1º gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali societa', ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non puo' superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013. In virtu' del principio di onnicomprensivita' della retribuzione, qualora siano nominati dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione, o della societa' controllante in caso di partecipazione indiretta o del titolare di poteri di indirizzo e di vigilanza, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al precedente periodo, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi all'amministrazione o alla societa' di appartenenza e, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio. (29) AGGIORNAMENTO (29) Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che fatto salvo quanto previsto in materia di limite ai compensi, le presenti modifiche si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del suindicato decreto. TOTALE RISORSE VARIABILI (2) 8.043,23

RIEPILOGO RISORSE 2015 TOTALE RISORSE STABILI (1) 119.404,17 TOTALE RISORSE VARIABILI (2) 8.043,23 TOTALE 3 = (1 +2) 127.447,40 RIDUZIONE PER RICONDUZIONE ALIMIT2010 (VEDI CIRCOLARE 20/2015 RGS) (4) 6.524,83 RIDUZIONE PER QUOTA personale Cessato () 2014 14.294,35 RECUPERO ANNI 2005/2014 5.425,00 NETTO FONDO 5 = (3(4+5) 101.203,23 ECONOMIE PRECEDENTE (DA SOMMARE ALLE DISPONIBILITA' PER LA PRODUTTIVITA') (A) ECONOMIE DI STRAORDINARIO PRECEDENTE (DA SOMMARE ALLE DISPONIBILITA' PER LA PRODUTTIVITA') (B) TOTALE FONDO DISPONIBILE (6) = 5 + (A+B) 101.203,23

UTILIZZO DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ Fonte contrattuale Descrizione 2015 Al fine di conseguire un progressivo riallineamento della retribuzione complessiva del personale del comparto regioni e delle autonomie locali con quelle del restante personale pubblico, è istituito un compenso denominato indennità di comparto. L indennità di comparto ha carattere di generalità e natura fissa e ricorrente. Essa viene corrisposta per dodici mensilità. L indennità di comparto è ridotta o sospesa negli stessi casi di riduzione o sospensione previsti per il trattamento tabellare. Art. 33 Ccnl 22.01.04 indennità di comparto Le quote di indennità di cui alle lettere b e c del comma 4 dell art. 33, prelevate dalle risorse decentrate, sono riacquisite nelle disponibilità delle medesime risorse (art. 31, comma 4) a seguito di cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, del personale interessato, per le misure non riutilizzate, in conseguenza di nuove assunzioni sui corrispondenti posti. 19.606,68 Art. 34 Ccnl 22.01.04 progressioni orizzontali Importi a carico del fondo: a) importo relativo al periodo 01.01.2003 30.12.2003 come indicato nella tabella D allegata al CCNL 22.01.2004 per dodici mensilità b) importo a far data dal 31.12.2003 come indicato nella tabella D allegata al CCNL 22.01.2004 per dodici mensilità Il comma,4 dell art. 34, del CCNL 22.01.2004 disapplica la disciplina relativa all art. 16, comma 2, del CCNL 01.04.1999 (costo medio ponderato). L art. 35 del CCNL 22.01.2004 integra le posizioni economiche di una nuova posizione di sviluppo (A5 B7 C5 D6). Anche per l istituto delle progressioni sono riacquisiti nelle disponibilità delle risorse decentrate gli importi fruiti dal personale cessato dal servizio per qualsiasi causa o che sia stato riclassificato nella categoria superiore. 44.686,67 Importi a carico del fondo: Led e progressioni economiche precedenti Progressioni orizzontali Oneri di riclassificazione Art. 7, CCNL 31/03/1999

Art. 36 Ccnl 22.01.04 e Art. 17, c. 2, lett. f) Ccnl 01.04.99 specifiche responsabilità Esercizio di compiti che comporta specifica responsabilità da parte del personale delle cat. B e C, quando non trovi applicazione la retribuzione di posizione (l ipotesi ricorre sole quando nell ente non sono individuati i responsabili delle strutture apicali ai sensi dell art. 107 del TUEL nel caso occorre individuare e specificare il concetto di specifica responsabilità.); compensare altresì specifiche responsabilità affidate al personale della cat, D che non risulti incaricato di funzioni dell area delle posizioni organizzative. 9.100,00 Art. 36, comma 1 Ccnl 22.01.04 Il compenso può essere determinato entro i seguenti valori annui lordi: max 2,500 Art. 36 Ccnl 22.01.04 e Art. 17, c. 2, lett. f) Ccnl 01.04.99 specifiche responsabilità Il comma 2, dell art. 36, introduce una nuova forma di retribuzione agganciata alle responsabilità di alcuni profili professionali, infatti, prevede la possibilità di compensare le specifiche professionalità del personale delle cat. B, C e D attribuite con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche sottoelencate. L importo massimo del compenso è definito in 300,00 annui lordi. a) Ufficiale di stato civile b) Ufficiale di Anagrafe c) Ufficiale Elettorale d) Responsabile dei Tributi Art. 36, comma 2 Ccnl 22.01.04 e) Archivisti informatici f) Addetti all URP g) Formatori professionali h) Funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori i) Specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile 17, c. 2, lett. d) Ccnl 01.04.99 Turno Importo destinato a compensare l indennità di turno (vedi disciplina) 5.000,00 17, c. 2, lett. d) Ccnl 01.04.99 Reperibilità Importo destinato a compensare la reperibilità (vedi disciplina) 6.200,00 17, c. 2, lett. d) Ccnl 01.04.99 Maneggio valori Importo destinato a compensare il maneggio valori (vedi disciplina) 1.650,00

17, c. 2, lett. d) Ccnl 01.04.99 Orario notturno, festivo e notturno festivo Importo destinato a compensare le indennità per orario notturno, festivo e notturno festivo (vedi disciplina) 17, c. 2, lett. d) Ccnl 01.04.99 Rischio Importo destinato a finanziare l indennità di rischio (dal 01.01.2004 l indennità di rischio per il personale e le funzioni individuate come esposte a rischio è determinata in 30,00 mensili) (vedi disciplina) 1.080,00 17, c. 2, lett. e) Ccnl 01.04.99 attività disagiate Importo destinato a compensare l esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A, B e C (vedi disciplina) 17, c. 2, lett. g) Ccnl 01.04.99 specifiche disposizioni di legge 17, c. 2, lett. g) Ccnl 01.04.99 specifiche disposizioni di legge 17, c. 2, lett. g) Ccnl 01.04.99 specifiche disposizioni di legge Risorse destinate da specifiche disposizioni di legge ( ICI,). Per l erogazione delle somme l ente adotta appositi regolamenti. Risorse destinate da specifiche disposizioni di legge (art. 208 CdS). Per l erogazione delle somme l ente adotta appositi regolamenti. D. Lgs. 30/2007 Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. (GU n.72 del 2732007 ) 17, c. 2, lett. g) Ccnl 01.04.99 specifiche disposizioni di legge Risorse destinate da specifiche disposizioni di legge (Art. 92 D. Lgs. 163/2006,). Per l erogazione delle somme l ente adotta appositi regolamenti. 17, c. 2, lett. g) Ccnl 01.04.99 specifiche disposizioni di legge Risorse destinate da specifiche disposizioni di legge (ISTAT). Per l erogazione delle somme l ente adotta appositi regolamenti. Sponsorizzazioni Matrimoni civili 464,82 Art. 31, comma 7 CCNL 14/09/2000 Personale asili nido Art. 6, comma 1, CCNL 05/10/2001 Personale scolastico Art. 37 CCNL 22.01.04 produttività Importo destinato all erogazione della produttività (vedi disciplina) 13.415,06 Art. 39, comma 2, Ccnl 22.01.2004 Compensi per la produttività per i dipendenti in distacco sindacale

Art. 44 della legge 449/1997 e dall art. 31 del D. Lgs. 165/2001 (art. 17, comma 7, Ccnl 01.04.1999) Compensi una tantum al personale interessato da processi di mobilità previsti TOTALE IMPEGNI 101.203,23 TOTALE FONDO FONDO DISPONIBILE/DIFFERENZA 101.203,23 0,00 TOTALE FONDO STRAORDINARI 15.650,33

COSTITUZIONE FONDO RISORSE STABILI FONTE DESCRIZIONE 2004 MONTE SALARI 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Art. 14, comma 4 A decorrere al 31.12.1999 le risorse destinate al pagamento del lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3% I risparmi derivanti dall applicazione del presente comma, confluiscono nelle risorse di cui all art. 15 con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale. 563,66 563,66 563,66 563,66 563,66 563,66 563,66 563,66 563,66 563,66 563,66 (Ccnl 1995 Art. 31, comma 2, lettere b), c), d) ed e) Art. 15, comma 1, lett. a) fondo base Importo effettivamente previsto (non un fondo teorico ma quello effettivamente previsto nel proprio bilancio impossibilità di recuperare somme che avrebbero dovuto essere previste e non lo sono state) per l anno 1998 relativamente a: a) Fondo per la remunerazione di particolari posizioni di disagio, pericolo o danno; b) Fondo per compensare particolari posizioni di lavoro e responsabilità; 45.784,82 45.784,82 45.784,82 45.784,82 45.784,82 45.784,82 45.784,82 45.784,82 45.784,82 45.784,82 45.784,82

c) Fondo per la qualità della prestazione individuale; d) Fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi. ART. 15, COMMA 1, LETT. A)...COMPRESO EVENTUALI ECONOMIE PREVISTE DALL'ART, 1, COMMA 57 E SEGUENTI DELLA LEGGE 662/96 OLTRE A: 59. I risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni da tempo pieno a tempo parziale costituiscono per il 30 per cento economie di bilancio. Un quota pari al 70 per cento dei predetti risparmi e' destinata, secondo le modalita' ed i criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa, ad incentivare la mobilita' del personale esclusivamente per le amministrazioni che dimostrino di aver provveduto ad attivare piani di mobilita' e di riallocazione mediante trasferimento di personale da una sede all'altra dell'amministrazione stessa. I risparmi eventualmente non utilizzati per le predette finalita' costituiscono ulteriori economie di bilancio. 8l. 662/1996... da comma 57 e seguenti Oltre all eventuale straordinario pagato ai titolari di posizione organizzativa. (Ccnl 1995 Art. 32 e Ccnl 1996 Art. 3) Art. 15, comma 1, lett. c) L Art. 32 del Ccnl del 1995 consentiva agli enti che si trovassero nelle condizioni descritte nel punto precedente di destinare al salario accessorio una quota del 0,20% + 0,60% (M.S. 1993 e 1995). Condizione che siano accertate economie di gestione di pari entità. Le economie di gestione consistono nelle minori spese per il personale derivanti dalla riorganizzazione, purché non vengono diminuite l estensione e la qualità dei servizi erogati e non derivino da esternalizzazione delle attività. 5.362,15 5.362,15 5.362,15 5.362,15 5.362,15 5.362,15 5.362,15 5.362,15 5.362,15 5.362,15 5.362,15

Art. 15, comma 1, lett. g) Per rendere disponibili tali somme occorre che il servizio di controllo interno o il Nucleo di valutazione certifichi le economie nel rispetto delle indicazioni previste. Risorse destinate nel 1998 al pagamento del Livello Economico Differenziato al personale in servizio, secondo le percentuali in vigore, per come determinate dal Ccnl del 16.07.1996. 7.282,39 7.282,39 7.282,39 7.282,39 7.282,39 7.282,39 7.282,39 7.282,39 7.282,39 7.282,39 7.282,39 Art. 15, comma 1, lett. J) Incremento dello 0,52% del monte salari 1997 escluso la quota relativa ai dirigenti. 3.485,40 670.269,13 3.485,40 3.485,40 3.485,40 3.485,40 3.485,40 3.485,40 3.485,40 3.485,40 3.485,40 3.485,40 Art. 15, comma 1, lett. l) La lettera l) prevede che le somme che formato il trattamento economico accessorio, del personale trasferito agli Enti del Comparto regioni ed AA.LL. da altri comparti, affluisca nel fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane. 6.725,81 vedi foglio Campell i 6.725,81 6.725,81 6.725,81 6.725,81 6.725,81 6.725,81 6.725,81 6.725,81 6.725,81 6.725,81 Art. 4, comma 1 Ccnl 05.10.2001 A partire dall anno 2001 incremento dell 1,1% del monte salari 1999 escluso la quota relativa ai dirigenti. 8.284,49 753.135,15 8.284,49 8.284,49 8.284,49 8.284,49 8.284,49 8.284,49 8.284,49 8.284,49 8.284,49 8.284,49 Art. 15, comma 5 Derivante dagli effetti dell incremento delle dotazioni organiche. 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 FONDO STABILE ART. 32, COMMA 1 CCNL 22/01/2004 84.988,72 84.988,72 84.988,72 84.988,72 84.988,72 84.988,72 84.988,72 84.988,72 84.988,72 84.988,72 84.988,72

Art. 32, comma 1 Ccnl 22.01.2004 Le risorse decentrate previste dall art. 31, comma 2, sono incrementare, dall anno 2003, di un importo pari allo 0,62% del m.s. 2001, esclusa la dirigenza. 4.356,62 4.356,62 4.356,62 4.356,62 4.356,62 4.356,62 4.356,62 4.356,62 4.356,62 4.356,62 4.356,62 CCNA 22/01/2004 Art. 4 Ccnl 09/05/2006 Art. 32, comma 2 Ccnl 22.01.2004 Gli enti incrementano le risorse decentrate indicate nel comma 1 e con decorrenza dal 2003 con un importo corrispondente all 0,50% del m.s. dell anno 2001, esclusa la dirigenza, nel rispetto della specifica disciplina del presente articolo. Art. 32, comma 3 Ccnl 22.01.2004 Enti locali: l incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è consentito agli enti la cui spesa del personale è inferiore al 39% delle entrate correnti e che sani ovvero non devono trovarsi nelle condizioni di dissesto o strutturalmente deficitari. Art. 32, comma 7 Ccnl 22.01.2004 La percentuale di incremento indicata nel comma 2 è integrata, nel rispetto delle medesime condizioni specificate al comma 3, di un ulteriore 0,20% del m.s. 2001, esclusa la dirigenza, ed è destinata al finanziamento della disciplina dell art. 10 del CCNL 22.01.2004 Alte professionalità. 1. Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,5 % del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza. 3.513,40 3.513,40 3.513,40 3.513,40 3.513,40 3.513,40 3.513,40 3.513,40 3.513,40 3.513,40 3.513,40 702.680,00 843.687,00 4.218,44 4.218,44 4.218,44 4.218,44 4.218,44 4.218,44 4.218,44 4.218,44 4.218,44

Art. 8 CCNL 11/04/2008 Gli enti locali, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,6 % del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1 ed il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39 %. 824.645,00 4.947,87 4.947,87 4.947,87 4.947,87 4.947,87 4.947,87 4.947,87 Art. 4, comma 2 Ccnl 05.10.2001 Incremento derivante dalla retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1 gennaio 2000. 1.020,05 2.176,66 2.176,66 2.176,66 2.176,66 2.176,66 4.360,14 4.360,14 4.360,14 4.360,14 4.360,14 INCREMENTI Incremento per effetto aumenti CCNL su PEO 2.518,47 2.518,47 4.006,59 4.006,59 5.324,79 6.134,69 6.134,69 6.134,69 6.134,69 6.134,69 6.134,69 DECREMENTI Quote personale trasferito (ATA) 1.342,76 1.342,76 1.342,76 1.342,76 1.342,76 1.342,76 1.342,76 1.342,76 1.342,76 1.342,76 1.342,76 TOTALE RISORSE STABILI (1) 95.054,50 96.211,11 101.917,6 7 101.917,6 7 108.183,7 4 108.993,6 4 111.177,1 2 111.177,1 2 111.177,1 2 111.177,1 2 111.177,1 2 COSTITUZIONE FONDO RISORSE VARIABILI Fonte contrattuale Descrizione 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Art. 32 comma 2, CCNL 22/01/2004 0,50% monte salari 2001, ove la spesa del personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti UNA TANTUM 2003 7.870,02 Art. 15, comma 1, lett. d) Ccnl 01.04.99 ovvero art. 4, comma 4 Ccnl 05.10.2001 Art. 15, comma 1, lett. k) Ccnl 01.04.99 ovvero art. 4, comma 3 Ccnl 05.10.2001 Art. 15, comma 1, lett. k) Ccnl 01.04.99 ovvero art. 4, comma 3 Ccnl 05.10.2001 D. Lgs. 30/2007 Art. 43 della legge 449/97. Possibilità di stipulare contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione con soggetti privati e associazioni senza fini di lucro, al fine di favorire l innovazione della struttura organizzativa e di realizzare maggiori economie. L art. 43, tra l altro, al quinto comma, prevede che i titolari di centri di spesa definiscano, all inizio di ogni esercizio, i risparmi di gestione da conseguire, in misura non inferiore al 2% degli stanziamenti di parte corrente. La metà di tali importi costituisce economia di bilancio, l altra metà viene destinata ad incrementare le risorse relative all incentivazione della produttività del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti. Possibilità di incrementare il fondo con le riserve che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione della produttività personale già disciplinate dall art. 31, comma 1, del Ccnl 1995. della progettazione ai sensi del D. lgs. 163/2006 Art. 92, incentivo recupero evasione ICI, compensi ISTAT, compensi per professionisti legali FONDO NEL FONDO ICI Art. 208 CdS Miglioramento servizi sicurezza urbana e stradale Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. (GU n.72 del 2732007 ) 774,70 619,76 1.162,05 1.162,05 929,64 774,70 852,17 542,29 852,17 1.980,00 9.652,36 390,00

Art. 15, comma 2 Ccnl 01.04.99 Il fondo di cui all art. 15, destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività, può essere incrementato di una quota pari all 1,2%, a decorrere dall 1.4.99, del monte salari del 1997, esclusa, some sempre, la quota relativa alla dirigenza. Questa possibilità è applicabile allorquando nel bilancio dell Ente sussista la relativa capacità di spesa, e comunque non potrà essere utilizzata, per espressa previsione del comma 3 dello stesso articolo, dagli enti strutturalmente deficitari e/o dissestati per i quali non sia interventura l ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Ulteriore condizione è che la effettiva disponibilità sia accertata da parte dei servizi di controllo interno o dei Nuclei di valutazione, i quali dovranno attestare che tali disponibilità derivino da processi di razionalizzazione delle attività ovvero siano state espressamente destinate dall Ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e qualità. (T.Q.M.) 8.043,23 670.269,13 8.043,23 8.043,23 8.043,23 8.043,23 8.043,23 8.043,23 8.043,23 8.043,23 8.043,23 8.043,23 Art. 15, comma 5 Ccnl 01.04.1999 Incrementi derivanti dall attivazione di nuovi servizi o da processi di riorganizzazione Art. 54 Ccnl 14.09.2000 Destinare una quota parte del rimborso spese, esistendone le condizioni finanziarie, per ogni notificazione di atti dell amministrazione finanziaria al fondo per le politiche di sviluppo, per essere finalizzata all erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori stessi.

Art. 4, comma 4, DL 95/2012 4. Fatta salva la facolta' di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle societa' controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato devono essere composti da non piu' di tre membri, ferme restando le disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. A decorrere dal 1º gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratoridi tali societa', ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non puo' superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013. In virtu' del principio di onnicomprensivita' della retribuzione, qualora siano nominati dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione, o della societa' controllante in caso di partecipazione indiretta o del titolare di poteri di indirizzo e di vigilanza, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al precedente periodo, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi all'amministrazione o alla societa' di appartenenza e, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio. (29)AGGIORNAMENTO (29) Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che fatto salvo quanto previsto in materia di limite ai compensi, le presenti modifiche si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del suindicato decreto.

Art. 4 Ccnl 09/05/2006 2. In aggiunta alle disponibilità derivanti dal comma 1, gli enti locali, ad eccezione di quelli previsti dal comma 3, incrementano dal 31.12.2005 e a valere per l anno 2006 le risorse decentrate di cui all art. 31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004, nel rispetto delle condizioni e dei valori percentuali, calcolati con riferimento al monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza, di seguito indicati: 843.687,00 a) fino ad un massimo dello 0,3%, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia compreso tra il 25% ed il 32% 5.905,81 Art. 8 CCNL 11/04/2008 b) tra un minimo dello 0,3% ed un massimo dello 0,7%, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia inferiore al 25% In aggiunta alle disponibilità derivanti dal comma 2, gli enti locali, ad eccezione di quelli previsti dal comma 4, possono incrementare, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l anno 2008, le risorse decentrate di cui all art. 31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1, dei valori percentuali calcolati con riferimento al monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, di seguito indicati: 824.645 fino ad un massimo dello 0,3 %, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia compreso tra il 25% ed il 32%;,00 7.421,81 fino ad un massimo dello 0,9 %, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia inferiore al 25%.

Art. 4 CCNL 31/07/2009 2. Presso gli Enti Locali, è riconosciuta, a decorrere dal 31.12.2008 ed a valere per l anno 2009, la disponibilità di risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata integrativa, di natura variabile, ai sensi dell art.31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004, nel rispetto del vigente sistema di relazioni sindacali: a) nel limite dell 1% del monte salari dell anno 2007, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora gli Enti siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 ed il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 38 %; b) nel limite dell 1,5% del predetto monte salari, qualora gli Enti, oltre ai requisiti di cui al comma 1, dimostrino il possesso dell ulteriore requisito del rispetto del Patto di stabilità interno anche per l anno 2008, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia, ed il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 31%. 824.645,00 12.369,68 TOTALE RISORSE VARIABILI (2) 15.913,25 8.043,23 16.703,74 8.662,99 26.279,45 21.964,96 8.972,87 8.817,93 8.895,40 8.585,52 8.895,40 RIEPILOGO RISORSE 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTALE RISORSE STABILI (1) 95.054,50 96.211,11 101.917,6 7 101.917,6 7 108.183,7 4 108.993,6 4 111.177,1 2 111.177,1 2 111.177,1 2 111.177,1 2 111.177,1 2 TOTALE RISORSE VARIABILI (2) 15.913,25 8.043,23 16.703,74 8.662,99 26.279,45 21.964,96 8.972,87 8.817,93 8.895,40 8.585,52 8.895,40

TOTALE 3 = (1 +2) 110.967,7 4 104.254,3 4 118.621,4 1 110.580,6 6 134.463,1 9 130.958,6 0 120.149,9 9 119.995,0 5 120.072,5 2 119.762,6 4 120.072,5 2 RIDUZIONE PER LIMITE FONDO 2010 RIDUZIONE PER QUOTA personale Cessato (4) PARTE STABILE 2.647,07 5.845,37 10.588,30 13.235,37 RIDUZIONE PER QUOTA personale Cessato (4) PARTE VARIABILE 435,11 529,49 817,67 1.058,98 NETTO FONDO 5 = (34) 110.967,7 4 104.254,3 4 118.621,4 1 110.580,6 6 134.463,1 9 130.958,6 0 120.149,9 9 116.912,8 7 113.697,6 7 108.356,6 8 105.778,1 8 NON CONCORRE AL LIMITE INCENTIVO PROGETTAZIONE (A) 5.204,77 4.255,67 4.085,10 9.187,90 4.532,33 3.763,92 5.021,88 1.006,50 INCENTIVO ISTAT ( B) 216,08 PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE (C)

CONDONO (EVENTUALI INCENTIVI CONDONO CdC VENETO 31/2013 FUORI DAL LIMITE (Art. 32, comma 40 DL 269/2003 Convertito L. 326/2003) (D) 7.548,60 2.609,80 233,32 7.082,00 28.990,48 ECONOMIE PRECEDENTE (DA SOMMARE ALLE DISPONIBILITA' PER LA PRODUTTIVITA') (E) 786,22 13.513,52 ECONOMIE DI STRAORDINARIO PRECEDENTE (DA SOMMARE ALLE DISPONIBILITA' PER LA PRODUTTIVITA') (F) 1.153,87 189,34 TOTALE (6) =(A+B+C+D+E+F) 111.753,9 6 117.767,8 7 126.170,0 1 118.395,2 3 138.952,1 8 135.043,7 0 129.337,8 9 121.661,2 8 118.615,4 6 120.649,9 0 135.775,1 6 TOTALE FONDO DISPONIBILE SOMPRESO ECONOMIE 6= 5 +(E+F) 111.753,9 6 117.767,8 7 118.621,4 1 110.580,6 6 134.463,1 9 130.958,6 0 120.149,9 9 116.912,8 7 114.851,5 4 108.546,0 2 105.778,1 8

UTILIZZO DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ Fonte contrattuale Descrizione 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Art. 33 Ccnl 22.01.04 indennità di comparto Al fine di conseguire un progressivo riallineamento della retribuzione complessiva del personale del comparto regioni e delle autonomie locali con quelle del restante personale pubblico, è istituito un compenso denominato indennità di comparto. L indennità di comparto ha carattere di generalità e natura fissa e ricorrente. Essa viene corrisposta per dodici mensilità. L indennità di comparto è ridotta o sospesa negli stessi casi di riduzione o sospensione previsti per il trattamento tabellare. Le quote di indennità di cui alle lettere b e c del comma 4 dell art. 33, prelevate dalle risorse decentrate, sono riacquisite nelle disponibilità delle medesime risorse (art. 31, comma 4) a seguito di cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, del personale interessato, per le misure non riutilizzate, in conseguenza di nuove assunzioni sui corrispondenti posti. 23.673,54 22.478,39 21.023,76 21.282,04 23.067,98 22.446,17 22.746,34 21.416,08 20.519,99

Art. 34 Ccnl 22.01.04 progressioni orizzontali Importi a carico del fondo: a) importo relativo al periodo 01.01.2003 30.12.2003 come indicato nella tabella D allegata al CCNL 22.01.2004 per dodici mensilità b) importo a far data dal 31.12.2003 come indicato nella tabella D allegata al CCNL 22.01.2004 per dodici mensilità Il comma,4 dell art. 34, del CCNL 22.01.2004 disapplica la disciplina relativa all art. 16, comma 2, del CCNL 01.04.1999 (costo medio ponderato). L art. 35 del CCNL 22.01.2004 integra le posizioni economiche di una nuova posizione di sviluppo (A5 B7 C5 D6). Anche per l istituto delle progressioni sono riacquisiti nelle disponibilità delle risorse decentrate gli importi fruiti dal personale cessato dal servizio per qualsiasi causa o che sia stato riclassificato nella categoria superiore. 37.325,40 36.335,61 45.040,93 45.040,93 58.064,64 60.741,47 57.134,95 53.911,99 48.122,44 Importi a carico del fondo: Led e progressioni economiche precedenti Progressioni orizzontali

Oneri di riclassificazione Art. 17, comma 3, Ccnl 01.04.1999 CCNL 31/03/1999 Art. 7:Comma 3. Il personale della ex prima e seconda qualifica funzionale è collocato, con decorrenza 1.1.1998, nella ex terza qualifica funzionale e, con decorrenza dalla data di stipulazione del presente CCNL, nella categoria A, con la attribuzione dei relativi trattamenti tabellari iniziali, con riassorbimento dell indennità di cui all art. 4, comma 3 del CCNL del 16.7.1996. Comma 4. Il personale dell area di vigilanza, ivi compresi i custodi delle carceri mandamentali, inquadrato nella ex quinta qualifica funzionale è collocato, con decorrenza 1.1.1998, nella ex sesta qualifica funzionale e, con decorrenza dalla data di stipulazione del presente CCNL nella categoria C, con la attribuzione dei relativi trattamenti tabellari iniziali e con il conseguente riassorbimento della integrazione tabellare prevista dall art. 37, comma 1, lett. a) del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni e integrazioni. Indennità di 774,69 attribuita al personale della ex 8 q.f., che non è investito di incarico di Posizione Organizzativa e che ne beneficiava al momento di entrata in vigore del Ccnl. Tale importo viene ricompresso della 2.294,44 2.286,09 2.286,09 2.286,09 2.286,09 2.286,09 762,03

retribuzione di posizione eventualmente attribuita ai sensi dell aart. 10 del Ccnl 31.03.1999. Art. 36 Ccnl 22.01.04 e Art. 17, c. 2, lett. f) Ccnl 01.04.99 specifiche responsabilità Esercizio di compiti che comporta specifica responsabilità da parte del personale delle cat. B e C, quando non trovi applicazione la retribuzione di posizione (l ipotesi ricorre sole quando nell ente non sono individuati i responsabili delle strutture apicali ai sensi dell art. 107 del TUEL nel caso occorre individuare e specificare il concetto di specifica responsabilità.); compensare altresì specifiche responsabilità affidate al personale della cat, D che non risulti incaricato di funzioni dell area delle posizioni organizzative. 12.881,00 15.119,00 14.234,00 14.000,00 4.342,10 11.059,17 9.499,68 11.984,11 14.618,93 Art. 36, comma 1 Ccnl 22.01.04 Il compenso può essere determinato entro i seguenti valori annui lordi: max 2,500 Art. 36 Ccnl 22.01.04 e Art. 17, c. 2, lett. f) Ccnl 01.04.99 specifiche responsabilità Il comma 2, dell art. 36, introduce una nuova forma di retribuzione agganciata alle responsabilità di alcuni profili professionali, infatti, prevede la possibilità di compensare le specifiche professionalità del personale delle cat. B, C e D attribuite con atto formale degli enti,

derivanti dalle qualifiche sottoelencate. L importo massimo del compenso è definito in 300,00 annui lordi. a) Ufficiale di stato civile b) Ufficiale di Anagrafe c) Ufficiale Elettorale d) Responsabile dei Tributi Art. 36, comma 2 Ccnl 22.01.04 e) Archivisti informatici f) Addetti all URP g) Formatori professionali 17, c. 2, lett. d) Ccnl 01.04.99 Turno 17, c. 2, lett. d) Ccnl 01.04.99 Reperibilità h) Funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori i) Specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile Importo destinato a compensare l indennità di turno (vedi disciplina) Importo destinato a compensare la reperibilità (vedi disciplina) 10.577,16 11.643,12 11.697,56 11.461,74 10.006,36 8.499,43 7.124,41 7.287,77 6.104,14 7.571,89 7.799,15 7.740,54 7.716,51 7.799,15 6.082,64 5.870,81 5.857,11 6.032,72