Oggetto: la marca da bollo sulle fatture

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ONSPRESA AI SIGG. CLIENTI LORO SEDI 1 Circolare clienti n. 12/2016 Oggetto: la marca da bollo sulle fatture Gentile Cliente, con la stesura del presente documento intendiamo informarla in merito alle regole da seguire per l assolvimento della marca da bollo da 2 euro sulle fatture emesse. Premessa La regola generale è che l imposta di bollo, del valore di 2 euro, va assolta su tutte quelle fatture (sia cartacee sia elettroniche) in cui non è assolta l IVA e ciò, in quanto i due tributi sono tra loro alternativi (art. 6 dell allegato B del DPR n. ). Dunque, sulle fatture su cui è assolta l IVA non sarà dovuta imposta di bollo. Viceversa, sulle fatture su cui l IVA non è assolta, sarà dovuta l imposta di bollo. L imposta deve essere assolta solo qualora, l importo della fattura emessa sia di importo superiore a 77,47 euro. Imposta di bollo su fatture Importo Fattura (senza IVA) Superiore a 77,47 euro Pari o inferiore a 77,47 euro Imposta di bollo SI/NO Si No Documenti soggetti a marca da bollo La tabella che segue, fornisce un riepilogo delle operazioni la cui fatturazione è

assoggettata all assolvimento dell imposta di bollo, sempreché l importo della fattura da emettere sia superiore a 77,47 euro. La tabella richiama il tipo di operazione e la norma di riferimento. Fatture soggette a imposta di bollo Tipologia di operazione Operazioni fuori campo Iva Operazioni non imponibili IVA per cessioni ad esportatori abituali Operazioni non imponibili, in quanto operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione (cessioni di navi, aeromobili, apparati motori o componenti destinati a navi e aeromobili e prestazioni di servizi destinati a questi ultimi) Operazioni esenti IVA Operazioni escluse IVA Operazioni non imponibili per servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali fatta eccezione per le fatture relative a servizi internazionali che siano diretti esclusivamente a realizzare l'esportazione di merci. Operazioni poste in essere da soggetti che operano in regime di vantaggio (ex minimi) o in regime forfettario Fattura e riferimento normativo Fatture emesse ai sensi degli artt.2, 3, 4, 5, e artt. da 7-bis a 7-septies D.P.R. 633/72 Fatture emesse ai sensi dell art.8, comma 1, lett. c), D.P.R. 633/72 Fatture emesse ai sensi dell art. 8-bis D.P.R. 533/1972 Fatture emesse ai sensi dell art. 10 D.P.R. Fatture emesse ai sensi dell art. 15 D.P.R. Fatture emesse ai sensi dell art. 9 D.P.R. Fatture emesse da soggetti che operano in regime di vantaggio per imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (ex minimi) o da soggetti che operano in regime forfettario (introdotto dalla Legge di Stabilità 2015). La necessità di assolvimento dell imposta di bollo è precisato dall Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 7/E/2008 ed ha trovato conferma nella recente Circolare n. 10/E/2016 2

A volte, tuttavia, potrebbe capitare che su una stessa fattura siano indicati sia importi soggetti ad IVA sia importi non soggetti. In tal caso l imposta di bollo va, comunque, assolta ma solo qualora gli importi non soggetti ad IVA siano di importo superiore a 77,47 euro. Documenti non soggetti ad imposta di bollo La tabella che segue, riepiloga, invece, le fatture non soggette ad imposta di bollo, anche se di importo superiore a 77,47 euro. 3 Fatture NON soggette a imposta di bollo Tipologia di operazione Operazioni in reverse charge Operazioni con IVA assolta all origine Fatture relative ad esportazioni di merce (Art. 8 lett. a) e b) DPR ) e cessioni intracomunitarie di beni (Art. 41, 42 e 58 DL 331/1993) Note Lo chiarisce la Circolare n. 37/E/2006 Es. prodotti editoriali Con riferimento alle cessioni intracomunitarie eseguite dai soggetti che operano in regime forfettario, poiché per tali soggetti le cessioni intracomunitarie di beni, sono considerate cessioni interne, l imposta di bollo va comunque assolta (Circolare n. 10/E/2016). Con riferimento, invece, alle cessioni di servizi intraue, se la cessione è eseguita verso altro operatore IVA, l operazione è considerata eseguita in reverse cherge e l imposta di bollo non è da applicarsi (per contro se la cessione è eseguita ad altro soggetto UE non operatore IVA, la cessione è considerata interna e quindi l imposta di bollo va assolta) Modalità di pagamento Le modalità di assolvimento dell imposta di bollo sono diverse a seconda che si tratti di fattura cartacea o fattura elettronica.

Tipologia di operazione Fattura cartacea Fattura elettronica Fatture soggette a imposta di bollo Fattura e riferimento normativo Contrassegno telematico (acquistabile nelle ricevitorie autorizzate) attaccato poi alla fattura originale e consegnata al cliente. Il contrassegno è dotato di un identificativo Modo virtuale. Si tratta di una modalità che consente, previa autorizzazione dell Agenzia delle Entrate (da richiedere telematicamente con compilazione dell apposito modello disponibile sul sito della stessa Agenzia), ai contribuenti di assolvere l imposta in anticipo tramite acconti bimestrali, da versare con F24 (codice tributo 2506). Entro la fine di gennaio, dell anno successivo il contribuente presenta la dichiarazione annuale in cui riepiloga il totale dei documenti emessi soggetti a imposta di bollo ed esegue l eventuale saldo (che può essere anche a credito). Il saldo è versato con codice tributo 2505 ed è rateizzabile in sei rate bimestrali Modalità virtuale senza necessità di autorizzazione preventiva dell Agenzia Entrate Note Sulla copia della fattura che resta all emittente deve essere riportata la seguente dicitura Imposta di bollo assolta sull originale. ID. Sulla fattura emessa occorre riportare la seguente dicitura imposta di bollo assolta in modo virtuale ex DM 17/06/2014. Il versamento è cumulativo e deve essere eseguito con F24 (codice tributo 2501) entro il 30 aprile dell anno successivo (ossia entro 120 giorni dalla chiusura dell esercizio). 4 Soggetto obbligato: debitore o creditore L obbligo di apporre la marca da bollo sulle fatture o sulle ricevute è a carico del

soggetto che forma i predetti documenti e, quindi, li consegna o spedisce ma il costo deve essere sostenuto dal cliente. Vale dunque, lo stesso meccanismo di rivalsa dell IVA: il costo dell imposta grava sul consumatore finale. In definitiva, chi emette la fattura ha l obbligo di assolvere l imposta di bollo, ma egli si rivale poi sul cliente addebitandola in fattura. Tuttavia, anche se il costo della marca è a carico del debitore, vige la responsabilità solidale con il creditore. Il cliente (debitore) che riceve la fattura senza bollo, è esente da responsabilità qualora, entro 15 giorni, la presenta all Agenzia delle Entrate pagando l'imposta (in tal caso, dunque, la responsabilità ricade solo su chi ha emesso la fattura). In caso di contrassegno telematico, questo deve avere la stessa data della fattura oppure data antecedente. La sanzione per omessa imposta di bollo o per apposizione di un contrassegno telematico con data posteriore a quella della fattura è prevista dall art. 25 D.P.R. n. 642/1972 (importo pari al doppio o al quintuplo della marca dovuta per ogni singolo documento considerato irregolare). Cordiali saluti. 5 Padova, 1 giugno 2016 Studio Zanovello & Partners L ELABORAZIONE DEI TESTI, ANCHE SE CURATA E REVISIONATA, NON PUO COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABILITA PER EVENTUALI ERRORI O INESATEZZE E NON PUO ESSERE CONSIDERATA CONSULENZA SPECIFICA.