ALLEGATO A ALLEGATO ONERI 2013

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ALLEGATO A ALLEGATO ONERI 2013 REGOLAMENTAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE E DEL COSTO DI COSTRUZIONE ai sensi della legge regionale 03 gennaio 2005 n. 1, recante norme per il governo del territorio più specificatamente al titolo VII (contributi) capo I (tipologia e corresponsione dei contributi) e tabelle allegate; Premessa. Per quanto disposto dall art. 127 della Legge Regionale 3 gennaio 2005, n 1, sono state elaborate le tabelle parametriche per classi di Comuni, per la determinazione dell incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e della percentuale del costo di costruzione pubblicate in allegato alla citata L.R.T. 01/2005, con riferimento all'anno 2013. Le tabelle, denominate A1 ( a, b ), A2 ( a, b ), A3 ( a, b ), A4 ( a, b ), A5 (a, b) definiscono l incidenza dei costi medi regionali riferiti ad unità di utenza differenziate secondo i tipi di intervento, residenziale, industriale-artigianale, commerciale-direzionale-turistico, insediamenti commerciali all ingrosso e zone agricole. Si rileva comunque che i costi medi riportati nelle suddette tabelle non comprendono le spese per la realizzazione delle reti di distribuzione dell energia elettrica e del gas che potranno essere determinate per ogni insediamento di volta in volta in relazione all entità della richiesta di utenza ponendola a carico dei lottizzanti o dei concessionari. Dalla tabella B, allegata alla L.R.T. N 1/2005 si rileva il coefficiente moltiplicativo relativo al Comune di Fosdinovo, calcolato in base alla ampiezza e andamento demografico oltre che alle caratteristiche geografiche. Applicando il coefficiente specifico indicato per il Comune nella tabella B, ai valori medi regionali di cui alla tabella A, si determina le incidenze delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. L incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, la cui determinazione spetta al Comune per il proprio territorio, risulta moltiplicando i valori di cui alla tabella A per il coefficiente moltiplicativo assegnato nella tabella B ed applicando il risultato così ottenuto, i coefficienti indicati nella tabella C. La tabella D stabilisce la quota di contributo afferente al costo di costruzione.

ART. 1 VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER IL PERMESSO DI COSTRUIRE. 1. Il rilascio del PERMESSO DI COSTRUIRE avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia (legge Regionale n 1/2005) nel quale sono inoltre stabilite le modalità per il pagamento del contributo dovuto. 2. In alternativa al pagamento immediato, in unica soluzione, dell importo dovuto per oneri di urbanizzazione, lo stesso potrà essere corrisposto in forma rateizzata ai sensi dell'articolo 126 comma 3 della Legge Regionale n 1/2005, a condizione che il totale del contributo dovuto (urbanizzazione e costo di costruzione) sia superiore a. 3'000,00. 3. A condizione che il totale del contributo dovuto (urbanizzazione e costo di costruzione) sia superiore a. 3'000,00, in alternativa al pagamento contestuale a rilascio di permesso di costruire, anche il contributo afferente il costo di costruzione può, su richiesta dell interessato, essere corrisposto in modo rateizzato. 4. Nella ipotesi di rateizzazione degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione, il beneficiario, a garanzia delle obbligazioni contratte con il comune, dovrà presentare idonea garanzia finanziaria mediante fideiussione rilasciata da Compagnia Assicuratrice di primaria importanza o Istituto di Credito autorizzato. Tali garanzie devono essere presentate dal titolare del permesso di costruire, per un importo pari al contributo richiesto per il costo di costruzione ed oneri di urbanizzazioni, maggiorato del 40% a garanzia delle eventuali sanzioni in luogo del mancato pagamento nei termini. La fideiussione o la polizza assicurativa presentata dovrà essere verificata dal Responsabile del procedimento. L atto fornito in garanzia resterà depositato nella documentazione edilizia ed al termine dei pagamenti degli importi dovuti e degli eventuali interessi di mora maturati per avvenuto ritardo ai sensi dell'art. 128 della L.R.T. 01/2005, verrà rilasciata dichiarazione di svincolo della polizza depositata, previa richiesta da parte dell interessato. 5. In alternativa al pagamento del contributo afferente al permesso di costruire, il beneficiario può altresì obbligarsi, a scomputo parziale o totale della quota dovuta, a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione primarie, secondo le modalità e le procedure da determinarsi in apposita convenzione approvata di volta in volta dal Consiglio Comunale. 6. In merito agli interventi di edilizia abitativa convenzionata, ivi compresi quelli sugli edifici esistenti, si applicano le norme di cui all art.122 della L.R.T. 1/2005, qualora l interessato si impegni a mezzo di una convenzione stipulata con il Comune ai sensi dell art.7 della L. 10/77 ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati nel rispetto della convenzione tipo prevista dall articolo 123 della L.R.T. 1/2005. 7. Il mancato versamento nei termini di legge del contributo di cui agli articoli 120 e 121 della L.R.T. 1/2005, comporta l applicazione delle sanzioni di cui all art.128 della stessa legge. Nel caso di pagamento rateizzato tali sanzioni si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate o di eventuali conguagli richiesti. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c), comma 1, dell art.128 della L.R.T. 1/2005, il Comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito ai sensi del comma 4 del medesimo articolo.

ART.2 VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITÀ. 1. Ai sensi dell'articolo 119 comma 2 della Legge Regionale n 1/2005, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività comporta la corresponsione di un contributo commisurato alla sola incidenza degli oneri di urbanizzazione ad eccezione degli interventi di cui all'articolo 79 comma 1, lettera a) e comma 2, letera d) ed e), per i quali è dovuto anche il Costo di Costruzione. Il Contributo è versato al momento della presentazione della stessa. 2. Ai sensi dell art.120 della L.R.T. 1/2005 gli oneri di urbanizzazione sono dovuti in relazione alla SCIA su interventi, di cui all'articolo 79 della Legge Regionale n 1/2005, di nuova edificazione o che determinano un incremento dei carichi urbanistici in funzione di aumento delle superfici utili degli edifici e/o mutamento delle destinazioni d uso degli immobili e/o aumento del numero di unità immobiliari. 3. Gli Uffici competenti provvederanno al controllo del calcolo dei contributi dovuti, effettuato, in via preliminare, dal progettista abilitato. Nel caso di difformi determinazioni, il responsabile del procedimento provvederà a comunicare all interessato, mediante notifica a mezzo postale con raccomandata AR, il nuovo importo calcolato e l ammontare dell eventuale conguaglio da corrispondere in un unica soluzione, nel termine massimo di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa. Decorso inutilmente tale termine saranno applicate, sulle somme dovute, le sanzioni di cui all'art.128 della L.R.T. 1/2005. 3. In alternativa al pagamento immediato, in unica soluzione, dell importo dovuto per oneri di urbanizzazione ed eventuale costo di costruzione, lo stesso potrà essere corrisposto in forma rateizzata, secondo le modalità riportate ai punti 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo 1, del presente regolamento. 4. Il mancato versamento nei termini di legge del contributo di cui agli articoli 120 e 121 della L.R.T. 1/2005, comporta l applicazione delle sanzioni di cui all art.128 della stessa legge. Nel caso di pagamento rateizzato tali sanzioni si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate o di eventuali conguagli richiesti. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) dell art.128 della L.R.T. 1/2005, il Comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito.

ART.3 TABELLE PARAMETRICHE PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE. 1. I costi medi comunali per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo i tipi di intervento residenziale, commerciale, turistico, direzionale, artigianale, industriale e commerciale all ingrosso, sono stati ottenuti moltiplicando i valori di cui alle tabelle A1, ( a, b ), A2 ( a, b ), A3 ( a,b ), A4 ( a, b ) allegate alla Legge Regionale n 1/2005, per il coefficiente del Comune di Fosdinovo. 2. La Giunta Regionale, ai sensi dell art.120 comma 6 della L.R.T. 1/2005, dovrà provvedere ad aggiornare ogni cinque anni dette tabelle. 3. Ai costi medi regionali, fino agli aggiornamenti di cui al punto precedente, si applicano annualmente le variazioni percentuali dell indice dei prezzi al consumo, determinate dall ISTAT, per le famiglie di operai ed impiegati, con esclusione dei tabacchi, per il mese di novembre sul corrispondente mese dell anno precedente, ai sensi dell art. 120 comma 7 della L.R.T. 1/2005. 4. Gli aggiornamenti di cui ai punti precedenti si applicano senza ulteriori atti alle richieste ed alle dichiarazioni presentate successivamente al 1 gennaio dell anno seguente ai sensi dell art.120 comma 8 della L.R.T. 1/2005. 5. Di seguito si riportano le tabelle aggiornate con il coefficiente specifico del Comune di Fosdinovo. TABELLA A/1 Costi medi comunali per opere di urbanizzazione primaria e secondaria per interventi di insediamenti residenziali, nelle zone di espansione e di saturazione previste dagli strumenti urbanistici. a) Urbanizzazione primaria. per ogni mc.. 8,72 x. 7,08 b) Urbanizzazione secondaria. per ogni mc.. 26,36 x. 21,40 Totale. per ogni mc.. 35,09 x. 28,48 TABELLA A/2 Costi medi comunali per opere di urbanizzazione primaria e secondaria per interventi di tipo industriale e artigianale e per annessi agricoli. a) Urbanizzazione primaria /mq sup. di calpestio. 11,72 x b) Urbanizzazione secondaria /mq sup. di calpestio. 11,07 x. 9,52. 8,99 Totale. per ogni mc.. 22,79 x. 18,51 TABELLA A2S CATEGORIE SPECIALI Costi medi comunali per opere di urbanizzazione primaria e secondaria per insediamenti industriali ed artigianali relativi ai settori alimentare, tessile, calzaturiero, chimico ed affini, cartiero e cartotecnico. a) Urbanizzazione primaria /mq sup. di calpestio. 13,42 x b) Urbanizzazione secondaria /mq sup. di calpestio. 11,07 x Totale /mq sup. di calpestio. 24,50 x. 10,89. 8,99. 19,90 TABELLA A/3 Costi medi comunali per opere di urbanizzazione primaria e secondaria per interventi turistici, commerciali, e direzionali, nelle zone di espansione e di saturazione previste dagli strumenti urbanistici. a) Urbanizzazione primaria. per ogni mc.. 11,96 x. 9,71 b) Urbanizzazione secondaria. per ogni mc.. 6,05 x. 4,91

Totale. per ogni mc.. 18,02 x. 14,62 TABELLA A/4 Costi medi comunali per opere di urbanizzazione primaria e secondaria per interventi relativi a centri commerciali all ingrosso. a) Urbanizzazione primaria /mq sup. di calpestio. 20,69 x b) Urbanizzazione secondaria /mq sup. di calpestio. 7,23 x Totale / mq sup. di calpestio 27,93 x. 16,80. 3,87. 22,67 INCIDENZA DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA TABELLA A/5 a) Asili nido e scuole materne 20,00% b) Scuole dell obbligo 47,00% c) Chiese ed altri edifici per servizi religiosi 9,00% d) Centri civici, sociali, attrezzature culturali e sanitarie 8,00% e) Mercati di quartiere e delegazioni comunali 5,00% f) Spazi pubblici a parco e per lo sport 11,00% TOTALE 100,00%

TABELLA C Parametri da applicare ai costi comunali delle urbanizzazioni primaria e secondaria Interventi Parametri 1) Interventi di restauro e di ristrutturazione edilizia 0,30 2) Interventi di sostituzione edilizia 0,80 3) Interventi di ristrutturazione urbanistica o di nuova edificazione : a) con indice di fabbricabilità inferiore a 1,5 mc/mq. 3) Interventi di ristrutturazione urbanistica o di nuova edificazione : b) con indice di fabbricabilità compreso tra 1,5 e 3 mc/mq 3) Interventi di ristrutturazione urbanistica o di nuova edificazione : c) con indice di fabbricabilità superiore a 3 mc/mq 1,20 1,00 0,90 N.B. per gli interventi di ampliamento o sopraelevazione in misura superiore a quella stabilita dall art.79, comma 2, lett. d), si applicano i parametri di cui al punto 3. Nel caso gli interventi comportino il cambiamento della originaria destinazione residenziale, i coefficienti di cui ai punti 1) e 2) sono aumentati del 50%

ART. 4 Determinazione del contributo del costo di costruzione di fabbricati ad uso residenziale. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività per interventi di ristrutturazione edilizia ex L.R. 59/80 che comportano aumento delle superfici utili degli edifici e/o aumento del numero delle unità immobiliari, e/o mutamento della destinazione d uso degli immobili, comporta la corresponsione di un contributo commisurato alla sola incidenza delle spese di urbanizzazione ad eccezione degli interventi di cui all art. 79, comma 1, lettera a) e comma 2 lettera d) ed e), L.R.T. 01/2005 per i quali è dovuto anche il contributo relativo al costo di costruzione, ai sensi dell art. 119, stessa legge. Gli interventi di: 1. ampliamento di unità immobiliari esistenti senza che se ne costituiscono delle nuove; 2. ristrutturazione edilizia nei casi di cui all art.79,comma 2, della L.R.T. 1/2005 e di quelli che comportano aumento delle superfici utili degli edifici e/o aumento del numero delle unità immobiliari, e/o mutamento della destinazione d uso degli immobili; 3. ristrutturazione urbanistica; di fabbricati ad uso residenziale comportano anche il pagamento del contributo relativo al costo di costruzione in riferimento alla superficie ampliata o ristrutturata. Tale contributo è calcolato con la percentuale di riferimento indicata nella TABELLA D moltiplicata per il costo al metro quadro delle nuove costruzioni residenziali determinato con apposita deliberazione della Giunta Comunale. Per gli interventi soggetti a SCIA di cui all art.79, comma 1, lett. a) è dovuto il contributo relativo al costo di costruzione come sopra illustrato. Il costo di costruzione, per i nuovi edifici è determinato ogni cinque anni dalla Giunta Regionale con riferimento ai costi massimi ammissibili per l edilizia agevolata, definiti a norma della lettera g) del primo comma dell art.4 della L. 5 agosto 1978 n. 457 (Norme per l Edilizia Residenziale). Con gli stessi provvedimenti di cui al punto precedente la Giunta Regionale dovrà identifica classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50%. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni di cui sopra, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall ISTAT. Nel caso non avendo la Regione Toscana ancora provveduto alla determinazione periodica del costo base di costruzione, si fa riferimento a quanto determinato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 20/06/1990, con il quale veniva fissato l'importo di Lire 250'000, che tradotto è pari ad 129,11, che a sua volta dovrà essere adeguato in base alle variazioni ISTAT, con riferimento al novembre 2012. Per quanto sopra si elabora l adeguamento nel modo seguente: 129,11 dato atto che la variazione ISTAT dal giugno 1990 al novembre 2012 è indicata in +187,50%, si determina quindi per il costo di costruzione dei nuovi edifici riferito al mq di superficie: Costo di Costruzione = 129,11 /mq + (187,50% di 129,11) = 129,11 + 112,97 = 242,08 /mq Costo di Costruzione = 242,08 /mq (costo di costruzione al mq in ragione dell intervenuta variazione Istat) Di seguito si riporta la TABELLA D riassuntiva delle percentuali stabilite in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione: Ove non fosse possibile quantificare il Costo di Costruzione sulla base dei parametri riferiti alla superficie utile dell'intervento, la percentuale sul costo di costruzione sarà determinata in base alla presentazione di computo metrico estimativo a firma del tecnico abilitato riferito ai costi correnti di mercato. Per la costruzione di Piscine pertinenziali viene determinato un contributo di costruzione pari a 20,00 per mq di superficie complessiva (compreso eventuali vani / volumi tecnici).

TABELLA D Percentuali del contributo del costo di costruzione (art.3 e 6, legge 20/01/1977 n 10) Caratteristiche tipologiche delle costruzioni 1) Abitazioni aventi superficie utile a) superiore a mq 160 e accessori maggiori o uguali a mq 60 b) compresa tra mq 160 e mq 130 e accessori minori o uguali a mq 55 c) compresa tra mq 130 e mq 110 e accessori minori o uguali a mq 50 d) compresa tra mq 110 e mq 95 e accessori minori o uguali mq 45 e) inferiore a mq 95 e accessori minori o uguali a mq 40 2) abitazioni aventi caratteristiche di lusso (D.M.2/8/1969) Comuni con coefficiente territoriale compreso fra 0,801 e 1,00 Note 8,00% Qualora la superficie degli accessori superi 7,00% quella indicata a fianco di ciascuna categoria, la percentuale da applicare è quella della categoria 7,00% immediatamente superiore. 6,00% 6,00% 10,00% N.B. le percentuali di applicazioni della tabella D, sono ridotte di un punto nei seguenti casi: a) per edifici che vengono dotati, a fini del riscaldamento invernale e/o del condizionamento estivo, di sistemi costruttivi ed impianti che utilizzano l energia solare; b) per gli edifici da realizzare con struttura portante in muratura di pietrame e/o laterizio; c) per gli interventi di bioedilizia, Gli interventi per installazione di impianti relativi alle energie rinnovabili ed alla conservazione ed al risparmio energetico sono assimilati a manutenzione straordinaria.

ART. 5 Determinazione del contributo del costo di costruzione relativi a costruzioni od impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali. La SCIA per interventi di ristrutturazione edilizia che comportano aumento delle superfici utili degli edifici e/o aumento del numero delle unità immobiliari, e/o mutamento della destinazione d uso degli immobili, comporta la corresponsione di un contributo commisurato alla sola incidenza delle spese di urbanizzazione ad eccezione degli interventi di cui all art. 79, comma 1, lettera a) e comma 2 lettera d) ed e), L.R.T. 01/2005 per i quali è dovuto anche il contributo relativo al costo di costruzione, ai sensi dell art. 119, stessa legge. Gli interventi di: 1) ampliamento di unità immobiliari esistenti senza che se ne costituiscono delle nuove; 2) ristrutturazione edilizia nei casi di cui all art.79,comma 2, della L.R.T. 1/2005 e di quelli che comportano aumento delle superfici utili degli edifici e/o aumento del numero delle unità immobiliari, e/o mutamento della destinazione d uso degli immobili; 3) ristrutturazione urbanistica; relativi a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali, comportano anche il pagamento del contributo relativo al costo di costruzione. Tale quota è determinata nella misura pari al 10% (non superiore al 10% prevista dalla L.R.T. 1/2005) del costo di costruzione determinato secondo tabella. Ove non fosse possibile quantificare il Costo di Costruzione sulla base dei parametri riferiti alla superficie utile dell'intervento, la percentuale sul costo di costruzione sarà determinata in base alla presentazione di computo metrico estimativo a firma del tecnico abilitato, in riferimento al costo dell edificio (dalla fondazione al tetto) con l esclusione delle opere di sistemazione esterna e di quelle relative all allacciamento alle reti di servizio, determinato ai costi correnti di mercato. Nella perizia del progettista controfirmata dal richiedente e da allegarsi al progetto dovranno risultare le opere elencate separatamente nei seguenti tipi di intervento: Scavi, fondazioni, strutture opere murarie al grezzo; Opere di rifinitura (pavimenti, infissi, tinteggiatura, sanitari ecc.) Impianti. Le perizie vengono acquisite agli atti e possono essere disposte verifiche campione. In caso di difformità tra i prezzi dichiarati ed i prezzi effettivi, il Responsabile d'area ne darà immediata comunicazione al Tecnico, al fine di un loro adeguamento. Per la costruzione di Piscine pertinenziali viene determinato un contributo di costruzione pari a 30,00 per mq di superficie complessiva (compreso eventuali vani / volumi tecnici).

ART. 6 Interventi Edilizi nelle Zone a prevalente funzione agricola La presente appendice disciplina quanto indicato dall art. 45 della legge 03 gennaio 2005, n 1 e s.m.i. Interventi sul patrimonio edilizio che comportano il mutamento delle destinazioni d uso agricole, comunque nel rispetto delle NTA del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico ove vigenti. Per effetto dell'articolo 45 comma 3 della Legge Regionale n 1/2005, per le aree di pertinenza inferiori ad 1 ettaro, in luogo della della convenzione indicata al comma 1 del medesimo articolo, sono corrisposti specifici oneri (Oneri Verdi) stabiliti dal comune. Per area di pertinenza, di cui all art. 45 comma 1,2,3 della L.R.T. 01/2005 e s.m.i. si intende la superficie catastale, contigua al fabbricato di riferimento, non interrotta da strade con diritto di uso pubblico esistenti, ancorché non inserite in mappa, corsi d acqua, canali ecc. Per oneri verdi si intendono quelli connessi al miglioramento ambientale del sistema insediativo, nei casi di interventi sul patrimonio edilizio che comportano il mutamento della destinazione d uso agricola di cui all art. 45 comma 3 della L.R.T. 01/2005. Tali oneri sono determinati in misura comunque non inferiore alla quota massima prevista per gli interventi di Ristrutturazione Edilizia e non superiore alla quota minima prevista per gli interventi di nuova edificazione, secondo la tabella alla presente allegata.

ART. 7 Edifici Unifamiliari Per quanto riguarda l'esenzione del contributo di cui all'articolo 119, nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia e di ampliamento, in misura non superiore al 20% di edifici unifamiliari, si assume la seguente definizione: Edificio Unifamiliare: L edificio unifamiliare è l edificio costituito da una unità immobiliare utilizzato o utilizzabile da un unico nucleo familiare. Rientrano nella tipologia di edificio unifamiliare: le case isolate, le case a schiera, le case terra tetto anche con modeste intrusioni planimetriche non superiori al 30% della superficie totale. Usufruisce delle agevolazioni di cui all art. 124, comma 2, della Legge Regionale n 1/2005, ove: Non abbia caratteristiche di lusso e sia accatastato in una delle seguenti categorie catastali: A/2 abitazione di tipo civile A/3 Abitazione di tipo economico A/4 Abitazione di tipo popolare A/5 Abitazione di tipo ultra popolare Abbia dimensioni idonee ad ospitare un solo nucleo familiare con una superficie complessiva di mq. 160, calcolata come sommatoria tra la superficie utile e il 60% della superficie non residenziale. Sono esclusi dalla definizione di edificio unifamiliare le unità abitative facenti parte di più ampi edifici quali condomini o anche edifici di cui fanno parte unità a destinazione diversa da quella residenziale.