Deducibilità parziale Imu e correzioni contabili

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5. DETERMINAZIONE DEL REDDITO

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Deducibilità parziale Imu e correzioni contabili www.studiomodolo.it N.B.: l'impostazione del materiale è stata attuata in modo analitico per costituire «dispensa» dell'incontro di studio e non come supporto di mera proiezione. In ogni caso, si pone in evidenza che l'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze. Milano 5 maggio 204

2 DEDUCIBILITÀ PARZIALE IMU

3 REGOLA GENERALE OPERATIVA Deducibilità parziale Imu Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 23/20 l'imposta municipale propria è indeducibile dalle imposte erariali sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive, così come già previsto per l'ici. Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 23/20 l'imposta municipale propria è indeducibile Per effetto delle variazioni apportate dell'art., commi 75 e 76, della legge di stabilità 204, si rende operativa la parziale deducibilità dell'imu inerente agli immobili strumentali dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo. Specificamente la deducibilità è stata prevista nella misura:: del 30%, per il 203; del 20%, per i periodi d'imposta successivi; tenendo presente, in ogni caso, che ai fini IRAP l'imu continua ad essere non deducibile a prescindere dal metodo, da bilancio o fiscale utilizzato per l'individuazione della base imponibile.

4 IMMOBILI INTERESSATI Per quanto attiene: Deducibilità parziale Imu La deducibilità parziale riguarda soltanto per l'imu riferita agli immobili strumentali (l'agenzia delle entrate a Telefisco 204 ha posto in rilievo che il riferimento deve essere fatto agli artt. 43, c. 2, per le imprese e 54, Tuir per i lavoratori autonomi. alle imprese, l'art. 43 individua due tipologie di beni immobili strumentali: per natura, se riferita ai beni immobili accatastati nelle categorie A/0, B, C, D ed E; per destinazione, se riferita ai beni immobili utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell'attività d'impresa indipendentemente dalla classificazione catastale del bene; ai lavoratori autonomi, la natura strumentale è collegata all'utilizzazione esclusiva ed effettiva per lo svolgimento dell'attività professionale, indipendentemente dalla categoria catastale.

5 DEROGHE ALLA PARZIALE DEDUCIBILITÀ La parziale deducibilità dell'imu non è stata riconosciuta: per gli immobili patrimonio ; Deducibilità parziale Imu per i beni immobili alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa (cosiddetti beni merce). Poiché sono considerati strumentali i beni immobili che risultano utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'attività, l'agenzia delle entrate ha posto in evidenza che la parziale deducibilità non si rende applicabile agli immobili adibiti promiscuamente: all'esercizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo; e: BENI IMMOBILI AD USO PROMISCUO all'uso personale o familiare del contribuente; per cui l'imu è integralmente non deducibile.

6 Deducibilità parziale Imu SOCIETÀ IMMOBILIARI DI GESTIONE Per quanto attiene ai beni immobili detenuti dalle società immobiliari di gestione, cioè quelle società che hanno come oggetto dell'attività la locazione immobiliare, si concretizza il problema di procedere all'individuazione dei beni per i quali è consentita l'applicazione della deducibilità parziale dell'imu. Si ritiene che: per gli immobili strumentali per natura (anche locati), l'imu è parzialmente deducibile; per gli immobili abitativi locati, l'imu non è deducibile e, quindi, non si rende applicabile nemmeno la parziale deduzione; per gli immobili abitativi non locati, l'imu si deve ritenere parzialmente deducibile se utilizzati direttamente dalla società (es.: quale sede legale e/o amministrativa).

Deducibilità parziale Imu 7 SOCIETÀ IMMOBILIARI DI GESTIONE In sintesi schematica: Tipologia immobile Strumentale per natura Strumentale per destinazione Uso promiscuo Bene merce Bene patrimonio Deducibilità IMU Sì, nella misura del 20% (30% per il 203) Sì, nella misura del 20% (30% per il 203) No No No

8 Deducibilità parziale Imu DEDUCIBILITÀ IMU E PRINCIPIO DI CASSA Ai sensi dell'art. 99, comma, del Tuir le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le altre imposte sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento. Per l'imu si rende operativo il principio di cassa e, di conseguenza, la deducibilità (parziale) è collegata all'ammontare corrisposto nel periodo d'imposta. Attenzione -> civilisticamente le imposte devono risultare imputate nell'esercizio di competenza, per cui si potrebbe generare un disallineamento nell'ipotesi in cui l'imu risulta corrisposta successivamente alla chiusura dell'esercizio. Ne deriva, di conseguenza che non è deducibile l'imu di competenza di esercizi precedenti al 203, corrisposta in tale anno o in anni successivi. Infatti, per le imprese la deducibilità parziale dell'imu risulta decorrente dal periodo d'imposta in corso al 3.2.203, e, quindi, è necessario valutare gli effetti con il predetto principio di cassa.

9 Deducibilità parziale Imu DEDUCIBILITÀ IMU E PRINCIPIO DI CASSA L'IMU di competenza del 203 costituisce un costo parzialmente deducibile (per il 203) soltanto se corrisposta entro il 3.2.203. Infatti, l'art. 99, comma, del Tuir non introduce ai fini della determinazione del reddito d'impresa un puro criterio di cassa in deroga a quello generale di competenza dei componenti negativi, ma costituisce una norma di cautela per gli interessi erariali introducendo un'ulteriore condizione di deducibilità per le imposte che è appunto l'avvenuto pagamento. Di conseguenza l'imu relativa al 202 versata tardivamente nel 203 è indeducibile in quanto rappresenta un costo di competenza del 202. A partire dal 203 l'imposta è parzialmente deducibile nell'anno del pagamento, anche se risulta eseguito in ritardo.

0 Deducibilità parziale Imu ESEMPIO IMPRESA IN CONTABILITÀ ORDINARIA Caso -> Analisi -> Nel 203, ALFA srl ha corrisposto a titolo di IMU 203 sugli immobili strumentali di proprietà un importo pari a 0.000. per gli esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria l'imu di competenza deve essere rilevata tra le variazioni in aumento [a rigo RF6 Imposte indeducibili o non pagate ], mentre la quota deducibile (30%) deve essere annotata tra le variazione in diminuzione [a rigo RF55 Altre variazioni in diminuzione ], specificando il codice 38. Pertanto, nel mod. UNICO 204-SC a rigo RF6 deve essere annotata la variazione in aumento per l'intera imposta ( 0.000), mentre tra le Altre variazioni in diminuzione [rigo RF55, con il codice 38, deve essere indicata la quota deducibile pari a 3.000 (3% di 0.000). 38 3.000 0.000

Deducibilità parziale Imu ESEMPIO SOCIETÀ DI PERSONE IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA Caso -> Analisi -> Nel 203, la PAOLO ROSSI sas, esercente attività alberghiera in contabilità semplificata, ha corrisposto a titolo di IMU 203, sul bene immobile di proprietà un importo pari a 5.000. per gli esercenti attività d'impresa in contabilità semplificata è stato inserito nel modello Unico-SP, il rigo RG22-Altri componenti negativi, il campo 6, denominato IMU destinato ad accogliere l'annotazione della quota dell'imu deducibile per il 203. Pertanto, nel mod. UNICO 204-SP [rigo RG22] deve essere rilevata la quota dell'imu deducibile, pari a 4.500 (30% di 5.000). 30% di 5.000 = 4.500 4.500

2 Deducibilità parziale Imu ESEMPIO IMPRESA IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA Caso -> Analisi -> Nel 203, la ditta individuale CARLO BIANCHI, esercente attività d'impresa in contabilità semplificata, ha corrisposto a titolo di IMU nel 203 per il bene immobile strumentale di proprietà un importo pari a 6.000, di cui 3.000 per l'anno 202 (mediante regolare ravvedimento operoso) ed 3.000 per l'anno 203. per gli esercenti attività d'impresa in contabilità semplificata è stato inserito nel modello Unico-PF, il rigo RG22-Altri componenti negativi, il campo 6, denominato IMU Fabbricati destinato ad accogliere l'annotazione della quota dell'imu deducibile per il 203. Pertanto, poiché risulta deducibile parzialmente solamente l'imu 203 corrisposta nel 203, nel quadro RG del modello UNICO 204-PF [rigo RG22] deve essere annotato l'importo di 900 (30% di 3.000). 30% di 3.000 = 900 900

3 Deducibilità parziale Imu ESEMPIO PROFESSIONISTA O LAVORATORE AUTONOMO Caso -> Analisi -> Nel 203, il professionista MARIO BIANCHI, ha corrisposto a titolo di IMU nel 203 per il bene immobile strumentale di proprietà utilizzato esclusivamente per l'esercizio dell'attività professionale un importo pari a 0.000. per gli esercenti attività professionale e artistica è stato inserito nel modello Unico-PF, il rigo RE9-Altre spese documentate, il campo 3, denominato IMU Fabbricati destinato ad accogliere l'annotazione della quota dell'imu deducibile per il 203. Pertanto, nel quadro RE del modello UNICO 204-PF [rigo RE9] deve essere annotato l'importo di 3.000 (30% di 0.000). 30% di 0.000 = 3.000 3.000

Deducibilità parziale Imu 4 DATI DA EVIDENZIARE NELL'ADEMPIMENTO DICHIARATIVO Esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria Imprese in contabilità semplificata Lavoratori autonomi Variazioni in aumento Variazioni in diminuzione Entità dell'imu contabilizzata nel corso dell'anno 203: - Impresa individuale RF6; - Società di persone RF6; - Società di capitali RF6. Importo dell'imu deducibile (30% per l'anno 203) da annotare con il codice 38 tra le «Altre variazioni in diminuzione»: - Impresa individuale RF55; - Società di persone RF55; - Società di capitali RF55. Importo dell'imu deducibile (30% per l'anno 203) da annotare nel rigo degli «Altri componenti negativi»: - Impresa individuale RG22 campo 6; - Società di persone RG22 campo 6. Importo dell'imu deducibile (30% per l'anno 203) da annotare nel rigo degli «Altre spese documentate»: - Attività individuale RE9 campo 3; - Attività in forma associata RE9 campo 3.

5 Gestione in dichiarazione dell

Gestione in dichiarazione dell 6 I principi che sono finalizzati ad evitare che in capo al contribuente si verifichino fenomeni di doppia imposizione devono trovare applicazione non solo nell'ipotesi di rettifica da parte degli organi di controllo, ma anche nel caso in cui il contribuente abbia autonomamente rettificato precedenti errori contabili applicando correttamente i principi contabili: Il componente di reddito che si rileva nell'esercizio nel quale si effettua la correzione è indeducibili (onere) o non tassabile (provento) In UNICO variazione in aumento/diminuzione E' necessario risalire al corretto periodo di imputazione del componente e riliquidare la relativa dichiarazione Le rettifiche operate vanno riepilogate in un apposito prospetto nel quadro RS di UNICO.

7 Gestione in dichiarazione dell Modalità di riconoscimento dei componenti negativi emersi a seguito della correzione di errori l'annualità è ancora emendabile ai sensi dell'articolo 2, co. 8-bis del D.P.R. 22/07/998, n. 322? NO Il contribuente riliquida la dichiarazione relativa all'annualità dell'omessa imputazione e quelle successive, fino all'annualità emendabile ex art. 2, comma 8-bis. Per tale ultima annualità, il contribuente presenta apposita dichiarazione integrativa (in cui devono confluire le risultanze delle precedenti riliquidazioni) che rappresenta il momento in cui gli esiti di tale attività di autoliquidazione da parte del contribuente vengono resi noti all'amministrazione Finanziaria

Gestione in dichiarazione dell. NOZIONE DI ERRORE CONTABILE 8 Applicazione impropria di un Principio contabile nonostante la disponibilità delle informazioni necessarie per un corretto trattamento La correzione deve avvenire Nell'immediato, non appena individuato Nel contempo Sono disponibili le informazioni per la corretta applicazione

Gestione in dichiarazione dell 9. NOZIONE DI ERRORE CONTABILE Errore contabile Diverso da Cambiamento di Principi contabili Cambiamenti di stime contabili Criteri di valutazione, metodi di valutazione, classificazione ed esposizione in bilancio, principi che regolano l'individuazione delle operazioni Rimanenze Iniziali Rimanenze Finali LIFO 00 50 FIFO 30 75 Applicazione retroattiva Variazione rimanenze (rimanenze iniziali) a Proventi straordinari (E20) 30

Gestione in dichiarazione dell. NOZIONE DI ERRORE CONTABILE 20 Errore contabile Diverso da Cambiamento di Principi contabili Cambiamenti di stime contabili Es: Riduzione di un fondo rischi in quanto eccedente Metodi per la determinazione dei valori di attività, passività, costi e ricavi Fondo rischi a Sopravvenienza attiva (A5).

Gestione in dichiarazione dell 2. NOZIONE DI ERRORE CONTABILE La correzione di Errori contabili comporta Effetti contabili Effetti fiscali OIC 29 versione attuale OIC 29 versione in bozza (Circolare 3/E/203 Agenzia entrate)

Gestione in dichiarazione dell 22 2. TRATTAMENTO CONTABILE DELLA CORREZIONE DI ERRORI Regola Generale Rettifica della voce patrimoniale Componenti straordinari nel C.E. Attività (o riduzione passività) a Componenti positivi di reddito Componenti negativi di reddito a Passività (o riduzione di attività)

Gestione in dichiarazione dell 23 2. TRATTAMENTO CONTABILE DELLA CORREZIONE DI ERRORI Eccezione (bozza OIC 29, 50) Fatti che non hanno mai avuto influenza diretta sul C.E. Rettifica della voce patrimoniale Posta di patrimonio netto Attività (o riduzione passività) a Riserve Riserve a Passività (o riduzione di attività)

Gestione in dichiarazione dell 24 3. RILEVANZA FISCALE DELLA CORREZIONE DI ERRORI (CENNI) Circolare 3/E/203 Agenzia delle Entrate La componente di reddito non può assumere immediato rilievo fiscale Inderogabilità del principio di competenza temporale dei componenti di reddito Deroga al rispetto formale del principio di «le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al Conto Economico relativo all'esercizio di competenza» (art. 09, co.4 TUIR)

Gestione in dichiarazione dell 25 3. RILEVANZA FISCALE DELLA CORREZIONE DI ERRORI (CENNI) Circolare 3/E/203 Agenzia delle entrate Riconoscimento dei componenti negativi di reddito (CNR) Assoggettamento a tassazione dei componenti positivi di reddito (CPR) Riconoscimento dei CNR e Assoggettamento a tassazione dei CPR

Gestione in dichiarazione dell 26 4. RICONOSCIMENTO FISCALE E ASPETTI CONTABILI Presentazione dichiarazione integrativa Riconoscimento fiscale del CNR Credito tributario connesso al riconoscimento fiscale Crediti tributari a Sopravvenienza attiva non imponibile..

Gestione in dichiarazione dell 27 4. RICONOSCIMENTO FISCALE E ASPETTI CONTABILI Caso operativo Alfa corregge nel 203 due errori riferiti all'annualità 202 ():. Errore di iscrizione di un fondo per rischi ed oneri di 200 Fondo rischi ed oneri a Componenti di reddito riferiti ad esercizi precedenti (non imponibili) 200 2. Fattura di vendita per 50 rilevata erroneamente due volte Componenti di reddito riferiti ad esercizi precedenti a Crediti verso clienti 50 ( ) Nell'esempio non si considerano le problematiche IVA

Gestione in dichiarazione dell 4. RICONOSCIMENTO FISCALE E ASPETTI CONTABILI Caso operativo Dal conto economico alla rideterminazione delle basi imponibili 28 Anni di imposta 202 203 Risultato ante area straordinaria (HP) 400 300 Correzione fondi rischi e oneri (non modifica imponibile 202) + 200 Correzione fattura di vendita (modifica imponibile 202) - 50 Sopravvenienza attiva per recupero CNR (non imponibile) 4,25 Risultato ante imposte 400 + 39,25 DICHIARAZIONE DEI REDDITI Risultato ante imposte 400 + 39,25 Variazioni in diminuzione - 50-4,25 Variazione in aumento (fattura di vendita) +50 Variazione in diminuzione (fondo rischi) - 200 Reddito imponibile 250 300

Gestione in dichiarazione dell 29 4. RICONOSCIMENTO FISCALE E ASPETTI CONTABILI Caso operativo 3. Iscrizione del credito tributario a fronte del riconoscimento della deducibilità nell'esercizio di competenza del costo Crediti tributari a Sopravvenienza attiva 4,25 S.P. attivo C.II.4.bis) Crediti tributari C.E. E.20. Proventi straordinari

Gestione in dichiarazione dell 30 4. RICONOSCIMENTO FISCALE E ASPETTI CONTABILI Caso operativo 4. Rilevazione contabile delle imposte sul reddito Imposte correnti a Debiti tributari. Debiti tributari a Crediti tributari 4,25

5. CASISTICA FISCALE Caso - nell'anno 203, il contribuente ha rilevato l'omessa imputazione di un costo di competenza dell'anno 202 per un ammontare pari a 50. ANNO DI COMPETENZA 3 ANNO 202 ANNO 203 Reddito (perdita) 300 50 Perdite scomputabili = = Reddito (perdita) 300 50 Anno di rilevazione della correzione 203 Periodo d'imposta corretto (50) Reddito (perdita) rideterminato 250 Periodo d'imposta del recupero 202 Modalità Gestione in dichiarazione dell Integrativa a favore anno 202

Gestione in dichiarazione dell 5. CASISTICA FISCALE 32 Caso 2 - la regola deve applicarsi anche quando l'omessa imputazione dell'elemento negativo genera una perdita ANNO DI COMPETENZA ANNO 202 ANNO 203 Reddito (perdita) (300) 50 Perdite scomputabili = (350) Reddito (perdita) (300) 30 Anno di rilevazione della correzione 203 Periodo d'imposta corretto (50) Reddito (perdita) rideterminato (350) Periodo d'imposta del recupero 202 Modalità Integrativa a favore anno 202

Gestione in dichiarazione dell 5. CASISTICA FISCALE 33 Caso 3 - l'annualità oggetto di errore non è più emendabile ANNO 200 ANNO DI COMPETENZA ANNO 20 ANNO 202 ANNO 203 Reddito (perdita) 80 230 200 50 Perdite scomputabili = = = = Reddito (perdita) 80 230 200 50 Anno di rilevazione della correzione 203 Periodo d'imposta corretto (50) Reddito (perdita) rideterminato 30 Periodo d'imposta del recupero 202 Modalità Integrativa di sintesi

Gestione in dichiarazione dell 5. CASISTICA FISCALE 34 Caso 4 - l'annualità oggetto di errore non è più emendabile (presenza di perdite) ANNO 200 ANNO DI COMPETENZA ANNO 20 ANNO 202 ANNO 203 Reddito (perdita) (80) (50) (30) 50 Perdite scomputabili = (80) (230) (30) Reddito (perdita) (80) (230) (260) 30 Anno di rilevazione della correzione 203 Periodo d'imposta corretto (50) Reddito (perdita) rideterminato (230) (280) (30) Periodo d'imposta del recupero 202 Modalità Integrativa di sintesi

Gestione in dichiarazione dell 5. CASISTICA FISCALE 35 Caso 5 - nell'anno 203, il contribuente ha rilevato l'omessa imputazione di un provento di competenza dell'anno 202 per un ammontare pari a 50. ANNO DI COMPETENZA ANNO 202 ANNO 203 Reddito (perdita) 300 50 Perdite scomputabili = = Reddito (perdita) 300 50 Anno di rilevazione della correzione 203 Periodo d'imposta corretto 50 Reddito (perdita) rideterminato 350 Periodo d'imposta del recupero 202 Modalità Integrativa a sfavore anno 202

Gestione in dichiarazione dell 5. CASISTICA FISCALE Caso 6 - l'annualità in cui il componente positivo è stato omesso produca effetti anche con riferimento alle annualità successive 36 ANNO 200 NNO DI COMPETENZA ANNO 20 ANNO 202 ANNO 203 Reddito (perdita) 80 230 200 50 Perdite scomputabili = = = = Reddito (perdita) 80 230 200 50 Anno di rilevazione della correzione 203 Periodo d'imposta corretto 50 Reddito (perdita) rideterminato 230 Periodo d'imposta del recupero 200 Modalità Integrativa a sfavore

Gestione in dichiarazione dell 5. CASISTICA FISCALE Caso 7 - l'annualità in cui il componente positivo è stato omesso produca effetti anche con riferimento alle annualità successive 37 ANNO 200 ANNO DI COMPETENZA ANNO 20 ANNO 202 ANNO 203 Reddito (perdita) (80) (50) (30) 50 Perdite scomputabili = (80) (230) (20) Reddito (perdita) (80) (230) (260) 30 Anno di rilevazione della correzione 203 Periodo d'imposta corretto 50 Reddito (perdita) rideterminato (30) (80) (20) Periodo d'imposta del recupero 200 20 202 Modalità 3 Integrative a sfavore

Gestione in dichiarazione dell ANALISI PROCEDURALE La società nel 203 si accorge di aver commesso un errore contabile nell'anno 20 non avendo imputato provvigioni passive per 2.600. La società rileva nel bilancio 203 una sopravvenienza passiva fiscalmente non deducibile nella voce E2 Oneri straordinari di pari importo. ) Riliquidazione della dichiarazione per il periodo 20: deduzione componente passivo e quantificazione della maggiore imposta versata Anno d imposta 20 Dichiarazione presentata Riliquidazione Reddito civilistico 32.500 32.500 Correzione errore bilancio 0 2.600 Reddito corretto 32.500 9.900 Variazioni in aumento 8.900 8.900 Reddito imponibile 5.400 38.800 Ires (27,5%) 4.35 0.670 Acconti versati 8.600 8.600 Imposta a saldo 5.535 2.070 Maggior versamento a saldo 3.465 38

Gestione in dichiarazione dell 39 2) Presenta una dichiarazione integrativa per l'annualità 202 ancora emendabile ex art. 8 bis, comma 2, del DPR 322/98 al fine di evidenziare il maggior credito d'imposta Anno d imposta 202 Dichiarazione presentata Dichiarazione integrativa Reddito imponibile 35.800 35.800 Ires (27,5%) 9.845 9.845 Eccedenza d imposta riportata dalla precedente dichiarazione 0 3.465 Acconti versati 3.000 3.000 Imposta a credito 3.55 6.620 Credito riportabile 3.55 6.620

Gestione in dichiarazione dell 40 2) riprende a tassazione il componente negativo legato alla sopravvenienza passiva evidenziata in bilancio nella voce E2 Oneri straordinari ; 37 2.600 2.600 E' stato creato un codice analogo da utilizzare in caso di rilevazione di componenti positivi codice 35 per i componenti positivi

Gestione in dichiarazione dell Istruzioni quadro RS Il prospetto va compilato nel caso in cui la presente dichiarazione (UNICO 204) sia: una dichiarazione integrativa a favore ed anche dai contribuenti che, per i periodi d'imposta in cui gli errori sono stati commessi, detenevano partecipazioni in società in contabilità ordinaria. Tali periodi devono essere precedenti a quello oggetto della presente dichiarazione integrativa (UNICO 204); una dichiarazione integrativa a sfavore nella quale, tuttavia, confluiscono gli effetti di correzioni di errori contabili considerati a favore commessi in periodi d'imposta precedenti a quello oggetto della presente dichiarazione integrativa (UNICO 204). pertanto 4

Gestione in dichiarazione dell Quadro RS nel caso prospettato non è possibile riepilogare le rettifiche pregresse nella dichiarazione integrativa di sintesi in quanto nel modello UNICO 203 (che occorre utilizzare per l'integrativa a favore) non è presente alcun prospetto Errori contabili nel quadro RS; l'utilizzo del prospetto è rimandato agli errori che emergeranno in sede di redazione del bilancio 204, ove la sterilizzazione degli effetti fiscali della correzione dell'errore contabile avverrà, con variazione in aumento, nel modello UNICO 205, e l'integrativa a favore potrà essere inviata mediante il modello UNICO 204; nel quadro RS devono essere riepilogate le variazioni intervenute con riferimento ai periodi d'imposta precedenti a quello oggetto di dichiarazione integrativa; nel caso di specie (UNICO 203) avrebbe eventualmente riguardato unicamente il periodo d'imposta 20. 42

Gestione in dichiarazione dell Quadro RS In vista del controllo automatizzato è utile conservare un prospetto analogo al quadro RS nel quale determinare le variazioni intervenute nella dichiarazione 20 43 0 0 20 3 2 20 RF RF RF RN RN RN RN RN RN 4 59 6 6 6 8 8 9 2 2 4 2 9.900 38.800 38.800 38.800 38.800 38.800 38.800 0.670 0.670 segue

Gestione in dichiarazione dell 44 Prospetto del quadro RS 0 0 20 3 2 20 RN RN RN RX RX 7 23 2 2 4 0.670 0.670 2.070 3.465 3.465

45 Grazie per l attenzione prestata per eventuali dubbi attinenti all incontro di studio: gcm@studiomodolo.it oppure 348.333.70.80