DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA. Il quadro istituzionale (4)

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Transcript:

Dipartimento di Giurisprudenza DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA Il quadro istituzionale (4)

GLI ALTRI ORGANI E ORGANISMI Si tratta di vari organi e organismi che, pur non costituendo istituzioni dell UE, fanno parte del quadro istituzionale in senso ampio dell Unione. Il Trattato di Lisbona ha espressamente attribuito a due di tali organi la qualifica di organi consultivi. Si tratta del Comitato Economico e Sociale (CES) e del Comitato delle Regioni (CR).

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE Il Comitato economico e sociale (CES) è un organo consultivo incaricato di rappresentare datori di lavoro, sindacati, agricoltori, consumatori e altri gruppi d interesse che costituiscono collettivamente la società civile organizzata. Il suo ruolo è quindi esporre i pareri e difendere gli interessi delle varie categorie socioeconomiche nel dibattito politico con la Commissione, il Consiglio e il Parlamento europeo. E composto da un numero non superiore a 350 membri nominati dal Consiglio su proposta dei vari governi nazionali. E organo di individui e quindi i membri del CES agiscono in completa indipendenza nell interesse generale dell Unione. Svolge funzioni consultive. La consultazione può essere obbligatoria o facoltativa, ma i pareri non sono mai vincolanti.

IL COMITATO DELLE REGIONI Istituito nel 1994 dal trattato sull Unione europea, il Comitato delle regioni (CDR) è un organo consultivo costituito da rappresentanti degli enti locali e regionali d Europa. E composto da un numero non superiore a 350 membri nominati dal Consiglio su proposta degli Stati membri per quattro anni ma esercitano le loro funzioni in piena indipendenza. Il loro mandato è rinnovabile. Svolge funzioni consultive. La consultazione può essere obbligatoria o facoltativa, ma i pareri non sono mai vincolanti.

Il suo ruolo è fare in modo che la legislazione dell UE tenga conto della prospettiva locale e regionale. A tal fine formula pareri sulle proposte della Commissione. La Commissione e il Consiglio hanno l obbligo di consultare il Comitato delle regioni ogni volta che vengono presentate nuove proposte in settori che interessano la realtà locale e regionale e in tutti i casi in cui lo ritengano opportuno. Dal canto suo il Comitato può adottare pareri di sua iniziativa e presentarli alla Commissione, al Consiglio e al Parlamento.

LA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI (Art. 309 TFUE) La Banca europea per gli investimenti (BEI) è stata istituita nel 1958 dal trattato di Roma. La sua funzione è concedere prestiti destinati al finanziamento di progetti d interesse europeo, quali raccordi ferroviari e stradali, aeroporti o programmi ambientali, con particolare attenzione alle regioni economicamente svantaggiate, ai paesi candidati e ai paesi in via di sviluppo. Ha sede a Lussemburgo.

La BEI non ha scopi di lucro, non dispone di risorse originate da depositi di risparmiatori o correntisti e non utilizza i fondi del bilancio dell UE. Si finanzia invece mediante l acquisizione di prestiti sui mercati finanziari e tramite i suoi azionisti, gli Stati membri dell Unione europea. Questi ne sottoscrivono congiuntamente il capitale secondo una ripartizione che riflette il peso economico di ciascuno nell Unione.

I SETTORI DI INTERVENTO DELLA BEI a) progetti contemplanti la valorizzazione delle regioni meno sviluppate; b) progetti contemplanti l'ammodernamento o la riconversione di imprese oppure la creazione di nuove attività indotte dall'instaurazione o dal funzionamento del mercato interno che, per la loro ampiezza o natura, non possono essere interamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri; c) progetti di interesse comune per più Stati membri che, per la loro ampiezza o natura, non possono essere completamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri.

IL MEDIATORE EUROPEO (Art. 228 TFUE) Egli opera quale intermediario tra il cittadino e gli organismi dell UE, fatta eccezione per la Corte di giustizia nell esercizio delle sue funzioni. È autorizzato ad accogliere e prendere in esame reclami provenienti da privati, imprese ed organizzazioni dell Unione e in generale da chiunque risieda o abbia sede sociale in un paese dell UE. È eletto dal Parlamento europeo per un mandato rinnovabile di cinque anni in occasione di ogni elezione del P.E.

Il Mediatore contribuisce a individuare casi di cattiva amministrazione nell ambito delle istituzioni e degli organismi dell Unione europea. Una cattiva amministrazione si manifesta in atti di omissione o scarsa efficienza, in altri termini si verifica quando un istituzione viene meno al rispetto del diritto e dei principi della buona amministrazione o agisce in violazione dei diritti umani. - l iniquità, - le discriminazioni, - l abuso di potere, - l omissione o rifiuto di informare, - i ritardi ingiustificati, - le irregolarità amministrative.

A seguito della denuncia, il Mediatore europeo, previe eventuali indagini, può semplicemente contattare l'istituzione competente affinché questa risolva il problema comunicando l esito al P.E. nel termine di tre mesi. Il mediatore europeo trasmette poi una relazione al P.E., alla istituzione interessata e al soggetto che ha presentato denuncia. Ogni anno il Mediatore europeo presenta una relazione al P.E. sull attività svolta. Il Mediatore esercita le sue funzioni in piena indipendenza. Nell'adempimento dei suoi doveri, egli non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo, istituzione, organo o organismo. Per tutta la durata del suo mandato, il Mediatore non può esercitare alcuna altra attività professionale, remunerata o meno.

LE AGENZIE EUROPEE Si tratta di organismi, variamente denominati, ai quali spetta essenzialmente il compito di fornire alle istituzioni europee pareri di carattere tecnico e scientifico, indispensabile per consentire all Unione di legiferare anche nelle materie tecniche più complesse. Attualmente si contano più di quaranta agenzie suddivise in cinque categorie.

a) le agenzie decentrate: svolgono funzioni tecniche, scientifiche e di gestione per aiutare le istituzioni dell UE a formulare e attuare le politiche (Es. Agenzia dell Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), Agenzia dell Unione europea per la sicurezza delle reti e dell informazione (ENISA), Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA), Agenzia europea dell ambiente (EEA), Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA), Agenzia europea per i medicinali (EMA), ecc.); b) agenzie per la politica di sicurezza e di difesa comune: si tratta di agenzie istituite per svolgere compiti molto specifici di natura tecnica, scientifica e amministrativa nell ambito della politica di sicurezza e di difesa comune dell Unione europea (Agenzia europea per la difesa (EDA), Centro satellitare dell Unione europea (Satcen), Istituto dell Unione europea per gli studi sulla sicurezza (EUISS);

c) agenzie esecutive: aiutano la Commissione europea a gestire i programmi dell Unione (Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (CER), Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l agricoltura e la sicurezza alimentare (CHAFEA), Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti (INEA), Agenzia esecutiva per la ricerca (REA), Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese (EASME), Agenzia esecutiva per l istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA); d) agenzie Euratom: sono costituite per contribuire alla realizzazione degli obiettivi del trattato EURATOM (Agenzia di approvvigionamento di EURATOM (ESA), Impresa comune europea per il progetto ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione (Fusion for Energy); e) l'istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT): si tratta di un organo indipendente dell'ue che riunisce le migliori risorse in campo scientifico, imprenditoriale ed educativo per promuovere la capacità di innovazione dell'unione.