COMUNE DI BUSALLA REGOLAMENTO GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE Il presente Regolamento contiene norme intese ad organizzare, nell ambito delle funzioni attribuite per i fini di prevenzione e soccorso in materia di protezione civile, i servizi ed i compiti delle Squadre Comunali Volontari Protezione Civile. ARTICOLO 1 Normativa 1. Con l intento di perseguire le finalità di cui alle leggi n. 225 del 24.02.1992, n. 353 del 21.11.2000, delle leggi regionali n. 6 del 28.01.1997 e n. 9 del 17.02.2000 e del D.P.R. n. 194 dell 08.02.2001, a seguito della Delibera Comunale n 43 del 14/9/2012 si è costituito il Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile, che assume la denominazione di Volontari Protezione Civile Busalla 2. Il Gruppo ha sede presso la sede della P.A. Verde di Busalla. 3. Il Gruppo Volontari Protezione Civile può aderire o collegarsi ad altre associazioni o squadre di volontari operanti sul territorio della Regione. ARTICOLO 2 Finalità 1. Il Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile, si propone i seguenti obiettivi che vengono indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) cooperare con gli organi preposti e con altre Organizzazioni di Volontariato nelle attività di Protezione Civile; b) promuovere manifestazioni volte alla diffusione delle finalità per le quali si è costituito ed opera il Gruppo; c) aderire, partecipare, organizzare attività di Formazione specifica dei Volontari, corsi di aggiornamento, addestramento, esercitazioni; d) concorrere all organizzazione e/o all assistenza di manifestazioni NON politiche di carattere sportivo, culturale, sagre, incontri, convegni, dibattiti, riunioni etc. Il G.C.V.P.C. opera prevalentemente nell ambito del territorio del Comune di Busalla, ma può estendere la propria azione anche in altri ambiti, provinciale, regionale e nazionale, se richiesto dalle competenti autorità, sempre in materia di monitoraggio, prevenzione, interventi di emergenza e soccorso, relativi a: rischio idrogeologico (frane e alluvioni) incendi boschivi ed incendi particolari rischio ambientale o industriale (trasporto e lavorazioni sostanze pericolose e/o infiammabili eventi calamitosi o catastrofici assistenza e supporto logistico ad altre componenti operative dei Servizi di Protezione Civile attività sempre di supporto all Autorità Comunale, e di cui all art.6 della legge Regione Liguria n.9 del 17-02-2000.
ARTICOLO 3 Adesioni 1. Al Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi che prestano la loro opera volontariamente e con la massima disponibilità compatibilmente con i propri impegni di lavoro, familiari e personali. 2. L iscrizione è soggetta alla sottoscrizione per accettazione del presente Regolamento. 3. L adesione è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all accettazione della stessa da parte del Sindaco. 4. Gli appartenenti al Gruppo, durante la permanenza nello stesso, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) età non inferiore ai 18 anni; b) idoneità certificata dall A.S.L. competente secondo la normativa di cui all articolo 18 della Legge Regionale n. 1 del 24.01.2006; c) non aver riportato condanne o non avere carichi pendenti per incendi dolosi o reati in contrasto con le finalità del Gruppo. ARTICOLO 4 Risorse 1. Il Gruppo si dovrà dotare per il suo funzionamento di materiale ed attrezzature messe a disposizione da enti pubblici e privati, dall amministrazione comunale in comodato d uso e donate da privati cittadini. Ogni assegnazione avverrà a seguito di apposito Verbale di consegna. 2. Ogni anno l amministrazione comunale provvederà allo stanziamento in apposito capitolo di una somma adeguata alle possibilità di bilancio. ARTICOLO 5 Doveri 1. Ogni appartenente al Gruppo, nei limiti della propria disponibilità, ha il dovere di partecipare alle attività del Gruppo con impegno, profitto e lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione e di: a) attenersi alle disposizioni emanate dal Comune di Busalla e/o dalla Autorità di protezione civile durante gli interventi di Protezione civile e le esercitazioni; b) concorrere all assistenza dei cittadini durante eventi e manifestazioni pubbliche e in attività di formazione e sensibilizzazione della popolazione anche nelle scuole; c) promuove iniziative anche formative e di addestramento, finalizzate ad arricchire le conoscenze e le esperienze dei volontari 2. L appartenente al Gruppo al quale è stata consegnata l attrezzatura s impegna: a) ad usarla esclusivamente per attività di addestramento, prevenzione e per eventuali altri interventi per i quali il Gruppo è chiamato ad operare; b) ad usarla con la massima cura ed attenzione al fine di non arrecare danno a sé, né ad altri, e di non cederla a terzi per nessuna ragione; c) a mantenere sempre in buon uso ed efficienza quanto assegnatogli e ad informare tempestivamente e per iscritto l Amministrazione Comunale in caso di guasti, rotture, smarrimenti, etc...; d) a restituire l attrezzatura, il vestiario, la tessera anche se non più utilizzabili nel caso in cui, per qualsiasi motivo, cessi di far parte della Squadra; e) ad osservare, nell uso di detta attrezzatura, le prescrizioni di cui alla Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche; f) a depositare l attrezzatura avuta in consegna presso la Sede del Gruppo e conservarla in modo adeguato e con la massima cura.
Tutta l attrezzatura in dotazione al gruppo dovrà essere inventariata e controllata periodicamente a cura del coordinatore. ARTICOLO 6 Diritti 1. I Volontari appartenenti al Gruppo operano senza fini di lucro; agli stessi sono rimborsate le spese sostenute durante le attività del Gruppo da parte degli Enti preposti secondo le modalità con gli stessi concordate. 2. Ogni appartenente alla squadra, ha diritto: Al momento dell iscrizione ad una tessera di riconoscimento provvisoria rilasciata dal Comune di Busalla recante i dati anagrafici; Ad una visita medica obbligatoria secondo le norme previste; Alla tessera di riconoscimento regionale, rilasciata dal Sindaco o suo Delegato a seguito di visita medica, di validità quadriennale per i volontari compresi nella fascia di età tra i 18 e i 60 anni e di validità annuale per i volontari di età superiore agli anni 60; A ricevere una prima attrezzatura idonea alle attività di Protezione civile; A ricevere l attrezzatura personale completa certificata a norma, dopo aver effettuato 50 ore di interventi di protezione civile (a questo scopo non sono computabili le ore dedicate alla Formazione); A partecipare ai corsi di formazione interni; A partecipare a tutte le attività inerenti la Protezione Civile secondo le disposizioni del Coordinatore, dei Vice-Coordinatori o dei Capisquadra. 3. Tutte le attrezzature sia individuale che di servizio saranno fornite dal Comune sulla base delle disponibilità di bilancio e delle risorse appositamente trasferite da altri Enti. 4. I sopraccitati benefici, entro i limiti delle disponibilità finanziarie esistenti, saranno concessi ai volontari solo dopo l avvenuta regolarizzazione e il successivo inserimento del gruppo nell apposito elenco relativo alle associazioni di volontariato di cui al comma 2 art.1 del DPR n. 613/94, fermi restando gli obblighi d iscrizione ai registri generali delle organizzazioni di volontariato previsti dall art. 6 della legge 266/91. ARTICOLO 7 Garanzie 1. Al Volontario impiegato in attività di Protezione Civile autorizzato dalle Autorità preposte ai sensi dell art.9 del D.P.R. dell 08.02.2001 n.194, è garantito: a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico e privato; b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato. c) la copertura assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile contro terzi. ARTICOLO 8 Assemblea dei Volontari 1. Gli appartenenti al Gruppo sono convocati in Assemblea ordinaria dal Coordinatore almeno una volta all anno. 2. In tale seduta sono portati in discussione: il resoconto dell attività svolta nell anno precedente; i programmi dell anno in corso. 3. La convocazione per l Assemblea ordinaria si effettua mediante comunicazione agli iscritti con le modalità ritenute più idonee almeno 15 giorni prima della data prevista oppure, con il
medesimo preavviso di tempo (15 gg.), mediante pubblica affissione nella sede o bacheca pubblica del Gruppo. ARTICOLO 9 Rappresentanze 1. Il Sindaco o suo delegato, quale autorità comunale di protezione civile, è responsabile unico del gruppo; il Sindaco in prima istanza nomina fra i componenti un coordinatore ed un vice-coordinatore, che ne hanno la responsabilità operativa e organizzativa: la durata di questo incarico è di un anno. 2. Successivamente il Coordinatore ed i Vicecoordinatori sono eletti a maggioranza semplice dei presenti e votanti nell Assemblea ordinaria. Essi restano in carica due anni e possono essere rieletti. 3. Il numero dei Vicecoordinatori è stabilito dalla stessa Assemblea in sede di elezione degli stessi. 4. L Assemblea decide altresì, nella medesima sede, se il voto deve essere palese o segreto. 5. L esito dell elezione è comunicato al Sindaco, il quale ratificherà con Decreto tale nomina. 6. Il portavoce del Gruppo è il Coordinatore o uno dei Vice coordinatori a ciò designato. 7. La carica di Assessore o Consigliere Comunale è incompatibile con ruoli direttivi del gruppo. ARTICOLO 10 Diritto di voto 1.Il diritto di voto si acquisisce dopo sei mesi di appartenenza al Gruppo, oppure dopo aver effettuato interventi di Protezione Civile di almeno 25 ore di interventi di P.C. (escluse le ore di addestramento). ARTICOLO 11 Capisquadra 1. Il Caposquadra è responsabile della Squadra che interviene in ogni attività del Gruppo. 2. È compito del caposquadra: a) assicurarsi alla partenza che tutti i componenti della medesima siano adeguatamente equipaggiati; b) coordinare l attività dei volontari tra di loro ed assicurare i contatti sul luogo dell intervento con le Autorità presenti, con le quali tiene i rapporti ed alle quali effettua le necessarie e dovute comunicazioni; c) ripristinare al termine delle attività la funzionalità delle attrezzature e dei mezzi dando tempestiva comunicazione al coordinamento degli inconvenienti riscontrati; d) compilare correttamente la modulistica prevista. 3. In prima istanza, la qualifica di Caposquadra è attribuita ai volontari tra i più esperti, affidabili ed attivi nominati a maggioranza semplice dalla riunione del coordinamento. 4. La durata della carica di Caposquadra è di 3 anni e verrà votato dalla maggioranza semplice dell assemblea: in caso di gravi inadempienze il Coordinamento esteso ai capisquadra può sospendere temporaneamente o definitivamente tale incarico. ARTICOLO 12 Comportamento 1. L accettazione ed il rispetto del presente Regolamento condiziona l appartenenza al Gruppo. 2. I comportamenti degli appartenenti al Gruppo non conformi al presente Regolamento nonché la mancata partecipazione per più di sei mesi consecutivi alle attività del Gruppo, sono valutati dall Assemblea degli iscritti per le opportune e motivate proposte di provvedimento da adottarsi, dalla maggioranza dei 2/3 dell Assemblea convocata in seduta straordinaria.
3.Tali proposte di provvedimenti possono prevedere anche la Radiazione dal Gruppo di esclusiva competenza Sindacale. 4.Nei casi di ritardi, inefficienza o mancata collaborazione, il Sindaco può sciogliere il Gruppo di volontari della P.C. optando eventualmente per altre forme di associazione e di cooperazione con altri enti locali. ARTICOLO 13 Procedure 1.Il G.C.V.P.C. deve attivarsi immediatamente, non appena ricevuta notizia di allerta operativo e in caso di emergenza, conformemente alle norme di procedura del PIANO COMUNALE DI EMERGENZA, ed in armonia con quanto disposto dall art. 22, comma 4, della legge Regione Liguria n.9/2000. 2. Il Gruppo è attivato in caso di necessità dalla Protezione Civile del Comune di Busalla o, fuori dall orario di servizio, dal funzionario reperibile della medesima. Può essere altresì attivata direttamente dal Servizio Protezione Civile della Regione Liguria in caso di eventi di particolare rilevanza. 3. I componenti del Gruppo, quando allertati, raggiungono, opportunamente equipaggiati, il luogo dell evento nel più breve tempo possibile e si adoperano nell espletamento dei compiti assegnati. 4. Il componente del Gruppo, cui perviene la richiesta di intervento da soggetti diversi da quelli preposti all attivazione, avvisa tempestivamente il Sindaco o suo delegato. 5. Il Coordinatore e/o un Vice Coordinatore, a seguito di intervento, devono garantire la trasmissione alla Protezione Civile del Comune di Busalla della scheda di dettaglio delle attività svolte. 6. Ogni componente del Gruppo, non deve in nessun caso attivarsi in maniera autonoma, bensì avvisare preventivamente il Coordinatore o il Vice Coordinatore di riferimento e la Protezione Civile del Comune di Busalla o, fuori dall orario di servizio, il funzionario reperibile della medesima. ARTICOLO 14 Modifiche regolamento 1. Le norme del presente Regolamento d intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta e contenuta in provvedimenti legislativi e regolamentari nazionali e regionali. 2. In tale caso, in attesa della formale modifica al presente Regolamento, si applica la norma di legge più recente. ARTICOLO 15 Regolamento interno 1. Per eventuali ulteriori disposizioni interne l Assemblea dei Volontari potrà adottare un Regolamento Interno, purché non in contrasto con le disposizioni di questo regolamento. ARTICOLO 16 Simbolo di riconoscimento / stemma 1. Circa l adozione e le caratteristiche di un adeguato simbolo di riconoscimento / stemma, si demanda al Regolamento Interno di cui all articolo 14.
ARTICOLO 17 Norme di funzionamento 1. Il Coordinatore mantiene i rapporti tra Comune Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile, nel quadro di una puntuale applicazione delle norme di legge e del presente Regolamento. L Ufficio Polizia Locale o altro Ufficio appositamente delegato ha competenza nella periodica verifica ed aggiornamento degli elenchi dei volontari iscritti al Gruppo. 2. Il Comune di Busalla, attraverso i propri uffici competenti e tramite gli Enti Delegati, provvederà inoltre ad indirizzare i Volontari presso i vari organi preposti alla formazione e l abilitazione sanitaria e quanto altro necessario a norma di legge per le attività specifiche. 3. Il Comune di Busalla, eventualmente tramite il supporto degli Enti Delegati, compatibilmente con le proprie disponibilità, fornisce, in conformità e nel rispetto delle vigenti leggi in materia di P.C., i Volontari di tutti i DPI, mezzi ed attrezzature nonché tutte le risorse necessarie alla loro manutenzione, utili per le attività previste dal presente Regolamento, compresa un adeguata Sede dove ricoverare dette attrezzature. ARTICOLO 18 Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entrerà in vigore con l esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso e verrà pubblicato all albo pretorio on-line e sul sito del Comune perché chiunque possa prenderne visione.