Gestione Associata Comuni della Val di Pecora Comuni di Follonica - Gavorrano - Scarlino CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA IN MATERIA DI CONTRIBUTI REGIONALI PER L ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE CIVILI ABITAZIONI DOVE SONO RESIDENTI PERSONE DISABILI MEDIANTE DELEGA AL COMUNE DI FOLLONICA. L anno nel giorno del mese di, tra i Comuni della Val di Pecora, e precisamente: Comune di Follonica, in persona del Sindaco.., domiciliato per la sua carica in Follonica Largo Cavallotti 1 (Sede Comunale), il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione C.C. n. del, esecutiva, che ha approvato la presente convenzione; Comune di Gavorrano, in persona del Sindaco.., domiciliato per la sua carica in Gavorrano (Sede Comunale), il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione C.C. n. del, esecutiva, che ha approvato la presente convenzione; Comune di Scarlino, in persona del Sindaco.., domiciliato per la sua carica in Scarlino.. (Sede Comunale), il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione C.C. n. del, esecutiva, che ha approvato la presente convenzione; PREMESSO che i citati Comuni hanno espresso la volontà di ampliare gradualmente le forme di gestione associata, per realizzare obiettivi di omogeneità ed economicità organizzativa; che, in base all elenco contenuto nella D.G.R. 238/2004 coordinata con D.G.R. 601/2004, i Comuni possono associarsi per l esercizio della funzione di concessione dei contributi di cui all art.4 comma 2 L.R.T. n.47/91, per snellire i procedimenti amministrativi e renderli conformi ad unitari criteri di trasparenza ed economicità, si conviene e si stipula quanto segue: ART. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE ENTI PARTECIPANTI E ENTE RESPONSABILE DELLA GESTIONE 1
1. I Comuni della Val di Pecora (Follonica, Gavorrano, Scarlino) con la presente convenzione intendono gestire in modo coordinato ed associato le procedure relative alle richieste di contributi regionali per l eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone disabili, mediante il conferimento di delega di funzioni, ai sensi dell art.30 del D. Lgs. n.267/2000, e secondo le modalità del Regolamento Regionale di attuazione n.19 approvato dal Consiglio regionale in data 22/12/2004, regolamento di attuazione dell art.5 quater della legge regionale n.47 del 9/9/1991 (Norme sull eliminazione delle barriere architettoniche di cui alle L.13/1989), al Comune di Follonica, di seguito denominato Comune capofila,il quale accetta di esercitarla. 2. Sono escluse dalla gestione associata le procedure di competenza della Provincia. ART. 2 FINALITA 1. Scopo della presente convenzione è l armonizzazione degli adempimenti per l unificazione delle procedure e l ottimizzazione dei tempi per la concessione dei contributi ai diversamente abili che ne hanno diritto ART. 3 COMPITI DELL ENTE DELEGATO 1. Il Comune capofila esercita le funzioni amministrative e finanziarie relative alla concessione dei contributi, di cui alla L.R.T. N. 47 del 1991 e successive modificazioni, in favore di soggetti privati, per l eliminazione delle barriere architettoniche nelle seguenti strutture: a) civili abitazioni in cui abbiano la residenza anagrafica persone disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio, compresi i non vedenti; b) condomini di civile abitazione in cui risiedono i suddetti soggetti; 2. Nello svolgimento della gestione il Comune capofila esercita funzioni decisorie relativamente alla ammissione dei contributi e alla approvazione della graduatoria unica degli aventi diritto ; 3. Il Comune capofila, di concerto con i Comuni associati, entro 60 giorni dalla stipula della convenzione, alla elaborazione del regolamento per la disciplina dell organizzazione e lo svolgimento delle funzioni secondo le modalità del Regolamento Regionale di attuazione n.19 approvato dal Consiglio regionale in data 22/12/2004, regolamento di attuazione dell art.5 quater della legge regionale n.47 del 9/9/1991 (Norme sull eliminazione delle barriere architettoniche di cui alle L.13/1989); 2
4. Nello svolgimento delle procedure il Comune capofila si avvale, in via transitoria e con il consenso dei Comuni convenzionati, della regolamentazione in vigore presso l Ente. ART. 4 ATTIVITA CHE RESTANO NELLA COMPETENZA DEI SINGOLI COMUNI 1. I Comuni associati saranno tenuti allo svolgimento delle seguenti funzioni: a) Ricevimento, protocollo e numerazione istanze di richiesta di contributo su appositi modelli che verranno modificati secondo quanto previsto dal sopra citato Regolamento Regione di attuazione n.19/04; b) Le domanda deve riguardare opere non ancora realizzate i comuni nei quali le opere debbono essere eseguite possono accertare che le domande non si riferiscano ad opere già esistenti o in corso di esecuzione, anche mediante controlli a campione, da effettuarsi immediatamente dopo la presentazione della domanda, di propria iniziativa o anche su richiesta espressa del responsabile della gestione associata; c) Invio delle pratiche all Ufficio competente del Comune capofila per gli adempimenti successivi entro i quindici giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande di contributo. ART.5 REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI 1. Il Regolamento identificherà la struttura operativa e destinata allo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuite al Comune capofila, delineando le modalità operative per permettere alla struttura del Comune capofila di avvalersi della collaborazione del personale degli Enti convenzionati, ferma restando l effettività della delega dal momento della stipula della convenzione, anche nelle more dell approvazione del regolamento in questione. 2. Il Regolamento dovrà disciplinare: a) le procedure e le modalità di presentazione delle domande di richiesta di contributo secondo quanto previsto all art.5 (tipologie di intervento) del Regolamento regionale di attuazione n.19/04 b) le procedure per il controllo del contenuto della domanda e modalità di presentazione della stessa secondo quanto previsto all art.6 del Regolamento regionale di attuazionen.19/04 c) la costituzione e la nomina dei componenti della Commissione tecnica per l esame delle domande che dovrà verificare la congruità degli interventi rispetto alle finalità indicate al comma 2 lettera a) e lettera b e formare una graduatoria degli interventi ammessi a contributo secondo le modalità previste all art.7 della sopracitata legge. 3
3. Il Regolamento stabilirà i criteri per la suddivisione dei costi, tenendo conto di un costo generale, imputabile alla gestione associata in senso globale, diviso in parti uguali tra le parti convenzionate, e del costo imputabile al singolo Ente che richiede l attivazione del procedimento e che quindi ne usufruisce in maniera diretta e principale.. ART. 6 DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE 1. La presente convenzione ha la durata di 3 (tre) anni decorrenti dalla stipula, con rinnovo tacito. 2. Resta salva la facoltà di recesso, ai sensi del successivo art.11. ART.7 STRUMENTI DI CONSULTAZIONE TRA I CONTRAENTI 1. Le funzioni di sovrintendenza e controllo della gestione associata, in merito alla rispondenza della stessa ai programmi delle rispettive Amministrazioni, sono esercitate dalla Conferenza dei Sindaci della Val di Pecora, la quale detta le direttive generali per lo svolgimento delle funzioni ed esamina le questioni di interesse comune. 2. A tali fini, la Conferenza dei Sindaci dei Comuni della Val di Pecora è presieduta e convocata dal Sindaco del Comune capofila. ART.8 RISORSE PER LA GESTIONE ASSOCIATA, RAPPORTI FINANZIARI, GARANZIE 1. Ciascun Comune contribuisce con proprie risorse alla presente convenzione. 2. I Comuni convenzionati saranno tenuti, al termine dell espletamento dei procedimenti, al rimborso di quota parte dei costi sostenuti. 3. Ai fini del contenimento dei costi e dello snellimento dei procedimenti e dei rapporti tra Enti convenzionati, sarà privilegiato l utilizzo di forme di comunicazione interpersonale telematica. ART.9 DOTAZIONE DI PERSONALE 1. Il Comune capofila provvederà alle funzioni assegnate con il personale in dotazione al servizio e avvalendosi, per specifiche procedimenti ed attività, del personale individuato dai Comuni convenzionati. 2. Il regolamento di cui all art. 5 ne determinerà modalità e limiti. 4
ART.10 BENI E STRUTTURE 1. Per lo svolgimento delle funzioni assegnate, il personale del Comune capofila e quello individuato da parte dei Comuni contraenti, utilizzano le sedi, le strutture e le attrezzature in loro dotazione. ART.11 RECESSO, SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO CONVENZIONALE 1. Ciascun Comune può decidere di recedere unilateralmente dal vincolo convenzionale, dandone preavviso scritto e motivato. 2. Nel caso che soggetto recedente sia il Comune capofila, il preavviso di recesso deve essere comunicato con almeno due mesi di anticipo. Deve essere comunque assicurato il regolare svolgimento dei procedimenti già attivati e richiesti. 3. Lo scioglimento della convenzione, se contestuale e non determinato dalla somma dei recessi unilaterali dei singoli Enti convenzionati, deve essere oggetto di deliberazione di C.C.. ART.12 ALTRI RAPPORTI E FORME DI CONTRIBUZIONE 1. Gli enti aderenti alla gestione associata dichiarano la volontà di inoltrare alla Regione Toscana, in base alla L.R.40/2001, la richiesta dei contributi previsti. 2. Il Comune capofila, in qualità di beneficiario dei contributi, provvederà a disporre dell utilizzo degli stessi sulla base delle direttive generali impartite dalla Conferenza dei Sindaci, nell interesse esclusivo della gestione associata, ai fini di implementare la dotazione delle risorse umane o materiali necessarie allo svolgimento delle funzioni. 3. In relazione alla Circolare MEF 4/05, punto G.3, che prevede che i Comuni capofila, ai fini del patto di stabilità per gli anni 2005-2006-2007, possano attivare una procedura che gli consenta di considerare nel complesso delle spese sostenute per la gestione dei servizi soltanto la quota a proprio carico, i Comuni aderenti provvederanno ad assumere a proprio carico le spese di competenza sostenute a fronte dei contributi ottenuti per la gestione convenzionata del servizio associato (competenza e cassa); allo stesso scopo, i Comuni aderenti si impegnano a inviare al Dipartimento del Ministero dell Economia e delle Finanze competente la relativa certificazione di adesione al meccanismo previsto al punto G.3 della circolare entro e non oltre il 28/02 di ogni anno successivo. ART.13 ESENZIONI PER BOLLO E REGISTRAZIONE 5
La presente convenzione è esente da imposta di bollo e sarà registrata solo in caso d uso, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n.642, all.b art.16 e del D.P.R. 26.4.1986 n.131. Il presente atto, letto e sottoscritto dai contraenti e dagli stessi approvato in quanto conforme alla loro volontà, si compone di n. pagine. Per il Comune di Follonica : Il Sindaco Per il Comune di Gavorrano: Il Sindaco Per il Comune di Scarlino: Il Sindaco.. 6