ADEMPIMENTI FISCALI DEL DELEGATO ALLE VENDITE Dott.ssa Vittoria Rossotto Dott. Piergiorgio Mazza TORINO, 5 ottobre 2010 1
PIGNORAMENTO non determina modifiche nella titolarità del diritto di proprietà dei beni e dei frutti eventuali; è quindi un vincolo di indisponibilità ( che si estende a tutti gli accessori, pertinenze e frutti 2912 c.c) anche ris. Agenzia Entrate n. 158 del 11/11/2005 afferma: il pignoramento e la custodia non determinano alcuna modificazione nella titolarità del diritto di proprietà 2
VALUTAZIONI CRITICHE DEL DELEGATO Il Delegato, una volta ricevuta la nomina e analizzata la perizia, deve verificare a quale tipo di tassazione la vendita sarà soggetta, tale circostanza è necessaria sia per darne corretta informativa nell avviso di vendita, sia per poter quantificare il carico tributario che rimarrà in capo all aggiudicatario a seguito del passaggio di proprietà del bene 3
IMPOSTE RELATIVE AL DECRETO DI TRASFERIMENTO IVA Imposta Di Registro Imposte ipotecaria e catastale e altri tributi indiretti Imposte sui redditi ICI 4
IVA-Premessa Art. 1 D.p.r. 633/72: L IVA si applica sulle cessioni di beni effettuate nel territorio dello Stato nell esercizio di imprese o nell esercizio di arti e professioni. La vendita coattiva rientra nell ambito di applicazione dell IVA se il soggetto esecutato ha i requisiti sopra esposti. Individuazione del soggetto. 5
Immobili varie tipologie Modifiche apportate dal D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con L. 4 agosto 2006 n. 248 Escluso da imponibilità IVA molte cessioni, al delegato spetta un analisi delle possibili situazioni: 1.Vendita di immobili ad uso abitativo 2.Vendita di immobili strumentali 3.Vendita terreni 6
Vendita di immobili ad uso abitativo Definiti dalla circolare Min. 17 aprile 1981 n. 14/330342 e dalla Circ. dell Agenzia delle Entrate n. 27 del 4 agosto 2006 Sempre esenti IVA, salvo fabbricati ultimati o ristrutturati da imprese costruttrici entro 4 anni dall ultimazione della costruzione o dell intervento. Sempre applicabile regime prima casa 7
Vendita di immobili strumentali Definiti dall art. 43 c. 2 del TUIR Generale regime di esenzione IVA, salvo: Cessioni fabbricati ultimati o ristrutturati da imprese costruttrici entro 4 anni dall ultimazione della costruzione o dell intervento. Cessioni a soggetti con detraibilità IVA<25% Cessioni a privati o assimilati Cessioni con opzione del cedente per l applicazione dell IVA 8
Particolarità Nel caso di cessione di immobili ad uso abitativo o di immobili strumentali, qualora gli stessi fossero, al momento della vendita, in corso di costruzione o in corso di ristrutturazione, la stessa sarebbe assoggettata all imposta sul valore aggiunto. (Circolare Agenzia delle Entrate 1 marzo 2007 n. 12). 9
Reverse charge Art. 10 n. 8 ter lettera d) DPR 633/72 opzione a carico del cedente (cioè dell esecutato) Problemi di convenienza per l esecutato e per l acquirente 10
Vendita di terreni Ai sensi dell art. 2 c. e lettera c) del DPR 633/72 sono soggette ad IVA soltanto le cessioni di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria 11
IVA Art. 2 D.p.r. 633/72: costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano il trasferimento della proprietà L imponibile è costituito dal prezzo e non dal valore catastale senza distinzione alcuna tra la natura volontaria o coattiva del trasferimento Momento impositivo: momento del pagamento, cioè prima dell emissione del decreto di trasferimento (DPR 633/72 art. 6 c. 2 lettera a)) 12
FISCO Vuoto normativo come per il custode 13
Delegato e vuoto normativo Il vuoto normativo ha comportato il generarsi di una serie di prassi: sia da parte dei Tribunali- Delegati sia da parte delle competenti Agenzie delle Entrate 14
Risoluzione Agenzia delle Entrate 16/05/2006 n. 62/E Interpello relativo agli obblighi del delegato qualora il debitore esecutato non emetta fattura; Risoluzione che accomuna custode e delegato, richiamando la risoluzione n. 158/E dell 11-11-2005, relativa al custode giudiziario 15
A) Risoluzione 62/E e la nuova fattispecie giuridica soggetto passivo esecutato la soggettività passiva del debitore esecutato deve ritenersi per così dire, in parte limitata sotto il profilo dei concreti adempimenti che ne discendono, in particolare con riguardo agli obblighi di fatturazione e versamento del tributo 16
B) Risoluzione 62/E e gli obblighi del delegato Fatturazione in nome e per conto; Versamento del tributo prescindendo dalla reperibilità dell esecutato. (previsione applicabile anche alle procedure esecutiva non delegate e quindi ai Cancellieri?) 17
Versamento iva del delegato Risoluzione del 19 giugno 2006 n. 84 Normali codici IVA in caso di reperibilità dell esecutato Altrimenti istituisce codice 6501 iva relativa alla vendita ai sensi dell articolo 591- bis cpc di beni immobili oggetto di espropriazione 18
Esecutato??? - se intende procedere personalmente alla fatturazione; - se ci sono divergenze sull aliquota da applicare (o reverse charge?); - se intende effettuare compensazioni (in aiuto art. 17 DLgs 241/97 e nuova norma ex art. 31 DL 78/2010 che vieta compensazione in presenza di importi iscritti a ruolo > 1.500 )? 19
Esecutato???? Tutela dei diritti erariali e diritti esecutato; Responsabilità del delegato per l iva corrisposta all esecutato e da questo non versata? 20
Imposta di registro - Prevista dall art. 1 DPR 26-04-86 n. 131; - Ai sensi dell art. 13 deve essere richiesta entro 20 gg dalla data dell atto; - Data dell atto???; - Ai sensi dell art. 67 c. 1 la data è quella di annotazione a repertorio del decreto di trasferimento da parte della cancelleria 21
Imposta di registro Come fa il delegato a saperla?? Prassi diversa tra i vari tribunali essendo nuovamente inesistenti delle norme in tal senso Competente è l ufficio della circoscrizione ove ha sede il tribunale 22
Imposta di registro E liquidata dall Agenzia delle Entrate o autoliquidata dal delegato Viene versata dal delegato, senza che ciò comporti solidarietà con l aggiudicatario Responsabile per il versamento dell imposta di registro rimane sempre il Cancelliere anche nel caso di esecuzioni delegate ai sensi dell articolo 54 D.p.r 131/86 23
Imposta di registro base imponibile L articolo 44 c. 1 prevede che per la vendita di beni mobili e immobili fatta in sede di espropriazione forzata, ovvero all asta pubblica, e per i contratti stipulati o aggiudicati in seguito a pubblico incanto la base imponibile è costituita dal prezzo di aggiudicazione. (Ris. Min 17/05/07 n. 102E) 24
Imposte ipotecarie e catastali Il presupposto applicativo è rappresentato dalle formalità di trascrizione e di voltura, per rendere certo il passaggio di proprietà di un bene. Vengono liquidate e pagate insieme all imposta di registro 25
Imposta ipotecaria E prevista dall art. 1 del D.Lgs. 31/10/90 n. 347. La trascrizione deve essere richiesta entro 30 giorni dall atto (art. 6 Dlgs 347/90) 26
Imposta catastale E prevista dall art. 7 del D.Lgs. 31/10/90 n. 347. La voltura deve essere richiesta entro 30 giorni dall atto. 27
Imposte ipotecarie e catastali base imponibile E commisurata alla base imponibile determinata ai fini dell imposta di registro Art. 43 e 44 DPR 26 aprile 1986 n. 131 la base è il prezzo di aggiudicazione 28
Imposte ipotecarie e catastali soggetti tenuti al pagamento Ex art. 11 c. Dlgs 347/90: coloro che richiedono le formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione nei pubblici registri e la voltura catastale; i terzi responsabili del pagamento, cioè i pubblici ufficiali obbligati al pagamento dell imposta di registro che hanno rogato o autenticato l atto cui si riferisce la formalità o la voltura. 29
Imposte ipotecarie e catastali soggetti tenuti al pagamento Art. 591 bis c. 2 n. 11 cpc il delegato deve provvedere all esecuzioni delle formalità di trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento ed alla cancellazione delle formalità pregiudizievoli Il delegato SEMBREREBBE diventare soggetto obbligato con l aggiudicatario. 30
Agevolazione prima casa e credito d imposta per riacquisto prima casa Entrambi applicabili in caso di vendita coatta. Ris. N. 86/E del 20/08/2010 per agevolazione prima casa. Attenzione: per il termine annuale di decadenza occorre fare riferimento alla data del decreto e non a quella dell aggiudicazione 31
Imposte dirette Tutti gli adempimenti sono a carico dell esecutato. Il delegato dovrà eventualmente rimettergli copia della documentazione utile (es. copia del decreto di trasferimento) 32
I.C.I. Tutti gli adempimenti sono a carico dell esecutato, infatti presupposto oggettivo dell imposta è il possesso di un diritto reale di godimento di un bene immobile. Comm. Trib. Reg. del Lazio sentenza n. 23/38/10 depositata il 10 febbraio 2010 33
Novità legislative e propositi della Commissione Nazionale CDM 4 agosto 2010: federalismo fiscale Dal 2011 cedolare secca sugli affitti (non dovrebbe creare problemi al custode o al delegato) Dal 2014 l IMU Imposta Municipale propria: sostituirà tra le altre: imposta di registro, ipotecaria e catastale 34
Novità legislative e propositi della Commissione Nazionale La Commissione Nazionale Di Studio Esecuzioni Immobiliari, Mobiliari E Custodia Giudiziaria presenterà una proposta di legge per prevedere e regolamentare gli obblighi fiscali del custode e del delegato, magari introducendo norme ad hoc nel Federalismo Fiscale 35
TORINO 05/10/2010 SALUTI ANCHE DAGLI ALTRI MEMBRI DELLA COMMISSIONE NAZIONALE DI STUDIO ESECUZIONI IMMOBILIARI, MOBILIARI E CUSTODIA GIUDIZIARIA DEL CNDCEC 36