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Napoli, 28 Luglio 2017 A TUTTI GLI SPETTABILI CLIENTI LORO SEDI CIRCOLARE N. 6/2017 I VERSAMENTI DELLE PERSONE FISICHE Salvo proroghe, il saldo per l anno 2016 che risulta dal modello Redditi Pf e l eventuale prima rata di acconto per il 2017 devono essere versati entro il prossimo 30 giugno, oppure entro i successivi 30 giorni pagando una maggiorazione dello 0,40%. La scadenza per l eventuale seconda o unica rata di acconto è invece il 30 novembre. L acconto Irpef è dovuto se l imposta dichiarata in quell anno (riferita, quindi, all anno precedente), al netto delle detrazioni, dei crediti d imposta, delle ritenute e delle eccedenze, è superiore a 51,65 euro. L acconto è pari al 100% dell imposta dichiarata nell anno e deve essere versato in una o due rate, a seconda dell importo: unico versamento, entro il 30 novembre, se l acconto è inferiore a 257,52 euro; due rate, se l acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima, pari al 40%, entro il 30 giugno (insieme al saldo), la seconda - il residuo 60% - entro il 30 novembre.

Il saldo e la prima rata di acconto possono essere versati in rate mensili (l acconto di novembre deve essere pagato in unica soluzione). In ogni caso, il versamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre. I VERSAMENTI DELL ACCONTO DELLE SOCIETÀ DI PERSONE ED ENTI EQUIPARATI Le società di persone e gli enti a esse equiparati sono tenute al solo versamento dell Irap. L Irpef è versata direttamente dai soci a cui i redditi sono imputati per trasparenza (a prescindere dalla percezione). I VERSAMENTI DEGLI ACCONTI DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI EQUIPARATI I versamenti del saldo 2016 e l eventuale primo acconto 2017 Ires devono essere eseguiti entro il prossimo 30 giugno, oppure entro il trentesimo giorno successivo, maggiorando le somme dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. I soggetti, che in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell esercizio, devono versare il saldo e il primo acconto entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, il versamento è, comunque, effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso. Resta ferma la facoltà di versamento entro i successivi 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%. L acconto Ires è fissato nella misura del 100%. L'acconto è pagato in due rate, salvo che il versamento da eseguire alla scadenza della prima rata non superi euro 103. In questo caso, il 40% dell acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda, cioè entro l ultimo

giorno dell undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d imposta cui si riferisce la dichiarazione. SCADENZE IMU E TASI 2017 Il 16 giugno è il termine ultimo per il pagamento dell'acconto Imu e Tasi per il 2017. Per il calcolo dell'imposta è fondamentale conoscere le aliquote applicate dai comuni alle diverse tipologie immobiliari. La prima rata dell'imu e della Tasi 2017 deve essere corrisposta entro il 16 giugno, utilizzando le aliquote stabilite dai Comuni per il 2016. La seconda rata dovrà essere invece versata con le aliquote deliberate dai Comuni entro il 30 luglio del 2017 e pubblicate entro ottobre sul sito del ministero delle finanze. TASI 2017 SECONDA CASA Come già previsto per il 2016, anche quest'anno non pagheranno la Tasi i proprietari di prima casa (sempre e quando non si tratta di un immobile di lusso). Esenti dal pagamento anche le pertinenze dell'abitazione principale. Per quanto riguarda le aliquote, invece, i Comuni possono mantenere le aliquote maggiorate dello scorso anno (+0,8%), ma non possono aumentarle. IMU E TASI: IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO AI FIGLI Gli immobili concessi in comodato dai genitori ai figli fruiscono, in presenza di alcune condizioni, della riduzione della base imponibile IMU e TASI pari al 50%.

Il primo requisito per applicare la riduzione della base imponibile nella misura del 50 per cento è di tipo soggettivo. Il comodante deve essere un parente in linea retta entro il primo grado del comodatario. In buona sostanza, è possibile fruire dell agevolazione solo per gli immobili concessi in comodato dai genitori ai figli e viceversa. Il secondo requisito riguarda la residenza anagrafica. Il comodante (solitamente il genitore) deve avere la residenza anagrafica nello stesso Comune in cui è ubicato l immobile concesso in comodato. Oltre al requisito della residenza la disposizione prevede un ulteriore condizione per ottenere la riduzione dell onere fiscale. In particolare, è necessario che il cespite concesso in comodato sia l unico immobile non di lusso posseduto dal comodante, in aggiunta all abitazione principale. Sono però previste anche ulteriori condizioni. Il comodatario (generalmente il figlio) deve utilizzare l immobile quale abitazione principale, inoltre, il contratto di comodato deve essere registrato. La registrazione tardiva non fa venire meno il beneficio in quanto i relativi effetti decorrono in ogni caso dalla stipula. Resta però salva la possibilità dell Agenzia delle Entrate di irrogare le relative sanzioni dovute alla tardiva registrazione. La riduzione della base imponibile riguarda anche le pertinenze limitatamente ad una di esse per ciascuna categoria. Ad esempio se il comodato riguarda, oltre all abitazione principale, anche due cantine (categoria catastale C/2), per una delle due sarà possibile fruire della riduzione dell onere. Per l altra, invece, la base imponibile continuerà ad assumere rilevanza in misura piena.

Il contribuente, cioè il proprietario o il titolare di altro diritto reale potrà scegliere liberamente per quale delle due cantine fruire della riduzione. Sarà logicamente scelta quella la cui rendita risulterà più elevata. La base imponibile piena assumerà rilievo per quella avente rendita inferiore. LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA: COME CORREGGERE GLI ERRORI DELLA COMUNICAZIONE Il termine per la presentazione della comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA del primo trimestre 2017 è scaduto il 12 giugno 2017. Il contribuente che, successivamente a tale data, si accorga di aver commesso errori di compilazione della comunicazione o di non aver presentato nei termini la comunicazione medesima, può ovviare all errore o all omissione ricorrendo al ravvedimento operoso. In tal caso, le sanzioni saranno ridotte e graduate a seconda del ritardo con cui ci si ravvede rispetto alla data dell omissione o dell errore. L adempimento ha creato diversi problemi, non solo interpretativi (risolti, in parte, dall Agenzia delle Entrate con la pubblicazione di alcune FAQ), ma anche e soprattutto, tecnici. Pertanto, è probabile che più di qualche contribuente abbia commesso errori o inesattezze nella compilazione dalla comunicazione o, addirittura, non l abbia ancora trasmessa. Di seguito verranno esposte le sanzioni e gli eventuali rimedi. - Sanzioni previste. In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA periodiche si applica la sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000 euro. Tale sanzione è ridotta alla metà, se la trasmissione viene effettuata entro 15 giorni dalla relativa scadenza ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Pertanto, se la trasmissione viene effettuata entro il 27 giugno 2017, verrà applicata la sanzione da 250 a 1.000 euro. Da segnalare che è possibile anche rinviare una comunicazione già presentata. Tale possibilità è ammessa nelle stesse FAQ dell Agenzia delle Entrate laddove alla domanda Come ci si deve comportare nel caso si intenda rettificare una Comunicazione già trasmessa in via telematica e per la quale è scaduto il termine di presentazione? è stato risposto che il sistema telematico accoglie eventuali Comunicazioni inviate successivamente alla prima, per correggere errori od omissioni, anche oltre il termine di scadenza ordinario. Ovviamente, la Comunicazione successiva sostituisce quelle precedentemente trasmesse. In definitiva: - se il rinvio avviene dopo la scadenza ordinaria (nel nostro caso, dopo il 12 giugno) ma entro i 15 giorni successivi (entro il 27 giugno), la violazione dovrebbe essere punita con la sanzione amministrativa da 250 a 1.000 euro; - se, invece, il rinvio avviene successivamente (dopo il 27 giugno), la violazione dovrebbe essere punita con la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro; Le stesse sanzioni, come già detto, si applicano in caso di omessa presentazione della comunicazione, per cui non ci sono differenza tra i due tipi di violazione. - Ravvedimento operoso. Passando all utilizzo del ravvedimento operoso, va fatta prima una doverosa premessa. Né la norma istitutiva dell adempimento (art. 21-bis, D.L. n. 78/2010) né le istruzioni di compilazione del modello fanno alcun cenno alla possibilità di applicare il ravvedimento operoso.

Ciò, tuttavia, non toglie che esso possa essere utilizzato anche per le violazioni di cui si discute: infatti, si tratta pur sempre di un adempimento tributario, assimilabile al vecchio spesometro, per il quale, si ricorda, era possibile ravvedersi. Pertanto, anche in mancanza di istruzioni ufficiali in merito (peraltro auspicabili, onde evitare di aumentare l incertezza su un adempimento già di per sé carico di dubbi), in caso di errori è possibile applicare le seguenti riduzioni graduate a seconda del ritardo con cui ci si ravvede rispetto alla data dell omissione o dell errore: - entro 15 giorni: 27,78 euro (1/9 di 250 euro); - entro 90 giorni: 55,56 euro (1/9 di 500 euro); - entro un anno: 62,50 euro (1/8 di 500 euro); - entro 2 anni: 71,43 euro (1/7 di 500 euro); - oltre due anni: 83,33 euro (1/6 di 500 euro); - dopo la constatazione della violazione: 100 euro (1/5 di 500 euro). EQUITALIA: CON CONTITU È POSSIBILE SCEGLIERE QUALI CARTELLE ROTTAMARE Con il servizio ContiTu di Equitalia, i soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata potranno decidere quali cartelle rottamare. Il nuovo strumento sarà disponibile a partire dai primi giorni di luglio. Con ContiTu il contribuente che ha indicato nella sua richiesta più cartelle o più avvisi sarà in grado di scegliere quali effettivamente pagare, una volta ricevuta la notifica della comunicazione formale di Equitalia.

Ricevuta la comunicazione di Equitalia relativa alla richiesta di rottamazione, il contribuente che ha indicato più cartelle potrà decidere e scegliere quali effettivamente pagare, nell ipotesi in cui, ad esempio, non abbia la possibilità di sostenere tutte le rate corrispondenti. ContiTu fornirà un nuovo totale da pagare e i relativi codici RAV indispensabili per poter saldare i relativi debiti prescelti. Per i debiti non pagati si applicano le procedure obbligatorie della riscossione ordinaria. DIRITTO CAMERALE ANNUALE: ATTENZIONE ALLE RICHIESTE DI PAGAMENTO NON PROVENIENTI DALLE CAMERE DI COMMERCIO. Anche quest anno, purtroppo, sono state segnalate diverse lettere pervenute alle imprese iscritte alla CCIAA da fantomatici enti camerali o registri telematici ; nelle lettere viene richiesto il pagamento di un bollettino di conto corrente postale che, in realtà, non si riferisce ad un tributo obbligatorio, bensì ad una semplice iscrizione in elenchi o annuari economici con eventuale invio di pubblicazioni. Si ribadisce che il versamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio deve essere effettuato esclusivamente con modello F24 telematico. Si ricorda, inoltre, che la scadenza per il pagamento del Diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio è il 30 giugno, termine per il pagamento del saldo e primo acconto sui redditi, o il 31 luglio, con l applicazione della maggiorazione dello 0,40%. Le misure del Diritto Camerale, a decorrere dal 2017, coincidono con quelle stabilite dal D.M. 21 aprile 2011 ridotte del 50%.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con D.M. 22 maggio 2017, ora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha però autorizzato l aumento della misura del Diritto annuale del 20% per il triennio 2017-2019. Le Camere di Commercio che hanno usufruito di tale aumento sono in tutto 79. Per ulteriori chiarimenti lo Studio rimane a Vs. completa disposizione. INTERCONSULT SRL (L Amministratore Unico)