RASSEGNA STAMPA SU ARGOMENTII FIISCALII E NORMATIIVII DII ATTUALIITÀ NEL CAMPO DEL WEALTH MANAGEMENT Argomenti trattati 1. Accordi fiscali particolarmente sensibili 2. Residenze estere: persone fisiche e giuridiche 3. Concorrenza fiscale internazionale e classifiche sul relativo carico 4. Regole comunitarie: fisco Italiano 5. Svizzera: novità sulla tassazione dei dividendi 6. News dal mondo
1. Accordi fiscali sensibili 1.1 Pace Fiscale fra Londra e Vaduz Fonte: Il Sole 24Ore, 12 agosto 2009 Circolare ATU, 12 agosto 2009 Gran Bretagna e Liechtenstein hanno firmato in data 11 agosto 2009 un intesa storica contro l evasione fiscale che prevede sanzioni ridotte per gli investitori britannici che decidono di cooperare volontariamente con le autorità rilevando i loro conti segreti nel Principato. L accordo prevede un autodenuncia volontaria. Gli evasori pentiti dovranno versare solo un massimo di dieci anni di tasse arretrate invece dei 20 anni ordinari e pagare una penale scontata pari al 10% delle imposte evase. Il trattamento speciale avrà una durata di cinque anni, dal 1 settembre 2009 al 31 marzo 2015. Superata questa scadenza, i conti dei cittadini britannici che non hanno regolato la loro posizione con Londra dovranno essere chiusi. Gran Bretagna e Liechtenstein hanno anche siglato un Tax Information Exchange Agreement che prevede un continuo scambio di informazioni tra Londra e Vaduz per evitare la possibilità di evasioni. I due paesi stanno anche trattando per siglare a breve un accordo contro la doppia imposizione. 1.2 La Svizzera prepara 12 accordi contro la doppia imposizione internazionale Fonte: Azione, 3 agosto 2009, Federal Authorities of the Swiss Confederation, www.swiffinfo.ch, 23 luglio 2009, www.reuters.com, 15 luglio 2009 Per uscire dalla fatidica lista grigia, occorre che la Svizzera abbia siglato almeno 12 convenzioni contro la doppia imposizione fiscale conformi agli standard dell OCSE (obbligo di fornire informazioni su richiesta nei casi di comprovati sospetti di frode o di evasione fiscale. No fishing expedition ). L ultimo accordo dei 12 è stato concluso con la Finlandia, ma per il momento soltanto parafato. Segnaliamo che finora la Svizzera si è accordata con i seguenti Stati: 1. Danimarca 2. Lussemburgo 3. Norvegia 4. Francia 5. Messico 6. USA 7. Giappone 8. Olanda 9. Polonia 10. Finlandia 11. Gran Bretagna 12. Austria Il prossimo passo (per alcuni accordi già intrapreso) dovrà quindi essere la firma vera e propria delle convenzioni. Anche se il periodo solitamente necessario per la firma va di tre ai cinque mesi, il DEF è intenzionato ad accelerare i tempi e quindi anticipare la firma degli accordi entro questo autunno. 2
A questo punto l OCSE sarebbe disposta ad accettare una presa di posizione del Consiglio Federale, che permetterebbe l uscita dalla lista grigia della Svizzera, fermo restando l approvazione del Parlamento ed eventualmente del popolo Svizzero (quest ultimo avrebbe l opportunità di dissentire sull accettazione delle nuove convenzioni tramite referendum). 1.3 Patti tra Lussemburgo, USA e Francia per ridurre il segreto bancario Fonte: Il Sole 24 Ore, 21 maggio 2009 Il Lussemburgo ha siglato un accordo con gli Stati Uniti per lo scambio di informazioni bancarie su richiesta in tutte le materie fiscali. E la prima intesa di questo tipo con un paese OCSE che risponde agli standard fissati dall organizzazione internazionale per lo scambio di informazioni. Il Lussemburgo ha raggiunto un accordo analogo a quelo con gli Stati Uniti anche con la Francia; esso prevede che l amministrazione fiscale lussemburghese risponda al fisco francese in caso di controllo sui residenti francesi che hanno dei conti non dichiarati in Lussemburgo. La Francia, a sua volta, sta concludendo un intesa simile con il Belgio. 1.4 Aperto il tavolo Italia Svizzera Fonte: Il Sole 24 Ore, 27 agosto 2009 Anche la Svizzera e l Italia hanno aperto le trattative per la revisione del trattato contro le doppie imposizioni, al fine di poter ottenere uno scambio di informazioni più ampio in conformità al modello OCSE. Il primo round di incontri tra la Confederazione Elvetica e l Italia è avvenuto a Berna lo scorso mese di luglio e un secondo appuntamento è previsto per la ripresa dopo le ferie estive. 1.5 Nuova intesa fiscale fra Liechtenstein e Lussemburgo Fonte: Il Sole 24 Ore, 25 agosto 2009 Il 26 agosto 2009 il Liechtenstein ha siglato un accordo contro la doppia imposizione con il Lussemburgo. Si tratta della quarta intesa internazionale da quanto il Principato ha deciso di conformarsi agli standard dell OCSE in materia di cooperazione fiscale. Il principato del Liechtenstein ha già firmato un intesa dello stesso genere con Stati Uniti e Germania, come pure un accordo di scambio di informazioni e un amnistia fiscale con il Regno Unito. 3
2. Residenze estere: persone fisiche e giuridiche. 2.1 L italiano dei paradisi gioca in difesa Fonte: Il Sole 24Ore, 17 agosto 2009 Il contrasto alle residenze fittizie in paesi esteri, più o meno a fiscalità privilegiata, ha subito negli ultimi anni una particolare accelerazione. La conferma; oggi sono circa 30mila i contribuenti italiani che si sono iscritti all A.I.R.E. dal 2006 al 2009. Al fine di contrastare le residenze fittizie in paesi black list, il fisco sfodera le proprie armi applicando l articolo 2 del TUIR (presunzione legale relativa) la cui prova contraria incombe sul contribuente. Qui di seguito sono elencati gli argomenti dell una e dell altra fazione a giustificare o disconoscere un effettiva residenza all estero: Prove del fisco La disponibilità di un abitazione permanente; La presenza della famiglia; L accreditamento dei propri guadagni indipendentemente dal luogo in cui sono stati conseguiti; Il possesso di beni anche mobiliari; La partecipazione a riunioni di lavoro; L iscrizione a circoli e club. Prove del contribuente Sussistenza dimora abituale personale e del nucleo familiare all estero; Iscrizione ed effettiva frequenza dei figli presso istituti scolastici o di formazione del paese estero; Svolgimento del rapporto lavorativo continuo all estero; Esercizio di una qualunque attività con carattere di stabilità; Stipula di contratti d acquisto o di locazioni di immobili residenziali; Fatture ricevute di erogazione di gas, luce, telefono e di altri canoni tariffari, pagati all estero; Movimentazione a qualsiasi titolo di somme di denaro o di altre attività finanziarie nel paese estero da e per l Italia; Assenza di unità immobiliari tenute a disposizione in Italia o di atti di donazione; Assenza di costituzione di società in Italia; Assenza di giustificativi e duraturi rapporti 4
di carattere economico, familiare, politico, sociale, culturale e ricreativo. Nel caso di altri Stati di residenza, incombe al fisco dimostrare che il contribuente abbia una residenza estera fittizia e trascorra un periodo superiore ai 183 giorni sul territorio italiano. Citiamo che secondo una statistica del Sole 24Ore, l Agenzia delle Entrate punta il dito su paesi quali Irlanda, Lussemburgo ed Inghilterra. 2.2 La sede fittizia non è la CFC Fonte: Il Sole 24Ore, 17 agosto 2009 Anche nei confronti delle persone giuridiche è in atto una strategia precisa che si concentra su stabili organizzazioni, estero vestizioni e soprattutto sulle sempre più ricorrenti pratiche di transfer pricing. Per le società, la verifica finalizzata a localizzare in Italia la residenza della società estera è molto efficace ma comporta potenziali conflitti con l ordinamento dello Stato estero in cui la società accertata ha localizzato la propria sede statutaria. Infatti, almeno nell ambito comunitario, se lo Stato estero rilascia un certificato di residenza fiscale, è onere del amministrazione (un caso su tutti, italiana) provare il contrario (Corte di giustizia Planzer, C-73/06, punto 63). Oltre a quanto sopra, occorre notare che la definizione CFC mal si accosta alle società il cui scopo è l esecuzione di servizi finanziari infragruppo e alle società di partecipazione, dato che esse, spesso, non necessitano di insediamento reale. 2.3 La residenza presunta all esame della UE Fonte: Il Sole 24Ore, 23 luglio 2009 La commissione per l esame della compatibilità comunitaria di norme e prassi tributarie italiane, ha presentato alla Commissione Europea una denuncia di infrazione del trattato CE, in relazione alla presunzione di residenza in Italia delle società estere che controllino direttamente una società italiana e siano controllate direttamente o indirettamente da soggetti residenti in Italia o il cui organo amministrativo sia costituito in prevalenza da soggetti ivi residenti. La norma italiana ammette la prova contraria a carico della società estera destinataria della presunzione. La denuncia parte dalla constatazione che una simile inversione dell onere della prova costituisce una limitazione dei principi di libertà di stabilimento e, nella misura in cui assume come parametro rilevante anche la residenza degli amministratori, di circolazione delle persone e dei servizi. 5
Oltre a quanto sopra, la norma contrasta con il principio di proporzionalità e pertanto costituisce una limitazione della libertà economica ed individuale su dove poter scegliere l insediamento di una propria entità controllata. 3. Concorrenza fiscale internazionale e classifiche sul relativo carico. 3.1 La crisi cambia volto alla concorrenza fiscale Fonte: Il Sole 24Ore, 25/6 agosto 2009 Carico fiscale sui redditi relativo a persone fisiche (espresso in % ed in ordine crescente) previsto per gli anni 2009/2010 (dati KPMG) 1) Bulgaria 10% 2) Repubblica Ceca 15% 3) Lituania 15% 4) Romania 16% 5) Slovacchi a 19% 6) Estonia 21% 7) Lettonia 23% 8) Cipro 30% 9) Finlandia 30.50% 10) Polonia 32% 11) Malta 35% 12) Stati Uniti 35% 13) Ungheria 36% 14) Islanda 37.20% 15) Lussemburgo 39% 16) Francia 40% 17) Grecia 40% 18) Regno Unito 40% 19) Slovenia 41% 20) Portogallo 42% 21) Italia 43% 22) Spagna 43% 23) Germania 45% 24) Irlanda 46% 25) Austria 50% 26) Belgio 50% 27) Paesi Bassi 52% 28) Svezia 56.70% 29) Danimarca 62.30% Nota di Dreieck Fiduciaria SA Per quanto concerne il posizionamento della Svizzera, quest ultima è di difficile collocazione in quanto le aliquote comunali e cantonali differiscono sensibilmente secondo il luogo di residenza del contribuente. Tuttavia, a titolo puramente orientativo, qui di seguito sono esposti alcuni esempi (non esaustivi), di possibili tassazioni in Ticino e più precisamente a Lugano, e meglio: 1. Persona fisica (non coniugata) Reddito imponibile CHF 50'000. aliquota del 12% Sostanza imponibile CHF 0. 2. Persona fisica (non coniugata) Reddito imponibile CHF 100'000. aliquota del 19.23% Sostanza imponibile CHF 300'000. 6
3. Persona fisica (non coniugata) Reddito imponibile CHF 500'000. aliquota del 33.60% Sostanza imponibile CHF 1'000'000. 4. Persona fisica (non coniugata) Tassazione sul dispendio o globale aliquota del 24.75 % Reddito minimo imponibile CHF 170'000.-- 3.2 Si ferma la corsa al taglio delle aliquote Fonte: Il Sole 24Ore, 31 agosto 2009 Ecco qui di seguito il carico fiscale complessivo sulle società in alcuni paesi (espresso in percentuale ed in ordine crescente), incluse le tasse locali (dati OCSE). 1) Irlanda 12.50% 2) Russia 20.00% 3) Sv izzera 21.17% 4) Austria 25.00% 5) Regno Unito 28.00% 6) Spagna 30.00% 7) Germania 30.18% 8) Italia 31.40% 9) Belgio 33.99% 10) Francia 34.43% 11) USA 39.10% 4. Regole comunitarie: il fisco italiano 4.1 Il fisco italiano sotto accusa su 24 fronti Fonte: Il Sole 24Ore, 7 agosto 2009 Sono 15 le violazioni del diritto comunitario contestate all Italia,sulle 24 totali (22 infrazioni e 2 mancate attuazioni) che riguardano il settore fiscalità e dogane e che potrebbero avere effetti finanziari per l Erario. A renderlo noto è la relazione semestrale al Parlamento e alla Corte dei Conti presentata dai ministri dell Economia e delle Politiche UE. In particolare si segnala come sia già arrivata a uno stadio avanzato la procedura sulle ritenute alla fonte sui dividendi versati alle società madri residenti nei Paesi Bassi da parte delle società italiane. La commissione contesta anche la compatibilità con il diritto UE del regime di imposizione dei dividendi in uscita: l Italia si è già adeguata alla Finanziaria 2008, ma potrebbe essere costretta ad applicare retroattivamente la norma. 7
5. Svizzera: novità sulla tassazione dei dividendi 5.1 Imposizione parziale dei redditi di partecipazione Fonte: Dreieck Fiduciaria SA, agosto 2009 Newssl leet tteerr sseet tteem bbrree 22000099 Con l entrata in vigore della riforma dell imposizione delle imprese II, è stata introdotta l imposizione parziale dei proventi da diritti di partecipazione (per. es. dividendi). Le nuove norme sono in vigore dal 1.1.2009 per l imposta federale diretta e dall 1.1.2010 per l imposta cantonale ticinese. Le condizioni per poter beneficiare dell imposta attenuata di cui sopra sono le seguenti: detenzione della partecipazione per la durata minima di un anno; detenzione di una partecipazione minima del 10%. Per le partecipazioni detenute da persone fisiche, l attenuazione fiscale incide nella misura del 40%-50%, mentre per le persone giuridiche la stessa (già esistente ma migliorata ulteriormente con la presente riforma) si evidenzia con una riduzione proporzionale dell utile imponibile. 6. News dal mondo Singapore: dopo il protocollo con il Belgio, firmato il 30 giugno 2009, Singapore firmerà entro la fine dell anno un intesa per uno scambio di informazioni fiscali con la Francia. Singapore rimane nella lista grigia dell OCSE. Fonte: International Tax Review, 1 luglio 2009 Irlanda: sottoscritto un accordo ti scambio di informazioni fiscali con le Bermunda. Fonte: Irish Taxation Institute, 28 luglio 2009 Canada: sottoscritto un accordo ti scambio di informazioni fiscali con le Bermunda. Fonte: www.businesswire.com, 8 maggio 2009 Bermuda: sottoscritto un accordo di scambio di informazioni fiscali con la Germania. Fonte: Royalgazette.com, 3 luglio 2009 Olanda: ha firmato un accordo di scambio di informazioni fiscali con le Bermuda. Fonte: OCSE, Centre for Tax Policy and Administration Andorra, Liechtenstein e Monaco: rimossi dalla lista dei paesi non cooperativi emessa dall OCSE. Fonte: OCSE, Centre for Tax Policy and Administration 8