NOZIONE DI REATO E DISTINZIONE TRA DELITTO E CONTRAVVENZIONE

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NOZIONE DI REATO E RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI PROF. FABIO FOGLIA MANZILLO

Indice 1 NOZIONE DI REATO E DISTINZIONE TRA DELITTO E CONTRAVVENZIONE ------------------------- 3 2 DISTINZIONE TRA REATO E ILLECITO AMMINISTRATIVO ------------------------------------------------- 4 3 LA RESPONSABILITÀ DA REATO DELLE PERSONE GIURIDICHE E SUA NATURA ------------------ 6 3.1. I REATI ASCRIVIBILI ALL ENTE E ONERE DELLA PROVA --------------------------------------------------------------- 6 3.2. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ. DOLO DELL ENTE. -------------------------------------------- 7 3.3. GLI ENTI RESPONSABILI --------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 3.4. LE SANZIONI --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 2 di 8

1 Nozione di reato e distinzione tra delitto e contravvenzione Un fatto costituisce reato solo quando la legge gli ricollega una pena.e solo in base al criterio nominalistico (ciò che il legislatore designa con il nome di pena) che i reati si identificano e si distinguono dalle altre categorie di illeciti. Tuttavia non tutte le sanzioni penali assolvono alla funzione di identificare i reati. Tale compito è affidato alle sole pene principali: l ergastolo, la reclusione, la multa,l arresto e l ammenda; inoltre, per i reati militari, la reclusione militare Non rappresentano criterio di identificazione dei reati né le pene accessorie, né le misure di sicurezza, né le pene sostitutive della detenzione breve. -Le pene accessorie: per definizione accedono, cioè si aggiungono, si accompagnano alla pena principale, di conseguenza la funzione di identificazione del reato è già assolta dalla pena principale; inoltre le pene accessorie sono conseguenza solo di alcune condanne. - Le misure di sicurezza : possono essere applicate solo alle persone socialmente pericolose, che abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato. Quindi per essere applicata la commissione del fatto deve essere già identificato come reato. - Le pene sostitutive della detenzione breve (semidetenzione, liberta controllata e pena pecuniaria sostitutiva) : non possono identificare i reati proprio perché sostitutive ; infatti presuppongono l inflizione di una pena principale(la reclusione o l arresto non superiori a due anni) e solo in via eventuale sono applicate dal giudice in sostituzione della pena detentiva. 3 di 8

2 Distinzione tra reato e illecito amministrativo La legislazione penale vigente suddivide i reati in due categorie: delitti e contravvenzioni. Va sottolineato che questa distinzione si fonda solo sulle pene principali. Sono delitti i reati per i quali si commini l ergastolo, la reclusione o la multa; sono contravvenzioni i reati puniti con l arresto o l ammenda. Sono inoltre delitti i reati militari puniti con la reclusione militare. La rilevanza della distinzione tra delitti e contravvenzioni riguarda la diversa disciplina cui sono assoggettate le due classi di reati sotto molteplici profili, tra i quali spiccano l elemento soggettivo del reato, il tentativo e la recidiva. L elemento soggettivo per i delitti è il dolo, salvo i casi previsti dalla legge, (delitto preterintenzionale o colposo); Il tentativo è di regola previsto solo per i delitti, ma in alcune leggi speciali possono eccezionalmente comparire contravvenzioni rilevanti nella forma del tentativo ad es. chiunque espatri o tenti di espatriare senza essere munito di passaporto. La recidiva, a seguito della riforma realizzata dalla legge c.d. ex Cirielli, interessa soltanto gli autori di delitti. Per la legge l aumento di pena previsto per la recidiva può applicarsi solo a chi, dopo essere stato condannato per delitto non colposo, ne commette un altro, commette cioè un altro delitto non colposo. Ulteriori differenze di disciplina tra delitti e contravvenzioni riguardano tra l altro: le pene principali; le cause di estinzione del reato; le cause di estinzione della pena; le circostanze. a) reato e illecito civile Quando un fatto costituisce illecito civile, ma al contempo non è sanzionato con una delle pene principali, non ci sono dubbi circa la sua estraneità al diritto penale, poiché quel fatto non costituisce reato. b) reato e illecito amministrativo 4.1. Anche nei rapporti con l illecito amministrativo, l unico criterio per identificare i reati è la nomenclatura delle pene principali. Per cui quando la legge prevede la multa o l ammenda ci si 4 di 8

trova in presenza di un reato, mentre sanzioni pecuniarie non designate come multa o come ammenda hanno natura di sanzione amministrativa. L illecito amministrativo affianca nell ordinamento giuridico statale l illecito penale, reprimendo offese a beni giuridici, inoltre la previsione di illeciti amministrativi è l unica via percorribile dal legislatore regionale per la tutela sanzionatoria di beni giuridici. Infine, lo schema della responsabilità amministrativa è stato recentemente adottato dal legislatore italiano, con gli opportuni adeguamenti alle peculiarità dei nuovi destinatari, per configurare una responsabilità da reato a carico degli enti, dotati o no di personalita giuridica. La disciplina generale dell illecito amministrativo, contenuta nella l. n. 689 del 1981, abbraccia profili sia di diritto sostanziale, sia di diritto processuale. -Per quanto riguarda il diritto sostanziale il legislatore del 81 ha mutuato diversi principi penalistici, coerentemente con la funzione di tutela preventiva di beni giuridici assolta da sanzioni amministrative (pecuniarie e interdittive) interessate da tale disciplina. -Per quanto riguarda i profili procedimentali e processuali, la sanzione amministrativa è irrogata, nella forma dell ordinanza-ingiunzione. Va ricordato che il giudice penale conosce l illecito amministrativo solo in caso di connessione obiettiva con un reato, cioè nel caso in cui l esistenza di un reato dipende dall accertamento di un illecito amministrativo: in tal caso il giudice penale applichera sia la sanzione penale, sia la sanzione amministrativa pecuniaria,sia le eventuali sanzioni amministrative accessorie. 5 di 8

3 La responsabilità da reato delle persone giuridiche e sua natura La persona fisica, non la persona giuridica, può commettere reati, o almeno questa era l idea della dottrina penalistica fino ad una decina di anni fa. Ma la dilagante criminalità imprenditoriale e le sue degenerazioni hanno portato ad un cambiamento radicale, facendo sorgere nuove norme giuridiche, autonomia nei criteri fondanti, e solo eventualmente cumulabile con quella delle persone fisiche. Nel nostro ordinamento la responsabilità da reato delle persone giuridiche è stata introdotta dal d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231; esso riguarda una serie eterogenea di delitti tra i quali: delitti contro la Pubblica Amministrazione; truffa in danno dello Stato; delitti informatici; prostituzione minorile; ricettazione; riciclaggio; omicidio colposo; riduzione in schiavitù etc. Da quando anche nel nostro ordinamento esiste la responsabilità dell ente, si è dovuto capire se tale responsabilita fosse penale o amministrativa. L inquadramento come responsabilità penale si lascerebbe tuttavia preferire per diverse ragioni: Le garanzie di diritto sostanziale fornite all ente sono quelle proprie del diritto penale come legalità e irretroattività della disciplina sfavorevole, nonché retroattività della disciplina favorevole. La responsabilità per fatto proprio colpevole. Competente a giudicare della responsabilita dell ente è lo stesso giudice penale che giudica della sussistenza del reato. 3.1. I reati ascrivibili all ente e onere della prova La disciplina dettata dal d.lgs. 231/2001 delimita la cerchia degli enti cui si può attribuire la responsabilità amministrativa da reato ovvero: gli enti forniti di personalità giuridica le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica.sono invece esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale. Sul campo probatorio la disciplina italiana opera una distinzione tra reati commessi da soggetti sottoposti all altrui direzione e reati commessi da soggetti in posizione apicale ; in 6 di 8

quest ultimo caso l onere di provare l assenza di colpa grava sull ente, mentre nel primo caso è l accusa a dover provare la colpa. 3.2. Criteri di attribuzione della responsabilità. Dolo dell ente. La colpa d organizzazione è il criterio minimale sul quale si fonda la responsabilità da reato dell ente( nel senso che basta la colpa); ma è possibile che il reato sia l espressione di una politica d impresa finalizzata alla commissione del reato, e qui il fondamento della colpa consisterà in una sorta di dolo dell ente. 3.3. Gli enti responsabili Il d. lgs. 231/2001 sancisce all art. 8 l autonomia della responsabilità dell ente rispetto alla responsabilita dell autore: il cumulo delle due responsabilità è solo eventuale. 3.4. Le sanzioni Le sanzioni applicabili sono: Sanzioni pecuniaria. Sanzioni interdittive temporanee (interdizione dall esercizio dell attività ;sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni), la cui scelta da parte del giudice va operata sulla stessa base dei criteri che regolano la determinazione del numero delle quote delle pene pecuniarie, sempreché ricorra una delle seguenti condizioni: reiterazione degli illeciti, profitto di rilevante entità tratto dall ente se il reato è commesso da soggetti apicali. Sanzioni interdittive definitive (interdizione definitiva dall esercizio dell attività, applicabile quando l ente che ha tratto un profitto di rilevante entità è stato già condannato almeno tre volte, negli ultimi sette anni, all interdizione temporanea. La confisca del prezzo o profitto del reato, che è sempre disposta con la sentenza di condanna, salvi i diritti dei terzi in buona fede. 7 di 8

La pubblicazione della sentenza di condanna: il giudice può disporla quando nei confronti dell ente viene applicata una sanzione interdittiva. La prescrizione dell illecito dell ente è di cinque anni dalla consumazione del reato e inizio di un nuovo periodo di prescrizione dopo ogni atto interruttivo. 8 di 8