ASSICURAZIONE INCENDIO (Rischi Civili e Agricoli)



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ASSICURAZIONE INCENDIO (Rischi Civili e Agricoli) DEFINIZIONI Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato: -Apparecchiature elettroniche: -sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati; -elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine; -personal computer e minielaboratori con capacità di memoria centrale superiore a un megabyte. -Arredamento: mobilio d'ufficio. cancelleria, registri, stampati, macchine per scrivere e per calcolo. -Arredamento domestico: complesso mobiliare per l'arredamento dei locali di abitazione, oggetti di vestiario ed indumenti in genere, pellicce. provviste di famiglia, elettrodomestici e quant'altro di inerente all'abitazione. -Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. -Assicurazione: il contratto di assicurazione. -Attrezzature: mobilio e arredamento; impianti e mezzi di sollevamento esclusi ascensori e montacarichi. impianti e attrezzature di pesa nonché di traino e di trasporto non iscritto al P.R.A.; impianti di condizionamento; scale mobili; apparecchiature di segnalazione e comunicazione; altri impianti indicati sotto la denominazione macchinario, ad esclusione delle macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti: serbatoi metallici e tubazioni. -Contenitore antincendio: mobile a doppia parete in lamiera di acciaio con intercapedine riempita con speciali materiali isolanti, non deteriorabili nel tempo. Esso deve avere una struttura compatta, indeformabile; i perimetri dei battenti e le testate dei cassetti devono presentare un incastro rompifiamma: nel caso di classificatore ogni cassetto deve risultare separato dall'altro da un diaframma di separazione anch'esso in speciale materiale isolante per rendere ciascun cassetto una unità a sé stante. Tutte le chiusure devono essere del tipo a scatto automatico. Ogni contenitore antincendio deve essere corredato di un certificato comprovante le prove di collaudo alle quali è stato sottoposto. -Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione -Esplodenti: le sostanze e i prodotti che, anche in piccole quantità: a) a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione; b) per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940.

-Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. -Fabbricato: l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate. impianti idrici ed igienici e sanitari, impianti fissi per illuminazione, impianti ad uso esclusivo di riscaldamento dei locali, ascensori, montacarichi, affreschi, statue non aventi valore artistico, ed escluso quanto indicato sotto la denominazione macchinario, attrezzature, arredamento. -Franchigia: l'importo che viene detratto dall'indennizzo per ciascun sinistro. -Incendio: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori dì appropriato focolare. che può autoestendersi e propagarsi. -Incombustibili: le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750c C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'interno. -Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. - Infiammabili: le sostanze e prodotti non classificabili esplodenti ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore ai 35 centesimali che rispondono alle seguenti caratteristiche: Tipo A -gas combustibili; -liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21 ' C; -sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o aria umida, sviluppano gas combustibili; -sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s infiammano. Tipo B -liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 21 C e inferiori a 55 C. Tipo C -liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 55 C e inferiore a 100 C; -ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V. Si conviene la seguente equivalenza: 10 Kg di infiammabili Tipo A equivalgono a 100 Kg di infiammabili di Tipo B o a 400 Kg di infiammabili di Tipo C. -Macchinario: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento esclusi ascensori e montacarichi, impianti e attrezzature di pesa. nonché di traino e di trasporto iscritti al P.R.A.: impianti di condizionamento; scale mobili; apparecchiature di segnalazione e comunicazione, altri impianti non indicati sotto la denominazione fabbricato, mobilio e arredamento industriale: quanto costituisce attrezzatura e arredamento dei depositi e dipendenze dell'industria. 2

-Macchine mordenti: macchine utensili i cui scarti di lavoro sono costituiti da trucioli, segatura o polvere. Non sono considerate macchine mordenti quelle aventi un solo motore di potenza non superiore a 0,5 KW. -Materiali autoestinguenti: si considerano convenzionalmente autoestinguenti i materiali che. provati secondo i metodi di prova indicati dal Decreto del Ministero dell'interno 26 giugno 1984 "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi", risultano di classe non superiore a 2. -Merci: merci, materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo. imballaggi. supporti. scarti e ritagli di lavorazione. compresi le imposte di fabbricazione e diritti doganali, ed esclusi esplodenti, infiammabili e merci speciali. - Merci speciali: Si denominano convenzionalmente merci speciali le seguenti: D1 polveri, trucioli o spugna di: alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio,tungsteno, uranio; celluloide (grezza ed oggetti di) materie plastiche espanse o alveolari imballaggi in materia plastica espansa o alveolare (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci) espansite e sughero grezzo; D2 se non in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa cotone idrofilo ovatte cotoni sodi; D3 se in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone cascami tessili, ritagli di tessuti, stracci stracciati, sfilacciati, garnettati, filetti, esclusi quelli contenenti lana per almeno l 80% - ovatte sintetiche piume o piumino. Si conviene la seguente equivalenza: 100 kg di merci speciali di categoria D1 equivalgono a 300 kg di merci speciali di categoria D2 o a 500 Kg di merci speciali di categoria D3. -Polizza: i documenti che provano l'assicurazione. -Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società. -Scheda di polizza: il documento che riporta gli elementi essenziali dell'assicurazione, quali i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione di contratto, le dichiarazioni del Contraente, il premio, i dati identificativi del rischio assicurato, le eventuali Condizioni Particolari Aggiuntive, la sottoscrizione delle Parti. -Scoperto: la quota in percento dell'indennizzo che rimane a carico dell'assicurato. -Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio. -Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. 3

-Società: l'impresa assicuratrice. -Solaio: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature. -Tetto e Copertura : -Tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene); -Copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti. 4

1 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. 1.2 -Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C. Il premio è sempre determinato per il periodo di assicurazione di un anno, salvo il caso di durata inferiore del contratto, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate ed anche nel caso di sospensione delle garanzie, cessazione del rischio e/o annullamento del contratto. 1.3 - Modifiche dell'assicurazione Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. 1.4 -Aggravamento del rischio Il Contraente o l'assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C. 1.5 Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. 1.6 -Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o la Società possono recedere dall'assicurazione. La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusa l'imposta. 1.7 -Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno 5

è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno. salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel quale caso esso coincide con la durata del contratto. 1.8 Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. 1.9 Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana. 6

2 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO 2.1 - Oggetto dell'assicurazione La Società indennizza : I - i danni materiali alle cose assicurate. anche se di proprietà di terzi: a)direttamente causati da: - incendio - fulmine - esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi - caduta di aeromobili. loro parti o cose trasportate; b) conseguenti agii eventi di cui alla lettera a) che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 m. da esse e causati da sviluppo di fumi gas, vapori da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o Idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi. II- I guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'autorità e/o dell'assicurato e/o di Terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio. III - le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza con il massimo di 20.000 euro, ma fermo Il disposto dell'art 2.12 delle Norme che regolano l assicurazione. 2.2 - Esclusioni I - Sono esclusi i danni : a) causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione; b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche ; c) causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio; d) causati con colpa grave del Contraente o dell'assicurato, dei rappresentanti legali o del SOCI a responsabilità illimitata; e) causati da terremoti, maremoti eruzioni vulcaniche, alluvioni e inondazioni; f) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali e prestata l'assicurazione; g) alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale; h) di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione; i) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione; j) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate. 7

II - L'assicurazione non comprende : a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor; c) schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici ; d) modelli, stampi, garbi, carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche. lastre o cilindri,l tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili; e) quadri, dipinti, affreschi,mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo. III - Sono escluse le spese di demolizione sgombero e trasporto del residui del Sinistro rientranti nella categoria "tossici e nocivi" di cui al DPR n. 915/82, e successive modificazioni ed inteqrazioni, che quelli radioattivi disciplinati dal DPR n 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni. 2.3 -Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato. 2.4 - Ispezione delle cose assicurate La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente o l Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni. 2.5 - Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro il Contraente o l'assicurato deve: a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.. b) darne avviso all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell art. 1913 C.C.. c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società. d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione dei danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna. e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con l'indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a 8

disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. In caso di danno alla partita "merci" deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle merci danneggiate, sia finite sia in corso di lavorazione. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C. 2.6 - Esagerazione dolosa del danno Il Contraente o l'assicurato che: - esagera dolosamente l'ammontare del danno; -dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro; - occulta, sottrae o manomette cose salvate; - adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti; - altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o ne facilita il progresso; perde il diritto all indennizzo. 2.7 -Procedura per la valutazione del danno L'ammontare dei danno è concordato con le seguenti modalità: a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle parti; b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali. senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. 2.8 - Mandato dei Periti I Periti devono: a) indagare su circostanze, natura. causa e modalità del sinistro; b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate; c) verificare se il Contraente o l Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all art. 2.5; d) verificare l'esistenza. la qualità. la quantità ed il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 2.9; e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese. 9

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 2.7, lettera b). i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale. (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle operazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali ri-nunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria. 2.9 -Valore delle cose assicurate e determinazione del danno Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate,illese, danneggiate o distrutte, avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri: I-Fabbricati : si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto Il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area. al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante: II Macchinario, attrezzatura ed arredamento : si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante; III -Merci : si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali: ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi. L'ammontare del danno si determina: Per i fabbricati : applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui: nel caso in cui il fabbricato sia realizzato su area di altrui proprietà ed il danno risulti superiore alla percentuale del valore del fabbricato stabilita in polizza, la Società pagherà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerato il fabbricato come in condizione di demolizione: la restante parte sarà pagata solo dopo che il Contraente o l'assicurato abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro un anno dalla data di accettazione della liquidazione; Per macchinario, attrezzatura, arredamento e merci : deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario. 10

2.10 -Assicurazione parziale Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. 2.11-Assicurazione presso diversi assicuratori Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente o l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi -escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente -superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. 2.12 -Limite massimo dell'indennizzo Salvo il caso previsto dall art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. 2.13 Pagamento dell indennizzo Verificata l operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 2.2 I lettere c) e d). 11

CONDIZIONI PARTICOLARI (sempre operanti) a) Tolleranze Fermo quanto diversamente precisato in polizza, non influiscono sulla valutazione del rischio assicurato e quindi può essere omessa la dichiarazione descrittiva per a) I Fabbricati - Le strutture portanti (verticali, del tetto e i solai), in materiali diversi da quelli indicati, purchè relativi a porzioni di fabbricato complessivamente non superiori a 1/10 dell area coperta del fabbricato stesso; - Le porzioni di pareti esterne, coperture, coibentazioni, soffitti in materiali diversi da quelli dichiarati (esclusa materia plastica espansa) per non oltre 1/3 delle rispettive superfici; - Le caratteristiche costruttive dei soppalchi complessivamente non eccedenti ¼ della superficie del piano in cui si trovano, in caso contrario gli stessi sono parificati a solai; - Le pavimentazioni; - Le impermeabilizzazioni, coibentazioni o rivestimenti applicati all esterno delle pareti perimetrali o della copertura costituite da laterizio, cemento armato, calcestruzzo; - i materiali impiegati nelle intercapedini di strutture in laterizio o conglomerato cementizio; b) L Attività esercitata -esplodenti per non oltre 1 Kg; -250 Kg di infiammabili di tipo A o equivalenti di tipo B o C; -infiammabili posti in serbatoi completamente interrati, senza limiti di peso; -gas combustibili e ossigeno nelle tubazioni di distribuzione; -500 Kg di merci speciali di categoria D1 o equivalenti 02 o 03. b) Contenuto degli apparecchi somministratori di calore. E' escluso dall'assicurazione il contenuto di forni, muffole, apparecchi di torrefazione o tostatori; la Società non risponde inoltre dei danni a forni e muffole causati dalle fiamme o dal calore del focolare. 12

CONDIZIONI AGGIUNTIVE (valgono soltanto quelle espressamente richiamate in polizza) 1-Ricorso Terzi La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge -per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'assicurato. L'assicurazione non comprende i danni: - a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; - di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: - il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell'assicurato; qualsiasi altro parente od affine se con loro conviventi; - quando il Contraente o l'assicurato non siano una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente. - le Società le quali rispetto all Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 127/91, nonché gli amministratori delle medesime. L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile. 2-Rischio Locativo La Società, nei casi di responsabilità dell'assicurato a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, indennizza, secondo le Norme che regolano l'assicurazione, i danni materiali e diretti cagionati da incendio od altro evento garantito dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dell'assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dall'assicurato, ferma l'applicazione del disposto dell'art. 2.10 - Assicurazione parziale -qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza. 3-Fenomeno elettrico La Società indennizza i danni materiali e diretti verificatisi: - agli impianti elettrici ed elettronici al servizio del fabbricato; - alle macchine ed impianti elettrici. apparecchi e circuiti compresi; - per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati. 13

La Società non indennizza i danni: a) agli impianti e alle apparecchiature elettroniche, con la sola esclusione di quelli di processo, applicati al macchinario industriale; b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione causati da usura o da carenza di manutenzione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova; c) causati da usura o da carenza di manutenzione; d) dovuti a difetti noti all'assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere. per legge o contratto, il costruttore od il fornitore. La presente garanzia è prestata con una fr. di 250 per ogni sinistro ed un max. risarcimento di 3.000,00 per sinistro e annualità assicurativa 4-Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro La Società indennizza, in aggiunta a quanto previsto all'art. 2.1 -Oggetto dell'assicurazione -e fino alla concorrenza della somma precisata alla specifica partita di polizza, le spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare, trattare e trasportare a discarica i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza -esclusi comunque sia quelli rientranti nella categoria "tossici e nocivi" di cui al D.P.R. n. 915/82, e successive modificazioni ed integrazioni, che quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni. Agli effetti della presente garanzia non è operante il disposto dell'art. 2.10 - Assicurazione parziale. 5 -Acqua condotta La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti le cose medesime. La Società non indennizza: - i danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature e/o altri condotti gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione; - le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione; - i danni da allagamento alle merci poste in locali interrati o seminterrati; - i danni da allagamento alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento. La presente garanzia è prestata con una franchigia di 250 per sinistro ed un massimo risarcimento di 25.000 6 -Ricerca e riparazione del guasto In caso di sinistro indennizzabile in base alla garanzia acqua condotta, e a parziale deroga di quanto dalla medesima previsto, la Società rimborsa le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti di fabbricato. La garanzia non è operante per gli impianti di riscaldamento a pannelli radianti posti nei pavimenti o nei soffitti. La presente garanzia e prestata con una franchigia di 250 e ed un massimo risarcimento di 2.500. 14

7 -Vento e grandine La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate: 1. da grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non, posti nelle vicinanze; 2. da bagnamento, verificatosi all interno dei fabbricati purchè avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra. La Società non indennizza i danni causati da: - intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi; - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d acqua naturali o artificiali; - mareggiata e penetrazione di acqua marina; - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; - gelo, sovraccarico di neve; - cedimento o franamento del terreno; ancorchè verificatisi a seguito degli eventi di cui sopra; subiti da: - alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere; - recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne; - enti all aperto ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione - fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto; - serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; - lastre in fibro-cemento e/o manufatti in materia plastica per effetto di grandine. La presente garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di 1.000 ed un massimo risarcimento pari al 70% delle somme assicurate. 8 Atti dolosi La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate: - verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse; - causati da atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio. Ai soli effetti della presente estensione di garanzia, l art. 2.2 si intende annullato ed integralmente sostituito come segue: Esclusioni La Società non indennizza i danni: 15

1. verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione; 2. verificatisi in occasione di esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell atomo o da radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; 3. di inondazione, alluvione, allagamento o frana; 4. causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata; 5. di dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti; 6. di smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; 7. di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi; 8. subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno; 9. causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre; 10.verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata; 11. indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate. Sono altresì escluse le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro. La presente garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate. è operante anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate. Qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società risponde dei soli danni di incendio, fulmine, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi, caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, anche se verificatisi durante il suddetto periodo. Ai soli fini della presente estensione di garanzia, non sono comunque considerati terzi: a) il coniuge, i genitori. i figli del Contraente o dell Assicurato; b) qualsiasi altro parente od affine se con loro conviventi; c) quando il Contraente o l'assicurato non siano una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata. l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti precedenti. La Società e il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento. di recedere dalla presente clausola con preavviso di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di 16

ricevimento. In caso di recesso da parte della Società questa rimborsa la quota di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. La presente garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di 1.500 ed un massimo risarcimento pari al 70% delle somme assicurate 9. Fumo La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fumo fuoriuscito a seguito di guasto - non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione - agli impianti per la produzione di calore facenti parte delle cose stesse, e semprechè detti Impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini. La presente garanzia e prestata con una franchigia di 250. 10 Implosione La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da implosione, per tale intendendosi il cedimento - non determinato da usura. corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione - di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna. 11 Onda sonica La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dall'onda di pressione provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere. La presente garanzia è prestata con una franchigia di 250. 12 Urto veicoli La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da urto di veicoli. non appartenenti all'assicurato o al Contraente né al suo servizio, in transito sulle aree che non siano di sua esclusiva pertinenza. La presente garanzia e prestata con una franchigia di 250. 13 Onorari periti La Società rimborserà, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Norme che regolano l'assicurazione, nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito. Il massimo risarcimento sarà pari al 2% dell indennizzo con il massimo risarcimento di 3.000,00 14 Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo (valore a nuovo) Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente: -per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area; -per i macchinari e le attrezzature (escluso mobilio ed arredamento), la spesa per il rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali; a parziale deroga dell'art. 2.9 delle Norme che regolano l'assicurazione le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo' alle seguenti condizioni: 1) in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente: 17

a) l'ammontare del danno e del rispettivo indennizzo come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse; b) il supplemento che, aggiunto all'indennizzo di cui al precedente punto a), determina l'indennizzo complessivo calcolato in base al "valore a nuovo ; 2) agli effetti dell'art. 2.10 delle Norme che regolano l'assicurazione (assicurazione parziale), il supplemento di indennizzo per ogni partita. viene riconosciuto in misura: a) totale, se la somma assicurata è superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo"; b) parziale, se la somma assicurata è inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro. determinato sulla base delle stime di cui all'art. 2.9 delle Norme che regolano l'assicurazione; in questo caso risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale l'assicurazione a nuovo", per cui il supplemento di indennizzo viene proporzionalmente ridotto nel, rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza; c) nulla, se la somma assicurata è uguale o inferiore al valore al momento del sinistro; 3) in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennizzo si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse; 4) agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascun fabbricato, macchinario od attrezzature (escluso mobilio ed arredamento), importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui rispettivamente al capo I) e capo Il) dell art. 2.9 delle Norme che regolano l'assicurazione; 5) il pagamento del supplemento d'indennizzo è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia; 6) l'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, macchinari od attrezzature (escluso mobilio e arredamento) relativi a reparti in stato di attività. 15 Buona Fede La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comportano decadenza dal diritto all'indennizzo né riduzione del medesimo, semprechè il Contraente o l'assicurato non abbia agito con dolo o colpa grave e le predette circostanze non riguardino caratteristiche essenziali e durevoli del rischio. La Società ha peraltro diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggiore rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. 16 Colpa grave A parziale deroga dell'art. 2.2 lettera d) delle Norme che regolano l'assicurazione e relativamente agli eventi per i quali è prestata la garanzia, la Società indennizza i danni materiali e diretti causati da colpa grave del Contraente o dell'assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata. 18

La presente estensione di garanzia è efficace a condizione che il Contraente o l'assicurato sia in regola con le vigenti norme inerenti la prevenzione incendi. 17 Deroga alla proporzionale A parziale deroga dell'art. 2.10 delle Norme che regolano l'assicurazione, si conviene fra le Parti che non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 10% non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro come previsto dall'art. 2. 9 delle Norme che regolano l'assicurazione; qualora inferiore, il disposto dell'art. 2.10 rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto. 18 Interruzione d esercizio a parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione, la Società indennizza, nella percentuale e per le partite indicate nel frontespizio di polizza i danni di interruzione d'esercizio conseguenti a sinistri indennizzabili a termini di polizza. In caso di sinistro l'indennizzo per tale garanzia verrà calcolato -partita per partita -applicando all'importo dell'indennizzo incendio la percentuale indicata a meno che, per effetto di successive modifiche al contratto, tale percentuale risulti diminuita. 19 Indennizzo separato Il pagamento dell'indennizzo, ai sensi dell'art. 2.13 delle Norme che regolano l'assicurazione, verrà effettuato, su richiesta del Contraente, per ciascuna partita di polizza separatamente considerata. A tale scopo i periti provvederanno a redigere un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia, per ciascuna partita. I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati a titolo di acconto sull'eventuale maggior indennizzo globalmente dovuto per tutte le partite colpite. 20 Operazioni peritali Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti. le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività -anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati. 21 - Universalità Fra le Parti resta convenuto che tutto quanto costituisce il complesso industriale descritto in premessa e si trova all'interno del recinto del medesimo deve intendersi assicurato, esclusi soltanto i veicoli iscritti al P.R.A., se non assicurati con apposita partita, e l'area dello stesso. In caso di sinistro, qualora un determinato oggetto non trovasse precisa attribuzione ad una delle partite assicurate ovvero tale attribuzione risultasse dubbia o controversa, l'oggetto si intenderà assicurato con la partita "macchinario". 22 Macchinario in leasing L'assicurazione non è operante per i beni strumentali dell'azienda, tenuti dal Contraente in locazione finanziaria qualora già assicurati con specifica polizza. 23 Coassicurazione e delega 19

L'assicurazione è ripartita -fra le Società indicate in polizza. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso e alla disdetta, devono trasmettersi dall una all'altra parte unicamente per il tramite della ARISCOM Assicurazioni spa, all'uopo designata quale coassicuratrice delegataria. Ogni comunicazione s'intende fatta o ricevuta dalla delegataria nel nome e per conto di tutte le coassicuratrici. Ogni modifica al contratto, che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo. La delegataria è anche incaricata dalle coassicuratrici dell'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze: sca-duto il premio, la delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome. L'impegno di tutte le società coassicuratrici risulta dai rispettivi "estratti di polizza" da esse firmati ed allegati alla presente oppure dall' "estratto unico", firmato dalla Società delegataria a nome e per conto delle coassicuratrici stesse. CLAUSOLA BROKER Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla società di brokeraggio Di conseguenza tutti i rapporti, comunicazioni e dichiarazioni inerenti a questa polizza saranno svolti dall'assicurata per il tramite del suddetto Broker, il quale tratterà con la Compagnia Delegataria. Il Broker è altresì autorizzato ad effettuare l'incasso dei premi, rilasciando apposita quietanza. 20