CODICE DELLE ASSICURAZIONI: DALLA FACOLTATIVITA DEL RISARCIMENTO DIRETTO, ALLA PROPONIBILITA DELLA DOMANDA (Relazione dell Avv. Cristiana Arditi di Castelvetere nel Convegno di Patronato Forense del 10.12.2007). Con la sentenza n. 6070 /2007 dell 11 Ottobre 2007, il Tribunale di Torino affronta in un sol Colpo le diverse questioni ed i diversi problemi sorti con la introduzione del risarcimento diretto previsto dagli artt. 141 e 149 del Codice delle Assicurazioni. Il caso nasce a seguito di un ricorso notificato da un trasportato il quale avendo subito lesioni di un sinistrointraprende l azione non nei confronti del proprio vettore (come previsto dall art. 141 del Codice Assicurazioni), ma contro colui CHe ritiene responsabile civile del danno e la Società assicuratrice di quest ultimo. Stanti le eccezioni PRELIMINARI sollevate dalla Compagnia costituitasi in giudizio, il Tribunale di Torino decide. Conclusioni di parte attrice: previa ammissione dei sopradedotti capitoli di prova per interpello e testi; previa se del caso- ammissione di idonea ctu:
NEL MERITO: condannare la Genertel Ass.ni, nella sua qualità di compagnia assicuratrice per la r.c. auto, in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido con il Sig. Z.G. al risarcimento dei danni, tutti, morali e patrimoniali, in favore della ricorrente, nella misura quantificata ai sensi dell Art. 5 L. 57/2001, nonché condannarsi il Sig. Z.G. nella eventuale differenza- come quantificabile in base agli usuali valori tabellari del Tribunale di Torino, o nelle altre somme, maggiori o minori, ritenute effettivamente dovute o da determinarsi in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi legali sulle somme dalla data del sinistro, al saldo. Conclusioni di parte convenuta Genertel Voglia il Tribunale contrariis rejectiis: IN VIA PRELIMINARE Accertata la improcedibilità dell azione di parte ricorrente, respingerne la domanda. Dichiarare la propria incompetenza per valore ed assumere i conseguenti provvedimenti di legge- Accertata la violazione delle norme di cui agli artt. 141, 145 e 148 del decreto legislativo 259/2005, dichiarare la
improponibilità della azione della Signora C. con i conseguenti provvedimenti di legge. NEL MERITO Respingere la domanda di parte ricorrente. IN OGNI CASO Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre al rimborso forfettario del 12,5% per spese generali, eventuali spese di ctu e ctp, oltre a Cpa ed iva come epr legge, e successive occorrende. Conclusioni parte convenuta Sig. Z Voglia il Tribunale contrariis rejectiis, in ogni caso di ritenuta responsabilità dei concludenti, per il che il medesimo venisse condannato, in esito al presente procedimento e per i titoli dedotti, alla corresponsione di somme di denaro in favore dell attrice, dichiarare tenuta e condannare la Genertel s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, ad indennizzare e/o manlevare e comunque tenere indenne il concludente medesimo di quanto fosse tenuto a pagare, con sua integrale manleva.
Le considerazioni cui il Tribunale di Torino arriva, tenuto conto degli scritti difensivi e delle conclusioni delle parti, comprendono diversi ordini di fattori: è, peraltro, la decisione arrivata esclusivamente sulla base della valutazione delle eccezioni preliminari mosse dalla Compagnia convenuta. E cioè, sulla nozione di caso fortuito, sulla possibilità di evocare in giudizio il responsabile civile, sulla facoltatività del risarcimento diretto, sul contenuto della richiesta di risarcimento e la proponibilità della domanda. CASO FORTUITO La Signora C ha instaurato il procedimento nei confronti del Sig. Z e nei confronti della Compagnia dello stesso, chiedendone la condanna solidale ai sensi dell art. 2043 e 2054 c.c. (per il primo) e quale società assicuratrice per la r.c.a. (per la seconda). La genertel ha contestato la IMPROCEDIBILITA della domanda, avendo la attrice DELIBERATAMENTE agito non nei confronti dell assicuratore del vettore, ma nei confronti del RITENUTO responsabile civile, RAVVISANDO NELLA CONDOTTA EZIOLOGICAMENTE ASSORBENTE DELL ALTRO AUTOMOBILISTA (responsabile del tamponamento) IL CASO FORTUITO contemplato dall art. 141 CdA.
Sappiamo che tale articolo, al primo comma prevede che il terzo trasportato sia risarcito dall impresa di assicurazione del veicolo sul quale si trovava a bordo salva l ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito. Il Giudice, pertanto, affronta il problema: il fatto del terzo deve considerarsi caso fortuito?. In ciò, il Tribunale, pur riconoscendo che dottrina e giurisprudenza CONCORDINO nel ricondurre il fatto del terzo alla nozione di caso fortuito, ha però ritenuto che l Art. 141 del CdA avrebbe inteso un nozione più restrittiva di caso fortuito, ESCLUDENDO CHE NELLA FATTISPECIE DEL SINISTRO STRADALE DI CUI ALL ART. 141 TALE CATEGORIA RICOMPRENDA IL FATTO DEL TERZO (cioè: caso fortuito, diverso dal fatto del terzo ). Secondo il Tribunale, questa sarebbe L UNICA INTERPRETAZIONE POSSIBILE, perché altrimenti- non sarebbe stato rispettato il dettato della legge delega (tutela dei consumatori), poiché si costringerebbe il trasportato ad individuare ESATTAMENTE il responsabile civile prima di intraprendere l azione. Naturalmente, tale interpretazione è criticabile (cioè: il caso è fortuito in base alla sua dinamicità e non certo per le conseguenze giuridiche): cioè, se si dovesse ritenere che il
fatto del terzo ESCLUDESSE GIA DI PER SE il caso fortuito, tale norma non avrebbe più motivo di esistere. Tuttavia effettivamente- così come motivata in sentenza, appare l unica interpretazione possibile. Anche in questo caso, la fretta del legislatore ha fatto i micetti ciechi, non avendo la normativa in esame- avuto riguardo ai precenti dottrinali e/o giurisprudenziali, né essendosi raccordata con essi, cosa per la quale era sicuramente necessario non solo uno studio più lungo, ma oserei- un simposio di studiosi concretamente operatori del diritto. LA POSSIBILITA DI EVOCARE IN GIUDIZIO IL RESPONSABILE CIVILE DEL DANNO Affronta, inoltre, il Tribunale di Torino, la questione relativa al fatto SE il ricorrente avesse o meno la FACOLTA di esercitare l azione DIRETTAMENTE e nei confronti del civile responsabile, conducente/proprietario dell altro veicolo. N questo caso, viene data risposta positiva, secondo la considerazione che l art. 141 CdA non reca alcuna espressa preclusione in tal senso, dovendosi dedurre che il legislatore
non abbia voluto escludere le azioni precedentemente esperibili ai sensi degli artt. 2043 e 2054 c.c.. La Facoltatività del risarcimento diretto La questione principale che il Tribunale ha però dovuto affrontare, è stata quella relativa alla possibilità di convenire in giudizio NON la Compagnia Assicuratrice del vettore (come previsto dall art. 141 cda), ma la Compagnia Assicuratrice del responsabile civile. La risposta a tale quesito è di fondamentale importanza poiché tale impostazione giuridica, per analogia, non riguarda SOLO il danno al trasportato, ma TUTTI i danni previsti dall Art. 149 Cda. Il Tribunale di Torino non affronta tutte le questioni di legittimità sollevate in passato, ma si è limitato ad una: poiché l art. 4 quinquies della direttiva 2005/14/CEE ha previsto che Gli stati membri provvedono affinchè le persone lese a seguito di un sinistro -causato da un veicolo assicurato ai sensi dell art. 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE- possano avvalersi di un diritto di azione diretta nei confronti dell impresa che assicura contro la responsabilità civile la persona responsabile del sinistro. Poiché l Art. 4 della Legge delega 29.07.2003 n. 229 STABILISCE e detta i principi ed i criteri direttivi ai quali il
Governo avrebbe dovuto attenersi nell emanare il Codice delle Assicurazioni, vi sarebbe dovuto essere L ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA ALLE DIRETTIVE COMUNITARIE ED AGLI ACCORDI INTERNAZIONALI. E POICHE L ART. 141 E 149 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 209/2005 NON RISPECCHIANO QUANTO PREVISTO DALLE DIRETTIVE COMUNITARIE, DETTI ARTICOLI SONO DA RITENERSI ANTICOSTITUZIONALI, NON AVENDO IL GOVERNO RISPETTATO I LIMITI PREVISTI DALL ART. 76 DELLA COSTITUZIONE. Secondo il Tribunale di Torino, da ciò discende che possano sorgere due conseguenze ben precise: - La rimessione degli atti di fronte alla Corte Costituzionale, affinchè dichiari la incostituzionalità della norma; - La seconda, LA DISAPPLICAZIONE DEGLI ARTT. 141 E 149 CDA, CONSENTENDO AL DANNEGGIATO DI AGIRE DIRETTAMENTE NEI CONFRONTI DELLA COMPAGNIA ASSICURATRICE DEL CIVILMENTE RESPONSABILE. Il Tribunale di Torino ha ritenuto di dover intraprendere tale seconda via. Tale orientamento, ovviamente, apre un nuovo scenario anche per tutta la fase stragiudiziale. Infatti, a questo punto, se gli articoli 141 e 149 del CdA (in base alla interpretazione costituzionalmente orientata del Tribunale di Torino sono da
ritenere DISAPPLICABILI, nessuno sarà più costretto a chiedere il risarcimento alla Compagnia del vettore (in caso di trasporto), o alla propria (in caso di sinistro tra due veicoli), ma al contrario- potrà rivolgersi al civilmente responsabile. Comunque, secondo le considerazioni che precedono, il Tribunale di Torino ha ritenuto di dover RIGETTARE la eccezione di improcedibilità della domanda (DANDO ALLA STESSA UNA CONNOTAZIONE SIMILE ALLA ECCEZIONE DI CARENZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA). Però. Però. IL CONTENUTO DELLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO E LA PROPONIBILITA DELLA DOMANDA l ultima questione che il Tribunale di Torino ha affrontato, è stata quella di stabilire se la raccomandata di messa in mora dovesse contenere A PENA DI IMPROPONIBILITA - tutti i requisiti previsti dall art. 148 CDA, ancorchè non indispensabili alla liquidazione del danno. E noto che per la previgente normativa (La L. 990/69), affinchè la domanda fosse proponibile non era indispensabile dover indicare nella raccomandata di cui all art. 22 tutti gli elementi oggi richiesti, purchè la Compagnia Assicuratrice fosse stata posta in grado di conoscere la esistenza del sinistro.
Ora, invece, è cambiata la musica. Il Tribunale di Torino come già aveva fatto altra dottrina in precedenza- ha accolto la tesi secondo la quale l Art. 148, II comma, CDA, HA INTRODOTTO UN FORMALISMO OBBLIGATORIO PER LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO, LA QUALE DEVE NECESSARIAMENTE CONTENERE TUTTE LE INDICAZIONI IVI PREVISTE Secondo il Tribunale di Torino, le omissioni di alcune indicazioni ancorchè irrilevanti ai fini risarcitori- costituiscono CARENZA DEL CONTENUTO DI UN ATTO FOMALE TIPICO, contemplato dall ordinamento QUALE CONDIZIONE DI PROPONIBILITA DELLA DOMANDA. Il Tribunale, del resto, sostiene che tale gravoso (ed inutile) onere NON SIA incostituzionale poiché, di fatto, NON COSTITUISCE UNA PRECLUSIONE ALLA TUTEA GIURISDIZIONALE DEL DIRITTO, MA UN SEMPLICE (E GIUSTIFICATO) ADEMPIMENTO PRELIMINARE. Il Tribunale, però, avrebbe dovuto valutare se tale norma di carattere processuale trovi giustificazione nella Legge delega, e quindi- in quanto previsto dall art. 76 della Costituzione.
Se il Giudice si fosse soffermato all esame anche di tale questione, non avrebbe non potuto non rilevare La Incostituzionalità della norma. Infatti, tali inutili adempimenti hanno senz altro PEGGIORATO la situazione del danneggiato/consumatore e certamente violato l art. 4 della legge n. 229/03. Inoltre, non emerge da nessuna parte che la Legge Delega abbia conferito al Governo il potere di introdurre norme che avessero valenza procedurale come quella in esame. E per tale ultima considerazione che il Tribunale di Torino decide dichiarando la IMPROPONIBILITA DELLA DOMANDA. Ciò fa. Pur compensando le spese. E, sicuramente, una sentenza interessante sotto molti punti vista. Anche se, a parer mio, è sentenza che in qualche modo- ha voluto effettuare un salvataggio in corner della legislazione (ahimè) vigente, volutamente non addentrandosi in maniera specifica ed approfondita su tutti quei ragionevoli dubbi rispetto ai quali oggi- soprattutto noi Avvocati (in quanto APPLICATORI del diritto), cerchiamo di dare una logica
soluzione. Ritengo come sempre ho ritenuto- che una interpretazione logica di questo decreto legislativo non si possa dare: nemmeno a volerla per forza! E già di per sé illogica e contraddittoria LA PREMESSA (ovvero, la ratio) sulla quale si vuole fondare l intero apparato: la (ormai tristemente famosa) tutela dei consumatori. Tale formula, sembra sia diventata la espressione miracolosa che maschera (invece) la vera verità, quella che fa muovere la attuale legislazione italiana: la tutela delle ASSOCIAZIONI dei consumatori, che sono cosa diversa dalla mera tutela dei consumatori. Perché sappiamo bene, noi Avvocati, che sulla (e per) la tutela dei consumatori (alias, tutela delle associazioni dei consumatori) altre normative (violentemente dannose, ed in alcun modo tutelanti ) sono state emanate Vogliamo parlare dei decreti Bersani? Vogliamo parlare di Class Actions? Vogliamo parlare delle espressioni cooperativistiche? Forse in Italia si è persa la capacità di legiferare. Purtroppo, mi viene questo pensiero. Roma, 10 Dicembre 2007. Avv. Cristiana Arditi di Castelvetere