AUTOTRASPORTO MERCI E LOGISTICA Minimi tabellari I valori indicati nelle tabelle che seguono sono riferiti a mese. a) Trasporto merci Fino al 31 dicembre 2010 Dal 1º gennaio 2011 Dal 1º settembre 2011 Dal 1º febbraio 2012 Q 1.812,82 51,65 1 1.702,41 --- 2 1.564,20 --- 3S 1.412,37 --- 3 1.375,07 --- 4 1.307,66 --- 5 1.247,27 --- 6 1.164,54 --- Q 1.857,95 51,65 1 1.744,64 --- 2 1.602,97 --- 3S 1.447,37 --- 3J 1.409,20 --- 4S 1.340,07 --- 4J 1.304,12 --- 5 1.278,22 --- 6S 1.193,47 --- Q 1.890,19 51,65 1 1.774,81 --- 2 1.630,66 --- 3S 1.472,37 --- 3J 1.433,58 --- 4S 1.363,21 --- 4J 1.326,85 --- 5 1.300,33 --- 6S 1.214,13 --- Q 1.928,86 51,65 1 1.811,01 --- 2 1.663,88 --- 3S 1.502,37 --- 3J 1.462,84 --- 4S 1.390,98 --- 4J 1.354,12 --- TuttoLavoroOro 11/2011 INDICITALIA Pagina 1 di 5
Dal 1º dicembre 2012 b) Logistica Fino al 31 dicembre 2010 Dal 1º gennaio 2011 Dal 1º settembre 2011 Dal 1º febbraio 2012 5 1.326,86 --- 6S 1.238,92 --- Q 1.970,12 51,65 1 1.849,62 --- 2 1.699,32 --- 3S 1.534,37 --- 3J 1.494,05 --- 4S 1.420,60 --- 4J 1.383,21 --- 5 1.355,15 --- 6S 1.265,37 --- Q 1.812,82 51,65 1 1.702,41 --- 2 1.564,20 --- 3 1.412,37 --- 4 1.375,07 --- 5 1.307,66 --- 6 1.247,27 --- 7 1.164,54 --- Q 1.857,94 51,65 1 1.744,64 --- 2 1.602,96 --- 3 1.447,37 --- 4 1.409,20 --- 5 1.340,06 --- 6 1.278,22 --- 7 1.193,47 --- Q 1.890,19 51,65 1 1.774,81 --- 2 1.630,66 --- 3 1.472,37 --- 4 1.433,58 --- 5 1.363,21 --- 6 1.300,33 --- 7 1.214,13 --- Q 1.928,86 51,65 TuttoLavoroOro 11/2011 INDICITALIA Pagina 2 di 5
Dal 1º dicembre 2012 Note alle tabelle - Minimo conglobato: comprende l'indennità di contingenza e l'e.d.r. confederale. - Aumenti retributivi: gli aumenti definiti in sede di rinnovo non sono utili - fino al 31 dicembre 2012 - ai fini della determinazione dei seguenti istituti contrattuali: quattordicesima mensilità, lavoro straordinario, festività. Cooperative di facchinaggio e trasporto 1 1.811,01 --- 2 1.663,88 --- 3 1.502,37 --- 4 1.462,84 --- 5 1.390,98 --- 6 1.326,86 --- 7 1.238,92 --- Q 1.970,12 51,65 1 1.849,62 --- 2 1.699,32 --- 3 1.534,37 --- 4 1.494,05 --- 5 1.420,60 --- 6 1.355,15 --- 7 1.265,37 --- A) Retribuzione mensile (dal 1º settembre 2008) Livelli Minimo tabellare Q 1.812,83 1 1.702,41 2 1.564,20 3 S 1.412,37 3 1.375,07 4 1.307,66 5 1.247,26 6 1.164,54 B) Retribuzione giornaliera ed oraria (dal 1º settembre 2008) Livelli Retribuzione Importi giornalieri Retribuzione Importi orari istituti giornaliera istituti contrattuali oraria contrattuali Q 82,40 28,40 10,79 3,72 1 77,38 26,67 10,13 3,49 2 71,10 24,50 9,31 3,21 3 S 64,20 22,12 8,41 2,90 3 62,50 21,53 8,18 2,82 4 59,44 20,47 7,78 2,68 5 56,69 19,63 7,42 2,56 6 52,93 18,23 6,93 2,39 Dal 1º marzo 2009 Gli importi della retribuzione giornaliera ed oraria restano invariati, a decorrere dal 1º marzo 2009, nei valori in vigore dal 1º settembre 2008 (v. tabelle precedente). Il trattamento economico relativo agli istituti contrattuali differiti (13ª, 14ª, permessi, rol, ex festività) è quello di seguito riportato ed è riferito alle cooperative costituite dopo il 27 giugno 2002: Livelli Importi dal 1.3.2009 Retribuzione giornaliera Importi giornalieri istituti contrattuali Retribuzione oraria Importi orari istituti contrattuali TuttoLavoroOro 11/2011 INDICITALIA Pagina 3 di 5
Q 82,40 21,53 10,79 2,82 1 77,38 20,22 10,13 2,65 2 71,10 18,57 9,31 2,43 3 S 64,20 16,77 8,41 2,20 3 62,50 16,32 8,18 2,14 4 59,44 15,52 7,78 2,03 5 56,69 14,80 7,42 1,94 6 52,93 13,82 6,93 1,81 Per le cooperative operanti al 27 giugno 2002, gli istituti contrattuali vengono corrisposti con le seguenti gradualità: - 60% fino al 28 febbraio 2009; - 70% dal 1º marzo 2009; - 80% dal 1º ottobre 2009; - 90% dal 1º aprile 2010. Sono fatti salvi eventuali accordi sottoscritti antecedentemente al 26 gennaio 2011 dalle imprese cooperative costituite dopo il 27 giugno 2002. Note alle tabelle - Trattamento economico: con riferimento al trattamento economico per ferie e t.f.r., dal 1º luglio 2009 gli importi relativi alle ferie non saranno più compresi nel trattamento conglobato, ma dovranno essere accantonati e corrisposti al momento del godimento delle ferie proporzionalmente maturate. Per le cooperative operanti al 27 giugno 2002 i trattamenti economici relativi alle ferie ed al t.f.r. saranno riconosciuti con le seguenti gradualità: - 60% fino al 28 febbraio 2009; - 70% dal 1º marzo 2009; - 80% dal 1º ottobre 2009; - 90% dal 1º aprile 2010; Sono fatti salvi eventuali accordi sottoscritti antecedentemente al 26 gennaio 2011 dalle imprese cooperative costituite dopo il 27 giugno 2002. - Accordi territoriali: fermi restando i trattamenti minimi inderogabili, a livello territoriale possono essere individuate - in considerazione delle differenti realtà presenti sul territorio nazionale - modalità di applicazione del trattamento economico con gradualità più brevi rispetto a quelle previste dagli accordi nazionali in materia. Elemento distinto della retribuzione A fronte dell'eliminazione delle giornate del 4 novembre (settori Trasporto merci e Assologistica) e della Pasqua (settore Trasporto merci) dai giorni festivi, ai lavoratori in servizio alla data del 26 gennaio 2011 è riconosciuto un elemento distinto della retribuzione, non riassorbibile e incidente su tutti gli istituti legali e contrattuali, da erogarsi a decorrere dal mese di gennaio 2011 nelle seguenti misure mensili: Livelli Settore Trasporto merci Livelli Settore Assologistica Q 12,89 Q 6,45 1 12,07 1 6,03 2 11,07 2 5,54 3S 10,00 3 5,00 3 9,75 4 4,88 4 9,26 5 4,63 5 8,84 6 4,42 6 8,26 7 4,13 Peraltro, poiché la L. n. 47/2011 ha considerato il 17 marzo 2011 giorno festivo "senza oneri per le imprese", l'accordo 20 maggio 2011 ha stabilito che per il 2011 non dovrà essere erogata la quota relativa al 4 novembre dell'e.d.r. suddetto. Limitatamente all'anno 2011, i valori da corrispondere sono dunque i seguenti: Livelli Settore Trasporto merci Livelli Settore Assologistica Q 6,45 Q 0,00 1 6,04 1 0,00 2 5,54 2 0,00 3S 5,00 3 0,00 3 4,88 4 0,00 4 4,63 5 0,00 5 4,42 6 0,00 TuttoLavoroOro 11/2011 INDICITALIA Pagina 4 di 5
6 4,13 7 0,00 Le imprese potranno recuperare con la retribuzione di dicembre 2011 quanto già erogato a gennaio 2011 con riferimento al 4 novembre. Dal mese di gennaio 2012, i valori torneranno ad essere quelli stabiliti dall'accordo di rinnovo 26 gennaio 2011 (v. la prima tabella). Finanziamento dell'ente bilaterale Dal 1º luglio 2011, viene destinato al finanziamento dell'ente bilaterale nazionale un contributo per ogni lavoratore in forza pari ai seguenti importi mensili, per 12 mensilità: - 2 per ciascun lavoratore, a carico azienda; - 0,5, a carico lavoratore. Tale contributo deve essere versato dalle imprese in un'unica soluzione entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Le imprese non aderenti alle associazioni firmatarie del c.c.n.l. e che non aderiscono al sistema della bilateralità devono erogare a ciascun dipendente, in luogo del contributo all'ente, un importo di 5 per 12 mensilità a titolo di elemento aggiuntivo della retribuzione. Le prestazioni da erogare e le modalità di contribuzione verranno successivamente concordate con regolamento attuativo predisposto da parte di un'apposita commissione. Per quanto attiene alle imprese artigiane, la materia sarà definita entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo 26 gennaio 2011. TuttoLavoroOro 11/2011 INDICITALIA Pagina 5 di 5