Studio Campasso Associati Corso Marconi 38, 10125 Torino Telefono 0116698083 Fax 0116698132 e-mail



Documenti analoghi
Oggetto: DL n. 70 convertito nella L n. 106 (c.d. decreto sviluppo ) - Novità in materia di imposte dirette

1 premessa Il DL n. 70 (c.d. DL sviluppo ), entrato in vigore il , è stato convertito nella L n. 106.

Informativa per la clientela

Servizio circolari per la clientela Circolare n. 3 del 28 gennaio 2013

Informativa n. 25. La proroga al della rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni INDICE. dell 8 ottobre 2008

Informativa per la clientela

STUDIO D ALESSIO COMMERCIALISTI

OGGETTO: D.L. 13/5/2011 n. 70 convertito nella L. 12/7/2011 n. 106 (c.d. decreto sviluppo ) Principali novità fiscali

Comunicazioni e documenti da conservare

Rivalutazione di terreni e partecipazioni al 1 gennaio 2014: la riapertura dei termini

Milano, 6 luglio A tutti i Clienti, Loro sedi

INFORMATIVA N. 19/2013. Nuova detrazione IRPEF del 50% per l acquisto di mobili ed elettrodomestici - Chiarimenti dell Agenzia delle Entrate -

Circolare N.146 del 7 novembre 2011

Ristrutturazione: la documentazione delle spese

SCADENZIARIO FISCALE PER IL MESE DI. Giugno Approfondimento su: Interessi passivi su mutui relativi all acquisto dell abitazione principale.

DETRAZIONE SUL RISPARMIO ENERGETICO

Per l installazione o sostituzione dell impianto di climatizzazione

CIRCOLARE N. 16/E. Roma, 22 aprile Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Locazione e affitto di beni immobili INDICE

CIRCOLARE N. 10/2010. Detrazione del 55% per le spese di riqualificazione energetica sostenute entro il 31/12/2010.

Circolare N. 19 del 5 Febbraio 2015

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

Nuova detrazione IRPEF del 50% per l acquisto di mobili ed elettrodomestici - Chiarimenti dell Agenzia delle Entrate

Informativa n. 22 INDICE. del 16 giugno 2011

STUDIO DINAMI Dottori Commercialisti

1. le abilitazioni amministrative richieste dalla legge vigente in relazione alla tipologia di lavori da realizzare.

Circolari per la Clientela

STUDIO CATELLANI COMMERCIALISTI -REVISORI CONTABILI

COM O - VI A R OVELLI, 40 - TEL F AX INFORMATIVA N. 11/2015

semplificazione ed attuazione

BONUS FISCALE 50% RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE E IMPIANTI ELETTRICI

Detrazione del 36% sugli interventi di recupero edilizio

Burani & Lancellotti COMMERCIALISTI ASSOCIATI Modena

Quadro AC COMUNICAZIONE DELL AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

Nuovi obblighi di presentazione telematica. dall Circolare n. 18. del 19 settembre 2014 INDICE

NOVITA FISCALI DELLA LEGGE DI STABILITA 2013 CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA RIVALUTAZIONI DI IMMOBILI E PARTECIPAZIONI. Dott.ssa Giovanna Castelli 1

Prot. 173/2013. Milano, Circolare n. 94/2013. AREA: Circolari, Fiscale

Concrete Italia s.r.l. REGISTRO REVISORI CONTABILI N D.M. MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DEL G.U. N. 35 DEL 3 MAGGIO 2005

L opzione non può essere effettuata nell esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.

Informativa per la clientela

Torino, lì 5 luglio Circolare n. 13/2010

La fiscalità degli strumenti di capitalizzazione e di finanziamento dell impresa

INCENTIVI FISCALI Detrazioni 36%

RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE E

IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

CIRCOLARE N. 42 /E. Roma, 09 novembre 2012

Circolare n Febbraio Legge di stabilità Novità in materia di imposte dirette INDICE. 1 Premessa... 3

FATTURAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

STUDIO ASSOCIATO IBERATI

STUDIO DOTT. BONVICINI Circolare n. 5 del 10 gennaio 2006

Informativa per la clientela

Cinque per mille. L iscrizione nell elenco dei beneficiari

RISOLUZIONE N. 74/E ESPOSIZIONE DEL QUESITO

Circolare n. 3 del 3 marzo 2014

INDICE. ai versamenti; alle compensazioni effettuate.

CIRCOLARE N. 12/E. Roma, 19 febbraio 2008

La ristrutturazione edilizia

RIVALUTAZIONE QUOTE SOCIALI. Noventa di Piave - 23 febbraio 2012 Dott. Giorgio Zerio

Studio Campasso Associati Corso Marconi 38, Torino Telefono Fax

Art-Bonus Credito d imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura

CIRCOLARE n. 18 del 17/09/2014 MODELLI F24: DAL 1 OTTOBRE NUOVI OBBLIGHI DI PRESENTAZIONE TELEMATICA

OGGETTO: Ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell imposta sul reddito - articolo 25 decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78

SCRITTURE E REGIMI CONTABILI

Chiarimenti Agenzia delle entrate sui nuovi obblighi di presentazione telematica dei modelli F24 dall

Informativa per la clientela

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI

Deducibilità forfetaria IRAP ai fini reddituali art. 6 D.L. n. 185 del 29/11/2008 convertito con Legge n. 2 del 28/01/2009 (Decreto anti crisi) Circ.

DL n. 91 del entrato in vigore dal 25 giugno

NEWS LETTER numero 1 del 12 marzo 2009

Credito d imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

Informativa per la clientela

AGEVOLAZIONI FISCALI PER PRIVATI E IMPRESE COME DONARE ALL ASSOCIAZIONE CUORE AMICO FRATERNITÀ ONLUS

Le agevolazioni fiscali per la tua casa

Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi - Novità del DLgs n. 127

Plusvalenze immobiliari tassazione sostitutiva al 20 percento - COMPRAVENDITE - Studio Immobiliare Ba

Avv. Rag. Eugenio Testoni Avv. Stefano Legnani D.ssa Milena Selli D.ssa Monica Tonetto D.ssa Mikaela Leombruni Rag. Gioia Miconi Dott.

l agenzia in f orma LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELL ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA

Fiscal News N Bonus energetico: le semplificazioni. La circolare di aggiornamento professionale Premessa

AGEVOLAZIONI FISCALI SULLE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE. a cura di Paola Martina

Circolare N.45 del 26 Marzo 2014

OGGETTO: Legge Finanziaria per l anno 2008 (L. n. 244/2007) Novità in tema di IRPEF e ICI

CIRCOLARE A) IVA E IMPOSTE INDIRETTE SULLA LOCAZIONE

DECRETO SVILUPPO 2011

Bonus mobili ed elettrodomestici

I regimi contabili: obblighi, opzioni e revoche a cura di Daniele Fezzardi

Roma, 19 settembre 2014

INDICE. Sezione Prima - NOZIONI GENERALI. Sezione Seconda - INTERVENTI AGEVOLABILI

Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi: novità a decorrere dal

730/2015 quadro E: novità per la detrazione delle spese elededuzionidalreddito Saverio Cinieri - Dottore commercialista e pubblicista

CIRCOLARE N.35/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 16 luglio 2009

Nuovi obblighi di presentazione telematica dei modelli F24 dall anche per i non titolari di partita iva (privati)

SCROVEGNI PARTNERS S.R.L.

Soggetto interessato. Intestazione documento di spesa

Rivalutazione di partecipazioni e terreni

DETRAZIONE IRPEF 55%: COMUNICAZIONE ALL AGENZIA DELLE ENTRATE

CIRCOLARE N. 20/E. Roma, 13 maggio Oggetto: IRPEF Risposte a quesiti. Direzione Centrale Normativa

OGGETTO: Fatturazione elettronica: le novità

LE AGEVOLAZIONI FISCALI CONNESSE AL RISPARMIO ENERGETICO DI EDIFICI ESISTENTI

ARES COMUNE DI MOSSA. Agenzia Regionale per. l Edilizia Sostenibile INCENTIVI FISCALI. Martedì 19 novembre 2013 Mossa. Relatore ing.

Transcript:

Studio Campasso Associati Corso Marconi 38, 10125 Torino Telefono 0116698083 Fax 0116698132 e-mail info@studiocampasso.it www.studiocampasso.it Informativa n. 22 del 27 luglio 2011 DL 13.5.2011 n. 70 convertito nella L. 12.7.2011 n. 106 (c.d. decreto sviluppo ) - Novità in materia di imposte dirette INDICE 1 Premessa... 2 2 Riapertura della rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni... 2 2.1 Redazione e asseverazione della perizia giurata... 2 2.2 Versamento dell imposta sostitutiva... 2 2.3 Possibilità di detrarre l imposta della precedente rivalutazione o di ottenerne il rimborso... 3 2.3.1 Limite all imposta rimborsabile... 3 2.3.2 Termine per la richiesta di rimborso dell imposta sostitutiva già versata... 3 3 Detrazione IRPEF del 36% - Abolizione della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara... 3 3.1 Indicazione dei dati nella dichiarazione dei redditi... 3 3.2 Conservazione della documentazione... 4 3.3 Decorrenza... 4 3.4 Acquisto di box o posti auto pertinenziali... 4 3.5 Acquisto o assegnazione di unità immobiliari ristrutturate... 4 3.6 Comunicazione all Azienda sanitaria locale competente... 4 4 Detrazioni del 36% e del 55% - Abolizione dell obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera... 4 4.1 Decorrenza... 4 4.2 Acquisto o assegnazione di unità immobiliari ristrutturate... 4 4.3 Indicazione dei beni significativi... 5 5 Riconoscimento della ruralità fiscale dei fabbricati - Presentazione delle domande di variazione della categoria catastale... 5 5.1 Esame delle domande da parte dell Agenzia del Territorio... 5 5.2 Rigetto della domanda presentata... 5 5.3 Provvedimento attuativo... 5 6 Esclusioni dalla tenuta della scheda carburante... 5 6.1 Carte emesse da operatori finanziari non residenti... 6 6.2 Modalità miste di pagamento... 6 6.3 Compilazione facoltativa della scheda... 6 7 Soggetti in contabilità semplificata - Deducibilità dei costi relativi a contratti a corrispettivi periodici... 6 1

1 PREMESSA Il DL 13.5.2011 n. 70 (c.d. DL sviluppo ), entrato in vigore il 14.5.2011, è stato convertito nella L. 12.7.2011 n. 106, entrata in vigore il 13.7.2011. Il DL sviluppo contiene, tra l altro, alcune modifiche alla disciplina delle imposte dirette, finalizzate prevalentemente a ridurre gli adempimenti dei contribuenti. Di seguito si analizzano le novità riguardanti: la riapertura della rideterminazione del costo o valore d acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni, possedute al di fuori del regime d impresa; l abolizione della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara dell Agenzia delle Entrate, per beneficiare della detrazione IRPEF del 36%; l abolizione dell obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera, per beneficiare della detrazione IRPEF del 36% e della detrazione IRPEF/IRES del 55%; la presentazione delle domande di variazione della categoria catastale, per il riconoscimento della ruralità fiscale dei fabbricati; l esclusione dall obbligo della tenuta della scheda carburante per gli acquisti di carburante effettuati esclusivamente mediante carte di credito, di debito o prepagate; la deducibilità dei costi relativi a contratti a corrispettivi periodici, per i soggetti in contabilità semplificata. 2 RIAPERTURA DELLA RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DELLE PARTECIPA- ZIONI NON QUOTATE E DEI TERRENI Viene riproposta la riapertura dei termini per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni (sia agricoli che edificabili) posseduti da soggetti che non operano in regime d impresa (es. persone fisiche, società semplici e soggetti equiparati, enti non commerciali), dietro il versamento di un imposta sostitutiva commisurata al valore espresso da un apposita perizia giurata di stima. Data di riferimento del possesso A tali fini, le partecipazioni o i terreni devono essere posseduti alla data dell 1.7.2011. 2.1 REDAZIONE E ASSEVERAZIONE DELLA PERIZIA GIURATA Per effettuare la rideterminazione del costo o valore d acquisto occorre, entro il 2.7.2012 (in quanto il 30.6.2012 cade di sabato), far redigere e asseverare da un professionista abilitato la perizia giurata sul valore della partecipazione (es. da parte di un dottore commercialista o esperto contabile) o del terreno (es. da parte di un geometra o architetto). A seguito della rideterminazione, il costo fiscalmente rilevante delle partecipazioni o dei terreni è assunto nella misura indicata nella perizia di stima: l operazione, quindi, permette di ridurre le eventuali plusvalenze che si formeranno a seguito della cessione. 2.2 VERSAMENTO DELL IMPOSTA SOSTITUTIVA La rideterminazione comporta il versamento, sempre entro la suddetta scadenza del 2.7.2012, dell imposta sostitutiva, calcolata sull intero valore di perizia: del 4%, per le partecipazioni qualificate e per i terreni; ovvero del 2%, per le partecipazioni non qualificate. Versamento rateale In alternativa al pagamento in un unica soluzione è possibile optare per la rateizzazione in tre quote costanti, con scadenza rispettivamente al 2.7.2012, all 1.7.2013 e al 30.6.2014. Sulla seconda e terza rata sono dovuti gli interessi del 3% annui. 2

2.3 POSSIBILITÀ DI DETRARRE L IMPOSTA DELLA PRECEDENTE RIVALUTAZIONE O DI OTTENERNE IL RIMBORSO Innovando rispetto alle precedenti versioni dell agevolazione, il DL sviluppo stabilisce che: i soggetti che hanno già effettuato una precedente rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni possono detrarre dall imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l importo relativo all imposta sostitutiva già versata; i soggetti che non effettuano la suddetta detrazione potranno chiedere il rimborso dell imposta sostitutiva già pagata. Al fine del controllo della legittimità della detrazione, saranno individuati i dati da indicare nella dichiarazione dei redditi (modello UNICO). 2.3.1 Limite all imposta rimborsabile Viene però stabilito che l importo del rimborso non può essere superiore all imposta sostitutiva dovuta per l ultima rideterminazione che viene effettuata. Tale disposizione serve ad evitare disparità di trattamento rispetto a chi utilizza la vecchia imposta in detrazione dalla nuova, in quanto non è possibile andare a credito. Ad esempio, se in relazione ad un terreno edificabile erano stati versati 30.000,00 euro di imposta sostitutiva e per la nuova rideterminazione l imposta dovuta è solo più di 25.000,00 euro (per effetto di una diminuzione del valore), è possibile, alternativamente: detrarre i 30.000,00 euro già versati dai 25.000,00 euro dovuti per la nuova rideterminazione, con la conseguenza che non si deve versare più nulla e l eccedenza di 5.000,00 euro della vecchia imposta viene persa ; effettuare il versamento di 25.000,00 euro della nuova imposta e richiedere a rimborso 25.000,00 euro della vecchia imposta. 2.3.2 Termine per la richiesta di rimborso dell imposta sostitutiva già versata Il rimborso dell imposta sostitutiva relativa a precedenti rivalutazioni deve essere richiesto entro il termine di decadenza di 48 mesi, calcolato a partire dalla data del versamento dell intera imposta sostitutiva, o della prima rata, relativa all ultima rideterminazione che viene effettuata. Pertanto, ad esempio, se l imposta sostitutiva dovuta per la nuova rideterminazione viene versata il 28.6.2012, la richiesta di rimborso dell imposta precedentemente versata deve avvenire entro il 28.6.2016. Riapertura del termine per i rimborsi già decaduti Qualora, in relazione ai pregressi versamenti dell imposta sostitutiva riguardanti rideterminazioni effettuate entro il 14.5.2011, il termine per il rimborso risulti essere già scaduto, la relativa richiesta potrà essere effettuata entro il 14.5.2012. 3 DETRAZIONE IRPEF DEL 36% - ABOLIZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI AL CENTRO OPERATIVO DI PESCARA Al fine di beneficiare della detrazione IRPEF del 36% per i lavori di recupero edilizio, il DL sviluppo elimina l obbligo di inviare, prima dell inizio dei lavori, l apposita comunicazione al Centro operativo di Pescara dell Agenzia delle Entrate. L omissione o il ritardo di tale comunicazione costituiva causa di decadenza dell agevolazione. 3.1 INDICAZIONE DEI DATI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI Al riguardo, diventa invece obbligatorio indicare nella dichiarazione dei redditi alcuni dati prima contenuti nella comunicazione di inizio lavori, e segnatamente: i dati catastali identificativi dell immobile oggetto dell intervento; nel caso in cui i lavori siano effettuati dal detentore (es. conduttore), anziché dal possessore, 3

gli estremi di registrazione dell atto che costituisce il titolo per la detenzione (es. contratto di locazione); gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione. 3.2 CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE È inoltre necessario conservare ed esibire, su richiesta degli uffici, i documenti che saranno indicati in un apposito provvedimento dell Agenzia delle Entrate. 3.3 DECORRENZA In assenza di una specifica disposizione, deve ritenersi che l obbligo di comunicazione al Centro operativo di Pescara sia venuto meno a decorrere dai lavori iniziati dal 14.5.2011 (data di entrata in vigore del DL sviluppo ). 3.4 ACQUISTO DI BOX O POSTI AUTO PERTINENZIALI Deve quindi ritenersi ancora operante l obbligo di comunicazione al Centro operativo di Pescara in relazione agli acquisti di box o posti auto pertinenziali avvenuti nel 2010. Per tale tipologia di interventi, infatti, la comunicazione deve essere effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all anno in cui si inizia a fruire della detrazione del 36% (es. entro il 30.9.2011, in caso di trasmissione telematica del modello UNICO 2011). 3.5 ACQUISTO O ASSEGNAZIONE DI UNITÀ IMMOBILIARI RISTRUTTURATE La comunicazione al Centro operativo di Pescara non doveva comunque essere effettuata al fine di beneficiare della detrazione del 36% in caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari: site in fabbricati integralmente oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia; eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie. 3.6 COMUNICAZIONE ALL AZIENDA SANITARIA LOCALE COMPETENTE Resta ferma la comunicazione di inizio lavori all Azienda sanitaria locale competente per territorio, se richiesta dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro. 4 DETRAZIONI DEL 36% E DEL 55% - ABOLIZIONE DELL OBBLIGO DI INDICARE IN FATTURA IL COSTO DELLA MANODOPERA Il DL sviluppo elimina anche l obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera, che riguardava: sia la detrazione IRPEF del 36% per i lavori di recupero edilizio; sia la detrazione IRPEF/IRES del 55% per i lavori di riqualificazione energetica degli edifici. L omissione di tale indicazione costituiva causa di decadenza delle suddette agevolazioni. 4.1 DECORRENZA In assenza di una specifica disposizione, deve ritenersi che l abolizione dell obbligo di indicare il costo della manodopera si applichi a decorrere dalle fatture emesse dal 14.5.2011 (data di entrata in vigore del DL sviluppo ), anche se l esecuzione dei lavori è avvenuta precedentemente. 4.2 ACQUISTO O ASSEGNAZIONE DI UNITÀ IMMOBILIARI RISTRUTTURATE L abolizione dell obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera si applica anche in relazione alla detrazione del 36% spettante in caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari: site in fabbricati integralmente oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia; eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie. 4

4.3 INDICAZIONE DEI BENI SIGNIFICATIVI Rimane ferma l indicazione in fattura della valorizzazione dei c.d. beni significativi (es. infissi, sanitari, caldaie, ecc.): il cui valore superi il 50% dell intero corrispettivo della prestazione; nei casi in cui si applichi l IVA del 10% per le manutenzioni ordinarie e straordinarie, i restauri e risanamenti conservativi e le ristrutturazioni edilizie realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. 5 RICONOSCIMENTO DELLA RURALITÀ FISCALE DEI FABBRICATI - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI VARIAZIONE DELLA CATEGORIA CATASTALE Ai fini del riconoscimento della ruralità fiscale degli immobili, i soggetti interessati (proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento) possono presentare all Agenzia del Territorio una domanda di variazione della categoria catastale: per l attribuzione all immobile della categoria A/6 (immobili rurali ad uso abitativo) o della categoria D/10 (immobili rurali ad uso strumentale); entro il 30.9.2011. Alla suddetta domanda deve essere allegata un autocertificazione nella quale il richiedente dichiara che l immobile possiede i previsti requisiti di ruralità: fin dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda; in via continuativa. 5.1 ESAME DELLE DOMANDE DA PARTE DELL AGENZIA DEL TERRITORIO L Agenzia del Territorio, entro il 20.11.2011: verifica la sussistenza dei requisiti di ruralità fiscale; convalida l autocertificazione presentata; riconosce l attribuzione della categoria catastale richiesta (A/6 o D/10). Nel caso in cui l Amministrazione finanziaria non si pronunci entro il 20.11.2011, il contribuente può considerare attribuita la categoria catastale richiesta, in via provvisoria, fino al 20.11.2012. 5.2 RIGETTO DELLA DOMANDA PRESENTATA Qualora l Amministrazione finanziaria, con provvedimento motivato, neghi l attribuzione di tale categoria catastale entro il 20.11.2012, il contribuente dovrà provvedere a versare: le imposte dovute e i relativi interessi; le conseguenti sanzioni, applicate in misura doppia rispetto a quella prevista dalle norme vigenti. 5.3 PROVVEDIMENTO ATTUATIVO Con un apposito decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze saranno stabilite: la documentazione necessaria ai fini della presentazione dell autocertificazione; le altre modalità applicative delle disposizioni in esame. 6 ESCLUSIONI DALLA TENUTA DELLA SCHEDA CARBURANTE I soggetti passivi IVA che acquistano carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, ai fini della deducibilità del relativo costo, non devono più compilare e tenere l apposita scheda carburante se il pagamento del corrispettivo avviene esclusivamente mediante carte di credito, di debito (bancomat) o prepagate, emesse dagli operatori finanziari soggetti all obbligo di comunicazione all Anagrafe tributaria ai sensi dell art. 7 co. 6 del DPR 605/73 (es. banche e poste). 5

6.1 CARTE EMESSE DA OPERATORI FINANZIARI NON RESIDENTI La compilazione e la tenuta della scheda carburante rimane quindi obbligatoria se le carte di credito, di debito o prepagate sono emesse da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, in quanto tali soggetti non sono tenuti alle suddette comunicazioni all Anagrafe tributaria. 6.2 MODALITÀ MISTE DI PAGAMENTO Poiché la norma richiede l utilizzo esclusivo delle suddette carte per l acquisto dei carburanti, l utilizzo anche di altre modalità di pagamento (es. contanti, assegni) non permette di beneficiare dell esonero dall obbligo di compilazione della scheda carburante. 6.3 COMPILAZIONE FACOLTATIVA DELLA SCHEDA Stante il carattere agevolativo della disposizione in esame, è comunque possibile non avvalersi della semplificazione continuando a documentare gli acquisti di carburante attraverso l apposita scheda, anche se i pagamenti avvengono sempre mediante le suddette carte. 7 SOGGETTI IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA - DEDUCIBILITÀ DEI COSTI RELATIVI A CONTRATTI A CORRISPETTIVI PERIODICI Vengono modificate le modalità di determinazione del reddito d impresa per le c.d. imprese minori, vale a dire i soggetti che sono ammessi al regime di contabilità semplificata e non hanno optato per la tenuta della contabilità in forma ordinaria. In particolare, viene stabilito che i costi concernenti contratti da cui derivano corrispettivi periodici (quali, per esempio, i contratti di somministrazione di gas, luce, ecc.), relativi a spese di competenza di due periodi d imposta e di importo (indicato dal documento di spesa) non superiore a 1.000,00 euro, sono deducibili nell esercizio in cui è ricevuto il documento probatorio, anziché alla data di maturazione dei corrispettivi. A fini di semplificazione, viene quindi introdotta una deroga al generale principio di competenza economica, in favore del principio della registrazione ai fini IVA. Studio Campasso 6