I RISCHI DELLA PROFESSIONE MEDICA IN CARDIOLOGIA VALUTATI DAL MEDICO LEGALE. Francesco De Stefano Genova, 13 Novembre 2015

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I RISCHI DELLA PROFESSIONE MEDICA IN CARDIOLOGIA VALUTATI DAL MEDICO LEGALE Francesco De Stefano Genova, 13 Novembre 2015

I RISCHI DELLA PROFESSIONE MEDICA

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11/12/2012

la distinzione fra obbligazioni di mezzi e di risultato non può continuare ancora a costituire il criterio risolutivo della problematica relativa alle obbligazioni d'indole intellettuale Cass. civ., Sez. Unite, 28 luglio 2005, n. 15781

Cass. Civ., sez. III, 13.04.2007, n. 8826 provati dal paziente la sussistenza ed il contenuto del contratto, se la prestazione dell attività non consegue il risultato normalmente ottenibile in relazione alle circostanze concrete del caso incombe al medico dare la prova del verificarsi di un evento imprevedibile e non superabile con l adeguata diligenza

enfasi sul diritto al risarcimento QUANDO VI È IN GIOCO LA VITA E LA SALUTE IL MEDICO NON PUÒ SBAGLIARE (?)

LA MEDICINA DIFENSIVA

M. Catino, P. Cattorini, C. Locatelli Centro Studi Federico Stella, 2009

LA LEGGE BALDUZZI

LEGGE 8 novembre 2012, n. 189 Articolo 3 1. L esercente le professioni sanitarie che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l obbligo di cui all'art. 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo.

LEGGE 8 novembre 2012, n. 189 Articolo 3 1. L esercente le professioni sanitarie che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l obbligo di cui all'art. 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo.

LEGGE 8 novembre 2012, n. 189 Articolo 3 1. L esercente le professioni sanitarie che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l obbligo di cui all'art. 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo.

LINEE GUIDA E BUONE PRATICHE CLINICHE

CHI DEFINISCE IL LIMITE DELL APPROPRIATEZZA?

CHEST, 141, 2, FEBRUARY, 2012 - SUPPLEMENT 1S

1. Le linee guida non possono essere considerate un valore assoluto, dovendosi commisurare ad ogni singolo caso clinico; 2. Esse possono essere un garanzia di mezzi, ma certamente non di risultato; 3. Essendo modelli generalizzati, hanno un valore relativo come termine di paragone per la valutazione dei singoli casi.

GLI EVENTI AVVERSI

Tocca al medico dimostrare: 1. L imprevedibilità e inevitabilità dell evento avverso 2. L insussistenza del nesso causale tra la terapia somministrata e la complicanza 3. L adeguatezza delle scelte effettuate per porvi rimedio Corte Cass. Civile, III Sezione, Settembre 2009, n. 20806

Adeguata informazione al paziente sugli eventi avversi possibili e sulla loro frequenza!

Conclusioni Take home a message?

Dichiarazione di Helsinki 4. It is the duty of the physician to promote and safeguard the health, well-being and rights of patients, including those who are involved in medical research. The physician's knowledge and conscience are dedicated to the fulfilment of this duty. 64th WMA General Assembly, Fortaleza, Brazil, October 2013

Posizione di garanzia I medici e gli operatori sanitari sono portatori di una posizione di garanzia di protezione, espressione dell obbligo di solidarietà imposto ex artt. 2 e 32 Cost., a cui conseguono specifici doveri di diligenza, la cui inosservanza fonda la colpa dell agente.

Cass. Pen., sez. IV, 1 febbraio 2012, n. 4391 le linee guida, i protocolli sono in grado di offrire delle indicazioni e dei punti di riferimento. Tuttavia, spesso le linee guida sono frutto di scelte totalmente economicistiche, sono ciniche o pigre; e, dunque, non è detto che una linea guida sia un punto di approdo definitivo un comportamento non è lecito perché è consentito, ma è consentito perché diligente.

doing what's right for patients Porter ME, N Engl J Med 2009; 361:109-12

La maggior parte delle nostre decisioni, e dei ragionamenti che le accompagnano, non avviene nella chiara luce del giorno, ma nel crepuscolo della probabilità. John Locke