Cenni Responsabilità professionale penale e civile
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- Cosima Caruso
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1 Cenni Responsabilità professionale penale e civile Dal Testo approvato dalla Camera ( 28 gennaio 2016) Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.
2 INDICE Colpa, dolo, preterintenzione Slide 3 Colpa lieve e colpa grave Slide 4 Responsabilità penale - Testo approvato dalla Camera Slide 5 Considerazioni Depenalizzazione della colpa lieve per imperizia Slide 6 Corte Costituzionale con l'ordinanza n 295/2013- Sentenze della Cassazione Slide 7 Linee guida - Testo approvato dalla Camera Slide 8 Responsabilità civile - Testo approvato dalla Camera Slide 9-10 Considerazioni - Responsabilità extracontrattuale per l'esercente la professione sanitaria Slide 11
3 Colpa, dolo, preterintenzione La colpa non è definita dalla legge Concretamente la colpa è il difetto di diligenza ( negligenza), di prudenza(imprudenza) e di competenza tecnica (imperizia) con cui si compie o si omette un azione (culpa in agendo o culpa in omittendo) quando, dall'azione o dall'omissione, sia derivato un danno ad altri La colpa presuppone un comportamento (che consiste nel fare o non fare qualcosa) che comporta un danno per negligenza, imprudenza e imperizia. La colpa sussiste quando l'autore dell evento dannoso agisce senza intenzione di commettere il danno e non ha in alcun modo preso coscienza delle conseguenze della sua condotta e, allo stesso tempo, l'evento si verifica a causa della negligenza, imprudenza e imperizia. La negligenza consiste nell' omesso compimento di un'azione doverosa per superficialità o disattenzione. L imprudenza consiste nel compimento di un'azione nell' inosservanza di una regola, senza tener conto dei rischi.quando un attività è svolta senza misure di cautela, in maniera avventata, impulsiva, senza tener conto dei rischi. L imperizia consiste nell' incapacità o inettitudine tecnica o professionale a svolgere un attività secondo le comuni regole di una determinata professione. Il dolo sussiste quando l'autore dell evento dannoso agisce con l intenzione di commettere il danno ed è cosciente delle conseguenze della sua azione od omissione La preterintenzione sussiste quando l'autore dell'evento dannoso agisce con volontà, tuttavia egli è cosciente di commettere un altro danno rispetto a quello che, in effetti, si produce a causa delle sua condotta. E' preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento danno più grave di quello voluto dall'autore E dolo misto a colpa.
4 Colpa lieve e colpa grave Circa i termini di colpa grave e lieve manca una definizione precisa La distinzione tra colpa lieve e colpa grave non è puntualmente codificata dal legislatore, esistono però dei criteri di individuazione enunciati dalla giurisprudenza e dalla dottrina. Colpa grave per negligenza La colpa grave si configura quando si omette di compiere, per inescusabile disattenzione e per estrema superficialità, un attività routinaria, atta a scongiurare determinate complicazioni (ad es Paziente giovane con toracalgia recidivante, visitato a domicilio dal medico che pone diagnosi di sindrome ansiosa. Il medico senza preoccuparsi di eseguire un ecg o di inviare il paziente in ospedale, né di monitorare il quadro clinico per il rischio che potesse divenire significativo di altra patologia, non allerta il paziente, il quale valuta i dolori recidivanti al torace dovuti all'ansia, fino al tardivo ricovero in ospedale e al decesso per arresto cardiaco Il medico ha omesso di fare una diagnosi differenziale) ( ad es. Medico che dimentica una garza nell'addome del paziente che causa un quadro settico e morte del paziente) ( ad es. lasciare inavvertitamente la bombola del gas aperto, la cui fuoriuscita provoca un'esplosione) Colpa grave per imprudenza La colpa grave si configura quando si agisce senza adottare le cautele indicate dalla comune esperienza o da precise regole e senza tener conto dei rischi, con inescusabile avventatezza, impulsività, con ingiustificata fretta ( ad es. Somministrazione di un vaccino in presenza di condizioni che lo sconsigliano, per es febbre e diarrea per il verificarsi di complicanze) (ad es. appoggiare un vaso sul davanzale della finestra che un colpo di vento fa cadere sulla testa di una persona) Colpa grave per imperizia La colpa grave si configura quando la condotta è incompatibile con quel livello minimo di cognizione tecnica, di cultura, di esperienza e di capacità professionale, che costituiscono il presupposto necessario per l esercizio della professione La colpa grave si configura quando viene svolta un attività particolare e complessa senza averne la capacità tecnica specifica ( ad esempio un chirurgo che cagiona un danno perché effettua un intervento in una branca della chirurgia in cui non ha esperienza professionale). ( ad es. l'ingegnere che sbaglia i calcoli del cemento armato, così determinando il crollo dell'edificio
5 Responsabilità penale. La responsabilità penale è quella che si occupa di determinate azioni od omissioni che configurano nel nostro codice penale un reato, e più specificatamente un delitto o una contravvenzione. La responsabilità penale riguarda i diritti fondamentali della collettività E sempre individuale: è responsabile solo il soggetto che ha commesso personalmente il reato Per aversi responsabilità non basta che vi sia la colpevolezza, ma è anche necessario che il soggetto agente sia imputabile e cioè,secondo l'art c.c., è necessario che sia capace di intendere e di volere La responsabilità penale può essere imputata solo in presenza di dolo, colpa e preterintenzione Nell esercizio professionale ordinariamente è ravvisabile l elemento colposo La relativa sanzione (carcerazione, multa pagata allo Stato) non comporta per la parte offesa ( vittima del danno) un risarcimento patrimoniale. Il danneggiato che pretende il risarcimento deve costituirsi parte civile, deve intentare una causa di tipo civile Testo approvato dalla Camera ART. 6. (Responsabilità penale dell esercente la professione sanitaria). 1.Dopo l articolo 590-bis del codice penale è inserito il seguente: «Art. 590-ter. (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario). L esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, cagiona a causa di imperizia la morte o la lesione personale della persona assistita risponde dei reati di cui agli articoli 589 e 590 solo in caso di colpa grave. Agli effetti di quanto previsto dal primo comma, è esclusa la colpa grave quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, sono rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge.».
6 Considerazioni Depenalizzazione della colpa lieve per imperizia L articolo 6 del Testo approvato alla Camera inserisce l articolo 590 ter L art 590 ter, nel prosieguo del Decreto Balduzzi ***, introduce nuovamente nell ambito della disciplina penale la distinzione tra colpa lieve e colpa grave ( In campo penale non esiste la distinzione di colpa, mentre esiste in campo civile) L'art 590 ter, sempre nel prosieguo del Decreto Balduzzi***, introduce un principio nuovo della depenalizzazione della colpa lieve per imperizia per gli esercenti la professione sanitaria ( medici, infermieri ) modificando parzialmente le norme penali L art 590 ter nel configurare i limiti della colpa grave non cita infatti negligenza e imprudenza ***L art. 3 comma 1 della Legge n. 189/2012 di conversione del Decreto Balduzzi n.158 /2012 recita L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attivita' si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunita scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile In merito a questo aspetto si erano già espresse la Corte Costituzionale con l'ordinanza n 295/2013 e Sentenze della Cassazione tra cui le n.268/2013,n.16273/2013, n /2013
7 Corte Costituzionale con l'ordinanza n 295/2013 Con l ordinanza numero 295 del 2 dicembre 2013 la Corte Costituzionale si è espressa sui rilievi di incostituzionalità promossi con ordinanza del 21 marzo 2013, n.124, dal Tribunale di Milano sull articolo 3 della Legge 189/2012 ( c.d. Decreto Balduzzi),dichiarando la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per vizi di forma Dall ordinanza della Corte Costituzionale emerge anche una motivazione di natura strettamente giuridica la limitazione di Responsabilità prevista dalla norma censurata venga in rilievo solo in rapporto all addebito di imperizia, giacché le linee guida in materia sanitaria contengono esclusivamente regole di perizia: non, dunque, quando all esercente la professione sanitaria sia ascrivibile, sul piano della colpa, un comportamento negligente o imprudente Sentenze della Cassazione tra cui le n.268/2013,n.16273/2013, n /2013 La Cassazione con alcune sentenze ha avuto occasione di delineare alcune importanti indicazioni operative in tema di applicazione del Decreto Balduzzi in materia di limitazione della responsabilità medica in caso di colpa lieve. Le linee guida accreditate operano come direttiva scientifica ma non danno luogo a norme cautelari, non configurano quindi ipotesi di colpa specifica.le linee guida contengono solo regole di perizia La limitazione della responsabilità in caso di colpa lieve opera soltanto per le condotte professionali conformi alle linee guida contenenti regole di perizia, ma non si estende agli errori connotati di negligenza e imprudenza Trattandosi di colpa per negligenza e imprudenza, non può trovare applicazione la disciplina più favorevole al medico introdotta con la Legge n. 189 del 2012 che limita la responsabilità in caso di colpa lieve. La disposizione obbliga, infatti, a distinguere fra colpa lieve e colpa grave solo limitatamente ai casi nei quali si faccia questione di essersi attenuti a linee guida e solo limitatamente a questi casi è possibile escludere la responsabilità penale laddove venga accertato il rispetto delle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica. Tale norma non può riguardare ipotesi di colpa per negligenza o imprudenza in quanto le linee guida contengono solo regole di perizia.
8 Linee guida ART. 5. Testo approvato dalla Camera (Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida). 1. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative e riabilitative, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle buone pratiche clinicoassistenziali e alle raccomandazioni previste dalle linee guida elaborate dalle società scientifiche iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini della presente legge, le linee guida vengono inserite nel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG) e pubblicate sul sito dell'istituto superiore di sanità. 2. L articolo 3, comma 1, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, continua ad applicarsi sino alla pubblicazione delle linee guida di cui al comma 1 e per i settori per i quali non esistono linee guida pubblicate ai sensi del medesimo comma 1. Nota Nell attesa che le linee guida vengano emanate da società scientifiche riconosciute con apposito decreto dal Ministero della Salute, viene applicata la legge Balduzzi (Norma transitoria che serve per evitare vuoti normativi)
9 Responsabilità civile La responsabilità civile riguarda, a differenza della responsabilità penale, non tanto i diritti fondamentali della collettività, quanto piuttosto l'esigenza che chi subisce un danno possa avere un risarcimento. La responsabilità civile si può suddividere in due tipologie: responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale La responsabilità contrattuale consegue all'inadempimento di un'obbligazione; è quella che consegue allorché un soggetto viola un dovere specifico, derivante da un preesistente rapporto obbligatorio. Responsabilità Contrattuale (art codice civile): "il debitore che non esegue esattamente la prestazione è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile" La responsabilità extracontrattuale si differenzia dalla responsabilità contrattuale La responsabilità extracontrattuale, anche detta aquiliana (dal nome della legge romana che disciplinò per prima la responsabilità ex delicto), è quella che consegue allorché un soggetto viola non già un dovere specifico, derivante da un preesistente rapporto obbligatorio (nel qual caso si configurerebbe responsabilità contrattuale ), bensì un dovere generico di non cagionare un danno ingiusto ad altri neminem laedere. Responsabilità Extracontrattuale ( art codice civile): "qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno " Accade che una persona commette un atto illecito, doloso o colposo che sia, che cagiona ad altri un danno ingiusto. A parte le altre conseguenze che possono sorgere in capo all'autore dell'atto come quelle penali, quest'ultimo sarà tenuto a risarcire il danno a chi l'ha subito. Sorgerà, quindi, una obbligazione che avrà come contenuto la prestazione di solito consistente in una somma denaro a favore del danneggiato che ne diviene creditore Perché il danneggiante sia obbligato a risarcire il danno causato al danneggiato debbono concorrere i seguenti presupposti: 1) il fatto che cagiona il danno ( condotta attiva o omissione) 2) il danno subito ( evento lesivo) 3) il rapporto causale tra condotta ed evento 4) un elemento soggettivo: il dolo, la colpa, la preterintenzione. Differenza tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale circa l' onere della prova e la prescrizione Nella responsabilità contrattuale spetta al danneggiante l'onere della prova, cioè l'onere di dimostrare di non aver potuto adempiere l'obbligazione per una causa a lui non imputabile, mentre per il danneggiato è sufficiente dare conto dell'esigibilità della prestazione e della mancanza della stessa Nella responsabilità extracontrattuale spetta al danneggiato l'onere della prova, cioè l'onere di dimostrare di aver subito un danno ingiusto ed il nesso causale tra la condotta ( attiva o omissiva) del danneggiante ed il danno stesso La prescrizione inoltre è di differente durata : cinque anni nella responsabilità extracontrattuale e 10 anni in quella contrattuale
10 Di particolare rilievo è stata l evoluzione, di matrice prevalentemente giurisprudenziale, che ha riguardato principalmente la natura giuridica della responsabilità civile professionale del medico. Da più di un ventennio si è passati dalla responsabilità professionale di natura extracontrattuale (detta anche aquiliana dal nome della prima legge, risalente al III secolo a.c, che disciplinò la responsabilità ex delicto) a quella contrattuale(equiparabile alla responsabilità da contatto) Quindi in base ad un consolidato pluriennale orientamento giurisprudenziale il rapporto medico paziente è stato inquadrato come "obbligazione contrattuale Tale orientamento ha comportato importanti ripercussioni sulla responsabilità professionale e conseguentemente sulle azioni di risarcimento del danno e sul sistema assicurativo ed ha favorito la cosiddetta medicina difensiva Testo approvato dalla Camera ART. 7. (Responsabilità della struttura e dell esercente la professione sanitaria per inadempimento della prestazione sanitaria). 1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose. 2.La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero in regime convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, nonché attraverso la telemedicina. 3. L esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell articolo 2043 del codice civile. Art c.c. Il debitore che non esegue esattamente la prestazione è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile Art 1228 c.c Salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell' adempimento dell' obbligazione si vale dell' opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.
11 Considerazioni Responsabilità extracontrattuale per l'esercente la professione sanitaria L art 7 del Testo approvato alla Camera, nel prosieguo del Decreto Balduzzi*** qualifica nuovamente la responsabilità del medico come extracontrattuale Responsabilità extracontrattuale per l'esercente la professione sanitaria che svolge la propria attività, anche se da non dipendente, nell'ambito di una struttura sanitaria pubblica o privata o in regime di libera professione intramuraria ovvero in regime convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, nonché attraverso la telemedicina La responsabilità del libero professionista resta contrattuale La responsabilità del medico che svolge attività libero professionale extramoenia resta contrattuale Responsabilità civile contrattuale a carico delle strutture sanitarie o sociosanitarie, pubbliche o private ***L art. 3 comma 1 della Legge n. 189/2012 di conversione del Decreto Balduzzi n.158 /2012 recita L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attivita' si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunita scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile
12 Salvatore Altomare
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