Successivamente, la norma è stata ampiamente dibattuta sia nei tribunali che nell ambito dei convegni specialistici.



Documenti analoghi
LE CIRCOLARI DELL INPS/INPDAP SULLE PENSIONI PIETRO PERZIANI. (Marzo 2012)

IL SISTEMA INFORMATIVO

Copertura delle perdite

IL CONTO CORRENTE INFORMAZIONI UTILI

DL n. 91 del entrato in vigore dal 25 giugno

Il Sig..., nato a. il.. e residente in alla Via

730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento

INADEMPIMENTO NEL MUTUO: INTERESSI SULLE RATE INSOLUTE

Le polizze dormienti e il nuovo termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione: la legge 266/2005, il D.P.R.

C.C. Sentenza N del 18/5/05. Divieto di anatocismo alle rate a scadere.

Indagini bancarie aperte a tutti.

I TITOLI DI CREDITO. Nel pagherò concorrono: a) il trattario e il traente. b) il traente e il beneficiario. c) l emittente e il beneficiario.

I recenti articoli riguardanti l'usura e l'anatocismo bancario, così come gli

RISOLUZIONE N. 71/E QUESITO

C i r c o l a r e d e l 2 7 M a r z o 2013 P a g. 1 di 6


RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015

Le banche e la moneta bancaria. Il conto corrente

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio.

VERBALE DI RIUNIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

L analogia si fonda su questo assunto: i soldi sono il nostro capitale. finanziario ed il nostro mezzo di sostentamento, perciò li conserviamo in

G3. Asintoti e continuità

( x) ( x) 0. Equazioni irrazionali

Leasing secondo lo IAS 17

Fiscal News N Normativa antiriciclaggio per il collegio sindacale. La circolare di aggiornamento professionale

International Business & Communication

Qui cade sua altezza

RISOLUZIONE N.129/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - Disciplina applicabile all utilizzo e riporto delle perdite articoli 83 e 84 del TUIR

OGGETTO: Trasferimenti immobiliari. Nuove modalità di versamento del prezzo di vendita

Risoluzione n. 13/E. Roma, 17 gennaio 2006

NOZIONI DI BASE DEL DIRITTO IL DIRITTO COME INSIEME DI REGOLE

Nota di approfondimento

Il concetto di Dare/Avere

Nota integrativa nel bilancio abbreviato

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA IN ACCOMANDITA. Modello costituzione di società in accomandita semplice ATTO COSTITUTIVO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

OGGETTO: Movimentazioni bancarie non giustificate

I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE

Le basi della Partita Doppia in parole Facile e comprensibile. Ovviamente gratis.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI REP. N CONTRATTO D OPERA SENZA VINCOLO DI SUBORDINAZIONE PER COLLABORAZIONE

La contabilità generale

INTRODUZIONE ALLE RILEVAZIONI CONTABILI

ARROTONDAMENTO DELL ANZIANITA PENSIONISTICA

RISOLUZIONE N. 263/E. Roma, 26 ottobre 2009

Imposta di bollo su titoli di credito rilasciati senza la clausola di non trasferibilità

Il Bilancio di esercizio

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA

Capitolo 2. Operazione di limite

Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco

Scritto da Perziani Venerdì 09 Dicembre :01 - Ultimo aggiornamento Sabato 10 Dicembre :26

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015

Economia e gestione dei gruppi Anno accademico 2013/2014 IL BILANCIO CONSOLIDATO. Bilancio Consolidato l eliminazione delle operazioni infragruppo

EEMS ITALIA S.p.A. ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 17 E 18 GIUGNO 2013

FINANZIAMENTO MEDIANTE CAPITALE PROPRIO: LA COSTITUZIONE DI SOCIETA

Regimi IVA Speciali MULTI. Gestione Beni Usati

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente.

1 aprile 2011: reverse charge anche per cellulari e microprocessori

LE AREE DELLA GESTIONE DELL AZIENDA DI EROGAZIONE

Matrice Excel Calcolo rata con IMPORTO DEL FINANZIAMENTO determinato dall'utente

Roma, 19 novembre 2014

Il nuovo diritto contabile

GAL DISTRETTO RURALE BMGS SORGONO RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE SUL BILANCIO AL PARTE PRIMA

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N.106/E QUESITO

1. Motivazioni per le quali è richiesta l autorizzazione al compimento di operazioni su azioni proprie

Uso di base delle funzioni in Microsoft Excel

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI. Circoscrizione del Tribunale di Locri. Relazione del Tesoriere

Circolare n. 6. del 21 gennaio 2013 INDICE. Legge di stabilità Novità in materia di altre imposte indirette

Circolare N. 94 del 25 Giugno 2015

Compensazioni crediti Irpef, Ires, Irap e addizionali: visto di conformità obbligatorio sopra euro

DOMANDA ED OFFERTA DI CREDITO IN PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

CONFEDERAZIONE C.E.S.A. CENTRO EUROPEO SERVIZI ASSOCIATI. La disciplina legislativa dei contratti di conto corrente bancari

IL CONTO CORRENTE L ANATOCISMO

Acquisizione delle immobilizzazioni materiali: acquisto

Gli studi di settore secondo la Legge Finanziaria 2005: le schede di sintesi

Il database management system Access

CREDITO, LEASING, ASSICURAZIONI, BORSE VALORI

Roma, 07/02/2012. e, per conoscenza, Circolare n. 19

QUESITO DEBITO ESPRESSO IN VALUTA ESTERA

RISOLUZIONE N. 328/E. Roma, 30 luglio Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE

Proposte per l Assemblea ordinaria degli Azionisti

Informativa per la clientela

RISOLUZIONE N.43 /E. Con l istanza specificata in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (Argomento n. 3 all ordine del giorno)

Project Cycle Management La programmazione della fase di progettazione esecutiva. La condivisione dell idea progettuale.

RISOLUZIONE N. 74/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Roma, Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Loro sedi. All Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti Sede

Matrice Excel Calcolo rata con DURATA DEL FINANZIAMENTO determinata dall'utente

f(x) = 1 x. Il dominio di questa funzione è il sottoinsieme proprio di R dato da

PROGETTO DI FUSIONE (art ter C.C.)

REVISIONE-CORREZIONE. La Revisione è un momento molto importante nel processo della produzione scritta.

RISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 14 febbraio 2014

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile

RISOLUZIONE N. 100/E

DETERMINAZIONE NR. 441 DEL 21/07/2008 OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE IN MATERIA PENSIONISTICA. IMPEGNO DI SPESA.

di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro

Principali indici di bilancio

Transcript:

Diritti nascenti dall annotazione in conto De Lauro Francesco Diritto.it La frase che costituisce il titolo del presente articolo è contenuta, come ben si sa, all interno del Decreto Milleproroghe 2011 (art. 2 c. 61 L. 10/2011). La norma, interpretativa dell art. 2935 c.c., recita testualmente in ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l art. 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge. Fin dalla sua uscita, la disposizione di cui sopra ha suscitato molte polemiche. Addirittura, la sera stessa in cui essa fu annunziata dai media comparvero, sulla rete telematica, compiuti commenti volti a metterne in risalto la irrilevanza, nonché alcune formule da usare per contrastarla sul piano costituzionale. Successivamente, la norma è stata ampiamente dibattuta sia nei tribunali che nell ambito dei convegni specialistici. Attualmente, essa giace presso la Corte costituzionale ove è stata rimessa da diversi Giudici, essendo sospettata di ledere il dettato costituzionale sotto diversi profili. Non è intenzione del sottoscritto di intervenire sulle questioni fin qui dibattute. Però. La sensazione ricevuta finora è che si sia molto discusso intorno alla norma e poco del suo effettivo contenuto.

In un recente convegno sull anatocismo, con relatori molto qualificati, mi spinsi a chiedere quali fossero, precisamente, i diritti nascenti dall annotazione in conto. Devo dire che non fui molto sorpreso dagli sguardi imbarazzati degli studiosi convocati nel convegno. Questo aspetto non era stato oggetto di grandi investigazioni. Comunque sia: la disposizione contenuta nel Milleproroghe viene letta nel senso che è prescritta la ripetibilità degli interessi e oneri annotati da oltre dieci anni sul conto. Ora, ci sono pochi dubbi circa il fatto che proprio questo fosse il senso della disposizione legislativa, nelle intenzioni dell Estensore. Ma non sembra affatto possibile far derivare il detto significato dal testo della norma, la quale dice altro. Sotto l aspetto tecnico e storico. Senza andarne a cercare le tracce in tempi troppo antichi, il conto corrente come lo conosciamo oggi è nato nel Medio Evo. I mercanti presero l usanza di annotare su un foglio il risultato delle diverse operazioni poste in essere con le loro controparti, dedicando a ciascuna di esse controparti una scheda (conto). Con la cessazione dei rapporti di affari, il conto si chiudeva. Durante la vita del rapporto, le parti effettuavano delle operazioni (compravendite, eventuali finanziamenti, pagamenti, addebito di interessi, fitti, noli e quant altro). A ciascuna operazione corrispondeva una liquidazione, ovvero si calcolava il risultato finanziario della operazione stessa, risultato il quale costituiva un credito a favore di una delle parti; il credito veniva annotato nel conto.

La somma algebrica delle annotazioni dava il saldo del conto. E appena il caso di notare che la scritturazione del saldo periodico non costituisce esso stesso annotazione, perché manca l operazione sottostante. Da quanto si è, fin qui, detto appare chiaro il significato che aveva, per i primi utilizzatori, la annotazione in conto: essa incorporava un credito, una cifra a favore dell una parte o dell altra. Si trattava di un credito valido fra le parti e sottoposto solo alla ipotesi di una revisione derivante dalla diversa liquidazione della operazione sottostante. Quando si diffonderà l uso di depositare somme presso i primi banchieri, questi impiegheranno poco a comprendere le potenzialità del conto corrente per lo sviluppo dei propri affari. In breve impareranno a gestire lo strumento contabile al fine di poter usare somme non proprie per finanziare la clientela. Col che, l economia mercantile diventerà sempre più economia bancaria e creditizia. Tecnicamente, il conto corrente è cambiato poco nel tempo, tranne che per la forma grafica. Quanto all annotazione in conto, questa umile cellula meriterebbe di essere studiata più a fondo di quanto lo sia stata finora. Infatti essa è l origine della moneta scritturale. Sotto l aspetto giuridico. Si è visto che, sotto l aspetto della Tecnica commerciale, l annotazione in conto ha per oggetto il diritto di credito derivante dalla liquidazione delle operazioni correnti tra le parti.

Quel che si vuole verificare, di seguito è se questo fatto trova il proprio riscontro nel testo della Legge. Nel nostro Ordinamento, la prima norma da considerare è quella contenuta nell art. 1823 del codice civile. Questo recita: Il conto corrente è il contratto col quale le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse. Sembra che la legge non possa essere più chiara: il predicato annotare è in relazione diretta col sostantivo crediti. Ancora. Il successivo art. 1824 recita: Sono esclusi dal conto corrente i crediti che non sono suscettibili di compensazione. E poi: Qualora il contratto intervenga tra imprenditori, s intendono esclusi dal conto i crediti estranei alle rispettive imprese. L art. 1827 recita: L inclusione di un credito nel conto corrente non esclude l esercizio delle azioni ed eccezioni relative all atto da cui deriva. (Questo articolo è notevole, perché si riferisce al procedimento di liquidazione della operazione cui si è innanzi accennato) L art. 1828 recita: Se il credito incluso nel conto... L art. 1829 recita: Se non risulta una diversa volontà delle parti, l inclusione nel conto di un credito verso un terzo Dall esame degli articoli di legge sopra menzionati emerge un risultato univoco. Quello che viene annotato in conto è il diritto di credito derivante dalla operazione sottostante.

Quindi, per tornare all oggetto della presente indagine, i diritti nascenti dalle annotazioni in conto sono i crediti stessi che si vengono a creare nel corso del rapporto. Ciò posto, la prescrizione di cui alla L. 10/2011 non conduce al consolidamento del saldo ante decennio ma all esatto contrario, ovvero all azzeramento del conto. Dato il risultato, di sicuro aberrante, la norma può solo essere disapplicata dal Giudice, indipendentemente da qualsiasi altra considerazione giuridica.