Settembre Effetti fiscali del recepimento in Italia della Direttiva AIFM: la circolare dell Agenzia delle Entrate 21/E del 2014

Documenti analoghi
NOVITÀ IN MATERIA DI TASSAZIONE DEI PROVENTI FINANZIARI. Dott. Gianluca Odetto

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, DISPONE

Servizio di documentazione tributaria art. 8 Imposta sostitutiva sul risultato di gestione degli organismi di investimento collettivo del risparmio.

DIVIDENDI E PLUSVALENZE: IMPONIBILITÀ DEL 49,72%

Il nuovo modello per la certificazione degli utili

La tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche non nella veste di imprenditori dipende dai seguenti fattori:

Le ultime modifiche di natura fiscale degli OICR e delle gestioni individuali di portafoglio

Risoluzione 76/E del 6 novembre Deducibilità dell imposta di bollo nel regime del risparmio gestito

Circolare n.20/e. Roma, 18/05/2016

Circolare N.133 del 12 ottobre DL 138/2011. Ecco cosa cambia per le cooperative

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, DISPONE

IL TRATTAMENTO IVA DELLE PROVVIGIONI DOPO L APPROVAZIONE DELLA LEGGE COMUNITARIA 2008

ASPETTI FISCALI DELLE NUOVE FORME DI FINANZIAMENTO. Dott. Gianluca Odetto

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

RISOLUZIONE N. 69/E QUESITO

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (aggiornato al 31/03/2015)

OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11, legge 27 luglio 2000, n Istruzioni per la compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento.

Transfer pricing e IRAP. Legge di Stabilità 2014: sanzioni Irap dal 2013

IL DIRETTORE DELL AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone:

IL DIRETTORE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

L IRAP. Relatore: dott. Francesco Barone

RISOLUZIONE N. 54/E QUESITO

La disciplina fiscale della cessione di azienda

Risoluzione n. 340/E. OGGETTO: Istanza di interpello. ALFA- Irap soggetti passivi- articoli 2 e 3 del D. Lgs del 12 dicembre 1997, n. 446.

del 7 marzo 2012 Trattamento di fine mandato degli amministratori di società - Modalità di tassazione - Chiarimenti dell Agenzia delle Entrate INDICE

CIRCOLARE N. 21/E. Roma, 10 luglio 2014

CIRCOLARE. Spettabili CLIENTI LORO SEDI. OGGETTO: Fatturazione nuovi adempimenti.

Le novità del modello Unico ENC

Associazione in partecipazione e Cointeressenza con i non residenti. Dott. Massimo Cremona

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 06/06/2012

Speciale Ivie e Ivafe

R O S S I & A S S O C I A T I C o r p o r a t e A d v i s o r s

Ai sensi dell art. 14, D.Lgs. n. 23/2011 così come risultante dopo le modifiche apportate dall art. 1, comma 715, Finanziaria 2014:

Indennità una tantum per i collaboratori coordinati e continuativi

La determinazione del fondo imposte. Prof. Dott. Francesco ROSSI RAGAZZI

VALORE PENSIONE Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 11/14)

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

ATTIVITA DI LAVORO AUTONOMO

REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

OGGETTO: Riapertura della rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti all 1/7/2011 Chiarimenti ufficiali

COMUNE DI SENNORI (Provincia di Sassari) REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.

Attività Finanziarie. Corso di Scienza delle Finanze Cleam Università Bocconi a.a Dott.ssa Simona Scabrosetti

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Beni culturali. Giancarlo Lo Schiavo

Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: Unico Persone Fisiche

STUDIO ASSOCIATO PAGANI

Temi speciali di bilancio

IMPOSTE PATRIMONIALI SU ATTIVITÀ DETENUTE ALL ESTERO

RISOLUZIONE N. 89/E QUESITO

Operazioni straordinarie Parte fiscale - Cessione di azienda o di ramo d'azienda - parte pratica

Deducibilità canoni Leasing

CIRCOLARE N. 30/E OGGETTO

PENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE DI ANZIANITÀ, PENSIONE ANTICIPATA.

===============================================

(art. 24, comma 18, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214)

MINIBOND. Nuova finanza alle imprese.

NOVITA' PER LA DEDUCIBILITA' INTERESSI PASSIVI

N. 502 FISCAL NEWS Acconto cedolare secca. Premessa. La circolare di aggiornamento professionale

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA ADDIZIONALE COMUNALE ALL IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.)

TITOLO I IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE. CAPO I Disposizioni generali

Studio di Economia e consulenza Aziendale s.r.l

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento.

IL DIRETTORE DELL AGENZIA

Deducibilità degli ammortamenti e dei canoni leasing relativi agli immobili

PER I CONTRIBUENTI MINIMI NON VALGONO LE NOVITÀ SULLE SPESE ALBERGHIERE E DI RISTORAZIONE

Nuovo Regime Forfetario

REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.

Elementi del reddito d impresa. Anno Accademico 2010/11

ASSOSIM. OGGETTO: Sintesi preliminare delle principali novità fiscali apportate dal Decreto Legislativo 23 dicembre 1999, n. 505

Distinta, per valuta, degli impegni e delle attività a copertura

AI GENTILI CLIENTI LORO SEDI. Brugnera, 4 febbraio Circolare Informativa n. 15/2016

COMUNE DI PECETTO DI VALENZA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Atto modificativo al contratto di assicurazione Postafuturo Certo 2011

Roma, 1 settembre OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Operazioni di trading on line.

Regolamento comunale

Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività. Prime istruzioni.

ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO. Nozione

Centro Assistenza Fiscale SERVIZIO CAF 730

RISOLUZIONE N.229/E. Roma,06 giugno 2008

Il Decreto legislativo con le ultime correzioni alla riforma Visco

IVA 2012: fusione di societa`

LE NOVITÀ FISCALI IN TEMA DI STRUMENTI FINANZIARI

Circolare N. 166 del 27 Novembre 2015

Decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115 Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2002, n. 139 S.O. n. 126

CORSO LA TRASPARENZA BANCARIA MODIFICHE APPORTATE DAL DECRETO LEGISLATIVO 141/2010 AL TUB

IL DIRETTORE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, DISPONE

DIREZIONE CENTRALE PENSIONI. AI DIRETTORI REGIONALI AI DIRETTORI PROVINCIALI e SUBPROVINCIALI AI DIRETTORI DELLE AGENZIE DI PRODUZIONE 1 - PREMESSA

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Informativa per la clientela

Brevetti, disegni, modelli, software e marchi detassati con il nuovo patent box

LA REGOLARIZZAZIONE DEGLI OMESSI / INSUFFICIENTI VERSAMENTI D IMPOSTA

DIREZIONE GENERALE PER L ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE Servizio V

Le strategie di valorizzazione del patrimonio. I fondi immobiliari ad apporto pubblico. Conclusioni

Fiscalità 2015: EXPO 2015

COMUNE DI OCCHIOBELLO Provincia di Rovigo REGOLAMENTO. per l applicazione dell IMPOSTA DI SCOPO

CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO CREDITO EMILIANO - FONDO PENSIONE

CAPO IV OFFERTA FUORI SEDE. Articolo 30 (1) Offerta fuori sede

I chiarimenti degli esperti

Offerta prodotti IVA e IRAP

Direzione Centrale Entrate. Roma, 29/01/2016

Transcript:

Settembre 2014 Effetti fiscali del recepimento in Italia della Direttiva AIFM: la circolare dell Agenzia delle Entrate 21/E del 2014 Stefano Massarotto e Giovanni Barbagelata, Studio Tributario Associato Facchini Rossi & Soci 1. Premessa Il decreto legislativo del 4 marzo 2014 n. 44, recepisce nell ordinamento nazionale la direttiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell 8 giugno 2011 sui gestori dei fondi comuni di investimento alternativi (di seguito direttiva AIFM ). Ai sensi delle nuove disposizioni, i gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) che si conformeranno alla direttiva AIFM potranno, fra l altro, istituire, gestire e/o commercializzare FIA in tutta l Unione Europea mediante il passaporto del gestore, in regime di libera prestazione di servizi (LPS), senza quindi dover costituire una sede fissa nel paese di istituzione del fondo. Il recepimento della direttiva AIFM ha inoltre introdotto nel nostro ordinamento la figura della società di investimento a capitale fisso (SICAF); tra gli OICR di diritto italiano sono ora presenti infatti, oltre i fondi comuni di investimento e le SICAV, anche le SICAF, definite dall articolo 1 comma 1, lett. i-bis del T.U.F. come OICR chiuso costituito in forma di società per azioni a capitale fisso con sede legale e direzione generale in Italia, avente come oggetto esclusivo l investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, di cui è riservato per legge ai sensi dell art. 32-quater, comma 1, T.U.F. l esercizio in via professionale del servizio di gestione collettiva del risparmio. Ciò premesso, il presente contributo è volto ad evidenziare in termini del tutto generali, i principali impatti fiscali derivanti dal recepimento in Italia della Direttiva AIFM, anche in relazione ai primi chiarimenti forniti dall Amministrazione Finanziaria nella circolare 21/E del 10 luglio 2014. 2. La residenza fiscale degli OICR Occorre innanzitutto rammentare che fino al 30 giugno 2011 la Direttiva 85/611/CEE del 20 dicembre 1985 (che recava la disciplina di armonizzazione comunitaria in materia di OICVM) si applicava nei confronti degli OICVM situati nel territorio 1

dello Stato membro in cui si trovava la sede legale ed amministrativa della SGR (ossia lo Stato membro che doveva concedere l autorizzazione ad operare tanto alla SGR quanto all OICVM). Per effetto dell introduzione del passaporto, la successiva Direttiva 2009/65/CE del 13 luglio 2009 (c.d. UCITS IV) invece, si applica nei confronti dell OICVM stabilito nello Stato membro ove lo stesso risulta essere stato autorizzato (il cosiddetto Stato membro di origine dell OICVM, ossia il luogo di istituzione). Principi di tenore analogo a quelli contenuti nella Direttiva UCITS IV sono rinvenibili nella Direttiva AIFM, in cui i fondi di investimento alternativi (FIA) si considerano stabiliti nello Stato membro in cui sono autorizzati. L evoluzione del criterio di collegamento con il territorio appena menzionato sembra essere stata recepita anche nell ordinamento tributario. L articolo 73 comma 3, secondo periodo del T.U.I.R., a decorrere dalle modifiche introdotte dall articolo 96, comma 1, lett. a) del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, individua infatti tra i soggetti passivi dell IRES residenti in Italia, anche gli OICR istituiti in Italia (ovvero gli OICR che sono stati autorizzati ad operare dalle Autorità di vigilanza italiane) 1 a prescindere dal luogo di direzione effettiva dell organismo ovvero dal luogo di stabilimento del soggetto gestore (che per effetto del passaporto del gestore potrebbe essere situato al di fuori del territorio dello Stato). Tali organismi sono poi annoverati, ai sensi dell art. 73 comma 1 lett. c), del T.U.I.R., tra gli enti non commerciali residenti esenti da imposizione qualora sussistano forme di vigilanza prudenziale in capo all OICR ovvero alla SGR. La circolare 21/E del 2014, in proposito, ha precisato che: - il principio in base al quale deve essere individuata la residenza fiscale degli OICR italiani ed esteri è quello dello Stato di istituzione dell OICR, indipendentemente dal luogo di stabilimento del gestore; - qualora una SGR residente in un altro Stato membro, istituisca e/o gestisca un OICR italiano sulla base del c.d. passaporto del gestore, questo non implica di per sé la sussistenza in Italia di una stabile organizzazione di tale SGR estera. 3. Il passaporto del gestore e gli obblighi di sostituzione di imposta La circolare 21/E del 2014 fornisce istruzioni a commento degli obblighi di sostituzione di imposta in caso di utilizzo di passaporto del gestore. L articolo 26 quinquies, comma 6-bis, del D.P.R. 600/1973 stabilisce infatti che nel caso di società di gestione estera che istituisce e gestisce in Italia organismi di investimento collettivo del risparmio, la ritenuta sui proventi dell OICR è applicata 1 Cfr. Circolare 2/E del 2012 par. 2 e Circolare 11/E del 2012, par. 8 e 8.1. 2

direttamente dalla società di gestione estera operante nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi ovvero da un suo rappresentante fiscale. Ai sensi dell articolo 10-ter comma 2 ter della legge n. 77 del 1983 specularmente, nel caso di SGR italiana che istituisce e gestisce all estero OICR, la ritenuta di ingresso sui proventi è applicata direttamente dalla società italiana operante all estero con il passaporto europeo. In entrambi i casi, qualora vi sia cessione di quote o azioni, le norme prevedono che la ritenuta venga applicata da parte dei soggetti residenti incaricati della negoziazione, che possono coincidere o meno con la SGR. Inoltre, per le quote o azioni immesse in un sistema di deposito accentrato (ex art. 80 T.U.F.), il sostituto di imposta è, in linea generale, il soggetto presso il quale le azioni sono state depositate. Nel caso in cui una società di gestione estera operi nello Stato avvalendosi di una stabile organizzazione, la ritenuta sui redditi derivanti dalla partecipazione a OICR dalla stessa istituiti in Italia deve essere applicata dalla stabile organizzazione ivi situata 2. 4. Le nuove regole di determinazione della base imponibile Le modifiche apportate agli articoli 26-quinquies del D.P.R. n. 600 del 1973 e 10-ter della legge n. 77 del 1983 semplificano inoltre le modalità di determinazione della base imponibile dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a tutte le tipologie di OICR italiani ed esteri. Si prevede infatti che il reddito di capitale sia determinato quale differenza tra il valore effettivo di riscatto, liquidazione o cessione delle quote o azioni ed il loro costo medio ponderato 3, eliminando pertanto il previgente riferimento al valore risultante dai prospetti periodici 4. Non vi sono di fatto cambiamenti sostanziali nella disciplina degli OICR di tipo aperto non quotati, per i quali il valore effettivo ed il costo medio ponderato coincidono di regola con quelli risultanti dai prospetti periodici, (salvo il caso non frequente, di acquisto o cessione delle quote o azioni sul mercato secondario tramite negoziazione privata). Per gli OICR quotati (ad esempio ETF), e per i fondi mobiliari chiusi, rileveranno, invece, il valore di rimborso, liquidazione o cessione ed il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto determinati secondo i valori di mercato. 2 Cfr. Circolare n. 19/E del 2013. 3 In caso di acquisto sul mercato, il costo deve essere documentato dal partecipante; in mancanza, il costo è documentato con dichiarazione sostitutiva. Cfr. circolare n. 21/E del 2014, p. 16. 4 NAV al momento di sottoscrizione/acquisto. 3

Non sono state oggetto di modifica, al contrario, le disposizioni che riguardano le modalità di determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria (ex art. 67, comma 1, lett. c-ter) e 1-quater, T.U.I.R.) derivanti dalla partecipazione a tutte le tipologie di OICR italiani ed esteri, determinati come differenza tra il corrispettivo effettivamente percepito in sede di riscatto, liquidazione e cessione delle quote o azioni e il costo o il valore di acquisto delle quote o azioni effettivamente sostenuto dall investitore, aumentato di ogni onere inerente alla sottoscrizione o acquisto ovvero al rimborso o alla cessione delle quote o azioni (quali ad esempio le commissioni), al netto dei redditi di capitale maturati ma non riscossi (determinati con le nuove regole). Da precisare inoltre che, in sede di riscatto, liquidazione o cessione delle quote o azioni di un OICR, la differenza tra il corrispettivo effettivamente percepito e il costo medio ponderato delle quote o azioni potrebbe determinare sia un risultato positivo che negativo. Nel primo caso tale ammontare non genererà mai una plusvalenza bensì un reddito di capitale (con l unica eccezione degli OICR immobiliari in caso di cessione delle rispettive quote). Nella seconda ipotesi, al contrario, l importo determinerà in ogni caso una minusvalenza. Si precisa che, in caso opzione per il regime dichiarativo ex art. 5 D.lgs. n. 461/1997 (atteso che per le quote d OICR il regime naturale è quello amministrato), le plusvalenze/minusvalenze sono tuttora determinate assumendo il LIFO quale criterio per l individuazione del costo. Ciò comporta ancora la possibilità di realizzare redditi diversi in caso di risultato positivo anziché redditi di capitale. L Amministrazione finanziaria ha infine chiarito sia nella Circolare 19/E del 2014 che nella Circolare 21/E del 2014 che le nuove disposizioni fiscali esplicano efficacia successivamente all adeguamento civilistico disposto dai regolamenti di attuazione del T.U.F. in corso di emanazione 5. In ogni caso sono fatti salvi i comportamenti dei soggetti che nel frattempo abbiano applicato una disciplina conforme a quanto previsto dalle nuove disposizioni fiscali. 5. La nuova aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria Gli articoli 3 e 4 del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, hanno modificato il livello di imposizione dei redditi di natura finanziaria, prevedendo l aumento, dal 20 al 26 per cento dell aliquota relativa alla tassazione sui proventi (art. 44 T.U.I.R) divenuti esigibili e sulle plusvalenze (art. 67 T.U.I.R.) realizzate a decorrere dal 1 luglio 2014. Resta ferma l applicazione della più mite aliquota del 12,5 per cento sui proventi derivanti dall investimento titoli pubblici italiani ovvero obbligazioni emesse da stati white list. 5 Oggetto della consultazione pubblica avviata dalla Consob e dalla Banca d Italia in data 26 giugno 2014. 4

In relazione alla disciplina degli organismi di investimento collettivo del risparmio, il comma 12, dell articolo 3, del D.L. n. 66/2014, prevede che sui redditi di capitale di cui all articolo 44, comma 1, lett. g) del T.U.I.R. e sui redditi diversi di cui all art. 67 comma 1, lett. c-ter, del T.U.I.R. si applichi l aliquota del 26 per cento sui proventi di ogni genere realizzati a decorrere dal 1 luglio 2014 in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote o azioni. In tal senso detti proventi si considerano realizzati alla data di regolamento dell operazione. Con riferimento ai redditi di capitale, oggetto di distribuzione periodica, la Circolare n. 19/E del 2014 precisa che, in mancanza di una specifica norma di decorrenza dovrebbe applicarsi la regola generale dell esigibilità, e pertanto, la misura della nuova aliquota si applica sulla parte dei proventi distribuiti in costanza di partecipazione a decorrere dal 1 luglio 2014. A tal fine, rileva la data di messa in pagamento dei proventi a prescindere dalla data della delibera di distribuzione. Il medesimo comma 12 dell articolo 3 contiene il regime transitorio del D.L. n. 66/2014 previsto per i proventi (redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria) realizzati a decorrere dal 1 luglio 2014 ma riferibili ad importi maturati fino alla data del 30 giugno 2014 per cui continua ad applicarsi l aliquota del 20 per cento. Sul punto la circolare 19/E del 2014 ha precisato che ai fini del riconoscimento dell aliquota del 20 per cento occorre verificare la riconducibilità dei proventi al numero delle quote/azioni possedute alla data del 30 giugno 2014 (c.d. zainetti ) e, in caso di successive sottoscrizioni o acquisti, deve essere utilizzato il criterio FIFO. 6. Abrogazione della ritenuta sui redditi delle attività estere e quadro RW La disciplina sul monitoraggio fiscale, dopo le modifiche apportate con la Legge n. 97 del 2013 (c.d. Legge Europea 2013 ), è stata ulteriormente modificata con l art. 4 del D.L. n. 66/2014. Il quadro normativo in vigore attualmente si caratterizza di significative variazioni in relazione agli adempimenti previsti sia per i contribuenti che per gli intermediari. A tal riguardo sono rilevanti i chiarimenti forniti dall Agenzia delle Entrate nella circolare 19/E del 2014 in riferimento agli effetti di tali norme ai fini dell esonero dagli obblighi di compilazione del quadro RW da parte dei contribuenti e di segnalazione da parte degli intermediari. Tali chiarimenti sono stati estesi anche agli OICR dalla circolare 21/E del 2014. 5