Riapertura dei termini per l adesione alla voluntary disclosure Newsletter Ed. Speciale 16 dicembre 2016 Legale - Fiscale Diritto delle società e fiscalità d'impresa
Riapertura dei termini per l adesione alla voluntary disclosure I termini per l adesione alla voluntary disclosure sono stati riaperti (cfr. decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge il 1 dicembre 2016). L adesione a tale procedura consente di regolarizzare talune violazioni della normativa fiscale con applicazione delle sanzioni amministrative in misura ridotta e con esclusione della punibilità ai fini penali delle violazioni di natura fiscale. Violazioni sanabili La procedura di voluntary disclosure-bis consente di sanare le violazioni commesse fino al 30 settembre 2016 concernenti: la disciplina del monitoraggio fiscale degli detenuti all estero, che impone a talune categorie di soggetti residenti ai fini fiscali in Italia di dichiarare annualmente nelle proprie dichiarazioni dei redditi le consistenze degli di natura finanziaria e dei beni detenuti all estero (c.d. voluntary internazionale); gli obblighi dichiarativi ai fini IRES, IRPEF e relative addizionali ed imposte sostitutive, IRAP, IVA e ritenute (c.d. voluntary nazionale). Possono essere regolarizzate le violazioni commesse dal 2009 in poi o, le violazioni per le quali i termini di accertamento sono raddoppiati (ad esempio quelle relative al monitoraggio fiscale dei capitali detenuti in paradisi fiscali) dal 2004. Soggetti interessati La voluntary internazionale è rivolta ai soggetti sottoposti agli obblighi sul monitoraggio fiscale degli esteri: persone fisiche, le società semplici ed equiparate e gli enti non commerciali residenti ai fini fiscali in Italia. Alla voluntary nazionale, invece, possono invece accedere tutti i soggetti che hanno genericamente violato i riferiti obblighi dichiarativi. Sono quindi ammessi a tale procedura anche le persone fisiche nell ambito della loro attività imprenditoriale, le società di persone (Snc, Sas) e di capitali (Spa, Srl e Sapa), gli enti commerciali residenti in Italia e i soggetti non residenti quali, ad esempio, le stabili organizzazioni di soggetti esteri. E riconosciuta la possibilità di accedere alla regolarizzazione ai contribuenti che si sono parzialmente avvalsi della precedente voluntary disclosure: i contribuenti che hanno usufruito solo della voluntary internazionale, possono regolarizzare le violazioni nazionali; quelli che, invece, si sono avvalsi della procedura nazionale, hanno la possibilità di optare per quella internazionale. Attivazione e perfezionamento della procedura Per accedere alla voluntary disclosure il contribuente deve trasmettere e depositare all Agenzia delle Entrate entro: il 31 luglio 2017 un apposita istanza di accesso alla procedura con evidenza degli importi e delle annualità oggetto di regolarizzazione e l indicazione della tipologia di procedura di regolarizzazione (voluntary internazionale o nazionale) per la quale l istanza è presentata; il 30 settembre 2017 apposita relazione di accompagnamento con la descrizione analitica delle violazioni oggetto della procedura, con tutta la relativa documentazione. Chi intende regolarizzare contanti o valori al portatore deve rilasciare, entro la data di presentazione della relazione di accompagnamento, una dichiarazione che attesti l origine dei valori oggetto di emersione. Deve inoltre procedere all'apertura delle cassette di sicurezza alla presenza di un notaio ed aprire, presso un intermediario finanziario abilitato, una relazione bancaria vincolata depositando tali valori fino al termine della procedura. La voluntary disclosure si perfeziona con il pagamento delle somme dovute per maggiori imposte, interessi e sanzioni ridotte (vedi infra). La quantificazione degli importi dovuti può essere alternativamente fatta: (i) in via autonoma dal contribuente (ipotesi di versamento a seguito di autoliquidazione); (ii) dall Agenzia delle entrate (ipotesi di versamento a seguito di liquidazione fatta dall Ufficio). Nel caso di autoliquidazione da parte del contribuente il versamento delle somme dovute deve avvenire entro il 30 settembre 2017. Se il contribuente opta per il versamento rateale (ammesso fino ad un massimo di tre rate di pari importo), entro detto termine deve essere versata la prima rata. Nel caso di liquidazione fatta dall Ufficio, questo trasmetterà al contribuente, entro il 31 dicembre 2018, un atto con il dettaglio degli importi dovuti e l invito a presentarsi per instaurare il contraddittorio. Se il contribuente concorda con la liquidazione proposta dall Agenzia delle Entrate, può versare le somme richieste entro 15 giorni dalla data fissata nell invito. 1
Effetti premiali Il perfezionamento della procedura di voluntary disclosure-nis consente di godere di importanti benefici quali: a) la riduzione delle sanzioni amministrative applicabili in via ordinaria: b) la non punibilità penale delle violazioni tributarie oggetto di regolarizzazione; a) Riduzione delle sanzioni amministrative Le violazioni rientranti nell ambito di applicazione della voluntary disclosure, se constatate e accertate in via autonoma dall Amministrazione finanziaria, comportano l applicazione di gravose sanzioni pecuniarie che in caso di perfezionamento della procedura di emersione sono tuttavia sensibilmente ridotte. Nella tabella che segue - in relazione alle principali tipologie di violazioni rientranti nell ambito di applicazione della voluntary disclosure - il confronto tra le sanzioni teoricamente applicabili in via ordinaria e quelle che risulterebbero dovute in caso di perfezionamento della procedura ( 1 ) ( 2 ): Violazione Monitoraggio fiscale degli esteri (mancata compilazione del Quadro RW) Dichiarazione dei redditi infedele o omessa mancata dichiarazione dei redditi Sanzioni ordinarie Min 3% - Max 6% del valore degli se detenuti nei c.d. Paesi white-list Min 6% - Max 30% del valore degli se detenuti nei c.d. Paesi black-list Min 90% - Max 320% delle imposte dovute sui redditi non Sanzioni dovute in caso di perfezionamento della procedura di voluntary disclosure Ipotesi di versamento in caso di autoliquidazione 0.5% del valore degli 1% del valore degli 11.25% - 15% delle imposte dovute sui redditi non Ipotesi di versamento in seguito a liquidazione da parte dell Ufficio 0.6% del valore degli 1.2% del valore degli 12.75% - 17% delle imposte dovute sui redditi non b) Non punibilità penale di talune violazioni tributarie Nei confronti di coloro che aderiscono alla procedura di collaborazione volontaria è prevista, limitatamente alle condotte relative agli imponibili, alle imposte e alle ritenute oggetto della collaborazione volontaria, l esclusione della punibilità per le seguenti fattispecie di reati tributari: Presentazione di dichiarazioni fiscali fraudolente mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti o mediante altri artifici (fattispecie punite con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni), Presentazione di dichiarazioni fiscali infedeli (reclusione da uno a tre anni), Omessa presentazione di dichiarazioni fiscali (reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni), Omesso versamento di ritenute certificate e di IVA (reclusione da sei mesi a due anni). La non punibilità copre solo le fattispecie penali tributarie dichiarative ed omissive espressamente individuate dalla legge ed opera soltanto con riguardo a coloro che hanno commesso o concorso a commettere le stesse. È altresì esclusa la punibilità per i reati di riciclaggio (articolo 648-bis codice penale) e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-ter c.p.), ove le relative condotte siano state commesse in relazione ai reati tributari espressamente individuati. Regime applicabile alle attività detenute in Paesi c.d. black list con accordo In caso di presentazione dell istanza di voluntary disclosure per attività detenute in Paesi c.d. black list che hanno stipulato un accordo con l Italia per lo scambio di informazioni vigente alla data del 22 ottobre 2016, è possibile disapplicare le penalizzazioni in termini di periodo di accertamento e sanzioni. Qualora, infatti, il contribuente disponga il trasferimento in Italia delle attività o assuma l'impegno formale a fornire, all amministrazione finanziaria, le informazioni circa le attività depositate presso le banche estere rilasciando apposito waiver, in relazione alle stesse non trova applicazione il raddoppio degli ordinari termini di accertamento e delle sanzioni applicabili per le violazioni da monitoraggio fiscale e per infedele/omessa dichiarazione. I Paesi che hanno stipulato un accordo con l Italia sono, a titolo di esempio: Svizzera, Isole Cayman, Hong Kong, Guernsey, Jersey, Isole Cook, Isola di Man, Gibilterra. ( 1 ) L importo delle sanzioni varia in ragione del luogo dove i redditi sono stati prodotti (in Italia o all estero e, in questo ultimo caso, se il Paese estero è o meno considerato un paradiso fiscale) e alla circostanza che sia stata o meno presentata la dichiarazione dei redditi. ( 2 ) In caso di autoliquidazione, se il contribuente versa meno di quanto effettivamente dovuto l Agenzia delle Entrate applica una sanzione dal 3% al 10% degli importi non versati a seconda dell entità dell errore e della natura delle importi dovuti. 2
Fieldfisher Global mette a disposizione dei suoi clienti le competenze dei propri professionisti, avvocati e commercialisti, che hanno maturato una profonda conoscenza ed expertise in materia di voluntary disclosure. In particolare, la compresenza di professionisti specializzati nelle aree Compliance e Tax litigation garantisce, ai nostri clienti, la corretta definizione del carico fiscale richiesto per il buon esito della procedura ma anche una gestione ottimale ed efficace dei rapporti con l Agenzia delle Entrate e la minimizzazione dei rischi di contenzioso con la stessa. Siamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento o richiesta di assistenza. Fieldfisher Global Contatti Dott. Flavio Brenna Tax Partner Via della Moscova 3, Milano T: 02/80673.3806 e-mail: flavio.brenna@fieldfisher.com Dott. Stefano Luvisutti Partner - Tax litigation department Via della Moscova 3, Milano T: 02/80673.3874 e-mail: stefano.luvisutti@fieldfisher.com 3
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