CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE. Tra il Comune di Terralba e l Azienda Regionale per l Edilizia Abitativa

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Comune di Terralba Repertorio n. del CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE Tra il Comune di Terralba e l Azienda Regionale per l Edilizia Abitativa (A.R.E.A.) della Regione Sardegna Distretto di Oristano per i fini di cui all art. 35 della legge 22.10.1971 n. 865. REPUBBLICA ITALIANA L anno 20 (duemila ) addì ( ) del mese di in Terralba e nella casa Comunale, avanti a me Dr., Segretario Generale del Comune di Terralba, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblico amministrativa nell interesse del Comune, sono personalmente comparsi da una parte: il Geom. Romano Pitzus nato a Samatzai (CA) il 18.12.1966, il quale mi dichiara di agire in questo atto non in proprio ma in nome, per conto e nell interesse esclusivo del Comune di Terralba con sede in via Baccelli n. 1, C.F. 00063150957, che rappresenta in qualità di Responsabile del 2 Servizio, Assetto ed Utilizzazione del Territorio, in applicazione dell art. 107, comma 3 lettera c), e dell art. 109 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; dall altra: l Azienda Regionale per l Edilizia Abitativa (A.R.E.A) della Regione Sardegna Distretto di Oristano, Via Tempio n. 11, c.f. 03077790925, che interviene al presente atto a mezzo del suo legale rappresentante, Sig. nato a il,

autorizzato alla stipula del presente atto con in data, n., acquisita agli atti. Comparenti della cui identità personale io Segretario sono personalmente certo, i quali avendo i requisiti di legge rinunciano d accordo tra loro e con il mio consenso all assistenza dei testimoni in questo atto. In esecuzione di precorsi accordi, con l atto presente tra i Comparenti, si conviene e si stipula quanto segue: PREMESSO CHE - il Comune di Terralba è dotato di un Piano di Zona di cui alla Legge 18.04.1962 n. 167, approvato con D.P.G.R. n. 16 del 27.01.1976, in località Molinu Mannu; - il Consiglio Comunale di Terralba, ai sensi del 14 comma dell art. 35 della legge 22.10.71 n. 865, con Delibera n. 12 del 23.02.1976 modificata con Delibera del 20.11.1976, n 50, rettificata con Delibera n. 23 del 25.04.1977, ha fissato i criteri per la determinazione e revisione periodica dei canoni di locazione, nonché per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi, ove questa sia consentita, i criteri per la determinazione del corrispettivo in caso di rinnovo della concessione, le sanzioni a carico del concessionario per l inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione e i casi di maggiore gravità in cui tale inosservanza comporti la decadenza della concessione e la conseguente estinzione del diritto di superficie, nonché i casi nei quali l inosservanza degli obblighi previsti dalla convenzione comporta la risoluzione dell atto di cessione; - a seguito dell approvazione da parte della Giunta Regionale del progetto

regionale per l edilizia residenziale per il biennio 1978-79, predisposto a norma degli artt. 4 e 41 della Legge n. 457/78, il Comune di Terralba risultava destinatario di un intervento di edilizia sovvenzionata, dell importo di L. 336.000.000, per la realizzazione di 12 alloggi a cura dello I.A.C.P. della provincia di Cagliari; - il Comune di Terralba, ai sensi dell art. 50 della legge 22.10.1971 n 865, con Delibera della Giunta Municipale n. 220 in data 28.06.1979, ratificata con atto del Consiglio Comunale n. 92 del 22.10.1979, ha provveduto a localizzare l intervento e ad assegnare, per le finalità di cui all art. 35 della legge 22.10.1971 n. 865 e successive integrazioni e modifiche, allo I.A.C.P. di Cagliari un area sita nel Comune di Terralba nel Piano di Zona in località Molinu Mannu individuata nel Catasto Terreni al foglio 16 con parte dei mappali n. 1947 2083 1948 1945 347 e al foglio 22 con parte del mappale n. 2 - il Comune ha regolarmente portato a compimento le procedure per l acquisizione delle aree sopradescritte e le stesse, ai sensi dell art. 35 comma 3 della legge n. 865/1971, fanno parte del patrimonio indisponibile del Comune di Terralba che, ai sensi del comma 4 dello stesso art. 35 della legge n. 865/1971, ha stabilito di concedere su dette aree il diritto di superficie all I.A.C.P. di Cagliari per la realizzazione dell intervento di edilizia residenziale pubblica di cui sopra; - lo I.A.C.P. di Cagliari ha regolarmente dato corso al programma di edilizia residenziale, come da Concessione Edilizia n. 27/1980, ed ha provveduto alla realizzazione di n. 2 fabbricati, per n. 12 alloggi complessivi, per i quali è stata rilasciata l autorizzazione di abitabilità in data 08.09.1982,

n. 7106 di protocollo; - non si è mai provveduto a perfezionare la concessione del diritto di superficie con la stipula e trascrizione della convenzione; - con la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 12, sono state emanate norme generali in materia di Edilizia Residenziale Pubblica e gli Istituti Autonomi per le Case Popolari (I.A.C.P.) della Sardegna sono stati trasformati in A- zienda Regionale per l Edilizia Abitativa (A.R.E.A.) che subentra nella titolarità del patrimonio e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli ex I.A.C.P. Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono e stipulano quanto segue: ARTICOLO 1 Il Comune di Terralba, in persona del qui costituito suo rappresentante, concede, ai sensi dell art. 35 della Legge 22.10.1971 n. 865 e ss.mm.ii., all A.R.E.A. della Regione Sardegna Distretto di Oristano, per il quale accetta il costituito suo rappresentante, il diritto di superficie sull area sita nel Comune di Terralba, località Molinu Mannu, già distinta in Catasto terreni del Comune di Terralba al foglio n. 16 mappali n. 5396 e 5397, come identificati nell estratto di mappa prot. n. T99235/2014 rilasciato in data 17.12.2014 mediante visura telematica dall Ufficio Provinciale di Oristano Territorio Servizi Catastali, allegato al presente atto sotto la lettera A, derivati dal frazionamento al foglio 16 dei mappali n. 1947-2083 1948-1945 347, ed al foglio 22 del mappale n. 2/d. Sui mappali n. 5396 e 5397, per effetto dell intervento edilizio attuato, sono stati realizzati gli immobili censiti al Catasto Edilizio Urbano del

Comune di Terralba al foglio n. 16 con il mappale n. 5396, subalterni da n. 1 a n. 6, e mappale n. 5397, subalterni da n. 1 a n. 6, come individuati nella planimetria generale degli interventi attuati dallo I.A.C.P. nel Piano di Zona Molinu Mannu su cui è indicato l intervento oggetto della presente convenzione, allegata al presente atto sotto la lettera B, e nell elaborato planimetrico, allegato al presente atto sotto la lettera C. L area di cui sopra è pervenuta al Comune di Terralba in forza di atto e- spropriativo, e costituisce parte integrante del patrimonio indisponibile del Comune medesimo, mediante i seguenti atti di compravendita: - atto rep. n. 287 del 03.06.1983 a rogito del Segretario Comunale Dr. Antonio Sanna, registrato ad Oristano in data 15.06.1983 al n. 2191 Volume 274, trascritto alla Conservatoria dei RR.II. di Oristano in data 15.06.1983 alla casella 2995, vol. 907. Le parti danno atto che con l inserimento in mappa del frazionamento che ha generato i mappali n. 5396 e 5397, per effetto di una traslazione nelle mappe, ai suddetti mappali sono stati accorpati anche i mappali individuati al foglio 22 col n. 863 (ex 2/p) e n. 864 (ex 2q) che, di fatto, non sono tra le aree acquisite dal Comune di Terralba nella realizzazione del Piano di Zona. I mappali n. 5396 e 5397 così come effettivamente costituiti, individuati e delimitati in loco, sui quali lo I.A.C.P. ha realizzato l intervento costruttivo, rientrano di fatto per la loro totalità nelle aree acquisite dal Comune di Terralba coi succitati atti, risultano allineati sul confine con gli altri interventi realizzati dallo stesso I.A.C.P. e non si evince concretamente alcuno sconfinamento sui mappali appartenenti al foglio 22 differentemente da quanto risulta sulla mappa catastale.

Le parti danno atto altresì che, per quanto sopra, il Comune di Terralba trasferisce il diritto di superficie limitatamente alla porzione delle aree da esso acquisite, mediante l atto rep. n. 287 di cui sopra, che realmente costituiscono i mappali n. 5396 e 5397 del foglio 16. Per effetto della cessione del diritto di superficie formalizzata col presente atto, l A.R.E.A. della Regione Sardegna - Distretto di Oristano acquisisce la proprietà superficiaria degli immobili sopra identificati mentre il Comune di Terralba rimane proprietario dell area. La destinazione urbanistica dell area oggetto della presente convenzione risulta dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Responsabile del 2 Servizio del Comune di Terralba in data che al presente atto si allega sotto la lettera D per farne parte integrante e sostanziale omessane la lettura per dispensa avutane dai Comparenti i quali tutti hanno i requisiti. Dichiarano le parti che nel frattempo non sono intervenute modificazioni a- gli strumenti urbanistici locali rispetto a quanto contenuto nel suddetto certificato. ARTICOLO 2 La durata della concessione decorre dalla data di stipula della presente convenzione ed è determinata in anni novantanove. La presente concessione è rinnovabile alla sua scadenza per un uguale periodo, salvo soltanto il caso in cui ostino motivi di carattere urbanistico e comunque di pubblica utilità. Il corrispettivo, in caso di rinnovo, verrà determinato nel prezzo di esproprio dell area secondo la normativa vigente al momento del rinnovo aumentato delle spese previste per il rinnovamento e l adeguamento delle urba-

nizzazioni. Le modalità di pagamento saranno fissate di comune accordo fra le parti. ARTICOLO 3 Sull area sopradescritta l I.A.C.P. di Cagliari ha regolarmente provveduto a dare corso al programma di edilizia residenziale, come da Concessione Edilizia n. 27/1980, ed ha provveduto alla realizzazione di n. 2 fabbricati per n. 12 alloggi complessivi, aventi caratteristiche tipologiche e costruttive conformi alle prescrizioni del Piano di Zona ed alle leggi in materia di e- dilizia economica e popolare, per i quali è stata rilasciata l autorizzazione di abitabilità in data 08.09.1982, n. 7106 di protocollo. ARTICOLO 4 Il corrispettivo relativo al diritto di superficie dell area di cui al presente atto viene dalle parti fissato in complessivi 13.714,26 (diconsi euro tredicimilasettecentoquattordici/26) così definito: - costo di acquisizione dell area 9.419,99 (diconsi euro novemilaquattrocentodiciannove/99); - oneri di urbanizzazione connessi all intervento in oggetto 4.294,27 (diconsi euro quattromiladuecentonovantaquattro/27). Il corrispettivo relativo al diritto di superficie non è assoggettato, nel suo complesso, all applicazione dell I.V.A., infatti, per quanto attiene all acquisizione delle aree, trattasi di cessione di aree fabbricabili per l Edilizia Economico Popolare con oneri di cessione privi di valore commerciale ma corrispondenti al solo valore di costo (Corte di Giustizia CEE sentenza 17.10.1989, art. 4 par. 5 6^ Direttiva CEE). Per quanto attiene agli importi relativi agli oneri di urbanizzazione, di-

scendono questi dal disposto della legge n. 10/77 e perciò aventi natura e- sclusivamente impositiva, non rientrano nel campo di applicazione dell I.V.A. Tale costo compensa le opere di urbanizzazione già eseguite dal Comune direttamente o indirettamente attraverso altri organismi settorialmente competenti, in modo da assicurare, al confine dell area di intervento, i servizi pubblici primari necessari per l agibilità degli alloggi quali: strade, fognature, con eventuali, se previsti, impianti di depurazione, rete idrica, rete di distribuzione dell energia elettrica (comprese eventuali cabine di trasformazione), rete telefonica, pubblica illuminazione e rete del gas cittadino. A tal fine il Comune da atto che esistono, allo stato attuale, le opere di urbanizzazione necessarie per poter richiedere l agibilità/abitabilità degli alloggi oggetto dell intervento. ARTICOLO 5 Il Concessionario dovrà versare al Comune di Terralba il corrispettivo complessivo relativo alla concessione del diritto di superficie fissato al precedente articolo 4, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione della presente convezione mediante giro fondo sulla contabilità speciale presso la Banca d Italia IBAN n. IT89N0100003245523300072292. ARTICOLO 6 Relativamente ai termini di inizio e di ultimazione degli edifici da realizzare sull area in questione le parti danno atto che i lavori, a seguito del rilascio della Licenza di Costruzione n. 27/1980, sono stati ultimati il 27.08.1981 come risulta dalla documentazione agli atti del Comune.

Il Concessionario si fa carico delle manutenzioni degli edifici realizzati, delle loro pertinenze e dei relativi impianti, al fine di preservarne le condizioni di abitabilità/agibilità, per tutta la durata della concessione. ARTICOLO 7 I criteri per la determinazione e la revisione periodica dei canoni di locazione, nonché per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi, ove questa sia consentita, saranno quelli disciplinati dalle vigenti Leggi mentre per quanto concerne le assegnazioni saranno effettuate in conformità della Legge Regionale 6 aprile 1989 n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni. ARTICOLO 8 Per l inosservanza degli obblighi stabiliti nella presente convenzione verranno applicate a carico del Concessionario le seguenti sanzioni: - il ritardato pagamento del corrispettivo alle scadenze stabilite comporta l applicazione di una indennità di mora pari al 5% dell importo non pagato nel caso che il ritardo non superi i 180 giorni; se il ritardo sarà superiore a 180 giorni potrà essere dichiarata la decadenza della concessione; - la determinazione del canone di locazione degli alloggi in difformità della legge e delle norme citate al precedente articolo 7 comporterà per il Concessionario la decadenza della concessione. Per quanto non espressamente qui previsto relativamente alle sanzioni poste a carico del Concessionario per l inosservanza degli obblighi di cui alla presente convenzione, l A.R.E.A. della Regione Sardegna Distretto di Oristano dichiara di conoscere ed attenersi a quanto deliberato dal Consiglio Comunale di Terralba con Delibera del 20.11.1976, n 50, rettificata con De-

libera n. 23 del 25.04.1977 della quale il competente organo di controllo sugli atti degli Enti Locali in data 25.05.1977 ha preso atto con decisione n. 9015/2476. L inosservanza degli obblighi derivanti dalla convenzione dovrà essere contestato per iscritto al Concessionario il quale potrà entro un mese presentare le proprie controdeduzioni. L applicazione delle sanzioni previste sarà ammissibile solo se accertata la regolarità del presente atto che dovrà essere registrato e trascritto con decorrenza dei termini sanzionativi dalla data di avvenuto adempimento. ARTICOLO 9 Le parti autorizzano il competente Conservatore dei Registri Immobiliari a trascrivere il presente atto, dispensandolo da iscrivere ipoteca legale ed esonerando il medesimo da ogni responsabilità al riguardo. ARTICOLO 10 Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa e/o eccettuata comprese quelle di registrazione e trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, sono a totale carico dell A.R.E.A della Regione Sardegna Distretto di Oristano. Agli effetti tributari si richiede il trattamento fiscale agevolato di cui all art. 32, comma 2, del D.P.R. n. 601/1973. ARTICOLO 11 Le parti, come sopra costituite e rappresentate, preso atto dell informativa ricevuta ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, dichiarano di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati contenuti in questo atto. Richiesto, io Segretario Generale, ho ricevuto il presente atto scritto su

personal computer da persona di mia fiducia, del quale ho dato lettura ai Comparenti, i quali lo riconoscono conforme alla loro volontà, dispensandomi dalla lettura degli allegati dei quali prendono visione e confermano l esattezza. Il presente contratto occupa pagine, su fogli fin qui. Firmato in fine e a margine come per legge.