Lo Spesometro e la Comunicazione dei Beni ai soci



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Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Padova Lo Spesometro e la Comunicazione dei Beni ai soci Padova, 03 ottobre 2013 Relatore: Andrea Onori Dottore Commercialista Revisore Legale in Vicenza

Lo Spesometro: Adempimento FONTI DI RIFERIMENTO Provvedimento Agenzia Entrate 02 agosto 2013, Prot. 2013/94908 D.L. 16 del 02.03.2012, art. 2, comma 6 - Decreto semplificazioni 2012 Art. 21, D.L. 78/2010 conv. L. 122/2010 Provvedimento Agenzia Entrate 22 dicembre 2010, Prot. 2010/184182. Provvedimento Agenzia Entrate 14 aprile 2011, Prot. 2011/59327 Circolare Agenzia Entrate n. 24 del 30 maggio 2011 Provvedimento Agenzia Entrate del 21 giugno 2011 Provvedimento Agenzia Entrate del 16 settembre 2011 Risposte Agenzia Entrate del 11 ottobre 2011 Art. 38, DPR 600/73

Lo Spesometro: Adempimento TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78 con D.L. 16/2012 art. 2, comma 6 (Decreto semplificazioni) Art. 21 Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate Con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti, per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, [di importo non inferiore a euro tremila]. L'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le quali e' previsto l'obbligo di emissione della fattura è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate. Per le sole operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600 comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto. (A decorrere dal 1 gennaio 2012) Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Lo Spesometro: Adempimento TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78 con D.L. 16/2012 art. 2, comma 6 (Decreto semplificazioni) Art. 21 (Segue) 1-bis. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, l'obbligo di comunicazione delle operazioni di cui al comma 1, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, e' escluso qualora il pagamento dei corrispettivi avvenga mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. 1-ter. Gli operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 che emettono carte di credito, di debito o prepagate, comunicano all'agenzia delle entrate le operazioni di cui al comma 1-bis in relazione alle quali il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse dagli operatori finanziari stessi, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate

Lo Spesometro: Adempimento INFORMAZIONI SITO: www.agenziaentrate.gov.it Ti trovi in: Home -Cosa devi fare -Comunicare Dati - Comunicazione operazioni Iva Scheda informativa

Lo Spesometro: Adempimento Decreto Legge Provvedimento 02.08.2013 Soggetti obbligati Tutti i soggetti passivi ai fini IVA, i quali effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta - Punto 3.1, lettere a) e b) da operazioni 2012 Soggetti di cui art. 22 e 74-ter - Punto 3.1, lettere c) da operazioni 2012 Operatori commerciali che svolgono attività di Leasing finanziario ed operativo, di locazione e/o noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili da operazioni 2012 facoltativo in sostituzione al Provvedimento 21.11.2011 Operazioni di acquisto da operatori Sammarinesi da operazioni effettuate dal 1.10.2013 Operazioni effettuate nei confronti di operatori aventi sede in paesi Black list (DM 4.5.1999 e DM 21.11.2001) da operazioni effettuate dal 1.10.2013 Operazioni Straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive con estinzione del soggetto comunica tutte operazioni soggetto subentrante; senza estinzione del soggetto comunica soggetto non estinto

Lo Spesometro Lo Spesometro: soggetti obbligati Imprese individuali Esercenti arti e professioni in forma individuale Esercenti attività di lavoro autonomo mediante associazioni professionali Imprese familiari (comprese aziende coniugali) Imprese agricole SNC e SAS Società di armamento Società di fatto che abbiano per oggetto attività commerciale Società consortili SPA SRL

Lo Spesometro Lo Spesometro: soggetti obbligati Società cooperative e di mutua assicurazione Enti pubblici e privati aventi per oggetto esclusivo o principale l esercizio di una attività commerciale Enti pubblici e privati aventi per oggetto esclusivo o principale l esercizio di una attività commerciale, limitatamente alle operazioni riferibili all attività commerciale Le società estere di cui all art. 2507 limitatamente alle operazioni rilevanti territorialmente Le stabili organizzazioni di soggetti non residenti I Soggetti residenti identificati direttamente ai fini IVA I rappresentanti fiscali di soggetti non residenti nominati ai sensi dell art. 17 DPR 633/72 Contribuenti nuove iniziative produttive art. 13, L. 388/2000

Lo Spesometro Lo Spesometro: soggetti obbligati In attesa di chiarimenti Enti associativi, comprese le associazioni sportive dilettantistiche, con regime forfettario L. 398/1991 Società di capitali non lucrative esercenti attività sportive dilettantistiche, con regime forfettario L. 398/1991 Chiarimenti arrivati Circolare 1 del 15.02.2013 (telefisco) Imprenditori agricoli in regime di esonero (volume di affari non superiore a 7.000,00 euro) Per il 2012 esonerati Per il 2013 obbligati

Lo Spesometro: Adempimento Decreto Legge Provvedimento 02.08.2013 Soggetti esclusi 1. Contribuenti Minimi; 2. Contribuenti Nuovi Minimi; 3. Stato, Province, Regioni, Comuni e gli altri Organismi di diritto pubblico in relazione alle operazioni effettuate e ricevute nell ambito di attività istituzionali. Sono pertanto oggetto di comunicazione: Acquisti di materiale per attività commerciale (tutti gli enti); Acquisti relativi al trasporto pubblico locale (comuni); Acquisti materiale per attività di collaborazione con aziende farmaceutiche (ASL)

Lo Spesometro: Adempimento Decreto Legge Provvedimento 02.08.2013 Oggetto della comunicazione a) Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l obbligo di emissione della fattura; b) Le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non sussiste l obbligo della fattura, qualora l importo unitario dell operazione sia pari o superiore a euro 3.600,00 al lordo dell IVA; c) Le operazioni in contanti legate al turismo, effettuate dai soggetti di cui all art. 22 e 74-ter, DPR 633/72, nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi della UE ovvero dello spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, di importo pari o superiore a 1.000,00 euro

Lo Spesometro Lo Spesometro: operazioni Oggetto di comunicazione Operazioni rese/ricevute rilevanti ai fini iva: Imponibili Non imponibili Esenti Il cui importo è pari o superiore a: 1. 0,00 euro (esclusa iva) per le operazioni con obbligo di fatturazione 2. 3.600,00 euro (compresa iva) per le operazioni la cui emissione della fattura non è obbligatoria

Lo Spesometro Lo Spesometro: operazioni Operazioni escluse Operazioni rese/ricevute non rilevanti ai fini Iva Operazioni fuori campo iva per carenza del presupposto oggettivo Operazioni fuori campo iva per carenza del presupposto territoriale Operazioni il cui importo è inferiore alla soglia Operazioni espressamente escluse Operazioni per le quali non sussiste l obbligo di emissione della fattura (fino al 30.06.2011) Operazioni effettuate da soggetti passivi iva nei confronti di privati nel caso in cui le stesse siano regolate mediante carta di credito, di debito e prepagate emesse da operatori residenti

Lo Spesometro Lo Spesometro: operazioni Senza fattura/ con fattura obbligatoria/ facoltativa Operazioni effettuate da esercenti arti e professioni nei confronti di: Privati Enti non commerciali esercenti esclusivamente attività non commerciali Imprese Esercenti arti e professioni Fattura in ogni caso obbligatoria => da euro 0,00 senza IVA Operazioni effettuate da commercianti al minuto: Fattura emessa su richiesta del cliente Fattura emessa su richiesta del cliente (acquirente effettua acquisto di beni oggetto della sua attività) Fattura in ogni caso obbligatoria => da euro 0,00 senza IVA Operazioni effettuate da commercianti al minuto: La Fattura non viene richiesta dal cliente Fattura NON obbligatoria => limite 3.600,00 con IVA Operazioni effettuate da commercianti al minuto: La Fattura viene emessa facoltativamente dal cedente/prestatore Fattura NON obbligatoria => limite 3.600,00 con IVA

Lo Spesometro Lo Spesometro: operazioni Senza fattura/ con fattura obbligatoria/ facoltativa PRECEDENTE INCERTEZZA Operazioni effettuate da commercianti al minuto: La Fattura non viene richiesta dal cliente Fattura NON obbligatoria => limite 3.600,00 con IVA Operazioni effettuate da commercianti al minuto: La Fattura viene emessa facoltativamente dal cedente/prestatore Fattura NON obbligatoria => limite 3.600,00 con IVA L emissione della fattura in sostituzione di altro idoneo documento fiscale determina, comunque, l obbligo di comunicazione DEROGA Per i soggetti di cui agli artt. 22 e 74-ter è consentita la comunicazione delle operazioni attive per le quali viene emessa fattura per importi pari o superiori a 3.600,00 euro (al lordo IVA) per operazioni 2012 e 2013

Elementi da indicare nella comunicazione Lo Spesometro: Adempimento Gli elementi variano in base alla scelta della comunicazione in forma aggregata oppure analitica. Per ciascuna cessione o prestazione è obbligatoria l emissione della fattura: Anno di riferimento Partita Iva o Codice Fiscale del cedente o prestatore e del cessionario o committente Per ciascuna fattura attiva: data fattura, imponibile, IVA o non imponibile/esente, data registrazione Per ciascuna fattura passiva: data di registrazione, imponibile, IVA o non imponibile/esente, data documento Nota di variazione e imposta afferente per ciascuna controparte Per ciascuna cessione o prestazione è NON obbligatoria l emissione della fattura: Anno di riferimento Codice Fiscale del cessionario o committente Per i soggetti non residenti privi di codice fiscale i dati di cui all art. 4, comma 1, lett. a) e b), DPR 605/73 I corrispettivi comprensivi dell IVA Nella individuazione degli elementi informativi da trasmettere il soggetto obbligato farà riferimento al momento della registrazione o in mancanza, al momento di cui all art. 6, DPR 633/72.

Lo Spesometro: Adempimento Termini per l invio SOLO per le comunicazioni relative al 2012 Entro il 12 novembre 2013 per i soggetti mensili. Entro il 21 novembre 2013 per i soggetti trimestrali. La scadenza ordinaria per l anno 2013 e successivi è fissata al 10 aprile 2014 per i soggetti mensili 20 aprile 2014 per i soggetti trimestrali

Lo Spesometro: Adempimento Comunicazione sostitutiva Provvedimento direttoriale del 22.12.2010 È consentita la trasmissione di una comunicazione in sostituzione di una precedentemente inviata, purché si riferisca al medesimo periodo temporale e che la sostituzione avvenga, previo annullamento della precedente comunicazione, non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati. Provvedimento direttoriale del 16.09.2011 Ha sostituito integralmente le specifiche tecniche da seguire per l invio telematico NON richiedendo più il previo annullamento della comunicazione inviata in precedenza. Resta fermo l obbligo della conservazione delle ricevute telematiche per coloro che hanno proceduto all annullamento.

Lo Spesometro: Adempimento Modalità di trasmissione dei dati I soggetti sono tenuti alla comunicazione utilizzando il servizio Entratel o Fisconline Ovvero Avvalendosi di un intermediario abilitato.

Lo Spesometro: Adempimento Sanzioni L omessa trasmissione della comunicazione, nonché l invio della stessa con dati incompleti o non corrispondenti al vero, comporta l applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di 258,00 ad un massimo di 2.065,00 euro. L invio di dichiarazioni integrative o rettificative non da luogo ad applicazione di alcuna sanzione se effettuato entro l ultimo giorno del mese successivo alla scadenza della comunicazione originaria.

La Comunicazione dei beni in godimento ai soci Normativa di riferimento: Provvedimento del 02.08.2013 n. 2013/94904 (Finanziamenti) Provvedimento del 02.08.2013 n. 2013/94902 (Beni) Provvedimento del 13.03.2012 n. 2012/37049; Circolare 27/IR del 02.02.2012; D.L. 138/2011, art. 2, comma 36-sexiesdecies (conv. L. 148/2011); Provvedimento del 16 novembre 2011 n. 166485.

La Comunicazione dei beni in godimento ai soci Misura antielusiva L intervento normativo è volto a rafforzare le misure che presiedono il recupero della base imponibile non dichiarata. Vuole riportare l intestazione dei beni all effettivo utilizzatore, scoraggiando l occultamento attraverso lo schermo societario.

La Comunicazione dei beni in godimento ai soci Comma 36-sexiesdecies, art. 2, DL 138/2011 (Soggetti obbligati) L impresa concedente ovvero il socio o il familiare dell imprenditore (Oggetto della comunicazione) comunicano i dati relativi ai beni concessi in godimento.

La Comunicazione dei beni in godimento ai soci Provvedimento del 02 agosto 2013 (BENI) Soggetti obbligati I soggetti che esercitano attività individuale che collettiva di impresa, sia in forma Oggetto della comunicazione comunicano i dati [anagrafici] dei soci o dei familiari dell imprenditore, qualora sussista una differenza tra il corrispettivo annuo del bene ed il valore di mercato del diritto al godimento.

La Comunicazione dei finanziamenti Provvedimento del 02 agosto 2013 (FINANZIAMENTI) Soggetti obbligati I soggetti che esercitano attività individuale che collettiva di impresa, sia in forma Oggetto della comunicazione comunicano all anagrafe tributaria i dati delle persone fisiche soci o familiari dell imprenditore che hanno concesso all impresa, nell anno di riferimento, finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo pari o superiore a 3.600,00 euro.

La Comunicazione dei beni in godimento ai soci Soci La norma non prevede alcuna soglia minima di partecipazione, non viene distinto nemmeno che la partecipazione sia qualificata o meno. Familiari Si fa riferimento all art. 5, TUIR: Coniuge Parenti entro il terzo grado Affini entro il secondo

La Comunicazione dei beni in godimento ai soci Provvedimento del 16 novembre 2011 / 02 agosto 2013 Soggetti esclusi Professionisti e associazioni professionali; Enti non commerciali che non svolgono attività d impresa; Società semplici.

La Comunicazione dei beni in godimento ai soci Comma 36-terdecies, art. 2, DL 138/2011 Art. 67, comma 1, TUIR Nuova previsione h-ter) la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell impresa a soci o familiari dell imprenditore

La Comunicazione dei beni in godimento ai soci Comma 36-quaterdecies, art. 2, DL 138/2011 I costi relativi ai beni dell impresa concessi in godimento a soci o familiari dell imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile.

RIFLESSI IN CAPO ALLA SOCIETÀ Viene introdotto un deterrente: indeducibilità dei costi relativi ai medesimi beni. I costi non ammessi in deduzione potrebbero essere: Quote ammortamento; I canoni di leasing; Le spese di manutenzione e riparazione; Le spese di assicurazione; Costi relativi ai carburanti e lubrificanti. Indeducibilità scatta anche quando: Bene concesso in godimento a titolo gratuito al socio/familiare; Al socio/familiare venga richiesto un corrispettivo inferiore a valore normale Chiarimento atteso: indeducibilità dei costi totale ovvero solo parziale e corrispondente al rapporto tra valore normale del diritto di godimento e quanto richiesto al socio Circolare 27/IR IRDCEC rileva il corrispettivo pattuito tra le parti, anche se non pagato, in quanto in capo alla società/impresa concedente il reddito è soggetto ad imposizione secondo il principio di competenza.

RIFLESSI IN CAPO ALLA SOCIETÀ IMMOBILI PATRIMONIO NON INNOVA RISPETTO ALLA DISICPLINA PREVIGENTE L INDEDUCIBILITA DEI COSTI E GIA DISPOSTA DALL ART. 90 TUIR (CATEGORIA A ESCLUSO A/10) IMMOBILI STRUMENTALI COSTI COMPLETAMENTI INDEDUCIBILI QUANDO E CONCESSO IN GODIMENTO UN IMMOBILE RIENTRANTE NELLE CATEGORIE: B, C, D, E ed A/10 AUTOVETTURE ED ALTRI BENI A DEDUCIBILITA PARZIALE Atteso chiarimento: quale trattamento riservare alle autovetture per le quali opera una deducibilità parziale ex art. 164, TUIR. Secondo l IRDCEC (circolare 27/IR) l indeducibilità integrale opera in assenza di norme che prevedono deduzioni forfettarie.

La Comunicazione dei beni in godimento ai soci ULTERIORI RIFLESSI IN CAPO ALLA SOCIETÀ E AL SOCIO Nel caso di società trasparenti (società di persone ed srl che hanno optato per tale regime ex art. 116 TUIR) l indeducibilità dei costi dei beni concessi in godimento opera una duplicazione dell imposta.

La Comunicazione dei beni in godimento ai soci Comma 36-quinquiesdecies, art. 2, DL 138/2011 La differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo concorre alla formazione del reddito imponibile del socio o familiare utilizzatore ai sensi dell art. 67, comma 1, lettera h-ter), TUIR.

La Comunicazione dei beni in godimento ai soci RIFLESSI FISCALI IN CAPO AL SOCIO VALORE DI MERCATO VALORE ADDEBITATO = REDDITO DIVERSO Nel caso in cui il godimento del bene non si protragga per l anno intero, si deve procedere al ragguaglio ad anno dell importo da assoggettare ad imposizione in capo al socio/familiare. Per valore di mercato si deve intendere il valore normale ex art. 9, comma 3, TUIR. Corrispettivo mediamente praticato sul mercato per casi analoghi Problematiche: a quali tariffe di noleggio delle autovetture si deve fare riferimento per determinare il valore di mercato; Quale fonte adottare per determinare il canone di locazione per l utilizzo dell immobile (valore OMI)

La Comunicazione dei beni in godimento ai soci SOCIO-AMMINISTRATORE L Agenzia delle Entrate ha chiarito che la nuova lettera h-ter) dell art. 67, comma 1, TUIR, non trova applicazione quando una autovettura sia concessa in uso al socio che sia anche dipendente e amministratore, con attribuzione del relativo fringe benefit ai sensi dell art. 51, TUIR. La nuova disciplina trova applicazione solo nel caso in cui il TUIR NON preveda in capo al soggetto concedente, delle specifiche norme che limitano la deducibilità dei costi relativi ai beni concessi in godimento e che assoggettino a imposizione il reddito in capo al soggetto utilizzatore.

La Comunicazione dei Finanziamenti Comma 36-septiesdecies, art. 2, DL 138/2011 L Agenzia delle Entrate procede a controllare sistematicamente la posizione delle persone fisiche che hanno utilizzato i beni concessi in godimento e ai fini della ricostruzione sintetica del reddito tiene conto, in particolare, di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società.

La Comunicazione dei beni in godimento ai soci Comma 36-duodevicies, art. 2, DL 138/2011 Le disposizioni di cui ai commi da 36-terdecies a 36septiesdecies si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

La Comunicazione dei beni in godimento ai soci Comma 36-duodevicies, art. 2, DL 138/2011 (segue) Nella determinazione degli acconti dovuti per il primo periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando tutte le disposizioni precedenti.

La Comunicazione dei beni in godimento ai soci Provvedimento 16 novembre 2011 / 02 agosto 2013 La comunicazione può essere assolta, in via alternativa, dall impresa concedente, dal socio o dal familiare dell imprenditore

La Comunicazione dei Beni/Finanziamenti Provvedimento 02 agosto 2013 La comunicazione deve essere effettuata per ogni bene concesso in godimento nel periodo di imposta ovvero per ogni finanziamento o capitalizzazione effettuate nello stesso periodo a decorrere dal 2012.

I CHIARIMENTI DELL AGENZIA IN TEMA DI FINANZIAMENTI SOCI 1.In sede di prima applicazione della norma vanno comunicati i finanziamenti e i versamenti che risultano ancora in essere nel periodo di imposta al 17 settembre 2011 non si comunicano solo le movimentazioni finanziarie fatte dal socio, ma il dato storico (l intero valore degli apporti dei soci) (FATTISPECIE SORPASSATA) 2.I finanziamenti e i versamenti effettuati vanno comunicati per l intero ammontare, indipendentemente dal fatto che siano connessi all acquisizione dei beni poi concessi in godimento ai soci comunicano anche i soci che hanno fatto versamenti e non hanno ricevuto nulla in godimento (ANCORA IN ESSERE)

I CHIARIMENTI DELL AGENZIA IN TEMA DI FINANZIAMENTI SOCI (segue) Devono essere comunicati anche i finanziamenti ricevuti dai soci. (fattispecie SORPASSATA) La Circolare 27/IR dell IRDCEC: devono essere oggetto di comunicazione anche i finanziamenti/capitalizzazioni estinti o restituiti alla fine del periodo di imposta.

Aspetti problematici connessi ai finanziamenti 1. Soggetti in contabilità semplificata; 2. Complessità nell individuare i finanziamenti/versamenti effettuati dai soci in un passato recente ancora presenti nel bilancio al 31.12.2011, soprattutto se vi è stata una variazione della compagine sociale (cessione quote o successione ereditaria); 3. Se gli incrementi di capitale effettuati tramite delibera assembleare straordinaria (atto notarile debbano essere comunicate).

Aspetti problematici fonte: Il Sole 24-Ore del 10.03.2012, pagina 30 SITUAZIONE DUBBI E SOLUZIONI Immobile locato al Socio con contratto registrato L informazione già in possesso dell Amministrazione (art. 7,co 1, lett. f), DL 70/2011) NON può essere richiesta Immobile in comodato al Socio con contratto registrato Autoveicolo (o immobile)concesso in uso promiscuo al socio che è anche dipendente o amministratore Auto aziendali a deducibilità limitata Autoveicolo concesso in uso promiscuo al socio, non dipendente ne amministratore, il quale paga una tariffa di noleggio a valori di mercato. L informazione già in possesso dell Amministrazione Poiché il fringe-benefit (art. 51 TUIR) (fattura o busta) sterilizza ogni reddito in natura, non vi è applicazione della disposizione che rende obbligatoria la disposizione (sanzione di fatto non applicabile) Forfettizzazione legale art. 164 TUIR potrebbe essere considerata norma speciale in grado di disapplicare la norma del DL 138/2011 Poiché l importo pagato sterilizza ogni reddito in natura, non vi è applicazione della disposizione che rende obbligatoria la comunicazione (sanzione inapplicabile)

Aspetti problematici fonte: Il Sole 24-Ore del 10.03.2012, pagina 30 SITUAZIONE Bene concesso in godimento al socio persona giuridica o società di persone Bene concesso in godimento al socio che lo utilizza in una propria attività di lavoro autonomo o di impresa DUBBI E SOLUZIONI Poiché il socio non può produrre redditi diversi, la disposizione e sanzione non applicabili L informazione è inutile ai fini del redditometro ed è dubbio che il reddito emergente da questo godimento possa essere qualificabile come reddito diverso essendo già tassato nelle categorie di reddito di lavoro autonomo o impresa. Finanziamento concesso dal socio a società persone in contabilità semplificata Finanziamento concesso dal socio a società capitali di di La ricostruzione è contabilmente impossibile L informazione non è richiesta dalla norma originaria e la sanzione non risulta applicabile Versamento in conto capitale, a copertura perdite, etc. Si tratta di riserve patrimoniali della società, svincolate dalla figura del socio che le ha versate, che su di esse non può accampare alcun diritto.

Comunicazione effettuata per i beni concessi in godimento dall impresa a: Soci; Familiari dei soci sopra indicati; Soci di altra società appartenente al medesimo gruppo; Familiari dei soci di cui al punto precedente; Persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni della società.

La Comunicazione dei beni in godimento ai soci Obbligo non sussiste quando i beni concessi in godimento siano di valore non superiore a tremila euro, al netto dell imposta sul valore aggiunto da includere nella categoria altro. Sempre che siano diversi da quelli da indicare nelle categorie: 1.Autovettura 2.Altro veicolo 3.Unità da diporto 4.Aeromobile 5.immobile

La Comunicazione dei beni in godimento ai soci Tipologia dei beni: altro. Qualora venga concesso in godimento un computer del valore di Euro 1.000,00 non si procede a comunicazione si ha però l indeducibilità dei costi relativi e il reddito diverso in capo al socio.

La Comunicazione dei beni in godimento ai soci Dati da indicare nella comunicazione Per le persone fisiche: codice fiscale, dati anagrafici e stato estero di residenza. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche: codice fiscale, denominazione e comune del domicilio fiscale o lo stato estero di residenza. Tipologia di utilizzazione del bene Tipologia, identificativo del contratto e relativa data di stipula; Categoria del bene, durata della concessione (data inizio e fine) corrispettivo e relativo valore di mercato Ammontare dei finanziamenti e capitalizzazioni

La Comunicazione dei beni in godimento ai soci Modalità e Termini di comunicazione (BENI/FINANZIAMENTI) Tramite Entratel o Fisconline Entro il 12 DICEMBRE 2013 2012. per i beni/finanziamenti in godimento nel Entro il 30 APRILE 2014 E SUCCESSIVI per i beni/finanziamenti in godimento in godimento o permangono in godimento nel 2013 e anni successivi.

La Comunicazione dei beni in godimento ai soci Annullamento e comunicazione sostitutiva È possibile annullare i file inviati. L invio di un file in sostituzione di un altro precedentemente inviato per lo stesso periodo di imposta è possibile dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla ricezione del file da sostituire.

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