Circolare N.157 del 9 Novembre 2012. Novità in materia di anagrafe tributaria dei rapporti finanziari



Documenti analoghi
Contrasto evasione fiscale: le comunicazioni dei rapporti finanziari all'anagrafe tributaria

NORMATIVA ANAGRAFE dei RAPPORTI

Circolare N.135 del 11 Settembre 2013

Anagrafe dei conti correnti: si parte del prossimo 31 ottobre 2013

C i r c o l a r e d e l 2 2 A g o s t o P a g. 1 di 5

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone:

Circolare N.119 del 3 Agosto 2012

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. dispone:

Roma, 11 aprile 2013 C NOTA

CIRCOLARE N. 18/E. Oggetto: Comunicazioni dei rapporti finanziari all Anagrafe Tributaria. INDICE

CIRCOLARE A.F. Conto corrente sotto la lente del fisco. N. 07 del 19 gennaio Ai gentili clienti Loro sedi. Premessa

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone:

Informativa per la clientela

Imposta di bollo su conti correnti, libretti di risparmio e prodotti. finanziari

COM O - VI A R OVELLI, 40 - TEL F AX INFORMATIVA N. 10/2015

Anno 2013 N. RF246. La Nuova Redazione Fiscale COMPRO ORO E HOLDING - ENTRO IL 31/10 LA COMUNICAZIONE ALL ANAGRAFE TRIBUTARIA

DAMIANO ADRIANI. Dottore Commercialista

Tabella generale dei movimenti, delle operazioni e dei servizi Allegato 1

Il monitoraggio fiscale

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA

Conto corrente sotto la lente del fisco

Anagrafe dei Rapporti Finanziari

LA VOLUNTARY DISCLOSURE: IL RUOLO DELL INTERMEDIARIO FINANZIARIO E IL RUOLO DELLA FIDUCIARIA

Anagrafe Rapporti Finanziari

OGGETTO: Fisco: i dati bancari spiati

STUDIO ASSOCIATO LEGALE TRIBUTARIO PERNI & DORENTI

Documento per la consultazione Obblighi antiriciclaggio applicabili a seguito di operazioni di factoring

CIRCOLARE N. 42/E. Roma, 24 settembre OGGETTO: Archivio dei rapporti finanziari. Direzione Centrale Accertamento

Imposta di bollo sui conti correnti e libretti

concernente la proposta di autorizzazione all acquisto e all alienazione di azioni Signori Azionisti,

Nuova tassazione delle rendite finanziarie

Dott. Filippo Caravati Convegno - Audit Intermediari 1

INCONTRO INFORMATIVO E DI CONFRONTO ITALO - FRANCESE

RISOLUZIONE N. 43/E. OGGETTO: Chiarimenti in materia di OICR e CONFIDI

Roma 26/11/13 Prot. N 552/2013 Circolare n. 136/2013. Oggetto: Patrimonio mobiliare Quadro F5

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

Imposta di bollo sui conti correnti e libretti

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone:

Il Foreign Account Tax compliance Act (FATCA) Cosa e cambiato dal 1 luglio 2014?

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE

Novità in materia di Rimborsi IVA

Anagrafe Rapporti Finanziari

Con la presente vengono fornite indicazioni ai fini dell autorizzazione all esercizio di detta modalità di gioco.

Informativa per la clientela

2012 Italfiduciaria Srl

OGGETTO: Istanza di interpello Obblighi di rilevazione e comunicazione ai sensi dell art. 7, sesto comma, D.P.R. n. 605 del 1973 Casi di esclusione

Il Ministro dell economia e delle finanze

CATEGORIE DI OPERAZIONI CLASSI DI IMPORTO TASSI MEDI TASSI SOGLIA in unità di euro (su base annua) (su base annua) oltre 50.

GUIDA SINTETICA ALL ISCRIZIONE NELLA SEZIONE SPECIALE DEGLI AGENTI IN ATTIVITA CHE PRESTANO ESCLUSIVAMENTE SERVIZI DI PAGAMENTO

Approfondimento 6.11 w - La nuova normativa relativa agli intermediari finanziari

CIRCOLARE n. 2 del 16 giugno 2008 Direzione Tecnica. Alle AGENZIE. Oggetto: Norme contabili e gestionali

Nota informativa sulla Firma Grafometrica.

REGOLAMENTO DEL SISTEMA DI PRENOTAZIONE PER LA CESSIONE E L ASSEGNAZIONE DI AZIONI BANCA DI SAN MARINO. Approvazione

Informativa per la clientela

Periodico informativo n. 105/2014. Aumento tassazione rendite finanziarie

FATTURAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

RISOLUZIONE N. 16/E QUESITO

Oggetto: Informativa n. 18 Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. Nuova modalità di presentazione dei modelli F24;

RISOLUZIONE N. 110/E

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE MODELLO F24 ACCISE

OGGETTO: Movimentazioni bancarie non giustificate

OGGETTO: ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA REGIONE SARDEGNA COLPITA DALL ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 2013

1. LA TRASPARENZA E GLI STRUMENTI DI PUBBLICITÀ

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

- a titolo di regolazione, entro il termine di scadenza fissato di volta in volta dall Inail (indicato nella richiesta di pagamento).

Dichiarazione Iva 2012: focus sulle novità

Regolamento per la gestione dei Prestiti Sociali

Risoluzione n. 150/E. Roma, 9 luglio 2003

C I T T A D I C A M O G L I ( P R O V I N C I A D I G E N O V A )

PROVVEDIMENTO PER LA TENUTA DELL ARCHIVIO UNICO INFORMATICO NOTA ESPLICATIVA DEGLI SCHEMI INNOVATIVI DI REGISTRAZIONE

AVVISO ALLA CLIENTELA

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare


GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SGR SpA appartenente al gruppo Groupama

RICHIESTA DI ESTINZIONE DEL CONTO CORRENTE INTESTATO A CLIENTE AL DETTAGLIO (Modulo a disposizione della clientela sul sito internet della Banca)

Norme di comportamento nell ambito della gestione patrimoniale (NCGP)

definizione dei contenuti minimi del contratto di assicurazione sulla vita. CATALOGO CORSI

Guida alla Riforma della tassazione sui fondi

IL CONTRIBUTO STATALE PER LA PERDITA DI GETTITO I.C.I. RIFERITA AGLI IMMOBILI DEL GRUPPO CATASTALE D

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI ETICREDITO BANCA ETICA ADRIATICA S.P.A. IN BANCA CARIM CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI S.P.A.

Alla luce di quanto sopra, siamo ad apportare le seguenti modifiche al Prospetto Completo: Modifica alla Parte I del Prospetto Completo

Circolare N.15 del 30 Gennaio 2014

Vigilanza bancaria e finanziaria

RISOLUZIONE N. 102/E

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone:

ASSOSIM * * * A. Sezione I (Disposizioni di carattere generale) Paragrafo 3. (Definizioni)

Circolare N. 94 del 25 Giugno 2015

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

CIRCOLARE N. 62 /E. Roma, 31 dicembre Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Come cambia l antiriciclaggio

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FINALE LIGURE

REGOLAMENTO RISTORNO COOPERATIVO. Premesso che

STUDIO GAMBINO Studio Legale ed Economico Aziendale

Università degli Studi di Bergamo QUARTA UNITA DIDATTICA

Locazione e affitto di beni immobili INDICE

Circolare N. 135 del 2 Ottobre 2015

Informativa n. 11. Limitazioni all uso del contante, degli assegni e dei libretti al portatore (DLgs n. 231) - Principali novità INDICE

CIRCOLARE N. 40/E. Roma, 4 agosto Direzione Centrale Normativa

Professione Credito. New. Collana formativa: tutorial+fiction. E-learning. Intermediazione creditizia. Presentazione. Componenti formative

Transcript:

Circolare N.157 del 9 Novembre 2012 Novità in materia di anagrafe tributaria dei rapporti finanziari

Novità in materia di anagrafe tributaria dei rapporti finanziari Gentile cliente, con la presente desideriamo fornirele un quadro generale sull obbligo di comunicazione delle operazioni che concernono le movimentazioni finanziarie a carico dei mediatori finanziari. Dette comunicazioni contribuiscono ad alimentare l archivio dei rapporti finanziari, che, secondo le ultime novità legislative, deve contenere non solo la data di accensione e di chiusura dei conti correnti, ma anche il contenuto delle singole movimentazioni. Le informazioni richiamate possono servire a selezionare i controlli, ma va detto che rimane ferma l ordinaria procedura per l effettuazione delle indagini finanziarie (strumentale all utilizzo delle presunzioni che derivano dalle movimentazioni dei conti correnti), che presuppone, tra l altro, l autorizzazione amministrativa preventiva. 1

Novità normativa L art. 7 del DPR 605/73 prevede l obbligo per gli operatori finanziari di comunicare all Anagrafe tributaria l esistenza e la natura dei rapporti da essi intrattenuti, con l indicazione dei dati anagrafici dei titolari compreso il codice fiscale. Le informazioni così raccolte sono archiviate in una apposita sezione dell Anagrafe tributaria, denominata Archivio dei rapporti con operatori finanziari. Come precisato dal Comando Generale della Guardia di Finanza (circ. 1/2008, Parte V, cap. 1, 7), l Archivio è una speciale sezione dell Anagrafe tributaria implementata attraverso le comunicazioni periodiche degli intermediari e finalizzata a contenere tutte le informazioni che possono essere acquisite dagli Organi di controllo fiscale attraverso l esercizio dei poteri di indagine finanziaria. Con la circ. 1/2008, Parte V, cap. 1 ( 7), quindi antecedente alle innovazioni apportate dal DL 201/2011 di cui si parlerà, il Comando Generale della Guardia di Finanza ha specificato che: l accesso al data-base è possibile solo in quanto sia stata debitamente autorizzata l esecuzione di un indagine finanziaria; la banca dati è in grado di segnalare automaticamente tutti i soggetti del mondo bancario e finanziario che, nel periodo preso a base per le indagini finanziarie, sono entrati in contatto con il contribuente monitorato, rendendo pertanto superfluo per i verificatori il processo di diretta selezione degli intermediari cui inoltrare le richieste. L archivio dei rapporti finanziari contiene informazioni utili all esperimento delle indagini bancarie. In particolare, sono visionabili dati relativi: alla tipologia del rapporto intrattenuto con il contribuente e alle relative date di apertura e di chiusura; alle generalità, ivi compreso il codice fiscale, dei soggetti titolari dei rapporti (circ. Guardia di Finanza 1/2008 parte V cap. 1 7); alle movimentazioni finanziarie poste in essere dal contribuente (art. 11 co. 2 del DL 201/2011). A decorrere dall 1.1.2012, gli intermediari finanziari sono obbligati a comunicare all Anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui all art. 7 co. 6 del DPR 605/73 (in sostanza, si tratta di quasi tutte le operazioni finanziarie che i clienti hanno intrattenuto, ivi comprese quelle fuori conto ), oltre che ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali. Deve essere indicato anche l importo delle operazioni finanziarie citate (art. 11 del DL 201/2011). Detta implementazione dell Archivio, di fatto, non è ancora operativa, in quanto il Garante 2

della Privacy ha, recentemente, espresso alcune perplessità in merito alla bozza di provvedimento predisposta dall Agenzia delle Entrate. È importante rammentare che le novità illustrate aumentano notevolmente il patrimonio conoscitivo degli uffici finanziari, posto che, prima del DL 201/2011, nell Archivio erano presenti dati relativi non al contenuto e all importo delle movimentazioni, ma solo al tipo di rapporto intrattenuto e alla data di inizio e di cessazione dello stesso. Tanto premesso, il DL 201/2011 non ha mutato la procedura da utilizzare per l attivazione delle indagini bancarie, contenuta negli artt. 32 del DPR 600/73 e 51 del DPR 633/72. Così, a nostro avviso sarà sempre necessario, ai fini dell utilizzo delle movimentazioni bancarie, il previo ottenimento dell autorizzazione gerarchica, proveniente dal direttore centrale o regionale dell Agenzia delle Entrate o dal comandante regionale della Guardia di Finanza. Soggetti obbligati alla comunicazione Come precisato dalla circ. Agenzia delle Entrate 4.4.2007 n. 18 ( 2), i soggetti obbligati alla comunicazione telematica sono quelli indicati nella tabella di cui all Allegato 3 del provv. Direttore Agenzia delle Entrate 22.12.2005, vale a dire: 1) banche; 2) Poste Italiane S.p.A.; 3) soggetti iscritti in elenchi assoggettati a vigilanza della Banca d Italia; 4) cambiavalute (esclusi quelli che esercitano esclusivamente l attività di cambia valute); 5) casse peota; 6) agenti in attività finanziarie; 7) addetti al commercio in oro; 8) istituti di moneta elettronica; 9) imprese di investimento; 10) organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR, Fondi di Investi-mento e SICAV); 11) società di gestione del risparmio (SGR); 12) società fiduciarie; 13) società ed enti di assicurazione; 14) altri intermediari finanziari. Oggetto della comunicazione L oggetto della comunicazione da parte degli operatori finanziari è rappresentato da qualsiasi rapporto intrattenuto con la clientela (art. 7 co. 6 del DPR 605/73). 3

Sul punto si ricorda che la circ. Agenzia delle Entrate 19.10.2006 n. 32 ha precisato che rientrano nella nozione di rapporto tutte le attività aventi carattere continuativo con ciò intendendo un riferimento temporale congruo esercitabili dagli intermediari finanziari, nonché i servizi offerti continuativamente al cliente, instaurando con quest ultimo un complesso scambio all interno di una forma contrattuale specifica e durevole nel tempo. L obbligo di trasmissione riguarda, dunque, ogni informazione in possesso degli intermediari e, in particolare, i dati relativi: a tutti i tipi di rapporto, sia quelli direttamente intestati o cointestati ai contribuenti, sia quelli sui quali i medesimi hanno facoltà di disposizione, in virtù dell esistenza dei collegamenti giuridici in precedenza esplicitati, ossia per i ruoli di rappresentanza, delega, mandato o garanzia ; alle operazioni extra-conto non confluite all interno di un rapporto (circ. Guardia di Finanza 1/2008, Parte V, cap. 1, 7). Allegato 1 del provv. Direttore Agenzia delle Entrate 19.1.2007 1 Conto corrente È compresa qualsiasi tipologia di conto corrente intestato a persone fisiche e non fisiche acceso in forma contrattuale. 2 Conto deposito titoli È compresa qualsiasi tipologia di deposito titoli, inclusi gli eventuali sub depositi. e/o obbligazioni 3 Conto deposito a risparmio libero/vincolato Sono compresi i libretti a risparmio nominativi e al portatore. Nel caso di deposito al portatore, l intermediario è tenuto a comunicare il rapporto e gli estremi del soggetto richiedente l accensione. Ogni qualvolta venga appurato che il portatore è una persona diversa da quella precedentemente segnalata, l intermediario deve comunicare la chiusura in capo al soggetto precedente e contestualmente l apertura di un nuovo rapporto a nome del soggetto possessore del titolo. 4 Rapporto fiduciario Si tratta dei rapporti contrattuali tipici stipulati tra fiduciaria e fiduciante. ex L. 1966/39 5 Gestione collettiva del risparmio Sono compresi tutti i rapporti riconducibili alla sottoscrizione di quote di fondi di qualsiasi tipo e di SICAV. 4

6 Gestione È compresa qualsiasi tipo di gestione patrimoniale. patrimoniale 7 Certificati di deposito e buoni fruttiferi Si tratta sia dei titoli nominativi che di quelli al portatore (valgono anche in questo caso le precisazioni fornite per i rapporti di cui al codice 3). 8 Portafoglio Va segnalato il rapporto con il cliente che presenta all intermediario le partite di foglio per lo smobilizzo. 9 Conto terzi individuale/globa le Sono compresi tutti i conti terzi transitori nominativi. Per quanto riguarda il conto terzi globale, vanno comunicate solo le sub partite intestate nominativamente. 10 Dopo incasso Si tratta del rapporto stipulato con il cliente per la cessione del titolo all incasso. 11 Cessione Si tratta del conto d ordine su cui è stata registrata la partita indisponibile contabile. 12 Cassetta di Forma oggetto di comunicazione il contratto di locazione della sicurezza cassetta. 13 Depositi chiusi Forma oggetto di comunicazione il contratto di deposito del bene. 14 Contratti derivati Sono compresi sia i contratti derivati su crediti che i contratti su crediti derivati finanziari (ad es. swap, option, future ecc.). Ai fini della comunicazione rileva il rapporto in capo all intestatario della carta. 15 Carte di credito e Tra le carte di debito sono compresi i bancomat (ove intestati a di debito soggetti diversi dal titolare del conto di appoggio) e le carte prepagate, mentre tra le carte di credito sono comprese anche quelle aziendali o aggiuntive a quella principale. 16 Crediti di firma Sono comprese sia le garanzie reali che personali, prestate alla clientela o ricevute dalla clientela. 17 Crediti Sono compresi i fidi in bianco e garantiti, a scadenza e a revoca, nonché i conti anticipi di ogni tipo, i crediti in contenzioso ed i crediti documentali. 18 Finanziamenti Sono compresi i finanziamenti a medio-lungo termine, i prestiti rateali, i mutui ipotecari, i finanziamenti chirografari, il credito al consumo ed i prestiti personali. Sono altresì comprese tutte le altre tipologie di finanziamento a rimborso rateale, inclusi i rapporti di leasing e factoring, nonché, per il caso delle holding, i finanziamenti soci ed i prestiti obbligazionari. 5

19 Fondi pensione Formano oggetto di comunicazione i fondi pensione aperti. 20 Patto Va comunicata la convenzione pattizia stipulata fra intermediario compensativo e cliente affidato. 21 Finanziamenti in Forma oggetto di comunicazione la quota di finanziamento in pool capo a ciascun soggetto partecipante al pool. 22 Altro rapporto Ogni altro tipo di rapporto non classificabile in base ai precedenti codici (ad es., per le holding, le partecipazioni). 23 Polizze unitlinked, polizze index-linked e contratti relativi a operazioni di capitalizzazione Obbligo imposto alle società ed enti di assicurazione dal provvedimento direttoriale 6.12.2011 prot. 175022. Termini per la comunicazione Il provv. Agenzia delle Entrate 19.1.2007 ha stabilito che, a decorrere dall 1.5.2007, le comunicazioni relative ai rapporti costituiti o cessati in ciascun mese solare, devono essere effettuate entro l ultimo giorno del mese successivo. Ad integrazione del suddetto atto, in attuazione dell art. 7 del DPR 605/73, è stato approvato, in data 29.2.2008, un ulteriore provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate, relativo alla comunicazione delle operazioni compiute al di fuori di un rapporto continuativo. Le comunicazioni devono essere effettuate una volta l anno in occasione della prima operazione compiuta. La circ. Agenzia delle Entrate 4.4.2007 n. 18 ( 4.4) ha chiarito che: in caso di cessazione dell attività, l intermediario è tenuto ad effettuare la comunicazione mensile dei rapporti di nuova costituzione o estinti entro il mese successivo a quello di cessazione; qualora la cessazione derivi da fusioni societarie, i rapporti costituiti successivamente alla fusione (così come le modifiche e le cessazioni di quelli già esistenti) devono essere comunicati dalla società incorporante o risultante dalla fusione. Contenuto della comunicazione A decorrere dall 1.1.2012, gli intermediari finanziari sono obbligati a comunicare all Anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui all art. 7 co. 6 del DPR 605/73 oltre che 6

ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali : deve essere indicato, quindi, anche l importo delle operazioni finanziarie citate (art. 11 co. 2-4 del DL 201/2011). Viene, inoltre, espressamente sancito che i dati di cui sopra sono utili per la formazione di liste selettive di controllo (rimane ovviamente ferma la procedura da utilizzare per l attivazione delle indagini bancarie). I dati sono conservati nella sezione dell Anagrafe tributaria di cui all art. 7 co. 6 del DPR 605/73. 7