COMUNE DI AZZATE. Provincia di Varese REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA



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COMUNE DI AZZATE Provincia di Varese REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA Approvato con delib. C.C. n. 18 del 28.02.94 Pubblicato all albo pretorio dal 23.3.94 per 15 gg. consecutivi Ripubblicato all albo pretorio dal 15.04.94 al 29.04.94 Esecutivo in data 30.04.94

INDICE DEGLI ARGOMENTI art. 1 - Campo di applicazione art. 2 - Proprietà dei canali di fognatura Capo 1 - NUOVI TRONCHI DI FOGNATURA PUBBLICA art. 3 - Progetto di nuovi tronchi di fognatura art. 4 - Caratteristiche tecniche dei nuovi tronchi di fognatura art. 5 - Ripristini relativi ad estensioni della rete fognaria. Capo 2 - ALLACCIAMENTI ED IMMISSIONI NELLE FOGNATURE art. 6 - Immissioni nelle fognature ed obbligo di allacciamento art. 7 - Allacciamenti in casi particolari art. 8 - Allacciamenti di fabbricati aventi scariche di acque luride a quota inferiore al piano scorrimento della fognatura art. 9 - Avviso per l allacciamento alla pubblica fognatura art. 10 - Termine per l allacciamento di fabbricati preesistenti art. 11 - Opere di allacciamento e di riparazione in sede stradale art. 12 - Allacciamento da parte degli interessati art. 13 - Prescrizioni tecniche per allacciamenti art. 14 - Modifiche agli allacciamenti art. 15 - Immissioni provvisorie art. 16 - Soppressioni di tombinature esistenti e loro sostituzione con canali di fognatura art. 17 - Doccioni di facciata art. 18 - Manufatti di raccolta per le acque meteoriche art. 19 - Limiti dell autorizzazione di allacciamento art. 20 - Scarichi da insediamenti produttivi art. 21 - Scarichi da autofficine, depositi carburanti, autolavaggi e lavanderie art. 22 - Scarichi ed opere vietate. Capo 3 - FOGNATURA INTERNA DEGLI STABILI art. 23 - Domanda di allacciamento ed elaborati di progetto art. 24 - Prescrizioni tecniche art. 25 - Separazione degli impianti interni art. 26 - Scarichi sotterranei art. 27 - Visite dell Ufficio Capo 4 - DISPOSIZIONI FINALI art. 28 - Sanzioni art. 29 - Appartenenza al CONSORZIO PROVINCIALE PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA DEL LAGO DI VARESE art. 30 Entrata in vigore

DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Capo di applicazione. Con Legge 10.5.1976, n. 319 e successive modificazioni e con L.R. 27.5.1985, n. 62 e successive modificazioni sono stati disciplinati gli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti ed indiretti in tutte le acque superficiali e sotterranee, sia pubbliche che private, nonchè in fognatura, sul suolo e nel sottosuolo. Con le presenti norme si intendono disciplinare i lavori interessanti la rete di fognatura, (nuovi tronchi, estensioni, allacciamenti, ecc...), corrente nel territorio comunale: Per quanto qui non previsto si richiamano le norme contemplate nelle citate leggi, quelle contenute nei vigenti regolamenti comunali in quanto compatibili, nonchè quelle successive emanande in materia. Rimane inteso che sono fatte salve le competenze del Genio Civile sulle acque superficiali e sotterranee, sia per quanto concerne la proprietà dell acqua che per i regimi idraulici, ed i poteri attribuiti dall art. 43 del DPR 15 giugno 1955 n. 987 ai Presidenti delle Giunte Provinciali per quanto concerne la tutela della pesca e degli inquinamenti. Art. 2 - Proprietà dei canali di fognatura. Sono di proprietà comunale tutti i canali di fognatura costruiti a cura dell Amministrazione Comunale senza o con il contributo di terzi. Sono altresì di proprietà comunale, semprechè realizzate a perfetta regola d arte ed in conformità a progetti debitamente approvati, anche le fognature costruite da privati con contribuzione, sotto qualsiasi forma, del Comune, nonchè quelle costruite in assolvimento degli oneri di urbanizzazione. La proprietà dei canali di fognatura viene determinata esclusivamente da quanto sopra, indipendentemente che i medesimi siano posati sotto strade comunali, vicinali o private e sotto aree private. Quando i canali di fognatura sono collocati sotto aree private, qualsiasi tipo di costruzione che venisse eretta su dette aree dovrà osservare una distanza non minore di n. 1.50 misurati dalla verticale dell asse del canale alla parte più sporgente dell edificio. CAPO I NUOVI TRONCHI DI FOGNATURA PUBBLICA Art. 3 - Progetto di nuovi tronchi di fognatura Le nuove opere di fognatura, comunque realizzate da terzi, dovranno essere espressamente autorizzate dall Amministrazione Comunale previa presentazione di apposita domanda corredata da progetto costituito da: planimetria nella scala 1:200 o 1:500, profilo longitudinale nella scala 1:200 o 1: 500 e dettagli costruttivi dei manufatti nella scala 1:20. L inosservanza delle prescrizioni che l Amministrazione Comunale avesse a dare comporta la sospensione dei lavori ed anche la revoca dell autorizzazione con obbligo, per il contravventore di ridurre in pristino le canalizzazioni ed il suolo manomesso, salva l esecuzione d ufficio con spese a carico del contravventore medesimo. Art. 4 - Caratteristiche tecniche dei nuovi tronchi di fognatura.

I nuovi tronchi di fognatura, costruiti da privati, in conformità all articolo precedente dovranno avere le stesse caratteristiche tecniche delle fognature costruite direttamente dal Comune e corrispondere alle particolari prescrizioni che verranno di volta in volta impartite dal competente Ufficio. Art. 5 - Ripristini relativi ad estensioni della rete fognaria. Il titolare dell autorizzazione ad eseguire i lavori per l estensione della rete fognaria in sede stradale dovrà eseguire anche il relativo ripristino provvedendo: a) al riempimento dello scavo, con sabbia mista naturale e di cava stabilizzata granulometricamente e costipata meccanicamente a strati di cm. 30 di spessore; b) alla posa in opera di uno strato di cm. 12 compressi di conglomerato bituminoso costituito da bitume e mista di sabbia e ghiaia o pietrisco (tout-venant bitumato); c) al completamento della pavimentazione costituito da cm. 2 compressi di tappetino di usura in conglomerato bituminoso di tipo chiuso perfettamente riquadrato mediante taglio del vecchio bituminato sui fianchi dello scavo nonchè eventuali altri lavori che si rendessero necessari per completare il ripristino della pavimentazione a perfetta regola d arte. Il ripristino della segnaletica stradale orizzontale e verticale, eventualmente manomessa, verrà eseguito esclusivamente dalla Ditta appaltatrice di detti lavori per il Comune di Azzate, a spese del titolare dell autorizzazione, La larghezza del tappetino di usura verrà stabilita insindacabilmente caso per caso dall Ufficio Tecnico Comunale in relazione alla necessità di assicurare a regola d arte l esecuzione del ripristino. CAPO 2 ALLACCIAMENTI ED IMMISSIONI NELLE FOGNATURE Art. 6 - Immissione nelle fognature ed obbligo di allacciamento Il territorio comunale ha zone servite da fognatura separata e zone servite da fognatura mista. Le acque pluviali e tutte le acque di rifiuto degli acquai, bagni, lavatoi, orinatoi e latrine, ed in genere tutti gli scarichi liquidi provenienti da proprietà, di qualsiasi specie, fronteggianti anche solo in parte spazi percorsi da un canale di fognatura comunale o che si trovano nel raggio di 100 (cento) metri dal canale di fognatura più vicino, devono essere condotti con tubazione al canale stesso, secondo le prescrizioni del presente regolamento. Gli stabili interessati risultano dalla perimetrazione zone servite da pubblica fognatura ai sensi dell art. 2, comma 4 della L.R. 27 maggio 1985 n. 62. Ove esistano fognature separate, le acque pluviali provenienti da tetti, terrazze, cortili od altri spazi scoperti devono essere convogliate nella conduttura comunale per acque bianche, mentre tutte le altre acque e gli scarichi di rifiuto devono essere convogliati nella conduttura comunale per acque nere. Ove esistono fognature miste, in esse dovranno immettersi tutte le acque e gli scarichi di cui sopra. Tali immissioni, ove richieste dall Ufficio Comunale, dovranno effettuarsi con canalizzazioni separate rispettivamente per le acque bianche e per tutte le altre acque e gli scarichi di rifiuto. Gli esistenti impianti interni di fognatura per acque miste dovranno essere separati quando

l Amministrazione provvederà a sdoppiare le esistenti reti di fognatura per acque miste. Tali lavori dovranno essere eseguiti a cura e spese dei proprietari interessati. E sempre consentito recapitare negli strati superficiali del sottosuolo scarichi di fognature convoglianti esclusivamente acque bianche. Art. 7 - Allacciamenti in casi particolari. Quando una proprietà non abbia fronte diretta neppure in piccola parte su spazi percorsi da un canale di fognatura comunale, ma trovarsi nel raggio di 100 mt. dal canale di fognatura più vicino, il collegamento dei suoi scarichi alla fognatura comunale potrà essere effettuato anche indirettamente attraverso la canalizzazione delle proprietà confinanti, previo accordo con le medesime ed autorizzazione rilasciata dall Amministrazione Comunale. Art. 8 - Allacciamenti di fabbricati aventi scarichi di acque luride a quota inferiore al piano di scorrimento della fognatura. Quando non sia possibile provvedere all allacciamento delle acque luride, per caduta naturale. è fatto obbligo al proprietario di provvedervi mediante idoneo impianto di sollevamento. Detto obbligo sussiste anche nel caso in cui lo stabile sia solo parzialmente a quota inferiore al piano di scorrimento dei canali di fognatura e sia possibile allacciare una parte degli scarichi stessi alla fognatura per caduta naturale. L immissione delle acque luride nella fognatura comunale dovrà comunque avvenire per caduta naturale. Art. 9 - Avviso per l allacciamento alla pubblica fognatura. A seguito di entrata in esercizio di nuovi canali di fognatura, ivi compresi quelli realizzando in luogo delle fognature miste, il Sindaco darà avviso per scritto ai proprietari di tutti gli stabili che dovranno provvedere all allacciamento ai canali medesimi a tenore degli artt. 5 e 7. Art. 10 - Termine per l allacciamento di fabbricati preesistenti. I proprietari degli stabili preesistenti a nuovi canali di fognatura dovranno, entro il termine di tre mesi dalla notifica dell avviso di cui all art. precedente, aver provveduto a loro cura e spese all espurgo completo ed alla soppressione di pozzi nei e cisterne, alla sistemazione, per condotti separati, della canalizzazione interna ed all allacciamento della stessa alla fognatura comunale, il tutto in conformità alle disposizioni contenute nel presente regolamento. Il Sindaco potrà però imporre detti allacciamenti in termini più brevi quando per il cattivo stato dei pozzi neri o per altra ragione di igiene lo giudicasse necessario. Art.11 - Opere di allacciamento e di riparazione in sede stradale. Le opere in sede stradale di costruzione e di riparazione eventuale degli allacciamenti degli scarichi di uno stabile alla fognatura comunale vengono, di norma, eseguiti direttamente dal proprietario, salvo le eccezioni espressamente autorizzate.

Nei casi d urgenza, le riparazioni per danni causati ai condotti di allacciamento esistenti in sede stradale saranno eseguite direttamente dal Comune con spese a carico di coloro che hanno provocato i danni medesimi. la liquidazione di spesa viene fatta dall Ufficio Tecnico Comunale. Art. 12 - Caratteristiche dei ripristini. I ripristini dovranno essere eseguiti con le caratteristiche di cui all art. 5. Tali opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d arte conformemente a quanto prescritto in proposito dal presente regolamento, sotto la vigilanza dell Ufficio Tecnico Comunale ed in ossequio alle prescrizioni da esso impartite e/o contenute in un progetto debitamente approvato. L inosservanza delle prescrizioni di cui sopra potrà comportare la sospensione dei lavori, ed anche la revoca della autorizzazione, con obbligo, per il contravventore, di ridurre in pristino le canalizzazioni ed il suolo manomesso, salva la esecuzione di ufficio con spese a carico del contravventore medesimo. Art. 13 - Prescrizioni tecniche per allacciamenti. Le tubazioni di ogni singolo stabile dovranno, in ogni caso, essere condotte direttamente e ciascuna separatamente verso il canale di fognatura, salvo casi particolari da autorizzarsi espressamente di volta in volta. I tubi di scarico per acque nere o miste prima della uscita dalla proprietà dovranno essere muniti di una bocca d ispezione del tronco proseguente in sede stradale o comunque verso il canale principale di fognatura e di un sifone intercettatore. Detti pezzi speciali dovranno, di regola, essere collocati o nei locali sotterranei dell immobile o in apposita cameretta in misura munita di passo d uomo o comunque in luogo ove sia facilmente possibile il loro accesso da parte del personale addetto alla manutenzione e vigilanza. La posizione dovrà essere la più vicina possibile al canale di fognatura comunale. Il materiale impiegato per tali pezzi speciali, come pure per le tubazioni situate a valle di essi, dovrà essere conforme alle normative vigenti. Il diametro minimo ammesso è di cm. 12 misurato internamente. Il diametro massimo sarà invece determinato di volta in volta dall Ufficio Tecnico Comunale tenendo conto dell entità dell immobile da allacciare e degli eventuali imbocchi già predisposti sul canale principale di fognatura. I tubi di scarico per le sole acque meteoriche, se allacciati ad una fognatura per sole acque bianche, prima della uscita dalla proprietà potranno invece essere muniti di una semplice bocca d ispezione collocata nel modo sopra descritto: Il materiale usato per le tubazioni per acque bianche sarà di regola il cemento ma potranno essere ammessi e prescritti anche altri materiali in relazione a particolari condizioni dell allacciamento. Le tubazioni, in sede stradale, non potranno essere costruite longitudinalmente al fronte dello stabile o della proprietà. Art. 14 - Modificazioni agli allacciamenti. Qualora per volontà del proprietario dello stabile, e con il consenso dell Amministrazione Comunale, si dovessero introdurre modificazioni agli scarichi di cui sopra, esse saranno eseguite a spese del proprietario stesso. Anche queste opere verranno eseguite e liquidate nei modi prescritti dagli art. 11 e 12. Art. 15 - Immissioni provvisorie.

Ad evitare l inquinamento del suolo sul quale si voglia innalzare uno stabile, l Amministrazione Comunale potrà prescrivere la costruzione di uno o più allacciamenti nei canali di fognatura stradale, a scarico provvisorio delle latrine per gli operai addetti alla costruzione. I condotti per tali scarichi provvisori dovranno essere scelti, a cura del proprietario dello stabile, tra quelli destinati a servire in modo definitivo il fabbricato e verranno eseguiti secondo le modalità di cui ai precedenti artt. 11 e 12. Per la scelta degli scarichi il proprietario dello stabile dovrà fornire in tempo utile all Ufficio Tecnico Comunale le necessarie indicazioni. L autorizzazione ad eseguire l immissione provvisoria non esonera, in nessun caso, il proprietario dello stabile a richiedere l autorizzazione per l allacciamento definitivo dello stabile stesso. Art. 16 - Soppressione di tombinature esistenti e loro sostituzione con canali di fognature. Nel caso di soppressione di una tombinatura comunale e della sua trasformazione in canale di fognatura o nel caso di sistemazione di una strada, il Comune provvederà all esecuzione immediata, a spese degli interessati, delle opere in sede stradale per la costruzione, il riordino o il rifacimento degli scarichi privati secondo le prescrizioni regolamentari. A tale scopo, a richiesta dell Ufficio Tecnico Comunale, i proprietari dovranno fornire, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, tutte le indicazioni relative agli scarichi esistenti, nonchè quelle necessarie per predisporne di nuovi in relazione alle canalizzazioni interne dei loro stabili. Solo di tali scarichi così predisposti i proprietari potranno usufruire nel definitivo assetto della fognatura degli stabili stessi. Il rifiuto o l omissione di fornire le indicazioni di cui sopra, oltre a rendere applicabile la sanzione pecuniaria stabilita dall art. 28, daranno al Comune la facoltà di provvedere d ufficio agli accertamenti necessari, ponendo a carico dei proprietari ogni maggior spesa che il Comune incontrerà. Sono invece a carico del Comune le opere in sede stradale per lo scarico nelle condotte comunali di fognatura dei doccioni delle facciate degli stabili prospicienti la via pubblica qualora tali doccioni fossero preesistenti alla fognatura stessa, servissero esclusivamente allo scarico delle acque pluviali e si trovassero precedentemente allacciati al tombino stradale. In caso diverso i proprietari degli immobili dovranno rimborsare la spesa secondo quanto previsto all art. 11. Art. 17 - Doccioni di facciata. I doccioni delle fronti degli stabili prospicienti strade munite di canali di fognatura per acque bianche o miste, devono, di regola essere allacciati direttamente alla fognatura stradale con interposto sifone. I doccioni dovranno essere di sezione sufficiente, ma di diametro interno non maggiore di cm. 12 ed in numero non inferiore ad uno per ogni 60 mq. di tetto misurato in proiezione orizzontale. Fermo quanto disposto dal Regolamento Edilizio vigente, i doccioni anzidetti non dovranno sporgere dalla linea di confine con la proprietà comunale, oltre cm. 12: In caso contrario, per un altezza di m. 4,10 al di sopra e per una profondità di m. 1,00 al di sotto del piano stradale, dovranno essere incassati nel muro. Art. 18 - Manufatti di raccolta per le acque meteoriche.

I manufatti di raccolta delle acque meteoriche, per i cortili od altri spazi scoperti, dovranno essere muniti di sifone prima del loro allacciamento alla fognatura interna, od alla canalizzazione comunale se a questa direttamente allacciati. In ogni caso per la raccolta e l allontanamento delle acque meteoriche si dovranno predisporre tutti gli accorgimenti necessari ad impedire che sabbia, ghiaia ed altri materiali solidi vengano trascinati nei canali di fognatura. Art. 19 - Limiti dell autorizzazione di allacciamento. L autorizzazione di allacciamento, sia diretto che indiretto, alla fognatura comunale, è riferita alla consistenza della rete di fognatura interna di uno stabile, nonchè alla consistenza dello stabile stesso, quali risultano dagli atti presentati e depositati presso il competente Ufficio comunale. Non potranno quindi allacciarsi scarichi provenienti da parti diverse dello stabile o da altri stabili contigui ancorchè della stessa proprietà, senza preventiva autorizzazione comunale. Tutti gli allacciamenti eseguiti sia direttamente o indirettamente alla rete comunale senza autorizzazione od eseguiti in maniera difforme dal progetto autorizzato saranno considerati allacciamenti abusivi e come tali perseguibili. Art. 20 - Scarichi da insediamenti produttivi. Per l immissione nella fognatura comunale delle acque usate per qualsiasi lavorazione industriale ed artigianale, deve richiedersi speciale permesso, che l Autorità Comunale rilascerà in seguito a domanda scritta del proprietario dello stabile o dell esercente l Attività produttiva, quando questi non si identifichi nella stessa persona, e con l obbligo di osservare sempre per tali immissioni le prescrizioni e condizioni seguenti, oltre quelle che l Autorità Comunale stabilirà caso per caso: a) le acque provenienti da processi produttivi, autolavaggi, lavanderie, ecc. o che comunque abbiano caratteristiche diverse da quelle provenienti da insediamenti abitativi, dovranno avere apposite canalizzazioni distinte da quelle delle acque pluviali, domestiche o locali dello stabile, sino a che non abbiano subito un processo di depurazione, come descritto al seguente paragrafo b. Le acque di cui sopra, in ogni caso, anche quando non si renda necessario alcun trattamento di depurazione in luogo, dovranno prima della loro immissione nelle tubazioni per le altre acque di rifiuto, sia esse private che pubbliche, passare in una cameretta atta a consentire il prelievo di campioni per l analisi e costruita in zona di libero accesso in modo da permettere in qualsiasi momento, ai preposti alla vigilanza, il prelievo dei campioni; b) le acque dovranno, prima dello scarico, essere sottoposte ad un trattamento atto a ridurle innocue ai canali di fognatura. Tali acque dovranno altresì avere le caratteristiche di accettabilità che saranno indicate dal CONSORZIO PROVINCIALE PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA DELLE ACQUE DEL LAGO DI VARESE. In mancanza di tali indicazioni, le acque usate dovranno rientrare nei limiti di accettabilità di cui alla Legge 10.5.76 n. 319 e successive modificazioni, alla Legge della Regione Lombardia n. 62 del 27.05.85 e comunque nei limiti che saranno in vigore al momento del rilascio dell autorizzazione: c) la disciplina degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi e ad essi assimilati è regolamentata dalla Legge 10.5.76 n. 319 e successive modificazioni e della legge Regionale 27.5.85 n. 62 e da quelle che potranno essere successivamente emanate in materia.

In caso di constatata inosservanza alle suesposte prescrizioni e condizioni, il Sindaco ordinerà la soppressione immediata degli scarichi e, in casi di inadempimento, potrà procedere d ufficio alla chiusura degli stessi, senza nessuna responsabilità per le conseguenze e ponendo a carico del proprietario le spese relative oltre l integrale risarcimento dei danni eventualmente arrecati. Art. 21 - Scarichi da autofficine, depositi carburanti, autolavaggi e lavanderie. E vietato lo scarico diretto nei canali di fognatura delle acque provenienti da autofficine, da luoghi adibiti a lavaggio di automezzi, da depositi di carburanti, lavanderie e simili che non abbiano subito un pre-trattamento. Tutte le acque di rifiuto sopra indicate sono assimilate agli scarichi da insediamenti produttivi e per esse, pertanto, valgono le disposizioni di cui al precedente articolo. Art. 22 Scarichi ed opere vietate. E assolutamente vietato immettere nei condotti comunali o nelle fognature ad essi collegati i sotto-elencati reflui: 1. benzina, benzene, nafta, olio combustibile o qualsivoglia altro liquido, solido o gas infiammabile od esplosivo; 2. sostanze tossiche o venefiche che possano costituire pericolo per l incolumità degli uomini e degli animali, creare pubblico disagio, nuocere alle acque del recipiente finale od all impianto di trattamento. Salvo specifica autorizzazione comunale è vietata l immissione nei condotti comunali o nelle fognature ad essi collegati di scarichi contenenti sostanze tossiche o nocive, elencate in allegato al D.P.R. 915/82 e non previste nei limiti di accettabilità del CONSORZIO PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA DELLE ACQUE DEL LAGO DI VARESE o dalla tabella C della Legge 319/76 e successive modificazioni; 3. qualsiasi sostanza che comunque presenti proprietà corrosive tali da danneggiare i manufatti o nuocere al personale addetto alla manutenzione; 4. sostanze solide, viscose o polimerizzanti in quantità o dimensioni tali da causare ostruzioni nelle condotte o produrre interferenze con l appropriato funzionamento di tutto il sistema di fognatura come ad esempio: ceneri, sabbie, fango, paglia, trucioli, metalli, vetro, stracci, piume, bitume, resine e materie plastiche, legno, spazzature, sangue intero, viscere, peli e carnicci, stoviglie di cartone, contenitori di latte, etc..., sia interi che sminuzzati a mezzo di trituratori per rifiuti solidi; 5. qualsiasi fluido con temperatura superiore a 40 C.; 6. olii ed emulsioni lubrorefrigeranti; 7. melme, sabbie, fanghi e torbide derivanti dalla pulizia di pozzi neri, fosse biologiche, tombini stradali e vasche di decantazione. Le spese per eventuali riparazioni o sostituzioni dei condotti conseguenti alla trasgressione della presente disposizione saranno poste a carico del contravventore, Ente Pubblico o privato, senza pregiudizio dell azione penale. CAPO III FOGNATURA INTERNA DEGLI STABILI Art. 23 Domanda di allacciamento ed elaborati di progetto.

Per l esecuzione della rete di canalizzazione interna di uno stabile si deve presentare apposita domanda di autorizzazione corredata da progetto firmato, oltre che dal proprietario, da un tecnico abilitato, così costituito: a) planimetria generale dell intera proprietà in scala 1:200 o nella scala di almeno 1:500, nel caso che la medesima abbia superficie maggiore di un ettaro; b) pianta in scala 1:100 o 1:200 del piano del fabbricato, ove sono poste le condutture orizzontali con la indicazione della rete di distribuzione della quale risultino i diametri dei tubi, la loro pendenza, le bocche, i pozzetti di ispezione, i sifoni ed i dettagli relativi all immissione nelle canalizzazioni stradali, nonchè quanto altro può interessare il regolare funzionamento delle condotte; c) estratto di mappa e rilievo aero-fotogrammetrico della zona interessata dai lavori di fognatura, nel quale siano individuate le proprietà, le aree confinanti e le più vicine sedi stradali. Art. 24 Prescrizione tecniche. Gli scarichi in fognatura comunale degli insediamenti civili dovranno avvenire direttamente senza trattamenti preliminari derivanti da insediamenti di fosse biologiche, settiche o simili. Impianti di trattamento esistenti dovranno essere disattivati entro sei mesi dall entrata in vigore del presente regolamento. Nella costruzione delle condutture interne di uno stabile si devono adottare tutti i provvedimenti atti ad avviare eventuali inconvenienti derivati da eccessi di pressione nelle tubazioni. Le condutture dovranno essere costruite con tubi levigati internamente ed impermeabili, conformi alle normative. Sono ammesse anche tubazioni in polietilene ad alta densità, cloruro di polivinile del tipo pesante ed acciaio; per condutture interrate da servire per le sole acque bianche saranno ammesse anche le tubazioni in cemento. I tubi dovranno essere disposti sotto regolari livellette con giunti a perfetta tenuta e capaci di resistere con sicurezza e senza perdite alle pressioni alle quali saranno soggetti per effetto del funzionamento della fognatura. Nei sotterranei le tubazioni saranno mantenute possibilmente al di sopra del pavimento. Tutte le tubazioni dovranno essere munite di ispezioni facilmente accessibili. Gli apparecchi per le evacuazioni delle acque di rifiuto collegati alla rete di fognatura, dovranno essere provvisti di chiusura idraulica a sifone. L immersione del sifone non dovrà essere minore di cm. 3. Le tubazioni interrate nei cortili, giardini ed altri spazi privati annessi allo stabile dovranno essere poste in opera su sottofondo e con rinfianco in calcestruzzo, secondo perfetti allineamenti e livellette, e munite di idonei pozzetti d ispezione. I tubi principali di scarico prima dell uscita della proprietà dovranno essere muniti di una bocca d ispezione del tronco proseguente e di un sifone intercettatore. Per le caratteristiche e la collaborazione di tale gruppo di pezzi speciali come pure per le tubazioni situate a valle di esso si rimanda a quanto prescritto all articolo 13. Quando, per il collegamento ai canali di fognatura sia necessario ricorrere al sollevamento delle acque mediante pompaggio, la condotta di mandata in pressione non potrà immettersi direttamente nei canali di fognatura, ma prima scaricare in un pozzetto ispezionabile e da lì raggiungere, per caduta naturale, la pubblica fognatura. I tubi di caduta delle latrine e degli acquai ed i condotti della rete di fognatura interna, dovranno essere prolungati al di sopra del tetto con tubazioni di pari diametro per consentire le esalazioni ed una conveniente aereazione. Art. 25 Separazione degli impianti interni.

Indipendentemente dal tipo di fognatura esistente in sede stradale, l impianto interno dovrà essere eseguito con canalizzazioni separate per acque bianche e nere. Art. 26 Scarichi sotterranei. Nessuno degli apparecchi di scarico della fognatura domestica dovrà, di norma, avere la bocca ad un livello inferiore al piano stradale. A richiesta dei proprietari dello stabile, il Comune potrà concedere l uso degli scarichi a livello inferiore al piano stradale purchè vengano prese tutte le cautele opportune ad evitare rigurgiti. Per effetto della richiesta fatta, incomberà esclusivamente al proprietario stesso ogni e qualsiasi responsabilità per danni che da questi scarichi potessero derivare al suo stabile ed a terzi, per rigurgiti od altrimenti. Art. 27 Visite dell ufficio. L Autorità Comunale potrà, a richiesta degli interessati e d ufficio, ed a mezzo di suoi incaricati muniti di idoneo documento di riconoscimento, procedere alla visita della fognatura interna degli stabili in qualsiasi tempo, e ciò sia per constatarne lo stato di manutenzione ed il funzionamento nei riguardi dell igiene, sia per accertare la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di fatto in base ai quali fu autorizzato l allacciamento della stessa alla rete comunale. Art. 28 Sanzioni. CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI Chiunque contravvenga alle disposizioni previste nel presente Regolamento sarà punibile con una sanzione pecuniaria da L. 200.000.= a L. 1.000.000.=, senza pregiudizio per le sanzioni previste in materia della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, dalla Legge 10.5.1976, n. 319, e successive modificazioni e dalla Legge Regionale 27.05.1985 n. 62 e successive modificazioni. Art. 29 Appartenenza al consorzio provinciale per la tutela e la salvaguardia del Lago di Varese. Il Comune di Azzate partecipa al CONSORZIO PROVINCIALE PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA DEL LAGO DI VARESE. Le disposizioni regolamentari adottate dal CONSORZIO ed in particolare le DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER GLI SCARICHI DIRETTI ED INDIRETTI NEI COLLETTORI CONSORZIALI sono da ritenere parte integrante del presente regolamento. Art. 30 Entrata in vigore. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo che sia stato superiormente approvato e pubblicato per 15 giorni all albo pretorio.