Spett.le DITTA/ SOCIETÀ CIRCOLARE n. CF 07/2012 COMUNICAZIONE TELEMATICA DELLE LETTERE DI INTENTO



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Spett.le DITTA/ SOCIETÀ CIRCOLARE n. CF 07/2012 Come comunicato con la circolare CC 02/2006, Vi rinnoviamo la segnalazione che nella nuova veste del nostro sito internet www.studiosinergie.it, sono costantemente rese disponibili tutte le circolari da noi inviate (nell area Circolari ), ed anche le dettagliate informative quotidiane (nella area riservata accessibile utilizzando username info@studiosinergie.it e password 123456. Tutti i clienti quindi, potranno usufruire autonomamente e tempestivamente delle principali notizie fiscali, contabili e previdenziali, pubblicate quotidianamente dai principali organi di stampa specializzata. INDICE 1 COMUNICAZIONE TELEMATICA DELLE LETTERE DI INTENTO 1 2 RICHIESTA RIMBORSO IVA 2 3 RIEPILOGO INTRASTAT E BLACK LIST 5 COMUNICAZIONE TELEMATICA DELLE LETTERE DI INTENTO Gli esportatori abituali (ossia coloro i quali nell anno solare precedente o negli ultimi 12 mesi hanno registrato esportazioni, o altre operazioni assimilate, per un ammontare superiore al 10% del volume d affari conseguito nel periodo stesso), onde evitare di essere cronicamente a credito d Iva possono richiedere ai loro fornitori di emettere fatture senza addebito d Iva: tale richiesta detta lettera d intento avviene attraverso apposita richiesta da inoltrare a ciascun fornitore (ovvero solo ad alcuni di questi). I fornitori che ricevono tali documenti sono tenuti ad alcuni adempimenti: numerazione progressiva e data di ricevimento annotazione in apposito registro (ovvero, in alternativa, nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi) invio all Agenzia delle Entrate di apposita comunicazione da effettuare esclusivamente in via telematica entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui la lettera di intento è stata ricevuta. Attenzione alla scadenza Si invita la Clientela a prestare attenzione a tale ultimo obbligo in quanto, in caso di inadempimento, sono previste pesanti sanzioni: si invita pertanto a trasmettere con la massima tempestività allo Studio le lettere d intento ricevute, al fine di provvedere alla trasmissione entro le scadenze di legge. Soggetti obbligati Termine L obbligo di comunicazione riguarda tutti i soggetti passivi Iva che ricevono da soggetti che si qualificano esportatori abituali le cosiddette lettere di intento con le quali l esportatore abituale chiede al proprio fornitore di eseguire la fornitura, sia di beni che di servizi, senza l applicazione dell Iva. I fornitori degli esportatori abituali devono inviare la comunicazione dei dati relativi alle lettere di intento ricevute in ciascun mese, entro il giorno 16 del mese successivo al loro ricevimento. Per la verifica del corretto termine d invio si ricorda che la norma istitutiva parla di dichiarazione ricevuta ; pertanto, ai fini della verifica del mese di competenza, occorre fare riferimento al mese in cui è avvenuto il ricevimento della comunicazione. A tal fine si consiglia di conservare ed allegare alla lettera di intento la busta o il fax che individuano con certezza la data del ricevimento (che, quasi sempre, sarà diversa da quella indicata nella lettera d intento medesima). Pagina 1 di 7

Modalità Revoca Nuova richiesta Il fornitore che riceve la lettera d intento deve presentare la comunicazione esclusivamente per via telematica, essendo espressamente esclusa ogni altra forma di presentazione. La procedura di invio telematico della comunicazione è analoga a quella già prevista per le altre dichiarazioni. Nel caso in cui l esportatore voglia rettificare in diminuzione l ammontare del plafond o revocare la dichiarazione già inviata egli inoltrerà al fornitore una nuova lettera d intento. Quest ultimo non deve inoltrare tale comunicazione all Amministrazione Finanziaria. In questo caso la lettera d intento non deve essere consegnata allo Studio ma deve essere solamente conservata e numerata. Qualora l esportatore invii una nuova lettera d intento al fine di ottenere la non applicazione dell Iva su ulteriori operazioni, per il fornitore è necessario effettuare un nuovo invio entro il 16 del mese successivo. In questo caso la comunicazione deve essere tempestivamente inoltrata allo Studio per l adempimento telematico. Sanzioni Un aspetto delicato dell adempimento sopra specificato è sicuramente legato alle pesanti conseguenze che gravano sul fornitore che omette di inviare la comunicazione o la invia con errori o parti non compilate. E importante precisare che il fornitore che invia la comunicazione nei termini previsti è al riparo da ogni conseguenza di tipo sanzionatorio, anche nel caso in cui si dovesse successivamente scoprire che l esportatore abituale non poteva legittimamente inviare al proprio fornitore la richiesta di non applicazione dell Iva (oppure la richiesta si dimostrasse superiore al plafond disponibile). Al contrario, il mancato o ritardato invio della comunicazione comporta in ogni caso l applicazione di sanzioni che, tuttavia, sono più o meno gravi a seconda che sia stata o meno eseguita la fornitura senza applicazione dell Iva. In caso di esecuzione della fornitura, se l esportatore abituale non poteva effettuare la richiesta per mancanza dei requisiti (dato non sempre conoscibile dal fornitore), scatta anche la responsabilità in solido del fornitore per il mancato pagamento dell IVA da parte dell esportatore. Si riporta, di seguito, uno schema che riepiloga le sanzioni applicabili al fornitore nei casi di omesso o irregolare invio della comunicazione dati: Senza effettuazione di forniture in sospensione Con effettuazione di forniture in sospensione regolari Con effettuazione di forniture in sospensione irregolari Sanzione da 258 a 2.065 Sanzione dal 100 al 200% dell Iva non applicata Sanzione dal 100 al 200% dell Iva non applicata + responsabilità solidale per il mancato versamento dell Iva da parte dell esportatore abituale RICHIESTA DI RIMBORSO DEL CREDITO IVA 2011 Dal 2011 per effetto del D.L. 78/09 convertito dalla L. 102/09 è possibile presentare la richiesta di rimborso del credito Iva, in sede di presentazione della Dichiarazione Iva annuale nella quale è stato inserito l apposito quadro VR. Chi è interessato al rimborso Iva In via generale la procedura di rimborso è consigliata esclusivamente a coloro che si trovino strutturalmente a credito Iva e tale credito sia superiore ai versamenti che presumibilmente essi dovranno effettuare nel corso dell anno 2011, per cui non riusciranno ad esaurire tale credito tramite la Pagina 2 di 7

compensazione. Si ricorda peraltro che dal 2010 la compensazione dei crediti Iva è soggetta a importanti limitazioni, sia in termini di momento a partire dal quale utilizzare detto credito (non prima del 16/03/2012), sia con riferimento ai controlli necessari per l apposizione del visto di conformità. Società di comodo Sono precluse dalla possibilità di richiedere il rimborso dell Iva le società di comodo. Si ricorda altresì che, a seguito del D.L. n.223/06, tali soggetti hanno anche preclusa la possibilità di utilizzare tale credito in compensazione e, trascorsi 3 anni, detto credito viene definitivamente perso. Importo minimo È importante precisare, prima di tutto, che il rimborso compete solo se il credito è di importo superiore ad 2.582,28=. Tale limite non vale: nei casi di cessazione attività, nel qual caso il rimborso compete qualunque sia la somma che risulta a credito; nel caso di rimborso della minor eccedenza detraibile nel triennio. Interessi Nei casi di tardiva esecuzione del rimborso, sulle somme erogate si ha diritto al riconoscimento di un interesse annuo. Gli interessi maturano a decorrere dal 90 giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale per i rimborsi annuali liquidati dall Ufficio, mentre nel caso di rimborsi chiesti al concessionario la decorrenza è dal 60 giorno successivo a quello della presentazione dell istanza o della dichiarazione. I casi in cui è possibile richiedere il rimborso annuale dell Iva. Cessazione dell attività nel corso del 2011 L aliquota media sugli acquisti è superiore a quella sulle vendite (con uno scarto di almeno il 10%) Operazioni non imponibili All erogazione di tale tipologia di rimborsi provvedono esclusivamente gli uffici dell Agenzia delle Entrate, attesa la particolarità delle problematiche interessate e dei controlli da espletare. È il caso dei soggetti che effettuano esclusivamente o prevalentemente operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni. Nel calcolo occorre tenere conto della seconda cifra decimale. Le operazioni attive da considerare sono le operazioni imponibili, comprese le cessioni di oro da investimento imponibile a seguito di opzione, di oro industriale di argento puro, le cessioni di rottami di cui all art. 74, co. 7 e 8, nonché le cessioni effettuate nei confronti dei soggetti terremotati. Le operazioni passive da considerare sono costituite dagli acquisti e dalle importazioni imponibili per i quali è ammessa la detrazione dell imposta, esclusi gli acquisti, le importazioni e le cessioni di beni ammortizzabili. Per operazioni non imponibili si intendono quelle di cui: agli artt. 8 (cessioni all esportazione), 8-bis (operazioni assimilate alle cessioni all esportazione) e 9 (servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali) del DPR n. 633/72; di cui agli artt. 40, co. 9 e 58 del D.L. n. 331/93, effettuate per un ammontare superiore al 25% dell ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nel periodo d imposta 2010. Si precisa che tra le operazioni non imponibili sono da comprendere le operazioni effettuate fuori dell Unione Europea, dalle agenzie di viaggio e turismo rientranti nel regime speciale previsto dall art. 74-ter (vedasi la RM VI-13-1110/94 del 5 novembre 1994) nonché le esportazioni di beni usati e degli altri beni di cui al D.L. n. 41/95. Pagina 3 di 7

Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche Operazioni non territoriali (art.7, DPR n.633/72) Rimborso Iva non residenti Esportazioni ed altre operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli Minor eccedenza detraibile nel triennio Il rimborso compete per l acquisizione dei beni ammortizzabili, realizzati anche tramite contratti di appalto. Non è possibile invece chiedere il rimborso nel caso di acquisto tramite contratti di locazione finanziaria (R.M. n.392/e/07). Il rimborso non spetta con riferimento all imposta pagata in relazione ad un preliminare di acquisto ed alla realizzazione di spese incrementative su beni di terzi (R.M. n.179/e/05). Possono richiedere il rimborso i contribuenti che hanno effettuato nel 2010 prevalentemente operazioni non soggette all imposta per effetto dell art.7 del DPR n.633/72 (calcolate secondo il momento di effettuazione dell operazione ex art.6). Si tratta delle operazioni fuori del campo di applicazione dell Iva, effettuate all estero da operatori nazionali che non hanno ivi istituito una stabile organizzazione. Possono richiedere il rimborso dell imposta assolta in altri stati comunitari i soggetti passivi residenti. Specularmene la richiesta di rimborso può essere presentata per l Iva pagata in Italia da soggetti passivi domiciliati e residenti in altro stato UE. Tale ipotesi di rimborso riguarda i produttori agricoli che abbiano effettuato cessioni di prodotti agricoli compresi nella Tabella A - parte prima, ai sensi dell art.8, co.1, dell art.38-quater e dell art.72, nonché le cessioni intracomunitarie degli stessi. Il rimborso compete per l ammontare corrispondente all Iva (teorica) relativa ad operazioni non imponibili effettuate nel 2010 ovvero anche prima di tale anno, se non ne sia stato in precedenza richiesto il rimborso o sia stato compensato nel modello F24 ma computato in detrazione in sede di dichiarazione annuale. L importo rimborsabile, così come quello detraibile, deve essere calcolato mediante l applicazione delle percentuali di compensazione vigenti nel periodo di competenza. Il rimborso dell Iva compete quando dalle dichiarazioni relative agli ultimi 3 anni (2008-2009-2010) risultino eccedenze d imposta a credito anche se inferiori ad 2.582,28. In tal caso, il rimborso spetta per il minore degli importi delle predette eccedenze detraibili (relativamente alla parte non chiesta già a rimborso o non compensata nel modello F24). Le garanzie Per ottenere il rimborso, il contribuente deve prestare apposita garanzia (fideiussioni e polizze fideiussorie). Tali garanzie hanno effetto dalla data di erogazione del rimborso per una durata pari a 3 anni dallo stesso ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell azione accertatrice dell Ufficio. Per i seguenti soggetti, non è necessario presentare la garanzia: coloro che hanno presentato richiesta di rimborso per un importo non superiore ad 5.164,57 (anche se il credito Iva vantato è di importo superiore); coloro che chiedono a rimborso un importo non superiore al 10% del totale dei versamenti eseguiti sul conto fiscale nei due anni precedenti la data della richiesta, compresi i versamenti eseguiti mediante compensazione ed esclusi quelli conseguenti ad iscrizione a ruolo, dedotti i rimborsi già erogati; i curatori e i commissari liquidatori, in relazione ai rimborsi per un ammontare complessivo non superiore ad Euro 258.228,40; le imprese c.d. virtuose (si veda oltre). I contribuenti virtuosi SI definiscono virtuosi (e non necessitano garanzie per il rimborso dell Iva) i contribuenti che: sono strutturalmente a credito (per aliquota media, esercizio di attività non imponibili o non territoriali); Pagina 4 di 7

sono in attività da almeno 5 anni; non abbiano ricevuto avvisi di accertamento Iva significativi. Tali soggetti devono presentare autocertificazione al Concessionario della riscossione dove si attesta che: il Patrimonio netto non è diminuito di oltre il 40% dall ultimo bilancio approvato; non sono stati venduti beni immobili per oltre il 40% rispetto a quelli riportati nell attivo dell ultimo bilancio approvato, escluso per le società immobiliari; l attività non è cessata o non si è ridotta a seguito di cessioni di rami di aziende; non sono state cedute azioni per oltre il 50% del capitale, escluse le società quotate; sono stati eseguiti tutti i versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi. RIEPILOGO INTRASTAT E BLACK LIST - MODELLO INTRASTAT Periodicità (in vigore dal 1 gennaio 2010) Acquisti/cessioni intracomunitari anno precedente Per i contribuenti che non hanno superato la soglia di 50.000 negli ultimi quattro trimestri rispetto a quello di riferimento Periodicità Trimestrale Tutti gli altri casi L eventuale cambio di periodicità può avvenire nel caso in cui la soglia venga superata nel corso del trimestre. È stata eliminata la possibilità di assolvere l adempimento mediante la presentazione annuale. Termini (in vigore dal 1 gennaio 2010) Periodicità Scadenze Entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento Trimestrale Entro il giorno 25 del mese successivo al trimestre di riferimento Si ricorda che la trasmissione può avvenire solo telematicamente. Modelli: il modello Intra1 il modello Intra2 contenente le informazioni relative agli acquisti intracomunitari di beni e servizi resi registrati nel periodo; contenente le informazioni relative agli acquisti intracomunitari di beni e servizi ricevuti e registrati nel periodo. I modelli, composti da un frontespizio che accoglie i dati generali e riassuntivi dell elenco, sono strutturati in quattro sezioni che accolgono, rispettivamente: bis ter quater quinquies le cessioni (Intra1) e gli acquisti (Intra2) di beni registrati nel periodo di riferimento (mese o trimestre); le rettifiche per cessioni e acquisti di beni relative a periodi precedenti; i servizi resi (Intra1) e ricevuti (Intra2) registrati nel periodo di riferimento (mese o trimestre); le rettifiche per servizi resi e ricevuti relative a periodi precedenti. Pagina 5 di 7

Mancata presentazione e ravvedimento operoso La mancata presentazione dei modelli INTRASTAT nei termini prescritti comporta la sanzione da 516,00= a 1.032,00=. È pero possibile ricorrere all istituto del ravvedimento qualora si provveda alla presentazione e al versamento della relativa sanzione ridotta entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (codice tributo 8911 importo Euro 51,60). - COMUNICAZIONE BLACK LIST La comunicazione si rende necessaria ogni volta che un soggetto passivo d imposta sul valore aggiunto pone in essere operazioni attive o passive con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei cosiddetti paesi black list. L adempimento riguarda sia le operazioni attive, che quelle passive, tanto imponibili, quanto non imponibili o esenti così come quelle non soggette ad Iva; sono comunque escluse quelle nei confronti di soggetti che non sono operatori economici (privati) e le cessioni nei confronti di Città del Vaticano, che non è considerato un paradiso fiscale. Con riferimento alla Risoluzione 121/E e la Circolare 54/E/10 secondo l Agenzia delle Entrate vanno segnalate anche le operazioni fatturate nei confronti della partita Iva (rappresentante fiscale o identificazione diretta) di un operatore economico domiciliato in un paradiso fiscale, anche qualora la partita Iva sia di un paese non incluso nella black list. Periodicità Acquisti/cessioni intracomunitari anno precedente Periodicità Per i contribuenti che non hanno superato la soglia di 50.000 nel trimestre precedente relativamente a ciascuna delle seguenti categorie: cessione di beni Trimestrale acquisto di beni prestazioni di servizi acquisti di servizi. Tutti gli altri casi L eventuale cambio di periodicità può avvenire nel caso in cui la soglia venga superata nel corso del trimestre. Si ricorda che la trasmissione può avvenire solo telepaticamente. Termini Periodicità Scadenze Entro l ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento Trimestrale Entro l ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento Si ricorda che la trasmissione può avvenire solo telematicamente Elenco dei paesi a fiscalità privilegiata (Black list) ALDERNEY GUATEMALA MONTSERRAT ANDORRA GUERNSEY NAURU ANGOLA HERM NIUE ANGUILLA HON KONG NUOVA CALEDONIA ANTIGUA E BARBUDA ISOLA DI MAN OMAN ANTILLE OLANDESI ISOLE CAYMAN PANAMA ARUBA ISOLE COOK POLINESIA FRANCESE BAHAMAS ISOLE MARSHALL PORTORICO BAHREIN ISOLE TURKS E CAICOS SAINT KITTS E NEVIS BARBADOS ISOLE VERGINI BRITANNICHE SAINT LUCIA BARBUDA ISOLE VERGINI STATUNITENSI SAINT VINCENT E GRENADINE BELIZE JERSEY SALOMONE BERMUDA KENYA SAMOA BRUNEI KIRIBATI SAN MARINO COSTA RICA LIBANO SANT ELENA DIMINICANA LIBERIA SARK Pagina 6 di 7

ECUADOR LIECHTENSTEIN SEYCHELLES EMIRATO ARABI UNITI LUSSEMBURGO SINGAPORE FILIPPINE MACAO SVIZZERA GIAMAICA MALAYSIA TAIWAN GIBILTERRA MALDIVE TONGA GIBUTI MAURITIUS TUVALU GRENADA MONACO URUGAY VANUATU Nel restare a disposizione per qualsiasi chiarimento, cogliamo l occasione per porgere distinti saluti. Perugia, 16 gennaio 2012 Sinergie Studio Associato Pagina 7 di 7