TECNICHE DI ACCERTAMENTO E CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO ALLA PERSONA. Relatore: dott. Damiano SPERA giudice del Tribunale di Milano



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TECNICHE DI ACCERTAMENTO E CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO ALLA PERSONA Relatore: dott. Damiano SPERA giudice del Tribunale di Milano Proposta di quesiti al C.T.U. medico-legale. Il C.T.U., esaminati gli atti, la documentazione medica, visitato l infortunato ed esperito ogni altro accertamento del caso: 1) descriva le lesioni riportate dalla parte lesa nel sinistro de quo, ne indichi le cause, i trattamenti praticati, la presumibile evoluzione e lo stato attuale delle medesime; 2) descriva tutti gli eventuali precedenti morbosi interessanti la salute del periziando al momento dell evento dannoso e ne tenga conto nelle valutazioni di seguito elencate; 3) determini la durata della inabilità temporanea, sia assoluta che parziale, indicandone le rispettive misure; 4) precisi se sussistano esiti di carattere permanente ed il loro grado di incidenza sulla preesistente integrità psico-fisica, indicando se lo stato del periziando sia suscettibile di miglioramento o di aggravamento; in caso affermativo fornisca tutte le notizie utili su tale evoluzione, il suo grado di probabilità e, nel caso si ritenga necessario un nuovo esame, precisi la data nella quale si dovrà procedere ad esso; 5) nel caso sussistano esiti di carattere permanente, dica se essi siano tali da incidere sulla capacità produttiva del periziando e li valuti percentualmente: a tal fine tenga presente la effettiva attività lavorativa eventualmente esercitata nonché quelle diverse con essa compatibili e coerenti, avuto altresì riguardo alla età del periziando stesso e alle sue condizioni psico-fisiche e attitudini professionali; 6) dica, inoltre, se in conseguenza delle lesioni e in considerazione degli esiti permanenti delle stesse, si sia concretizzato un rischio di sopramortalità ed, eventualmente, in quale percentuale; 7) indichi, infine, l ammontare delle spese mediche che fu necessario o opportuno sostenere, nonché di quelle che in futuro potranno eventualmente rendersi tali. Il Gruppo di studio che ha lavorato nell ambito dell Associazione Melchiorre Gioia ha elaborato il seguente quesito: QUESITO MEDICO LEGALE APPROVATO A MONTECATINI (2-4 maggio 1966) Gruppo di studio: Prof. A. Bucarelli, Dr. G. Cannavò, Prof. A. Chini, Dr. M. Rossetti. Il C.T.U., esaminata la documentazione prodotta all udienza o depositata in cancelleria, visitato il periziando, compiuti, ove autorizzato dal G.I. i necessari accertamenti specialistici: a) Stabilisca se le lesioni refertate e/o successivamente certificate siano in rapporto causale, secondo i criteri medico-legali di giudizio, con il fatto lesivo come risultante dagli atti. b) Accerti:

se le lesioni abbiano cagionato un peggioramento temporaneo delle generali condizioni del soggetto rispetto a quelle preesistenti; In caso positivo indichi la durata dell inabilità temporanea, sia assoluta che relativa, precisando quali attività dell ordinaria esistenza siano state precluse al periziato nel periodo di inabilità (ad es. camminare, lavarsi, vestirsi, ecc.); b1) Accerti: se sussista rapporto causale tra lesioni rilevate ed un peggioramento permanente delle generali condizioni del soggetto rispetto a quelle preesistenti; se sussistono precedenti morbosi; se tali precedenti siano concorrenti o coesistenti rispetto ai postumi. b2) Dica in caso di sussistenza di postumi di natura soggettiva e non obiettivabili, se gli stessi possono essere ritenuti attendibili in riferimento alle lesioni riportate; c) Indichi il grado percentuale di invalidità permanente precisandone i criteri di determinazione, in particolare in presenza di concorrenze o coesistenze, precisando il barême di riferimento od il metodo seguito. d) Dica se i postumi siano suscettibili di miglioramento mediante protesi, terapie od interventi, precisandone costo, natura e difficoltà; in tal caso stabilisca la eventuale teorica riduzione in termini percentuali del grado di invalidità permanente. e) Dica se i postumi: impediscano del tutto o in parte l attività lavorativa svolta all epoca del sinistro, ovvero se dopo il sinistro il lavoro possa essere divenuto usurante; ove il danneggiato non lavorasse al momento del sinistro, dica se i postumi gli impediscano del tutto ogni attività lavorativa, ovvero in quali settori di probabile attività possa impiegare le energie residue. f) Valuti la congruità e la necessità delle spese sanitarie sostenute; determini le spese future ritenute necessarie. Interessi compensativi su somma rivalutata e/o da rivalutare. Pertanto il danno complessivamente subito dall attore va liquidato in rivalutate e in non rivalutate. Il Tribunale tiene conto infine, della sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 1712/95, secondo cui il tasso degli interessi può essere calcolato ponderando gli interessi legali sulla somma di cui sopra, che devalutata alla data del fatto illecito, in base agli indici I.S.T.A.T. costo vita si incrementa mese per mese per effetto della rivalutazione sino alla data della presente sentenza. Pertanto, i convenuti devono essere condannati, in solido, al pagamento, in favore dell attore, della complessiva somma di L. liquidata in moneta attuale, oltre: interessi compensativi al tasso annuo medio ponderato del %, sulla somma di L., dall epoca dell incidente ad oggi; interessi, al tasso legale, sempre sulla stessa somma di L., dalla data della presente sentenza al saldo effettivo. I convenuti devono essere altresì condannati al pagamento, in favore dell attore, della complessiva somma da rivalutare secondo gli indici I.S.T.A.T., costo vita, dalla data dell incidente alla data della presente sentenza, oltre:

interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato del %, calcolati sulla somma rivalutata, dalla data della presente sentenza; interessi al tasso legale, sempre sulla stessa somma rivalutata, dalla data della presente sentenza al saldo effettivo. Omissis omissis P.Q.M. condanna i convenuti, in solido, al pagamento, in favore dell attore, delle somme di L. somma rivalutata, e di L. somma da rivalutare oltre interessi e rivalutazione monetaria, come specificati in motivazione. Liquidazione del danno in moneta attuale e pagamento di un acconto. In definitiva, il danno complessivamente subito dall attore va liquidato in L., in moneta attuale. Su tale importo devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell equivalente pecuniario del bene perduto. Gli interessi compensativi, secondo l insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 1712/95), decorrono dalla produzione dell evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano sulla somma via via rivalutata nell arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata. Tenuto conto di questo criterio, gli interessi dovuti per il periodo intercorso dal momento della produzione del danno alla decisione si possono calcolare applicando un tasso di interesse ponderato annuo del % sul danno rivalutato. Tale tasso d interesse è ottenuto ponderando l interesse legale sulla somma sopra liquidata secondo valori attuali che devalutata alla data del fatto con gli indici I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo si incrementa mese per mese, mediante gli stessi indici di rivalutazione, sino alla data della decisione. Da oggi, giorno della liquidazione, all effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata. All importo di L. somma totale liquidata ad oggi deve essere detratta la somma di L., versata in acconto dalla convenuta compagnia assicuratrice, in data. Quest ultimo importo deve essere imputato prima al capitale e poi agli interessi, dopo aver reso omogenei alla stessa data i valori del danno e del versamento con l utilizzo degli indici I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo. In tema di risarcimento del danno, infatti, i versamenti effettuati in favore del danneggiato, non possono essere imputati secondo i criteri di cui all art. 1194 c.c., ovvero prima agli interessi e poi al capitale, poiché tale norma presuppone la liquidità e l esigibilità del credito al momento del pagamento, ovvero l esistenza di un debito di valuta, che, in realtà, è insussistente fino alla liquidazione del danno (Cass. 1 luglio 1994 n. 6228). Ne consegue che, al fine di una corretta imputazione, è necessario calcolare gli interessi compensativi maturati sul danno complessivo dalla data del fatto alla data di pagamento dell acconto e ciò applicando il tasso annuo ponderato del %, sulla somma di L. somma totale liquidata ad oggi, in questo intervallo.

1. È necessario poi rivalutare, secondo i predetti indici I.S.T.A.T., la somma pagata in acconto dalla data del versamento ad oggi e quidi effettuare la detrazione dell acconto così rivalutato dal danno liquidato secondo valori attuali e, in caso di incapienza, dagli interessi sino a tale data maturati. Gli interessi successivi al versamento dell acconto devono essere calcolati al tasso annuo ponderato del %, sull importo risultante dalla detrazione di cui sopra fino ad oggi e al tasso legale fino all effettivo saldo. Al pagamento delle somme e degli interessi predetti, devono essere condannati i convenuti, in solido. P.Q.M condanna i convenuti in solido al pagamento, in favore dell attore, dell importo risultante dalla differenza tra la somma di L. somma totale liquidata ad oggi e la somma di L. acconto, rivalutata dal (data dell acconto) ad oggi, oltre gli interessi: al tasso annuo ponderato del % sull importo di L. somma totale liquidata ad oggi dal (data dell incidente) al (data dell acconto); al tasso annuo ponderato del % sull importo risultante dalla differenza di cui sopra dal (data dell acconto ad oggi); al tasso legale, su quest ultimo importo, da oggi all effettivo pagamento. oppure 2. Rivalutata ad oggi, secondo i predetti indici I.S.T.A.T., nella misura del %, la somma pagata in acconto dalla data del versamento ad oggi, la stessa è pari a L. ; va quindi effettuata la detrazione dell acconto così rivalutato dal danno liquidato secondo valori attuali e risulta quindi che sono ancora dovute L.. Gli interessi successivi al versamento dell acconto devono essere calcolati al tasso annuo ponderato del %, su quest ultimo importo fino ad oggi e al tasso legale fino all effettivo saldo. Al pagamento delle somme e degli interessi predetti, devono essere condannati i convenuti, in solido. P.Q.M condanna i convenuti in solido al pagamento, in favore dell attore, della somma di L. differenza, oltre gli interessi: al tasso annuo ponderato del % sull importo di L. somma totale liquidata ad oggi dal (data dell incidente) al (data dell acconto); al tasso annuo ponderato del % su L. differenza dalla data dell acconto ad oggi; al tasso legale, su quest ultimo importo, da oggi all effettivo pagamento. Liquidazione del danno con supporto informatico. Omissis Non risultano provati ulteriori titoli di danno. Poiché il risarcimento del danno è espresso, per alcune voci, in valuta attuale (danno biologico sia temporaneo che permanente, danno morale) e, per altre voci (esborsi, danno patrimoniale), in valuta dell epoca d insorgenza, appare necessario equalizzare i calcoli: sia al fine di stabilire quale sia la somma risarcitoria concreta al momento della decisione; sia al fine di conteggiare correttamente gli interessi, che secondo l insegnamento della Suprema Corte (Cass. Sez. Unite, n. 1712/95), debbono calcolarsi dal giorno dell insorto credito nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione monetaria. Per questa ragione, si è provveduto a sviluppare (mediante l ausilio di supporto informatico) in modo analitico e completo i relativi calcoli, tenendo presente:

che è necessaria una devalutazione nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all equivalente della data di insorgenza del danno (secondo gli indici I.S.T.A.T. costo vita), per renderle omogenee alle altre voci espresse nella valuta del tempo dell evento di danno; che si deve poi procedere alla rivalutazione monetaria, la quale ultima riconduce all identica valuta attuale le somme nominalmente devalutate, mentre adegua alla valuta attuale le somme espresse in valuta del tempo di insorgenza; che vanno applicati gli interessi alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione, con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici I.S.T.A.T. costo vita, e tenendo puntualmente nota del montante progressivo del credito capitale per l inserimento di nuove voci di danno in tempi diversi; che, invece, i corrispondenti interessi, di tempo in tempo applicati sulla variabile base secondo il tasso vigente all epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione; che la decorrenza degli interessi va conteggiata: sugli esborsi, dalla data della relativa spesa; sul danno biologico temporaneo e sul danno morale, dalla data del fatto; sul danno biologico permanente e sul danno patrimoniale da lucro cessante, dalla data di cessazone dell inabilità temporanea; che, per quanto attiene agli acconti, questi devono essere imputati prima al capitale e poi (eventualmente) agli interessi; in tema di risarcimento del danno, infatti, i versamenti di somme effettuati a favore del danneggiato nel corso del processo di liquidazione non sono imputabili agli interessi, non essendo applicabile il criterio previsto dall art. 1194 c.c., che presuppone l esistenza di un debito pecuniario, in realtà insussistente fino alla liquidazione del danno (Cass. 1 luglio 1994, n. 6228). Alla luce degli esposti criteri, si devono indicare tutte le menzionate voci di danno secondo l ordine cronologico della loro insorgenza, ai fini del successivo calcolo di rivalutazione monetaria ed interessi. Sviluppando i calcoli, con rigorosa procedura aritmetica, si ottiene la seguente tabella, in cui: la prima colonna indica il mese di insorgenza del danno; la seconda indica il titolo di danno; la terza determina la valuta all epoca dell insorgenza del danno; la quarta indica invece la corrispondente valuta odierna; la quinta indica gli interessi separatamente calcolati per ogni singola voce, col metodo sopraindicato (con scansione delle variazioni del capitale secondo gli indici I.S.T.A.T. mensili). Esempio: febbraio 91 temp. - patrimon.2.910.000 3.744.918 1.879.247 febbraio 91 biotemporanea 2.261.223 2.910.000 1.460.274 febbraio 91 danno - morale 6.216.422 8.000.000 4.014.499 febbraio 91 fermo - tecnico 543.937 700.000 351.268 aprile 91 biopermanente13.104.746 16.744.000 8.191.735 febbraio 94 avarie - veicol. 126.000 141.347 35.563 giugno 94 esborso 2.540.000 2.820.385 626.650 agosto 95 pagamento -10.423.000-10.888.626-1.243.900 Totale attuale = 24.172.025 interessi = 15.315.340

Si perviene alla data odierna al seguente risultato finale, con rivalutazione e interessi ponderati a tutt oggi: la somma dovuta ammonta per interessi a lire 15.315.340 e per capitale a lire 24.172.025. Pertanto i convenuti, in solido, devono essere condannati al pagamento, in favore dell attore, della somma di L. 15.315.340, per interessi, e di L. 24.172.025, per capitale, oltre interessi legali, su quest ultima somma, dalla data della presente sentenza al saldo effettivo. Omissis. Danno biologico jure hereditatis e jure proprio. Circa il quantum, gli attori hanno chiesto il risarcimento del danno subito jure proprio e jure hereditatis. Ritiene il Collegio che non sia risarcibile il danno biologico jure hereditario, conseguente alla morte del prossimo congiunto. Questa soluzione si impone senza incertezze nella fattispecie concreta in cui Tizio è deceduto poche ore dopo il sinistro. Infatti, come ha osservato la Corte Costituzionale (v. sentenza n. 372/1994), vita e salute sono beni giuridici diversi, oggetto di diritti distinti, sicché la lesione dell integrità fisica con esito letale non può considerarsi una semplice sottoipotesi di lesione alla salute in senso proprio, la quale implica la permanenza in vita del leso con menomazioni invalidanti. Distinto il diritto alla vita dal diritto alla salute, la risarcibilità jure hereditario del danno biologico a causa di morte (pressoché) istantanea deve essere esclusa. Infatti anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 184/1986 ha rilevato che la prova della lesione è, in re ipsa, prova dell esistenza del danno biologico, ma non già che questa prova sia sufficiente ai fini del risarcimento. È sempre necessaria la prova ulteriore dell entità del danno ex art. 1223 c.c., prova che manca del tutto. L evento morte è una conseguenza delle lesioni (evento della condotta illecita). Ebbene la Corte di Cassazione Sez. Unite, in una risalente sentenza (n. 3475/1925) ha affermato che il diritto al risarcimento può sorgere in capo alla persona deceduta limitatamente ai danni verificatisi dal momento della lesione a quello della morte, e quindi non sorge in caso di morte immedita, la quale impedisce che la lesione si rifletta in una perdita a carico della persona offesa ormai non più in vita. Anche recentemente la Suprema Corte ha ribadito che va sottolineata la natura particolare del danno biologico, per il quale non vale la regola che, verificatosi l evento, vi sia senz altro un danno da risarcire: il risarcimento del danno vi sarà se vi sarà perdita di quelle utilità che fanno capo all individuo nel modo preesistente al fatto dannoso e che debbono essere compensate con utilità economiche equivalenti (Cass. 29 maggio 1996, n. 4991; v. anche Cass. 28 novembre 1995, n. 12299). Nel caso di lesioni cui sopravvenga quasi subito la morte non è negabile la sofferenza del soggetto leso. È invece negabile che questa sofferenza si traduca in un danno biologico risarcibile. Infatti se il risarcimento del danno biologico deve reintegrare le utilità della vita dell individuo non si vede quali utilità il soggetto leso possa ricavare da un brevissimo spazio di vita. Gli attori hanno chiesto il risarcimento del danno jure proprio: morale, biologico e patrimoniale. Giova premettere che, nella fattispecie concreta, con valutazione incidenter tantum, si ravvisano gli estremi del reato di omicidio colposo, commesso dal conducente dell auto, ai danni di Tizio. Alla luce di questa statuizione, certamente spetta agli attori il danno non patrimoniale jure proprio, ex artt. 185 c.p. e 2059 c.c.; non risulta invece provato il danno biologico jure proprio. Il danno non patrimoniale liquidabile agli attori è esclusivamente quello morale subiettivo, che si sostanzia nel transeunte turbamento psicologico del danneggiato civilmente (v. la citata sentenza n. 184/1986 della Corte Costituzionale).

Infatti, nell ipotesi di omicidio (a differenza dal reato di lesioni) la vittima dell omicidio è la persona offesa dal reato, mentre danneggiati civilmente sono gli stretti congiunti o comunque quei soggetti che trovandosi legati alla vittima, ritraggono un aspettativa riparatrice. Vi è dunque una disgiunzione tra il soggetto che pretende il risarcimento ed il titolare del bene primamente leso dal fatto illecito. Ebbene la Corte Costituzionale (nella citata sentenza n. 372/1994), operando una ricostruzione del danno biologico nel sistema della responsabilità civile (come disciplinata dal legislatore) ha chiarito che il danno biologico jure proprio non può essere riconosciuto automaticamente ai prossimi congiunti, in ogni caso in cui alle lesioni segue la morte del soggetto. All estinzione del rapporto di coniugio o di parentela della persona deceduta, non inerisce necessariamente una lesione della salute del coniuge o dei parenti superstiti. Ed allora l eventuale applicazione dell art. 2043 c.c. comporterebbe valutare la lesione del terzo quale evento dannoso integrante un autonoma fattispecie di danno ingiusto; il criterio soggettivo di imputazione del danno di cui all art. 2043 si ridurrebbe a mera finzione, non essendo possibile, per difetto di concreta prevedibilità dell evento, una valutazione autonoma della colpa. Nella responsabilità extracontrattuale si risponde anche dei danni imprevedibili, ma anche questi presuppongono il giudizio di imputabilità del danno evento secondo il criterio della colpa. Ed invece l applicabilità dell art. 2043 si risolverebbe in una responsabilità oggettiva per pura causalità. Il modello risarcitorio applicabile è dunque quello di cui al citato art. 2059 c.c. Il danno biologico jure proprio è danno non patrimoniale ingiusto e risarcibile soltanto come pregiudizio effettivamente conseguente ad una lesione. Il soggetto che lamenta il danno biologico, a seguito della morte del prossimo congiunto, deve provare che il proprio danno alla salute costituisce il momento terminale di un processo patogeno originato dal medesimo turbamento dell equilibrio psichico che sostanzia il danno morale soggettivo e che in persone già predisposte da particolari condizioni fisiche, anziché esaurirsi in un patema d animo o in uno stato d angoscia transeunte, può degenerare in un trauma fisico o psichico permanente, alle cui conseguenze, in termini di perdita di qualità personali, e non semplicemente al pretium doloris in senso stretto, va allora commisurato il risarcimento. La stessa Corte Costituzionale, con la recente ordinanza n. 293/1996, ha ribadito che l inclusione del danno alla salute nella categoria considerata dall art. 2059 c.c., non significa identificazione col danno morale soggettivo, ma soltanto riconducibilità delle due figure, quali specie diverse, al genere del danno non patrimoniale: non sono stati confusi i concetti, affatto diversi, del danno biologico col pretium doloris, ma ne è stato parificato il trattamento giuridico, sul presupposto della loro distinzione, nel senso che le conseguenze risarcibili in base agli elementi costitutivi del fatto-reato, sanzionato ex art. 185 c.p., si estendono a tutti i danni non patrimoniali da esso cagionati, compreso il danno alla salute. Nella fattispecie concreta, in assoluta carenza di prova circa il danno biologico jure proprio, nel senso enucleato, deve essere rigettata la domanda per questo titolo di danno. Per quanto attiene al danno morale soggettivo, tenuto conto dello stretto rapporto di parentela e dell età di Tizio (deceduto all età di. anni) stimasi equo liquidare la somma già rivalutata di L. per ciascun genitore.