News per i Clienti dello studio N. 83 del 13 Giugno 2014 Ai gentili clienti Loro sedi Indennità ASPI anche per i soci lavoratori delle cooperative Gentile cliente con la presente intendiamo informarla che a breve sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze del 18.02.2014 riguardante i soci lavoratori delle cooperative, di cui al DPR 602/1970, che non avevano accesso alla previgente indennità di disoccupazione. Il Decreto, attuativo della legge di riforma del mercato del lavoro, determina la misura delle prestazioni ASPI e mini-aspi da liquidarsi in misura proporzionale all aliquota effettiva di contribuzione. In particolare, mentre per l anno 2013 le prestazioni ASpI e mini - AspI sono state liquidate per un importo pari al 20%, per l anno: i) 2014, l importo dell indennità viene innalzato al 40%; ii) 2015, l importo dell indennità viene innalzato al 60%; iii) 2016, l importo dell indennità viene innalzato al 80%; iv) 2017, l importo dell indennità viene innalzato al 100%. Nel proseguo della trattazione illustriamo nel dettaglio i casi di spettanza dell indennità nel caso di interruzione del rapporto, con particolare riguardo ai soci lavoratori delle cooperative. Premessa La riforma del lavoro (legge n. 92/2012), come noto, ha introdotto una modifica sostanziale agli ammortizzatori sociali, prevedendo la sostituzione dell ASPI e della mini-aspi alle indennità di disoccupazione e di mobilità. In attuazione delle disposizioni contenute nelle legge n. 92/2012, articolo 2 comma 27 secondo periodo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell Economia e delle 1
Finanze ha emanato il decreto 18.02.2014 con cui di fatto vengono estese le tutele in caso di disoccupazione anche ai lavoratori soci di cooperative. OSSERVA Tale categoria di lavoratori rimaneva esclusa dalla precedente indennità di disoccupazione. Si ricorda che il decreto 25.01.2013 ha determinato l importo delle indennità in riferimento al 2013, fissando per il precedente anno l importo al 20% dell indennità ordinariamente spettante. Secondo quanto previsto dal nuovo decreto 18.02.2014 l importo dell indennità viene progressivamente innalzato di 20 punti percentuali fino al raggiungimento nel 2017 del 100% dell indennità spettante ai lavoratori dipendenti. Panoramica degli ammortizzatori sociali Con la legge n. 92/2012 il legislatore ha tra le altre cose riformato la disciplina delle indennità spettanti al lavoratore nel caso di interruzione del rapporto di lavoro. Nel dettaglio, viene prevista la sostituzione di alcune indennità con l ASPI e la mini-aspi: ASPI E MINI-ASPI: LE INDENNITA SOSTITUITE DALLA LEGGE N. 92/2012 Prestazioni introdotte Prestazioni sostituite Disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti normali. ASPI Disoccupazione speciale edile. Disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti ridotti. Mini-ASPI Mobilità. Secondo le disposizioni contenute nella legge n. 92/2012 (art. 2) sono destinatari dell indennità ASPI: tutti i lavoratori dipendenti (compresi gli apprendisti); i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata; il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato. Non sono destinatari della nuova disciplina: i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni; gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato per i quali continua a trovare applicazione la specifica normativa come modificata dalla stessa legge di riforma; 2
i lavoratori extracomunitari entrati in Italia con permesso di soggiorno di lavoro stagionale per i quali resta confermata la specifica normativa L ISTITUTO IN SINTESI Ambito di applicazione Si applica Non si applica Tutti i lavoratori dipendenti. Dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni. Soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o Gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato per i quali continua a trovare successivamente all instaurazione del applicazione la specifica normativa come modificata rapporto associativo, un rapporto di lavoro in dalla stessa legge di riforma. forma subordinata. Personale artistico con rapporto di lavoro subordinato. I lavoratori extracomunitari entrati in Italia con permesso di soggiorno di lavoro stagionale per i quali resta confermata la specifica normativa. Requisiti Requisiti per l accesso alla prestazione Stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. Lo stato di disoccupazione deve essere involontario, con esclusione, quindi, dei lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale. Almeno due anni di assicurazione. Possano far valere almeno un anno di contribuzione contro la disoccupazione (contributo DS e/o contributo ASpI) nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione. L'indennità è riconosciuta alle categorie di lavoratori che possiedono i seguenti requisiti: siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni; lo stato di disoccupazione sia involontario, con esclusione, quindi, dei lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale; possano far valere almeno due anni di assicurazione; possano far valere almeno un anno di contribuzione contro la disoccupazione (contributo DS e/o contributo ASpI) nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione. 3
In riferimento, invece, al mini-aspi, l'indennità è riconosciuta ai lavoratori che, a partire dal 1 gennaio 2013, abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino i seguenti requisiti: possano far valere lo status di disoccupato; possano far valere almeno 13 settimane di contribuzione da attività lavorativa negli ultimi 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, per la quale siano stati versati o siano dovuti contributi per l assicurazione obbligatoria. Ai fini del diritto sono valide tutte le settimane retribuite, purché per esse risulti, anno per anno, complessivamente erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali. La disposizione relativa alla retribuzione di riferimento non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti per i quali continuano a permanere le regole vigenti. OSSERVA Non è richiesto il requisito dell anzianità assicurativa. L'indennità è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nei dodici mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo. In caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l'indennità è sospesa d'ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie fino ad un massimo di cinque giorni; al termine del periodo di sospensione l'indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa. Come si calcola l ASPI In riferimento all entità dell indennità, la riforma del lavoro prevede che: la base di calcolo è determinata dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni divisa per il totale delle settimane di contribuzione indipendentemente dalla verifica del minimale e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33; ottenuta la retribuzione media mensile, l indennità spettante è pari al 75 per cento nei casi in cui quest ultima sia pari o inferiore per il 2014 all'importo di 1.192,98 euro mensili; se la retribuzione è superiore al predetto importo, l'indennità è pari al 75 per cento di 1.192,98 euro incrementata di una somma pari al 25 per cento del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo; si applica una riduzione del 15 per cento dopo i primi sei mesi di fruizione; si applica una riduzione ulteriore 15 per cento dopo il dodicesimo mese di fruizione. 4
OSSERVA Relativamente alla durata bisogna considerare che la stessa può variare a seconda dell anno in cui viene maturato il diritto alla prestazione. Nel dettaglio, la riforma del lavoro prevede i seguenti termini di durata: DURATA DELLE INDENNITA Periodo Durata Eventi Otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni. intercorsi Dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta nell'anno 2014 anni e inferiore a cinquantacinque anni. Quattordici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni. Eventi Dieci mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni. intercorsi Dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta nell'anno 2015 anni e inferiore a cinquantacinque anni. Sedici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni. A partire dal Per i lavoratori di età inferiore ai cinquantacinque anni, l'indennità viene 2016 corrisposta per un periodo massimo di dodici mesi, detratti i periodi di indennità già eventualmente fruiti sia a titolo di indennità di disoccupazione ASpI che mini-aspi, nell arco di un periodo precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro pari al periodo massimo teorico di spettanza della prestazione. Per i lavoratori di età pari o superiore ai cinquantacinque anni, l'indennità è corrisposta per un periodo massimo di diciotto mesi, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni, detratti i periodi di indennità già eventualmente fruiti sia a titolo di indennità di disoccupazione ASpI che mini-aspi, nell arco di un periodo precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro pari al periodo massimo teorico della prestazione. Le disposizioni del decreto interministeriale Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministero dell Economia hanno pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2014, il Decreto Interministeriale 18 febbraio 2014 con la determina, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, delle prestazioni ASpI e mini ASpI da 5
liquidarsi in funzione dell effettiva aliquota di contribuzione ai lavoratori di cui all art. 2, comma 27, secondo periodo della legge 28 giugno 2012, n. 92 e, in particolare, ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro - di cui al DPR 602/1970 per i quali le quote di riduzione (ex art. 120 della Legge n. 388/2000 e all art. 1, comma 361, della Legge n. 266/2005) risultino già interamente applicate. Il Decreto stabilisce che per tali categorie di lavoratori l indennità ASpI e mini ASpI sarà liquidata in misura proporzionale all aliquota effettiva di contribuzione, nella seguente misura: per l anno 2014, per un importo pari al 40% della misura delle indennità, per l anno 2015, per un importo pari al 60% della misura delle indennità, per l anno 2016, per un importo pari all 80% della misura delle indennità, per l anno 2017, per un importo pari al 100% della misura delle indennità. Alla luce di quanto sopra, si resta a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento in merito alle problematiche connesse a quanto argomentato. Cordiali saluti 6