La riforma degli ammortizzatori sociali ASPI

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1 Progetto Servizi innovativi per l incontro tra domanda e offerta di lavoro 2 PON Governance e Azioni di Sistema - Obiettivo Convergenza (FSE) La riforma degli ammortizzatori sociali ASPI Dott. Gianluca Puliga Ultimo aggiornamento:

2 INDICE 1. ASPI mini-aspi Indennità co.co.pro Indennità di disoccupazione ASPI ai lavoratori sospesi Tutela della genitorialità

3 1. ASPI In conformità con l art. 38, secondo comma, della Costituzione, il quale sancisce il diritto dei lavoratori a forme di tutela contro la disoccupazione, la legge 28 giugno 2012, n. 92, ha dettato nuove norme in materia di mercato del lavoro e di ammortizzatori sociali. In particolare sono state introdotte, a partire dal 1 gennaio 2013, due nuove indennità disoccupazione, denominate ASpI e mini-aspi, destinate a sostituire a tutti gli effetti le precedenti prestazioni di: disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti normali; disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti ridotti; disoccupazione speciale edile; indennità di mobilità (dopo un periodo transitorio di 4 anni in cui l intervento viene progressivamente ridotto). La riforma Fornero aveva, tra gli obiettivi principali, quello di estendere la platea dei soggetti tutelati contro la disoccupazione involontaria, ovvero di fornire una tutela quanto più generalizzata possibile. A tal proposito sono stati ricompresi tra i beneficiari dell ASPI e della mini ASPI tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti, i lavoratori a domicilio, i pubblici dipendenti con contratto a termine, i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, ai sensi dell articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni. E altresì destinatario delle nuove prestazioni il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato. L estensione della platea dei destinatari è stata stimata in lavoratori. Viceversa, non rientrano nell applicazione delle due nuove indennità: a. i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni di cui all art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; b. gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato per i quali continua a trovare applicazione la specifica normativa; c. i lavoratori extracomunitari entrati in Italia con permesso di soggiorno di lavoro stagionale per i quali resta confermata la specifica normativa; d. i giornalisti professionisti e pubblicisti - iscritti all Albo professionale - nonché i praticanti giornalisti - iscritti nell'apposito Registro; e. i religiosi, frati e monache che prestano attività lavorativa in favore degli Ordini e delle Congregazioni di appartenenza. L ASPI è riconosciuta ai lavoratori in possesso dei seguenti requisiti: 1) stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. 3

4 Come stabilito dall articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, lo stato di disoccupazione dev essere comprovato dalla presentazione dell interessato presso il servizio competente nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo; l interessato deve rendere una dichiarazione, che attesti l'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. L art. 4, comma 38, della legge di riforma consente al cittadino, al momento della domanda di indennità ASPI o mini-aspi, di rilasciare questa dichiarazione direttamente all INPS, che provvederà alla trasmissione della stessa ai servizi competenti per territorio tramite il sistema informativo previsto dall art. 4 comma 35. 2) involontarietà dello stato di disoccupazione. Sono esclusi quei lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale. In merito, si specifica che danno diritto alla prestazione le dimissioni qualora avvengano durante il periodo tutelato di maternità (da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio) o per giusta causa. Le dimissioni sono qualificabili per giusta causa qualora siano motivate, a titolo esemplificativo, secondo quanto indicato dalla circolare INPS n. 163 del 20 ottobre 2003: dal mancato pagamento della retribuzione; dall'aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro; dalle modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative; dal c.d. mobbing; dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell azienda; dallo spostamento del lavoratore da una sede ad un altra, senza che sussistano le comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive previste dall art codice civile; dal comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente. Per quanto attiene alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro si precisa che essa non è ostativa al riconoscimento della prestazione qualora sia intervenuta: 1. per trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e\o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici (circolare INPS n. 108 del 10 ottobre 2006); 2. nell ambito della procedura di conciliazione da tenersi presso la Direzione Territoriale del Lavoro secondo le modalità previste all art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 come sostituito dall art. 1, comma 40, della legge di riforma. In questa ipotesi, infatti, qualora la conciliazione abbia un esito positivo e preveda una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, è riconosciuta espressamente al lavoratore la tutela del sostegno al reddito con l erogazione della nuova indennità di disoccupazione. 3) due anni di assicurazione. Devono essere trascorsi almeno due anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione. Il biennio viene determinato a decorrere dal primo giorno in cui il lavoratore risulta disoccupato. 4

5 A titolo esemplificativo se il lavoro è cessato il 20 marzo 2013 e il primo giorno da disoccupato risulta essere il 21 marzo 2013, il biennio andrà calcolato a ritroso dal 21 marzo 2013 (fino, quindi, al 21 marzo 2011) e a tale data (21 marzo 2011) o antecedentemente deve essere presente almeno un contributo di disoccupazione. 4) un anno di contribuzione contro la disoccupazione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione. Ai fini del diritto sono valide tutte le settimane retribuite, purché per esse risulti, anno per anno, complessivamente erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali (legge 638/1983 e legge 389/1989). Si ricorda che per le nuove tipologie di lavoratori assicurati, che non hanno precedente contribuzione contro la disoccupazione, poiché il nuovo contributo ASpI è dovuto a partire dal 1 gennaio 2013, solo da tale data iniziano a maturare l anzianità assicurativa e il requisito contributivo. L eventuale e precedente contribuzione contro la disoccupazione, versata o dovuta, produce i suoi effetti ai fini dell accertamento dei requisiti soggettivi per l ammissione alla nuova indennità di disoccupazione. Nel rapporto fra lavoratore subordinato e datore di lavoro, da un lato, ed ente previdenziale, dall'altro, vige il principio generale dell'automatismo delle prestazioni in base al quale le prestazioni spettano al lavoratore anche quando i contributi dovuti non siano stati effettivamente versati. La precedente contribuzione, versata o dovuta, contro la disoccupazione è considerata valida ai fini dell indennità di disoccupazione ASpI e della mini-aspi. Si precisa che qualora il lavoratore abbia alternato periodi di lavoro nel settore agricolo e periodi di lavoro in settori non agricoli, i periodi sono cumulabili ai fini del conseguimento della indennità di disoccupazione agricola o della indennità di disoccupazione ASpI. L erogazione di una o dell altra indennità di disoccupazione è determinata dall INPS mediante il criterio della prevalenza. A tal fine, per la verifica dell entità delle diverse contribuzioni, restano fermi i parametri di equivalenza già in precedenza adottati che prevedono sei contributi giornalieri agricoli per il riconoscimento di una settimana contributiva. Non sono considerati utili i periodi di lavoro all'estero in Stati con i quali l Italia non abbia stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale. Parimenti, non sono considerati utili, anche se coperti da contribuzione figurativa, i periodi di: a. malattia e infortunio sul lavoro solo nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro ovviamente nel rispetto del minimale retributivo; b. cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell'attività a zero ore; c. assenze per permessi e congedi fruiti dal coniuge convivente, dal genitore, dal figlio convivente, dai fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità. Ai fini della determinazione del biennio per la verifica del requisito contributivo, l eventuale presenza dei suddetti periodi, non considerati utili, deve essere neutralizzata, in quanto ininfluente, con conseguente ampliamento del biennio di riferimento. L'indennità è calcolata sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi, non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il totale delle settimane di contribuzione indipendentemente dalla verifica del minimale e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33. 5

6 L'indennità mensile è rapportata alla retribuzione media mensile, come sopra determinata, ed è pari al 75 per cento nei casi in cui quest ultima sia pari o inferiore per il 2013 all'importo di euro mensili, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, intercorsa nell'anno precedente; nei casi in cui sia superiore al predetto importo, l'indennità è pari al 75 per cento di euro incrementata di una somma pari al 25 per cento del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo. Nelle ipotesi di pagamento dell indennità relativa a frazione di mese, il valore giornaliero dell indennità è determinato dividendo l importo mensile per il divisore 30. L'indennità mensile non può in ogni caso superare un massimale comunicato annualmente con apposita circolare (per il 2013 è pari a 1152,90 euro - circolare INPS n. 14 del 30 gennaio 2013). E prevista una riduzione del 15 per cento dell indennità dopo i primi sei mesi di fruizione e di un ulteriore 15 per cento dopo il dodicesimo mese di fruizione. Questa seconda riduzione entrerà in vigore a partire dal 1 gennaio Si fa presente che ai sensi dell art. 2, comma 27, della legge di riforma per quei lavoratori per i quali non trovavano applicazione i contributi di cui agli artt. 12, comma 6 e 28, comma 1 della legge 2 giugno 1975, n. 160, ed in particolare per i soci lavoratori delle cooperative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, il trattamento dell indennità di disoccupazione ASpI sarà determinato, anno per anno, in funzione dell aliquota effettiva di contribuzione fino al completo allineamento contributivo, che avverrà, in base alle previsioni legislative, nell arco di 5 anni. A tal fine l esatta misura sarà determinata annualmente con specifico decreto ministeriale. Per il 2013 il Decreto è stato emanato in data 25 gennaio e registrato dalla Corte dei Conti in data 16 aprile ed ha stabilito che, per le categorie sopra descritte, le indennità ASpI e mini- ASpI sono liquidate nel 2013 in misura proporzionale all aliquota effettiva di contribuzione e, pertanto, le medesime prestazioni sono liquidate per un importo pari al 20% della misura delle indennità calcolate ai sensi dei commi da 6 a 9 e da 20 a 22 dell art. 2 della legge 92/2012. Le nuove norme prevedono un graduale aumento della durata della prestazione, collegata all età anagrafica del lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, distribuito nell arco dei prossimi tre anni. Parallelamente si assiste ad una diminuzione progressiva della durata della mobilità fino alla previsione della sua abrogazione prevista per il 1 gennaio Nel periodo transitorio la durata massima dell ASPI, in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1 gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015, è disciplinata nei seguenti modi: a) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno 2013: otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni; dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni; b) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno 2014: otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni; dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni; 6

7 quattordici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni; c) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno 2015: dieci mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni; dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni, sedici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni. A regime, dal 1 gennaio 2016 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere da tale data: a. per i lavoratori di età inferiore ai cinquantacinque anni, l'indennità viene corrisposta per un periodo massimo di dodici mesi, detratti i periodi di indennità già eventualmente fruiti negli ultimi 12 mesi sia a titolo di indennità di disoccupazione ASpI che mini-aspi; b. per i lavoratori di età pari o superiore ai cinquantacinque anni, l'indennità è corrisposta per un periodo massimo di diciotto mesi, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni, detratti i periodi di indennità già eventualmente fruiti negli ultimi 18 mesi sia a titolo di indennità di disoccupazione ASpI che mini-aspi. Si precisa che nelle ipotesi sopra descritte che abbiano una previsione di durata della prestazione superiore ai dodici mesi, per determinare la durata stessa della prestazione nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni, così come già precedentemente illustrato per il diritto, sono utili tutte le settimane di contribuzione, purché per esse risulti, anno per anno, complessivamente erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali (legge 638/1983 e legge 389/1989). Per beneficiare dell'indennità i lavoratori aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda, esclusivamente in via telematica, entro il termine di due mesi dalla data di spettanza del trattamento. Il termine di due mesi per la presentazione della domanda decorre dalla data di inizio del periodo indennizzabile che è così individuato: a. ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro; b. data di definizione della vertenza sindacale o data di notifica della sentenza giudiziaria; c. data di riacquisto della capacità lavorativa nel caso di un evento patologico (es.: malattia, infortunio) iniziato entro gli otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro; d. ottavo giorno dalla data di fine del periodo di maternità in corso al momento della cessazione del rapporto di lavoro; e. ottavo giorno dalla data di fine del periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate; f. trentottesimo giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa. 7

8 L'indennità di disoccupazione ASpI decorre: 1. dall ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell ultimo rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l ottavo giorno; 2. dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui questa sia presentata successivamente all ottavo giorno; 3. dalla data di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa nel caso in cui questa non sia stata presentata all INPS ma al centro per l impiego e sia successiva alla presentazione della domanda di indennità; 4. dalle date di cui alle lettere c) d) e) f) sopra elencate qualora la domanda sia stata presentata prima di tali date o dal giorno successivo alla presentazione della domanda qualora presentata successivamente ma, comunque, nei termini di legge. La legge di riforma ha espressamente disciplinato le situazioni di nuova attività lavorativa durante la percezione dell indennità di disoccupazione ASPI o mini-aspi. A questo proposito si posso distinguere tre eventualità: 1) Nuovo contratto di lavoro subordinato La fruizione dell'indennità è condizionata al permanere dello stato di disoccupazione. Pertanto, in caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l'indennità è sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie, fino ad un massimo di sei mesi. Per l individuazione del periodo di sospensione si considera la durata di calendario del rapporto di lavoro, prescindendo da ogni riferimento alle giornate effettivamente lavorate. Al termine di un periodo di sospensione di durata inferiore o pari a sei mesi l'indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l indennità stessa era stata sospesa. Si precisa che la sospensione e la ripresa della prestazione avvengono d ufficio e che a tal fine, come già previsto per l indennità di mobilità, è ininfluente l eventuale cessazione anticipata per dimissioni del lavoratore. La legge prevede che nei casi di sospensione, i periodi di contribuzione legati al nuovo rapporto di lavoro possono essere fatti valere ai fini di un nuovo trattamento di indennità ASpI e mini-aspi. Nel caso in cui il soggetto assicurato si rioccupi con contratto di lavoro subordinato superiore a sei mesi decadrà dal diritto alla prestazione. 2) Lavoro accessorio Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono, in base alla legge 28 giugno 2012, n. 92, le attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a euro (al netto dei contributi previdenziali) nel corso di un anno solare. Si richiama 8

9 comunque, sul lavoro accessorio, quanto chiarito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la circolare n. 18 del 2012 e dall INPS con la circolare n. 49 del 29 marzo L articolo 46 bis della legge 7 agosto 2012, n. 134 ha poi previsto che per l'anno 2013, le prestazioni di lavoro accessorio possano essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali nel limite massimo di euro (al netto dei contributi previdenziali) di corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. 3) Lavoro autonomo In caso di svolgimento di attività lavorativa sia in forma autonoma che parasubordinata, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario deve informare l'inps entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività. Qualora il reddito da lavoro autonomo sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, l'indennità verrà ridotta di un importo pari all'80 per cento dei proventi preventivati, rapportati al tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. Qualora nel corso del periodo di godimento delle indennità il lavoratore, per qualsiasi motivo, ritenesse di dover modificare il reddito dichiarato, dovrà presentare una nuova dichiarazione comprensiva del reddito precedentemente dichiarato e delle variazioni a maggiorazione o a diminuzione. In tal caso si procederà a rideterminare, dalla data della nuova dichiarazione, l importo della trattenuta sull intero reddito diminuito delle quote già eventualmente recuperate. Il beneficiario decade dall indennità, con effetto dal verificarsi dell evento interruttivo, nei seguenti casi: a. perdita dello stato di disoccupazione; b. nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi; c. inizio di un'attività in forma autonoma senza che il lavoratore effettui la comunicazione di cui all art. 2, comma 17, della legge n. 92 del 2012; d. raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; e. acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l'indennità di disoccupazione ASpI o mini-aspi. A tale proposito si richiama la circolare INPS n. 138 del 26 ottobre Dal combinato disposto dell art 2, commi 40 e 41, e dell articolo 4, commi 41 e 42, della legge di riforma sono considerate ipotesi di decadenza anche: a) il rifiuto di partecipare senza giustificato motivo ad una iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta dai servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, o non la regolare partecipazione; b) la non accettazione di un offerta di lavoro inquadrato in un livello retributivo superiore almeno del 20 per cento rispetto all'importo lordo dell'indennità cui si ha diritto. 9

10 Le ipotesi sopra descritte si applicano quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore, o comunque è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici. L interruzione si realizza dal momento in cui si verifica l'evento che la determina, con conseguente obbligo di restituire l'indennità che eventualmente si sia continuato a percepire oltre la data del verificarsi dell evento interruttivo. In via sperimentale, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell'indennità può richiedere la liquidazione degli importi del relativo trattamento - pari al numero di mensilità non ancora percepite - al fine di intraprendere un'attività di lavoro autonomo, ovvero per avviare un'attività in forma di auto impresa o di micro impresa, o per associarsi in cooperativa. Tale possibilità è riconosciuta nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, secondo le modalità stabilite nel decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 29 marzo 2013 e registrato dalla Corte dei Conti il 13 maggio Alle cessazioni del rapporto di lavoro intervenute fino al 31 dicembre 2012, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di indennità di disoccupazione, si applicano, fino alla scadenza naturale ovvero alla decadenza dalla prestazione, le disposizioni in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola di cui all'articolo 19 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni. 2. mini-aspi La mini-aspi è la prestazione che sostituisce l indennità di disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti ridotti ed è erogata per i nuovi eventi di disoccupazione che si verificano dal 1 gennaio Nonostante vada a sostituire la vecchia indennità di disoccupazione a requisiti ridotti occorre sottolineare che la nuova mini ASPI risulta essere uno strumento completamente diverso per natura e finalità. Difatti, mentre l indennità a requisiti ridotti era strutturata come un indennità a posteriori non legata ad uno stato di disoccupazione al momento della domanda (che infatti veniva consentita nei primi tre mesi dell anno successivo), la nuova mini ASPI è finalizzata a tutelare contro il rischio di disoccupazione involontaria e pertanto interviene solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro e subordinatamente alla permanenza dello stato di disoccupazione. Pertanto la mini ASPI è destinata a fornire una tutela contro la disoccupazione involontaria per quei lavoratori che non raggiungono i requisiti per il diritto all ASPI. Sono destinatari della nuova prestazione tutti i lavoratori con un rapporto di lavoro in forma subordinata come individuati per l ASPI e che involontariamente abbiano perduto tale occupazione. All indennità di disoccupazione mini-aspi si applica la stessa disciplina dell indennità di disoccupazione ASpI per quanto attiene a: a. destinatari; b. stato di disoccupazione; c. retribuzione di riferimento per il calcolo della prestazione; d. misura della prestazione; e. decorrenza della prestazione; f. modalità e tempi di presentazione della domanda; 10

11 g. svolgimento di attività di lavoro autonomo e di lavoro accessorio durante la percezione della prestazione; h. decadenza dall indennità (si specifica che per la mini-aspi, la durata del nuovo contratto di lavoro subordinato deve essere superiore a cinque giorni); i. anticipazione dell indennità. Nonostante le differenze sostanziali di impostazione e di natura delle due prestazioni, approssimativamente si può dire che l importo della mini ASPI è pari a circa il doppio dell indennità a requisiti ridotti (75% contro il 35-40%), mentre il periodo di fruizione della mini ASPI è di circa la metà di quello della vecchia requisiti ridotti almeno per periodi fino a sei mesi di lavoro. Pertanto a grandi linee non dovrebbero esserci differenze sostanziali sulla cifra complessiva (questo senza contare le possibili sospensioni). Il massimale dovrebbe incidere di più nella mini ASPI, considerato l importo giornaliero più elevato. Occorre considerare che il periodo di fruizione più corto va ad incidere anche sulla contribuzione figurativa. L'indennità è riconosciuta ai lavoratori che, a partire dal 1 gennaio 2013, abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino i seguenti requisiti: a. possano far valere lo status di disoccupato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni; b. possano far valere almeno 13 settimane di contribuzione da attività lavorativa negli ultimi 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, per la quale siano stati versati o siano dovuti contributi per l assicurazione obbligatoria. Ai fini del diritto sono valide tutte le settimane retribuite, purché per esse risulti, anno per anno, complessivamente erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali (legge 638/1983 e legge 389/1989). Occorre sottolineare che non è richiesto il requisito dell anzianità assicurativa e questo consente l applicazione della mini ASPI a quei lavoratori che perdono l occupazione nei primi due anni di attività lavorativa dipendente e alle nuove categorie protette nel primo biennio (apprendisti, artisti dipendenti e soci di cooperative ex DPR 602/1970). L'indennità è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nei dodici mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro. La legge di stabilità ha poi stabilito che ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. Pertanto, in caso di corresponsione di una precedente indennità mini-aspi fruita parzialmente poiché interrotta per rioccupazione del beneficiario prima della fine del periodo di durata spettante, ai fini di un eventuale nuova indennità mini-aspi, possono essere utilizzati anche i periodi di contribuzione residui presi in considerazione per la precedente prestazione parzialmente utilizzata, ma in relazione ai quali non vi sia stata una concreta erogazione della stessa prima indennità. Questi periodi di contribuzione residui devono ricadere nei dodici mesi precedenti la data di cessazione dell ultimo rapporto di lavoro. Si fa presente che per determinare la durata della prestazione, così come già prima illustrato per il diritto, sono utili tutte le settimane di contribuzione, purché per esse risulti, anno per anno, complessivamente erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali (legge 638/1983 e legge 389/1989). 11

12 In caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l'indennità è sospesa d'ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie fino ad un massimo di cinque giorni. Si precisa che la sospensione dell indennità, sempre nel periodo massimo di 5 giorni, e la sua ripresa avvengono anche nel caso di un lavoro a tempo determinato in uno stato estero, come già indicato riguardo all ASpI. Prestazioni accessorie Per i periodi di fruizione dell indennità di disoccupazione ASpI e mini-aspi sono riconosciuti d ufficio i contributi figurativi, utili ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici, esclusi i casi in cui sia previsto il computo della sola contribuzione effettivamente versata. Resta confermato il diritto all assegno per il nucleo familiare per le due indennità. Norma di salvaguardia La legge di stabilità ha aggiunto il comma 24-bis all art. 2 della legge di riforma in base al quale alle prestazioni dell Assicurazione sociale per l impiego si applicano, per quanto non previsto nella legge Fornero e in quanto compatibili, le norme già operanti in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola. Revoca giudiziale delle prestazioni Il giudice, ai sensi dell art 2 commi dal 58 al 62 della legge di riforma, con la sentenza di condanna per i reati di associazione terroristica, attentato per finalità terroristiche o di eversione, sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, associazione di stampo mafioso, scambio elettorale, strage e delitti commessi per agevolare le associazione di stampo mafioso, dispone la sanzione accessoria della revoca di alcune prestazioni tra cui l indennità di disoccupazione ASpI e la mini-aspi Questi provvedimenti sono comunicati dall Autorità Giudiziaria entro 15 giorni dall adozione dei medesimi agli enti previdenziali al fine della loro immediata esecuzione. 3. Indennità co.co.pro. L art. 2, commi dal 51 al 56, della legge di riforma ha riconosciuto, a decorrere dal 1 gennaio 2013, un indennità ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l Inps, che soddisfino in via congiunta una serie di requisiti. La prestazione, già autorizzata negli anni passati anno per anno, è riconosciuta dal 1 gennaio 2013 a regime. Per il triennio sono previsti in via transitoria particolari requisiti e finanziamenti integrativi. I beneficiari della prestazione sono i collaboratori coordinati e continuativi di cui all articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l Inps. Pertanto sono esclusi, per espressa previsione normativa i titolari di redditi di lavoro autonomo e tutti i lavoratori iscritti alla Gestione separata a vario titolo, ma non inquadrabili nell ambito di applicazione dei contratti di collaborazione a progetto di cui al citato articolo 61, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 12

13 2003. A mero titolo esemplificativo rimangono esclusi coloro che abbiano stipulato rapporti di lavoro diversi dal contratto di collaborazione a progetto, quali gli assegnisti di ricerca, i dottorandi di ricerca con borsa di studio. Sono esclusi, tra l altro, i soggetti assicurati presso altre casse previdenziali, che siano già titolari di pensione ovvero assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie. I potenziali beneficiari devono infatti essere iscritti in via esclusiva alla Gestione separata. L indennità è riconosciuta ai collaboratori che soddisfino in via congiunta i seguenti requisiti: a) abbiano operato, nel corso dell anno precedente, in regime di monocommittenza; b) abbiano conseguito l anno precedente un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore al limite di euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta nell anno precedente; c) con riguardo all anno di riferimento sia accreditato, presso la Gestione separata, un numero di mensilità non inferiore a uno; d) abbiano avuto un periodo di disoccupazione ai sensi dell articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, ininterrotto di almeno due mesi nell anno precedente; e) risultino accreditate nell anno precedente almeno quattro mensilità presso la Gestione separata. L INPS, con la circolare n. 38 del 14 marzo 2013, ha precisato che per anno di riferimento si deve intendere l anno in cui il collaboratore matura il requisito di cui alla lettera c) e presenta la domanda, mentre per anno precedente si deve intendere solo ed esclusivamente l anno solare immediatamente precedente quello di riferimento. Per quanto riguarda la monocommittenza, poichè non è più riferita all ultimo rapporto di lavoro, ossia quello al termine del quale si è verificato l evento fine lavoro, ma all anno precedente, essa deve essere garantita con lo stesso datore di lavoro/committente per tutto l anno precedente a quello in cui viene presentata la domanda di prestazione. In particolare, la monocommittenza sussiste anche se nel corso dello stesso anno il lavoratore abbia avuto più rapporti di collaborazione purché con il medesimo datore di lavoro. L INPS ha chiarito che, considerata la finalità della norma di garantire un sostegno al reddito rivolto ai lavoratori economicamente dipendenti da un solo committente, per reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale si deve intendere il reddito lordo conseguito in qualità di collaboratore coordinato e continuativo. Per quanto attiene al periodo di disoccupazione, la legge di riforma richiede un periodo ininterrotto di almeno due mesi nell anno precedente. Si tratta della disoccupazione ai sensi dell articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.181, e successive modificazioni (condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti). E importante sottolineare la possibilità di presentare la domanda in costanza del rapporto di lavoro. Per quanto riguarda, infine, gli accrediti contributivi nella Gestione separata relativi all anno precedente e all anno di riferimento si considerano utili ai fini dell erogazione dell indennità in argomento i contributi effettivi. Si precisa che i contributi figurativi dell indennità di maternità, per il periodo di astensione obbligatoria, 13

14 relativamente al rapporto di collaborazione, essendo equiparati alla contribuzione effettiva da lavoro, sono considerati utili ai fini del raggiungimento del requisito contributivo. Il comma 56 dell art. 2 stabilisce, in via transitoria, per gli anni 2013, 2014 e 2015, che il requisito di cui alla lettera e), relativo alle mensilità accreditate, è ridotto da quattro a tre mesi. La domanda di prestazione (poiché non è più necessario il decorso di almeno due mesi di assenza di contratto di lavoro) deve essere presentata dal collaboratore entro il 31 dicembre dell anno di riferimento. Solo nel caso in cui il requisito previsto dalla lettera c) venga maturato nel mese di dicembre, il termine per presentare la domanda, relativa all anno di riferimento in cui il predetto requisito è stato maturato, è prorogato fino al 31 gennaio dell anno successivo a quello di riferimento. L importo della prestazione è pari al 5% del minimale annuo di reddito di cui all articolo 1, comma 3, legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi), moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l anno precedente e quelle non coperte da contribuzione. Il comma 56 dell art. 2 dispone, in via transitoria, per gli anni 2013, 2014 e 2015, che l importo dell indennità sia elevato dal 5% al 7%. La prestazione, per disposizione di legge, è liquidata in un unica soluzione se l importo della prestazione è pari o inferiore a euro o in importi mensili pari o inferiori a euro se l importo della prestazione è superiore a euro. 4. Indennità di disoccupazione ASPI ai lavoratori sospesi L art. 3, comma 17, della legge di riforma riconosce, in via sperimentale per il periodo , l erogazione dell indennità di disoccupazione collegata all Assicurazione Sociale per l Impiego (ASpI) ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso di particolari requisiti assicurativi e contributivi, a condizione che ci sia un intervento integrativo pari almeno al 20% dell indennità stessa a carico dei Fondi bilaterali, ovvero a carico dei nuovi Fondi di solidarietà previsti dall articolo 3, comma 4, della legge di riforma. Il trattamento è riconosciuto nel limite delle risorse non superiore a 20 milioni di euro annui per il periodo La tutela in argomento è prevista esclusivamente nelle ipotesi di crisi aziendali o occupazionali, ovvero situazioni di mercato o eventi naturali transitori e di carattere temporaneo che determinino, per qualunque tipologia di datore di lavoro privato, mancanza di lavoro, di commesse, di ordini o clienti. I beneficiari di questa prestazione sono i lavoratori con contratti a tempo indeterminato e determinato, dipendenti da aziende non destinatarie, per settore o dimensione, di interventi di cassa integrazione guadagni ordinaria, cassa integrazione guadagni gestione speciale per l edilizia, per i lapidei e per l agricoltura, e di cassa integrazione guadagni straordinaria ovvero dipendenti di imprese artigiane che rientrano nel campo di applicazione dell articolo 12, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n.223 e ss.mm.ii. Per espressa previsione dell articolo 3, comma 18, della legge di riforma sono comunque esclusi: a) i lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale; 14

15 b) i lavoratori che abbiano contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate; c) i lavoratori che abbiano contratti di lavoro a tempo parziale verticale. In base al combinato disposto dell articolo 2, comma 1 ed articolo 3, comma 17, della legge di riforma, a decorrere dal 1 gennaio 2013, agli apprendisti, in caso di eventi di disoccupazione involontaria e cessazione del rapporto di lavoro, spetta la indennità di disoccupazione ASpI e Mini AspI. In caso di sospensione del rapporto di lavoro, ad essi spetta, in presenza dei requisiti richiesti, la tutela di cui al comma 17. Ai fini dell erogazione della prestazione, l articolo 3, comma 17, della legge di riforma richiama il possesso dei requisiti soggettivi previsti dall articolo 2, comma 4, della stessa legge 92/2012. La norma, quindi, richiede i requisiti soggettivi per l erogazione dell indennità di disoccupazione legata all ASpI, in quanto compatibili con una tutela di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro, considerando che l indennità in argomento è legata alla sospensione del rapporto di lavoro e non alla cessazione dello stesso. In questo senso, i requisiti soggettivi che sono compatibili e che devono essere verificati preliminarmente all erogazione dell indennità in argomento sono esclusivamente quelli assicurativi e contributivi. In particolare occorrono: due anni di assicurazione contro la disoccupazione; un anno di contribuzione contro la disoccupazione (contributi DS e/o ASpI) nel biennio precedente l inizio del periodo di sospensione. Per quanto riguarda la base di calcolo e la misura occorre fare riferimento a quanto previsto in materia di ASPI. In merito alla durata del trattamento, la disciplina prevede un limite massimo di 90 giornate da computare nel biennio mobile. La sospensione effettiva del lavoratore può verificarsi in giornate non consecutive all interno del periodo oggetto dell accordo sindacale, poiché la norma dispone solo che la durata massima del trattamento non può superare novanta giornate da computare in un biennio mobile. La tutela può quindi essere flessibile ed articolarsi in turnazioni settimanali e/o giornaliere. Per il periodo di fruizione dell indennità in oggetto, ovvero per le giornate fruite in caso di sospensione non continuativa, sono riconosciuti i contributi figurativi utili ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici. Resta confermato anche per i lavoratori sospesi il diritto all assegno per il nucleo familiare quale prestazione accessoria dell indennità di disoccupazione (ASpI). Il legislatore ha previsto per tale misura sperimentale per il triennio l intervento obbligatorio integrativo pari almeno al 20% a carico dei Fondi bilaterali di cui al comma 14, ovvero a carico dei fondi di solidarietà di cui al comma 4. 15

16 5. Tutela della genitorialità L art. 4, commi da 24 a 26, della legge di riforma, ha introdotto delle misure sperimentali a tutela della genitorialità per gli anni In particolare sono state previste due misure: il congedo del padre e un contributo per l acquisto dei servizi per l infanzia. Per quanto concerne il congedo del padre si articola in un giorno obbligatorio e due facoltativi, entrambi fruibili entro il quinto mese di vita del bambino. Il congedo obbligatorio è qualificabile come diritto autonomo del padre ed è quindi fruibile indipendentemente dal diritto al congedo obbligatorio della madre. Viceversa il congedo facoltativo è qualificabile come diritto derivato da quello della madre ed è pertanto fruibile solo se la madre rinuncia a uno o due giorni di astensione obbligatoria rientrando prima a lavoro. Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo ad un'indennità giornaliera a carico dell'inps, pari al 100% della retribuzione. I congedi del padre, sia quello obbligatorio che quelli facoltativi, non possono essere frazionati ad ore. Riguardo alla seconda misura prevista per la tutela della genitorialità, sempre in via sperimentale per il triennio , la madre lavoratrice può richiedere, al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale, voucher per l acquisto di servizi di baby sitting, ovvero un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da utilizzare negli undici mesi successivi al congedo obbligatorio, per un massimo di sei mesi. L importo previsto per il contributo è di 300,00 euro (fino a concorrenza della retta per quanto riguarda la rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati) per ogni mese di rinuncia al congedo parentale fino ad un massimo di 6 mesi, nei limiti di quelli disponibili (nella gestione separata fino ad un massimo di 3 mesi). E prevista la pubblicazione di un apposito bando e della relativa graduatoria fino a concorrenza dei 20 milioni di euro annui stanziati. La graduatoria è definita tenendo conto dell ISEE - Indicatore della Situazione Economica Equivalente - con ordine di priorità per i nuclei familiari con ISEE di valore inferiore e, a parità di ISEE, secondo l ordine di presentazione della domanda. 16

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