Via Borgo Vico n. 148 22100 COMO Tel. 031-230.475-397 - 386 Fax 031-230.345 E-mail ato@ato.como.it PEC aato@pec.provincia.como.it Ufficio d Ambito di Como REGOLAMENTO DI ASSIMILAZIONE DELLE ACQUE REFLUE ALLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE
VISTO lo Statuto dell Azienda Speciale, approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n.102 del 20/12/2011, ed in particolare l art. 2 con cui si attribuisce all Ufficio d Ambito lo svolgimento delle funzioni ed attività previste dalla normativa nazione e regionale, descritte dall art. 48 della L.R. 26/2003 e s.m.i. RICHIAMATI -il D.lgs n. 152 del 3 aprile 2006 Norme in materia ambientale e s.m.i.; -il D.lgs. 267/2000 Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali ; -la L.R. n. 26 del 12 dicembre 2003 Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di gestione del sottosuolo e di risorse idriche e s.m.i.; -il Regolamento Regionale 24 marzo 2006 n. 3 Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell art. 52, comma 1 lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 ; -la D.G.R. n. 8/11045 del 20.01.2010 Linee guida per l esercizio delle competenze in materia di scarichi nella rete fognaria da parte dell Ufficio d Ambito (art. 44, comma 1, lett. c) della l.r. 26/2003 e successive modificazioni ; -il D.P.R. 160/2010 Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 ; 2 di 6
PREMESSO CHE: 1) Ai sensi dell art. 74, comma 1 lettera g, del D.lgs. n. 152/2006 sono definite acque reflue domestiche le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche. 2) Ai sensi dell allegato A al R.R. n.3/2006 sono da considerarsi acque reflue domestiche le acque reflue: - derivanti esclusivamente dal metabolismo umano e dall attività domestica ovvero da servizi igienici, cucine e/o mense anche se scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgano attività commerciali o di produzione di beni; - In quanto derivanti da attività riconducibili per loro natura a quelle domestiche e/o al metabolismo umano, le acque reflue provenienti da: a. laboratori di parrucchiere, barbiere e istituti di bellezza; b. lavanderie a secco a ciclo chiuso e stirerie la cui attività sia rivolta direttamente e esclusivamente all utenza residenziale; c. vendita al dettaglio di generi alimentari e altro commercio al dettaglio, anche con annesso laboratorio di produzione finalizzato esclusivamente alla vendita stessa; d. attività alberghiera e di ristorazione. 3) Ai sensi dell art. 101, commi 7 e 7-bis, del D.Lgs. n. 152/2006 sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue: a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura; b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame; c) provenienti da imprese dedite alle attivita' di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attivita' di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalita' e complementarieta' funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attivita' di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilita'; d) provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densita' di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo; e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale; f) provenienti da attivita' termali, fatte salve le discipline regionali di settore. 3 di 6
7-bis). Sono altresi' assimilate alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, le acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari. Al fine di assicurare la tutela del corpo idrico ricettore e il rispetto della disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane, lo scarico di acque di vegetazione in pubblica fognatura e' ammesso, ove l'ente di governo dell'ambito e il gestore d'ambito non ravvisino criticita' nel sistema di depurazione, per i frantoi che trattano olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate ove i metodi di smaltimento tramite fertilizzazione e irrigazione non siano agevolmente praticabili, previo idoneo trattamento che garantisca il rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato in base alle caratteristiche e all'effettiva capacita' di trattamento dell'impianto di depurazione)). 4) Ai sensi dell art. 5, comma 2 del R.R. n.3/2006 sono assimilate alle acque reflue domestiche, le acque reflue il cui contenuto inquinante, prima di ogni trattamento depurativo, sia esprimibile mediante i parametri della tabella 1 dell allegato B al R.R. n 3/2006 e risulti inferiore ai corrispondenti valori limite, ad eccezione degli effluenti di allevamento, come definiti dall art. 74, comma 1 lettera v del D.Lgs. n. 152/2006, e delle acque di raffreddamento, che risultano espressamente escluse dal comma 3 del medesimo articolo. CONSIDERATO CHE: Ai sensi dell art. 5, comma 4 del R.R. n.3/2006 L autorità competente, sulla base dell esame delle attività da cui derivano le acque reflue, può procedere alla valutazione della assimilazione delle acque stesse, senza necessità di eseguire accertamenti analitici, se le attività presentano un consumo d acqua medio giornaliero inferiore a 20 mc. RICHIAMATA: La Delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Autorità dell Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Como - n. 33/2011 del 31/05/2011 avente ad oggetto: Assimilazione delle acque reflue alle acque reflue domestiche. VALUTATA Alla luce delle istruttorie sino ad oggi condotte, la necessità di aggiornare la stessa relativamente all individuazione delle tipologie di attività aventi un consumo d acqua medio giornaliero inferiore a 20 mc, da cui possono derivare acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche. 4 di 6
L azienda Speciale UFFICIO d AMBITO di COMO stabilisce che: le tipologie di attività rientranti nel campo di applicazione dell art. 5, comma 4 del R.R. n.3/2006, le cui acque risultano assimilabili alle acque reflue domestiche in presenza di un consumo d acqua medio giornaliero inferiore ai 20 mc sono individuate nel seguente elenco: a) Depositi e centri di vendita all ingrosso di prodotti vegetali o animali, comprensivi delle attività di conservazione, lavaggio e confezionamento dei prodotti stessi; esclusa la trasformazione. b) Farmacie ed Erboristerie con annesso laboratorio di produzione finalizzato esclusivamente alla vendita stessa. c) Lavanderie ad acqua, sia self-service che tradizionali, la cui attività sia rivolta all utenza domestica. Nel caso in cui dette lavanderie svolgano parte della propria attività anche a servizio di utenti non domestici, sarà possibile procedere all assimilazione unicamente nel caso in cui la biancheria trattata derivi da attività considerate assimilabili alle domestiche all interno del presente regolamento (es. ristorazione, attività alberghiera) e l azienda dichiari inoltre che nel ciclo di lavaggio vengono utilizzati detersivi analoghi a quelli per uso domestico. d) Acque di condensa degli impianti di condizionamento. e) Acque provenienti da pensione, toelettatura e/o allevamento di animali da compagnia. f) Laboratori artigianali per la produzione di generi alimentari destinati alla vendita di terzi. 5 di 6
Per le attività da cui derivano acque reflue con caratteristiche assimilabili a quelle domestiche, risulta possibile procedere alla comunicazione/richiesta di assimilazione ad acque reflue domestiche. Si ritiene opportuno schematizzare di seguito le differenti di casistiche che potrebbero presentarsi: 1) Se le acque reflue derivano da attività di cui all allegato A al R.R. n.3/2006, queste sono dichiarate domestiche per legge, quindi non risulta necessario inoltrare alcuna comunicazione/richiesta di assimilazione, in quanto derivanti da attività riconducibili per loro natura a quelle domestiche e/o al metabolismo umano. 2) Se le acque reflue derivano da attività di cui all'art.101, comma 7, del D.Lgs. 152/06, sono dichiarate assimilate alle domestiche per legge, quindi il titolare dell'attività da cui si origina lo scarico dovrà presentare comunicazione di assimilazione. In questi casi l'ufficio d'ambito rilascerà una presa d'atto delle comunicazioni inoltrate dal titolare dell'attività produttiva, da esibire in caso di controllo da parte dell'autorità competente. 3) Se le acque reflue ricadono nel caso previsto dall art. 5, comma 2 del R.R. n.3/2006 ovvero il contenuto inquinante delle stesse si esprimibile, prima di ogni trattamento depurativo, mediante i parametri della tabella 1 dell'allegato B al RR 03/06 e risulti inferiore ai corrispondenti valori limite, possono essere dichiarate assimilate alle domestiche dall'ufficio d'ambito. In questo caso il titolare dell'attività da cui si origina lo scarico dovrà presentare richiesta di assimilazione. L'Ufficio d'ambito rilascerà la dichiarazione di assimilazione, da esibire in caso di controllo da parte dell'autorità competente. 4) Se le acque reflue derivano da attività che presentano un consumo d acqua medio giornaliero inferiore ai 20 mc e sono comprese nell elenco approvato dall Ufficio d Ambito di Como con il presente regolamento, ai sensi dell art. 5, comma 4 del R.R. n.3/2006, queste possono essere dichiarate assimilate alle domestiche dall'ufficio d'ambito. In questo caso il titolare dell'attività da cui si origina lo scarico dovrà presentare richiesta di assimilazione. L'Ufficio d'ambito rilascerà la dichiarazione di assimilazione, da esibire in caso di controllo da parte dell'autorità competente. Nei rimanenti casi, il titolare dell'attività che origina lo scarico dovrà richiedere autorizzazione allo scarico in fognatura secondo la normativa vigente. 6 di 6