IL PROTOCOLLO TECNICO E LE LINEE GUIDA PER ANALISI DEL RISCHIO NELLA MICROBIOLOGIA DEGLI ALIMENTI: INTERPRETAZIONE DEL RISULTATO, FLUSSI INFORMATIVI e GESTIONE DELLE NC
Indicazioni sul finanziamento dei controlli supplementari e sulle prestazioni analitiche effettuate dall'izs-plv Giuseppe Gamaleri ASL AL Asti, 22 maggio 2014
SICUREZZA ALIMENTARE - prestazioni da sottoporre a pagamento (controlli supplementari e/o su richiesta dell'operatore art. 28 del Reg. CE 882/04 e art. 4 del D.L.vo 194/08) Alcune disposizioni nazionali e comunitarie (Regolamento (CE) N. 882/2004, D.L.vo n 194 del 19 novembre 2008, DM 24.01.2011 n. 52506) regolamentano il finanziamento dei controlli ufficiali e prevedono che i costi di alcune specifiche attività svolte dall Autorità Competente, come i controlli supplementari e i controlli su richiesta, siano sostenuti dal soggetto sottoposto al controllo stesso, così come il costo relativo agli esami richiesti ai Laboratori di analisi.
Reg. CE 882/04 art. 28 Spese derivanti da controlli ufficiali supplementari Se la rilevazione dei casi di non conformità porta a effettuare controlli ufficiali che vanno al di là della normale attività di controllo dell'autorità competente, quest'ultima addebita le spese determinate da tali controlli ufficiali supplementari agli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti responsabili della non conformità o, eventualmente al titolare o al depositario dei prodotti al momento in cui i controlli ufficiali supplementari sono eseguiti.
Reg. CE 882/04 art. 28 Spese derivanti da controlli ufficiali supplementari Le attività normali di controllo consistono nella consueta attività di controllo richiesta dalla normativa comunitaria o dalla legislazione nazionale e in particolare quella descritta nel piano di cui all'articolo 41.
Reg. CE 882/04 art. 28 Spese derivanti da controlli ufficiali supplementari Le attività che esulano dalle normali attività di controllo comprendono il prelievo e l'analisi di campioni come anche altri controlli necessari per accertare l'entità del problema e verificare se sia stato effettuato un intervento correttivo, o per individuare e/o provare casi di non conformità.
CONTROLLI SUPPLEMENTARI art. 4, comma 1 D.L.vo 194/08 Sono definiti controlli supplementari (art. 28 Reg. CE 882/04 art. 4, comma 1 D.L.vo 194/08) quelli effettuati al di là della normale attività di controllo dell A.C. disposti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.
CONTROLLI SUPPLEMENTARI art. 4, comma 1 D.L.vo 194/08 I controlli supplementari esulano dalle normali attività di controllo e comprendono: il prelievo, l analisi di campioni, altri controlli necessari per accertare l entità del problema, verificare se sia stato effettuato un intervento correttivo.
CONTROLLI SUPPLEMENTARI art. 4, comma 1 D.L.vo 194/08 I controlli supplementari, pertanto, sono quelli effettuati in aggiunta alla normale programmazione di cui al Reg. CE/882/2004, svolti a seguito di non conformità rilevate nell'attività di controllo ufficiale, che rendono necessaria la verifica della rimozione delle stesse e che richiedono un ulteriore sopralluogo non ricompreso nella programmazione ordinaria e straordinaria dell attività.
CONTROLLI SUPPLEMENTARI art. 4, comma 1 D.L.vo 194/08 Ricadono in questa fattispecie anche le verifiche effettuate su richiesta di altri Organi di controllo (es. NAS, Capitaneria di porto, CFS), a seguito di irregolarità accertata.
CONTROLLI SUPPLEMENTARI art. 4, comma 1 D.L.vo 194/08 In ogni caso, la decisione dell Autorità Competente di avviare un attività di controllo supplementare deve essere fondata, circostanziata, ben motivata e sottoposta con evidenza all operatore interessato.
SPESE DERIVANTI art. 4, comma 2 D.L.vo 194/08 Le spese derivanti dai controlli di cui al comma 1 sono a totale carico degli operatori dei settori interessati di cui all'articolo 1 (compresa la produzione primaria e la vendita al dettaglio) e si determinano tenendo conto del costo orario del servizio, stabilito secondo le modalità di cui all'articolo 5 e all'allegato C.
Art. 1 comma 1 D.L.vo 194/08 applicazione Campo di Il presente decreto stabilisce le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali, disciplinati al TITOLO II del regolamento (CE) n. 882/2004, eseguiti dalle autorità competenti per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.
Reg. (CE) n. 882/2004 - TITOLO II C. U. ad opera degli Stati membri - CAPO I - Art. 3 Obblighi generali in relazione all'organizzazione di controlli ufficiali 1. Gli Stati membri garantiscono che i controlli ufficiali siano eseguiti periodicamente, in base ad una valutazione dei rischi e con frequenza appropriata, per raggiungere gli obiettivi del presente regolamento, tenendo conto: ecc.ecc.
Reg. (CE) n. 882/2004 - TITOLO II C. U. ad opera degli Stati membri - CAPO I - Art. 3 comma 3 Obblighi generali in relazione all'organizzazione di controlli ufficiali 3. I controlli ufficiali sono eseguiti in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione dei mangimi o degli alimenti e degli animali e dei prodotti di origine animale.
Reg. (CE) n. 882/2004 - TITOLO II C. U. ad opera degli Stati membri - CAPO I - Art. 3 comma 3 In ciò rientrano i controlli sulle aziende del settore dei mangimi e degli alimenti, sull'uso dei mangimi e degli alimenti, sul magazzinaggio dei mangimi e degli alimenti, su qualsiasi trasformazione, materiale, sostanza, attività o operazione, compreso il trasporto, relativi ai mangimi o agli alimenti e sugli animali vivi, richiesti per raggiungere gli obiettivi del presente regolamento.
Art. 1 comma 2 D.L.vo 194/08 applicazione Campo di Per il finanziamento dei controlli di cui al comma 1, si applicano le tariffe previste negli allegati al presente decreto, secondo le modalità di cui all'articolo 2.
Art. 2 D.L.vo 194/08 Riscossione delle tariffe Per i controlli sanitari ufficiali effettuati sul territorio nazionale presso gli operatori dei settori interessati dai controlli di cui all'articolo 1 sono riscosse le tariffe di cui all'allegato A (che, come noto, escludono la produzione primaria e la vendita al dettaglio).
CONTROLLI SU RICHIESTA - art. 4, comma 1 D.L.vo 194/08 Sono definiti controlli resi nell'interesse dell'operatore (art. 4, comma 1 D.L.vo 194/08) quelli che sono esplicitamente richiesti dallo stesso, compresi quelli effettuati per il rilascio di certificazioni per l'esportazione, nonché i controlli svolti in applicazione di normative riguardanti Paesi Terzi (daily inspection), in aggiunta alla normale programmazione.
CONTROLLI SU RICHIESTA - art. 4, comma 1 D.L.vo 194/08 Tali controlli sono sottoposti alle tariffe previste dal tariffario regionale, approvato con D.G.R. 5 luglio 2004, n. 42-12939, in quanto garantiscono la copertura del costo del servizio.
CONTROLLI SU RICHIESTA - art. 4, comma 1 D.L.vo 194/08 In ogni caso i costi per le analisi di laboratorio a seguito di campionamenti effettuati in corso di controlli supplementari e/o richiesta sono a carico dell'operatore, che provvede direttamente al pagamento al laboratorio di prova.
COSTO ORARIO - Articolo 5 D.L.vo 194/08 Viene definito costo orario (art. 5 D.L.vo 194/08) il costo della prestazione, comprensivo di tutto il personale coinvolto nelle attività, è indicato nell'allegato C sezione I del D.L.vo 194/08 ed è fissato in 50.00 /ora.
COSTO ORARIO - Articolo 5 D.L.vo 194/08 Il costo del servizio deve essere calcolato in base al tempo necessario per svolgere il controllo ufficiale, con l adozione di tutti gli strumenti ritenuti necessari, per ogni unità produttiva verificata, non considerando i tempi di percorrenza e il quantitativo di risorse umane utilizzate.
COSTO ORARIO - Articolo 5 D.L.vo 194/08 La tariffa applicata non può essere inferiore alla prestazione di un ora pari a 50,00.
COSTO ORARIO - Articolo 5 D.L.vo 194/08 Maggiorazione da applicare Il costo orario relativo ai controlli supplementari è maggiorato esclusivamente della quota dello 0,5%, finalizzata all'attuazione del piano nazionale integrato dei controlli di cui all'art. 41 del Regolamento CE/882/2004.
COSTO ORARIO - Articolo 5 D.L.vo 194/08 Se le prestazioni sono soggette ai pagamenti previsti dal tariffario regionale vigente, si fa ad esso riferimento tenendo conto della avvenuta copertura dei costi del servizio.
CONTROLLI SUPPLEMENTARI E SU RICHIESTA I controlli supplementari e su richiesta esulano dall attività ordinaria programmata contemplata agli artt. 1 e 11 del D.L.vo n 194 del 19 novembre 2008.
CONTROLLI SUPPLEMENTARI E SU RICHIESTA A tal riguardo infatti sono richiamati espressamente all art. 4 del decreto sopraccitato e, come riportato dalla nota DGISAN 0012290-P-28/03/2013, si ribadisce che le spese sono a totale carico degli operatori responsabili della non conformità o eventualmente del titolare o depositario dei prodotti al momento in cui i controlli supplementari sono eseguiti.
CONTROLLI SUPPLEMENTARI E SU RICHIESTA Fermo restando che l Autorità Competente valuta e decide i casi per i quali l OSA/OSM è tenuto a corrispondere il pagamento delle prestazioni eseguite, si riportano di seguito in modo schematico e indicativo le attività di controllo assoggettate a pagamento.
Controlli e analisi assoggettate a pagamento MOTIVO DELL ATTIVITÀ DI CONTROLLO UFFICIALE CON O SENZA CAMPIONAMENTO OSSERVAZIONI Controlli e analisi che esulano dalla programmazione ordinaria e straordinaria disposta dall A. C.
Controlli e analisi assoggettate a pagamento MOTIVO DELL ATTIVITÀ DI CONTROLLO UFFICIALE CON O SENZA CAMPIONAMENTO Controlli e analisi richieste dall OSA/OSM per esportazione / importazione o certificazioni in genere OSSERVAZIONI Vedi: art. 4, comma 1 D.L.vo 194/08 - Nota DGSAN 0011000-P del 17/04/2009 Artt. 28 e 54 paragrafo 5 del Regolamento (CE) n. 882/2004 - DM 24.01.2011 n. 52506 - Nota DGISAN 0012290-P del 28/03/2013
Controlli e analisi assoggettate a pagamento MOTIVO DELL ATTIVITÀ DI CONTROLLO UFFICIALE CON O SENZA CAMPIONAMENTO Controlli disposti da UVAC e PIF/USMAF conseguenti a non conformità accertate OSSERVAZIONI Vedi: art. 4, comma 1 D.L.vo 194/08 - Nota DGSAN 0011000-P del 17/04/2009 DM 24.01.2011 n. 52506 - Nota DGISAN 0012290-P del 28/03/2013
Controlli e analisi assoggettate a pagamento MOTIVO DELL ATTIVITÀ DI CONTROLLO UFFICIALE CON O SENZA CAMPIONAMENTO Controlli e analisi condotte in seguito a positività al controllo ufficiale, in ambito P.N.R. e P.N.A.A., e in caso di allerta nazionali e comunitarie in cui è stata accertata la responsabilità diretta dell OSA/OSM OSSERVAZIONI Vedi: art. 4, comma 1 D.L.vo 194/08 - Nota DGSAN 0011000-P del 17/04/2009 - Articoli 28 e 54 paragrafo 5 del Regolamento (CE) n. 882/2004 - DM 24.01.2011 n. 52506 - Nota DGISAN 0012290-P del 28/03/2013
Controlli e analisi assoggettate a pagamento MOTIVO DELL ATTIVITÀ DI CONTROLLO UFFICIALE CON O SENZA CAMPIONAMENTO OSSERVAZIONI Controlli e analisi effettuati su richiesta di altri Organi di controllo (es. NAS, Capitaneria di Porto, CFS), a seguito di irregolarità accertata
Controlli e analisi assoggettate a pagamento MOTIVO DELL ATTIVITÀ DI CONTROLLO UFFICIALE CON O SENZA CAMPIONAMENTO Controlli e analisi richieste a seguito di positività nell'ambito di MTA OSSERVAZIONI Sono COMPRESI i controlli e i campionamenti ufficiali effettuati a seguito di positività accertata o di responsabilità diretta dell OSA.
Controlli e analisi assoggettate a pagamento MOTIVO DELL ATTIVITÀ DI CONTROLLO UFFICIALE CON O SENZA CAMPIONAMENTO Controlli e analisi richieste a seguito di positività nell'ambito di MTA OSSERVAZIONI Sono ESCLUSI dal pagamento i controlli e campionamenti ufficiali effettuati da ASL oggetto del MTA stesso (es. resti di pasto, confezioni aperte, campione testimone) e/o in fase istruttoria (con diritto alla difesa) - Nota DGSAN 0011000-P del 17/04/2009
Controlli e analisi assoggettate a pagamento MOTIVO DELL ATTIVITÀ DI CONTROLLO UFFICIALE CON O SENZA CAMPIONAMENTO Controlli e analisi richieste a seguito di reclamo o segnalazione OSSERVAZIONI Sono COMPRESI i controlli e i campionamenti ufficiali effettuati a seguito di positività accertata o di responsabilità diretta dell OSA
Controlli e analisi assoggettate a pagamento MOTIVO DELL ATTIVITÀ DI CONTROLLO UFFICIALE CON O SENZA CAMPIONAMENTO Controlli e analisi richieste a seguito di reclamo o segnalazione OSSERVAZIONI Sono ESCUSI dal pagamento i controlli e campionamenti ufficiali effettuati da ASL oggetto del RECLAMO stesso (es. confezioni aperte) e/o in fase istruttoria (con diritto alla difesa) - Nota DGSAN 0011000-P del 17/04/2009
Controlli e analisi assoggettate a pagamento MOTIVO DELL ATTIVITÀ DI CONTROLLO UFFICIALE CON O SENZA CAMPIONAMENTO Analisi richieste per esame Trichinella OSSERVAZIONI Su richieste dell OSA (macello, esercente macelleria, ristoratore), utente per macellazioni a uso privato e per suidi cacciati - Nota DGSAN 0011000-P del 17/04/2009
ANALISI ASSOGGETTATE A PAGAMENTO Nel caso di richiesta di esami di laboratorio a pagamento si adottano le procedure ed istruzioni fornite dall IZSPLV con nota prot. n. 0019628 del 28 novembre 2013 e in particolare a quanto definito nelle linee guida DEFINIZIONE DELLE PRESTAZIONI A PAGAMENTO RICHIESTE AI LABORATORI DELL IZSPLVA disponibili nella versione aggiornata sul sito IZS (http://www.izsto.it/images/stories/pdf_atti vit/linee_guida_pagamenti_izsplva.pdf )
GRAZIE PER L ATTENZIONE