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Legge Regionale 2 luglio 1987, n. 36 (1) (1) Pubblicata nel B.U. Lazio 20 luglio 1987, n. 20 Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure Vedi anche l articolo 16, commi 4 ter e 4 quater della L.R. 21/2009 che si riportano di seguito: 4 ter. Nel rispetto della dotazione degli standard urbanistici, le ATER e gli Enti locali, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi, possono realizzare sulle aree comprese nei Piani di Zona di cui alla Legge 167/62, nuove volumetrie destinate a edilizia sovvenzionata. 4 quater. Gli Interventi di cui al comma precedente, proposti ed approvati dalle ATER sono attuabili previa acquisizione del parere del Comune territorialmente competente, in sede di conferenza di servizi. Art. 1 1. I piani particolareggiati ed i piani di lottizzazione di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), i piani di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare) e quelli previsti dall' articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, in materia di programmi e coordinamento di edilizia residenziale pubblica, i piani di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale), nonché dei nuclei abusivi e i toponimi, i programmi di intervento di cui all'articolo 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 (Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia) convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modifiche, i programmi integrati di intervento di cui alla legge regionale 26 giugno 1997, n. 22 (Norme in materia di programmi integrati di intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio della regione) nonché ogni ulteriore piano attuativo e il programma urbanistico comunque denominato (7) dello strumento urbanistico generale non sono sottoposti ad approvazione regionale quando comportano le varianti 21-09-2016 1

allo strumento urbanistico generale di seguito elencate: non comportano varianti allo strumento generale ovvero, se le comportano, quando queste ultime riguardino: (1) comportano le varianti allo strumento urbanistico generale di seguito elencate: (2) a) la viabilità primaria per la parte che interessa il comprensorio oggetto dello strumento attuativo, a condizione che le modifiche alla stessa apportate non compromettano l'attuazione delle previsioni dello strumento urbanistico generale per la parte esterna al comprensorio medesimo e non mutino le caratteristiche della viabilità quali risultano fissate da dette previsioni; (9) b) l'adeguamento dello strumento urbanistico generale ai limiti e rapporti fissati dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765) e da leggi regionali; alle normative e/o ai regolamenti di carattere sovraordinato. (10) (10) Parole sostituite dall art. 10, comma 1, lett. a) della L.R. 18/07/2017, n. 7 c) il reperimento, all'esterno dei nuclei edilizi abusivi oggetto della variante prevista dall'articolo 1 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 28 (Norme concernenti l'abusivismo edilizio ed il recupero dei nuclei edilizi sorti spontaneamente) e successive modifiche, delle aree per il verde, i servizi pubblici ed i parcheggi quando sussista la comprovata impossibilità di soddisfare tali esigenze nell'ambito dei nuclei medesimi; d) le modifiche del perimetro di comprensori oggetto di recupero urbanistico ai sensi della L.R. n. 28/1980 e della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e successive modifiche, operate al fine di inserire nel comprensorio edifici adiacenti; e) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1-bis, comma 1, lettera d), il mutamento delle destinazioni d'uso che non comporti diminuzione nella dotazione di aree per servizi pubblici o di uso pubblico prevista dai piani e sia contenuto, per ogni singola funzione prevista, entro il limite massimo del 30 per cento. e non comporti la realizzazione di organismi edilizi autonomi; (3) f) le modifiche planovolumetriche che alterano le caratteristiche tipologiche degli edifici. 21-09-2016 2

2. La deliberazione comunale con la quale si adottano gli strumenti urbanistici attuativi e i programmi urbanistici comunque denominati (8) di cui al comma 1 è pubblicata nell'albo pretorio del comune e, successivamente al ricevimento delle eventuali opposizioni ed osservazioni, (11) è inviata, con gli atti che la corredano, alla Regione che, entro trenta giorni dal ricevimento, può far pervenire al comune osservazioni sulla rispondenza degli stessi alle norme della presente legge. (11) Parole aggiunte dall art. 10, comma 1, lett. b) della L.R. 18/07/2017, n. 7 3. Gli strumenti urbanistici attuativi e i programmi urbanistici comunque denominati (8) di cui al presente articolo sono approvati dal comune con deliberazione consiliare ovvero con deliberazione della giunta comunale, qualora conformi allo strumento urbanistico generale, (4) nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere b), c), e d) ovvero con deliberazione della giunta comunale nelle ipotesi di cui al medesimo comma 1, lettere a), e) ed f) (5) che non può essere adottata prima della scadenza del termine di cui al comma 2. (12) Con la deliberazione di approvazione dello strumento urbanistico attuativo e il programma urbanistico comunque denominato (7) il comune decide sulle eventuali (13) Con le suddette deliberazioni di approvazione il comune, entro novanta giorni, prorogabili per una sola volta in ragione della particolare complessità della modifica per ulteriori novanta giorni, decide sulle eventuali osservazioni ed opposizioni pervenute, si pronuncia con motivazioni specifiche sulle eventuali osservazioni della Regione trasmettendo alla stessa il provvedimento di approvazione entro i successivi quindici giorni (6). La giunta comunale, nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere e) ed f), con la deliberazione di approvazione dello strumento urbanistico attuativo e del programma urbanistico comunque denominato, autorizza l acquisizione al patrimonio comunale delle aree cedute a titolo di standard urbanistici, determina i corrispettivi dovuti, individua le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, approva i relativi progetti, stabilisce l utilizzo del costo di costruzione e di eventuali oneri straordinari, approva ed autorizza la stipula della convenzione. (14) (1) Parole sostituite dall art. 5, comma 16, della L.R. 13 agosto 2011, n. 10. (2) Parole sostituite dall articolo 1, comma 15, lettera a) della L. R. 06/08/2012, n. 12. (3) Parole soppresse dall art. 5, comma 17, della L.R. 13 agosto 2011, n. 10. (4) Parole sostituite dall art. 5, comma 18, della L.R. 13 agosto 2011, n. 10. (5) Parole sostituite dall articolo 1, comma 15, lettera b) della L. R. 06/08/2012, n. 12. (6) Il presente articolo, già modificato dall'art. 1, L.R. 21 giugno 1990, n. 80, è stato poi così sostituito dall'art. 26, comma 1, L.R. 11 agosto 2009, n. 21 (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 2 del precedente art. 23). Il testo precedente era così formulato: «Art. 1. I piani particolareggiati di cui alla legge 21-09-2016 3

17 agosto 1942, n. 1150, i piani di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e quelli previsti dall'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 non sono sottoposti ad approvazione regionale quando non comportano varianti allo strumento urbanistico generale ovvero, se le comportano, quando queste ultime riguardano: a) la viabilità primaria per la parte che interessa il comprensorio oggetto dello strumento attuativo, a condizione che le modifiche alla stessa apportate non compromettano l'attuazione delle previsioni dello strumento urbanistico generale per la parte esterna al comprensorio medesimo e non mutino le caratteristiche della viabilità quali risultano fissate da dette previsioni; b) la viabilità secondaria; c) l'adeguamento dello strumento urbanistico generale ai limiti e rapporti fissati dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n., 1444 e da leggi regionali; d) una diversa utilizzazione, sempre ai fini pubblici, degli spazi destinati a verde pubblico e servizi; e) le previsioni di spazi per attrezzature pubbliche di interesse generale, quando l'esigenza di prevedere le attrezzature stesse nell'ambito del comprensorio oggetto dello strumento attuativo era stata riconosciuta in sede di strumento urbanistico generale; f) il reperimento, all'esterno dei nuclei edilizi abusivi oggetto della variante prevista dall'articolo 1 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 28, delle aree per il verde, i servizi pubblici ed i parcheggi quando sussista la comprovata impossibilità di soddisfare tali esigenze nell'ambito dei nuclei medesimi; g) le modifiche del perimetro di comprensori oggetto di recupero urbanistico ai sensi della legge regionale 2 maggio 1980, n. 28 e della legge 28 febbraio 1985, n. 47, operate al fine di inserire nel comprensorio edifici adiacenti; h) la riduzione delle volumetrie edificabili rispetto a quelle previste dallo stesso strumento urbanistico generale, purché contenuta entro il 20 per cento, salvo i casi in cui una riduzione superiore sia imposta o suggerita da piani territoriali paesistici, da piani territoriali di coordinamento e da altre deliberazioni regionali incidenti in materia di assetto territoriale; i) l'adeguamento alla normativa di uso e di valorizzazione ambientale prevista dai piani paesistici di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 431. Le deliberazioni comunali con le quali si adottano gli strumenti urbanistici attuativi di cui al precedente comma e quelle con le quali si decide sulle opposizioni o si dà atto della mancata presentazione delle stesse sono trasmesse, con gli atti che le corredano, alla Regione entro sessanta giorni dalla data della deliberazione di controdeduzioni alle opposizioni. La Regione, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, può far pervenire al comune osservazioni sulla rispondenza degli stessi alle norme della presente legge. Gli strumenti urbanistici attuativi, di cui al presente articolo, sono approvati dal comune con deliberazione consiliare che non può essere emessa se prima non sia scaduto il termine previsto dal precedente terzo comma. Con la deliberazione di approvazione dello strumento urbanistico attuativo il comune deve pronunciarsi con motivazioni specifiche sulle eventuali osservazioni della Regione. 21-09-2016 4

La deliberazione consiliare di approvazione ha efficacia dopo l'espletamento del controllo di cui all'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.». (7) Parole aggiunte dall art. 20, comma 8, lett. a), punto 1, della L.R. 10/08/2016, n. 12, a decorrere dal 12 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall art. 37, comma 1, della medesima legge). (8) Parole aggiunte dall art. 20, comma 8, lett. a), punto 2, della L.R. 10/08/2016, n. 12, a decorrere dal 12 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall art. 37, comma 1, della medesima legge). (9) Lettera soppressa dall art. 20, comma 8, lett. b) della L.R. 10/08/2016, n. 12, a decorrere dal 12 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall art. 37, comma 1, della medesima legge). (12) Parole soppresse dall art. 10, comma 1, lett. c) della L.R. 18/07/2017, n. 7 (13) Parole sostituite dall art. 10, comma 1, lett. d) della L.R. 18/07/2017, n. 7 (14) Parole aggiunte dall art. 10, comma 1, lett. e) della L.R. 18/07/2017, n. 7 Art. 1-bis 1. I piani attuativi di cui all'articolo 1 sono approvati dal consiglio comunale senza l'applicazione delle procedure di cui al medesimo articolo 1, commi 2 e 3, quando sono conformi allo strumento urbanistico generale. I piani attuativi non comportano varianti quando riguardano: a) una diversa utilizzazione, sempre ai fini pubblici, degli spazi destinati a verde pubblico e servizi; b) le previsioni di spazi per attrezzature pubbliche di interesse generale, quando l'esigenza di prevedere le attrezzature stesse nell'ambito del comprensorio oggetto dello strumento attuativo era stata riconosciuta in sede di strumento urbanistico generale; c) la riduzione delle volumetrie edificabili rispetto a quelle previste dallo stesso strumento urbanistico generale, purché contenute entro il 20 per cento; d) il mutamento delle destinazioni d'uso che non comporti diminuzione nella dotazione di aree per servizi pubblici o di uso pubblico prevista dai piani attuativi e sia contenuto, per ogni singola funzione prevista dal programma, entro il limite massimo del 10 per cento e non comporti la realizzazione di organismi edilizi autonomi; e) le modifiche all'altezza degli edifici in misura non superiore a metri 1,00 purché senza variazione del numero dei piani e nel rispetto delle norme relative alte distanze degli edifici dalle altre costruzioni e dai confini di proprietà; 21-09-2016 5

f) modificazioni planovolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche e le volumetrie complessive degli edifici, anche se comportanti modifiche delle altezze oltre i limiti previsti dalla lettera e); g) le modifiche che incidono sull'entità delle cubature dei locali tecnici ed impianti tecnologici e sulla distribuzione interna delle singole unità immobiliari, nonché le modifiche che variano il numero delle unità stesse; h) la verifica di perimetrazioni conseguenti alla diversa scala di rappresentazione grafica del piano; i) le modificazioni dei perimetri motivate da esigenze sopravvenute, quali ritrovamenti archeologici, limitazioni connesse all'imposizione di nuovi vincoli, problemi geologici; l) la diversa dislocazione, entro i limiti del 20 per cento, degli insediamenti, dei servizi, delle infrastrutture o del verde pubblico senza aumento delle quantità e dei pesi insediativi e senza la riduzione degli standard urbanistici; m) l'individuazione delle zone di recupero di cui all'articolo 27 della L. n. 457/1978; n) le modifiche alle modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche; o) l'adeguamento e/o la rettifica di limitata entità che comportino modifiche al perimetro del piano o del programma; p) le modifiche alla viabilità secondaria e la precisazione dei tracciati della viabilità primaria; q) la suddivisione dei comparti edificatori in sub-comparti, ivi inclusi quelli ricadenti nelle zone di recupero dei nuclei edilizi abusivi, fermo restando il rispetto degli standard urbanistici. 2. Sono fatte salve le procedure dell'articolo 6 della L.R. n. 22/1997 per le lettere d), e), f), g), h) e l) di cui al presente articolo. Sono fatte salve, altresì, le procedure di approvazione delle modifiche dei programmi di recupero urbano stabilite nei rispettivi accordi di programma (3). (3) Articolo aggiunto dall'art. 26, comma 2, L.R. 11 agosto 2009, n. 21 (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 2 del precedente art. 23). Art. 1-bis (1) 1. I piani attuativi, conformi allo strumento urbanistico generale, che non comportino le modifiche di cui al precedente art. 1, anche qualora contengano le modifiche di cui al comma 2 (2) sono 21-09-2016 6

approvati dalla Giunta Comunale, senza l'applicazione delle procedure di cui al medesimo articolo 1, commi 2 e 3,. 1. I piani attuativi e i programmi urbanistici comunque denominati (6), conformi allo strumento urbanistico generale, anche qualora contengano le modifiche di cui al comma 2 o l individuazione delle zone di recupero di cui all articolo 27 della l. 457/1978, purché anch esse conformi allo strumento urbanistico generale, sono approvati dalla giunta comunale, previa adozione, pubblicazione e trasmissione alla Regione dello stesso piano attuativo e il programma urbanistico comunque denominato. (5) pubblicati all albo pretorio e sul sito web del comune e trasmessi alla Regione per la verifica di conformità alle disposizioni della presente legge. Decorso il termine di sessanta giorni dall inoltro, la verifica si intende favorevolmente resa. (12) La giunta comunale, con la deliberazione di approvazione del piano attuativo e il programma urbanistico comunque denominato (5), autorizza l acquisizione al patrimonio comunale delle aree cedute a titolo di standard urbanistici, determina i corrispettivi dovuti, individua le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, approva i relativi progetti, stabilisce l utilizzo del costo di costruzione e di eventuali oneri straordinari ed autorizza la stipula della convenzione. (4) 2. Le modifiche dì seguito elencate a piani attuativi già approvati (3) piani attuativi e programmi urbanistici comunque denominati già approvati, ancorché decaduti (7) non costituiscono variante sostanziale a un piano attuativo di cui al comma 1 dell articolo 1 quando riguardano: a) una diversa utilizzazione, sempre ai fini pubblici, degli spazi destinati a verde pubblico e servizi ; b) le previsioni di spazi per attrezzature pubbliche di interesse generale, quando l esigenza di prevedere le attrezzature stesse nell ambito del comprensorio oggetto dello strumento attuativo era stata riconosciuta in sede di strumento urbanistico generale; c) la riduzione delle volumetrie edificabili rispetto a quelle previste dallo stesso strumento urbanistico generale purché contenute entro il 20 per cento; d) il mutamento delle destinazioni d'uso che non comporti diminuzione nella dotazione dì aree per servizi pubblici o di uso pubblico prevista dai piani attuativi e strumenti urbanistici attuativi e i programmi urbanistici comunque denominati (6) e sia contenuto, per ogni singola funzione prevista dal programma, entro il limite massimo del 10 per cento; 21-09-2016 7

e) modificazioni plano volumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche e le volumetrie complessive degli edifici, anche se comportanti modifiche delle altezze comunque entro i limiti stabiliti dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968; f) le modifiche che incidono sull'entità delle cubature dei locali tecnici ed impianti tecnologici, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche, (8) e sulla distribuzione interna delle singole unità immobiliari, nonché le modifiche che variano il numero delle unità stesse; f) le modifiche sull entità delle cubature dei locali tecnici e degli impianti tecnologici e quelle che, fatto salvo quanto previsto all articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche, incidono sulla distribuzione interna e sul numero delle unità immobiliari; (13) g) la verifica di perimetrazioni conseguenti alla diversa scala di rappresentazione grafica del piano; g) la modifica di perimetrazioni conseguenti alla diversa scala di rappresentazione grafica del piano o del programma urbanistico comunque denominato, per motivate esigenze sopravvenute come ritrovamenti archeologici, limitazioni connesse all imposizione di nuovi vincoli, problemi geologici, senza modificare i pesi insediativi e gli standard urbanistici; (14) h) le modificazioni dei perimetri motivate da esigenze sopravvenute, quali ritrovamenti archeologici, limitazioni connesse all'imposizione di nuovi vincoli, problemi geologici; (15) i) la diversa dislocazione, entro i limiti del 20 per cento, degli insediamenti, dei servizi, delle infrastrutture o dei verde pubblico senza aumento delle quantità e dei pesi insediativi e senza la riduzione degli standard urbanistici; l) l individuazione l adeguamento e la rettifica (5) delle zone di recupero di cui all'articolo 27 della Legge 457/1978; m) le modifiche alle modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche; n) l'adeguamento e/o la rettifica di limitata entità che comportino modifiche al perimetro del piano o del programma; 21-09-2016 8

o) le modifiche alla viabilità secondaria e la precisazione dei tracciati della viabilità primaria; (9) (9) Lettera sostituita dall art. 20, comma 8, lett. e), della L.R. 10/08/2016, n. 12, nella seguente o) la modifica alla viabilità primaria e secondaria per la parte che interessa il comprensorio oggetto dello strumento attuativo o del programma, a condizione che le modifiche alla stessa apportate non compromettano l'attuazione delle previsioni dello strumento urbanistico generale per la parte esterna al comprensorio medesimo e non mutino le caratteristiche della viabilità fissate da dette previsioni;"; p) la suddivisione dei comparti edificatori in sub-comparti, ivi inclusi quelli ricadenti nelle zone di recupero dei nuclei edilizi abusivi, (10) fermo restando il rispetto degli standard urbanistici. p bis) la suddivisione dei piani di recupero dei nuclei ex abusivi di cui alla L.R. n. 28/1980 e dei toponimi, dei comparti edificatori in sub-comparti con superficie territoriale non inferiore a 3.000 metri quadrati, fermo restando la cessione degli standard urbanistici in quantità proporzionale agli standard previsti dal piano attuativo per l'intero comparto. (11) 3. Alle modifiche di cui al comma 2 si applicano le procedure di cui all'art. 6, comma 2 della L.R. n. 22/97, e sentito il collegio di vigilanza, nei casi in cui i piani attuarvi sono stati oggetto di approvazione con le procedure dell'accordo di programma. 3. Alle modifiche di cui al comma 2 si applicano le procedure di cui all articolo 6, comma 2, della l.r. 22/1997 e successive modifiche. (6) 3-bis. Le modifiche ai piani attuativi ed ai programmi urbanistici comunque denominati già approvati non comprese nell elenco di cui al comma 2, se conformi allo strumento urbanistico vigente sono approvate con la procedura di cui al comma 1. (16) Vedi anche l articolo 16, comma 4 bis della L.R. 21/2009 che si riporta di seguito 4-bis. La previsione di cui all'articolo 1 bis comma 2, lettera a), della L.R. 36 del 02.07.1987 si applica anche alle aree destinate a verde pubblico e servizi, ricadenti nei piani di zona di cui alla Legge 167/62, per la realizzazione di nuovi alloggi ERP, purché in dette aree sia garantita la relativa dotazione degli standard urbanistici. 21-09-2016 9

(1) Articolo sostituito dall articolo 5, comma 19 della L.R. 13 agosto 2011, n. 10. (2) Parole sostituite dall articolo 1, comma 16, lettera a) della L. R. 06/08/2012, n. 12. (3) Parole aggiunte dall articolo 1, comma 16, lettera b) della L. R. 06/08/2012, n. 12. (4) Comma sostituito dall art. 4, comma 1, della L.R. 10/11/2014, n. 10. (4) Parole sostituite dall art. 4, comma 2, della L.R. 10/11/2014, n. 10. (4) Comma sostituito dall art. 4, comma 3, della L.R. 10/11/2014, n. 10. (5) Parole aggiunte dall art. 20, comma 8, lett. a), punto 1, della L.R. 10/08/2016, n. 12, a decorrere dal 12 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall art. 37, comma 1, della medesima legge). (6) Parole aggiunte dall art. 20, comma 8, lett. a), punto 2, della L.R. 10/08/2016, n. 12, a decorrere dal 12 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall art. 37, comma 1, della medesima legge). (7) Parole sostituite dall art. 20, comma 8, lett. c), della L.R. 10/08/2016, n. 12, a decorrere dal 12 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall art. 37, comma 1, della medesima legge). (8) Parole aggiunte dall art. 20, comma 8, lett. d), della L.R. 10/08/2016, n. 12, a decorrere dal 12 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall art. 37, comma 1, della medesima legge). (10) Parole soppresse dall art. 20, comma 8, lett. f), della L.R. 10/08/2016, n. 12, a decorrere dal 12 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall art. 37, comma 1, della medesima legge). (11) Lettera aggiunta dall art. 20, comma 8, lett. g), della L.R. 10/08/2016, n. 12, a decorrere dal 12 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall art. 37, comma 1, della medesima legge). (12) Parole sostituite dall art. 10, comma 2, lett. a) della L.R. 18/07/2017, n. 7 (13) Lettera sostituita dall art. 10, comma 2, lett. b) della L.R. 18/07/2017, n. 7 (14) Lettera sostituita dall art. 10, comma 2, lett. c) della L.R. 18/07/2017, n. 7 (15) Lettera abrogata dall art. 10, comma 2, lett. d) della L.R. 18/07/2017, n. 7 (16) Comma aggiunto dall art. 10, comma 2, lett. e) della L.R. 18/07/2017, n. 7 Art. 1-ter (1) (Permesso di costruire convenzionato) 1. L'accertamento delle condizioni per l'utilizzo del permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-bis, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001 è effettuato dalla Giunta comunale. 2. La convenzione di cui all'articolo 28-bis, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001 è approvato dalla Giunta comunale. 2-bis. Previa acquisizione del permesso di costruire convenzionato, è consentita: a) l attuazione parziale delle previsioni edificatorie del piano regolatore generale, purché sia garantita la fruibilità e la funzionalità degli edifici realizzati nonché sia 21-09-2016 10

garantita la dotazione degli standard urbanistici di cui al d.m. 1444/1968 in misura proporzionale alle previsioni edificatorie attivate; b) la realizzazione di interventi per la rigenerazione urbana ed il recupero edilizio degli edifici ai sensi della relativa normativa regionale. (2) (1) Articolo aggiunto dall art. 20, comma 8, lett. h), della L.R. 10/08/2016, n. 12, a decorrere dal 12 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall art. 37, comma 1, della medesima legge). 2) Comma aggiunto dall art. 10, comma 3, della L.R. 18/07/2017, n. 7 Art. 1 quater (Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici) 1. Per favorire gli interventi di ristrutturazione edilizia ed il recupero degli edifici esistenti, è consentito l utilizzo del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici di cui all articolo 14, comma 1 bis, del d.p.r. 380/2001, secondo le procedure previste dal medesimo decreto. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai manufatti con destinazione agricola. (1) 1) Articolo aggiunto dall art. 10, comma 4, della L.R. 18/07/2017, n. 7 Art. 2 (1) L'autorizzazione comunale a lottizzare terreni a scopo edilizio non è sottoposta al nullaosta regionale previsto dal combinato disposto dell'articolo 28, integrato dall'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765 e dell'articolo 4, lettera b), della legge regionale 5 settembre 1972, n. 8. I progetti di lottizzazione non possono apportare varianti allo strumento urbanistico generale salvo i casi previsti dall'art. 1 (4). Le deliberazioni comunali di approvazione del progetto di lottizzazione e del relativo schema di convenzione autorizzano il sindaco alla stipula della convenzione con il proprietario o i proprietari lottizzanti e sono trasmesse con tutti gli atti a corredo, alla Regione entro sessanta giorni dalla data di adozione (5). La Regione, nel termine di trenta giorni dal ricevimento degli atti, può far pervenire al comune osservazioni sulla rispondenza della deliberazione stessa alle norme della presente legge. Con deliberazione da adottare entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al quarto comma, il consiglio comunale si pronuncia con motivazioni specifiche sulle eventuali osservazioni della Regione e in caso di assenza delle suddette osservazioni la deliberazione non è dovuta (6). 21-09-2016 11

(4) Comma così modificato dall'art. 26, comma 3, lettera a), L.R. 11 agosto 2009, n. 21. (5) Comma così modificato dall'art. 26, comma 3, lettera b), L.R. 11 agosto 2009, n. 21. (6) Comma così sostituito dall'art. 26, comma 3, lettera c), L.R. 11 agosto 2009, n. 21. Il testo originario era così formulato: «Con deliberazione, che non può essere emessa prima della scadenza del termine fissato nel precedente quarto comma, il consiglio comunale autorizza il sindaco alla stipula della convenzione con il proprietario od i proprietari lottizzanti; con la stessa deliberazione il comune deve pronunciarsi con motivazioni specifiche sulle eventuali osservazioni della Regione.». (1) Articolo abrogato dall articolo 5, comma 20 della L.R. 13 agosto 2011, n. 10, Art. 3 In sede di piano territoriale di coordinamento o, in mancanza, con specifica deliberazione, la Regione può individuare le aree e gli ambiti territoriali di interesse regionale nelle quali le norme di cui ai precedenti articoli non trovano applicazione. Art. 4 1. Quando gli strumenti urbanistici attuativi specificati nel precedente articolo 1, primo comma, con esclusione dei piani di lottizzazione (1) comportano varianti allo strumento urbanistico generale che non rientrano fra quelle elencate nello stesso articolo, le determinazioni definitive della Giunta regionale in merito a detti strumenti urbanistici sono assunte, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2, quarto comma, numeri 2), 3) e 4), della legge regionale 8 novembre 1977, n. 43, previo parere del settore tecnico della pianificazione comunale dell'assessorato regionale competente in materia di urbanistica ed assetto del territorio. 2. L'esame del settore tecnico della pianificazione comunale dell'assessorato regionale competente in materia di urbanistica ed assetto del territorio e le determinazioni della Giunta regionale di cui al precedente comma debbono avere per oggetto esclusivamente le varianti allo strumento urbanistico generale contenuto nello strumento attuativo. 3. Le determinazioni della Regione debbono essere assunte entro il termine di novanta giorni dal ricevimento degli atti; trascorso detto termine gli strumenti urbanistici attuativi si intendono approvati. (2) 21-09-2016 12

4. I comuni individuano le aree da destinare, in variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti, all insediamento di impianti per lo svolgimento delle attività elencate all articolo 1, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). La deliberazione di individuazione, corredata da tutti gli elaborati tecnici e normativi e dei pareri prescritti, costituisce adozione della relativa variante urbanistica ed è pubblicata nell albo pretorio e nel sito informatico del comune per un periodo di trenta giorni consecutivi. Nei successivi trenta giorni i soggetti interessati possono presentare eventuali osservazioni od opposizioni. La delibera di individuazione è inviata alla Regione, unitamente agli atti che la corredano ed alle eventuali osservazioni e controdeduzioni comunali, ed è approvata con le modalità indicate nei commi precedenti. (3) (1) Parole aggiunte dall articolo 5, comma 21 della L.R. 13 agosto 2011, n. 10, (2) Comma così modificato dall'art. 26, comma 4, L.R. 11 agosto 2009, n. 21. La modifica ha riguardato la sostituzione dell'originario termine di 120 giorni con quello attuale di 90 giorni. (3) Comma aggiunto dall articolo 1, comma 17, della L. R. 06/08/2012, n. 12. 4) Articolo sostituito dall art. 10, comma 5, della L.R. 18/07/2017, n. 7, nel seguente Art. 4 (Piani attuativi e programmi urbanistici in variante) 1. I piani attuativi ed i programmi urbanistici comunque denominati in variante allo strumento urbanistico generale, nonché le modifiche agli stessi, che non rientrano fra quelle elencate negli articoli 1 e 1bis, sono adottati dal consiglio comunale, pubblicati all albo pretorio e nel sito web del comune e, ultimata la fase delle osservazioni e delle controdeduzioni entro novanta giorni, prorogabili per una sola volta in ragione della particolare complessità della variante per ulteriori novanta giorni, trasmessi alla Regione per l approvazione da parte della Giunta regionale. 2. La deliberazione della Giunta regionale è assunta, in deroga a quanto stabilito dall articolo 2, quarto comma, numeri 2), 3) e 4), della legge regionale 8 novembre 1977, n. 43 (Istituzione del Comitato tecnico consultivo regionale per l'urbanistica, l'assetto del territorio, i lavori pubblici e le infrastrutture), previo parere del settore tecnico della pianificazione comunale dell assessorato regionale competente in materia di urbanistica e deve intervenire nel termine di novanta giorni dal ricevimento degli atti; trascorso detto termine, gli strumenti urbanistici attuativi si intendono approvati. Della scadenza del termine è data notizia sul Bollettino ufficiale 21-09-2016 13

della Regione (BUR) nonché sul sito web del comune entro i successivi quindici giorni. 3. La deliberazione regionale di approvazione è pubblicata sul BUR entro i successivi quindici giorni. 4. Ove necessario, con successiva delibera di giunta comunale, è autorizzata l acquisizione al patrimonio comunale delle aree cedute a titolo di standard urbanistici, sono determinati i corrispettivi dovuti, individuate le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, approvati i progetti, stabilito l utilizzo del contributo relativo al costo di costruzione e di eventuali oneri straordinari ed autorizzata la stipula della convenzione. 5. I comuni individuano le aree da destinare, in variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti, all insediamento di impianti per lo svolgimento delle attività elencate all articolo 1, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). La deliberazione di individuazione, corredata da tutti gli elaborati tecnici e normativi e dei pareri prescritti, costituisce adozione della relativa variante urbanistica ed è pubblicata nell albo pretorio e nel sito informatico del comune per un periodo di trenta giorni consecutivi. Nei successivi trenta giorni i soggetti interessati possono presentare eventuali osservazioni od opposizioni. La delibera di individuazione è inviata alla Regione, unitamente agli atti che la corredano ed alle eventuali osservazioni e controdeduzioni comunali, ed è approvata con le modalità indicate nei commi precedenti. Art. 5 Alle deliberazioni comunali di adozione di varianti allo strumento urbanistico generale, che riguardino esclusivamente l'adeguamento dello strumento stesso ai limiti e rapporti di cui all'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, si applicano le norme di cui all'articolo 6 della legge 18 aprile 1962, n. 167. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 2, quarto comma, numero 1), della legge regionale 8 novembre 1977, n. 43, le varianti di cui al precedente comma sono approvate dalla Giunta regionale previo parere del settore tecnico della pianificazione 21-09-2016 14

comunale dell'assessorato regionale competente in materia di urbanistica ed assetto del territorio. Le determinazioni definitive della Regione sulle varianti di cui al presente articolo debbono essere assunte entro il termine di centoventi giorni dal ricevimento degli atti; trascorso tale termine le varianti si intendono approvate. Art. 6 Le disposizioni di cui al precedente articolo 5 si applicano anche alle varianti previste dall'articolo 1, quinto comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1. Art. 7 Gli strumenti urbanistici generali debbono, per ciascuna delle zone omogenee previste dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, stabilire le categorie di destinazione d'uso ammesse con riferimento a quelle previste dagli articoli 14 e 15 della legge regionale 12 settembre 1977, n. 35. I piani particolareggiati e gli altri strumenti attuativi potranno, nell'ambito di ciascuna delle categorie stabilite dallo strumento urbanistico generale, procedere all'indicazione di più specifiche destinazioni d'uso. Le modifiche di destinazione d'uso con o senza opere a ciò preordinate, quando hanno per oggetto le categorie stabilite dallo strumento urbanistico generale, sono subordinate al rilascio di apposito permesso di costruire, mentre quando riguardano gli ambiti di una stessa categoria sono soggette a denuncia di inizio attività da parte del sindaco (8). Nei centri storici, come definiti dall'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 è di norma vietato il mutamento delle destinazioni d'uso residenziali. Per l'attuazione dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare, approvati o da approvarsi ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni, nei comuni capoluogo di provincia, le aree con destinazione non residenziale assegnate in diritto di proprietà od in diritto di superficie, qualora non a servizio delle residenze, non possono superare, in termini volumetrici, il 10 per cento di quelle residenziali, con esclusione delle volumetrie già autorizzate. (8) Comma così modificato dall'art. 35, L.R. 11 agosto 2008, n. 15. Le modifiche apportate dal suddetto art. 35 riguardano la sostituzione, rispettivamente, delle parole "concessione edilizia" con le parole "permesso di costruire" e della parola "autorizzazione" con le parole "denuncia di inizio attività". Quest'ultima modifica però non tiene in debito conto le parole esistenti nel prosieguo del comma: "da parte del 21-09-2016 15

sindaco", per cui dalla nuova formulazione dello stesso sembrerebbe che competa al sindaco denunciare l'inizio dell'attività. Art. 8 [Agli effetti degli articoli 7 e 8 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 si ha variazione essenziale al progetto approvato quando si verifica una o più delle seguenti condizioni: a) mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standards previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444; b) modifiche delle destinazioni d'uso, con o senza opere a ciò preordinate, quando per le modifiche stesse è richiesta, ai sensi del precedente articolo 7, la concessione edilizia; c) aumento superiore al 2 per cento del volume o della superficie lorda complessiva del fabbricato; d) modifica dell'altezza quando, rispetto al progetto approvato, questa sia superiore al 10 per cento sempreché rimanga inalterato il numero dei piani; e) modifica della sagoma quando la sovrapposizione di quella autorizzata, rispetto a quella realizzata in variante, dia un'area oggetto di variazione (in debordamento od in rientranza) superiore al 10 per cento della sagoma stessa; f) modifica della localizzazione quando la sovrapposizione della sagoma a terra dell'edificio autorizzato e di quello realizzato, per effetto di rotazione o traslazione di questo, sia inferiore al 50 per cento; g) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito in relazione alla classificazione dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1978, n. 457; h) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica quando non attenga a fatti procedurali. La modifica della localizzazione del fabbricato non è comunque considerata variante essenziale quando, a prescindere dai limiti stabiliti nella precedente lettera f), rimangono invariate le destinazioni d'uso, la sagoma, il volume, le superfici, l'altezza della costruzione e sempreché la nuova localizzazione non contrasti con leggi, norme e regolamenti. Agli interventi di cui al precedente primo comma si applica il disposto dell'articolo 8, secondo e terzo comma, della legge 28 febbraio 1985. n. 47] (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 37, comma 1, lettera c), L.R. 11 agosto 2008, n. 15. Art. 9 I programmi pluriennali di attuazione non sono soggetti ad approvazione regionale. 21-09-2016 16

La deliberazione consiliare di adozione del programma pluriennale di attuazione con tutte le documentazioni relative deve essere trasmessa, contestualmente al suo deposito presso la segreteria comunale, alla Regione la quale, nel termine di trenta giorni dal ricevimento degli atti, può far pervenire al comune osservazioni e richieste di modifica motivate dal rispetto dalle prescrizioni di legge e dalla compatibilità con la programmazione regionale e comprensoriale. Il comune non può deliberare sulle osservazioni presentate da enti e privati cittadini prima che sia scaduto il termine di cui al precedente secondo comma e deve trasmettere alla Regione la deliberazione relativa alle osservazioni contemporaneamente alla sua trasmissione al competente comitato regionale di controllo. Il programma pluriennale diventa esecutivo con l'espletamento del controllo da parte del comitato regionale sulla deliberazione di cui al precedente terzo comma ovvero sull'apposita deliberazione con cui il comune accerta che non sono state presentate osservazioni. Sono abrogati gli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale 28 luglio 1978, n. 35. Art. 10... (10). (10) Sostituisce l'art. 5, L.R. 29 gennaio 1983, n. 9. 21-09-2016 17