COMUNE DI RUSSI REGOLAMENTO DEI CONSIGLI DI ZONA



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Transcript:

COMUNE DI RUSSI REGOLAMENTO DEI CONSIGLI DI ZONA Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 2 del 25/02/2014

Art. 1 - ISTITUZIONE E FINALITA' 1. In attuazione dei principi enunciati nell art. 8 dello statuto comunale e con l intento di assicurare ai cittadini residenti nelle zone periferiche gli strumenti più idonei a realizzare una zona diretta e a sviluppare un rapporto costante e articolato fra comunità locali e amministrazione comunale, sono istituiti i seguenti consigli di zona: GODO-CORTINA SAN PANCRAZIO PEZZOLO - CHIESUOLA - PRADA i cui confini sono delimitati dalla planimetria allegata. 2. Il consiglio di zona, si configura come forma di democrazia partecipativa basata sul coinvolgimento attivo della pubblica amministrazione e della comunità locale per affrontare i problemi del territorio e, collaborare per la definizione e realizzazione dei progetti. Art. 2 - COMPOSIZIONE 3. In relazione alla popolazione residente nelle singole frazioni, i consigli di zona di GODO - CORTINA e SAN PANCRAZIO sono composti da cinque membri, il consiglio di PEZZOLO CHIESUOLA - PRADA da tre membri, tutti nominati dal consiglio comunale su designazione della popolazione residente nella zona. Il presidente del consiglio di zona, secondo le modalità che riterrà più opportune, potrà invitare alle sedute, senza diritto di voto, i seguenti soggetti: - un rappresentante di ognuna della associazioni aventi sede nella zona; - un rappresentante dell ente parrocchia; - rappresentanti di enti, associazioni, comitati e comunità religiose; - esperti. Art. 3 - ELEZIONE 1. La consultazione per la designazione dei consiglieri si svolge normalmente in concomitanza delle elezioni regionali. 2. In ogni zona, a cura del sindaco, entro i 45 giorni precedenti la data fissata per la consultazione regionale, è convocata una assemblea alla quale sono invitati, con almeno 15 giorni di anticipo, tutti i residenti nella zona. 3. Nel periodo tra la convocazione e lo svolgimento dell'assemblea chiunque può presentare al Sindaco, per iscritto, candidature per la carica di consigliere di Zona sottoscritte per accettazione dai candidati. 4. Nel corso dell'assemblea di cui al punto 2 vengono presentate le candidature pervenute e chiunque può presentarne di ulteriori. 5. Tutte le candidature, sottoscritte per accettazione dai candidati, sono iscritte in un elenco unico e formano la lista dei candidati per la designazione dei consiglieri di ogni singola zona. 6. Ogni avente diritto al voto potrà esprimere con scheda segreta una preferenza fra i

candidati. 7. Tre garanti nominati dal consiglio comunale vigilano sulla regolarità e imparzialità delle votazioni, con l ausilio di personale comunale a ciò comandati. Essi sono informati preventivamente del calendario e delle modalità di svolgimento di tutta la procedura elettorale, dalle assemblee di popolazione allo spoglio dei voti, e possono assistere a tutte le operazioni. 8. Lo spoglio delle schede è effettuato in forma pubblica da dipendenti comunali a ciò comandati, dando adeguata informazione ai cittadini. L elenco dei designati, per ordine di preferenza, è sottoposto al consiglio comunale per la nomina, previa verifica delle condizioni di eleggibilità. In caso di parità di voti per l ultimo eletto, viene data preferenza alla minore età. 9. Qualora il numero di candidati non superi il numero dei consiglieri da eleggere le elezioni per quel consiglio di zona non avranno luogo. Il consiglio comunale attiverà percorsi partecipativi al fine di individuare i consiglieri del consiglio di zona nel rispetto dei requisiti previsti per l elezione. Art. 4 - DURATA 1. Il consiglio di zona dura in carica cinque anni e comunque fino al suo rinnovo. In caso di rinnovo anticipato del consiglio regionale o di altro impedimento che renda impossibile l abbinamento con le elezioni regionali il sindaco, sentito il parere del consiglio comunale stabilisce la consultazione in concomitanza con le prime successive elezioni compatibili escluse le consultazioni referendarie o in una domenica in cui sia agevole la zona popolare. 2. Esso è rinnovato parzialmente in caso di dimissioni o di decadenza dalla carica di uno o più componenti, subentrando al cessante il primo dei non eletti. 3. Qualora sia esaurita la lista dei non eletti o quelli che vi sono inseriti non accettino di subentrare, potrà essere nominato un cittadino, in possesso dei requisiti di elettorato passivo, su designazione del presidente del consiglio di zona, previo voto unanime favorevole da parte del consiglio stesso. 4. Il consiglio di zona decade anticipatamente qualora, per mancanza di surroganti, non abbia almeno cinque membri a Godo - Cortina e San Pancrazio e tre membri a Chiesuola Pezzolo Prada. Art. 5 - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO 1. Sono elettori del consiglio di zona i residenti della zona di pertinenza, italiani e stranieri, che hanno compiuto sedici anni e che risultano iscritti nell anagrafe della popolazione del comune entro i 60 gg antecedenti la data delle consultazioni. 2. Sono eleggibili al consiglio di zona tutti gli iscritti nelle liste elettorali della zona e le persone maggiorenni di nazionalità comunitaria o extracomunitaria residenti nel territorio comunale da almeno due anni prendendo come data di riferimento il giorno delle consultazioni: in tal caso il voto sarà espresso relativamente alla zona di attuale residenza.

3. Le norme relative alla ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali sono estese, in quanto applicabili, ai componenti i consigli di zona. 4. La carica di consigliere comunale e assessore è incompatibile con quella di componente il consiglio di zona. 5. Il verificarsi di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità o l'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive comportano la decadenza dalla carica. 6. Gli eletti, dopo la nomina, svolgono le loro funzioni senza vincolo di mandato in rappresentanza dell intera comunità locale. Art. 6 INSEDIAMENTO 1. Il consiglio di zona è insediato dal sindaco o da un suo delegato. 2. Nella seduta di insediamento si eleggono il presidente, che assume immediatamente la presidenza e un vice presidente, i quali vengono eletti a maggioranza dei consiglieri assegnati. Art. 7 - CONVOCAZIONE 1. Il consiglio di zona è convocato almeno due volte all anno dal presidente, di propria iniziativa o su richiesta scritta di almeno due consiglieri o di un numero di cittadini aventi i requisiti dell elettorato attivo e passivo residenti nella zona pari al doppio dei componenti il consiglio stesso, con le questioni da porre all'ordine del giorno. 2. La convocazione del consiglio di zona è fatta dal suo presidente nei modi che il consiglio stesso riterrà opportuni. Di essa deve essere data comunicazione scritta al sindaco ed avviso alla cittadinanza mediante pubblico manifesto da affiggersi nell'apposita bacheca, con l'indicazione degli oggetti da trattare. Delle convocazioni è data pubblicità anche attraverso la pubblicazione sul sito del comune. 3. La stesura dell' ordine del giorno è fatta dal presidente ed i consiglieri possono farvi inserire proprie proposte. 4. E facoltà del sindaco convocare i consigli di zona per l esame di singoli problemi. Art. 8 - SEDUTE 1. Le sedute del consiglio di zona sono pubbliche, tranne quando si trattino questioni che comportano valutazioni su persone o interessi privati. 2. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei consiglieri assegnati. 3. Le sedute sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente o dal consigliere anziano i quali nominano, fra i componenti per ogni seduta, un segretario verbalizzante che redige processo verbale da trasmettere entro 8 (otto) giorni al sindaco.

4. Nessun atto può essere approvato se non otterrà il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. 5. Una parte della seduta, può essere dedicata alla discussione pubblica, nel quale caso il presidente cede la parola ai cittadini residenti nella zona, presenti alla seduta e che ne facciano richiesta. 6. Per quanto non disposto in ordine al procedimento e alla validità delle sedute si osservano, in quanto applicabili, le norme del consiglio comunale. 7. Tutti i verbali sono raccolti dalla segreteria comunale dove chiunque può prenderne visione e vengono messi a disposizione degli assessori e consiglieri comunali mediante pubblicazione sul sito del comune. I consigli di cona si impegnano inoltre a rendere pubbliche le decisioni e gli orientamenti assunti. 8. I componenti i consigli di zona esercitano il proprio mandato senza retribuzione. Art. 9 - PARERI OBBLIGATORI 1. I consigli di zona sono obbligatoriamente consultati, con adeguato anticipo e con l'indicazione dei tempi di risposta, sugli atti degli organi deliberanti del comune relativi a: a) bilancio di previsione, piani economici pluriennali di investimento e conto consuntivo; b) piani urbanistici, del traffico, del commercio, dei trasporti, e loro varianti relativi alla zona. 2. La consultazione su tali argomenti si svolge su proposte orientative, informazioni e documenti forniti dall' amministrazione comunale. 3. I pareri espressi devono essere citati nei relativi atti. Art. 10 - PARERI FACOLTATIVI 1. I consigli di zona possono esprimere pareri o proposte, per propria iniziativa o su richiesta dell' amministrazione comunale, sui seguenti argomenti: a) regolamenti comunali e statuto; b) materie di interesse locale di competenza del comune o di interesse comunale di competenza di altri enti; c) proposte di leggi regionali, atti amministrativi di interesse locale degli organi sovracomunali di cui il comune fa parte; d) gestione dei servizi che interessano la zona. 2. I pareri e le proposte di cui sopra devono essere sottoposti all'esame dei competenti organi comunali. 3. Alle valutazioni, richieste e proposte, formulate dai consigli di zona nei termini previsti, deve essere data motivata risposta entro trenta giorni, per quanto di competenza comunale.

Art. 11 - FACOLTA' DEI CONSIGLI 1. Il consiglio di zona può compiere autonomamente i seguenti atti: a) convocare assemblee per la pubblica discussione di problemi riguardanti la zona; b) presentare al consiglio comunale e alla giunta proposte motivate di deliberazioni corredate delle indicazioni sulle modalità di finanziamento, ove la deliberazione comporti spese a carico del bilancio comunale; c) promuovere studi e indagini su problemi particolari che interessino la zona; d) presentare comunicazioni scritte alla giunta comunale e al consiglio comunale e chiedere di poter presenziare con diritto di parola per riferire su determinati problemi; e) presentare ordini del giorno, petizioni e proposte a qualsiasi ente o organizzazione; f) invitare alle proprie sedute rappresentanti del comune o di altri enti o privati affinché riferiscano su determinati problemi; g) chiedere di servirsi degli organi di informazione dei vari enti per pubblicare proposte, osservazioni e documenti; h) promuovere e valorizzare sagre e manifestazioni locali; i) elaborare ed approvare ogni anno un rapporto sullo stato della zona, dei servizi in questa esistenti e delle sue esigenze che rimette all amministrazione comunale. Art. 12 - ASSEMBLEE DI POPOLAZIONE 1. Il consiglio di zona attraverso la convocazione di assemblee di cittadini della zona, da tenersi almeno una volta all'anno, riferisce sulla sua attività e discute i problemi della popolazione per recepirne le esigenze ed ottenere pareri sulle proprie iniziative. Art. 13 - PETIZIONI 1. Ogni cittadino della zona ha il diritto di presentare petizioni, richieste e proposte, per iscritto o verbalmente al presidente e ai consiglieri, alle quali il consiglio di zona risponde entro quindici giorni dalla sua prima successiva seduta. Art. 14 - INIZIATIVA DEGLI ORGANI DEL COMUNE 1. Il sindaco e la giunta possono convocare il consiglio di zona per l'esame di singoli problemi. 2. Il consiglio comunale, la giunta e le commissioni consiliari, nell'ambito delle rispettive competenze, possono incaricare il consiglio di zona di raccogliere e fornire indicazioni su singoli problemi e atti amministrativi. Art. 15 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE 1. Il presidente del consiglio di zona: a) rappresenta il consiglio; b) firma e custodisce i verbali e le comunicazioni; c) convoca e presiede il consiglio e le assemblee di popolazione; ne predispone l'ordine del giorno, tenendo conto delle eventuali richieste ricevute;

d) da corso alle decisioni ed alle indicazioni del consiglio e riferisce al sindaco ed ai rappresentanti di altri enti pubblici circa la situazione della zona e le sue esigenze e cura che quanto altro previsto dall'art. 11 del presente regolamento venga sollecitamente posto in essere; e) comunica per iscritto al sindaco, oltre che al consigliere interessato, 1'eventuale verificarsi di condizioni che comportino la decadenza dalla carica di consigliere di zona; f) può essere invitato a presenziare alle sedute, della giunta, del consiglio o di altri consessi elettivi per riferire sui problemi della zona. Art. 16 - RIUNIONE DELLE PRESIDENZE 1. Tutti i presidenti dei consigli di zona possono essere convocati dal sindaco, congiuntamente, allo scopo di coordinare l'attività dei consigli stessi. Art. 17 - MEZZI FINANZIARI E PERSONALE 1. Alle eventuali spese per il funzionamento dei consigli di zona provvede l'amministrazione comunale. 2. La giunta, su proposta del segretario generale, incarica un ufficio comunale di seguire le attività del consiglio di zona e di svolgere le relative funzioni di segreteria. 3. I consigli di zona, d'intesa con il sindaco o gli assessori competenti, si avvalgono degli uffici comunali più direttamente collegati alle loro attribuzioni e attività. Art. 18 - SEDE 1. Il comune mette a disposizione, in ogni zona, se possibile, un locale idoneo quale sede del consiglio di zona.