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COMUNE DI BRUZOLO PROVINCIA DI TORINO Bruzolo Il Castello (sec. X ) PIANO REGOLATORE GENERALE PROGETTO DEFINITIVO Approvato con DGR n 24/27975 del 21/09/1993 (Progetto Preliminare adottato con DCC n 17 del 19 /03/1990) NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE Integrate con le norme relative alle varianti per l area Spr1 (DGR 18/11/97 n 10-23147), per le aree destinate ad attività produttive (DGR 1/4/99 n 12-26971), alle varianti parziali n 1 (DCC n 18 del 7/2/97), n 2 ( DCC n 22 del 2/8/2001), n 3 (DCC n 1 del 21.01.04), alla DCC n 42 del 17/12/2007, a lle varianti parziali n 4 (DCC n 17 del 11/06/2008) e n 5 (DCC n 10 del 20/04/2009), a lla variante in adeguamento al P.A.I. (DGR 25/01/2010 n.29-13115), alla variante parziale n 6 (DCC n 14 del 03/06/2011). Progetto: arch. A. Tonino arch. F. Minucci Giugno 2011

P.R.G.C. - Norme Tecniche di Attuazione Indice Pag. I Indice Titolo I GESTIONE E FINALITÀ DEL P.R.G.C. DISPOSIZIONI GENERALI art. 1 - Assetto urbanistico e amministrativo del P.R.G....1 art. 2 - Indagini per la conoscenza del patrimonio edilizio e urbanistico....1 art. 3 - Contenuto del P.R.G...1 art. 4 - Applicazione del P.R.G...2 art. 5 - Autorizzazioni temporanee in corso...2 art. 6 - Elaborati costituenti il progetto definitivo di P.R.G...3 Titolo II ATTUAZIONE DEL P.R.G. art. 7 - Modalità di attuazione...5 art. 8 - Operosità nel tempo e nello spazio....5 art. 9 - Efficacia del programma di attuazione...6 art. 10 - Il programma operativo delle opere e degli interventi pubblici....6 art. 11 - Strumenti urbanistici esecutivi...6 art. 12 - Concessioni ed autorizzazioni...7 art. 13 - Condizioni per il rilascio della concessione...8 Titolo III TIPI DI INTERVENTO art. 14 - Definizione dei tipi di intervento...10 art. 15 - Manutenzione ordinaria...10 art. 16 - Manutenzione straordinaria...12 art. 17 - Restauro e risanamento conservativo...14 art. 18 - Ristrutturazione edilizia...17 art. 19 - Demolizione...20 art. 20 - Edificazione...20 Titolo IV VINCOLI DA OSSERVARE NELL EDIFICAZIONE art. 21 - Indici e rapporti regolanti l edificazione...22 art. 21.1 - Densità edilizia...22 art. 21.2 - Densità territoriale...22 art. 21.3 - Densità fondiaria...22 art. 21.4 - Altezza massima...23 art. 21.4a - Determinazione del volume edificabile...23 art. 21.5 - Altezza minima...24 art. 21.6 - Limiti massimi di altezza...24 art. 21.7 - Rapporti di copertura...24 art. 21.8 - Utilizzazione degli indici...24 art. 21.9 - Rapporto fra quantità di costruito ed abitanti o addetti...25 art. 22 - Distanze dai confini e tra edifici...25 art. 22.1 - Distanza dai confini...25 art. 22.2 - Distanza dalle vie...26 art. 22.3 - Utilizzazione delle distanze minime...27 art. 22.4 - Distanza dagli argini nei centri abitati...27 art. 22.5 - Bassi fabbricati ad uso non abitativo...27 Titolo V

P.R.G.C. - Norme Tecniche di Attuazione Indice Pag. II CLASSI DI INTERVENTO art. 23 - Destinazione d uso del suolo e classi di intervento...28 art. 24 - Aree prevalentemente residenziali...28 art. 25 - P - Aree prevalentemente produttive...28 art. 26 - S - Aree per servizi...29 art. 27 - E - Aree per attività agricola...29 art. 28 - L - Aree riservate alla ferrovia...29 art. 29 - M - Aree riservate alla viabilità...29 art. 30 - Gi - Zone estrattive...29 art. 31 I Aree inedificabili e di rispetto...30 art. 32 - Destinazione d uso proprie, ammesse, escluse...30 Titolo VI PRESCRIZIONI OPERATIVE art. 33 - Ra - Nuclei o edifici di interesse storico - architettonico e ambientale...32 art. 34 Rs Aree edificate sature...32 art. 34.1 - Rs - Interventi di demolizione e ricostruzione...32 art. 34.1a Rs 41: attuazione...34 art. 34.1b - Rs41: Interventi ammessi...34 art. 34.1c - Rs 42...36 art. 34.1d - Rs 23...36 art. 34.2 - Recupero volumetrie esistenti...37 art. 35 - Rc - Aree di completamento...39 art. 36 - Ri - Aree a destinazione residenziale di nuovo impianto...39 art. 37 - Pi - Aree produttive da attrezzare per nuovo impianto...40 art. 38 - Pc - Aree per impianti produttivi di riordino e completamento...42 art. 38a - Aree Pi1/Pc6...42 art. 38b Aree Pi2/Pc5...43 art. 38c Area Pcs3...43 art. 38d - Area Pc7...43 art. 39 - Ps - Aree per impianti produttivi esistenti e confermati...45 art. 39b - Aree Ps2, Pi3...46 art. 40 - S - Aree per servizi...46 art. 40a - Area Se3...47 art. 40b - Area Sn9...47 art. 40c aree per servizi tecnologici a titolo temporaneo...48 art. 41 - Spr - Aree per servizi privati di interesse collettivo...48 art. 41a - Area Spr1...49 art. 42 - E - Aree destinate all attività agricola...49 art. 42 bis - Edifici in aree agricole preesistenti al vigente PRGC...52 art. 43 - Autorimesse e bassi fabbricati per ricovero mezzi al servizio dell attività agricola part - time...54 art. 44 - Edifici esistenti con destinazioni d uso in contrasto con quelle di zona e ruderi.54 art. 45 G - Cave e torbiere...55 art. 45a - Aree per cavazione Gp...56 Titolo VII PRESCRIZIONI OPERATIVE PER LE AREE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI art. 46 - Ra - Insediamenti storici...57 art. 46 bis - Vp - Aree a verde privato...57

P.R.G.C. - Norme Tecniche di Attuazione Indice Pag. III art. 47 - Destinazioni ammesse...58 art. 48 - Modalità d intervento...58 art. 49 - Definizione dei tipi di intervento...59 art. 49.1 - Manutenzione ordinaria e straordinaria...59 art. 49.2 - Restauro...59 art. 49.3 - Risanamento conservativo...60 art. 50 - Demolizioni...60 art. 51 - Percorsi pedonali...60 art. 52 - Decoro ambientale...60 art. 53 - Norme specifiche riguardanti tipi di manufatti e uso dei materiali...61 art. 53.1 - Recinzioni...61 art. 53.2 Illuminazioni....61 art. 53.3 - Insegne...61 art. 53.4 - Tetti e coperture...61 art. 53.5 - Intonaci nelle pareti esterne...62 art. 53.6 - Tinteggiatura...62 art. 53.7 Infissi...62 art. 53.8 - Soglie e zoccolature....63 Titolo VIII VINCOLI E NORME PARTICOLARI art. 54 - Utilizzazione della superficie fondiaria...64 art. 55 - Viabilità e fasce di rispetto stradale e ferroviario...64 art. 56 - Utilizzazione delle fasce di rispetto....66 art. 57 - Sponde di fiumi, torrenti, canali...66 art. 58 - Aree di vincolo idrogeologico...67 art. 58.1 - Tutela dal rumore...67 Titolo IX TUTELA DELL'ASSETTO IDROGEOLOGICO art. 59 - Delimitazione delle fasce fluviali...69 art. 60 - Interventi ed indirizzi di pianificazione urbanistica (PAI, NTA, art. 29, 30 e 31)..69 art. 61 Norme di attuazione di carattere generale...73 art. 61.bis Prescrizioni di carattere generale per l'attività urbanistico-edilizia...75 art. 61.1 - normativa e criteri adottati per la verifica di compatibilità...76 art. 61.2 Classe I, pericolosità geomorfologica bassa...77 art. 61.3 Classe II, pericolosità geomorfologica media...77 art. 61.3.1 Classe IIa, conoidi alluvionali...77 art. 61.3.2 Classe IIb, fondovalle alluvionale...78 art. 61.3.3 Classe IIc, versante montano...78 art. 61.4 - Classe III, pericolosità geomorfologica alta...79 art. 61.4.1 - Classe IIIa...79 art. 61.4.1a - Edifici sparsi ricadenti nelle classi III...80 art. 61.4.1b - Attività agricole...81 art. 61.4.2 - Classe IIIB...82 art. 61.4.2a - Classe IIIB2...82 art. 61.4.2b - Classe IIIB3...84 art. 61.4.2c - Classe IIIB4...85 art. 61.4.2d - Classe III s.l....86 art. 61.4.3 - Altre disposizioni...87

P.R.G.C. - Norme Tecniche di Attuazione Indice Pag. IV Titolo X CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE ZONE DI INSEDIAMENTO COMMERCIALE Parte I INDICAZIONI GENERALI art. 62 - (eliminato ex off. in sede di approvazione variante P.A.I.)...92 art. 63 - (eliminato ex off. in sede di approvazione variante P.A.I.)...92 art. 64 - (eliminato ex off. in sede di approvazione variante P.A.I.)...92 art. 65 (eliminato ex off. in sede di approvazione variante P.A.I.)...92 art. 66 - (eliminato ex off. in sede di approvazione variante P.A.I.)...92 art. 67 - (eliminato ex off. in sede di approvazione variante P.A.I.)...92 art. 68 - (eliminato ex off. in sede di approvazione variante P.A.I.)...92 art. 69 - (eliminato ex off. in sede di approvazione variante P.A.I.)...92 Parte II ZONE DI INSEDIAMENTO COMMERCIALE E COMPATIBILITÀ TIPOLOGICO FUNZIONALI art. 70 - Criteri per il riconoscimento degli addensamenti commerciali...93 art. 71 - Riconoscimento delle localizzazioni commerciali...93 art. 72 - (eliminato ex off. in sede di approvazione variante P.A.I.)...94 art. 73 - (eliminato ex off. in sede di approvazione variante P.A.I.)...94 art. 74 - (eliminato ex off. in sede di approvazione variante P.A.I.)...94 art. 75 - (eliminato ex off. in sede di approvazione variante P.A.I.)...94 Parte III COMPATIBILITÀ URBANISTICHE DELLO SVILUPPO URBANO DEL COMMERCIO art. 76 - Adeguamento del PRG e carattere della presente variante al PRG...95 art. 77 - Standard e fabbisogno di parcheggi e di altre aree per la sosta...95 art. 78 - Salvaguardia dei beni culturali e ambientali...96 art. 79 - (eliminato ex off. in sede di approvazione variante P.A.I.)...97 art. 80 - (eliminato ex off. in sede di approvazione variante P.A.I.)...97 art. 81 - (eliminato ex off. in sede di approvazione variante P.A.I.)...97 art. 82 - (eliminato ex off. in sede di approvazione variante P.A.I.)...97 art. 83 - Disposizioni finali...97 Titolo XI NORME FINALI E TRANSITORIE art. 84 - Deroghe...98 art. 85 - Permanenza di diritti acquisiti...98 Tabella n. 1 Servizi esistenti...99 Tabella n. 2 Servizi in progetto...100 Tabella n. 3 Fabbisogni pregressi e futuri...100 Tabella n. 4 Zone residenziali sature (Rs)...101 Tabella n. 5 Zone residenziali di completamento (Rc)...103

P.R.G.C. - Norme Tecniche di Attuazione Indice Pag. V Tabella n. 6 Zone residenziali di nuovo impianto (Ri)...103 Tabella n. 7 Zone per impianti produttivi sature (Ps)...104 Tabella n. 8 Zone per impianti produttivi di riordino e completamento (Pc)...104 Tabella n. 9 Zone per attività produttive di nuovo impianto (Pi)...104

P.R.G.C. - Norme Tecniche di Attuazione Titolo I Pag. 1 Titolo I GESTIONE E FINALITÀ DEL P.R.G.C. DISPOSIZIONI GENERALI art. 1 - Assetto urbanistico e amministrativo del P.R.G. [1] Ai fini della programmazione delle previsioni di P.R.G.C., il Comune di Bruzolo, inteso come unico distretto urbanistico, è stato diviso in isolati. [2] Gli isolati sono l unità minima di aggregazione del tessuto urbano, individuata dalla toponomastica del Comune e ad essi sono riferiti i dati demografici e di uso del suolo esistente ed in progetto. [3] Al distretto urbanistico che, considerate le dimensioni del territorio comunale, coincide con il Comune stesso sono riferite le dotazioni esistenti e i fabbisogni di servizi e di infrastrutture. art. 2 - Indagini per la conoscenza del patrimonio edilizio e urbanistico. [1] Il P.R.G. documenta le caratteristiche del patrimonio edilizio e urbanistico esistente attraverso: - la relazione sullo stato di fatto - la planimetria di analisi della struttura insediativa rurale in scala 1:10.000 in cui è rappresentata la situazione relativa all uso del suolo; - la planimetria di analisi dello stato si fatto in scala 1:2000 e 1:500 (per le frazioni) in cui è individuata la consistenza e la qualità del tessuto edificato, le destinazioni d uso in atto, la qualità e la consistenza delle urbanizzazioni primarie e secondarie; - la planimetria di analisi dello stato di fatto degli insediamenti storici in scala 1:1000 in cui sono individuate la qualità e consistenza del tessuto edificato, le destinazioni d uso in atto, i manufatti edilizi di pregio architettonico e ambientale. [2] Per quanto riguarda la situazione idrogeologica, al presente P.R.G.C. è allegata una indagine di dettaglio, estesa all intero territorio comunale; tale indagine è composta da una relazione e da una carta scala 1:5.000. [3] Gli elementi documentari di cui ai commi precedenti costituiscono riferimento per la valutazione degli interventi in sede di concessione edilizia. art. 3 - Contenuto del P.R.G. Il P.R.G.C., di cui all art. 7 della L.n 0. 1150/42 ed all art. 11 della L.R. n 0. 56/77 è finalizzato ai seguenti obiettivi:

P.R.G.C. - Norme Tecniche di Attuazione Titolo I Pag. 2 a - equilibrato rapporto tra residenze e servizi in relazione ai posti di lavoro esistenti o individuati; b - il recupero del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente; c - la difesa attiva del patrimonio agricolo, delle risorse naturali e del patrimonio storicoartistico ed ambientale; d - la riqualificazione dei tessuti edilizi marginali e dei nuclei isolati; e - il soddisfacimento del fabbisogno pregresso e previsto di servizi sociali e di attrezzature pubbliche; f - la programmata attuazione degli interventi pubblici e privati. Le trasformazioni d uso del suolo e l edificazione nella totalità del territorio comunale sono soggette alle leggi vigenti, alla disciplina delle presenti norme, alle disposizioni del Regolamento Edilizio e degli altri regolamenti comunali per quanto non in contrasto con le sue disposizioni potranno subire trasformazioni soltanto per adeguarvisi. art. 4 - Applicazione del P.R.G. [1] Le prescrizioni insediative del P.R.G. del Comune di Bruzolo sono riferite ad un arco temporale decennale. [2] Ai sensi della legge n. 1150/42 e della L.R. n. 56/77 e successive modificazioni, la disciplina urbanistica del territorio del Comune di Bruzolo è regolata dalle norme e prescrizioni contenute negli elaborati costituenti il P.R.G.: ogni attività comportante trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio comunale, o comunque subordinata al conseguimento di concessione o di autorizzazione a norma del titolo VI della citata legge regionale, o di altre leggi statali, generali o di settore, deve essere compatibile con tali norme e prescrizioni. A tal fine, per attività di trasformazione urbanistica ed edilizia si intende: - l esecuzione di opere edilizie - la modifica delle destinazioni d uso e la sistemazione di aree ed edifici; - l utilizzazione delle risorse naturali e l alterazione delle caratteristiche dei luoghi, salvo le modificazioni delle colture agricole in atto. [3] Norme e prescrizioni esprimono efficacia nei confronti di chiunque fino all approvazione di un nuovo P.R.G. fatta salva l applicazione delle misure di salvaguardia di cui all art. 58 della legge regionale n. 56/77. art. 5 - Autorizzazioni temporanee in corso. [1] È fatto obbligo di cessazione di ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia subordinata al rilascio della concessione ai sensi della legge 28.1.1977, n. 10 o dell autorizzazione a norma di leggi statali e regionali e dei disposti del successivo titolo fino al conseguimento della concessione o dell autorizzazione nei modi e forme di legge. [2] Il disposto del comma precedente si applica agli interventi che non abbiano conseguito regolare licenza o concessione o autorizzazione o per le quali la licenza o concessione siano scadute o annullate. [3] Le autorizzazioni e le licenze edilizie rilasciate con efficacia a tempo determinato (precari) non possono essere prorogate alla loro scadenza, se non previo conseguimento del-

P.R.G.C. - Norme Tecniche di Attuazione Titolo I Pag. 3 la concessione e della autorizzazione a norma delle leggi statali e regionali in vigore; la scadenza è fissata dal Sindaco e comunicata all interessato con il termine per la rimozione delle opere e dei manufatti. art. 6 - Elaborati costituenti il progetto definitivo di P.R.G. [1] Costituiscono parte integrante del presente P.R.G. i seguenti elaborati: - Stato di Fatto: Relazione Patrimonio Edilizio e Servizi Tav. 1. Uso del suolo in atto Tav. 2. Urbanizzazioni e servizi Tav. 3. Indagine sul patrimonio Tav. 4.1 Situazione del patrimonio edilizio - nucleo storico Tav. 4.2 Frazioni Tav. 5. 1 Caratteristiche edilizie - nucleo storico Tav. 5.2 Frazioni Tav. 6.1 Riferimenti Tav. 6.2 Riferimenti frazioni - Relazione geologica - Allegati geologico tecnici - Controdeduzioni - Tav. 1.01 Localizzazione osservazioni. Progetto: Tav. 1.1 Inquadramento territoriale Tav. 1.2 Progetto scala 1:5000 Tav. 1.3 Progetto concentrico scala 1:2000 Tav. 1.3 Progetto concentrico scala 1:2000 - variante area Spr 1 Tav. 1.3A Progetto concentrico scala 1:2000 - variante aree produttive Tav. 1.4 Progetto frazioni scala 1:500 Tav. 1.5 Nucleo storico scala 1:1000 - Norme Tecniche di Attuazione e quadri sinottici (aggiornati con le modifiche e le integrazioni introdotte dalla variante all area Spr 1 e quella relativa alle aree produttive) - Relazione Illustrativa e Scheda quantitativa di piano Relazione Illustrativa variante area Spr 1 - Relazione Illustrativa variante aree produttive [2] Gli elaborati relativi allo stato di fatto hanno contenuto illustrativo, fatti salvi specifici richiami a carattere prescrittivo contenuti nelle presenti norme. [3] In caso di discordanza fra indicazioni grafiche e normative, devono essere considerate prevalenti le prescrizioni normative. [4] A seguito dell approvazione da parte della R.P. della variante in adeguamento al P.A.I., fanno parte integrante del P.R.G. i seguenti elaborati: Zonizzazione acustica [1] Con riferimento alla zonizzazione acustica di cui alla lr. n 52/2000 Disposizioni per la tutela dell ambiente in materia di inquinamento acustico ed alle linee guida

P.R.G.C. - Norme Tecniche di Attuazione Titolo I Pag. 4 di cui alla DGR n 85-3802 del 6 agosto 2001, gli elaborati approvati con D.C.C. n 14 del 22.04.2004 sono costituiti da: - Relazione tecnica - Carta rappresentante la classificazione acustica, fase II - Carta rappresentante la classificazione acustica, fase III - Carta rappresentante la classificazione acustica, fase IV Adeguamento al P.A.I. [2] Il recepimento di quanto al D.G.R. n. 31-3749/2001 e n. 1-8753/2003 nel vigente PRGC avviene attraverso l'integrazione degli elaborati dello stesso con i seguenti: con riferimento agli aspetti urbanistici: - tav. 1.1 - P.R.G., Limiti di inedificabilità, scala 1: 2.000; - tav. 1.2.1 P.R.G., Limiti di inedificabilità, scala 1:5.000 con riferimento agli aspetti geologici: - Carta geomorfologica e dei dissesti (scala 1:10.000); - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica (scala 1:10.000); - Relazione geologica e idrogeologica sul territorio comunale. Elementi di approfondimento ai sensi della circolare PGR del 8.5.96 n 7/LAP con riferimento agli aspetti idraulici: - Relazione tecnica; - Tavola di ubicazione delle sezioni e delle criticità idrauliche; Criteri per il riconoscimento delle zone di insediamento commerciale [3] L adeguamento del PRGC ai Criteri per il riconoscimento delle zone di insediamento commerciale così come definiti dal D.Lgs.114/98, dalla L.R. 28/99, dalla D.G.R. n.42-29532/2000, dalla D.C.R. n. 563-13414/1999 come integrata e modificata dalla D.C.R. n. 347-42514/2003 e dalla D.C.R. n. 59-10831/2006 è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n del.12.2007 ed è costituita dai seguenti elaborati (che si allegano): - Norme Tecniche di Attuazione - Tav. 1.3.2 Riconoscimento delle zone di insediamento commerciale, scala 1:2000

P.R.G.C. - Norme Tecniche di Attuazione Titolo II Pag. 5 Titolo II ATTUAZIONE DEL P.R.G. art. 7 - Modalità di attuazione. [1] Il P.R.G. viene attuato: a - con intervento diretto mediante semplice conseguimento, convenzionato o non, della concessione o dell autorizzazione; b - con strumenti urbanistici esecutivi, la cui approvazione è preliminare al rilascio della concessione. art. 8 - Operosità nel tempo e nello spazio. [1] L operosità nel tempo e nello spazio del P.R.G. e dei suoi strumenti di attuazione è definita dal Programma di Attuazione. [2] Il P.R.G. precisa i casi e le aree in cui è obbligatoria la preventiva formazione di strumenti urbanistici esecutivi ed i casi e le aree in cui è ammesso l intervento diretto. Il Comune può comunque richiedere, o provvedervi direttamente, la formazione di strumenti urbanistici esecutivi. [3] Il rilascio della concessione o dell autorizzazione non è subordinato all inclusione dell intervento nel P.P.A. nei seguenti casi (ai sensi dell art. 91 quinquies della L.R. n. 56/77, aggiunto alla L.R. n. 17/82): a - interventi diretti al recupero del patrimonio edilizio esistente (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia); b - interventi da realizzare su aree di completamento che siano dotate di urbanizzazione primaria, collegate funzionalmente con quelle comunali. [4] Inoltre, in generale, il rilascio della concessione o autorizzazione non è mai subordinato all inclusione dell intervento nel P.P.A. nei seguenti casi (ai sensi dell art. 33 della L.R. 56/77): a - modifiche interne necessarie per l efficienza degli impianti produttivi, industriali e artigianali, agricoli; b - ampliamenti fino al 50% della sup. coperta e comunque non superiori a 1000 mq di solaio utile lordo, di edifici destinati ad attività produttive, purché non nocive e moleste; c - variazioni delle destinazioni d uso di edifici esistenti, autorizzate da questo P.R.G.; d - modesti ampliamenti delle abitazioni, necessari al miglioramento degli impianti i- gienico-sanitario al miglioramento funzionale delle stesse, non eccedenti il 20% della superficie utile esistente: 25 mq. sono consentiti anche se eccedono tale percentuale; e - interventi urgenti da realizzare a tutela della pubblica incolumità.

P.R.G.C. - Norme Tecniche di Attuazione Titolo II Pag. 6 art. 9 - Efficacia del programma di attuazione. [1] Ai sensi della L.R. 56/77 modificata dalla L.R. 17/82, il P.P.A., redatto secondo i modelli operativi predisposti dalla Regione, può, entro i suoi termini di validità essere modificato e integrato nei contenuti, di norma in occasione dell approvazione del bilancio e comunque non più di una volta all anno. [2] In occasione di tale modificazione il P.P.A. dovrà essere aggiornato in relazione a tutte le eventuali modificazioni di previsione di opere e di interventi oggetto di finanziamenti regionali o statali o di altri Enti Pubblici, sono consentite inoltre modificazioni necessarie per l attuazione degli interventi finanziati con la legge 457/78. Possono essere consentite eventualmente modifiche determinate dalla realizzazione di impianti industriali e artigianali, purché originate da esigenze straordinarie e di particolare urgenza e adeguatamente motivate dal Consiglio Comunale con riferimento alle situazioni economiche e sociali del territorio di influenza. [3] Scaduto il P.P.A. e fino all approvazione del successivo, sono consentiti, oltre a quanto previsto al precedente art. 8, manutenzione ordinaria e straordinaria, semprechè non in contrasto con le prescrizioni del presente P.R.G. art. 10 - Il programma operativo delle opere e degli interventi pubblici. [1] Ai sensi dell art. 37 bis della L.R. 56/77 aggiunto dalla L.R. 17/82 il Comune dovrà approvare congiuntamente al bilancio e con atto separato, il programma operativo delle opere e degli interventi pubblici, di iniziativa comunale o consortile o di società a partecipazione comunale, con previsione pluriennale di 3 o 5 anni. [2] Il programma operativo, redatto secondo i modelli predisposti dalla Regione, deve contenere: la localizzazione e i caratteri tecnici, di massima, delle opere e degli interventi, la localizzazione e la dimensione delle aree da acquisire, l entità degli investimenti e l indicazione dei relativi mezzi finanziari. [3] Allorché venga predisposto il P.P.A., il programma operativo ne costituisce uno stralcio, limitatamente alle opere e agli interventi pubblici. art. 11 - Strumenti urbanistici esecutivi [1] Le porzioni di territorio da assoggettare obbligatoriamente alla preventiva formazione di strumenti urbanistici esecutivi sono delimitate dal P.R.G.. [2] A norma del 3 comma dell art. 32 della 1. r. 56/77 e dell art. 27 della L. 457/78, gli strumenti urbanistici esecutivi sono esclusivamente: - i piani particolareggiati di cui agli artt. 38, 39, 40 della legge regionale citata; - i piani per l edilizia economica e popolare, di cui alla legge 18.4.1962, n. 167 e successive modificazioni; - i piani esecutivi di iniziativa privata convenzionata di cui agli artt. 43, 44, 45 della legge regionale; - i piani di recupero di cui all art. 27 della legge 457/78. [3] I piani di recupero possono essere individuati, con deliberazione del Consiglio Comunale, nell ambito delle zone di recupero del patrimonio urbanistico ed edilizio individuate dal P.R.G.. I piani di recupero comprendono immobili, complessi edilizi, isolati

P.R.G.C. - Norme Tecniche di Attuazione Titolo II Pag. 7 ed aree; la loro formazione, attuazione ed efficacia è disciplinata dagli artt. 28, 29 e 30 della predetta legge 457/78. [4] In sede di attuazione del P.R.G. e dei relativi strumenti esecutivi e del programma di attuazione, il Comune può procedere con propria deliberazione alla delimitazione di comparti costituenti unità di intervento e di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, comprendenti immobili da trasformare ed eventuali aree libere da utilizzare secondo le prescrizioni dei piani vigenti e del programma di attuazione, anche al fine di un equo riparto di oneri e benefici tra i proprietari interessati. Le procedure di formazione dei comparti sono definite all art. 46 della legge regionale n. 56/77. art. 12 - Concessioni ed autorizzazioni. [1] A norma dell art. 1 della L. 10/1977 e dell art. 48 della L.R. 56/1977, il proprietario o l avente titolo deve chiedere al Sindaco la concessione o l autorizzazione per l esecuzione di qualsiasi attività comportante la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale, compresi i mutamenti di destinazione d uso degli immobili. [2] In particolare sono soggette a concessione le seguenti opere: a - nuova costruzione, ampliamento, soprelevazione di edifici; b - variazione delle destinazioni d uso delle unità immobiliari; c - demolizione parziale e/o totale di edifici o manufatti; d - collocamenti, modificazioni, costruzione e/o rimozione di: fontane, monumenti, chiostri, stazioni di servizio, edicole, tombe, recinzioni ed altri manufatti, se realizzati da operatori privati; e - scavi e movimenti di terra a carattere permanente; f - impianti sportivi ed altre attrezzature all aperto, se realizzate da operatori privati; g - apertura di strade, costruzione di accessi pedonali e carrabili ed esecuzione di opere di sopra e sottosuolo, di punto e di rete, se realizzati da operatori privati; h - costruzione di vani nel sottosuolo; i - costruzioni prefabbricate o temporanee e campeggi; l - apertura ed ampliamento di cave e torbiere, sfruttamento di falde acquifere minerali e termali; m - ogni altra opera ed intervento non richiamato, escluse quelle di cui al seguente comma. [3] Sono soggette ad autorizzazione del Sindaco: a - la manutenzione straordinaria degli edifici e delle singole unità immobiliari, le opere di restauro e risanamento conservativo di edifici residenziali, l occupazione, solo temporanea, di suolo pubblico o privato, con depositi, serre, accumuli di rifiuti, relitti e rottami, attrezzature mobili, esposizioni a cielo aperto di veicoli o merci in genere, coperture pressostatiche per attrezzature sportive, baracche e tettoie temporanee destinate ad usi diversi dall abitazione; b - le tinteggiature esterne degli edifici, la formazione e la sostituzione di intonaci e rivestimenti esterni; c - il taglio di boschi, l abbattimento di alberi che abbiano particolare valore naturale e ambientale; d - la sosta continuativa e non di veicoli e rimorchi attrezzati per il pernottamento e l attendamento in aree non destinate a campeggio;

P.R.G.C. - Norme Tecniche di Attuazione Titolo II Pag. 8 e - il collocamento, la modificazione e la rimozione di stemmi, insegne, targhe, decorazioni, addobbi esterni, cartelli, materiali pubblicitari, vetrinette, distributori automatici, tende e simili; f - la modifica del ramo di attività e specializzazione merceologica di unità immobiliari destinate ad attività commerciali; g - la costruzione e/o la rimozione di marciapiede o la pavimentazione se realizzati da operatori privati; [4] Si richiamano altresì i disposti dell art. 56 (interventi soggetti ad autorizzazione) degli artt. 48 e 49 (caratteristiche e validità della concessione) e degli artt. 54 (concessione per costruzioni temporanee e campeggi) e 55 (concessione per discariche, rinterri, attività estrattive) della L.R. 56/1977 che si intendono integralmente riportati. Comunicazione per opere interne. [1] Non sono soggette a concessione né ad autorizzazione le opere interne alle costruzioni che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati e con i regolamenti edilizi vigenti, non comportino modifiche della sagoma della costruzione e dei prospetti, né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell immobile e, per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone di rispetto storico - ambientale, rispettino le originarie caratteristiche costruttive. [2] Ai fini dell applicazione del presente articolo non è considerato aumento delle superfici utili l eliminazione o lo spostamento di pareti interne o di parti di esse. [3] Contestualmente all inizio dei lavori, il proprietario dell unità immobiliare deve presentare al Sindaco una relazione, a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi e il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienico - sanitarie vigenti. [4] Nel caso di mancata presentazione della suddetta relazione, si applicano, ridotte di un terzo, le sanzioni previste per le opere eseguite senza autorizzazione, ai sensi dell art. 26, L. 47/85. [5] Queste disposizioni non si applicano in caso di immobili vincolati ai sensi delle leggi n. 1089/39 e n. 1497/39, e successive modificazioni. art. 13 - Condizioni per il rilascio della concessione [1] Fatti salvi i casi di gratuità previsti dall art. 9 della Legge n. 10/1977, la concessione è subordinata alla corresponsione di un contributo commisurato all incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché al costo di costruzione. [2] L entità dei contributi di cui al precedente comma e le modalità della loro applicazione sono stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale a norma di atti amministrativi del Consiglio Regionale assunti in attuazione dei disposti degli artt. 5, 6 e 10 della legge n. 10 del 28.01.1977. [3] In ogni caso il contributo da versare in corrispettivo monetario per le opere di urbanizzazione primaria non può comunque essere inferiore al costo reale delle opere necessarie per allacciare il nuovo intervento ai pubblici servizi o per le opere di cui all art. 10 della legge 28.01.1977, n. 10 e può essere ridotto in proporzione alle opere che il concessionario si impegna ad eseguire direttamente.

P.R.G.C. - Norme Tecniche di Attuazione Titolo II Pag. 9 [4] Nelle aree destinate ad usi extra - agricoli, la concessione per interventi di nuove costruzioni per cui è richiesta l autorizzazione all abitabilità od all agibilità può essere rilasciata solo su aree urbanizzate o subordinatamente all impegno del concessionario a provvedere alle urbanizzazioni contestualmente alle opere oggetto della concessione. [5] Si definiscono aree urbanizzate quelle dotate delle seguenti opere: a) sistema viario pedonale e/o veicolare per il collegamento o l accesso agli edifici; spazi di sosta e parcheggio; b) impianto di smaltimento dei rifiuti liquidi con caratteristiche idonee a smaltire i carichi indotti dall insediamento, anche ai sensi della legge 31/9/1976 n 319; c) impianto di distribuzione idrica con caratteristiche idonee a sopportare le utenze dell insediamento; d) impianto di illuminazione per il sistema viario. [6] Per interventi ricadenti nei nuclei frazionali e nelle zone periferiche a titolo sostitutivo dell impianto di cui alla lettera b), è consentita la realizzazione di sistemi individuali o collettivi di smaltimento o depurazione delle acque di rifiuto riconosciuti idonei a norma della Legge n. 319/1976 e successivi provvedimenti. [7] In tale caso è dovuto l intero contributo. [8] Per quanto riguarda le case sparse, i servizi pubblici (fatto salvo quanto detto al capoverso precedente) potranno essere funzionalmente allacciati ai nuclei abitati a cura e spese dell utente (acqua, en. elettrica); lo stesso dovrà impegnarsi ed usufruire di quei servizi già prestabiliti dal Comune nei nuclei abitati (ad es. raccolta rifiuti solidi). [9] Agli effetti delle presenti norme le modifiche di destinazione d uso sono considerate nuovi interventi. [10] La concessione è subordinata alla corresponsione di un contributo commisurato alla incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria da sostenere in relazione al carico sulle infrastrutture da esse prodotte, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Comunale.

P.R.G.C. - Norme Tecniche di Attuazione Titolo III Pag. 10 Titolo III TIPI DI INTERVENTO art. 14 - Definizione dei tipi di intervento [1] I tipi di intervento ammissibili sono definiti ai sensi dell art. 13 della L.R. 56/77 e s.m.i., e della Circolare del P.G.R. n.5 del 27/4/1984, e qui di seguito elencati ed esemplificati. [2] Nelle definizioni successive, per CARATTERI ORIGINARI si intendono quelli propri dell edificio all epoca della costruzione, o i più significativi tra quelli storicamente consolidati. art. 15 - Manutenzione ordinaria Le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnici esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuovi locali né modifiche alla struttura od all organismo edilizio (L.R. n. 56/1977, art. 13). [1] La manutenzione ordinaria è sostanzialmente rivolta a mantenere in efficienza gli edifici. Consiste, quindi, in interventi di riparazione, rinnovamento e parziale sostituzione delle finiture degli edifici (intonaci, pavimenti, infissi, manto di copertura, ecc.) senza alterarne i caratteri originari né aggiungere nuovi elementi. [2] Sono altresì ammessi la sostituzione e l adeguamento degli impianti tecnici esistenti, purché ciò non comporti modificazioni delle strutture o dell organismo edilizio ovvero la realizzazione di nuovi locali. [3] Qualora gli stessi interventi vengano eseguiti alterando i caratteri originari degli elementi esterni o delle parti comuni degli edifici - modificando, cioè, tecniche, materiali e colori - essi sono da considerarsi interventi di manutenzione straordinaria. [4] In tal caso, infatti, si rende necessario effettuare le verifiche di conformità alla normativa edilizia, in sede di rilascio del provvedimento di autorizzazione. [5] Per quanto riguarda i manufatti, la manutenzione ordinaria è essenzialmente rivolta a mantenerli in efficienza, mediante interventi di riparazione, di rinnovamento e di sostituzione delle finiture. [6] Per gli interventi di manutenzione ordinaria non è richiesta concessione o autorizzazione, ad eccezione degli specifici provvedimenti previsti per gli immobili vincolati ai sensi della legge n. 1089/1939 e della legge n. 1497/1939 e per gli immobili ed i manufatti di interesse storico - ambientale, di cui alla tav. 1.5 al titolo VII delle presenti N.T.A., per i quali è obbligatoria la domanda di autorizzazione.

P.R.G.C. - Norme Tecniche di Attuazione Titolo III Pag. 11 Elenco analitico delle opere ammesse riferite ai principali elementi costitutivi degli edifici. A. Finiture esterne intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, in- Riparazione, rinnovamento e sostituzione parziale delle fini- Opere ammesse: fissi, elementi architettonici e ture degli edifici purché ne siano conservati i caratteri originari; tra queste: pulitura delle facciate, riparazione e sostitu- decorativi, pavimentazioni, manto di copertura zione parziale di infissi e ringhiere; ripristino parziale della tinteggiatura, di intonaci e di rivestimenti; riparazione e sostituzione di grondaie, pluviali, comignoli; riparazione e coibentazione e sostituzione parziale del manto di copertura. B. elementi strutturali Opere ammesse: Riparazione e sostituzione parziale dell orditura secondaria del tetto, con mantenimento dei caratteri originari C. murature perimetrali, tamponamenti e aperture interne ----------------------- D. tramezzi e aperture interne (vedi articolo 13 delle presenti N.T.A.). E. finiture interne Opere ammesse: Riparazione e sostituzione delle finiture, purché nelle parti comuni a più unità immobiliari ( scale, androni, porti, logge, ecc. ) siano mantenuti i caratteri originari. F. impianti ed apparecchi igienico sanitari Opere ammesse: Riparazione, sostituzione e parziale adeguamento di impianti ed apparecchi igienico - sanitari G. impianti tecnologici e relative strutture e volumi tecnici Opere ammesse: riparazione, sostituzione e parziale adeguamento degli impianti e delle relative reti, nonché installazione di impianti telefonici e televisivi, purché tali interventi non comportino alterazione dei locali, aperture nelle facciate, modificazione o realizzazione di volumi tecnici. Per quanto concerne gli edifici a destinazione produttiva (industriale, artigianale, a- gricola) e commerciale, sono ammesse la riparazione e la sostituzione parziale di impianti tecnologici, nonché la realizzazione delle necessarie opere edilizie, semprechè non comportino modifiche dei locali, ne aumento delle superfici utili

P.R.G.C. - Norme Tecniche di Attuazione Titolo III Pag. 12 art.16 - Manutenzione straordinaria Le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare o integrare i servizi igienico - sanitari e gli impianti tecnici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d uso (L.R. n. 56/1977, art. 13). [1] La manutenzione straordinaria è volta a mantenere in efficienza gli edifici, realizzando interventi che non comportino modificazioni della tipologia, dei caratteri costruttivi e dell assetto distributivo originali del fabbricato e delle unità immobiliari, né mutamento delle destinazioni d uso. [2] Sono ammessi interventi sistematici relativi alle finiture esterne, con possibilità di sostituzione delle stesse con elementi congruenti con i caratteri originari degli edifici sono considerati di manutenzione straordinaria, poiché si rende necessario verificarne la conformità alla normativa edilizia. [3] Sono altresì ammessi rinnovi e sostituzioni di parti limitate delle strutture, anche portanti e l installazione ed integrazione degli impianti igienico - sanitari e tecnici, senza alterazione di volumi e superfici. [4] Per la realizzazione dei servizi igienico - sanitari e dei relativi disimpegni, sono consentite limitate modificazioni distributive, purché strettamente connesse all installazione dei servizi, qualora mancanti o insufficienti. [5] Per quanto riguarda gli edifici a destinazione produttiva - industriale, artigianale, agricola e commerciale, la manutenzione straordinaria comprende l installazione di impianti tecnologici e la realizzazione di impianti o opere necessari al rispetto della normativa sulla tutela degli inquinamenti e sulla igienicità degli edifici e la sicurezza delle lavorazioni, sempre che non comportino aumento delle superfici utili di calpestio, né mutamento delle destinazioni d uso. I relativi volumi tecnici potranno essere realizzati, se necessario, all esterno dell edificio, purché non configurino incremento della superficie utile destinata all attività produttiva o commerciale. [6] Per quanto riguarda i manufatti, la manutenzione straordinaria comprende sia il rinnovamento sia la sostituzione parziale degli elementi strutturali sia la nuova formazione delle finiture esterne. [7] Per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria è necessario il rilascio dell autorizzazione, gratuita da parte del Sindaco, ovvero è sufficiente la formazione in 90 gg. del silenzio-accoglimento sull istanza, qualora l intervento non comporti il rilascio dell immobile da parte del conduttore o non sia relativo ad immobili soggetti ai vincoli previsti dalle leggi n. 1089/1939 o, ancora, non sia relativo ad immobili di interesse storico-ambientale (vedi tav. 1.5 del presente P.R.G.). [8] Si rileva che quando siano realizzati ripetuti interventi di manutenzione straordinaria su uno stesso immobile si può verificare che essi, complessivamente considerati, risultino come un insieme di opere che configurano un organismo edilizio sostanzialmente rinnovato e diverso dal precedente. [9] Al fine di evitare che in questo modo si realizzino interventi non consentiti dallo strumento urbanistico è opportuno che le domande relative agli interventi di manutenzione straordinaria siano valutate anche in rapporto ad altri interventi precedentemente assentiti, per un periodo di almeno 5 anni dalla presentazione della domanda di autorizzazione. [10] In generale, comunque, eventuali modificazioni dei caratteri originari degli edifici e delle finiture dovranno essere congruenti con quanto previsto all art. 51 delle presenti N.T.A. Elenco analitico delle opere ammesse riferite ai principali elementi costitutivi degli edifici

P.R.G.C. - Norme Tecniche di Attuazione Titolo III Pag. 13 A. finiture esterne Opere ammesse: Rifacimento e nuova formazione di intonaci e rivestimenti, tinteggiatura, sostituzione di infissi e ringhiere, coibentazione e rifacimento totale del manto di copertura B. elementi strutturali Opere ammesse: Consolidamento, rinnovamento e sostituzione di parti di elementi strutturali degradati. E ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti, qualora siano degradate, purché ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari. C. murature perimetrali, tamponamenti e aperture interne Opere ammesse: Rifacimento di parti limitate di tamponamenti esterni, qualora siano degradate, purché ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari. Non è ammessa l alterazione dei prospetti né l eliminazione o la realizzazione di aperture. D. tramezzi e aperture interne E. finiture interne F. impianti ed apparecchi igienico sanitari (vedi art. 11 delle presenti N.T.A.) Opere ammesse: Riparazione e sostituzione delle finiture delle parti comuni. Opere ammesse Installazione ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico sanitari. G. impianti tecnologici e relative strutture e volumi tecnici Opere ammesse: Installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti. I volumi tecnici devono essere realizzati all interno dell edificio e non devono comportare alterazioni dell impianto strutturale e distributivo dello stesso. Per quanto concerne gli edifici a destinazione produttiva (industriale, artigianale e agricola) e commerciale è ammessa l installazione di impianti tecnologici, nonché la realizzazione degli impianti e delle opere necessari al rispetto della normativa sulla tutela degli inquinamenti e sull igienicità e la sicurezza degli edifici e delle lavorazioni, purché non comportino aumento delle superfici utili di calpestio, né mutamento delle destinazioni d uso. I volumi tecnici relativi possono essere realizzati, se necessario, all esterno dell edificio, purché non configurino incremento della superficie utile destinata all attività produttiva o commerciale.

P.R.G.C. - Norme Tecniche di Attuazione Titolo III Pag. 14 art. 17 - Restauro e risanamento conservativo Gli interventi rivolti a conservare l organismo edilizio e ad assicurarne le funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell organismo stesso, ne consentano destinazioni d uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell edificio, l insieme degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell uso, l eliminazione degli elementi estranei all organismo edilizio (L.R. n. 56/1977, art. 13). [1] Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono volti principalmente alla conservazione e alla valorizzazione degli edifici dei quali si intende operare il recupero degli elementi tipologici, architettonici ed artistici, ovvero un adeguamento funzionale, compatibile con i caratteri degli organismi edilizi. [2] Questi interventi riguardano, anche se non esclusivamente, gli edifici compresi dal presente P.R.G. nelle aree di interesse storico - ambientale, per i quali si intendono prevedere possibilità di modificazioni dell organismo edilizio e della destinazione d uso, nel rispetto dei caratteri tipologici, formali e strutturali. [3] Si distinguono pertanto due tipi di intervento: - il risanamento conservativo, finalizzato principalmente al recupero igienico e funzionale di edifici per i quali si rendono necessari il consolidamento e l integrazione degli elementi strutturali e la modificazione dell assetto planimetrico, anche con l impiego di materiali e tecniche diverse da quelle originarie, purché congruenti con i caratteri degli edifici. In particolare, tale tipo di intervento è volto alla conservazione dell involucro esterno e di elementi della morfologia interna dell edificio. - il restauro conservativo, finalizzato principalmente alla conservazione, al recupero e alla valorizzazione dei caratteri degli edifici di interesse storico - artistico, architettonico o ambientale. Il restauro conservativo è rivolto essenzialmente alla conservazione dei caratteri tipologici, strutturali, formali e ornamentali dell opera e all eliminazione delle aggiunte e superfetazioni che ne snaturano il significato artistico e di testimonianza storica. Di norma gli interventi devono essere eseguiti con l impiego di materiali originari e di tecniche specifiche e di ricostruzione, secondo i principi della scienza e dell arte del restauro. Si é definito quindi esclusivamente il restauro di tipo conservativo elencando le opere e gli interventi ammessi in coerenza con tale impostazione (della L.R. 56/77). [4] Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono finalizzati anche alla modificazione della destinazione d uso degli edifici purché la nuova destinazione sia compatibile coi caratteri tipologici, formali e strutturali dell organismo edilizio. [5] Sono assoggettati ad interventi di restauro anche i manufatti individuati alla tav. 1.5 del presente P.R.G. come beni culturali e ambientali da salvaguardare per il loro valore storico - artistico, ambientale o documentario. In questi casi l intervento è finalizzato al recupero dei caratteri tipologici, architettonici e ornamentali dei manufatti, mediante il ripristino e la sostituzione delle finiture e di parti degli elementi strutturali con l impiego di materiali e tecniche congruenti. [6] Per quanto riguarda le prescrizioni inerenti a caratteri, tecniche, materiali e colori, da osservare nell esecuzione di interventi di restauro e di risanamento conservativo, si rimanda al Titolo VII delle presenti N.T.A. [7] Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo sono tutti subordinati al rilascio di concessione a norma della legge 10/1977. Ai sensi del DL. n.. 9/1982 convertito con modificazione in legge n. 94/1982, sono soggetti al rilascio di autorizzazione, anziché di concessione, gli interventi di restauro e di risanamento conservativo che riguardino edifici ad uso residenziale, senza mutamento della destinazione in atto.

P.R.G.C. - Norme Tecniche di Attuazione Titolo III Pag. 15 [8] Per questi ultimi sarà sufficiente la formazione del silenzio - accoglimento sull istanza dopo 90 giorni, qualora l intervento non comporti il rilascio dell immobile da parte del conduttore e non sia relativo ad immobili soggetti ai vincoli previsti dalle leggi n 1089/1939 e n 1497/1939 (art. 7, 1 comma DL. citato e art. 48, legge n 457/1978). Elenco delle opere ammesse riferite ai principali elementi costitutivi degli edifici: A. finiture esterne Opere ammesse: Ripristino, sostituzione, e integrazione delle finiture, da eseguirsi con l impiego di materiali e tecniche congruenti rivolte alla valorizzazione dei caratteri dell edificio e alla salvaguardia di elementi di pregio. Non è comunque ammesso l impoverimento dell apparato decorativo. B. elementi strutturali C. murature perimetrali, tamponamenti e aperture esterne. D. tramezzi e aperture interne. E. impianti e apparecchi igienico sanitari. F. impianti tecnologici e relative strutture e volumi tecnici. Opere ammesse: Ripristino e consolidamento statico degli elementi strutturali. Qualora ciò non sia possibile a causa delle condizioni di degrado sono ammesse la sostituzione e la ricostruzione degli stessi, limitatamente alle parti degradate o crollate, purché ne sia mantenuto il posizionamento originale. Devono essere impiegati materiali e tecniche congruenti con i caratteri dell edificio, senza alterazione della tipologia e salvaguardando gli elementi di pregio (vedi titolo delle presenti N.T.A.). Per documentate necessità statiche o per mutate esigenze d uso, sono ammesse modeste integrazioni degli elementi strutturali, purché ne siano impiegati materiali e tecniche compatibili con i caratteri dell edificio. E consentita la traslazione dei solai interni purché non venga modificata la linea di imposta delle aperture esterne; questo solo nel caso in cui non vi siano volte significative o pregevoli solai in legno. Opere ammesse: Ripristino e valorizzazione dei prospetti nella loro unitarietà. Parziali modifiche sono consentite nel rispetto dei caratteri originari. Conservazione e/o ripristino delle aperture originarie al livello stradale per gli accessi agli edifici o per negozi e vetrine. Possibilità di spostare e integrare le aperture esistenti. Le aperture comunque, sia in larghezza, sia in altezza, dovranno essere confermate e distribuite secondo le dimensioni, le scansioni e i rapporti mediante corrispondenti a quelli degli edifici circostanti, e secondo quanto previsto all articolo 26 delle presenti N.T.A. Opere ammesse: Ripristino e valorizzazione degli ambienti interni, con particolare attenzione per quelli caratterizzati dalla presenza di elementi architettonici e decorativi di pregio, quali: volte, soffitti e pavimenti, affreschi. Opere ammesse: Realizzazione e integrazione degli impianti e dei servizi igienico - sanitari, di scale e ascensori, purché all interno dell edificio. Opere ammesse: Installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti. I volumi tecnici devono essere realizzati all interno dell edificio.

P.R.G.C. - Norme Tecniche di Attuazione Titolo III Pag. 16 [9] Gli interventi di restauro di manufatti sono assoggettati ad autorizzazione, in quanto assimilabili, per entità delle opere ammesse, ad interventi di manutenzione straordinaria. [10] Quando gli interventi di restauro e di risanamento conservativo comportino anche il mutamento della destinazione d uso, la domanda deve indicare espressamente sia la destinazione in atto che quella prevista e la realizzazione dell intervento nel suo insieme è soggetta a concessione. Elenco analitico delle opere ammesse riferite ai principali elementi costitutivi degli edifici: A. finiture esterne. Opere ammesse: Restauro e ripristino di tutte le finiture. Qualora ciò non sia possibile, sono ammessi il rifacimento e la sostituzione delle stesse con l impiego di materiali e tecniche originarie, o ad esse affini, volti alla valorizzazione dei caratteri dell edificio. Non e comunque ammesso l impoverimento dell apparato decorativo. Particolare attenzione deve essere rivolta all eliminazione e alla rimozione delle superfetazioni storicamente non significative. B. elementi strutturali. C. murature perimetrali, tamponamenti e aperture esterne. D. finiture interne E. impianti ed apparecchi igienico sanitari. F. impianti tecnologici e relative strutture e volumi tecnici. Opere ammesse: Ripristino e consolidamento statico degli elementi strutturali con l impiego di materiali e tecniche originarie. Non sono ammesse alterazioni volumetriche, planimetriche, di sagoma e dei prospetti, né alterazioni delle pendenze delle scale, delle quote degli orizzontamenti e delle quote di imposta e di colmo delle coperture. Ripristino e valorizzazione dei collegamenti originari verticali e orizzontali e di parti comuni dell edificio (scale, androni, logge, portici, ecc.). Opere ammesse: Restauro, e ripristino degli ambienti interni, con particolare attenzione per quelli caratterizzati dalla presenza di elementi architettonici e decorativi di pregio, quali: volte, soffitti pavimenti, affreschi. Opere ammesse: Restauro e ripristino di tutte le finiture. Qualora ciò non sia possibile, sono ammessi il rinnovamento e la sostituzione delle stesse con l impiego di tecniche e materiali originari (o ad essi affini), tendenti alla valorizzazione dei caratteri del l edificio, con particolare riguardo alle parti comuni. Non è comunque consentito l impoverimento dell apparato decorativo. Opere ammesse: Realizzazione ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico - sanitari, nel rispetto delle limitazioni di cui ai precedenti punti B e D. Opere ammesse: Installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti, nel rispetto dei caratteri distributivi, compositivi e archi tettonici degli edifici. I volumi tecnici relativi devono essere realizzati all interno dell edificio, nel rispetto delle prescrizioni suddette e con particolare riguardo per i percorsi orizzontali e verticali per le parti comuni.

P.R.G.C. - Norme Tecniche di Attuazione Titolo III Pag. 17 art. 18 - Ristrutturazione edilizia Gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell edificio, l eliminazione, la modifica e l inserimento di nuovi elementi ed impianti (L.R. 56/77, art. 13). [1] La ristrutturazione è volta al riutilizzo di edifici esistenti attraverso interventi di trasformazione edilizia e d uso. La ristrutturazione è quindi il tipo di intervento che permette le maggiori e più sistematiche trasformazioni dei fabbricati, mantenendone, tuttavia, le dimensioni e salvaguardandone caratteri, tipologie ed elementi di pregio. [2] Al fine, di consentire un maggior controllo delle trasformazioni urbanistiche in relazione all entità dell intervento, si ritiene opportuno distinguere due tipi di ristrutturazione edilizia: il primo - ristrutturazione edilizia di tipo A - si riferisce ad interventi che, pur in presenza di modificazioni, integrazioni e sostituzioni di elementi anche strutturali, non configurano aumenti di superficie o di volumi. il secondo ristrutturazione edilizia di tipo B ammette anche variazioni di superficie utile attraverso il recupero di volumi. [3] Ambedue i tipi di ristrutturazione possono essere finalizzati alla modificazione della destinazione d uso, purché la nuova destinazione prevista dagli strumenti urbanistici sia compatibile con i caratteri strutturali degli edifici. [4] Si rileva che con interventi di ristrutturazione edilizia possono essere apportate agli edifici modifiche tali da richiedere, in particolare nel caso di mutamento delle destinazioni d uso, opportune verifiche del rispetto delle norme e degli standard tecnico funzionali (altezze minime dei locali, norme igieniche, igrotermiche, illuminotecniche) nonché di altre prescrizioni relative, ad esempio, alle distanze tra pareti ed edifici antistanti. Nota procedurale Per la realizzazione di interventi di ristrutturazione è necessario il rilascio della concessione. Se gli interventi di ristrutturazione comportano anche il mutamento di destinazione d uso, la domanda deve indicare espressamente sia la destinazione in atto sia quella prevista e la concessione è riferita ad entrambi gli interventi.

P.R.G.C. - Norme Tecniche di Attuazione Titolo III Pag. 18 Tipo di intervento: Ristrutturazione edilizia di tipo A. A. FINITURE ESTERNE. Opere ammesse: Rifacimento e nuova formazione delle finiture, con conservazione e valorizzazione di elementi di pregio. B. elementi strutturali. Opere ammesse: Consolidamento, sostituzione ed integrazione degli elementi strutturali con tecniche appropriate. C. murature perimetrali, tamponamenti e aperture esterne. Opere ammesse: Conservazione e valorizzazione dei prospetti. Sono ammesse il rifacimento di tamponamenti esterni e le modificazioni delle aperture nel rispetto dei caratteri compositivi dei prospetti. D. tramezzi e aperture interne. Opere ammesse: Sono ammesse, per mutate esigenze funzionali o d uso, modificazioni dell assetto planimetrico, nonché l aggregazione e la suddivisione di unità immobiliari (vedi art. 12 delle presenti N.T.A.) E. finiture interne Opere ammesse: Rifacimento e nuova formazione delle finiture con conservazione e valorizzazione di elementi di pregio F. impianti ed apparecchi igienico-sanitari G. impianti tecnologici e relative strutture e volumi tecnici. Opere ammesse: Realizzazione ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico sanitari. Opere ammesse: Installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti. I volumi tecnici relativi devono essere realizzati preferibilmente al l interno dell edificio; qualora sia necessario realizzarli all esterno non devono comunque comportare aumento di superficie utile di calpestio. Per quanto concerne gli edifici a destinazione produttiva (industriale, artigianale agricola) e commerciale è ammessa l installazione di impianti tecnologici, nonché la realizzazione degli impianti e delle opere necessari al rispetto della normativa sulla tutela dagli inquinamenti e sull igienicità e la sicurezza degli edifici e delle lavorazioni, purché non comportino aumento delle superfici utili di calpestio. I volumi tecnici relativi possono essere realizzati all esterno dell edificio, purché non confìgurino un incremento della superficie utile i destinata all attività produttiva o commerciale.

P.R.G.C. - Norme Tecniche di Attuazione Titolo III Pag. 19 Tipo di intervento: Ristrutturazione edilizia di tipo B A. finiture esterne. Opere ammesse: Rifacimento e nuova formazione delle finiture, con conservazione e valorizzazione di elementi di pregio. B. elementi strutturali. Opere ammesse: Consolidamento, sostituzione ed integrazione degli elementi strutturali con tecniche appropriate. E ammesso il rifacimento di parti limitate dei muri perimetrali portanti purché ne sia mantenuto il posizionamento. Sono ammesse modificazione delle quote degli orizzontamenti e delle scale. E consentita la realizzazione di nuovi elementi strutturali necessari per la trasformazione di organismi edilizi o di loro parti anche qualora ciò comporti la realizzazione di nuove superfici utili Per mutate esigenze distributive o d uso, o al fine di conservare l impianto strutturale originario, è consentita la realizzazione di collegamenti verticali (scale, rampe) all esterno dei fabbricati. Con riferimento alle tipologie rurali, è ammesso il recupero di spazi coperti a carattere permanente, quale fienili e porticati, anche con la chiusura di detti spazi, mantenendone però gli elementi costruttivi e strutturali. C. murature perimetrali, tamponamenti e aperture esterne. D. tramezzi e aperture interne. Opere ammesse: Sono consentite la realizzazione o l eliminazione di aperture, nonché modificazioni ed integrazioni dei tamponamenti e- sterni Opere ammesse: Sono ammesse, per mutate esigenze distributive d uso, modificazioni dell assetto planimetrico nonché l aggregazione o la suddivisione di unità immobiliari (vedi art. 12 delle presenti N.T.A.). E. finiture interne. Opere ammesse: Rifacimento e nuova formazione delle finiture, con conservazione e valorizzazione di eventuali elementi di pregio F. impianti ed apparecchi igienico sanitari. G. impianti tecnologici, strutture e volumi tecnici. Opere ammesse: Realizzazione ed integrazione degli impianti e dei servizi i- gienico sanitari. Opere ammesse: Installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti; i volumi tecnici possono essere realizzati, se necessario, anche all esterno degli edifici.

P.R.G.C. - Norme Tecniche di Attuazione Titolo III Pag. 20 art. 19 - Demolizione [1] Gli interventi di demolizione sono rivolti a rimuovere, in tutto o in parte, edifici o manufatti esistenti, qualunque sia l utilizzazione successiva dell area risultante o di parti restanti di fabbricato. [2] Le demolizioni possono presentare differenti finalità in relazione all entità degli interventi, al tipo di edifici su cui sono eseguite ed all utilizzo successivo delle aree e dei fabbricati. [3] Qualora gli interventi di demolizione siano preordinati alla costruzione di nuove opere o fabbricati, si configura un intervento complesso di demolizione e nuova costruzione che deve essere valutato in modo unitario; in tal caso, la realizzazione dell intervento nel suo insieme è subordinata al rilascio di un unica concessione. [4] Viceversa gli interventi di sola demolizione che abbiano carattere autonomo, in quanto non realizzati congiuntamente ad altri tipi di intervento, sono soggetti ad autorizzazione, purché non riguardino immobili o manufatti sottoposti ai vincoli di cui alla legge 1089/1939 e 1497/1939 o di interesse storico - ambientale secondo quanto previsto dal presente P.R.G.C. [5] Sull istanza di autorizzazione si forma il silenzio - accoglimento qualora il Sindaco non si sia pronunciato entro 60 giorni dalla presentazione. [6] Si precisa, infine, che le demolizioni di opere edilizie che possono essere realizzate nell ambito di interventi di manutenzione straordinaria (demolizioni di tramezzi interni), di restauro e risanamento conservativo (es. eliminazione di superfetazioni) o di ristrutturazione (es. traslazione di orizzontamenti) non costituiscono interventi a sé stanti e pertanto sono soggetti alle modalità e alle procedure relative agli interventi di cui fanno parte. art. 20 - Edificazione [1] Gli interventi di nuova edificazione comprendono sia la costruzione di nuovi edifici o manufatti su aree libere, sia gli interventi volti ad aumentare la volumetria di edifici esistenti, mediante modificazioni di sagoma, altezza, volume e superficie utile. Quindi sono interventi di nuova edificazione sia quelli di nuova costruzione di edifici o manufatti sia quelli di ampliamento o di soprelevazione di edifici esistenti. [2] Per la realizzazione di interventi di nuova edificazione è necessario il rilascio della concessione. Edificazione di nuovo impianto. [3] Gli interventi di nuova costruzione consistono nella realizzazione di nuovi edifici (su aree inedificate) ovvero di nuovi manufatti (anche su aree edificate), da eseguirsi sia fuori terra che interrati, secondo le disposizioni legislative e le prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi. [4] Si configurano come interventi di nuova costruzione anche le ricostruzioni di fabbricati o di parti di essi, crollati o demoliti. Tali interventi quindi devono essere realizzati secondo le prescrizioni del presente P.R.G. Edificazione di completamento. [5] Gli interventi volti alla realizzazione di nuove opere su porzioni del territorio già parzialmente edificato. Tali interventi sono disciplinati, per ogni classe di intervento, dalle speci-

P.R.G.C. - Norme Tecniche di Attuazione Titolo III Pag. 21 fiche prescrizioni relative ad allineamenti, altezze massime, ecc., delle presenti N.T.A.; essi sono ammissibili solo nel rispetto degli indici di cubatura stabiliti dalle presenti N.T.A. [6] Per gli interventi di completamento è richiesta la concessione singola o il P.E.C. come individuato in cartografia e nella Tabella 5 allegata alle N.T.A. Ampliamento. [7] Gli interventi di nuova edificazione in ampliamento sono volti ad aumentare la volumetria esistente mediante l estensione in senso orizzontale del fabbricato, ovvero la chiusura di spazi aperti esistenti all interno della sagoma o la realizzazione di volumi interrati. [8] Gli ampliamenti sono eseguiti secondo gli indici e le prescrizioni del presente P.R.G. Soprelevazioni. [9] Gli interventi di nuova edificazione in soprelevazione sono svolti ad aumentare la volumetria esistente mediante l estensione in senso verticale del fabbricato. [10] Le soprelevazioni sono eseguite secondo gli indici, le altezze e le prescrizioni del presente P.R.G.

P.R.G.C. - Norme Tecniche di Attuazione Titolo IV Pag. 22 Titolo IV VINCOLI DA OSSERVARE NELL EDIFICAZIONE art. 21 - Indici e rapporti regolanti l edificazione L edificazione nelle diverse zone del territorio comunale è regolata dai seguenti rapporti: art 21.1 - Densità edilizia [1] È definita dal rapporto tra volume edificato o edificabile, espresso in metri cubi, e superficie di riferimento, espressa in metri quadrati. [2] Al variare della superficie di riferimento la densità edilizia si definisce: densità territoriale (D.T.) e densità fondiaria (D.F.). art. 21.2 - Densità territoriale [1] La densità edilizia si definisce densità territoriale quando la superficie di riferimento comprende sia le aree edificabili che quelle destinate a servizi pubblici e le superfici destinate a strade. [2] La densità territoriale serve a determinare il volume edilizio lordo realizzabile attraverso il piano esecutivo. art. 21.3 - Densità fondiaria [1] La densità fondiaria costituisce il limite di concentrazione del volume edilizio complessivo realizzato in base all applicazione della densità territoriale sulla superficie territoriale di riferimento al netto delle strade e delle aree destinate a servizi e spazi pubblici. [2] Al fine del computo della densità edilizia si terrà conto di tutto il volume edilizio emergente dal terreno, compreso quello dei sottotetti e di quelli entroterra se utilizzati per laboratori, servizi pubblici e comunque agibili, con permanenza anche temporanea di persone. [3] Ai fini di un corretto utilizzo del parametro si dovrà tenere conto di quanto segue: 1) gli ambienti provvisti di copertura ma privi di pareti di tamponamento quali porticati, terrazze coperte, balconi, non vanno computati nel volume dell edificio purché all atto del rilascio della concessione sia costituito e registrato regolare vincolo che impedisca qualsiasi genere di chiusura degli spazi suddetti. I bow-windows e le verande vanno computati agli effetti della determinazione di volumi e delle superfici copribili e non debbono comunque invadere le zone di minimo distacco. 2) nelle aree destinate agli insediamenti residenziali, dovranno garantirsi superfici minime destinate alla formazione di spazi verdi con piantamenti nella misura minima di mq. 10,00 ogni 100 mc di volume edificato fuori terra, con un minimo di mq 60 e dimensione trasversale minima di mt 5,00; 3) nelle aree destinate agli insediamenti produttivi, terziari, commerciali, direzionali, dovranno garantirsi superfici destinate alla formazione di spazi verdi con piantamenti di alberi ad alto fusto nella misura minima di mq 10 ogni 50 mq di superficie coperta, con un minimo fisso pari al 15% della superficie fondiaria.

P.R.G.C. - Norme Tecniche di Attuazione Titolo IV Pag. 23 4) Le aree di cui al punto 2) dovranno risultare collegate in modo diretto e facilmente percorribile alla rete viabile di accesso, dovendo tali aree consentire la manovra e la sosta temporanea dei veicoli di ogni genere diretti all edificio di pertinenza, esse potranno essere di dimensioni superiori a quanto previsto al punto 2) e potranno essere realizzate sia in superficie che a quota diversa dal piano di campagna (autorimesse individuali chiuse o simili). art. 21.4 - Altezza massima [1] L altezza massima ammessa per le varie costruzioni è rappresentata dalla differenza di quota misurata tra l intradosso del solaio di copertura dell ultimo piano e la quota del piano di campagna esistente. [2] Per quota del piano di campagna esistente (da indicare nel progetto) deve intendersi la quota media della parte del lotto interessato dalla costruzione (superficie coperta in progetto) prima di qualsiasi tipo di lavoro e risultante da verbale del tecnico comunale anteriore alla data di inizio lavori o certificazione sostitutiva asseverata da parte del tecnico direttore dei lavori. [3] L altezza massima ammissibile è quella stabilita, per ogni zona, dal P. R. G. C. [4] Tutte le nuove edificazioni dovranno avere il tetto a due falde a padiglione con una pendenza di 15-30 (33% - 66%), gli eventuali abbaini potranno avere una larghezza massima di mt. 1,50. art 21. 4a - Determinazione del volume edificabile 1 [1] Il volume (o cubatura) espresso da un edificio è determinata sommando i seguenti dati parziali: - volume dei solidi emergenti dal piano di campagna come sopra definito fino all intradosso dell ultimo solaio; - volume superiore all intradosso del solaio di copertura quando dia luogo a figure geometriche aventi una larghezza superiore a mt. 2,50 ed un altezza minima, ai due e- stremi, di mt. 2.00 (vedi schema grafico). Il volume da considerarsi sarà esclusivamente quello interno alla figura descritta. Il volume di cui sopra non sarà computato quando l accesso non sia garantito da scale interne all alloggio o condominiali, ma unica mente da una botola per garantire le normali manutenzioni. 2,00 2,50 2.00 [2] Quando sia documentato che l edificio é stato realizzato prima della data di adozione del Progetto Preliminare del presente PRGC, il sottotetto che abbia le caratteristiche sopra definite (larghezza superiore a mt. 2,50 ed altezza minima superiore a mt. 2,00) potrà essere recuperato alla residenza anche quando la cubatura relativa sia superiore a quella massima consentita dalle presenti NTA. 1 Articolo introdotto a seguito della variante per le aree destinate ad attività produttive (DGR 1/4/99 n 12-26971)

P.R.G.C. - Norme Tecniche di Attuazione Titolo IV Pag. 24 [3] E da considerarsi volume esistente qualsiasi superficie chiusa da almeno tre lati da pareti in muratura e con regolare copertura in tegole. [4] L altezza da terra dovrà essere misurata a partire dalla quota media del piano di campagna, così come definito al precedente art. 21.4. [5] Il marciapiede potrà essere realizzato ad una quota diversa da quella del piano di campagna di cui sopra, ma ai fini della determinazione della cubatura complessiva sarà considerato il volume emergente dal piano di campagna di cui sopra. Nei casi in cui il marciapiede sia posto a quota inferiore al piano di campagna la cubatura sarà determinata dalla quota media del marciapiede finito. Il volume massimo ammissibile è quello stabilito, per o- gni area, dal P.R.G.C. [6] La cubatura espressa da garages situati al piano terra, quando l intradosso del solaio di copertura degli stessi (pavimento 1 pft) sia posto a non più di 1 mt. dal piano di compagna, non sarà computata ai fini della determinazione della cubatura massima consentita. art. 21.5. - Altezza minima [1] L altezza minima tra pavimento e soffitto nei vani abitabili è stabilita in mt. 2,70. In tutte le aree interessate da insediamenti storici, al fine di consentire un recupero edilizio senza modificare la tipologia degli edifici, l altezza minima può essere di mt. 2,40, oppure quella preesistente, ove gli interventi si limitino al restauro e risanamento conservativo dei fabbricati. art. 21.6 - Limiti massimi di altezza Il limite massimo di altezza per gli edifici é quello stabilito, per ciascuna zona, nei quadri sinottici delle presenti N.T.A. art. 21.7- Rapporti di copertura [1] Il rapporto di copertura massimo, per ciascuna area, é quello riportato nelle presenti N.T.A. In ogni caso il rapporto di copertura massimo in tutte le aree di intervento non potrà essere superiore al 35% con l esclusione delle aree P dove esso è elevato al 50%. [2] Agli effetti del calcolo della superficie coperta si considera la proiezione, sul piano orizzontale, del massimo ingombro volumetrico, al netto dei balconi, cornicioni, pensiline, che non possono superare la larghezza massima di metri 1,30. art. 21.8 - Utilizzazione degli indici [1] L utilizzazione totale degli indici di fabbricazione e di utilizzazione corrispondenti a una determinata superficie, esclude ogni successiva richiesta di altre concessioni a edificare sulle superfici stesse volte ad utilizzare nuovamente detti indici, salvo il caso di demolizione e ricostruzione, indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà. [2] Qualora un area sulla quale esistano costruzioni che si intende conservare, venga frazionata allo scopo di costituire nuovi lotti edificabili, tutti gli indici e prescrizioni di piano vanno comunque rispettati sia per gli edifici conservati sia per quelli da realizzare. [3] Non è ammesse il trasferimento di volume edificabile o di superficie utile fra aree diverse.

P.R.G.C. - Norme Tecniche di Attuazione Titolo IV Pag. 25 art. 21.9 - Rapporto fra quantità di costruito ed abitanti o addetti [1] Per l edificazione destinata a residenza, il passaggio dalla quantità edificata, o edificabile espressa in volume, al numero di abitanti teoricamente insediabili, tenendo conto delle tipologie edilizie prevalenti, avverrà assegnando ad ogni abitante un volume edilizio di mc. 130, ovvero una superficie di solaio lorda sviluppata di mq. 43. art. 22 - Distanze dai confini e tra edifici Nell edificazione delle diverse aree d intervento secondo le quali é stato ripartito il territorio comunale si dovranno rispettare le seguenti distanze: art. 22.1 - Distanza dai confini [1] Ai fini della determinazione dei vincoli di cui all articolo presente. per tutto quanto riguarda i limiti di altezza degli edifici e di distanza fra i fabbricati, varranno le disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 del D. M. 2.4.1968, n. 1444, salvo le precisazioni di seguito indicate. [2] Le distanze degli edifici dai confini di proprietà non devono essere inferiori ai seguenti minimi: A - nelle aree degli insediamenti storie, tipo Ra il limite minimo non può essere inferiore alla distanza intercorrente tra il confine ed il volume edificato preesistente; per le eventuali trasformazioni, ampliamenti, soprelevazioni ammesse nell ambito dei piani di recupero, varranno le indicazioni valide per le aree di tipo Rs, salvo più particolareggiate indicazioni dettate dai P. d. R. di iniziativa pubblica. B - nelle aree di tipo Rs e Rc: 1 - non si intendono come pareti finestrate quelle nelle quali siano praticate esclusivamente aperture di bagni, wc, disimpegni, vani scale e autorimesse; per tali pareti la distanza da un altra parete dello stesso tipo potrà essere uguale a 1/2 dell altezza con un minimo di mt. 5,00; resta fissata in mt. 5,00 la distanza dal confine di proprietà e di mt. 10,00 fra pareti finestrate; 2 - se sul lato confinante non esistono edifici preesistenti, si potrà costruire a confine, previo assenso del confinante, oppure a distanza non inferiore a 1/2 dell altezza del fabbricato con un minimo di mt. 5,00 per pareti finestrate e 1/4 dell altezza con un minimo di mt. 2,50 per pareti non finestrate, si richiama quanto specificato nell ultimo punto del capoverso 1; 3 - all interno dei cortili la distanza minima fra pareti finestrate e il confine di proprietà non dovrà essere inferiore a 1/2 dell altezza degli edifici con un minimo di mt. 5,00; 4 - potranno inoltre essere costruiti a confine i bassi fabbricati destinate ad autorimesse private o magazzini privati di altezza non superiore a mt. 2,60. In alternativa alla costruzione di bassi fabbricati potrà essere consentita la costruzione derivante da rampe di acceso, o per la parte emergente dal suolo, per un altezza massima all intradosso del solaio di copertura di mt. 1,20 necessaria per l aerazione dei locali; sarà invece calcolata la volumetria degli eventuali garage o altri locali il cui accesso avvenga da cortili ribassati. Nel caso di locali interrati, tali locali potranno essere sviluppati lungo i confini di proprietà, fatte salve le norme sull utilizzazione della superficie fondiaria.

P.R.G.C. - Norme Tecniche di Attuazione Titolo IV Pag. 26 5 - per gli edifici sparsi, al di fuori degli isolati di cui ai precedenti punti, la distanza minima ammessa dai confini di proprietà non potrà essere inferiore a 1/2 dell altezza degli edifici con un minimo di mt. 5,00 e sarà calcolata dal filo di fabbricazione, non tenendo conto degli sporti, fino ad un limite max di mt. 2,00. La distanza tra gli edifici non potrà essere inferiore comunque a 1/2 dell altezza dell edificio più alto con un minimo di mt. 10,00 per pareti finestrate. C - aree di tipo Ri: 1- lungo i confini del piano esecutivo le distanze non dovranno essere inferiori a 1/2 dell altezza degli edifici con un minimo di mt. 5,00; 2 - all interno dei piani esecutivi gli edifici potranno anche essere costruiti a confine, ma le distanze tra pareti finestrate e non, non potranno essere inferiori a 1/2 dell altezza dell edificio più alto con un minimo di mt. 5,00. D - nelle aree di tipo P (industriali, terziarie e commerciale) la distanza minima ammessa dai confini di proprietà, per le nuove costruzioni o ampliamenti degli edifici esistenti, non potrà essere inferiore a 1/2 dell altezza con un minimo di mt. 5,00. Su tali aree si potrà costruire a confine se in accordo con i proprietari confinanti o se in presenza di un piano esecutivo, fatte salve le distanze dai confini di piano esecutivo che non potranno essere inferiori ad 1/2 dell altezza con un minimo di mt. 5,00. E - nelle aree agricole limitatamente a bassi fabbricati di servizio all agricoltura con accesso od eventuali aperture solo dall interno della proprietà ed adibiti esclusivamente a magazzini e tettoie aperte, potranno essere costruiti a confine, previo assenso del proprietario confinante, se non superano altezze massime di mt. 4,50 (magazzini) e mt. 6,00 (tettoie aperte), rispettivamente nel punto più alto della copertura se con tetto a falde e mt. 4,50 se con tetto piano e con esclusione di edifici d abitazione dei proprietari o dei conduttori di fondi agricoli. E ammessa la costruzione in aderenza ai confini di proprietà, quando esistano pareti non finestrate, previo assenso del proprietario. art. 22.2 - Distanza dalle vie [1] Conformemente a quanto stabilito all art. 9 del D.M. 2/4/1968 n 1444, le distanze minime dei fabbricati tra i quali siano interposte strade debbono essere uguali alla larghezza della sede stradale maggiorata di: - mt. 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a mt. 7,50; - mt. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra mt. 7,50 e mt. 15,00. - mt. 10,00 per lato, per strade di larghezza superiore a mt. 15,00. [2] All interno del centro abitato, così come esplicitato nella circolare del Ministero LL.PP. del 30/12/1970, n. 5980, fatte salve diverse indicazioni inserite nella cartografia di progetto o nelle schede di intervento allegate, la distanza minima degli edifici dal ciglio delle vie sarà di mt. 5. [3] Le recinzioni potranno essere collocate ad una distanza minima di mt 1,5 dal ciglio strada, l area così risultante, che rimarrà privata, può essere conteggiata nelle aree da destinare a parcheggi o a verde. [4] Tale fascia di rispetto dalla strada, da destinare ad uso parcheggi o verde, non potrà essere ingombrata da eventuali rampe di discesa a garage interrati.

P.R.G.C. - Norme Tecniche di Attuazione Titolo IV Pag. 27 art.22.3 - Utilizzazione delle distanze minime Le norme di attuazione dei piani esecutivi potranno stabilire distanze superiori a quelle sopra prescritte dai confini di proprietà e dalle vie, oltre ad altre particolari prescrizioni. art.22.4 - Distanza dagli argini nei centri abitati Solo all interno dei centri abitati, ed allorché le vie d acqua siano regolarmente arginate, cioè vi siano argini approvati dagli organi competenti, la distanza minima degli edifici da detti argini sarà di mt. 5,00. art.22. 5 - Bassi fabbricati ad uso non abitativo I bassi fabbricati ad uso esclusivamente non abitativo, in tutte le aree di intervento eccetto le aree P, le aree agricole, sono soggetti alle seguenti norme (vedi anche art. 43 delle presenti N.T.A.): 1. i bassi fabbricati totalmente interrati dovranno essere interamente ricoperti di terra vegetale per uno strato minimo di cm 30; questi bassi fabbricati sono esclusi dal calcolo sia della cubatura fabbricabile e sia della superficie coperta; possono essere altresì costruiti sul confine di proprietà; 2. i bassi fabbricati situati al piano di campagna o solo parzialmente interrati quando non siano sottostanti ad edifici residenziali, se adibiti ad uso autorimessa dovranno essere dimensionati sulla scorta di 1 mq ogni 10 mc di costruzione, e comunque non dovranno superare i 30 mq, con tetto a falde (pendenza 15-20 gradi), altezza massima all imposta del tetto mt. 2,20; materiali secondo quanto previsto dall art. 53 delle N.T.A. oppure in muratura (o pannelli, blocchi, ecc.) intonacata sull esterno, infissi in legno, copertura in lamiera preverniciata non lucida, tale comunque da garantire un corretto inserimento ambientale nei vecchi nuclei. Tali bassi fabbricati potranno essere realizzati a: confine di proprietà purché non vi siano aperture verso il confine e rientrino nel conteggio della superficie coperta, ma non in quello della cubatura. Non é ammessa la realizzazione dei bassi fabbricati di cui al presente punto nelle aree Ra.

P.R.G.C. - Norme Tecniche di Attuazione Titolo V Pag. 28 Titolo V CLASSI DI INTERVENTO art. 23 - Destinazione d uso del suolo e classi di intervento Ai fini delle prescrizioni operative di cui all art. 13 della L.R. n. 56/77, nel territorio del Comune di Bruzolo vengono distintamente individuate, alle tavv. n. 1.3, 1.4, 1.5, del P.R.G., le aree di intervento, secondo la destinazione d uso prevalente e le classi di intervento, riportate agli articoli seguenti. art. 24 - Aree prevalentemente residenziali a - Ra - Nuclei di interesse storico architettonico. Si tratta delle aree interessate da agglomerati urbani o singoli edifici, che rivestono carattere storico e di particolare pregio ambientale e architettonico. b - Rs - aree sature. Si tratta di parti del territorio nelle quali le aree edificabili risultano sature. c - Rc - aree di completamento. Si tratta di parti del territorio dove si prevede il completamento delle aree edificabili rimaste libere. d - Ri - aree di nuovo impianto. Si tratta di aree di edificazione di nuovo impianto. art. 25 - P - Aree prevalentemente produttive [1] Si tratta di aree destinate ad insediamenti produttivi, di tipo artigianale commerciale - terziario, sia sature con impianti produttivi esistenti da confermare, sia di riordino e completamento, sia di nuovo impianto. [2] In particolare le classi di intervento individuate sono le seguenti: a - Ps - Aree ed impianto esistente confermato. Sono aree attualmente occupate da impianti produttivi esistenti che si intendono confermare. b - Pc - Aree di riordino e completamento. Sono aree attualmente occupate da impianti produttivi che si intendono confermare e in cui sono previsti ampliamenti. c - Pi - Aree di nuovo impianto. Sono aree attualmente libere da attrezzare a nuovo impianto, sottoposte a P.E.C.

P.R.G.C. - Norme Tecniche di Attuazione Titolo V Pag. 29 art. 26 - S - Aree per servizi [1] Si tratta di aree destinate ad attrezzature ed impianti al servizio della collettività. [2] In particolare le classi di intervento individuate sono le seguenti: a - Se - Aree destinate a servizi esistenti. Si tratta di aree in cui insistono servizi esistenti da confermare. b - Sn - Aree per nuovi servizi. Si tratta di aree in cui sono previsti i nuovi servizi del P.R.G.C., finalizzati al raggiungimento degli standard di legge. c - Spr - Servizi privati di interesse pubblico. Si tratta di aree destinate all accoglimento di strutture private (case protette, case albergo per anziani, case di riposo, ecc.) che hanno interesse pubblico. art. 27 - E - Aree per attività agricola Si tratta di aree destinate all attività agricola, secondo l art. 25 della L.R. n. 56/77, si individuano le seguenti classi di intervento. a - Ec - terreni messi a coltura, cioè seminativi, prati permanenti, colture legnose specializzate; b - Ep - pascoli, prati - pascoli permanenti e incolti produttivi c - Eb - boschi d - Ei - incolto art. 28 - L - Aree riservate alla ferrovia Si tratta di aree riservate alla ferrovia e ai relativi servizi connessi. art. 29 - M - Aree riservate alla viabilità Si tratta di aree riservate alla viabilità e cioè alle vie pubbliche. art. 30 - Gi - Zone estrattive Si tratta di aree destinate alla estrazione di materiali inerti.

P.R.G.C. - Norme Tecniche di Attuazione Titolo V Pag. 30 art. 31 I Aree inedificabili e di rispetto Si tratta di aree destinate alla salvaguardia e al rispetto ambientale o vincolate da particolari infrastrutture o di aree assoggettate a vincoli idrogeologici, o a fascia di rispetto della viabilità, alle ferrovie, ai cimiteri, alle linee elettriche e centrali idroelettriche, ai fiumi, ecc. art. 32 - Destinazione d uso proprie, ammesse, escluse [1] In generale, nuovi insediamenti o interventi di trasformazione fisica e funzionale di aree ed edifici esistenti, potranno essere ammesse soltanto a condizione che la destinazione d uso prevista risulti compatibile con i caratteri e le funzioni proprie dell immediato contesto ambientale, in quanto non comporti attività insalubri e nocive, inquinamenti o molestie, e non generi o richiami flussi di traffico (persone e/o merci) eccessivi in rapporto alla viabilità locale, e non pregiudichi la fruibilità ed il decoro dell ambiente. [2] Inoltre disposizioni più restrittive di quelle di seguito specificate potranno essere definite dagli strumenti esecutivi. Per quanto riguarda le aree degli insediamenti storici si rimanda al Titolo VII delle presenti N.T.A. [3] Le destinazioni d uso proprie, ammesse o escluse nelle diverse parti del territorio sono definite nel modo seguente: a Le abitazioni costituiscono destinazione propria delle aree R. Le abitazioni sono inoltre ammesse: - nelle aree P destinate ad insediamenti produttivi (industriali, artigianali, commerciali) limitatamente all abitazione del proprietario per attività classificate di tipo artigianale ai sensi di legge, o all abitazione del personale di custodia; la superficie lorda massima consentita è pari a mq 120. - nelle aree E destinate ad usi agricoli, limitatamente alle esigenze di conduzione agricola del fondo e dell imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell art. 12 della L. n. 153/75; - in tutte le aree S, destinate a servizi, limitatamente alle esigenze abitative del personale di gestione e/o custodia oppure nel caso di utilizzo speciale (caserme, ecc.); superficie lorda massima consentita pari a mq. 120. Le abitazioni sono escluse in tutti gli altri casi. b - Le attività agricole (stalle, silos, serre permanenti o temporanee, rimesse agricole, ecc.) costituiscono destinazione propria delle aree E. Le attrezzature minime attualmente esistenti ed insistenti in aree R, quali legnaie, ricoveri di mezzi e tettoie, vengono confermate in quanto con caratteristiche compatibili con la destinazione residenziale. c - Le attività produttive industriali, artigianali, terziarie, commerciali e complementari (di commercio all ingrosso, collegate ai trasporti, ecc., di deposito e lavorazione di prodotti agricoli non strettamente connessi ai fondi rurali, ecc.) costituiscono destinazione propria delle aree Ps, Pc e Pi. Esse saranno inoltre ammesse nelle aree R, a preminente destina-

P.R.G.C. - Norme Tecniche di Attuazione Titolo V Pag. 31 zione residenziale, limitatamente alle attività esistenti artigianali di servizio e comunque non moleste e non inquinanti. Le destinazioni produttive sono escluse in tutti gli altri casi. d - Le attività commerciali - terziarie sono ammesse nelle varie parti del territorio edificato in misura conforme alle disposizioni del Piano commerciale, ai sensi della L. 426/71, e in quanto non contrastanti con il presente P.R.G. e - I servizi sociali e le attrezzature di carattere generale costituiscono destinazione propria delle aree S. Per quanto attiene alle aree S, le specifiche destinazioni riportate dal P.R.G. sono indicative e non costituiscono vincoli nei confronti di qualunque destinazione a servizi sociali di carattere pubblico, purché si tenga conto dei fabbisogni pregressi e degli orientamenti generali indicati dal presente P.R.G. art. 32 bis - Idoneità all'utilizzazione urbanistica [1] Tutte le zone urbanistiche individuate dal Piano sono tenute al rispetto delle prescrizioni di cui al Titolo IX delle presenti NTA, in ragione della classe di idoneità in cui sono collocale, indipendentemente dal livello di urbanizzazione. [2] Tutti gli interventi comportanti un incremento del carico antropico nelle aree ricomprese in classi di pericolosità II e III, così come individuate alla tavola 1.3.1 e, per le aree in essa non ricomprese, alla "carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica", debbono rispettare le prescrizioni di cui al titolo IX delle presenti NTA. [3] Più in particolare, con riferimento alle zone urbanizzate o urbanizzabili così come individuate dal vigente PRGC e ricadenti in classe di pericolosità geomorfologica, si rimanda alle prescrizioni, per ciascuna zona, di cui al titolo VI così come integrato con la presente variante.

P.R.G.C. - Norme Tecniche di Attuazione Titolo VII Pag. 32 Premessa Titolo VI PRESCRIZIONI OPERATIVE [1] Si sottolinea che qualsiasi costruzione o manufatto, anche se non individuato nella cartografia di P.R.G., per il quale risulti dimostrata o dimostrabile la legittimità del processo di avvenuta realizzazione, costituisce patrimonio edilizie esistente ai fini dell applicazione delle prescrizioni operative del Piano. [2] In altri termini qualsiasi costruzione o manufatto, anche se non individuato nella cartografia di P.R.G., purché dimostrabilmente legittimo o consolidato è a tutti gli effetti da considerarsi esistente e regolare. art. 33 - Ra - Nuclei o edifici di interesse storico - architettonico e ambientale. [1] Per quanto riguarda le prescrizioni relative agli interventi nei nuclei o edifici di interesse storico - architettonico e ambientale si rimanda al Titolo VII delle presenti N.T.A. [2] Con riferimento ai vincoli di carattere idrogeologico di cui al titolo IX delle presenti NTA, le aree in oggetto, così come individuate alla tav. 1.5 del vigente PRGC, ricadono nelle seguenti classi di idoneità urbanistica (vedi tav. 1.1 della presente variante): Ra1 in classe III b4, Ra2 in classe IIc, Ra3 parte in classe IIIb3 (lungo via Umberto I) e parte in classe IIa (lungo la via Montebello), Ra4 in classe IIa, Ra5 in classe IIIb3, Ra6 in classe IIa, Ra7 in classe IIa, Ra8 in classe IIa e una parte residua in IIIb3, Ra9, Ra10, Ra11, Ra12, Ra13, Ra14 e Ra15 in classe IIa art. 34 Rs Aree edificate sature [1] Trattasi, in generale, di aree destinate prevalentemente alla residenza, già edificate o site in aree tali da non consigliare un ulteriore sviluppo delle edificazioni. [2] Gli usi previsti sono: abitazioni, attività ricettive, attività commerciali al dettaglio, pubblici esercizi, piccoli uffici e studi professionali, artigianato di servizio, attrezzature culturali. [3] Sono consentite modificazioni d uso, purché le stesse avvengano all interno degli usi previsti. [4] Gli usi ammessi sono: artigianato produttivo compatibile. [5] In queste aree sono ammessi interventi volti ad eliminare le situazioni di obsolescenza fisica e funzionale degli edifici esistenti, ed in particolare: - allacciamento ai pubblici servizi;

P.R.G.C. - Norme Tecniche di Attuazione Titolo VII Pag. 33 - sistemazione del suolo, ivi comprese le recinzioni; - ordinaria e straordinaria manutenzione; - restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione tipo A e B; - realizzazione di volumi tecnici che si rendono indispensabili a seguito dell installazione di impianti tecnologici necessari alle esigenze dell abitazione; ampliamenti e soprelevazioni, una - tantum di edifici esistenti uni - bifamiliari che non comportino aumento del volume esistente superiore a 30% e per un massimo di 200 mc.; 25mq netti sono comunque consentiti anche se eccedono tale percentuale 2. [6] È ammessa l esecuzione di autorimesse, sempre che il rapporto di copertura del lotto non superi 35%, al lordo degli edifici esistenti. [7] Con riferimento ai vincoli di carattere idrogeologico di cui al titolo IX delle presenti NTA, le aree in oggetto, ricadono nelle seguenti classi di idoneità urbanistica (vedi tav. 1.1 della presente variante): classe IIa: Rs7, Rs9 (marginalmente in IIb3), Rs10, Rs11, Rs12 (verso via Umberto I in IIIb3), Rs13, Rs16, Rs17, Rs18, Rs19, Rs20, Rs21, Rs23, Rs24, Rs27, Rs28, Rs29, Rs31, Rs32, Rs33, Rs34, Rs35, Rs37, Rs38, Rs39, Rs40, Rs41. classe IIb: Rs43. classe IIc: Rs1, Rs2, Rs19. classe IIIb3: Rs3, Rs4, Rs5, Rs6 (lungo strada delle Monache in IIa), Rs8, Rs15 (marginalmente in IIa), Rs22, Rs25, Rs26, Rs30. classe IIIb4: Rs14 (marginalmente in IIc), Rs36 (marginalmente in IIIb2). art. 34.1 - Rs - Interventi di demolizione e ricostruzione 3 [1] Nelle aree di tipo Rs, esterne a quelle ricomprese nelle zone di tipo Ra, gli edifici a destinazione diversa da quella residenziale la cui tipologia non consenta il recupero a tale destinazione, possono essere demoliti. [2] La cubatura risultante potrà essere recuperata all interno della stessa zona di Piano nel rispetto della normativa vigente destinandola unicamente agli usi propri della residenza 4. [3] L intervento, quando interessi una cubatura inferiore ai 700 mc. È subordinato al rilascio di concessione singola, quando invece interessi cubature maggiori, l intervento è subordinato alla predisposizione di un P.E.C. esteso all intera area di intervento che dimostri anche l integrazione del nuovo intervento nel contesto urbanizzato. [4] Prima di presentare i progetti di demolizione e ricostruzione, si dovrà presentare la seguente documentazione: 2 Modifica apportata con la Variante parziale n 2, ai sensi dell art. 17 comma 7, lr. 56/77 e s.m.i., (DCC n 22 del 2/8/2001) 3 Articolo introdotto a seguito della variante per le aree destinate ad attività produttive (DGR 1/4/99 n 12-26971) 4 Modifica ex officio introdotta dalla Regione Piemonte a seguito dell approvazione della variante relativa alle aree produttive

P.R.G.C. - Norme Tecniche di Attuazione Titolo VII Pag. 34 - dati quantitativi dello stato di fatto ( consistenza in mc. ed in superficie di pavimentato); - rilievo planimetrico in scala 1 : 100 o 1 : 200; - rilievo del verde eventualmente esistente con l indicazione delle essenze e relative dimensioni e di ogni elemento di arredo esterno (fontane, pozzi, muri di recinzioni con i relativi archi d accesso, ecc.); - relazione analitica delle operazioni, tra quelle ammesse, che si intendono eseguire, con specificazione delle destinazioni d uso in progetto. [5] La domanda di concessione (o il PEC) potranno essere presentati solo dopo il positivo pronunciamento dell Ufficio Tecnico Comunale, sentita la Commissione Igienico- Edilizia 5. Art. 34.1a Rs 41: attuazione 6 [1] Nell area Rs 41 l attuazione degli interventi è subordinata alla predisposizione di un piano di recupero ( P. di R. ). [2] Il P. di R., che sarà sottoposto all approvazione della Commissione Regionale ex art. 91 bis della lr.56/77 e s.m.i., potrà prevedere l attuazione per lotti funzionali degli interventi relativi alle diverse aree interessate. [3] In sede di P.di R. dovranno comunque definirsi le aree a servizi indotti dalla nuova destinazione della Casa Mollardera nella misura minima idonea a soddisfare gli standard di cui all art. 40 delle presenti NTA. La superficie da destinarsi a parcheggi pubblici dovrà comunque essere reperita all interno dell area interessata mentre la parte restante potrà anche essere esterna alla stessa. [4] Il P.di R. dovrà prevedere: - il recupero del camino della fornace che, unitamente alle relative pertinenze, sarà dismesso all A.C. per attività culturali; art. 34.1b - Rs41: Interventi ammessi 7 [1] Per quanto non esplicitamente definito nel presente articolo e nella documentazione fotografica allegata alla Relazione Illustrativa - Variante Area Spr l - le cui indicazioni si intendono qui integralmente richiamate, si farà riferimento all intervento di restauro conservativo di cui al precedente art. 17. [2] Nell area Rs41 non potranno realizzarsi nuovi bassi fabbricati, quelli esistenti, quando non siano parte integrante del complesso Casa Mollardera, dovranno essere demoliti. [3] Per garantirsi da possibili crolli di parti significative del complesso interessato, dovrà essere presentata idonea perizia statica firmata da un tecnico abilitato. Dovrà inoltre essere presentato un dettagliato rilievo della fornace (parti interne ed esterne) e dei materiali con cui é realizzata, corredata da idonea documentazione fotografica; in caso di 5 Comma modificato dalla Variante parziale n 2, ai sensi dell art. 17 comma 7, lr. 56/77 e s.m.i., (DCC n 22 del 2/8/2001) variante parziale n 2 (DCC n 22 del 2/8/2001) 6 Articolo introdotto a seguito della variante per l area Spr1(DGR 18/11/97 n 10-23147) e modificato con DCC n.42 del 17/12/2007. 7 Articolo inserito a seguito della variante per l area Spr1(DGR 18/11/97 n 10-23147)

P.R.G.C. - Norme Tecniche di Attuazione Titolo VII Pag. 35 crollo accidentale, questa dovrà essere ricostruita con la stessa forma e le stesse caratteristiche dimensionali, utilizzando gli stessi materiali. [4] Gli interventi dovranno conservare le caratteristiche e delle facciate esterne, su via e su cortile. [5] Gli interventi sulle parti esterne degli edifici sono subordinati al rispetto delle prescrizioni inerenti ai caratteri delle finiture esterne, dei materiali e dei colori originali. [6] Particolare attenzione deve essere rivolta all eliminazione di elementi aggiunti deturpanti rispetto ai caratteri dell edificio ed alla rimozione delle superfetazioni storicamente non significative (la documentazione fotografica allegata individua le più evidenti). [7] Sono ammesse modificazione delle quote degli orizzontamenti e delle scale quando non comportino la modificazione di aperture verso l esterno. E consentita la realizzazione di nuovi elementi strutturali necessari per la trasformazione di organismi edilizi o di loro parti, anche qualora ciò comporti la realizzazione di nuove superfici utili nella fruizione dell ingombro volumetrico del fabbricato. [8] Le aperture preesistenti e successivamente chiuse potranno essere riaperte con che se ne dimostri, con documentazione fotografica, la preesistenza. Nuove aperture potranno essere realizzate sulle facciate indicate nella cartografia allegata, queste saranno di forma, dimensioni e con scansioni del tipo di quelle preesistenti sulle altre facciate. [9] Quando la trasformazione d uso del basso fabbricato adiacente la fornace richieda la realizzazione di finestre, queste dovranno essere realizzate utilizzando, nei limiti del possibile, le attuali aperture e limitando la demolizione di parti della muratura perimetrale. [10] Non potranno essere realizzati nuovi balconi sulle facciate, quelli esistenti dovranno essere recuperati mantenendone le attuali caratteristiche formali. [11] I camini di antica realizzazione dovranno essere recuperati, quelli successivamente aggiunti ed i nuovi dovranno essere del tipo di quelli preesistenti. [12] I bassi fabbricati posti in adiacenza alla via Cavour dovranno essere recuperati; per quello esterno al cortile ed adiacente alla fornace potrà prevedersi un cordolo in c.a., dell altezza massima di 30 cm., volto a rinsaldare le pareti perimetrali. [13] Il camino della fornace dovrà essere conservato ripristinando i giunti tra le pietre e provvedendo alla copertura dell apertura superiore in modo che non sia visibile dall esterno. [14] Il manto di copertura degli edifici dovrà essere realizzato con lastre in pietra; l orditura in legno deve essere mantenuta con i necessari interventi di risanamento. [15] L aggetto di gronda dovrà essere mantenuto come proseguimento della falda; non è consentita la realizzazione del butta fuori orizzontale rispetto alla facciata così come dovrà mantenersi la pantalera in legno, dove quest ultima non sia recuperabile dovrà essere sostituita con legno della stessa essenza. [16] Sono vietate le perlinature mentre è consentito l utilizzo del tavolato in legno sopra l orditura secondaria; nelle parti in legno visibili all esterno, il trattamento del legname dovrà essere ottenuto con vernici non lucide. [17] Le gronde ed i tubi di discesa saranno in rame, questi ultimi dovranno alloggiare nelle sedi originarie. Pareti esterne [18] Dovrà essere mantenuto l intonaco preesistente; quando si renda indispensabile rimuovere parti di questo, lo stesso dovrà essere successivamente ripristinato con altro dello stesso tipo. [19] La tinteggiatura sarà realizzata con i colori preesistenti; dovranno altresì essere restaurate, dove esistenti, con gli stessi colori, le cornici di porte e finestre le decorazioni poste sulla facciata verso la via Cavour dell edificio padronale.

P.R.G.C. - Norme Tecniche di Attuazione Titolo VII Pag. 36 [20] Le facciate esterne dell edificio addossato alla fornace dovrà essere conservata senza intonaco. Le opere di sistemazione o di ripristino di tali pareti dovranno essere eseguite con gli stessi materiali e con lavorazioni tali da ottenere un risultato analogo alla parete preesistente. [21] Quando la nuova destinazione richiedesse la chiusura delle grandi aperture attualmente esistenti sull edificio di cui al precedente comma, queste dovranno essere prioritariamente utilizzate per le nuove aperture. Nell edificio di cui sopra, le eventuali murature aggiuntive potranno essere finite con intonaco rustico. [22] Nel caso in cui si presentasse la inderogabile necessità di effettuare interventi sulle pareti esterne per evitare infiltrazioni d acqua e l inconveniente non possa essere superato altrimenti, questi potranno essere attuati solo tramite trattamenti con materiali trasparenti non lucidi. Porte, portoni [23] Dovranno essere in legno verniciato a biacca o con impregnante scurito con lavorazione a doghe o pannelli pieni. [24] Le porte - finestre dell edificio padronale saranno oscurate con persiane in legno; negli altri edifici, in alternativa alle persiane, potranno essere utilizzati antoni in legno; tutte saranno in legno verniciato a biacca o con impregnante scurito Sono escluse vernici trasparenti e traslucide. Finestre. [25] Nell edificio padronale l oscuramento dovrà essere ottenuto con persiane in legno; negli edifici, in alternativa alle persiane, potranno essere utilizzati antoni in legno. [26] Saranno comunque tutte in legno verniciato a biacca o con impregnante scurito (sono escluse vernici trasparenti e traslucide). Soglie [27] Le soglie, ove esistenti, dovranno essere conservate o ripristinate in pietra. Recinzioni Vedi art. 53.1 Art. 34.1c - Rs 42 8 [1] Nell'area Rs42 è ammesso l'intervento di demolizione e ricostruzione. La cubatura massima realizzabile non dovrà superare quella esistente, documentata da apposito rilievo sottoscritto da tecnico abilitato. [2] La tipologia dell'edificio, i materiali e le finiture dovranno essere coerenti con quelli delle zone limitrofe (zone Rs3 e Rs4) [3] L'attuazione dell'intervento previsto è subordinato al rispetto di quanto ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 34.1 delle vigenti NTA ed all'art. 61.3 della variante al PRGC in adeguamento al PAI. 8 Articolo introdotto dalla variante ex art. 17, 7 comma, (DCC n 1 del 21.01.04)

P.R.G.C. - Norme Tecniche di Attuazione Titolo VII Pag. 37 Art. 34.1d - Rs 23 9 [1] Fermo restando quanto all art. 34.1 Rs - Interventi di demolizione e ricostruzione, per la zona Rs23 le distanze minime dei fabbricati tra i quali siano interposte strade debbono essere uguali alla larghezza della sede stradale maggiorata di mt. 3,00 sulla via Cavour e di mt. 1,00 sulla via Matarazzo. L arretramento sulla via Matarazzo dovrà essere destinato a marciapiede a raso, mentre sulla Via Cavour, oltre a detto marciapiede sarà realizzato l ampliamento della via con adeguato slargo all incrocio tra le due vie per adeguarlo alle esigenze della mobilità veicolare. [2] La tipologia dell'edificio, i materiali e le finiture dovranno essere coerenti con quelli delle zone limitrofe (zone Rs27 e Rs31) [3] I miglioramenti alla viabilità pubblica prodotti dagli arretramenti di cui al precedente comma 1 dovranno essere ampiamente dimostrati in sede di presentazione di PEC (per recupero di cubature superiori a mc. 700) o in sede di presentazione di domanda di permesso di costruire (per recupero di cubature inferiori a mc. 700). Art. 34. 2 - Recupero volumetrie esistenti 10 [1] Nelle aree edificate classificate come zone di tipo Ra e Rs dal PRGC vigente é ammesso l intervento di ristrutturazione finalizzato al riutilizzo di edifici esistenti attraverso interventi di trasformazione edilizia e d uso, mantenendone tuttavia i caratteri dimensionali e salvaguardandone gli elementi di pregio. Non é ammessa la realizzazione di nuovi volumi. [2] Gli interventi di ristrutturazione edilizia devono conservare le caratteristiche ambientali del tessuto edilizio in cui l edificio oggetto d intervento é situato (nelle facciate, nelle a- perture, negli elementi decorativi, negli andamenti dei tessuti, nei materiali) e sono subordinati al rispetto delle prescrizioni inerenti ai caratteri delle finiture esterne, dei materiali e dei colori prevalenti nell ambito. [3] Particolare attenzione deve essere rivolta all eliminazione di elementi aggiunti deturpanti rispetto ai caratteri dell edificio ed alla rimozione delle superfetazioni storicamente non significative (es. latrine esterne ai fabbricati, su ballatoio o in cortile [4] Quando i fabbricati abbiano pertinenze edilizie costituite da spazi coperti a carattere permanente (quali fienili, porticati, loggiati, ricoveri), è ammesso il recupero di queste ultime, anche con la loro chiusura, mantenendone gli elementi costruitivi e strutturali. [5] Potranno apportarsi modifiche alle altezze degli edifici quando non superino quelle degli edifici confinanti. Per gli edifici più elevati, e quelli isolati, quando si renda necessaria la realizzazione di un cordolo di collegamento in c.a., è consentito un innalzamento una tantum che non potrà comunque superare i 60 cm [6] Dove non preesistenti, non potranno essere realizzate scale esterne di alcun tipo; quando preesistano, dovranno essere recuperate nel rispetto delle caratteristiche tipologiche originarie. 9 Articolo introdotto dalla variante parziale n. 4, ai sensi dell art. 17 comma 7, lr. 56/77 e s.m.i. 10 Articolo introdotto con la variante parziale, ai sensi dell art. 17 comma 7, lr. 56/77 e s.m.i., n 1 (DCC n 18 del 7/2/97)

P.R.G.C. - Norme Tecniche di Attuazione Titolo VII Pag. 38 [7] Gli edifici (o loro parti) non residenziali possono continuare a svolgere la propria funzione quando sia verificata la compatibilità della loro destinazione d uso attuale con le funzioni residenziali. Dovranno essere comunque rispettati gli standard a parcheggio. [8] L intervento è ammissibile anche in deroga alle prescrizioni di cui alle tav. 1.4 e 1.5 della cartografia di Piano. [9] Per quanto non in contrasto con il presente articolo si richiamano gli artt. 18 e 49. Nell attuazione di tali interventi dovranno rispettarsi le seguenti prescrizioni: [a] Saranno conservati e valorizzati gli elementi di pregio eventualmente presenti sulle facciate. [b] Quando la trasformazione ad uso residenziale richieda l apertura di nuove finestre, queste potranno essere realizzate rispettando la scansione che si rileva negli edifici adiacenti; le dimensioni saranno quelle rilevabili da quegli edifici o, comunque, quelle prevalenti nell ambito. [c] Non è consentita la realizzazione di porte-finestre in facciata, quelle preesistenti, in quanto innaturalmente inserite, non potranno essere confermate; sono invece ammesse quelle originarie, che si trovano in coincidenza dei balconi, nel qual caso potranno realizzarsene di nuove rispettando la scansione (finestra-portafinestra) preesistente. [d] Non potranno essere realizzati nuovi balconi nelle facciate su via. [e] Con riferimento alle tipologie rurali, è ammesso il recupero di spazi coperti a carattere permanente, quale fienili e porticati, loggiati, ricoveri, mantenendone gli elementi costruttivi e strutturali evidenziando nella facciata, quando possibile, le principali caratteristiche. [f] I camini di antica realizzazione dovranno essere recuperati, i nuovi dovranno essere realizzati in mattoni o pietra a vista o intonacati e coperti con tettucci a falde del tipo di quelli prevalenti nella zona. Non sono ammessi camini in tubi di varie forme e materiali vari. [g] E obbligatoria l eliminazione di eventuali superfetazioni e/o decorazioni esterne o elementi architettonici non coerenti con quanto previsto all art. 53 delle N.T.A. vigenti [h] Per la definizione dei diversi tipi di finitura, dell uso e del trattamento dei materiali relativi si rimanda all art. 53 delle vigenti NTA. Ammissibilità dell intervento I L intervento è comunque ammesso quando sia finalizzato alla razionalizzazione ed all ampliamento delle unità immobiliari esistenti. II La ristrutturazione finalizzata alla realizzazione di nuove unità abitative è ammessa fino alla concorrenza di 60 11 abitanti teorici cosi come determinati alla lettera b) del paragrafo 3.1.5. della Relazione Illustrativa allegata al PRGC vigente. III Per garantire il rispetto di quanto al comma precedente, l A.C. dovrà istituire presso l U.T. un apposito registro che sarà sistematicamente aggiornato. 11 Nella Relazione si fa riferimento per la precisione, a 59 abitanti teorici, entità che, in questa sede, è stata arrotondata a 60.

P.R.G.C. - Norme Tecniche di Attuazione Titolo VII Pag. 39 art. 35 - Rc - Aree di completamento. [1] Tale classificazione comprende le aree totalmente o parzialmente urbanizzate, costituite prevalentemente da tasselli di suolo inedificato, la cui edificazione, prevista dal P.R.G., non comporta dotazioni infrastrutturali maggiori di quelle necessarie alla definitiva urbanizzazione della parte del tessuto edificato in cui ricadono. [2] Gli usi previsti sono: abitazioni, attività ricettive, attività commerciali al dettaglio, pubblici esercizi, piccoli uffici e studi professionali. [3] Le previsioni del P.R.G. in tali aree si attuano di norma con semplice concessione singola, ad eccezione delle aree Rc2, Rc6, Rc8 ed Rc9 per le quali è prescritto lo strumento urbanistico esecutivo. In tali aree è consentito il completamento del tessuto edilizio attraverso l edificazione dei lotti rimasti liberi. [4] All interno della stessa zona possono predisporsi più PEC, la dimensione minima dell area interessata da ciascuno di questi è fissata in 2.500 mq di superficie territoriale. Sono ammessi PEC di dimensione inferiore quando sia dimostrato che l area interessata sia funzionalmente autonoma rispetto alla parte restante della zona. Quando all interno della stessa zona di PRGC di dovessero realizzare più PEC, quelli successivi al primo, per quanto attiene alla organizzazione di tutte le infrastrutture a rete (viabilità, fognatura, acquedotto, ecc.) e delle aree in dismissione per servizi (verde, parcheggi, ecc.), dovranno essere coerenti con quest ultimo. [5] Nell approvazione di tutti i PEC che interessino solo parzialmente un area edificabile, l Amministrazione Comunale dovrà verificare e dare atto che quanto previsto dallo strumento esecutivo proposto non pregiudica i diritti edificatori delle aree restanti 12. [6] L altezza massima consentita è: - mt. 4,50per le zonerc1, Rc2 erc3 ed Rc9 - mt. 7,50 per le zone Rc4, Rc5, Rc6, Rc7, Rc8, Rcl0, Rc11 ed Rc12. [7] Sono vietati i tetti piani; le falde dovranno avere una pendenza simile a quella degli edifici antichi della Valle (15-30 gradi), senza modifiche di pendenza nell andamento delle falde. E consentita la realizzazione di abbaini del tipo a capanna, larghezza massima mt 1,50 nelle aree adiacenti od intercluse nei nuclei di interesse storico architettonico. [8] Per i materiali vale quanto detto all art. 53 delle presenti N.T.A. [9] Le recinzioni dovranno essere a giorno, in legno o in ferro a disegno semplice, con muretto h max = 50 cm. [10] La parte a verde privato dell intervento dovrà essere adeguatamente progettata, realizzata e mantenuta in modo tale da soddisfare il decoro ambientale della zona. [11] In sede di realizzazione degli interventi nell area Rc9 dovrà essere garantito il mantenimento delle essenze di alto fusto, destinando gli ambiti interessati a verde privato. 12 I commi 4 e 5 sono stati introdotti con la variante parziale, ai sensi dell art. 17 comma 7, lr. 56/77 e s.m.i., n 1 (DCC n 18 del 7/2/97).

P.R.G.C. - Norme Tecniche di Attuazione Titolo VII Pag. 40 [12] Con riferimento ai vincoli di carattere idrogeologico di cui al titolo IX delle presenti NTA, le aree in oggetto, ricadono nelle seguenti classi di idoneità urbanistica (vedi tav. 1.1 della presente variante): classe IIa: Rc1, Rc2 (IIIb3 lungo via Umberto I), Rc3, Rc4, Rc6 (parte in IIIb3), Rc8, Rc9, Rc10, Rc11, Rc12. classe IIIb2: Rc5 (per circa metà in IIIb4) classe IIIb3: Rc7 art. 36 - Ri - Aree a destinazione residenziale di nuovo impianto. [1] Si tratta di aree attualmente inedificate che il P.R.G.C. prevede di destinare a nuove costruzioni a destinazione prevalentemente residenziale. [2] Aree libere come definite dall art. 13 punto g) (nuovo impianto) della L.R. 56/77 modificata, da attuare con piani esecutivi nel rispetto delle percentuali di edilizia economica e popolare di cui all art. 41 L.R. 56/77 modificata. [3] Gli usi previsti sono: abitazioni, abitazioni collettive, attività commerciali al dettaglio, pubblici esercizi, piccoli uffici e studi professionali, servizi sociali, attrezzature per il verde, attrezzature culturali. In tali aree sono ammessi interventi di nuova edificazione. [4] L altezza massima consentita è: - mt. 4.50 per le zone Ri - mt. 7,50 per le zone Ri2, Ri3, Ri4, Ri5 e Ri6 [5] Per quanto riguarda i materiali e le caratteristiche delle nuove costruzioni vale quanto detto all art. precedente ed all art. 53 delle presenti N.T.A. [6] I PEC dovranno avere una dimensione minima pari a 2.500 mq di superficie territoriale. Sono ammessi PEC di dimensione inferiore quando sia dimostrato che l area interessata sia funzionalmente autonoma rispetto alla parte restante della zona. Quando all interno della stessa zona di PRGC si dovessero realizzare più PEC, quelli successivi al primo, per quanto attiene alla organizzazione di tutte le infrastrutture a rete (viabilità, fognature, acquedotto, ecc.) e delle aree in dismissione per servizi (verde, parcheggi, ecc.), dovranno essere coerenti con quest ultimo 13. [7] Nell approvazione di tutti i PEC che interessino solo parzialmente un area edificabile, l Amministrazione Comunale dovrà verificare e dare atto che quanto previsto dallo strumento esecutivo proposto non pregiudichi i diritti edificatori delle aree restanti. [8] I piani esecutivi dovranno definire le aree destinate a parcheggio ed a verde di arredo nelle misure stabilite all art. 21 della L.R. n 56/77. [9] Nell area Ri1 il P.E.C. dovrà garantire il mantenimento degli alberi ad alto fusto (castagni) destinando la porzione d area in cui si trovano i castagni a verde privato. 13 I commi 6 e 7 sono stati introdotti con la variante parziale, ai sensi dell art. 17 comma 7, lr. 56/77 e s.m.i. n 1 (DCC n 18 del 7/2/97)

P.R.G.C. - Norme Tecniche di Attuazione Titolo VII Pag. 41 [10] Con riferimento ai vincoli di carattere idrogeologico di cui al titolo IX delle presenti NTA, le aree in oggetto, ricadono nelle seguenti classi di idoneità urbanistica (vedi tav. 1.1 della presente variante): Classe IIa: Ri1, Ri2, Ri5, Ri6. art. 37 - Pi - Aree produttive da attrezzare per nuovo impianto [1] Si tratta di aree a destinazione produttiva (industriale, artigianale, artigianale - commerciale) di nuovo impianto, per le quali gli interventi avverranno esclusivamente a mezzo di strumenti urbanistici esecutivi di cui all art. 39 o 43 della L.R. 56/77 modificata. [2] I PEC dovranno avere una dimensione minima pari a 3.500 mq di superficie territoriale. Sono ammessi PEC di dimensioni inferiori quando sia dimostrato che l area interessata sia funzionalmente autonoma rispetto alla parte restante della zona. Quando all interno della stessa zona di PRGC si dovessero realizzare più PEC, quelli successivi: al primo, per quanto attiene alla organizzazione di tutte le infrastrutture a rete (viabilità, fognature, acquedotto, ecc.) e delle aree in dismissione per servizi (verde, parcheggi, ecc.) dovranno essere coerenti con quest ultimo. 14 [3] Il primo PEC della zona dovrà prefigurare un organizzazione viaria valida per l intera zona interessata. [4] Per quanto riguarda la zona Pi2, la linea definita dall incrocio fra la strada attualmente esistente e la s.s. 25 (asse A- A) costituisce il limite di riferimento per i diversi PEC. [5] Nell approvazione di tutti i PEC che interessino solo parzialmente un area edificabile, l Amministrazione Comunale dovrà verificare e dare atto che quanto previsto dallo strumento esecutivo proposto non pregiudica i diritti edificatori delle aree restanti. [6] Il progetto di tale viabilità di servizio vedrà coinvolte tutte le aree produttive che fronteggiano la S.S. n. 25 e ad esso dovranno riferirsi anche gli interventi di completamento dell esistente. E fatto divieto di incrementare le immissioni attualmente esistenti sulla ss. n 25. 15 [7] Nell ambito dei piani esecutivi o piani particolareggiati dovranno essere riservate aree per spazi pubblici in misura conforme a quanto previsto dall art. 21, sub 2)e 3) della L.R. 56/77 modificata ed integrata. [8] I principali parametri di intervento sono i seguenti: a) superficie copribile 1/3 della superficie territoriale; b) Indice fondiario di copertura pari al 50% della superficie fondiaria; altezza massima per capannoni = ml. 12 14 I commi 2,3,4,5 sono stati introdotti con la variante parziale, ai sensi dell art. 17 comma 7, lr. 56/77 e s.m.i., n 1 (DCC n 18 del 7/2/97). 15 Integrazione introdotta con variante parziale, ai sensi dell art. 17 comma 7, lr. 56/77 e s.m.i., n 1 (DCC n 18 del 7/2/97).