NOTA OPERATIVA N. 1/2012. OGGETTO: Limitazioni all uso del contante casi operativi



Documenti analoghi
LO STOP ALL USO DEL CONTANTE

Roma, 06/02/2013 Ai gentili Clienti Loro sedi

A rischio i trasferimenti di denaro contante sopra i euro.

Roma, 19 novembre 2014

Oggetto: A rischio i trasferimenti di denaro contante sopra i euro.

Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco

N. 62 FISCAL NEWS. Circolazione del contante: il rimborso delle trasferte Premessa. La circolare di aggiornamento professionale

Informativa n. 11. Limitazioni all uso del contante, degli assegni e dei libretti al portatore (DLgs n. 231) - Principali novità INDICE

ASPETTI PARTICOLARI: LE LIMITAZIONI ALL USO DEI CONTANTI E DEI TITOLI AL PORTATORE

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

AVVISO ALLA CLIENTELA

News per i Clienti dello studio

Circolare N. 157 del 28 Novembre 2014

Circolare N.35 del 7 Marzo 2014

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

Approvazione CDA del 25 giugno Limiti al cumulo di incarichi ricoperti dagli amministratori di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.

Le Circolari della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. N. 1 del TRACCIABILITA' E RAPPORTI DI LAVORO

ALBERTI - UBINI - CASTAGNETTI Dottori Commercialisti Associati

DIVIETO DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI

Erogazioni liberali e raccolta fondi

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

Periodico informativo n. 100/2012. Le novità antiriciclaggio

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI. Circoscrizione del Tribunale di Locri. Relazione del Tesoriere

Circolari per la Clientela

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare

L antiriciclaggio e nuovi limiti all'uso del contante

Nuovi obblighi di presentazione telematica. dall Circolare n. 18. del 19 settembre 2014 INDICE

Imposta di bollo su titoli di credito rilasciati senza la clausola di non trasferibilità

OGGETTO: UTILIZZO DEL CREDITO IVA 2013

prof. avv. Paola ROSSI

Circolazione del contante: pagamenti oltre i tra privati

Oggetto: Informativa n. 7. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione.

RISOLUZIONE N. 45/E. Roma, 6 maggio 2015

Uso del contante: limitazioni e deroghe

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015

La Manovra 2010 modifica il decreto antiriciclaggio

LA MANOVRA MONTI (DL N. 201) - NOVITÀ IN MATERIA DI CONTANTI, ASSEGNI E LIBRETTI AL PORTATORE

NORMA DI COMPORTAMENTO N. 185

RISOLUZIONE N. 441/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 57/E QUESITO

LIMITI AL CUMULO DI INCARICHI RICOPERTI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. REGOLAMENTO DAGLI AMMINISTRATORI DI

ASSEGNI: CAMBIA TUTTO Novità anche per pagamenti in contanti e libretti al portatore

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

RISOLUZIONE N. 105/E

LIMITAZIONI ALL UTILIZZO DI DENARO CONTANTE: CHIARIMENTI

RISOLUZIONE N.55/E QUESITO

Milano, 6 luglio A tutti i Clienti, Loro sedi

RISOLUZIONE N. 123/E

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA

DIRECT LEARNING. DIRECT LEARNING Conto Formazione

Circolare Informativa n 14/2014. Gestione separata INPS Le nuove aliquote contributive

RISOLUZIONE N. 248/E

Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato

IL DIRETTORE DELL AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA

Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 84/2012 OTTOBRE/6/2012 (*) 12 Ottobre 2012

Imposta di bollo sui documenti informatici

CRITERI PER L ACCESSO AI PRESTITI SULL ONORE

Le nuove regole sulla riscossione delle pensioni

Circolare N.24 del 07 Febbraio Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI

BONUS 80 EURO: ECCO GLI ULTERIORI CHIARIMENTI OPERATIVI.

Circolare n. 6. del 21 gennaio 2013 INDICE. Legge di stabilità Novità in materia di altre imposte indirette

ANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE PENSIONIAMO

QUADRO RW E DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

ISTRUZIONI APPLICATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CARBURANTE AGRICOLO AGEVOLATO E RILASCIO DEL LIBRETTO UMA

Imposta di bollo sui conti correnti e libretti

LE SPESE ALBERGHIERE E PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità

Enti non commerciali acquisti intracomunitari: aspetti Iva

STUDIO ASSOCIATO IBERATI

Roma, 03/08/2009 QUESITO

Nota integrativa nel bilancio abbreviato

COMUNE di STAZZEMA Medaglia d Oro al Valor Militare Provincia di Lucca REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DIRETTA DEI TRIBUTI COMUNALI: I.C.I.

PRESTITO PERSONALE Il presente documento non è personalizzato ed ha la funzione di render note le condizioni dell offerta alla potenziale Clientela

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO

Premessa RISOLUZIONE N. 32/E. Roma, 4 aprile 2012

INDICE. ai versamenti; alle compensazioni effettuate.

SEMINARIO INFORMATIVO SUL MANUALE DI. Donatella Rossi

RISOLUZIONE N.80/E QUESITO

IL QUADRO RW NEL MODELLO UNICO Dott. Duilio LIBURDI

Schede di conto Appunti di contabilità mezzi liquidi e schede di conto. Luca Dossena - Docente

Circolare N. 35 del 4 Marzo 2016

Risoluzione n. 17/E ESPOSIZIONE DEL QUESITO

Il mercato mobiliare

AVVISO ALLA CLIENTELA

NOTA OPERATIVA N. 11/2014

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con

Nuovi obblighi di presentazione telematica dei modelli F24 dal PREMESSA DECORRENZA AMBITO SOGGETTIVO...

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE. Art. 1) Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche

CIRCOLARE n. 18 del 17/09/2014 MODELLI F24: DAL 1 OTTOBRE NUOVI OBBLIGHI DI PRESENTAZIONE TELEMATICA

RISOLUZIONE N. 34/E. Roma, 13 maggio 2010

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003

Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori

CIRCOLARE N.22/E. Roma, 11 luglio 2014

Cassa e banche: quadro di riferimento

IL COSTO DI UN ATTO NOTARILE (Fonte: Consiglio Nazionale del Notariato)

OGGETTO: IL NUOVO LIMITE DI UTILIZZO DEL CONTANTE

Informativa per la clientela

Imposta di bollo sui conti correnti e libretti

Transcript:

NOTA OPERATIVA N. 1/2012 OGGETTO: Limitazioni all uso del contante casi operativi Dopo l approvazione della Manovra Monti, ed in particolare dell art. 12 che ha ridotto da 2.500 a 1.000 euro il limite per effettuare trasferimenti di denaro contante, è evidente come gli operatori siano stati costretti a mutare radicalmente alcune abitudini oramai consolidate. L Italia è uno dei Paesi d Europa in cui l uso della moneta elettronica è meno diffuso rispetto ad altri Stati e, conseguentemente, l impatto della nuova limitazione è stato più significativo rispetto a quello prevedibile in prima battuta. Nella prima fase di applicazione del D.L. n. 201/2011, quindi con decorrenza dal 6 dicembre 2011, gli operatori sono stati obbligati a far fronte a numerosi dubbi ed incertezze. E dunque opportuno in questa fase, considerando che le violazioni commesse dal 1 febbraio 2012 daranno luogo all irrogazione delle sanzioni nei confronti di coloro che trasferiscono denaro contante in misura pari o superiore a 1.000 euro, tornare ad esaminare alcuni casi operativi. Prelievi e versamenti bancari Il caso riguarda coloro che, avendo la necessità di sostenere diverse spese in contanti si recano materialmente presso lo sportello della propria banca, ove sono titolari di un rapporto di conto corrente, ed effettuano un prelevamento in misura pari o superiore a 1.000 euro. Una fattispecie simile riguarda la situazione inversa, cioè relativa all effettuazione di uno o più versamenti sul conto corrente bancario di importo pari o superiori al nuovo limite. Il Ministero dell economia e delle finanze ha fornito, in occasione della precedente riduzione del limite realizzata dalla Manovra di Ferragosto (D.L. n. 138/2011), da 5.000 a 2.500 euro alcuni chiarimenti. In particolare la Circolare del 4 novembre 2011, emanata dal dipartimento del Tesoro, ha chiarito che la predetta soglia non doveva essere applicata alle operazioni di prelevamento e/o versamento bancario. Pertanto 1

con riferimento alla predette operazioni non si doveva considerare violata alcuna disposizione. Nonostante le indicazioni ministeriali non abbiano mai dato adito a dubbi le banche non si sono adeguate alle istruzioni fornite. Conseguentemente avvertivano gli utenti, che si presentavano allo sportello per effettuare prelievi e/o versamenti oltre la soglia, circa l irregolarità del comportamento tenuto. Secondo gli istituti di credito in questi casi sarebbe stato necessario segnalare le infrazioni commesse al Ministero dell economia e delle finanze ai sensi dell art. 51 del D.Lgs n. 231/2007. Le banche chiedevano in questi casi ai correntisti la sottoscrizione di appositi modelli anche al fine di ottenere una specifica dichiarazione circa il possibile uso del denaro contante (in caso di prelevamento). E stato dunque necessario un ulteriore chiarimento che è puntualmente intervenuto a cura dell ABI con la circolare dell 11 gennaio 2012. L Associazione Bancaria Italiana ha osservato come il presupposto necessario affinché trovino applicazione le limitazioni di cui all art. 49 del D.Lgs n. 231/2007 sia rappresentato dal trasferimento di denaro contante. Tale presupposto, invece, non si realizza per effetto delle operazioni di versamento e di prelievo allo sportello. Infatti, il denaro contante continua ad essere detenuto dal medesimo soggetto che, prima del versamento, lo detiene in forma liquida e dopo il versamento lo possiede quale giacenza sul conto corrente. Le medesime considerazioni valgono per l operazione inversa, cioè a seguito dell avvenuto prelevamento. La soluzione fornita dall ABI è stata poi ulteriormente confermata dalla circolare n. 2 emanata il 16 gennaio 2012 dal Ministero dell economia e delle finanze. Naturalmente non si può escludere completamente che a seguito del prelevamento effettuato, in misura pari o superiore alla soglia di 1.000 euro, il soggetto interessato commetta delle irregolarità. E possibile, ad esempio, che il titolare del conto corrente effettui successivamente al prelievo un operazione di trasferimento oltre la predetta soglia. Tuttavia questa irregolarità non deve interessare la banca che non sarà tenuta a segnalare l infrazione commessa (all atto del prelievo). Allo stesso modo il soggetto che effettua il versamento sul conto corrente bancario potrebbe aver ottenuto la provvista del denaro contante con un trasferimento superiore a 1.000 euro. Questo comportamento configura sicuramente un infrazione alle disposizioni in materia di antiriciclaggio, ma la banca presso la quale il soggetto interessato è titolare di un rapporto di conto corrente non è in grado di verificare, preventivamente, se il denaro oggetto di versamento sia pervenuto al titolare del conto in un unica soluzione (in violazione dell art. 49 citato), ovvero in più tranche da soggetti diversi. Si consideri ad esempio il caso di un commerciante che si reca quotidianamente in banca per effettuare il versamento dell ammontare complessivo degli incassi giornalieri. In questo caso non v è dubbio che il comportamento sia regolare, come pure saranno regolari le operazioni a monte qualora gli incassi relativi alle singole operazioni (i singoli trasferimenti) non abbiano mai raggiunto o superato la soglia di 1.000 euro. 2

LIMITI ALL USO DEL CONTANTE Operazioni bancarie Esempi Versamento bancario di 3.000 euro: un commerciante effettua un versamento sul conto corrente bancario in misura pari o superiore alla soglia di 1.000 euro. La provvista del denaro contante è stata realizzata con gli incassi giornalieri del negozio. Prelevamento bancario di 5.000 euro: Provenienza/utilizzi del denaro versato/prelevato Versamento bancario di 3.000 euro: il denaro contante oggetto di versamento è rappresentato dagli incassi giornalieri dell attività commerciale. Tuttavia la vendita di un bene relativo all attività ha dato luogo ad un incasso in contanti di importo superiore rispetto alla soglia di 1.000 euro. In questo caso: l incasso in contanti realizzato a seguito della vendita di importo superiore alla soglia costituisce violazione; il successivo versamento bancario dell incasso complessivo, pari a 3.0000 euro, non costituisce violazione. In questo caso il versamento non dà luogo ad alcun trasferimento di denaro Il denaro oggetto di prelevamento viene utilizzato dal commerciante (o da altra persona) per effettuare i pagamenti dei fornitori. In questo caso: il prelevamento bancario oltre la soglia non costituisce violazione in quanto non si realizza alcun trasferimento di denaro; il trasferimento di denaro contante per effettuare il pagamento di un fornitore in misura pari o superiore a 1.000 euro costituisce violazione; il trasferimento di denaro contante impiegato per effettuare il pagamento di un fornitore in misura inferiore a 1.000 euro non costituisce violazione 3

Si tenga però presente che se da una parte le operazioni di prelievo e di versamento bancario oltre la soglia di 1.000 euro non costituiscono (automaticamente) violazioni, dall altra l utilizzo frequente del denaro contante potrebbe indurre la banca a segnalare le predette operazioni come sospette, cioè a rischio riciclaggio. In altre parole la banca dovrà valutare se le continue operazioni di prelievo e versamento, effettuate frequentemente per importi considerevoli, debbano essere segnalate. Tuttavia l obbligo di segnalazione è lasciato alla discrezionalità dell istituto di credito che dovrà appunto valutare la sussistenza del rischio riciclaggio. Pagamento di stipendi in contanti La riduzione del limite per l uso del contante da 2.500 a 1.000 euro ha dato luogo a numerosi problemi anche per ciò che attiene al pagamento degli stipendi. E frequente, soprattutto nel settore privato, che il lavoratore dipendente non sia in possesso di un conto corrente. Tale situazione è quasi la regola nei rapporti di lavoro domestico come si verifica, ad esempio, per il pagamento delle retribuzioni alle badanti che solitamente viene effettuato in contanti. D altra parte anche se le persone che svolgono determinate attività sono perfettamente integrate nel nostro Paese, la mancata apertura di un conto corrente consente un notevole risparmio di costi (commissioni, spese di tenuta conto in misura fissa, etc). A tal proposito occorre anche considerare che, già prima dell ultima riduzione del limite, non era neppure possibile costringere i lavoratori ad accettare in pagamento mezzi diversi dal denaro contante (assegni bancari, bonifici, etc). Infatti, trovava applicazione l articolo 1277 del codice civile in base al quale il pagamento dovrebbe essere effettuato con moneta legale avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale. Oggi, però, la situazione è radicalmente cambiata e, in considerazione della riduzione del limite a 1.000 euro risulterà assai più probabile che le somme da erogare superino la predetta soglia. E possibile, ad esempio, che il lavoratore domestico chieda un anticipo del TFR. In questo caso il raggiungimento del minimo pari a 1.000 euro costringerà il datore di lavoro ad effettuare il pagamento con assegno (non trasferibile) o con bonifico bancario. Il superamento si verificherà in molti casi in cui il lavoratore domestico presti servizio a tempo pieno e sia convivente. Non sembra dunque possibile altra soluzione diversa rispetto a quella prospettata. D ora in avanti tutti i lavoratori saranno di fatto obbligati all apertura di un conto corrente bancario, ovvero un libretto postale al fine di riscuotere mensilmente il loro compenso tramite uno strumento di pagamento diverso rispetto al contante. 4

E necessario dunque comprendere se possa essere individuata una soluzione alternativa procedendo al pagamento di una parte della retribuzione con un acconto a metà del mese e corrispondendo il saldo della stessa entro la fine del mese. In questo caso i due pagamenti, singolarmente considerati, risulterebbero comunque di importo inferiore a 1.000 euro. La risposta può essere individuata all interno dell art. 49 del D.Lgs n. 231/2007. Infatti, tale norma dispone che è vietato il trasferimento di denaro contante di importo pari o superiore a 1.000 euro anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Ad eccezione di particolari settori, come quello dell edilizia (per il pagamento delle retribuzioni agli operai) o dell agricoltura, il pagamento degli stipendi viene solitamente effettuato in un unica soluzione. E dunque evidente, che in mancanza di una prassi largamente diffusa, l eventuale suddivisione del pagamento della retribuzione in due tranche, esporrebbe il datore di lavoro possibili contestazioni relative alla violazione della norma. In altre parole risulterebbe agevole sostenere che il pagamento frazionato della retribuzione sarebbe stato effettuato al solo fine di aggirare la norma prevista dalla normativa antiriciclaggio. Il rischio di contestazione circa la volontà di eludere il divieto tramite il frazionamento del pagamento sarebbe reale anche laddove il dipendente ed il datore di lavoro trovassero preventivamente un accordo circa l effettuazione del pagamento della retribuzione in due soluzioni (ogni quindici giorni). Pertanto l unica soluzione consiste nell effettuare il pagamento tramite uno strumento tracciabile. IL PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI Pagamento della retribuzione per un importo pari o superiore a 1.000 euro, in un unica soluzione entro la fine del mese Pagamento della retribuzione per un importo pari o superiore a 1.000 euro, in due rate, di pari importo, la prima entro il giorno quindici del mese di riferimento, la seconda entro la fine del mese. Nessuna delle due rate, singolarmente considerate, raggiunge l importo di 1.000 euro. Il pagamento viene effettuato con strumenti diversi dal denaro contante, quali un assegno bancario non trasferibile, un assegno circolare non trasferibile, un bonifico bancario. In questo caso il comportamento è corretto Il pagamento delle singole rate viene effettuato in contanti. In questo caso il comportamento è irregolare in quanto il frazionamento è effettuato con l intento di eludere l applicazione della norma che vieta il trasferimento di denaro contante oltre la predetta soglia. Al fine di evitare contestazioni non è neppure sufficiente che il datore di lavoro ed il lavoratore raggiungano un accordo (formalizzato) per l effettuazione del pagamento dello stipendio in due rate. In 5

mancanza di una prassi consolidata circa il pagamento delle retribuzioni in forma rateale le due parti sarebbero continuamente esposte alle contestazioni circa la volontà di aggirare il divieto previsto dalla legge. Trasferimento di denaro tra i familiari da padre in figlio L Agenzia delle entrate ha esaminato un caso riguardante l applicazione del limite di 1.000 euro per il trasferimento di denaro da padre in figlio. La risposta al quesito è stata fornita dall Amministrazione finanziaria in occasione di Telefisco 2012, cioè durante la manifestazione organizzata annualmente dal Sole 24 Ore. La fattispecie riguardava il trasferimento di una somma di denaro contante, superiore a 1.000 euro, effettuata al fine di sostenere le spese relative ad un viaggio di studio del figlio E stato precisato che la norma si applica indipendentemente del titolo posto a fondamento del trasferimento di denaro (anche alle liberalità) e che, nel caso di specie, il passaggio della somma sarebbe avvenuto tra due soggetti diversi (il padre ed il figlio). Invece, come chiarito in uno dei pareri forniti dal comitato antiriciclaggio, il passaggio di denaro tra soggetti diversi non si realizza nel caso del rapporto tra coniugi in regime di comunione legale. Le trasferte dei dipendenti Un altro caso esaminato dall Agenzia delle entrate ha riguardato la gestione degli anticipi in favore dei dipendenti per le trasferte dagli stessi effettuate. In particolare è frequente che i dipendenti tenuti a partire per un altra località effettuando una trasferta per conto dell azienda chiedano un anticipo destinato al pagamento delle spese di viaggio. L azienda mette a disposizione dei dipendenti una somma superiore a 1.000 euro utilizzabile per il pagamento dell albergo, del carburante, delle spese relative al ristorante, etc. Il problema si pone, però, se la somma messa a disposizione anticipatamente raggiunga o superi la soglia di 1.000 euro. In occasione di Telefisco l Agenzia delle entrate ha chiarito che il trasferimento della somma di denaro si considera avvenuto non al termine della trasferta (conclusione del viaggio di lavoro), ma nel momento in cui avviene materialmente il passaggio di denaro. Pertanto se la somma trasferita in contanti raggiunge o supera l importo di 1.000 euro, risulta violata la normativa dell antiriciclaggio. 6

Responsabilità ai fini dell irrogazione della sanzione L ultimo aspetto affrontato dall Agenzia delle entrate ha riguardato il soggetto destinatario della sanzione laddove venga violata la disposizione che limita l uso del contante. Secondo quanto precisato dal Fisco la violazione riguarda sia il soggetto che effettua materialmente il trasferimento della somma di denaro, sia colui che riceve la somma. In questo caso i due soggetti saranno destinatari di un autonoma sanzione il cui importo è variabile dall 1 al 40% dell importo trasferito. Un quadro di sintesi LIMITI ALL USO DEL CONTANTE Gli ultimi chiarimenti Prelievi e versamenti bancari Pagamento degli stipendi in contanti Trasferimento di denaro da padre in figlio I prelievi ed i versamenti bancari effettuati in misura pari o superiore alla soglia di 1.000 euro non violano le disposizioni in materia di antiriciclaggio. in conseguenza delle operazioni di prelievo e di versamento non si è verificato alcun trasferimento di denaro in favore di altro soggetto. il pagamento delle retribuzioni in due tranche di importo singolarmente inferiori al limite di 1.000 euro viola le disposizioni in materia di antiriciclaggio se l importo della retribuzione raggiunge o supera complessivamente la predetta soglia; il pagamento rateale (in due o più tranche) della retribuzione sarebbe effettuato al solo scopo di eludere l applicazione del limite all uso del contante il trasferimento di denaro contante effettuato per un importo pari o superiore a 1.000 euro da padre in figlio viola la norma che prevede le limitazioni all uso del contante; il figlio è comunque un soggetto diverso ed il trasferimento deve rispettare il predetto obbligo in quanto è irrilevante che venga 7

Trasferimento di denaro tra coniugi in regime di comunione Irrogazione delle sanzioni effettuato a titolo di liberalità il trasferimento di denaro contante (oltre la soglia) effettuato tra due coniugi in regime di comunione legale dei beni non viola le disposizioni in materia di antiriciclaggio; il parere è stato espresso dal Comitato antiriciclaggio la sanzione il cui importo è variabile dall 1 al 40% della somma trasferita è irrogabile sia nei confronti di colui che ha effettuato materialmente il trasferimento della somma di denaro oltre la soglia di 1.000 euro, sia nei confronti di colui che ha ricevuto, quindi ha beneficiato della somma Si ritiene che questa nota operativa possa aver risolto molti dubbi che provenivano dall applicazione pratica della normativa. Si attendono comunque ulteriori chiarimenti da parte dell Amministrazione Finanziaria. Il Redattore Nicola Forte Il Presidente della Fondazione Paolo Moretti 8