Facoltà di Lingue e Letterature Straniere. Università degli Studi di Sassari. Regolamento didattico SOMMARIO



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Facoltà di Lingue e Letterature Straniere Università degli Studi di Sassari Regolamento didattico SOMMARIO TITOLO I. Scopo del regolamento e organizzazione generale della Facoltà Art. 1 - Scopo del regolamento Art. 2 - Strutture didattiche della Facoltà Art. 3 - Struttura amministrativa della Facoltà TITOLO II. Tipologia delle forme didattiche Art. 17 - Anno Accademico e Calendario delle lezioni Art. 18 - Articolazione didattica Art. 19 - Crediti formativi universitari Art. 20 - Coordinamento dei corsi ufficiali Art. 21 - Attività didattiche formative e integrative TITOLO III. Prove di valutazione Art. 22 - Esami e verifiche di profitto Art. 23 - Commissioni degli esami di profitto Art. 24 - Calendario degli esami e delle verifiche di profitto Art. 25 - Prova finale e conseguimento del titolo di studio Art. 26 - Commissione degli esami di Laurea Art. 27 - Calendario delle prove finali TITOLO IV. Iscrizione e frequenza Art. 28 - Iscrizione Art. 29 - Frequenza TITOLO V. Compiti didattici dei docenti Art. 30 - Compiti dei professori Art. 31 - Compiti dei ricercatori Art. 32 - Cultori della materia TITOLO VI. Doveri dei docenti Art. 33 - Doveri dei docenti TITOLO VII. Norme finali e transitorie Art. 34 - Norme finali Art. 35 - Norme transitorie

TITOLO I. Scopo del regolamento e organizzazione generale della Facoltà Art. 1 - Scopo del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina l ordinamento didattico della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, di seguito denominata Facoltà, nel rispetto dei parametri fissati dalla normativa di legge, dallo Statuto dell'università di Sassari e dal Regolamento Didattico di Ateneo. Il suo scopo è di garantire il massimo livello di efficienza nell'offerta dei servizi formativi e nel coordinamento delle strutture didattiche. 2. Nel presente regolamento con il termine "Corsi di Studio" si intendono i Corsi di Laurea e i Corsi di Laurea Magistrale, i Master universitari, i cui regolamenti si considerano parte integrante del presente testo; con il termine "docenti" si intendono i professori di I e di II fascia e i ricercatori. 3. Per quanto riguarda gli Organi della Facoltà, le loro strutture e le loro funzioni, la Facoltà si attiene a quanto disposto dallo Statuto e dal Regolamento d Ateneo. Art. 2 Offerta didattica L'offerta didattica della Facoltà si articola in corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Master universitari. Art. 3 Commissioni di Facoltà: composizione e compiti 1. Il Consiglio di Facoltà, su proposta del Preside, nomina le varie Commissioni di Facoltà che restano in carica per un triennio. 2. È compito delle Commissioni istruire le pratiche riguardanti i diversi problemi di loro competenza, proponendone la soluzione per l approvazione da parte del Consiglio di Facoltà. 3. Un docente può far parte solo di due Commissioni. Commissione didattica paritetica di vigilanza 1. Il Consiglio di Facoltà istituisce la Commissione didattica paritetica di vigilanza,attenendosi a quanto previsto dal Regolamento didattico d'ateneo per quanto riguarda la composizione e i compiti. Commissione di tutorato 1. La Commissione di tutorato, composta da un minimo di tre docenti e da uno studente nominati dal Consiglio di Facoltà, programma e predispone iniziative di informazione e di supporto della didattica e ne sovrintende l'attuazione al fine di orientare e assistere gli studenti in funzione del loro processo formativo e di favorire una loro più ampia e proficua partecipazione all attività universitaria. 2. La funzione di tutorato consiste nell'indirizzare metodologicamente lo studente al fine di aiutarlo a superare le eventuali difficoltà incontrate nel Corso degli studi. 3. A tutti gli studenti del primo anno di corso è assegnato, con procedura automatica, un docente-tutore tratto dall elenco dei docenti del Corso di Studio. La Commissione tutorato esamina gli eventuali casi di richiesta di cambiamento del tutore da parte dello studente e decide di conseguenza informandone i diretti interessati e il Preside. 4. Per gli studenti che si iscrivono negli anni di corso successivi al primo l attivazione del servizio e l assegnazione del tutore individuale avviene su richiesta degli interessati. 5. Per gli studenti che si iscrivono all ultimo anno di corso o che sono fuori corso le funzioni di tutorato sono svolte dal titolare della materia prescelta per la tesi di laurea. 6. Il Preside, i supplenti esterni e i titolari di contratto sono esentati dal servizio di tutorato. 2

Commissione Esteri 1. È istituita la Commissione Esteri al fine di facilitare l accesso ai programmi dell Unione Europea da parte dei docenti, dottorandi e studenti della Facoltà e al fine di favorire l inserimento degli studenti stranieri all interno delle attività didattiche della Facoltà. Essa è composta dai docenti in rappresentanza delle aree e delle discipline impartite nella Facoltà secondo il numero stabilito dal Consiglio di Facoltà e da uno studente eletto tra i rappresentanti degli studenti presenti nel Consiglio di Facoltà. 2. La Commissione ha il compito di: a. promuovere e diffondere la conoscenza dei programmi dell''unione Europea; b. stabilire contatti con docenti di Università straniere per l istituzione di nuovi programmi e per lo scambio di studenti; c. stabilire contatti con enti stranieri disponibili ad accogliere studenti ai fini dello svolgimento di tirocini all estero d. tenere rapporti con la Commissione Esteri dell Ateneo; e. coordinare i responsabili dei diversi programmi; f. selezionare le candidature degli studenti per le borse ERASMUS SMS (Mobilità studenti ai fini di studio Student Mobility for Study) e ERASMUS SMP (Mobilità studenti per tirocini Student Mobility for Placement) g. tenere rapporti con gli studenti che seguono un programma all estero; h. valutare la congruità dei programmi di studio; i. esaminare la documentazione di fine corso o tirocino che lo studente presenta al rientro e proporre al Consiglio di Corso di Studio/Consiglio di Facoltà la convalida degli esami sostenuti o dei tirocini svolti all estero; l. esaminare la documentazione di fine corso che lo studente presenta al rientro e proporre al Consiglio di Corso di Studio/Consiglio di Facoltà la convalida degli esami sostenuti all estero; m. tenere rapporti con gli studenti stranieri che frequentano i Corsi di Studio della Facoltà n. promuovere a livello regionale e di Ateneo il finanziamento di borse di studio per l estero anche attraverso convenzioni con istituzioni pubbliche e private. 3. Criteri di selezione: a. Nella selezione dei candidati alle borse ERASMUS SMS la Commissione opera tenendo conto dei seguenti criteri: il merito accademico secondo il numero degli esami sostenuti, la media delle votazioni conseguite e i CFU corrispondenti, il grado di conoscenza della lingua del Paese di destinazione, la motivazione. b. Nel caso in cui il numero degli studenti della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere selezionati per il godimento delle borse sia inferiore rispetto al numero delle borse disponibili, la Commissione prende in esame e valuta le domande degli studenti di altre Facoltà dell Ateneo, i cui percorsi formativi siano congruenti con i contenuti dei programmi ERASMUS SMS. c. Nella selezione dei candidati alle borse ERASMUS SMP si tiene conto dei seguenti criteri: il possesso delle competenze linguistiche di base richieste nel bando, il possesso di ulteriori competenze richieste da parte degli enti ospitanti e specificate nel bando, la valutazione del curriculum vitae et studiorum; crediti ottenuti/esami superati e relativa media in rapporto all anno di corso; valutazione degli interessi 3

e delle attitudini del candidato sulla base della lettera motivazionale; valutazione della coerenza tra la formazione accademica del candidato e l area di maggior interesse indicata nella lettera motivazionale; per quanto concerne le borse di mobilità individuale, il valore formativo del tirociniod. Qualora uno studente abbia rinunciato alla borsa ERASMUS SMP, vinta in occasioni di precedenti selezioni, potrà presentare domanda esclusivamente secondo la formula della mobilità individuale. Inoltre la candidatura sarà collocata in fondo alla graduatoria. 4. Criteri di valutazione: a. Nella valutazione della congruità dei programmi dei corsi che gli studenti intendono seguire all estero la Commissione si uniforma a criteri che permettano di agevolare piuttosto che ostacolare la mobilità degli studenti. b. Nella proposta di convalida degli esami sostenuti all estero la Commissione si attiene ai criteri di valutazione contenuti nella tabella approvata dal Consiglio di Corso di Studio/di Facoltà. TITOLO II. Organizzazione didattica Art. 17 Calendario Accademico 1. Il Calendario accademico ha inizio il primo ottobre e ha termine il 30 settembre. L inizio delle attività didattiche, articolate in semestri, può essere fissato a febbraio. 2. Il Preside, sentiti i docenti interessati, predispone annualmente e trasmette al Rettore il calendario delle lezioni, delle esercitazioni e dei seminari. 3. Qualunque modifica all interno del calendario prefissato deve essere autorizzata del Preside. 4. Qualora, per ragioni di salute o altro impedimento, la lezione non possa essere tenuta nel giorno previsto, i docenti devono darne tempestiva comunicazione agli studenti e informare il Preside, come previsto dall art. 33 del presente regolamento. Art. 18 Articolazione didattica 1. I Corsi di Laurea, il Corso di Laurea Magistrale sono articolati in cicli semestrali. Ciascuno degli anni di Corso è suddiviso in due semestri; le esercitazioni di lingua straniera possono avere durata annuale. 2. Gli insegnamenti ufficiali possono articolarsi in moduli corrispondenti ad argomenti o tematiche chiaramente individuabili all interno di un settore scientifico-disciplinare. Ogni modulo di insegnamento, oltre alle ore di lezione, può prevedere ore di seminario, di esercitazione e di laboratorio e ore integrative, anche gestiti da Visiting Professor. La durata di tali attività deve inquadrarsi nel complesso dei carichi didattici degli studenti, valutati in crediti. Gli insegnamenti delle lingue straniere sono tenute almeno in parte in lingua straniera, conformemente ai livelli di competenza linguistica stabiliti per le singole lingue dai Descrittori di Dublino. Art. 19 Crediti formativi universitari I crediti formativi universitari (CFU) misurano l impegno dello studente che in ognuno dei Corsi di Laurea o di Laurea Magistrale o di Master è fissato in 1500 ore di lavoro annuale. Un CFU corrisponde a 25 ore di impegno complessivo da parte dello studente. Il tempo riservato allo studio personale e ad altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50 per cento dell impegno orario complessivo, ed è comunque determinata, per ciascun corso di studio, dal relativo regolamento didattico. Art. 20 Coordinamento dei corsi ufficiali 4

Il Consiglio di Facoltà, nel rispetto della libertà di insegnamento e nell osservanza delle norme sullo stato giuridico, promuove il coordinamento fra i diversi corsi ufficiali di insegnamento. Art. 21 Attività didattiche formative e integrative Il Consiglio di Facoltà delibera di finanziare, allo scopo di incentivare l impegno didattico dei docenti, attività finalizzate al miglioramento qualitativo e all adeguamento quantitativo dell offerta formativa, e in particolare: a) le attività didattiche e formative propedeutiche, intensive, di supporto e di recupero, finalizzate a consentire l assorbimento del debito formativo e a consentire l accesso al primo anno di corso; b) le attività di orientamento rivolte sia agli studenti della Scuola Secondaria Superiore, per guidarli nella scelta degli studi universitari, sia agli studenti universitari durante il corso degli studi per informarli sui percorsi formativi, sul funzionamento dei servizi e sui benefici loro riservati, sia infine a coloro che hanno già conseguito titoli di studio universitari per avviarli verso l inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni; c) le attività formative integrative che rientrano in progetti di miglioramento qualitativo della didattica, con particolare riferimento all innovazione metodologica e tecnologica; d) le attività di incremento e di integrazione dell offerta formativa prevista dall ordinamento didattico (seminari, esercitazioni, corsi di formazione ecc.); e) i corsi di preparazione agli Esami di stato per l abilitazione all esercizio delle professioni e dei concorsi pubblici e per la formazione permanente; f) i corsi per l aggiornamento e la formazione degli insegnanti della Scuola Secondaria Superiore, organizzati sulla base di convenzioni con gli Uffici Provinciali Scolastici (già Provveditorati). TITOLO III. Prove di valutazione Art. 22 Esami e verifiche di profitto 1. Gli esami di profitto devono accertare la maturità intellettuale del candidato e la sua preparazione nella materia d esame. Essi consistono in una prova orale, ovvero in una prova scritta e orale. Il docente che svolga esami scritti è tenuto a conservare gli elaborati per almeno due anni. 2. La prova finale può essere preceduta da prove in itinere volte ad accertare il profitto che lo studente ha tratto dalle lezioni; l eventuale esito negativo non preclude l ammissione all esame finale. 3. L esame orale è pubblico e pubblica è la comunicazione del voto finale e dell esito della prova scritta. Gli studenti hanno diritto a prendere visione dei propri elaborati scritti. 4. Il Presidente della Commissione può richiedere agli studenti una preiscrizione per l esame, ma anche i candidati non preiscritti hanno diritto di sostenere l esame, fatte salve le prove scritte. 5. Il superamento dell esame implica l acquisizione dei CFU corrispondenti. La valutazione è espressa in trentesimi. L esame si considera superato con una votazione minima di 18/30. La Lode può essere accordata solo all unanimità. Il risultato positivo dell'esame deve essere riportato su un apposito verbale (anche telematico) firmato da almeno uno dei componenti della commissione e dallo studente., ai sensi dell'art. 24, punto 8 del Regolamento di Ateneo. Art. 23 Commissioni degli esami di profitto 1. Le Commissioni giudicatrici degli esami di profitto sono nominate dal Preside e sono composte da almeno due membri, il primo dei quali è sempre il titolare del corso di insegnamento e svolge la funzione di Presidente della Commissione, il secondo è un altro Docente dello stesso ambito disciplinare o di ambito affine, laddove esistente, ai sensi dell'art. 24, punto 10 del regolamento di Ateneo. 2. Il verbale dell esame è firmato dal Presidente e dal secondo membro della commissione giudicatrice. I Presidenti delle Commissioni hanno l obbligo di curare la consegna del verbale cartaceo debitamente com- 5

pilata in tutte le sue parti alla segretaria studenti, di norma, entro 24 ore dalla conclusione di ciascuna seduta di esame, ai sensi dell'art. 24, punto 12 del regolamento di Ateneo. Art. 24 Calendario degli esami e delle verifiche di profitto 1. Il Preside, su indicazione dei titolari dei corsi ufficiali, predispone e invia al Rettore il calendario degli esami e delle verifiche di profitto con l indicazione delle singole commissioni. 2. Gli appelli d esame e di altre verifiche di profitto devono avere inizio alla data fissata e devono essere portati a compimento con continuità. Eventuali deroghe, o spostamenti, per gravi ed eccezionali motivi, dovranno essere autorizzati dal Preside, il quale dovrà provvedere affinché ne sia data tempestiva comunicazione agli studenti. In nessun caso la data d inizio di un appello potrà essere anticipata. 3. Le sessioni d esame si dividono in sessioni generali nelle quali si somministrano esami di profitto di ogni disciplina e sessioni semestrali nelle quali si somministrano solo esami relativi a corsi svolti nel semestre precedente, massimo un appello per sessione. Le sessioni generali sono tre, gennaio-febbraio, giugnoluglio e settembre. Nella sessione di settembre non si somministrano prove di lettorato di lingua straniera. Le sessioni semestrali sono quattro, due per semestre. nelle sessioni semestrali non si somministrano prove di lettorato di lingua straniera. Le date e la durata di queste sessioni vengono decise nell ambito della calendarizzazione dell anno accademico. I docenti hanno il diritto di opzione circa un appello delle sessioni semestrali; si può optare tra due sessioni semestrali e due appelli nella sessione generale giugnoluglio, oppure una sessione semestrale e tre appelli nella sessione generale giugno-luglio. Il calendario deve prevedere non meno di sette appelli distribuiti in sette distinte sessioni; le prove scritte di lettorato di lingua straniera sono tre, una nella sessione gennaio febbraio, due nella sessione giugno luglio. Fra i due appelli della stessa sessione l intervallo di tempo non può essere inferiore ai quindici giorni. Il secondo appello degli esami di profitto dell ultimo anno di corso deve, di norma, essere fissato almeno sette giorni prima della data dell esame di Laurea. I docenti possono convalidare quali prove scritte di lettorato, le prove svolte nell ambito dei corsi di rinforzo di settembre. 4. In ciascuna sessione lo studente potrà sostenere esami senza alcuna limitazione, nel rispetto di eventuali propedeuticità e/o di eventuali attestazioni di frequenze previste. 5. Appelli straordinari possono essere fissati dal titolare dell insegnamento, previa autorizzazione del Preside di Facoltà. Gli studenti fuori corso possono chiedere di sostenere un esame in qualsiasi periodo dell anno, previo accordo col docente interessato. Art. 25 Prova finale e conseguimento del titolo di studio 1. Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale pubblica. 2. Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve avere conseguito i crediti relativi alle attività previste che, aggiunti a quelli da acquisire nella prova finale, ammontano ad almeno 180 CFU per la Laurea e ad almeno 120 CFU per la Laurea Magistrale. 3. Le attività relative alla preparazione e alla redazione dell elaborato per la prova finale sono svolte dallo studente sotto la supervisione di un docente in qualità di relatore e di un docente in qualità di correlatore, e contribuiscono all acquisizione dei CFU relativi alla prova finale. 4. Le modalità della prova finale di Corso di Laurea e di Corso di Laurea Magistrale sono determinate dai relativi regolamenti dei Corsi di Studio. 5. La Laurea e la Laurea Magistrale si conseguono con il superamento della prova finale e con l ottenimento di un punteggio non inferiore ai sessantasei centodecimi. 6. Al punteggio curriculare andrà aggiunto un punto nel caso in cui il candidato concluda la sua carriera entro i termini della durata legale del Corso di Studio; un ulteriore punto potrà essere aggiunto nel caso in cui il candidato abbia sostenuto almeno due esami all estero nel quadro del programma Erasmus. Art. 26 Commissione degli esami di Laurea 1. La commissione dell esame di Laurea è nominata dal Preside di Facoltà ed è formata da almeno sette commissari per la Laurea dei precedenti ordinamenti, e da almeno cinque docenti per la Laurea e per la 6

Laurea Magistrale. La maggioranza della commissione è costituita da Professori di ruolo della Facoltà. Della commissione possono far parte, in soprannumero e in veste di correlatori, docenti di altre Facoltà o di altre sedi universitarie, anche straniere, nonché studiosi o esperti di provenienza extra-universitaria di alta qualificazione scientifica o professionale, e cultori della materia. I componenti in soprannumero della commissione non possono firmare il verbale. 2. La commissione è presieduta dal Preside o da un Professore di prima fascia da questi nominato. 3. La commissione giudicatrice per la prova finale esprime la votazione in centodecimi, e può concedere, se vi è l unanimità, il massimo dei voti con la lode. Art. 27 Calendario delle prove finali 1. Il calendario delle prove finali, che il Preside predispone e invia al Rettore, deve prevedere almeno tre sessioni ordinarie, da tenersi normalmente entro i mesi di novembre, marzo e luglio. 2. Per particolari esigenze il Consiglio di Facoltà può deliberare di istituire sessioni straordinarie al di fuori del periodo indicato nel comma precedente. TITOLO IV. Iscrizione e frequenza Art. 28 Iscrizione 1. Possono accedere ai Corsi di Laurea gli studenti in possesso del Diploma di Scuola Secondaria Superiore o di altro titolo equipollente conseguito all estero, ai Corsi di Laurea Magistrale gli studenti in possesso di Diploma di Laurea e i trasferiti da altri corsi di studio o facoltà, ivi incluse le abbreviazioni di corso, ai Corsi del Master di Primo livello gli studenti in possesso di Diploma di Laurea o di Laurea Magistrale, ai Corsi del Master di Secondo livello gli studenti in possesso di Diploma di Laurea Magistrale e i trasferiti da altri corsi di studio o facoltà, ivi incluse le abbreviazioni di corso stante l adesione dell Ateneo di Sassari ai programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle Università della Comunità Europea e da eventuali convenzioni bilaterali. 2. Per l accesso ai Corsi di Laurea, ai nuovi iscritti possono essere prescritti test d ingresso, regolati di anno in anno dal Consiglio di Facoltà, sentiti i Consigli di Corso di Laurea, e, successivamente, la frequenza di corsi propedeutici che precedono le lezioni, secondo quanto fissato dal Manifesto degli studi della Facoltà, prima dell inizio dell anno accademico. 3. L iscrizione ad anni di corso successivi al primo è riservata agli studenti già iscritti al Corso di laurea in Lingue e Letterature Straniere dell Università di Sassari (precedenti ordinamenti) che optano per i corsi di laurea istituiti e i trasferiti da altri corsi di studio o facoltà, ivi incluse le abbreviazioni di corso. Si rende necessario avere acquisito almeno 45 CFU per iscriversi all'anno successivo. Gli esami già sostenuti secondo le modalità contemplate dai precedenti ordinamenti sono convertiti nei CFU previsti dal Manifesto degli studi della Facoltà. Gli studenti che optano per il corso di laurea triennale concludono il proprio corso di studi dopo tre annualità, comprese quelle eventualmente frequentate in altre facoltà dalle quali si fossero trasferiti. 4. Al momento dell immatricolazione o dell iscrizione gli studenti sono tenuti a indicare lo status di studente a tempo pieno o a tempo parziale. Art. 29 Frequenza 1. Si raccomanda agli studenti iscritti alla Facoltà di Lingue e Letterature Straniere di frequentare le lezioni dei corsi degli insegnamenti impartiti. 2. Il riconoscimento della frequenza, qualora il relativo obbligo sia stabilito per singoli corsi, viene attestato nelle forme e nei modi stabiliti dal Consiglio di Facoltà. 7

3. Lo studente si considera fuori corso quando non abbia superato gli esami previsti nei singoli anni di corso e/o per l intero curriculum e non abbia, in ogni caso, acquisito, entro la durata normale del corso di studio, i crediti necessari, ai sensi dell'art. 30, punto 2.2 del Regolamento di Ateneo. 4. Lo studente fuori corso decade dallo status di studente iscritto ad un corso di studi qualora non abbia superato alcun esame previsto dall Ordinamento per otto anni accademici consecutivi. 5. Lo studente ha facoltà, in qualsiasi momento della propria carriera formativa, di rinunciare alla prosecuzione degli studi intrapresi e ad immatricolarsi di nuovo allo stesso o ad altro Corso di studi. Di norma in tale caso, i risultati della sua precedente carriera (frequenze attestate, esami superati e crediti acquisiti), non potranno essere utilizzati per il nuovo Corso di studi. TITOLO V. Compiti didattici dei docenti Art. 30 Compiti dei professori 1. L impegno dei professori è disciplinato dalle Linee Guida sui doveri didattici dei docenti, approvate dal Senato Accademico il 27 giugno 2007 e modificate il 9 ottobre 2007. 2. Il docente titolare di insegnamento deve svolgere lezioni per non meno del numero di ore stabilito dalle vigenti leggi e dal Regolamento didattico d Ateneo; il resto del monte ore è suddiviso tra le seguenti altre attività: corsi in affidamento, esercitazioni, seminari, tesi di laurea, ricevimento studenti, attività di tutorato, esami di Laurea e di profitto, compiti organizzativi interni. 3. I titolari di contratto e i supplenti esterni sono tenuti a osservare, per quanto riguarda le lezioni, lo stesso impegno didattico previsto per i professori, compreso quello della presenza nelle commissioni per gli esami di Laurea e di profitto. Hanno tuttavia la facoltà, d intesa con il Preside, di concentrare le ore di lezioni in un numero inferiore di giorni rispetto a quello previsto per i titolari di insegnamento ed i supplenti interni. Art. 31 Compiti dei ricercatori 1. L impegno dei ricercatori è disciplinato dalle Linee Guida sui doveri didattici dei docenti, approvate dal Senato Accademico il 27 giugno 2007 e modificate il 9 ottobre 2007. 2. Partecipano a Commissioni d esame di profitto e di Laurea. 3. Hanno compiti di tutorato e sono tenuti al ricevimento degli studenti. 4. Possono seguire le tesi di Laurea come relatori e come correlatori. 5. Espletano compiti organizzativi interni. 6. Possono assolvere ai compiti didattici dei Corsi ufficiali ai sensi dell art. 12 della Legge 341 del 1990, in qualità di Professori supplenti. Art. 32 Cultori della materia Il Consiglio di Facoltà, su richiesta di un docente titolare dello stesso Consiglio, nomina Cultore della materia il laureato magistrale o di Vecchio Ordinamento da almeno due anni, che abbia prodotto pubblicazioni scientifiche, oppure abbia ricoperto e non ricopra al momento la carica di collaboratore esperto linguistico o di lettore nelle lingue straniere, o abbia seguito corsi di Specializzazione o di Dottorato. L impiego del cultore della materia in qualità di correlatore di tesi di Laurea, è ammesso qualora non sia possibile scegliere il correlatore fra il personale docente. TITOLO VI. Doveri dei docenti Art. 33 - Doveri dei docenti 8

1. Ciascun docente è tenuto a svolgere personalmente e in modo continuativo i compiti didattici, garantendo la propria presenza costante presso la sede universitaria ed esercitando la propria attività presso le strutture didattiche e di ricerca dell Ateneo nel corso dell intero anno accademico. 2. Nel periodo in cui tiene i corsi di insegnamento, nel rispetto dell impegno orario annuo previsto dalla normativa vigente, il docente garantisce comunque la presenza in Facoltà, per il solo svolgimento dei compiti didattici, per almeno 12 giorni distinti lavorativi al mese, fatte salve specifiche esigenze della Facoltà. 3. Negli altri periodi, ciascun docente garantisce comunque la presenza minima in Facoltà, per il solo svolgimento degli altri compiti didattici o/e organizzativi, per almeno 10 distinti giorni lavorativi se si tratta di un docente a tempo pieno, per almeno 6 giorni distinti lavorativi al mese, se si tratta di un docente a tempo determinato, fatta salva la maggior presenza richiesta dalla Facoltà. 4. I ricercatori universitari che non siano responsabili di alcun insegnamento o che tengano l insegnamento al di fuori del loro impegno orario istituzionale garantiscono comunque la presenza minima in Facoltà per almeno 12 giorni distinti lavorativi al mese, se a tempo pieno, e per almeno 6 giorni distinti lavorativi al mese, qualora abbiano optato per il tempo definito. 5. Per le attività tutoriali, di orientamento e di ricevimento degli studenti, ciascun docente è tenuto comunque a garantire un impegno minimo di 10 ore mensili. 6. Ciascun docente è tenuto comunque a rendere disponibile, all inizio di ogni semestre, l orario di ricevimento degli studenti e a mettere a disposizione degli interessati un indirizzo di posta elettronica e un numero di telefono per garantire l effettiva reperibilità nell orario di ufficio. 7. I docenti che si trovino nella necessità di apportare modifiche all orario delle lezioni e delle esercitazioni e degli esami di profitto presentano specifica richiesta, con congruo preavviso, al Preside o al responsabile della struttura didattica interessata; il Preside o il responsabile, verificate le ragioni che la giustificano, autorizza o nega, con provvedimento motivato, la modifica del calendario didattico. 8. I professori di ruolo e i ricercatori sono tenuti ad annotare giornalmente su un apposito registro le loro attività didattiche e organizzative, e devono mettere tale registro a disposizione del Preside ogni volta che questi lo richieda. Alla fine dell'anno accademico i registri devono essere consegnati al Preside entro un termine da lui stesso stabilito. 9. Le ore e gli argomenti delle lezioni o delle esercitazioni devono essere annotati in un apposito registro, distinto da quello delle attività didattiche e organizzative. Anche tale registro deve essere messo a disposizione del Preside ogni volta che questi lo richieda, e deve essere a lui consegnato alla fine di ciascun corso di lezioni. 10. I professori di ruolo e i ricercatori sono tenuti a svolgere, nell'ambito del loro orario, tutti i compiti organizzativi che sono loro assegnati dal Preside, compatibilmente con i loro impegni didattici e con gli altri impegni organizzativi precedentemente assunti nell'ambito dell'ateneo. 11. In caso di non ottemperanza agli obblighi del presente articolo, il Preside segnala al Rettore il docente responsabile per gli opportuni provvedimenti disciplinari. TITOLO VII. Norme finali e transitorie Art. 34 - Norme finali 1. Gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento sono equiparati a tutti gli effetti ai ricercatori. Quando nel testo del presente regolamento si fa riferimento ai ricercatori, si intendono inclusi anche gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento. 2. All entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con esso. 3. Per tutto quanto non è espressamente specificato nel presente Regolamento, si rimanda allo Statuto dell'università di Sassari, al Regolamento Didattico d'ateneo, alle Linee guida sui doveri didattici dei docenti, e alla normativa vigente. 9

Art. 35 - Norme transitorie 1. La gestione delle pratiche relative ai Corsi di Laurea estinti è trasferita ai Consigli di Corso di Studio dei nuovi Corsi di Laurea che siano stati indicati come prosecuzione dei preesistenti Corsi del vecchio ordinamento. 2. Gli studenti già iscritti ai Corsi del vecchio ordinamento hanno facoltà di optare per i Corsi di Laurea del nuovo ordinamento entro i termini previsti per le iscrizioni ai corsi di studio. 3. Le opzioni sono disciplinate dalle tabelle di conversione in allegato al Manifesto di ciascun Corso di Studio. Le opzioni sono di norma irrevocabili. 4. Lo studente iscritto a un Corso del vecchio ordinamento a cui sia stato riconosciuto un numero di crediti eccedente rispetto ai crediti necessari per conseguire la Laurea potrà utilizzare l'eccedenza ai fini dell'abbreviazione del Corso di Studio per il conseguimento della Laurea Magistrale, secondo i regolamenti di ciascun Corso di Laurea Magistrale. 10