OBBLIGHI DOCUMENTALI da parte di COMMITTENTI IMPRESE e COORDINATORI CORSO PER COORDINATORI DELLA PROGETTAZIONE E DELL ESECUZIONE NEI CANTIERI EDILI - ART. 98 D.Lgs.81/08 dott. Mauro Maranelli U.O. Prevenzione Sicurezza Ambienti Lavoro aprile 2010
Il Responsabile dei Lavori Art. 89 lett.c) Soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto. Art. 93 comma1 : il committente è esonerato dalla responsabilità connesse all adempimento degli obblighi, limitatamente all incarico conferito (correttamente) al responsabile dei lavori.
La nomina, siccome trasferisce degli obblighi penalmente rilevanti è da considerare come una DELEGA perciò per essere efficace deve avere le caratteristiche indicate dall art. 16 del T.U.: 1. forma scritta e controfirmata per accettazione 2. indicazione precisa dei compiti delegati 3. deve essere conferita a persona idonea (culpa in eligendo) 4. il delegato deve poter agire in piena autonomia
Il RdL negli appalti pubblici Art. 89 : nel campo di applicazione della legge 163/2007 l RdL è il responsabile (unico) del procedimento Art. 10 c. 2 DPR 28 GEN 2008 (regolamento Legge 163/07) dispone che il Responsabile del procedimento assume il ruolo di RdL,, salvo che il soggetto, che nella struttura organizzativa della amm.ne aggidicatrice sarebbe deputato a rappresentare il committente, intenda adempiere direttamente agli obblighi delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori. (Nelle deleghe di funzioni, sanzionate penalmente, non sono accettati automatismi)
Obblighi del committente art.90 Si attiene ai principi e alle misure generali di tutela dell art.15, in particolare: - Al momento delle scelte tecniche..onde pianificare i lavori e le fasi simultanee.. - All atto della previsione della durata di questi lavori (no sanzione) Nei lavori pubblici tale obbligo avviene nel rispetto dei compiti del responsabile del procedimento e del progettista (no sanzione) ( T.U. 1 versione : Per permettere la sicurezza nell esecuzione dei lavori il committente o l RdL, prevede la durata di tali lavori o fasi di lavoro - sanzione 2500/10000 euro) Il coordinatore della progettazione ne deve coordinare l applicazione (sanzione da 2500/6400 euro)
Nella fase di progettazione, prende in considerazione PSC e fascicolo, no sanzione Nomina i coordinatori sanzione 2500/6400 euro x2 Comunica ad imprese affidatarie ed esecutrici ed ai lavoratori autonomi i nomi dei coordinatori. Li indica sul cartello di cantiere sanzione amm.va 500/1800 euro Verifica l idoneità tecnico professionale dell impresa affidataria, delle imprese esecutrici, e dei lav.autonomi con le modalità previste dall allegato XVII. Sanzione 1000/4800 euro
Allegato XVII : idoneità tecnico professionale 1. Ai fini della verifica dell idoneità tecnico professionale le imprese esecutrici ed affidatarie, ove utilizzino proprio personale, macchine o attrezzature, dovranno esibire al committente o RdL almeno: a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell appalto b) documento di valutazione dei rischi di cui all articolo 17, comma 1, lettera a) oppure autocertificazione di cui all articolo 29, c. 5, del presente decreto legislativo c) documento unico regolarita contributiva DURC (per DURC vedere Decreto Ministero del Lavoro 24/10/2007) d) dichiarazione di non essere oggetto provv. di sospensione o interdittivi di cui all art. 14.
2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno: a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell appalto b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo. (facoltativa???) e) documento unico regolarità contributiva: DURC
Obblighi del committente segue art.90 comma 9 lett. B) Chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell organico medio annuo distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate a INPS, INAIL e Cassa Edile (nel 494 ultima versione tolti estremi denunce) nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori no sanzione
SEMPLIFICAZIONE: Nei cantieri inferiori a 200 uomini/gg i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all allegato XI Per l idoneità tecnico-profess. bastano : Certificato iscrizione CCIAA e documento di regolarità contributiva (DURC) corredato da autocertificazione possesso requisiti previsti dall allegato XVII : effettuazione della valutazione dei rischi ed assenza di sospensioni ex art. 14. Per organico e contratto applicato, basta : DURC ed autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori
Obblighi del committente segue art.90 comma 9 lett. c) Trasmette all amministrazione competente prima dell inizio lavori copia della notifica preliminare, DURC delle imprese e lavoratori autonomi dichiarazione attestante l avvenuta verifica della ulteriore docum. comma 9 lett. a) e b) (lett.a: idoneità tecnico-professionale, lett.b: organico medio denunce lavoratori e contratto applicato) sanzione amm.va da 500 a 1800 euro In assenza di certificazione regolarità contributiva: titolo abilitativo sospeso
Obblighi del committente art.99 comma 1 : notifica preliminare Inviare la notifica preliminare prima dell inizio dei lavori all UOPSAL anche via fax (obbligatoria raccomandata a.r. se detrazione Irpef 36%) - nei cantieri con obbligo coordinatori - nei cantieri con unica impresa esecutrice ma superiori a 200 u/g. Non è prevista sanzione all art.99, ma all art 90 c.9 lett.c, ed inoltre in assenza di notifica è sospesa l efficacia del titolo abilitativo. art.90 c.10
Notifica preliminare - art. 99 all. XII Quando si deve inviare l aggiornamento: Se cambiano i SOGGETTI (committente, RdL, coordinatori) Se non è stata indicata l impresa (principale) che eseguirà i lavori Se cambiano i tempi di FINE LAVORI di un periodo significativo, in relazione alla durata complessiva del cantiere. Sia la notifica che gli aggiornamenti devono essere inviati (anche via fax) solo all UOPSAL NO Direzione provinciale del lavoro
Comunicazione inizio lavori per detrazione Irpef 36% È obbligatoria per i lavori ove è prevista la notifica preliminare dell art. 99. (Praticamente si sovrappone) UOPSAL ha predisposto perciò un modello unico per notifica e comunicazione 36% La comunicazione 36% deve però essere inviata con raccomandata AR e non fax Il committente deve richiedere a tutte le imprese, compresi lavoratori autonomi, una dichiarazione sul rispetto delle norme previdenziali, assicurative e sul rispetto delle leggi sulla sicurezza del lavoro, ANCHE SELEZIONATE DOPO L INIZIO LAVORI. (documenti art. 90 comma 9 dovrebbero bastare????)
Obblighi del committente art. 101 : Obblighi di trasmissione Trasmette il PSC alle imprese invitate a presentare offerte per l esecuzione dei lavori. Sanzione amm.va da 500/1800 euro Per appalti pubblici si considera trasmissione la messa a disposizione del PSC a tutti i concorrenti in gara.
Impresa affidataria art.97 Titolare del contratto di appalto con il committente, che può avvalersi di imprese subappaltatrici e lav.autonomi OBBLIGHI Verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l applicazione del PSC sanzione 2500/6400 Coordina le imprese ed i lav. autonomi sanzione 500/2000 euro Verifica i POS dei subappaltatori prima di trasmetterli al coordinatore esecuzione sanzione 500/2000 euro Corrisponde alle imprese esecutrici senza ribasso gli oneri della sicurezza relativi gli apprestamenti e gli impianti di sicurezza da esse installati no sanzione
Datore di lavoro, dirigenti e preposti devono essere in possesso di adeguata formazione sanzione 500/2000 euro art.101 c.2 : Trasmette PSC ad imprese esecutrici e lavoratori autonomi. sanzione amm.va 500/1800 euro All. XVII punto 01: dovranno indicare al committente o RdL almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati dei compiti dell art.97. no sanzione All. XVII punto 3: In caso di subappalto verifica l idoneità tecnico professionale delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi no sanzione
Imprese esecutrici Obblighi: Art. 96 c.1 lett.g) Redigere POS sanzione 2500/6400-2000/8000 se rischi particolari. 2000/4000 se incompleto Art.101 c.3 Trasmettere POS all impresa affidataria sanz.amm. 500/1800 euro Acquisire certificato iscrizione CCIAA Acquisire DURC a Cassa edile Redigere dichiarazione allegato XVII Autocertificare organico medio e contratto Consegnare al committente la doc. prevista Art.100 c.4. Mettere a disposizione dei RLS copia PSC e POS almeno 10 gg dall inizio sanz.amm. 500/1800
Documenti dei coordinatori Documenti attestanti i requisiti per poter svolgere la funzione di coordinatore Atto di nomina del committente (o RdL) Documenti, atti, verbali, ecc.. che comprovino l effettuazione dei compiti previsti dagli artt. 91 e 92
Requisiti per i coordinatori Diploma o laurea specificati dall art.98 Corso di 120 ore con verifica Attestazioni da parte di datori di lavoro o committenti comprovanti attività lavorativa nel campo delle costruzioni : 1 anno o 2 per laureati, 3 per diplomati. Non vanno inviate all UOPSAL ma trattenute dai coordinatori stessi. Eventualmente forniti al committente se vuole sincerarsi di nominare un tecnico abilitato. Per il D.Lgs. 81, NON è obbligatoria l iscrizione agli albi professionali.
Che tipo di attestazioni? Dichiarazioni di datori di lavoro validi i tirocini richiesti per l albo professionale Dichiarazioni di committenti : - per collaborazioni con altri studi - incarichi formali per progettazioni ecc.. - direzioni lavori (Copia inizio e fine lavori) L intento del legislatore è quello di assicurare una esperienza lavorativa nel settore delle costruzioni prima di svolgere le funzioni di coordinatore Grazie per l attenzione e.. buon coordinamento!!