Assolvere al ruolo di CSE nel migliore dei modi



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Assolvere al ruolo di CSE nel migliore dei modi Introduzione Assolvere al ruolo di CSE nel migliore dei modi corrisponde per lo più all idea di come fare per evitare profili di colpa nel caso di violazioni alle norme prevenzionistiche nei cantieri o negli eventi infortunistici che si dovessero verificare come conseguenze di tali violazioni. A riguardo, è il caso di rammentare preliminarmente i compiti del CSE disposti dall articolo 92 e dall allegato XV del D.Lgs. 81/2008): 1. verificare, tramite azioni di coordinamento e controllo, l applicazione del PSC e delle relative procedure di lavoro (quindi del POS; del PiMUS, del Piano di lavoro nelle bonifiche dell amianto, nella Procedura di lavori nei luoghi confinati, ecc.); 2. segnalare al Committente o al Responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e lavoratori autonomi al fine della sospensione del loro attività a rischio infortunistico; 3. comunicare all ASL e alla DPL le stesse inadempienze in caso di non intervento (inerzia) da parte del Committente o del Responsabile dei lavori; 4. sospendere le lavorazioni con rischio grave ed imminente; 5. coordinare le imprese e i lavoratori autonomi; 6. coordinare i rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori (RLS), in attuazione a quanto previsto dai contratti di lavoro; 7. verificare l idoneità dei POS delle imprese affidatarie ed esecutrici e assicurare la loro coerenza al PSC; 8. adeguare il PSC e il Fascicolo dell opera all effettivo andamento dei lavori; 9. richiede, negli stessi casi, l eventuale adeguamento dei POS; 10. approvare i costi della sicurezza ai fini della loro contabilizzazione e liquidazione all affidatario. Di conseguenza, ed è quello che più preoccupa il coordinatore, è possibile sintetizzare dicendo che il CSE è sanzionabile per: a) carenza nel controllo [art. 92, c. 1, lett. a), e) ed f), D.Lgs. 81/2008]; b) carenza nel coordinamento e nella cooperazione delle imprese e dei lavoratori autonomi [art. 92, c. 1, lett. c) ed e), D.Lgs. 81/2008]; c) carenza nel coordinamento degli RLS [art. 92, c. 1, lett. d), D.Lgs. 81/2008]. Carenza nel controllo

La carenza nel controllo si verifica ogni qualvolta il CSE non rileva le conformità a: tutte le norme cogenti applicabili ai cantieri e sanzionate alle imprese affidatarie, esecutrici e ai lavoratori autonomi, ai sensi dell art. 301, D.Lgs. 81/2008; disposizioni e prescrizioni del PSC e del POS cui le imprese affidatarie, esecutrici e ai lavoratori autonomi, ai sensi dell art. 100, c. 3, D.Lgs. 81/2008; norme tecniche o di buona prassi volontariamente adottate dalle imprese, che ai sensi dell art. 302- bis), c. 1, del D.Lgs. 81/2008 possono essere oggetto di disposizione da parte degli organi di vigilanza. Nei controlli rientrano anche i controlli documentali delle imprese affidatarie e lavoratori autonomi previsti dalle norme tecniche prevenzionistiche cogenti. Il sistema sanzionatorio previsto in questi casi è molto vario e può essere schematicamente rappresentato nella tabella seguente. Tabella 1 - Non conformità che se non rilevate possono essere causa di prescrizione nei confronti del CSE Non conformità Non conformità a tutte le norme cogenti applicabili ai cantieri e sanzionate Non conformità alle disposizioni e prescrizioni del PSC e del POS Non conformità alle norme tecniche o di buona prassi volontariamente adottate Sanzione al datore di lavoro e dirigente delle imprese Sanzione ai lavoratori autonomi Sanzione coordinatore per l esecuzione Prescrizione che prevede l ammenda alternativa Prescrizione che alla reclusione ovvero la sola reclusione in misura variabile dipendente dalla specifica violazione (art. 301 del D.Lgs. 81/2008). prevede l arresto da tre a sei mesi o l ammenda da 2.500 a 6.400. Prescrizione che Prescrizione che Prescrizione che prevede l arresto fino a prevede l arresto fino a prevede l arresto da tre sei mesi o ammenda da tre mesi o ammenda da a sei mesi o ammenda 2.500 a 6.400. 400 a 1.600 da 2.500 a 6.400 Disposizione Non applicabile Disposizione Riguardo al sistema sanzionatorio, si rileva frequentemente una situazione alquanto singolare, forse paradossale, in cui il datore di lavoro dell impresa che viola una norma tecnica cogente, esponendo i propri lavoratori a rischi inammissibili, è sanzionato in misura minore rispetto al coordinatore per l esecuzione. Appare dunque evidente la non proporzionalità della pena in relazione al reato commesso. Nel senso che chi commette la non conformità è sanzionato in misura minore di chi non rileva la non conformità e al tempo stesso non ha il potere di porvi rimedio, ma solo di contestarla o sospendere le attività a rischio grave ed imminente. Carenza nel coordinamento e nella cooperazione La carenza nel coordinamento e nella cooperazione delle imprese e dei lavoratori autonomi si verifica ogni qualvolta il CSE:

viola l obbligo di sua esclusiva competenza consistente nell organizzare la cooperazione e il coordinamento delle attività delle imprese affidatarie ed esecutrici e dei lavoratori autonomi, favorendo la reciproca informazione sui rischi e le misure di prevenzione e protezione da adottare; non rileva le non conformità alla disposizione dell'art. 97, c. 1, D.Lgs. 81/2008, che prevede obblighi di verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati e dell applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento a carico del datore di lavoro dell impresa affidataria e della sua organizzazione all uopo incaricata. Il sistema sanzionatorio previsto in questi casi è rappresentato nella tabella seguente. Tabella 2 - Possibili casi di carenza nel coordinamento delle imprese addebitate al CSE Non conformità Non organizza la coordinare e il coordinamento delle attività delle imprese affidatarie ed esecutrici e dei lavoratori autonomi Non rileva le non conformità alla disposizione dell'art. 97, c. 1, D.Lgs. 81/2008. Sanzione al datore di lavoro dell impresa affidataria Prescrizione che prevede l arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 Sanzione coordinatore per l esecuzione Prescrizione che prevede l arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 Prescrizione che prevede l arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro Va rilevato riguardo alle problematiche del coordinamento e della cooperazione che: l impresa affidataria ha anche compiti di coordinamento nei confronti delle imprese e lavoratori autonomi subaffidatari, ai sensi dell art. 97, c. 3, lett. a), del D.Lgs. 81/2008, che si riferisce al coordinamento degli interventi di cui agli articoli 95 e 96 del D.Lgs. 81/2008; l impresa affidataria e l impresa esecutrice hanno compiti di coordinamento nei confronti delle imprese che effettuano mera fornitura di materiali ed attrezzature in cantiere, ai sensi dell art. 96, c. 1-bis), secondo periodo, del D.Lgs. 81/2008. Carenza nel coordinamento dei rappresentati dei lavoratori per la sicurezza La carenza nel coordinamento dei rappresentati dei lavoratori per la sicurezza (RLS) delle imprese esecutrici si rileva ogni qualvolta siano violate le prerogative a costoro attribuite dalla legge, finalizzate al miglioramento della sicurezza in cantiere, secondo quanto previsto dagli accordi tra le parti sociali. A riguardo si rileva che nella maggioranza dei piccoli e medi cantieri non è richiesto alcun tipo di coordinamento dei RLS, per carente presenza attiva, in violazione della legge, di questa particolare figura prevenzionistica nella vita del cantiere. Mentre nei grandi cantieri, intendendo con ciò quelli con almeno 30.000 uomini-giorno - intesi quale entità presunta dei cantieri e rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione di tutte le opere - il coordinamento degli RLS è risolto a priori, poiché in tale caso vige l obbligo di individuazione del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo (RLSSP), il quale rappresentando tutti i rappresentanti delle imprese non richiede alcun coordinamento.

Strumenti del coordinatore per l esecuzione La questione che viene ora affronta è di tipo metodologica e consiste nell individuare gli strumenti che il coordinatore deve mettere in atto al fine di adempiere positivamente ai suoi compiti in precedenza elencati, evitando le conseguenze derivanti dalla presenza di non conformità alle norme antinfortunistiche in cantiere. Molti pongono la questione della sussistenza giuridica o meno dell obbligo del verbale scritto del CSE ad ogni suo sopralluogo in cantiere. L obbligo sicuramente è fondato per quelle contestazioni delle violazioni che richiedono, previa contestazione scritta, la comunicazione al committente o, se designato, al responsabile dei lavori. Anche la sospensione diretta delle lavorazioni da parte del CSE per pericolo grave ed imminente è impensabile che possa avvenire senza un ordine di servizio scritto. Non è obbligatorio, invece, contestare per iscritto le violazioni non rientranti nelle precedenti casistiche e di conseguenza non sembra essere ragionevole pretendere dal CSE in tali circostanze la redazione di apposito verbale di sopralluogo. Analogamente, è ancora più pretestuoso richiedere un verbale scritto a semplice dimostrazione della correttezza nell azione di controllo e coordinamento da parte del CSE qualora, situazione alquanto rara per la verità, non vi sia nulla da contestare, poiché non sono rilevabili non conformità in cantiere. Tuttavia, anche nei casi in cui la legge non ne preveda l obbligo, la registrazione dell azione di controllo e coordinamento da parte del CSE è opportuno che avvenga, soprattutto nell interesse dello stesso coordinatore. Ciò consente, infatti, di lasciare agli atti l evidenza scritta della propria attività che, pur in assenza di contestazioni nei confronti degli esecutori, costituisce prova della conformità del cantiere alle norme. Elemento quest ultimo utile al CSE per declinare ogni responsabilità nel caso in cui, a causa dell estrema variabilità delle condizioni del cantiere, si verificassero situazioni di non conformità, pur nel permanere delle stesse fasi lavorative precedentemente accertate. Pertanto lo strumento principale del CSE è il verbale di sopralluogo, nel quale annotare tutte le informazioni tese a fornire una fotografia integrale del cantiere, in un dato momento, sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione e protezione previste dalla legge e dai documenti della sicurezza. Allo scopo nel verbale saranno indicate almeno le informazioni riportate nella tabella seguente. Tabella 3 - Contenuti del verbale di sopralluogo Verbale di sopralluogo dati generali (cantiere, committente/responsabile dei lavori, CSE, assistente del CSE, imprese affidatarie, ) soggetti presenti e loro ruolo; fasi lavorative in corso di esecuzione ed esecutori; conformità e non conformità con l indicazione della loro gravità; in relazione alle non conformità e alla loro gravità, gli atti conseguenti (semplice contestazione scritta con indicazioni dei termini per la loro eliminazione, segnalazione al committente, segnalazione all organo di vigilanza, sospensione diretta delle lavorazioni interessate);

le azioni attuate per l organizzazione della cooperazione e il coordinamento; le misure di prevenzione e protezione integrative al PSC; i firmatari. Il punto critico è rappresentato dalla capacità di indagine del CSE, tesa ad individuare tutte le non conformità presenti in cantiere e l attribuzione della corretta gravità. Relativamente al primo aspetto è opportuno che il sistema d indagine messo in atto dal CSE sia pianificato a monte, attraverso la preparazione di liste di controllo in relazione alle lavorazioni in atto nel cantiere. Al contrario, qualora si abbia a disposizione un applicazione come il software CSEplanner (www.cseplanner.it) installata su un tablet, allora è possibile selezionare sul campo i punti di controllo in relazione alle lavorazioni in atto nel cantiere. Relativamente alla gravità delle non conformità, è possibile, in relazione alle conseguenze che queste determinano, classificarle in tre tipologie: - G1 = non conformità non rientrante nelle gravità G2 e G3; - G2 = non conformità che, previa contestazione scritta, richiede da parte del CSE la comunicazione al committente ai fini della sospensione delle lavorazioni interessate e, in seguito ad inerzia del committente, la comunicazione agli organi di vigilanza; - G3 = non conformità che richiede da parte del CSE la sospensione diretta delle singole lavorazioni interessate per pericolo grave ed imminente. Le non conformità di livello con pericolo grave ed imminente sono quelle che destano più perplessità poiché non sono declinate dalla legislazione e possono essere oggetto di valutazioni soggettive, a volte non condivisibili, con esposizione a conseguenze che investono anche la sfera dei patti contrattuali tra il committente e l appaltatore. Nella ricerca delle situazioni di non conformità con pericolo grave ed imminente, può tornare utile l allegato I al D.Lgs. 81/2008, che riporta l elenco delle gravi violazioni ai fini dell adozione del provvedimento di sospensione dell attività imprenditoriale da parte degli organi di vigilanza, ai sensi e secondo le modalità dell art. 14 del medesimo decreto (vedi tabella seguente). Tabella 4 - Gravi violazioni ai fini dell adozione del provvedimento di sospensione dell attività imprenditoriale Violazioni che espongono a rischi di carattere generale - Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi; - Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione; - Mancata formazione ed addestramento; - Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile; - Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS); Violazioni che espongono al rischio di caduta dall alto - Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall alto; - Mancanza di protezioni verso il vuoto. Violazioni che espongono al rischio di seppellimento - Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.

Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione - Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi; - Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi; - Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale). Violazioni che espongono al rischio d amianto - Mancata notifica all organo di vigilanza prima dell inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto. Altro strumento utile al CSE per evidenziare nella sua completezza tutte le azioni mese in atto nel tempo per il controllo e il coordinamento del cantiere ai fini della tutela prevenzionistica dei lavoratori è il registro di cantiere. Si tratta di un documento dinamico non obbligatorio per legge, ma valido per dare una visione complessiva della molteplicità dell azione di coordinamento e controllo e coordinamento attuati dal CSE. Nel registro è opportuno che siano annotati tutti i fatti (nel software CSEplanner definiti Eventi) che hanno rilievo in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere che sono stati adottati a qualsiasi titolo dai vari soggetti interessati all esecuzione dei lavoro, ma soprattutto da parte del coordinatore per l esecuzione. Cantiere di: Committente/Responsabile dei lavori: Coordinatore per l esecuzione: Data Ora Descrizione (soggetto) Tabella 5 - Registro di coordinamento Registro cantiere 03-09-2012 11:00 Consegna POS appaltatore (Appaltatore) 04-09-2012 16:30 Verifica POS appaltatore(cse) 05-09-2012 10:00 Incontro preliminare (CSE) 24-09-2012 14:00 Sopralluogo (CSE) 24-09-2012 15:00 Proposta di sospensione lavorazioni (CSE) 25-09-2012 12:00 Sospensione delle lavorazioni (Committente) Conclusioni In conclusione, le modalità di attuazione del ruolo di CSE, idonee a dimostrare l efficacia della sua azione ai fini prevenzionistici, consistono principalmente nella pianificazione ed attuazione di tutti i controlli

necessari a verificare la conformità esecutiva di ogni singola fase lavorativa. Gli strumenti principali per attuare tale procedura sono il planning (o registro di cantiere) dove pianificare e attuare ogni atto prevenzionistico, incluso il sopralluogo. Quest ultimo deve essere attuato con metodo, in modo da consentire al CSE di confrontare, in tempi reali, l andamento del cantiere con le disposizioni delle leggi in materia di tutela della salute e della sicurezza nel lavoro e delle regole stabilite dai vari documenti della sicurezza. La complessità crescente del cantiere o il numero dei cantieri nei quali si svolge il ruolo di coordinatore per l esecuzione, determina la necessità di utilizzo di strumenti che possono governare gli innumerevoli eventi che hanno rilievo sotto il profilo prevenzionistico. CSEplanner è un applicazione, basata sul planning del CSE, che risponde a questa esigenza e ad altre esigenze, di cui si parlerà in un prossimo articolo.