IL NUOVO REGIME DI TASSAZIONE DEI DIVIDENDI PERCEPITI DA ENTI NON COMMERCIALI E TRUST DI NATURA NON COMMERCIALE



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Transcript:

IL NUOVO REGIME DI TASSAZIONE DEI DIVIDENDI PERCEPITI DA ENTI NON COMMERCIALI E TRUST DI NATURA NON COMMERCIALE di Pasquale Saggese 1. Le novità introdotte con la legge di stabilità 2015 Nell ambito delle numerose disposizioni contenute nei 735 commi dell articolo unico della legge di stabilità 2015 (L. 23 dicembre 2014, n. 190), il legislatore è intervenuto anche sul regime di tassazione dei dividendi percepiti dagli enti non commerciali. Come è noto, sin dal 2004, anno in cui è stato introdotto l attuale regime di tassazione dei dividendi basato sul sistema dell esenzione, superando il previgente sistema dell imputazione basato sul credito d imposta, l art. 4, comma 1, lett. q), del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 (articolo che ha fissato le disposizioni transitorie alla riforma dell imposizione sul reddito delle società) stabiliva che, fino a quando non fosse stata perfezionata l inclusione degli enti non commerciali tra i soggetti passivi dell imposta personale sui redditi, gli utili percepiti, anche nell'esercizio di impresa, dagli enti stessi fossero imponibili nella misura del 5%, essendo esclusi dalla formazione del reddito per il 95% del loro ammontare. In tal modo, veniva garantita la piena assimilazione del trattamento fiscale dei dividendi percepiti dagli enti non commerciali a quello tuttora previsto per le società di capitali e gli enti commerciali, ai sensi dell art. 89, comma 2, del TUIR. Ne derivava una tassazione in termini di imposta pari all 1,375% dei dividendi percepiti nella sfera tanto istituzionale quanto imprenditoriale, coincidente con quella gravante sulle società e gli enti soggetti all IRES, come risulta dalla seguente tabella. Tassazione dei dividendi (regime previgente) Ente non commerciale Utile lordo 100 Imponibile 5% 5 Imposta 27,5% 1,375 Utile netto 98,625 Con la legge di stabilità 2015, il legislatore è intervenuto su tale quadro normativo, incrementando sensibilmente la percentuale di imponibilità dei dividendi percepiti dagli enti non commerciali. In particolare, il comma 655 dell articolo unico della L. 190/2014 apporta due importanti modifiche al testo della citata lett. q) dell art. 4, comma 1, D.Lgs. 344/2003 consistenti nella sostituzione delle parole 95 per cento con le parole 22,26 per cento e nella soppressione dell inciso, anche nell esercizio di impresa, ivi contenuto. Quanto alla decorrenza, il medesimo comma 655 prevede che tali modifiche si applicano agli utili messi in distribuzione dal 1 gennaio 2014, in deroga alle disposizioni dell art. 3 dello 1 6

Statuto dei diritti del contribuente (L. 27 luglio 2000, n. 212), concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie. Per effetto della riduzione della percentuale di esclusione dalla formazione del reddito imponibile dal 95% al 22,26%, l imponibilità degli utili (non provenienti da Paesi inclusi nella c.d. black list ) percepiti dagli enti non commerciali passa, quindi, dal 5% al 77,74%. La Relazione illustrativa della disposizione modificativa chiarisce che con l incremento di imposizione si è inteso equiparare la tassazione degli enti non commerciali a quella propria delle persone fisiche titolari di partecipazioni qualificate, assumendo come riferimento i soci con aliquota marginale IRPEF pari a quella massima (43%). Tassazione dei dividendi (nuovo regime) Ente non commerciale Persona fisica con aliquota IRPEF 43% (partecipazione qualificata) Utile lordo 100 100 Imponibile 77,74% 77,74 49,72% 49,72 Imposta 27,5% 21,38 43% 21,38 Utile netto 78,62 78,62 Con la legge di stabilità 2015, la tassazione dei dividendi percepiti dagli enti non commerciali è stata dunque fissata, in termini di imposta, al 21,38% dei dividendi stessi, rispetto al previgente 1,375%, con un incremento, per i dividendi messi in distribuzione dal 1 gennaio 2014, pari al 20,005%. 2. I dividendi percepiti dai trust qualificabili fiscalmente come enti non commerciali Il predetto incremento di tassazione è suscettibile di riverberarsi anche in relazione ai dividendi percepiti dai trust che fiscalmente siano inquadrabili tra gli enti non commerciali, in quanto non aventi per oggetto esclusivo o principale l esercizio di attività commerciale. Per il trust opaco (ossia considerato, esso stesso, soggetto passivo dell IRES, in quanto i beneficiari del reddito dallo stesso prodotto non risultano identificati) la nuova percentuale di imponibilità dei dividendi pari al 77,74% determina una tassazione, in termini di imposta, pari al 21,38%, esattamente pari a quella applicabile a tutti gli altri enti non commerciali. Nel caso di trust trasparente (ossia non considerato soggetto passivo dell IRES, in quanto il reddito dallo stesso prodotto è imputato direttamente ai beneficiari individuati, indipendentemente dalla effettiva percezione) l incremento di tassazione risulta ancora più accentuato laddove l aliquota marginale IRPEF del beneficiario sia superiore al 27,5% (il che si verifica per i beneficiari con redditi imponibili superiori a 15.000 euro, tenuto conto dell incidenza anche delle addizionali comunale e regionale all IRPEF). Ed infatti, in tal caso oltre all aumento della percentuale di imponibilità in sede di determinazione del reddito in capo al trust, il dividendo sconta altresì la tassazione marginale IRPEF in capo al beneficiario che, nell ipotesi considerata, risulta superiore al 27,5% ordinariamente applicabile al trust opaco di natura non commerciale. 2 6

Ipotizzando un beneficiario individuato con aliquota marginale IRPEF pari a quella massima (43%) a cui è imputato per trasparenza il reddito conseguito dal trust (ente non commerciale) costituito esclusivamente dai dividendi da quest ultimo percepiti, la tassazione a carico del beneficiario risulterà determinata nel seguente modo: Tassazione dei dividendi percepiti da Trust trasparente Trust trasparente Utile lordo 100 Imponibile 77,74% 77,74 Beneficiario con aliquota IRPEF 43% Reddito imputato per trasparenza 77,74 Imposta 43% 33,43 Per beneficiari individuati con aliquota marginale IRPEF pari a quella massima (43%), la tassazione dei dividendi percepiti dai trust trasparenti risulta dunque pari, in termini di imposta, al 33,43% dei dividendi stessi, rispetto al previgente 2,15% (43% sul 5% imponibile del dividendo), con un incremento, per i dividendi messi in distribuzione dal 1 gennaio 2014, del 19,23%. 3. I dividendi percepiti dagli enti non commerciali nell esercizio di impresa Come già anticipato, la legge di stabilità 2015 non si è limitata ad aumentare la percentuale di imponibilità dei dividendi percepiti dagli enti non commerciali, ma ha altresì abrogato, dal testo dell art. 4, comma 1, lett. q), del D.Lgs. 344/2003, l inciso, anche nell esercizio di impresa, ivi contenuto. Nella previgente formulazione letterale della citata lett. q) il legislatore si era infatti preoccupato di specificare che l esclusione dalla formazione del reddito imponibile della quota del 95% degli utili percepiti fosse applicabile anche a quelli eventualmente percepiti dall ente non commerciale nell esercizio di impresa. L abrogazione di tale inciso, da parte del comma 655 dell articolo unico della L. 190/2014, ha fondatamente ingenerato il dubbio che la nuova (minore) percentuale di esclusione da tassazione degli utili percepiti, pari al 22,26%, si renda applicabile esclusivamente ai dividendi percepiti dall ente non commerciale relativi alle partecipazioni possedute nell ambito delle attività istituzionali. Secondo questa lettura, i dividendi percepiti dall ente non commerciale relativi a partecipazioni possedute nell ambito dell attività di impresa eventualmente svolta in via marginale resterebbero, invece, soggetti alle ordinarie regole di determinazione del reddito d impresa che, per gli enti non commerciali, prevedono, analogamente a quanto stabilito in ambito IRPEF per gli imprenditori individuali, l esclusione da tassazione nella (maggiore) percentuale del 50,28%, ai sensi del combinato disposto degli articoli 144, comma 1, e 59, comma 1, del TUIR (il quale ultimo prevede infatti che i dividendi concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 49,72%, così stabilita dall art. 1, comma 3 6

1, del D.M.E.F. 4 aprile 2008 per gli utili prodotti a partire dall esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007). Così interpretando, i dividendi percepiti dagli enti non commerciali relativi a partecipazioni possedute nell ambito della sfera commerciale sconterebbero una tassazione pari al 13,673% (27,5% sul 49,72% imponibile del dividendo), rispetto al previgente 1,375%, con un incremento, per i dividendi messi in distribuzione dal 1 gennaio 2014, pari al 12,298%. Tale interpretazione non è stata tuttavia condivisa dall Agenzia delle entrate che, nella circolare n. 6/E del 19 febbraio 2015 (p. 5.2), ha affermato che la soppressione dell inciso anche nell esercizio di impresa non ha inteso determinare differenti regole di tassazione degli utili, a seconda che gli stessi siano realizzati o meno nell ambito dell esercizio di un attività di impresa o meno. Ad avviso dell Agenzia delle entrate, la riduzione dal 95% al 22,26% della quota dei dividendi non assoggettati a tassazione deve ritenersi quindi riferibile a tutti gli utili percepiti dagli enti non commerciali, anche se prodotti nell esercizio di impresa. A sostegno di questa interpretazione, l Agenzia evidenzia che la relazione tecnica alla norma in esame, nel quantificare in 447,2 milioni di euro l incremento di gettito derivante per cassa nel 2015 dall applicazione della nuova disposizione, utilizza come parametro di calcolo tutti i dividendi percepiti dagli enti non commerciali, ivi compresi quelli derivanti dall esercizio di un attività d impresa (la relazione tecnica applica infatti la nuova percentuale di imponibilità ai dividendi indicati sia nel quadro RL del modello di dichiarazione utilizzato dagli enti non commerciali, relativo ai redditi di capitale, sia nel quadro RF dello stesso modello, relativo ai redditi d impresa). È peraltro anche vero che la stessa relazione tecnica, dopo aver ricordato in via generale che gli enti non commerciali risultano provvisoriamente annoverati tra i soggetti cui si applica l IRES, ha altresì evocato i soli redditi di capitale quando ha precisato che gli stessi continuano a concorrere alla formazione della base imponibile secondo le regole di determinazione contenute nel titolo I del TUIR, relative all IRPEF. A prescindere dalle indicazioni desumibili dalla relazione tecnica alla disposizione in esame, resta comunque un incertezza sull effettivo ambito oggettivo di applicazione della novella normativa che l abrogazione dell inciso anche nell esercizio di impresa non aiuta, certo, a risolvere, in quanto se il legislatore avesse inteso applicare la nuova percentuale di imponibilità del 77,74% a tutti i dividendi percepiti dagli enti non commerciali, avrebbe potuto (forse più agevolmente) mantenere nel testo normativo l inciso che specificava che detta percentuale si sarebbe dovuta applicare anche ai dividendi percepiti nell esercizio di impresa. Tale abrogazione di tale inciso legittima dunque gli anzidetti dubbi in ordine al profilo oggettivo di efficacia della norma e che sarebbe opportuno risolvere espressamente in via normativa, piuttosto che in via soltanto interpretativa. Più in generale, va rilevato che, laddove si ritenesse di aderire all interpretazione fatta propria dall Agenzia delle entrate, si manterrebbe in vita, anche per le partecipazioni detenute nella sfera imprenditoriale, la diversità di trattamento fiscale tra dividendi e plusvalenze prevista per gli enti non commerciali, sin dal 2004, con l introduzione della riforma dell imposizione 4 6

sul reddito delle società operata con il D.Lgs. 344/2003. Con una importante differenza, però, rispetto al regime previgente: mentre prima la tassazione dei dividendi risultava più favorevole di quella delle plusvalenze, con la L. 190/2014 le distribuzioni comportano ora un aggravio, in termini di imposta, tendenzialmente maggiore rispetto alle cessioni delle partecipazioni. Tale asimmetria impositiva, oltre a prestarsi a manovre elusive, resterebbe comunque difficilmente giustificabile sotto il profilo sistematico. 4. Credito d imposta per il 2014 Il legislatore, in considerazione dell efficacia retroattiva della nuova disciplina, ha previsto una disposizione, non contemplata nella stesura originaria del disegno di legge di stabilità, ma inserita in sede di maxiemendamento finale al provvedimento, che tende a mitigare gli effetti negativi derivanti dall inasprimento del regime impositivo anche per gli utili «messi in distribuzione» già dal 1 gennaio 2014. Più nel dettaglio, il comma 656 dell articolo unico della L. 190/2014 riconosce un credito d'imposta pari alla maggiore imposta sul reddito delle società dovuta, nel solo periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2014, in applicazione di quanto stabilito dal precedente comma 655. Il credito d imposta è pari quindi alla differenza tra l imposta dovuta in base al nuovo regime e l imposta calcolata secondo le previgenti disposizioni ed ha una valenza meramente transitoria, in quanto a partire dal 2015 gli enti non commerciali rimangono esposti alla maggiore tassazione, senza più alcuna possibilità di sgravio. Il credito potrà però essere recuperato soltanto a partire dal 2016. Esso infatti può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, senza alcun altro limite quantitativo, a decorrere: dal 1 gennaio 2016, nella misura del 33,33% del suo ammontare, dal 1 gennaio 2017, nella medesima misura e, dal 1 gennaio 2018, nella misura rimanente (33,34%). Le eventuali eccedenze di credito non utilizzate nel periodo di riferimento si ritiene possano essere utilizzate in compensazione a partire dal 1 gennaio 2019 e negli anni successivi, fino ad esaurimento, ponendo il comma 656 un limite soltanto al quantum del credito utilizzabile in ciascuna delle tre predette annualità, e non anche al termine, sotto il profilo temporale, per la compensazione. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1 gennaio 2014 (UNICO 2016, per i soggetti con periodo d imposta coincidente con l anno solare) e non concorre né alla formazione del reddito né ai fini della determinazione del valore della produzione ai fini dell IRAP. Il credito non rileva, inoltre, ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR per il calcolo del pro-rata di indeducibilità degli interessi passivi e delle spese generali in presenza di proventi esenti. Un dubbio si pone in ordine ai soggetti destinatari del credito d imposta in esame. Stando alla formulazione letterale della disposizione, il credito riconosciuto è pari alla maggiore imposta sul reddito delle società dovuta, con ciò lasciando nell incertezza il 5 6

riconoscimento di detto credito anche nei casi in cui i dividendi percepiti dall ente non commerciale scontino l IRPEF. Tale ipotesi si verifica per i dividendi percepiti da un trust trasparente (di natura non commerciale) i cui beneficiari individuati siano persone fisiche. In tali fattispecie, non dovrebbero esservi problemi ad estendere il credito d imposta anche alla maggiore IRPEF dovuta dai beneficiari individuati per effetto del nuovo regime impositivo, essendo la predetta disposizione chiaramente finalizzata a determinare soltanto la misura del credito d imposta spettante, e non anche a delimitare il suo ambito soggettivo di applicazione. Per quanto concerne la rilevazione contabile di detto credito d imposta, considerata la sua natura una tantum e la sua puntuale riferibilità temporale al solo periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2014, si ritiene che lo stesso debba essere iscritto, per il suo integrale importo, già nel bilancio relativo all esercizio chiuso il 31 dicembre 2014, essendo maturato, con certezza, a tale data il diritto a conseguirlo (in senso conforme, cfr. nota ACRI Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa 11 febbraio 2015, prot. n. 127). Il credito d imposta dovrà essere iscritto nell attivo dello stato patrimoniale nella voce crediti verso l Erario esigibili oltre l esercizio successivo con contropartita al conto economico. In tal modo, viene sterilizzato l onere per la maggiore imposta sostenuta nel 2014 e, contemporaneamente, viene rinviato ai futuri esercizi l effetto finanziario che si manifesterà all atto della compensazione del credito d imposta, in sede di liquidazione e versamento delle imposte dovute. Il credito d imposta, ai sensi del comma 656, risulta peraltro espressamente escluso dalla formazione della base imponibile tanto ai fini delle imposte sui redditi, quanto ai fini dell IRAP. L utilizzo in compensazione del credito assumerà rilievo, evidentemente, soltanto sotto l aspetto finanziario e la riduzione di quest ultimo avrà quale naturale contropartita la voce che accoglie i debiti tributari contenuta nel passivo dello stato patrimoniale. 15 marzo 2015 6 6