Legge sulla promozione dello sviluppo economico nel Cantone dei Grigioni (LSE, Legge sullo sviluppo economico)



Documenti analoghi
Legge sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Legge sulla promozione dello sport)

Legge federale sulla promozione del settore alberghiero

Ordinanza sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua (OFPFC)

Su richiesta motivata degli offerenti, le forfettarie possono venire riesaminate e adeguate.

UET 4/ Coira, Reichsgasse 35 Tel Fax D E C I S I O N E D I P A R T I M E N T A L E

Ordinanza sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua (OFPFC)

Legge federale sulle istituzioni che promuovono l integrazione degli invalidi

Ordinanza d esecuzione del decreto federale inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri

Legge sulla Cassa pensioni dei Grigioni (LCPG)

I. DISPOSIZIONI GENERALI. Oggetto e scopo

Pubblicato nel BU 2008, 212. Oggetto. Scopo. Organi. Competenza. serie I/2008 1

Ordinanza sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani

Legge federale sulla politica regionale

Regolamento interno della Società svizzera di credito alberghiero

UET 11/ Coira, Reichsgasse 35 Tel Fax DECISIONE DIPARTIMENTALE

Ordinanza sulla scuola media di diploma (OSMD)

Regolamento sul pensionamento anticipato

Regolamento della Conferenza universitaria svizzera

del 6 ottobre 2006 (Stato 1 gennaio 2008)

Ordinanza della legge sulla promozione della cultura (OPCult)

Ordinanza sulle lingue del Cantone dei Grigioni (OCLing)

Ordinanza cantonale sulla maturità professionale (OCMPr)

Legge sulle scuole universitarie e sugli istituti di ricerca (LSUIR)

Ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport)

Legge federale concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero

Legge sulla formazione continua dei docenti 1 (del 19 giugno 1990)

Legge federale sulle finanze della Confederazione

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera

LEGISLAZIONE SU RICERCA E INNOVAZIONE. VENETO Legge Regionale n.3 del 28/1/1997

Disposizioni esecutive della legge cantonale sull'assistenza

Ordinanza d'esecuzione della legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Ordinanza sulle derrate alimentari)

B. Finanziamento I. Finanziamento per l acquisto di terreni, la costruzione, la ristrutturazione e l ampliamento 1. Principio Art.

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Regolamento concernente l'erogazione di sussidi dal finanziamento speciale lotteria intercantonale * (Regolamento sulla lotteria, RFL)

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 96 della legge federale del 18 marzo sull assicurazione malattie (legge), 3 ordina:

CANTONE DEI GRIGIONI REGOLAMENTO PER IL PROMUOVIMENTO DELLE ABITAZIONI PRIMARIE

Ordinanza concernente i provvedimenti atti a promuovere il mutuo riconoscimento degli studi e la mobilità in Svizzera

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Ordinanza sull assicurazione malattie

Ordinanza sulle lingue del Cantone dei Grigioni (OCLing)

Ordinanza sulla determinazione dell'onorario degli avvocati (Ordinanza sull'onorario degli avvocati, OOA)

STATUTO DI PRO SENECTUTE TICINO E MOESANO

Ordinanza sulla diffusione della formazione svizzera all estero

Fondazione umanitaria CRS Direttive per le attribuzioni dei fondi della Fondazione umanitaria CRS (Direttive sulle dotazioni)

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI VERONA

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera

LEGGE REGIONALE N. 2 DEL REGIONE CAMPANIA

di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro - Studio legale e tributario Morri Cornelli e Associati

Art. 1. (Finalità) Art. 2. (Integrazione dell'offerta turistica)

COMUNE DI STRESA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI.

LEGGE REGIONALE N. 40 DEL REGIONE LAZIO

AMTLICHE PUBLIKATIONEN. Referendum facoltativo. Legge d'applicazione della legge federale sulla circolazione stradale (LALCStr)

DECISIONE DIPARTIMENTALE. concernente la concessione di mutui e sussidi a esercizi ricettivi

Legge federale sulla prevenzione e sulla promozione della salute (Legge sulla prevenzione, LPrev)

Legge federale sull organizzazione della Posta svizzera

Ordinanza sull organizzazione della Cancelleria federale

D E C I S I O N E D I P A R T I M E N T A L E. concernente la concessione di mutui e sussidi a piccole e medie imprese (PMI)

Referendum facoltativo

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Cancelleria comunale Via Municipio Mendrisio

PIANO PROTEZIONE CIVILE REGOLAMENTO GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Ordinanza sul finanziamento dell assicurazione contro la disoccupazione

n Pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti Legge federale

Strategia della Fondazione svizzera per la promozione dell allattamento al seno

L.R. 12/2006, art. 6, commi da 82 a 89 B.U.R. 3/1/2007, n. 1. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 dicembre 2006, n. 0381/Pres.

LA GIUNTA REGIONALE. VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni;

del 20 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio 2013)

852.1 Legge federale sull aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all estero

L. 25 FEBBRAIO 1992, N. 215 AZIONI POSITIVE PER L'IMPRENDITORIA FEMMINILE. (Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 marzo 1992, n. 56)

S T A T U T O. Art. 1 COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE

R E G O L A M E N T O

MIUR.AOODGEFID.REGISTRO DEI DECRETI DIRETTORIALI

Proposta di legge Promozione della trasformazione in banca di Fidi Toscana s.p.a.

visto l'art. 27 cpv. 2-4 della legge sui diritti d'acqua del Cantone dei Grigioni (LGDA) 1) del 22 marzo 1995

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare

LEGGE PER LA DIFFUSIONE DI CANALI ESTERI NEL MOESANO

REGOLAMENTO PER EROGAZIONI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI. Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.

NORME IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLA INNOVAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI INTELLETTUALI

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI RICHIESTE DI SOSTEGNO DELL APT PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE NAZIONALI SUL TERRITORIO DELLA BASILICATA

STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE

(ORPMCE) del 3 luglio 2001 (Stato 1 gennaio 2012)

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno

Ordinanza sull assicurazione per l invalidità

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE (BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA n. 16 del 9 dicembre 2010)

Visto l'art. 2, comma 221, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante modalità di dismissione delle partecipazioni;

INCENTIVI NAZIONALI LEGGE 46/82 RETE ITALIANA PER LA DIFFUSIONE DELL INNOVAZIONE E IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO ALLE IMPRESE

REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI

Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi

Ordinanza sulla formazione professionale di base di impiegato d'albergo e di ristorazione

COMUNE DI AULETTA (PROVINCIA DI SALERNO) REGOLAMENTO COMUNALE PER L EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI SENSI DELL ART. 12 DELLA L.

Comune di Quinto Vicentino Provincia di Vicenza

CONSULTA PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO. La Provincia di Novara, nell ambito delle proprie attività e nel rispetto di quanto assegnatole dalla vigente

Ordinanza d esecuzione della legge scolastica. emanata dal Gran Consiglio il 31 maggio scolastica) 3 I Art.

d) i criteri di valutazione dei progetti da parte del Comitato, tra i quali: 1) la riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale;

Statuto. Servizio Cure a Domicilio del Luganese

Le opportunità non hanno confini Programma Interreg Italia-Svizzera

Allegato alla DGR n. del

Ordinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero

Reti d impresa - Profili fiscali

Transcript:

9.00 Legge sulla promozione dello sviluppo economico nel Cantone dei Grigioni (LSE, Legge sullo sviluppo economico) del febbraio 004 (stato settembre 007) Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni, visto l'art. 84 della Costituzione cantonale ), visto il messaggio del Governo del 8 novembre 00, ) decide ) :. Finalità Art. Principio Il Cantone promuove lo sviluppo economico sul suo territorio con l'obiettivo di garantire i posti di lavoro esistenti e di crearne di nuovi. Art. Coordinamento Il Cantone coordina la promozione dello sviluppo economico con le sue altre attività per il miglioramento delle condizioni quadro per una crescita economica.. Misure generali Art. Misure generali Per la promozione dell'economia grigionese il Cantone può a) erogare sussidi. per l'elaborazione di studi e concetti; ) CSC 0.00 ) Pagina 4 ) PGC 00/004, 6 * Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo

9.00. per la ricerca e lo sviluppo di prodotti e servizi;. per la formazione e il perfezionamento professionali riferiti a progetti; 4. ad istituzioni; b) aderire ad istituzioni; c) assegnare premi di incentivazione; d) sostenere progetti di cooperazione interaziendali. I sussidi ammontano al massimo al 50 per cento dei costi. Art. 4 Statistica Il Cantone sostiene i rilevamenti statistici della Confederazione e può attuare proprie misure.. Marketing regionale Art. 5 Promozione regionale Il Cantone svolge attività di marketing per la regione abitativa e la piazza economi - ca dei Grigioni. Art. 6 Sviluppo regionale Il Cantone può sostenere progetti di sviluppo regionale. I sussidi ammontano al massimo al 5 per cento dei costi. Art. 6a * Marchio Grigioni Per la promozione e la cura del marchio regionale Grigioni il Cantone può versare sussidi sulla base di un accordo di prestazioni e svolgere proprie attività. I sussidi ammontano al massimo all'80 per cento dei costi. 4. Turismo e impianti sportivi Art. 7 Grigioni vacanze Sulla base di un accordo di prestazioni il Cantone eroga sussidi all'ente Grigioni vacanze. Il sussidio cantonale ammonta al massimo all'80 per cento delle spese e viene stabilito annualmente. Art. 8 Manifestazioni Il Cantone può erogare sussidi per lo svolgimento di manifestazioni. I sussidi ammontano al massimo al 5 per cento dei costi.

9.00 Art. 9 Settore alberghiero Il Cantone può sostenere con sussidi e mutui progetti di esercizi ricettivi significativi per l'economia regionale o particolarmente innovativi. I sussidi e i mutui ammontano insieme al massimo al 5 per cento dei costi di investimento. I mutui vengono concessi per al massimo dieci anni. In via eccezionale possono venire concessi sussidi ai costi d'interesse. Art. 0 Infrastrutture Il Cantone può erogare sussidi alla costruzione e al rinnovo di a) impianti di risalita e impianti di innevamento; b) impianti sportivi di importanza nazionale; c) impianti sportivi di importanza cantonale; d) altre infrastrutture turistiche ricreative, termali e sportive. I sussidi ammontano al massimo al 5 per cento dei costi di investimento. I sussidi ad impianti sportivi di importanza nazionale vengono di norma calcolati in modo da garantire lo sfruttamento totale delle possibilità di sussidio federale. 5. Industria, artigianato, servizi Art. Sviluppo di PMI Il Cantone può sostenere con sussidi e mutui lo sviluppo di piccole e medie imprese (PMI). I sussidi ed i mutui ammontano insieme al massimo al 5 per cento dei costi di investimento. I mutui vengono concessi per al massimo dieci anni. In via eccezionale possono venire concessi sussidi ai costi d'interesse. Art. Apertura verso mercati esteri Il Cantone può sostenere con sussidi le piccole e medie imprese nei loro sforzi di apertura verso mercati esteri. 6. Tecnologie dell'informazione e della comunicazione Art. Allacciamento e gestione Il Cantone può erogare sussidi o mutui per l'allacciamento ad infrastrutture e per la gestione di servizi, in particolar modo per la diffusione. I sussidi o i mutui ammontano al massimo al 5 per cento dei costi di investimento o al 50 per cento dei costi d'esercizio.

9.00 Art. 4 Partecipazione In casi eccezionali il Cantone può partecipare a imprese e concedere garanzie in base alla legislazione federale sull'aiuto agli investimenti, se la partecipazione risulta di interesse cantonale. 7. Misure federali Art. 5 Obbligo cantonale Il Cantone attua le misure federali, le sostiene attraverso prestazioni proprie e si assume gli obblighi cantonali ai sensi della legislazione federale. 8. Programmi di organizzazioni internazionali Art. 6 Organizzazioni internazionali Il Cantone può sostenere programmi di organizzazioni internazionali, in particolare dell'unione europea. 9. Organizzazioni regionali Art. 7 Organizzazioni regionali Il Cantone può sostenere le attività di organizzazioni regionali per aumentare la competitività regionale. 0. Progetti innovativi * Art. 7a * Fondazione per l'innovazione, lo sviluppo e la ricerca nei Grigioni Il Cantone costituisce la Fondazione per l'innovazione, lo sviluppo e la ricerca nei Grigioni e destina 0 milioni di franchi al patrimonio della fondazione. Nei limiti delle competenze finanziarie previste dalla Costituzione cantonale esso può destinare ulteriori mezzi finanziari. Il Governo approva l'atto di fondazione, nomina il consiglio di fondazione e ne designa il presidente. La fondazione riferisce periodicamente al Gran Consiglio sulla sua attività e sull'impiego dei mezzi. 4

9.00 Art. 7b * Nuovi collegamenti di trasporto Il Cantone può promuovere la pianificazione di nuovi collegamenti di trasporto, se questi soddisfano almeno una funzione di collegamento regionale e promettono un beneficio economico supplementare. Il Cantone può far esaminare l'opportunità di questi progetti e commissionare pianificazioni. Possono essere versati a terzi sussidi di al massimo il 75 per cento dei costi computabili. 4 Il Governo disciplina i dettagli dell'elaborazione e della supervisione del progetto. Art. 7c * Infrastrutture turistiche concorrenziali Il Cantone può promuovere la creazione di infrastrutture turistiche concorrenziali. A questo scopo può commissionare studi e concetti e assegnare mandati di prestazioni o versare a terzi sussidi per misure. I sussidi a terzi ammontano al massimo al 50 per cento dei costi.. Progetti di importanza straordinaria * Art. 8 Limiti particolari I limiti stabiliti negli articoli 6, 9 e per sussidi e mutui possono venire raddoppiati in via eccezionale, qualora ciò sia necessario per la realizzazione di progetti di straordinaria importanza per l'economia pubblica.. Competenze * Art. 9 Gran Consiglio Al Gran Consiglio compete lo stanziamento nel preventivo dei crediti per le spese del Cantone, ai sensi della presente legge. Art. 0 Governo L'esecuzione della presente legge compete al Governo. Esso può delegare singoli compiti al Dipartimento o al servizio. Art. 0a * Sussidi Le decisioni del Dipartimento su sussidi ai quali non esiste alcun diritto legale sono suscettibili di ricorso al Governo. Quest'ultimo decide in via definitiva. 5

9.00. Disposizioni finali * Art. Abrogazione del diritto previgente Al momento dell'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge sull'incremento economico nel Cantone dei Grigioni del settembre 990 ). Art. Disposizione transitoria La presente legge si applica anche a procedure già pendenti al momento della sua entrata in vigore. Per i sussidi già garantiti fanno stato le disposizioni finora in vigore. Art. Referendum, entrata in vigore La presente legge è soggetta a referendum facoltativo ). Il Governo stabilisce l'entrata in vigore della presente legge ). ) AGS 990, 70 ) Dopo la riuscita del referendum (cfr. pubblicazione nel FUC 004, pagina 974) il Popolo ha accettato la proposta il 6 set. 004 ) Posta in vigore il nov. 004 con DG del 6 ott. 004 6

9.00 Tabella modifiche - Secondo decisione Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS.0.004 0..004 atto normativo prima versione -..006 0.0.007 Art. 0a introduzione - 7.04.007 0.09.007 Art. 6a introduzione - 7.04.007 0.09.007 Titolo 0. modifica - 7.04.007 0.09.007 Art. 7a introduzione - 7.04.007 0.09.007 Art. 7b introduzione - 7.04.007 0.09.007 Art. 7c introduzione - 7.04.007 0.09.007 Titolo. modifica - 7.04.007 0.09.007 Titolo. modifica - 7.04.007 0.09.007 Titolo. introduzione - 7

9.00 Tabella modifiche - Secondo articolo Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS atto normativo.0.004 0..004 prima versione - Art. 6a 7.04.007 0.09.007 introduzione - Titolo 0. 7.04.007 0.09.007 modifica - Art. 7a 7.04.007 0.09.007 introduzione - Art. 7b 7.04.007 0.09.007 introduzione - Art. 7c 7.04.007 0.09.007 introduzione - Titolo. 7.04.007 0.09.007 modifica - Titolo. 7.04.007 0.09.007 modifica - Art. 0a..006 0.0.007 introduzione - Titolo. 7.04.007 0.09.007 introduzione - 8