A cura di Pasquale Pirone Visto di conformità: le regole da ricordare Categoria: Contribuenti Sottocategoria: Adempimenti Prima dell invio delle dichiarazioni fiscali riferite all anno d imposta 2016, occorre verificare se su di esse sussiste obbligo di apporre il visto di conformità. Attualmente, la soglia oltre la quale, per l utilizzo in compensazione (orizzontale) dei crediti d imposta che vi scaturiscono, vi è obbligo di visto, è fissata a 5.000 euro. Con il presente elaborato si vogliono illustrare le regole da considerare a tal fine esponendo alcuni casi pratici di applicazione. Premessa Con il DL n. 50/2017 il Legislatore ha ridotto da 15.000 euro a 5.000 euro il limite al di sopra del quale, per l utilizzo in compensazione (orizzontale) dei crediti d imposta (da dichiarazione fiscale), sussiste l obbligo di far apporre alla stessa dichiarazione fiscale da cui il credito emerge il visto di conformità da parte di un professionista abilitato (ovvero, in alternativa, per i contribuenti di cui all articolo 2409-bis C.C., di far sottoscrivere la dichiarazione dai soggetti che esercitano il controllo contabile). La nuova soglia opera per le dichiarazioni presentate a partire dal 24 aprile 2017 (Circolare n. 57/E/2017). Dunque, attenzione alla necessità di apporre il visto di conformità prima dell invio delle dichiarazioni fiscali riferite all anno d imposta 2016(Modello Redditi PF/2017; Modello Redditi SP/2017; Modello Redditi SC 2017; Modello IRAP/2017), in scadenza il 31/10/2017. Da sapere Cosa Limite Nota Modello Redditi PF/2017; Modello Redditi SP/2017; Modello Redditi SC 2017; Modello IRAP/2017. Il Legislatore ha ridotto ad euro 5.000 (da euro 15.000) la soglia oltre la quale, per poter compensare (orizzontalmente) i crediti relativi ad IVA, imposte dirette, IRAP e ritenute alla fonte (di qualunque tipologia), i contribuenti hanno l obbligo di far apporre il visto di conformità sulle dichiarazione da cui i crediti stessi emergono. In alternativa al visto di conformità, per i contribuenti di cui all articolo 2409-bis C.C. (società), è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dai soggetti che esercitano il controllo contabile. 1
Si ricorda che: il credito che scaturisce dalle dichiarazioni reddituali può essere utilizzato in compensazione a decorrere dal 1 gennaio dell anno successivo quello in cui è maturato. Saldo IRES 2016 a credito di euro 1.000. La società può utilizzare in compensazione tale credito già dal 1 gennaio 2017. Quindi, ciò sta significando che (a differenza della dichiarazione IVA) per l utilizzo in compensazione dei crediti d imposta derivanti dalle dichiarazioni reddituali non vi è obbligo di preventivo invio della dichiarazione da cui gli stessi emergono. La I regola da tener presente è che: Le regole L obbligo del visto di conformità non dipende dall'importo del credit che scaturisce dalla dichiarazione, ma dipende dall'ammontare del suo utilizzo effettivo utilizzo in F24 per le compensazioni (orizzontali). Solo l utilizzo in concreto di un credito d imposta (da dichiarazione fiscale) per importo superiore a 5.000 euro fa scattare l obbligo di apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione da presentare. Si consideri che dal Quadro RX del Modello Redditi PF/2017, periodo d imposta 2016 scaturisca una situazione di questo tipo: Credito IRPEF 2016 che scaturisce dalla Di 8.000 euro se ne chiedono a rimborso 5.000 euro. Di 8.000 euro se ne chiedono in compensazione 3.000 euro. In questo caso (poiché la soglia del credito che si intende utilizzare in compensazione è inferiore a 5.000 euro anche se il credito complessivo IRPEF è di 8.000 euro) non sussiste obbligo di inviare la dichiarazione dotata di visto di conformità. 2
La II regola da considerare è che: il limite di 5.000 euro va riferito alla singola imposta il cui credito si vuole utilizzare in compensazione. Si consideri che dal Quadro RX del Modello Redditi PF/2017, periodo d imposta 2016 scaturisca una situazione di questo tipo: Credito IRPEF 2016 che scaturisce dalla Si chiede l utilizzo in compensazione per 4.500 euro del credito IRPEF. Credito cedolare secca 2016 che scaturisce dalla Si chiede l utilizzo in compensazione del credito cedolare secca per 3.000 euro. In tale situazione, anche se la somma di entrambi i crediti chiesti a compensazione supera i 5.000 euro, per l utilizzo in compensazione non sarà necessario l apposizione del visto di conformità (Circolare 28/E/2014). III regola: nulla vieta al contribuente di presentare il Modello Redditi/2017 senza visto di conformità (perché non obbligatorio) e poi modificare la scelta ed inviare un Modello integrativo/correttivo dotato di visto. E il caso di presentazione di una Dichiarazione Integrativa nell ipotesi prevista dall art. 2, comma 8-ter, del DPR n. 322 del 1998, presentata allo scopo di modificare la originaria richiesta di rimborso dell eccedenza d imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte. Si ricorda che tale dichiarazione va presentata entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione. 3
Si consideri che un contribuente presenti il 25 ottobre 2017 un Modello Redditi/2017 dove dal Quadro RX scaturisca una situazione di questo tipo: Credito IRPEF 2016 che scaturisce dalla Si chiede a rimborso 6.000 euro del credito IRPEF. Si chiede l utilizzo in compensazione per 4.000 euro del credito IRPEF. Dunque, in base alla I regola la dichiarazione inviata il 25 ottobre non doveva essere dotata di visto di conformità. Successivamente, il contribuente decide di modificare la propria scelta riducendo il credito chiesto a rimborso a 3.000 euro ed aumentando quello da utilizzare in compensazione a 7.000 euro. Presenta, dunque, a tale scopo, una dichiarazione integrativa ex art. 2, comma 8-ter, del DPR n. 322 del 1998, da cui scaturirà il presente quadro RX: Dunque, poiché dopo la modifica, il credito IRPEF che si chiede in compensazione supera la soglia di 5.000 euro, sarà necessario che la dichiarazione integrativa sia dotata di visto di conformità. 4
IV regola: occorre monitorare che il credito derivante dalla precedente dichiarazione (Modello Unico/2016) non si rigeneri nel Modello Redditi/2017. Si consideri che dal Modello Unico/2016 di un contribuente scaturisca una situazione di questo tipo: Credito IRPEF 2015 = euro 14.000; Chiesto in compensazione 14.000 euro. Il Modello Unico/2016 non doveva essere dotato di visto (all epoca la soglia per l obbligo di visto era di 15.000 euro). Nel momento della presentazione del Modello Redditi/PF 2017, dei predetti 14.000 euro se sono stati utilizzati in compensazione 11.000 euro. Dunque ne restano 3.000 euro che si rigenerano in tale dichiarazione fiscale. Si supponga che da Modello Redditi/2017 scaturisca un credito IRPEF 2016 di 4.000 euro. Dunque: Credito IRPEF complessivo che scaturisce dal Modello Redditi/2017 = (3.000 + 4.000) = 7.000 euro. Se in contribuente intende utilizzare tutti i predetti 7.000 euro in compensazione deve inviare il Modello Redditi/2017 dotato di visto di conformità. V regola: l obbligo del visto di conformità riguarda solo le compensazioni orizzontali (crediti e debiti d imposta di natura diversa) e non anche le compensazioni verticali (es. IRPEF con IRPEF; IRAP con IRAP; ecc.). Si consideri che dal Modello IRAP/2017 di un contribuente scaturisca una situazione di questo tipo: Credito IRAP 2016 = euro 10.000; Chiesto in compensazione 7.000 euro. 5
Di questi 7.000 euro se ne vogliono utilizzare 3.000 euro per versare il I acconto IRAP 2017 e 4.000 euro per il II acconto IRAP 2017. In tale situazione il contribuente non è tenuto a dotare la dichiarazione del visto di conformità poiché anche se l importo del credito che si utilizza in compensazione è superiore a 5.000 euro, trattasi di compensazione verticale (IRAP con IRAP). Un caso particolare Un caso particolare è quello contemplato dall Agenzia delle Entrate nella già citata Circolare n. 28/E/2014, ossia l ipotesi di cessione del credito disciplinata dall articolo 22 del TUIR, secondo cui: Le ritenute operate sui redditi delle società, associazioni e imprese indicate nell'articolo 5 si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti. A tal proposito già con la Circolare n. 56/E del 23 dicembre 2009, era stato chiarito che la società che subisce in proprio le ritenute, dovendo poi trasferire le stesse ai soci in proporzione, alla quote di partecipazione, possa avocare a sé le ritenute che residuano dopo il loro scomputo dall IRPEF dovuta dai soci medesimi. In tal caso, le ritenute si trasformano al momento della dichiarazione in un credito d imposta compensabile dalla società ai sensi dell articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997. Per le considerazioni sopra esposte in relazione, alla cessione dei crediti, si è dell avviso che: i soci/associati/partecipanti non siano tenuti all apposizione del visto di conformità in sede di riattribuzione delle ritenute per importi superiori a 5.000 euro; il visto dovrà, invece, essere apposto sulla dichiarazione della società o associazione, laddove la stessa utilizzi tale credito per un importo superiore a 5.000 euro; parimenti, il socio o associato che utilizza in compensazione ai sensi dell articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 il credito derivante dalla propria dichiarazione per importo superiore a euro 5.000 è tenuto all apposizione del visto di conformità. Si consideri un associazione tra professionisti composta da due associati: Associato A dal cui Modello Redditi PF/2017 scaturisce un credito per ritenute IRPEF pari a 7.000 euro; Associato B dal cui Modello Redditi PF/2017 scaturisce un credito per ritenute IRPEF pari a 6.000 euro. Entrambi attribuiscono il predetto credito all associazione per essere utilizzato interamente in compensazione. In tal caso, il visto dovrà essere apposto sul Modello reddituale dell associazione e non anche su quello dei singoli soci. 6
I crediti non interessati L obbligo del visto di conformità non riguarda l utilizzo in compensazione dei crediti non riconducibili direttamente alle imposte dirette. In particolare: Da sapere Cosa Crediti inclusi Crediti esclusi Obbligo di visto conformità Riconducibili alle imposte dirette: IRES; IRAP; IRPEF; Addizionali all IRPEF; Ritenute alla fonte; Imposte sostitutive delle imposte sul reddito e dell IRAP. Quelli non riconducibili alle imposte dirette. Si tratta ad esempio dei crediti da quadro RU. Normativa e prassi Decreto Legge n. 50/2017; Circolare n. 28/E/2014. 7