LE RESPONSABILITA DEL CONVERTER/STAMPATORE E QUELLE DEL COMMITTENTE. I RIFERIMENTI DI LEGGE E L APPARATO SANZIONATORIO GLI ACCORDI TRA LE PARTI: MANLEVA Avv. Teodora Uva
LA RESPONSABILITA PENALE
Dolo/Colpa nei delitti Art. 43 c. 1 c.p. Il delitto: - E doloso, o secondo l intenzione, quando l evento ( ) è preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione ( ) - E colposo, o contro l intenzione, quando l evento, anche se preveduto, non è voluto dall agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. ( )
Responsabilità per dolo o per colpa Art. 42 c. 2 c.p. ( ) Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto (...) colposo espressamente preveduti dalla legge. ( ) Dolo: criterio generale di imputazione Colpa: espressa previsione normativa
Dolo/Colpa nelle contravvenzioni Art. 42 c. 5 c.p.: ( )Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Art. 43 c. 5 c.p.: ( ) La distinzione tra reato doloso e reato colposo (...) si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico.
Il concorso di persone nel reato doloso Art. 110 c.p.: Quando più persone concorrono nel reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita ( )
La cooperazione nel delitto colposo Art 113 c. 1 c.p. Nel delitto colposo, quando l evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso (...)
I reati
Circolare Ministero Salute 24 gennaio 2006 DGVA-IV/2964 P/I.1.c.c. Materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti:responsabilità delle imprese e dell industria alimentare Responsabilità delle imprese del settore materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti. Responsabilità delle imprese alimentari
ART. 444 C.P. Commercio di sostanze alimentari nocive Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 51. La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve.
ART. 452. C.P. Delitti colposi contro la salute pubblica Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 Epidemia o 439 Avvelenamento di acque o sostanze alimentari è punito : 1. con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi per i quali le dette disposizioni stabiliscono la pena di morte (sostituita oggi dall ergastolo); 2. con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse stabiliscono l'ergastolo ; 3. con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui l'articolo 439 stabilisce la pena della reclusione...
...Quando sia commesso per colpa alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 440 Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari 441 Adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute 442 Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate 443 Commercio o somministrazione di medicinali guasti 444 Commercio di sostanze alimentari nocive 445 Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte da un terzo a un sesto.
ART. 515 C.P. Frode nell esercizio del commercio Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.
NAS di Torino Vengono svolte le indagini per il reato di cui 515 e 110 per aver commissionato alla Società ed in concorso con quest ultima, la lavorazione, intesa quale confezionamento ed etichettatura, fornendo l etichetta da apporre sui prodotti, di prodotti industriali alimentari con etichetta a marchio. di colore verde, senza che sulla stessa fosse riportata, in alcun modo, l indicazione del produttore, facendo quindi presagire trattarsi di un alimento prodotto da altro soggetto
ART. 5 L. 283/1962 Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande. È vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari: a. private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali...
... b. in cattivo stato di conservazione c. con cariche microbiche superiori ai limiti che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali d. insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione e.... f.... g. con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanità o, nel caso che siano stati autorizzati, senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. I decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali...
Art. 6 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 5 sono puniti con l arresto fino ad un anno o con l'ammenda da euro 309 a euro 30.987
LA RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA
D.Lgs. 10-2-2017 n. 29 Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti.
Art. 8 par. 5 Regolamento (UE) N. 1169/2011 (...) Fatti salvi i paragrafi da 2 a 4, gli operatori del settore alimentare, nell ambito delle imprese che controllano, assicurano e verificano la conformità ai requisiti previsti dalla normativa in materia di informazioni sugli alimenti e dalle pertinenti disposizioni nazionali attinenti alle loro attività. ( )
La procedura sanzionatoria?
CRITERI GENERALI: a) Sanzioni amministrative b) Procedure applicative di cui alla Legge 689/1981 c) Autorità competente ad irrogare le sanzioni d) Novità: violazione di lieve entità
A) SANZIONI AMMINISTRATIVE Sino ad un massimo di 80.000 - Elemento soggettivo; - Elemento materiale. B) PROCEDURE APPLICATIVE DI CUI ALLA L. 689/1981 - Contestazione entro 90gg; - Scritti difensivi; - Audizione; - Ordinanza Ingiunzione; - Autorità Giudiziaria.
LA RESPONSABILITA CIVILE
IL CONTRATTO Art. 1321 c.c. : E l accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere fra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO (clausole vessatorie) Art. 1341 c.c. Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.
Art. 1342 c.c. CONTRATTO CONCLUSO MEDIANTE MODULI O FORMULARI Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate. Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.
CONTRATTO DI APPALTO CON OGGETTO LA PRESTAZIONE DI SERVIZI (art. 1655 c.c.) L appalto è il contratto mediante il quale l appaltatore si obbliga verso il committente, dietro corrispettivo in denaro, a compiere un servizio con propria organizzazione di mezzi necessari e con gestione a proprio rischio.
QUALE RISCHIO SI ASSUME L APPALTATORE? Di non coprire i costi con il corrispettivo pattuito Di eseguire una prestazione ma di non percepire il compenso in quanto la prestazione potrebbe essere non conforme a quanto richiesto dal committente.
IL CONTRATTO COME POSSIBILE STRUMENTO DI TUTELA. COME? Si identifica dettagliatamente il ruolo e l attività dello Stampatore; Si può introdurre una clausola di limitazione di responsabilità in favore dello Stampatore; Si può introdurre la previsione di una penale ex art. 1382 c.c. che limita il risarcimento del danno automaticamente dovuto al verificarsi di un determinato evento.
CLAUSOLE DA INSERIRE NEL CONTRATTO Oggetto del contratto Svolgimento dell attività Tempi di consegna dei materiali Gestione reclami clienti/consumatori Contestazioni Eventuale subappalto Obbligo di riservatezza e informazioni varie Termini di pagamento e interessi Clausola risolutiva espressa Clausola penale Foro competente
CLAUSOLA PENALE Art. 1382 c.c. La clausola con cui si conviene che in caso di inadempimento o di ritardo nell adempimento uno dei contraenti è tenuto ad una determinata prestazione ha l effetto di limitare il risarcimento della prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore. Attenzione!!!!!
La mail è sufficiente??