Fascicolo 3. Dottori commercialisti



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Principali novità per il BILANCIO 2008 Fascicolo 3 SIRRI GAVELLI ZAVATTA & Associati Dottori commercialisti

SIRRI GAVELLI ZAVATTA & Associati Dottori commercialisti Nuove informazioni da fornire in nota integrativa D. Lgs. n. 173 del 03/11/2008

Nuove informazioni da fornire in nota integrativa Integrazione art. 2427, co. 1, C.C. Il recente D.Lgs. 03/11/2008, n. 173 ha introdotto, all art. 2427, co. 1, C.C., i seguenti nuovi punti: n. 22 bis) n. 22 ter) ai sensi del quale, è necessario indicare: le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società ai sensi del quale, è necessario indicare: la natura e l obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società

Nuove informazioni da fornire in nota integrativa Entrata in vigore Le nuove disposizioni si applicano ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio in data successiva a quella del 21/11/2008, dunque, per le società con esercizio coincidente con l anno solare: dai bilanci 2009 Art. 2435 bis, co. 6, C.C. Nel caso di redazione del bilancio in forma abbreviata, è prevista la facoltà di limitare le informazioni di cui ai punti 22 bis) e 22 ter) a quanto richiesto specificatamente dal legislatore 4

SIRRI GAVELLI ZAVATTA & Associati Dottori commercialisti Nuovi limiti per il bilancio abbreviato D. Lgs. n. 173 del 03/11/2008

Nuovi limiti per il bilancio abbreviato Recepimento art. 1, Legge Comunitaria 2007 Dando attuazione alla Direttiva 2006/46/CE, il recente D.Lgs. 03/11/2008, n. 173 ha innalzato i limiti che permettono di redigere il bilancio in forma abbreviata alle società che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati Nuovo art. 2435 bis C.C. Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: 1) totale dell attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; 3) dipendenti occupati in media durante lʹesercizio: 50 unità 6

Nuovi limiti per il bilancio abbreviato Entrata in vigore dei nuovi limiti Le nuove disposizioni si applicano ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio in data successiva a quella del 21/11/2008, dunque, per le società con esercizio coincidente con l anno solare: dai bilanci 2009 7

Nuovi limiti per il bilancio abbreviato Le modifiche all art. 2435 bis C.C. Limiti per la redazione del BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA (art. 2435 bis) (i limiti non vanno ragguagliati in caso di esercizio non di 12 mesi) Totale dell attivo di Stato Patrimoniale Ricavi delle vendite e delle prestazioni (voce A.1 conto economico) Numero dei dipendenti (media giornaliera) Disciplina previgente (fino al 11/12/2006) BILANCI APPROVATI: Disciplina previgente ancora valida per i bilanci 2008 (dal 12/12/06 al 20/11/2008) Direttiva 2003/38/CE Disciplina attuale in vigore a partire dai bilanci 2009 (dal 21/11/2008) Direttiva 2006/46/CE 3.125.000 3.650.000 4.400.000 6.250.000 7.300.000 8.800.000 50 unità 50 unità 50 unità Fino al 2008 Dal 2009 8

Nuovi limiti per il bilancio abbreviato Esonero dalla redazione della relazione sulla gestione Le società che rientrano nei limiti previsti per redigere il bilancio in forma abbreviata, sono anche esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione, qualora forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell art 2428, ossia: informazioni su azioni proprie e di controllanti possedute anche indirettamente nel corso dell esercizio 9

Nuovi limiti per il bilancio abbreviato Semplificazioni Stato Patrimoniale Si possono indicare solo le voci contrassegnate da lettere maiuscole e numeri romani, tuttavia: per le immobilizzazioni materiali (voce BII dell attivo) ed immateriali (voce BI) occorre detrarre in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni per i crediti (voce CII dell attivo) e i debiti (voce D del passivo) devono essere indicati gli importi esigibili oltre l esercizio successivo i crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (voce A dell attivo) e i ratei/risconti (voce D dell attivo) possono essere compresi nella voce crediti (CII) i ratei/risconti passivi (voce E) possono essere compresi tra i debiti (voce D) 10

Nuovi limiti per il bilancio abbreviato Semplificazioni Conto Economico Possono essere tra loro raggruppate le seguenti voci: voci A2 e A3 (variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti con le variazioni dei lavori in corso su ordinazione); voci B9(c), B9(d), B9(e) (vengono raggruppate alcune voci del costo del personale senza più distinzione tra le componenti di TFR maturato nell anno, trattamento di quiescenza e altri costi); voci B10(a), B10(b), B10(c) (indicazione congiunta degli ammortamenti e delle svalutazioni, senza peraltro alcuna distinzione tra beni materiali ed immateriali; voci C16(b) e C16(c) (accorpamento di proventi finanziari da titoli non costituenti partecipazioni, sia immobilizzati che circolanti); voci D18(a), D18(b), D18(c) (indicazione delle rivalutazioni di partecipazioni, immobilizzazioni finanziarie e titoli per totale); voci D19(a), D19(b), D19(c) (indicazione delle svalutazioni di partecipazioni, immobilizzazioni finanziarie e titoli per totale); nella voce E20 (Proventi straordinari) non è richiesta la separata indicazione delle plusvalenze e nella voce E21 (Oneri straordinari) non è richiesta la separata indicazione delle minusvalenze e delle imposte relative a esercizi precedenti 11

Nuovi limiti per il bilancio abbreviato Semplificazioni Nota Integrativa Si possono omettere le seguenti indicazioni: Punto 10) dell art. 2426 (differenza, per categoria di rimanenze, della valutazione LIFO o FIFO rispetto ai costi correnti alla chiusura dell esercizio); Punto 2) dell art. 2427 (movimenti delle immobilizzazioni, ivi comprese rivalutazioni e svalutazioni); Punto 3) dell art. 2427 (composizione e motivi d iscrizione di costi di impianto e di ampliamento, costi di ricerca, sviluppo e pubblicità ) Punto 7) dell art. 2427 (composizione ratei e risconti, altri fondi e altre riserve ) Punto 9) dell art. 2427 (notizie su impegni e altri conti d ordine); Punto 10) dell art. 2427 (ripartizione, ove significativa, dei ricavi tipici per categoria di attività e aree geografiche); Punto 12) dell art. 2427 (suddivisione degli interessi e altri oneri finanziari) Punto 13) dell art. 2427 (composizione oneri e proventi straordinari) Punto 14) dell art. 2427 (prospetto fiscalità differita attiva e passiva) Punto 15) dell art. 2427 (numero dei dipendenti per categoria) Punto 16) dell art. 2427 (ammontare dei compensi a sindaci e amministratori) Punto 17) dell art. 2427 (numero e valore nominale delle azioni per categoria) 12

Nuovi limiti per il bilancio abbreviato Semplificazioni Nota Integrativa Restano i seguenti punti: 1) dell art. 2427 (criteri di valutazione, rettifica e conversione); 3-bis) dell art. 2427 (riduzione di valore delle immobilizzazioni); 4) dell art. 2427 (variazione nella consistenza delle voci) 5) dell art. 2427 (analisi partecipazioni in imprese controllate e collegate); 6) dell art. 2427 (crediti e debiti oltre i 5 anni e debiti assistiti da garanzia reale; ripartizione geografica di crediti e debiti); 6-bis) dell art. 2427 (variazioni significative dei cambi dopo la chiusura dell esercizi) 6-ter) dell art. 2427 (crediti e debiti con retrocessione a termine); 7-bis) (analisi del patrimonio netto) 8) dell art. 2427 (oneri finanziari patrimonializzati); 11) dell art. 2427 (proventi da partecipazioni diversi dai dividendi); 18) dell art. 2427 (azioni, obbligazioni e titoli emessi); 19) dell art. 2427 (altri strumenti finanziari emessi); 19-bis) dell art. 2427 (finanziamenti effettuati dai soci, indicando l eventuale postergazione) 20) e 21) dell art. 2427 (patrimoni e finanziamenti destinati); 22) dell art. 2427 (leasing finanziario: metodo patrimoniale); In rosso le voci che potrebbero essere non rilevanti e quindi non obbligatorie 13

Nuovi limiti per il bilancio abbreviato Semplificazioni Nota Integrativa Art. 2361 co. 2 partecipazioni assunte in società a responsabilità illimitata A cui si aggiungono: Art. 2427 bis co. 1 n. 2 informazioni sul fair value di alcune immobilizzazioni finanziarie Art. 2497 bis co. 4 attività di direzione e coordinamento di società 14

Nuovi limiti per il bilancio abbreviato Semplificazioni Nota Integrativa Limitazione informativa nuovi punti 22 bis) e 22 ter) L art. 1 del D.L. n. 173/08 ha introdotto, dopo il comma 5 dell art 2435 bis) C.C., una nuova disposizione che permette alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata, relativamente a: operazioni con le parti correlate (punto 22 bis) di LIMITARE L INFORMATIVA accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (punto 22 ter) a quelle realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo alla natura e all obiettivo economico 15

SIRRI GAVELLI ZAVATTA & Associati Dottori commercialisti Nuovo formato elettronico XBRL per la presentazione dei bilanci Art. 37, co. 21 bis, DL n. 223/2006 conv. dalla Legge n. 248/2006 DPCM 10/12/2008 Nota Unioncamere 24/02/2009, prot. n. 2991 Comunicato Ministero Sviluppo economico 27/02/2009

Nuovo formato elettronico XBRL Art. 37 co. da 21 a 23 D. Lgs. n. 223/06 (Decreto Bersani) Ha introdotto l obbligo di presentazione del bilancio di esercizio e degli altri atti al Registro delle Imprese in formato elettronico elaborabile, ossia nel c.d. formato XBRL Il formato XBRL (extensible Business Reporting Language) è stato introdotto a livello internazionale allo scopo di favorire gli scambi e la comunicazione di informazioni contabili finanziarie, definendo una struttura flessibile e condivisa di codifica e di presentazione dei dati che consente il superamento dei problemi legati all eterogeneità degli schemi contabili adottati L XBRL è un linguaggio informatico in grado di codificare i documenti, consentendone l immediata elaborabilità; i formati PDF e TIFF risultano invece statici La classificazione delle voci contabili costituisce la c.d. TASSONOMIA DEL BILANCIO 17

Nuovo formato elettronico XBRL Sviluppo della tassonomia in Italia In Italia, lo sviluppo della tassonomia è stato attribuito ad un apposita associazione denominata XBRL Italia che, in data 15/12/2008, ha rilasciato, pubblicandola sul proprio sito Internet www.xbrl.org/it, la Tassonomia relativa ai Principi contabili Italiani denominata ITCC, ossia ItaliaCodiceCivile riguarda esclusivamente le società di capitali che, ai fini della redazione del bilancio, non applicano (per obbligo o per facoltà) i principi contabili internazionali (IAS/IFRS) Tale tassonomia: è relativa allo Stato patrimoniale (compresi i Conti d ordine) e al Conto economico. È previsto, a breve, lo sviluppo della tassonomia relativa alla Nota integrativa si riferisce sia al bilancio d esercizio (redatto anche in forma abbreviata) sia al bilancio consolidato

Nuovo formato elettronico XBRL Soggetti interessati le società di capitali quotate in mercati regolamentati A regime, l obbligo di adottare la nuova modalità riguarda TUTTE le società di capitali interessate dal deposito del proprio bilancio presso il Registro delle Imprese Tuttavia, in una prima fase, l obbligo di deposito del bilancio in formato XBRL non riguarda: le società, anche non quotate, che redigono il bilancio (anche consolidato) in conformità ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS) le società di assicurazione e riassicurazione le società controllate e le società incluse nel bilancio consolidato redatto da altre società escluse

Nuovo formato elettronico XBRL Prima fase di applicazione L obbligo di presentare il bilancio nel formato elettronico elaborabile sarà assolto, nella prima fase di applicazione (per la quale non è stato definito un termine), con il deposito presso il Registro delle Imprese: del bilancio di esercizio e consolidato (se redatto) completo (Stato patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa) dello Stato patrimoniale e del Conto economico compilati nel consueto formato (PDF o TIFF) nel formato XBRL Tale formato ancorché obbligatorio, al momento non sostituisce ma si aggiunge, ai consueti formati 20

Nuovo formato elettronico XBRL Modalità di presentazione a regime A seguito dell evoluzione della tassonomia e quindi della codifica della Nota integrativa, l intero bilancio dovrà essere presentato esclusivamente in formato XBRL Tuttavia, qualora le tassonomie previste non siano disponibili o non siano sufficienti a rappresentare il bilancio approvato dalla società secondo i principi della chiarezza, correttezza e verità, ai fini della pubblicazione presso il Registro Imprese sarà necessario allegare al bilancio in formato XBRL anche un documento informatico in formato PDF/A contenente il bilancio approvato, presentando: un istanza telematica o su supporto informatico, sottoscritta con firma digitale il bilancio in formato elaborabile, costituito dal documento informatico contenente le informazioni previste dalla vigente normativa 21

Nuovo formato elettronico XBRL Decorrenza del nuovo adempimento Comunicato del Ministero dello Sviluppo economico del 27/02/2009 Il nuovo formato XBRL, si applica a partire dai bilanci e dai relativi allegati riferiti all esercizio in corso al 31 marzo 2008 per le sole imprese che chiudano l esercizio successivamente alla data del 16 febbraio 2009 in cui è avvenuta la predetta pubblicazione Pertanto in caso di esercizio coincidente con l anno solare l obbligo decorre dal bilancio dell esercizio: 2009 da depositare nel 2010 22

Nuovo formato elettronico XBRL Vantaggi del formato XBRL possibilità di immagazzinare i dati ed estrarli successivamente in maniera sicura ed affidabile aumento della capacità di trattamento in base ad esigenze specifiche: analisi di bilancio; rendiconti finanziari; cash flow, Basilea 2, etc diminuzione dei tempi e dei costi legati alla trasmissione di informazioni finanziarie, in quanto vengono eliminate attività intermedie di inserimento e di controllo dei dati semplificazione delle operazioni di confronto con i dati relativi ad imprese simili 23