STRADA DEL TARTUFO MANTOVANO

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Statuto di Associazione 1 Art. 1 - Costituzione e Denominazione È costituita un associazione volontaria, senza scopo di lucro, avente la denominazione Strada del Tartufo Mantovano. Art. 2 - Durata L Associazione avrà durata fino al 31 dicembre dell anno 2023; rispetto a tale data l Assemblea dei Soci potrà, con propria deliberazione, disporre la sua proroga o l anticipato scioglimento. Art. 3 - Sede L Associazione ha sede legale in Borgofranco sul Po (MN) in Via Roncada n. 41, presso il Municipio. Art. 4 - Oggetto L Associazione costituita non avrà fini di lucro e avrà per oggetto l attività di affermazione dell identità storica, culturale, ambientale, economica e sociale della Strada del Tartufo Mantovano. Art. 5 - Scopi L Associazione potrà perseguire il proprio oggetto sociale attraverso i seguenti scopi: a) incentivare lo sviluppo dell area mediante la promozione di un offerta turistica integrata, costruita sulla qualità dei prodotti tipici, sulle tradizioni gastronomiche e su un adeguata qualità dei servizi; b) valorizzare e promuovere le produzioni agricole, le attività agroalimentari e gastronomiche nonché le pubblicazioni, le manifestazioni ed iniziative finalizzate ad incrementare e diffondere il patrimonio tartufigeno territoriale; c) valorizzare le attrattive naturalistiche, storiche, culturali ed ambientali presenti sul percorso della Strada; d) svolgere attività di studio e di ricerca per il perseguimento degli scopi sociali; e) diffondere l immagine e la conoscenza della Strada attraverso iniziative promozionali, campagne di informazione, azioni a favore della commercializzazione dei prodotti, attività di rappresentanza nell ambito di eventi fieristici; f) pubblicare materiale promozionale e divulgativo atto alla maggior diffusione e conoscenza della Strada; g) ricercare finanziamenti e contributi ad ogni livello per favorire il raggiungimento degli scopi; h) promuovere lo sviluppo di una moderna imprenditorialità e la riqualificazione agricola del territorio, attraverso la formazione e l aggiornamento professionale degli addetti ai lavori; i) garantire agli associati l informazione sugli adempimenti prescritti dalle norme in vigore per l esercizio delle specifiche attività od occorrenti per l adeguamento a standard di qualità definiti ed approvati dall Associazione; j) esercitare un azione di controllo sulla rispondenza dei requisiti statutari per ogni socio della Strada; k) rappresentare in giudizio, nell eventualità, gli interessi dell Associazione e dei singoli associati, qualora convergenti, tutelandone il nome ed il logo in ogni sede. Art. 6 - Soci Possono essere ammessi a far parte dell Associazione: a) Aziende agricole con impianti tartufigeni; b) Aziende di produzione e trasformazione specializzate in produzioni tipiche o biologiche; c) Consorzi per la tutela e la promozione dei prodotti tipici; d) Enti locali, le Provincie, le Camere di Commercio, gli Enti parco e Riserve naturali; e) Aziende di commercio dei prodotti tipici enogastronomici; f) Aziende esercenti l attività di ristorazione;

2 g) Aziende esercenti attività di ricezione alberghiera ed extra alberghiera; h) Aziende esercenti l attività dell agriturismo; i) Imprese artigiane e commerciali con attività strettamente attinenti con gli scopi dell associazione Strada del tartufo mantovano ; j) Organismi e associazioni culturali, ricreative, ambientali con scopi sociali attinenti a quelli dell associazione Strada del tartufo mantovano ; k) Organizzazioni professionali e Associazioni di categoria; l) Imprese turistiche e associazioni turistiche locali; m) Musei del Tartufo, dell agricoltura, delle tradizioni e della cultura contadina; n) altri soggetti individuati dall Assemblea, su proposta del Consiglio d Amministrazione, aventi caratteristiche consone al raggiungimento degli scopi sociali. Il numero dei Soci è illimitato. I Soci, nelle singole categorie, devono rientrare negli standard minimi di qualità previsti dal Regolamento. Art. 7 - Ammissione Le domande di ammissione devono essere presentate per iscritto e devono contenere, oltre alle necessarie indicazioni soggettive, la descrizione puntuale delle caratteristiche operative/produttive e la dichiarazione di accettazione delle condizioni del presente Statuto e dei requisiti previsti nel Regolamento. Il Consiglio di Amministrazione, assunte le necessarie informazioni e svolti gli opportuni accertamenti, decide in merito all accoglimento della domanda. Art. 8 - Quote sociali Tutti i soci si impegnano a versare: a) una quota di ammissione iniziale determinata nell atto di costituzione quantificata in euro 300.00; b) una quota annuale fissa di partecipazione, diversificata per categoria di appartenenza; c) una quota annuale proporzionale ai servizi ricevuti dall Associazione. L entità delle quote annuali sono determinate annualmente dall Assemblea dei Soci. L Associazione può ricevere contributi finanziari da Enti, altre Associazioni e privati, da utilizzare per il raggiungimento degli scopi sociali. I Soci si impegnano a cedere gratuitamente i prodotti o a prestare gratuitamente i propri servizi per le attività di rappresentanza e promozione decise dall Associazione. Art. 9 - Obblighi del Socio Il socio si impegna a: a) osservare pienamente le norme statutarie e regolamentari e le delibere degli organi sociali; b) promuovere ed agevolare le finalità sociali; c) permettere ai componenti e/o incaricati degli organi dell Associazione di accedere direttamente o con esperti ai terreni e locali del Socio destinati alle attività al fine di consentire i controlli di competenza; d) accettare che i componenti e/o gli incaricati degli organi sociali compiano verifiche sulla correttezza e veridicità della documentazione presentata dal Socio come prescritto dalle disposizioni statutarie e regolamentari dell Associazione. Art. 10 - Perdita della qualità di Socio La qualità di socio dell Associazione viene meno: a) per decesso o scioglimento della società; b) per cessazione dell attività; c) per recesso volontario: le dimissioni devono essere presentate con lettera raccomandata con quattro mesi di anticipo sulla data indicata per il recesso; d) per espulsione motivata da morosità nel versamento delle quote sociali, da frode od inadempienza grave per quanto concerne il rispetto del regolamento e degli standard minimi

3 previsti, accertata degli organi dell Associazione. Art. 11 - Subentro Nel caso di decesso o cambio di proprietà o ragione sociale, gli aventi diritto possono presentare domanda scritta di subentro nel termine di sessanta giorni. La domanda è documento valido per proseguire il rapporto associativo con gli stessi diritti ed obblighi del precedente associato. Il subentrante non è tenuto a pagare la quota di ammissione iniziale. Art. 12 - Sanzioni Il Socio che non adempia agli impegni assunti nei confronti dell Associazione in violazione delle disposizioni del presente Statuto e del Regolamento e delle delibere degli organi, o che comunque provochi un danno agli interessi della Strada, è soggetto a sanzioni che verranno stabilite dal regolamento. E ammesso il ricorso che sarà giudicato da una Commissione nominata dall Assemblea. Art. 13 - Organi sociali Sono organi dell Associazione: l Assemblea degli Associati; il Consiglio di Amministrazione; il Presidente ed il Vice Presidente; il Collegio dei Sindaci Revisori. Art. 14 - Assemblea degli Associati Nell Assemblea ogni Socio, purché in regola con il versamento delle quote sociali di cui all art.8, ha diritto ad un voto. E possibile la delega ad altro Socio. Nessun Socio può rappresentare più di un Socio, oltre se stesso. L Assemblea è convocata dal presidente presso la sede dell Associazione o in ogni altro luogo, quando questo lo riterrà opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei soci, o negli altri casi previsti dal presente Statuto o dalla Legge, mediante avviso di convocazione da spedire a mezzo fax o altro mezzo idoneo, almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l assemblea ordinaria o almeno 20 giorni prima del giorno fissato per l assemblea straordinaria. Nell avviso di convocazione devono essere riportati l ordine del giorno, la data e l ora stabilita per la prima convocazione e per l eventuale seconda convocazione, nonché il luogo della riunione. L assemblea in seconda convocazione non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione. L Assemblea è presieduta dal Presidente dell Associazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento anche di quest ultimo, da persona nominata dall Assemblea. Delle riunioni dell Assemblea deve redigersi apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario da esso nominato o dal Direttore, se nominato. L Assemblea è ordinaria e straordinaria. Art. 15 - Assemblea Ordinaria L Assemblea ordinaria: a) approva il bilancio dell Associazione; b) elegge i componenti del Consiglio d Amministrazione; c) approva il Regolamento interno con gli standard minimi di qualità; d) impartisce le direttive generali dell Associazione; e) nomina i membri del Collegio dei Revisori; f) determina l ammontare della quota annuale fissa di partecipazione, diversificata per categoria di appartenenza, e della quota proporzionale ai servizi ricevuti dall Associazione. L Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all anno entro quattro mesi dal termine

4 dell esercizio sociale. L Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza, diretta o per delega, della metà più uno dei soci; in seconda convocazione è validamente costituita quando è presente o rappresentato almeno un terzo dei soci. Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza degli intervenuti. Art. 16 - Assemblea Straordinaria L Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell Atto Costitutivo e dello Statuto, sulla proroga e sull eventuale scioglimento anticipato dell Associazione, sulla nomina e sull eventuale revoca dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto. L Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza, diretta o per delega, dei due terzi dei soci; in seconda convocazione è costituita con la presenza, diretta o per delega, della metà più uno dei soci. Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese con il voto favorevole della metà più uno degli intervenuti. Art. 17 - Il Consiglio di Amministrazione L Associazione è amministrata da un Consiglio d Amministrazione eletto dall Assemblea e formato da un minimo di 5 ad un massimo di 11 membri. I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere anche non soci. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri di amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, senza limitazioni, esclusi quelli che per legge o per Statuto sono demandati all Assemblea e provvede ad ogni atto relativo al personale. In particolare: a) elegge fra i suoi componenti il Presidente ed il Vice Presidente; b) redige il bilancio secondo le disposizioni di legge corredato da una relazione sull andamento della gestione; c) delibera sull ammissione dei nuovi soci; d) delibera sull esclusione dei soci; e) propone all Assemblea il Regolamento; f) controlla i requisiti degli aderenti all associazione La Strada del tartufo mantovano ; osta del Presidente un eventuale Direttore, fissandone i compensi, ed incarica il personale; h) nomina l eventuale ufficio di Presidenza, stabilendone i compiti; i) nomina il Comitato Tecnico per la valutazione dei requisiti dei soggetti partecipanti alla Strada; j) delibera ogni altro atto di amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno, e comunque almeno tre volte all anno. E altresì convocato su richiesta di almeno due terzi dei suoi membri. La convocazione è fatta mediante fax o altro mezzo idoneo, e deve contenere l indicazione del giorno, del luogo e dell ora, nonché le materie da trattare, almeno sette giorni prima della riunione. Le deliberazioni sono assunte validamente con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Non è ammessa la delega. Il verbale della riunione è redatto dal Direttore, se nominato, ovvero da un consigliere scelto dal Presidente e sottoscritto dal Presidente e dal redattore. Nessun compenso è dovuto ai componenti del C.d.A.

5 Art. 18 - Presidente e Vice Presidente Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti. Il Presidente: a) rappresenta legalmente l Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. b) convoca e presiede l Assemblea dei Soci ed il Consiglio di Amministrazione; c) adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall Assemblea dei Soci e dal Consiglio di Amministrazione; d) propone al Consiglio l eventuale nomina del Direttore e propone incarichi e assunzioni di personale; e) conferisce eventuali incarichi professionali a collaboratori esterni, sentito il Consiglio. f) vigila sulla conservazione dei documenti dell Associazione e dei verbali delle adunanze degli Organi Sociali; g) conferisce procure, previa autorizzazione del Consiglio, per singoli atti o categorie di atti. In caso di assenza od impedimento del Presidente, questi è sostituito dal vice Presidente. Art. 19 - Collegio dei Sindaci Revisori Il Collegio dei Sindaci Revisori è eletto dall Assemblea ed è composto da cinque membri scelti tra i Soci o tra esperti esterni. Il Collegio nella sua prima riunione nomina il Presidente. Il Collegio svolge le funzioni di controllo amministrativo, dura in carica tre anni con possibilità di rielezione. I componenti del Collegio sono invitati alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Art. 20 - Commissioni L Assemblea, per verificare i requisiti minimi di appartenenza all associazione Strada del tartufo mantovano, può nominare un Comitato Tecnico, composto da esperti dei vari settori, dando l indicazione dei compiti e delle modalità di lavoro. L Assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può nominare Commissioni destinate ad attività di studio, consultazione, proposta, indicando specifiche competenze e modalità di lavoro. Art. 21 - Liquidazione Dopo la liquidazione dell associazione, per scioglimento o cessazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ai Comuni che fanno parte dell Associazione affinché venga utilizzato per fini di analoga utilità. Art. 22 - Patrimonio e Bilancio Il patrimonio dell Associazione è costituito dall ammontare delle quote sociali e dei contributi di cui all art. 8, dagli avanzi netti di gestione, nonché dai beni mobili ed immobili che pervengano all Associazione a qualsiasi titolo. L esercizio economico finanziario chiude alla data del 31 dicembre di ogni anno; il bilancio dell Associazione sarà approvato entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell esercizio. L Associazione ha l obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione degli scopi sociali di cui all art. 5 del presente statuto. Art. 23 - Tenuta dei Libri Oltre ai libri espressamente prescritti per legge, l Associazione tiene i libri verbali delle sedute e delle deliberazioni dell Assemblea, del Consiglio di Amministrazione, dell Ufficio di Presidenza, del Collegio dei Sindaci Revisori, nonché il libro dei soci dell Associazione. I Libri dell Associazione sono consultabili da parte

6 di chiunque ne faccia motivata richiesta. Art. 24 - Controversie Qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa la validità, l interpretazione o l esecuzione dello statuto sociale o tra soci, per la quale non risulti possibile un componimento amichevole, sarà deferita alla decisione di un collegio arbitrale, formato da tre membri nominati secondo la consuetudine e a norma del regolamento della Camera arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di riferimento e delle leggi vigenti. Art. 25 - Logo L Associazione adotta un marchio. Art. 26 - Disposizioni finali Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni dei Codice Civile e delle leggi in materia di associazioni volontarie.