Configura un'ipotesi di vendita di "aliud pro alio" quando l immobile, destinato ad abitazione, è privo del certificato di abitabilità

Documenti analoghi
Sezione Lavoro. Sentenza n del 12 ottobre (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila)

Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo

Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale

Art. 54 decreto legge

Nota a Cassazione, sez. lavoro, n del 5 maggio 2011 Pres. Lamorgese; Rel. Stile; LA GENERICA MOTIVAZIONE DEL RECESSO EQUIVALE ALLA MATERIALE

Sentenza n del 19 marzo 2009 della Corte Cassazione - Sezione tributaria

TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE

COMUNIONE: LA RAPPRESENTANZA RECIPROCA CON LEGITTIMAZIONE SOSTITUTIVA Annotazione a Corte di appello di Roma, sezione quarta, sentenza del

Indagini bancarie aperte a tutti.

RISOLUZIONE N. 90 /E

Cassazione Penale, 28 luglio 2011, n Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione professionale

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Infiltrazioni di acqua dalla terrazza di copertura del fabbricato condominiale:

Suprema Corte di Cassazione. Sezione III. sentenza 15 ottobre 2015, n

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Giurisprudenza

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Suprema Corte di Cassazione. sezione lavoro. sentenza 5 maggio 2014, n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

DECLINATORIA DI GIURISDIZIONE E CONTINUAZIONE DEL PROCESSO DAVANTI AL GIUDICE MUNITO DI GIURISDIZIONE (C.D. TRANSLATIO IUDICII)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA. Nella causa iscritta al n. XXXX del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili TRA

Due vecchie mansarde vendute a basso costo: la mancata abitabilità giustifica il recesso? Cassazione sentenza n. 1373/2013 commento e testo

IMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON

LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA

APPELLO CIVILE - APPELLABILITÀ - SENTENZE SECONDO EQUITÀ.

RISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015

Fiscal News N Locazioni commerciali: canoni non percepiti. La circolare di aggiornamento professionale

Il gravame è fondato.

TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015. tra

INADEMPIMENTO NEL MUTUO: INTERESSI SULLE RATE INSOLUTE

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA SE LA PRECEDENTE DIVENTA UFFICIO Cass. Possibilità di usufruire delle agevolazioni della prima casa nell'acquisto di un nuovo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANZARO SECONDA SEZIONE CIVILE

Il fumo del camino invade la terrazza del vicino, ma quanto nuoce alla salute? Cassazione sentenza n. 309/2013 commento e testo

Sentenza n. 767/2015 pubbl. il 27/06/2015 RG n. 4586/2012

CIRCOLARE N. 8/2007. DESTINATARI: Direzioni Centrali, Direzioni Regionali, Uffici Provinciali CIRCOLARI DELL ENTE MODIFICATE: nessuna

(Giudice di Pace di Palermo, Dr.ssa Mantegna, sentenza n. 3209/12 parti : S.M. c/ Italiana Assicurazioni S.p.A.).

RISOLUZIONE N. 105/E

Cassazione civ. Sez. II, del 10 settembre 2014, n

Modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio La modifica decorre dal momento della proposizione della domanda

A FONDAZIONE INSIEME onlus. FAMIGLIA LEGGE REGOLATRICE DEI RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI NEL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

PRELIMINARE FIRMATO, MA LA CASA È IPOTECATA. IL MEDIATORE È RESPONSABILE?Cassazione, sez. II, 6 novembre 2012, n commento e teasto

RISOLUZIONE N. 211/E

RIFORMA DELLA LEGGE PINTO. Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012,

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA. Sezione I

Data 27/11/2012 Ente giudicante CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE SECONDA Numero 21082

Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza n del 13 giugno 2011

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

I vizi lamentati per la loro classicità e molteplicità possono essere assunti ad un caso di scuola:

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Diritto Processuale Civile. L Appello

presso gli uffici dell Avvocatura comunale, piazza Galileo n. 4;

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Mobbing. Responsabile il datore di lavoro se omette la dovuta vigilanza sui dipendenti

Numero 12 /2012 Il danno morale non può essere liquidato quale quota parte del danno biologico

Dr.ssa Marina Pesarin, Notaio in Livorno. - Vendita con ipoteca legale o fidejussione a garanzia del saldo prezzo;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SCUOLA FORENSE ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO INCONTRO DEL

IL COLLEGIO DI ROMA. Prof. Avv. Gustavo Olivieri Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario [Estensore]

Cassazione Civile, sez. VI, sent. n (Ordinanza emessa in applicazione dell'art. 380 bis c.p.c.)

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO PARERE N. 4 DEL Vertenza giudiziale disciplina fiscale rivalutazione monetaria e interessi

Il riconoscimento e l esecuzione delle decisioni giudiziarie straniere

Licenziamento impugnato fuori termine: preclusi reintegro e risarcimento Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza n 2676 (Gesuele Bellini)

SENTENZA CORRENTISTA DANNEGGIATO; - RICORRENTE -

DETERMINAZIONE. Tit del 5/09/2014 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E VODAFONE OMNITEL B.V. - TELETU

Con una pronuncia resa dalla sezione lavoro il 25 ottobre 2011, la Corte di Cassazione

RISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 14 febbraio 2014

Fiscal News N Cartelle. Eredi obbligati solidali. La circolare di aggiornamento professionale

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA

DETERMINAZIONE. Determinazione n. 4/2013 Prot. n Tit /447 del. 18/2/2013. Il Comitato Regionale per le Comunicazioni

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)

«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE»

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 13 gennaio 2015, n. 344

OGGETTO: Istanza d interpello - Imposta di registro Decadenza dell agevolazione c.d. prima casa per trasferimento nel quinquennio.

Avvocato Carlo Riela Studio legale

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N 5691

NOTA OPERATIVA N. 4/2014. OGGETTO: Mini condono fiscale 2014 sulle somme iscritte a ruolo.

Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n.20658/2005 (Presidente: V. Mileo; Relatore: V. Nobile) LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N 2261

CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA N 3068

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

FATTO E DIRITTO MOTIVI DELL APPELLO

La successione. Obiettivi

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI POTENZA SEZIONE CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Ordine di demolizione di opere abusive del giudice penale

Il principio di buona fede nei contratti di franchising

REPUBBLICA ITALIANA. In nome del popolo italiano. Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

LA RESPONSABILITA CIVILE DELL ASSISTENTE SOCIALE. Avv. Sibilla Santoni

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

DIRITTO DI ABITAZIONE SPETTANTE AL CONIUGE SUPERSTITE: È PRELEGATO DEL DIRITTO DI ABITAZIONE

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Il Sig..., nato a. il.. e residente in alla Via

Il quadro normativo attualmente vigente nel settore dei Dispositivi Medici

Corte di Cassazione. Seconda Sezione. sentenza 26 marzo 6 giugno 2014, n Svolgimento del processo

Usura psico fisica in assenza di riposi compensativi Renzo La Costa

Transcript:

Pagina 1 di 5 Configura un'ipotesi di vendita di "aliud pro alio" quando l immobile, destinato ad abitazione, è privo del certificato di abitabilità La massima La vendita di immobile destinato ad abitazione, privo del certificato di abitabilità, incidendo sull'attitudine del bene compravenduto ad assolvere la sua funzione economico-sociale, si risolve nella mancanza di un requisito giuridico essenziale ai fine del legittimo godimento del bene e della sua commerciabilità e, configurando un'ipotesi di vendita di "aliud pro alio", legittima l'acquirente a domandare il risarcimento dei danni, per la ridotta commerciabilità del bene. Il testo integrale sentenza n. 17707 del 29 agosto 2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE II Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 13.4.93 S.A. e il figlio, M.A., convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Livorno, S.V. e A.S., esponendo di aver acquistato da questi ultimi, con atto 20.12.1985, ciascuno la porzione di un immobile di proprietà indivisa dei convenuti stessi ( M.A. era subentrato nella proprietà della quota del padre, M.E., che aveva originariamente acquistato in regime di comunione legale con la moglie A. S.); gli attori, avevano, a loro volta, promesso in vendita a terzi l'intero immobile con atto del 4.4.1991; il 5.4.92, allorchè stava per scadere il termine per la stipula del definitivo, i promissari acquirenti avevano loro contestato che l'appartamento sito al pianterreno, era munito solo di licenza di agibilità, ma non di abitabilità; a seguito di una trattativa con i promissari acquirenti, della quale i convenuti erano stati tenuti al corrente, era stata

Pagina 2 di 5 conclusa una transazione che prevedeva la riduzione del prezzo di vendita, rispetto a quello già pattuito, di L. 23.000.000; gli attori chiedevano, quindi, il rimborso di tale somma, nonchè degli oneri corrisposti per il condono, pari a L. 2.800.000, dei costi catastali e del compenso di L. 2.935.000 corrisposto al professionista. Si costituivano in giudizio i convenuti assumendo la loro buona fede avendo essi, a loro volta, acquistato i locali in questione come idonei alla destinazione di "civile abitazione", dichiarati, probabilmente, come ripostigli dagli originari costruttori solo ai fini fiscali, per usufruire di una rendita catastale più bassa; eccepivano, comunque, la prescrizione quinquennale, ex art. 1490 c.c., assumendo che, essendo stata sanata l'irregolarità dell'immobile, avrebbero dovuto corrispondere solo il costo della sanatoria e non la riduzione del prezzo. Con sentenza 12.3.2002 il Tribunale di Livorno accoglieva la domanda, condannando i convenuti al pagamento, in favore degli attori, a titolo risarcitorio, della somma complessiva di Euro 12.708,27, oltre interessi e rimborso delle spese di causa. Avverso tale decisione S.V. e A.S. proponevano appello cui resistevano il M. e la S.. Con sentenza, in data 25.3.2005, la Corte d'appello di Firenze, in totale accoglimento dell'appello, rigettava la domanda risarcitoria proposta dal M. e dalla S., condannando gli appellati al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio. Rilevava la Corte territoriale che la vendita di immobile destinato ad uso abitativo, ma privo della licenza di abitabilità, integrava un'ipotesi di consegna di "aliud pro alio" solo "qualora risultino specifiche, anche se implicite, pattuizioni in ordine all'obbligo del venditore di richiedere tale licenza ovvero risulti che, per le modalità di costruzione dell'immobile, la licenza medesima non possa comunque essere rilasciata"; nella specie, escluse tali specifiche pattuizioni e non essendo stato neppure allegato che le caratteristiche costruttive dell'immobile impedissero il cambio di destinazione e il conseguente rilascio del premesso di abitabilità anche per il futuro, secondo la disciplina ordinaria di cui alla L. 28.2.1985, n. 47, l'affermazione contenuta nella sentenza di primo grado, circa l'impossibilità di ottenere detto permesso prima della L. 23 dicembre 1994, n. 724, era priva di fondamento e di prova; peraltro,pur avendo gli attori promosso il giudizio prima dell'entrata in vigore della legge stessa, non avevano fatto alcun riferimento all'impossibilità, in quel momento, di ottenere la regolarizzazione amministrativa del bene compravenduto, "avendo messo in campo solo i costi, per loro, di tale operazione".

Pagina 3 di 5 Ne conseguiva la intervenuta prescrizione, ai sensi dell'art. 1495 c.c., del diritto fatto valere dagli attori. Il M. e la S. impugnavano tale decisione con ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Non veniva proposto alcun controricorso Motivi della decisione I ricorrenti deducono: l)violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1453, 1495 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3; la Corte di merito, applicando erroneamente il disposto dell'art. 1495 c.c., aveva dichiarata prescritta l'azione proposta, non valutando lo stato di fatto dell'immobile al momento della stipulazione dell'atto pubblico di vendita e non motivando sul diverso indirizzo giurisprudenziale della S.C. che, in caso di vendita di immobili senza certificato di abitabilità, ravvisa un'ipotesi di "aliud pro alio" ed un inadempimento di carattere generale, comportante la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c., fatto salvo il diritto al risarcimento del danno, soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale; 2) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115, 342 c.p.c. e art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3; la Corte di appello aveva violato il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, non avendo tenuto conto delle ragioni poste a fondamento dei motivi di appello, violando, inoltre, i principi in tema di onere probatorio; avendo gli attori provato il fatto dell'inadempimento contrattuale, ai sensi dell'art. 2697 c.c., spettava alla parte inadempiente l'onere di provare che l'inadempimento non era dipeso da fatto proprio mentre i convenuti avevano esposto solo "generiche lamentazioni"; la Corte di Appello aveva, poi, omesso di specificare la normativa secondo la quale era possibile la sanatoria del cambiamento di destinazione d'uso, ex L. n. 47 del 1985 e di indicare la corrispondenza tra le norme e le caratteristiche dell'immobile da sanare; 3) omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 c.c., n. 5; dalle massime citate nella sentenza impugnata la Corte di Appello aveva erroneamente desunto che, nel caso di specie, ricorresse non una vendita "di aliud pro alio", per mancanza del permesso di abitabilità, ma un semplice vizio redibitorio, soggetto, come tale, al termine prescrizionale di cui all'art. 1495 c.c.; del tutto assente era, inoltre, la

Pagina 4 di 5 motivazione circa l'ignoranza o meno, da parte dei compratori M. - S., della inesistenza del permesso di abitabilità, certezza conseguita dagli stessi con la sottoscrizione della transazione conclusa con tale P. C., in data 29.6.1992; ne conseguiva, con riferimento gialla data di notificazione dell'atto di citazione di primo grado (13.4.1993), la mancata decorrenza del temine prescrizionale all'atto della denuncia dei vizi, quand'anche ritenuti meramente redibitoria considerato che, ex art. 2941 c.c., n. 8, la prescrizione rimane sospesa fino alla scoperta del vizio. Il primo motivo di ricorso è fondato. La Corte territoriale ha escluso la configurabilità della consegna di "aliud pro alio" in relazione al difetto del certificato di abitabilità dell'immobile, oggetto della vendita intercorsa fra le parti, applicando il disposto dell'art. 1495 c.c., in tema di vizi e mancanza di qualità della cosa venduta, fondando tale decisione sul difetto di una specifica pattuizione contrattuale in ordine all'obbligo del venditore di richiedere la licenza di abitabilità nonchè sul fatto che gli acquirenti, nella specie, non avevano neppure allegato "che le caratteristiche costruttive dell'immobile impedissero il cambio di destinazione ed il conseguente rilascio del permesso di abitabilità". Con tale motivazione i giudici di appello omettono, però, di dar conto dell' indirizzo giurisprudenziale secondo cui la vendita di immobile destinato ad abitazione, privo del certificato di abitabilità, incidendo sull'attitudine del bene compravenduto ad assolvere la sua funzione economico-sociale, si risolve nella mancanza di un requisito giuridico essenziale ai fine del legittimo godimento del bene e della sua commerciabilità e, configurando un'ipotesi di vendita di "aliud pro alio", legittima l'acquirente a domandare il risarcimento dei danni, per la ridotta commerciabilità del bene (Cfr. Cass. n. 2729/2002; n. 1701/2009). Nel caso in esame, peraltro, la Corte di Appello avrebbe dovuto valutare la rilevanza del rilascio del certificato di abitabilità, avvenuto nei confronti di terzi, aventi causa dagli acquirenti S. - M. e le ragioni del ritardo di tale rilascio rispetto all'atto di vendita intercorso fra le parti, posto che questa Corte ha avuto modo anche di affermare che la mancata consegna del certificato di abitabilità all'acquirente di un immobile costituisce un inadempimento del venditore la cui incidenza, sull'equilibrio delle reciproche prestazioni delle parti, va rapportata alla oggettiva attitudine del bene a soddisfare le aspettative dell'acquirente, con riferimento alla natura delle accertate violazioni della legge urbanistica (Cfr. Cass. n. 6548/2010). Tanto comportava la necessità di un'indagine e di una motivazione sul punto, potendo l'omesso od il ritardato rilascio della licenza di abitabilità dipendere da varie cause, quali la

Pagina 5 di 5 necessità di interventi edilizi oppure l'esistenza di meri impedimenti o ritardi burocratici che non influiscono sulla oggettiva attitudine del bene ad assolvere la sua funzione economico- sociale con la conseguenza di una diversa connotazione dell'inadempimento del venditore quanto alla mancata consegna della licenza di abitabilità; doveva, pertanto, essere verificata, in concreto, l'importanza di tale omissione con riferimento al godimento ed alla commerciabilità dell'immobile (Cass. n. 3851/08; n. 24786/06). L'accoglimento del primo motivo di ricorso, sotto i profili esposti, comporta l'assorbimento degli altri motivi di gravame. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata con rinvio ad una diversa sezione della Corte d'appello di Firenze, che dovrà emendare dette lacune motivazionali, provvedendo alla statuizione anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese di questo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze.