Servizio INFORMATIVA 730



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Servizio INFORMATIVA 730 INFORMATIVA N. 17 Prot. 1520 DATA 24.02.2009 Settore: IMPOSTE SUI REDDITI Oggetto: Restituzione dei bonus fiscali: modalità di compilazione del nuovo rigo F12, quadro F, Sez. VIII, Mod. 730/2009 Riferimenti: D.L. n. 159/2007; DMF 08.11.2007, C.M. 14.11.2007, n. 68; R.M. 02.01.2008, n. 1, D.L. n. 185/2008, istruzioni alla compilazione Mod. 730/2009 Con la presente informativa si affrontano le modalità di restituzione del bonus fiscale introdotto dall art. 44, D.L. 1 ottobre 2007, n. 159 (meglio noto come Bonus incapienti ), previsto per l anno d imposta 2007 in favore dei contribuenti con imposta netta uguale a zero; nuovo Bonus straordinario per famiglie previsto dall art. 1, D.L. n. 185/2008, in favore dei nuclei familiari a basso reddito. In particolare, si esamina la casistica della restituzione dei bonus fiscali in esame in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi Mod. 730/2009, mediante la compilazione della nuova Sezione VIII Altri dati, rigo F12, quadro F, nel caso in cui il contribuente abbia ricevuto dette somme senza averne diritto. Di seguito si ripercorrerà in breve la disciplina fiscale dettata per il bonus incapienti. Per la disciplina relativa al bonus straordinario per famiglie, invece, si rinvia alla lettura delle precedenti informative (Informativa 20.02.2009, n. 16, 17.02.2009, n. 15, 12.02.2009, n. 14, 11.02.2009, n. 13). BONUS FISCALE PER I CONTRIBUENTI INCAPIENTI Il beneficio fiscale introdotto dall art. 44, D.L. 1 ottobre 2007, n. 159 (c.d. bonus incapienti ), consisteva nell attribuire al contribuente che possedeva determinati requisiti un rimborso forfetario (bonus) pari a 150,00. L agevolazione fiscale interessava solo i soggetti passivi IRPEF che nell anno 2006 presentavano: redditi di pensione, di lavoro dipendente o assimilati e altre tipologie di reddito identificate dalla norma (lavoro autonomo, impresa) non superiore a 50.000; un imposta netta pari a zero (rigo 22, Mod, 730-3/2007 redditi 2006). ATTENZIONE L agevolazione fiscale, inoltre, era riconosciuta solo ai soggetti residenti in Italia negli anni 2006 e 2007 e non fiscalmente a carico di altri nell anno 2006. Per eventuali problemi di ricezione telefonare allo 0461/805605

Informativa n. 17 - pagina 2 di 4 IMPOSTA NETTA 2006 PARI A ZERO E REQUISITO REDDITUALE Il primo requisito per accedere al bonus era presentare un imposta netta pari a zero nell anno 2006. Si richiedeva, quindi, l esistenza di un reddito complessivo nel 2006, anche se poi, per effetto delle deduzioni/detrazioni risultava pari a zero. Pertanto, i soggetti privi di reddito non potevano accedere all agevolazione in esame (ad es. disoccupati privi di assegno/indennità). Come chiarito nella Circolare n. 68/2007, il bonus era riconosciuto anche ai soggetti esonerati dall obbligo dichiarativo per il 2006, a condizione che l imposta 2006 (applicabile al reddito complessivo ridotto della no tax area e della family area), fosse pari a zero. Il beneficio spettava, quindi, anche ai soggetti con reddito da pensione inferiore a 7.500, redditi da terreni inferiore a 185,92 e da immobili adibiti ad abitazione principale. Requisiti per attribuzione bonus incapienti nell anno d imposta 2007 imposta netta pari a zero reddito complessivo 50.000 non fiscalmente a carico di altri nell anno d imposta 2006 residenti in Italia nel 2006 e nel 2007 MAGGIORAZIONE DEL BONUS PER I FAMILIARI A CARICO Nel caso in cui il contribuente presentasse carichi di famiglia nell anno 2006, il bonus era maggiorato di ulteriori 150,00 per ciascun familiare a carico. Qualora il familiare risultasse a carico di più soggetti, il bonus andava ripartito proporzionalmente tra gli interessati, in base alla percentuale di spettanza della deduzione per carichi di famiglia indicata nel riquadro familiari a carico, del Mod. 730/2007 o Mod. UNICO 2007. MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL BONUS INCAPIENTI Il bonus fiscale era rimborsato tramite sostituto (in busta paga/rata pensione di dicembre 2007): in forma automatica ; previa presentazione di autocertificazione di sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma. Il contribuente che non aveva potuto fruire del bonus tramite sostituto (pur avendone i requisiti), poteva chiederne l attribuzione compilando il quadro R, Mod. 730/2008 (redditi 2007). E il caso ad esempio del contribuente che: non aveva ottenuto il beneficio fiscale dal proprio sostituto per incapienza del monte ritenute; presentava a dicembre 2007 un sostituto d imposta diverso da quello che aveva rilasciato il Mod. CUD 2007 (che certificava i redditi 2006), e non aveva presentato l autocertificazione attestante il possesso dei requisiti; nel mese di dicembre 2007 non aveva un sostituto d imposta o aveva percepito redditi da un datore di lavoro privato (ad es. giardinieri, colf). Per i soggetti esonerati dall adempimento dichiarativo per l anno d imposta 2007, infine, il bonus poteva essere recuperato tramite apposita istanza di rimborso all Agenzia delle Entrate.

Informativa n. 17 - pagina 3 di 4 MODALITÀ DI RESTITUZIONE DEL BONUS INCAPIENTI Il Decreto 8 novembre 2007, ha disciplinato le modalità di restituzione del bonus nel caso in cui il contribuente abbia ricevuto le somme senza averne diritto, prevedendo che la restituzione debba avvenire tramite: presentazione di apposita comunicazione al proprio sostituto d imposta; questa doveva essere fatta nel corso del 2008 e comunque non oltre i termini per le operazioni di conguaglio dei redditi 2008 (quindi, entro il 28 febbraio 2009, termine ultimo di rilascio del Mod.CUD); presentazione della dichiarazione per i redditi prodotti nel 2008 (UNICO PF 2009 o Mod. 730/2009); versamento diretto delle somme da restituire tramite Mod. F24 in caso di esonero dall obbligo dichiarativo (entro il 16 giugno 2009); finora comunque non risulta sia stato istituito dall Amministrazione finanziaria l apposito codice tributo. RESTITUZIONE DEL BONUS INCAPIENTI TRAMITE MOD. 730/2009 I contribuenti che hanno percepito il bonus incapienti senza i requisiti richiesti, possono restituire le somme ricevute evidenziando l importo non spettante nel nuovo rigo F12, quadro F, Mod. 730/2009. ESEMPIO DI COMPILAZIONE DEL RIGO F12, QUADRO F ESEMPIO La signora Gemma Rossi lavorava fino al 2007 come baby sitter presso una famiglia. Dal 2008 è dipendente della ditta Yota di Ferrara. L anno scorso ha compilato il quadro R, Mod. 730/2008, redditi 2007, chiedendo di fruire del c.d. bonus incapienti per sé e per il figlio Davide, studente universitario, ricevendo nella busta paga di luglio 2008 l importo di 300,00 ( 150,00 + 150,00 per il figlio). Successivamente è stato accertato che la signora non aveva diritto a percepire la maggiorazione del bonus incapienti (cioè 150,00) relativa al familiare fiscalmente a carico. Il figlio Davide, infatti, è risultato non a carico nel 2006, in quanto in quell anno aveva percepito un reddito complessivo superiore a 2.840,51. Poteva, quindi, fruire del bonus fiscale ( 150,00) solo per sé (in quanto presentava nel 2006 un imposta netta pari a zero ed aveva un reddito inferiore a 50.000). In sede di presentazione della dichiarazione dei redditi Mod. 730/2009 redditi 2008, compila il nuovo rigo F12, colonna 1, della Sezione VIII, quadro F, in modo da restituire la parte di bonus fiscale ricevuta indebitamente per il familiare a carico ( 150,00). Al fine di restituire l importo del bonus incapienti non spettante, compila il rigo F12, quadro F, Mod. 730/2009, indicando a colonna 1 l importo da restituire ( 150,00 fruito per familiari a carico), nel modo seguente: Chi presta assistenza fiscale dovrà poi riportare a colonna 2, rigo 34, del Mod. 730-3, l importo da restituire:

Informativa n. 17 - pagina 4 di 4 RESTITUZIONE DEL BONUS STRAORDINARIO PER FAMIGLIE Come detto in apertura della presente informativa, il nuovo rigo F12, quadro F, può essere compilato dal contribuente anche al fine di restituire l importo relativo al bonus straordinario per famiglie introdotto dal D.L. n. 185/2008, fruito indebitamente con riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare relativo all anno 2007 o 2008. L art. 1, D.L. n. 185/2008, ha introdotto, solo per l anno 2009, un bonus fiscale che consiste nell attribuzione (salvo il rispetto delle condizioni richieste) di una somma compresa tra 200,00 e 1.000,00 (per maggiori approfondimenti sulla disciplina del bonus si rinvia alla lettura delle precedenti informative). Qualora si sia fruito del bonus straordinario per famiglie tramite: il sostituto d imposta (datore di lavoro o ente pensionistico); presentazione di apposita istanza direttamente all Agenzia delle Entrate, senza tuttavia avere i requisiti richiesti, la norma dispone che si debba provvedere alla restituzione delle somme non spettanti: tramite versamento diretto con Mod. F24; in sede di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile. In quest ultimo caso, il contribuente deve compilare il rigo F12, colonna 2, quadro F, indicando l ammontare indebitamente ricevuto. Chi presta assistenza fiscale riporterà poi tale importo al rigo 34, colonna 2, Mod. 730-3. ATTENZIONE Si presti attenzione che nella rara ipotesi in cui si debba procedere alla restituzione sia del bonus straordinario per famiglie che del bonus per incapienti, la compilazione della colonna 2, del rigo 34, Mod. 730-3, avviene riportando l ammontare complessivo del Bonus Fiscale che il contribuente deve restituire (ovvero Bonus per famiglie + Bonus incapienti). In sostanza, a colonna 2, rigo 34, Mod. 730-3, va riportato l ammontare pari alla somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2, del rigo F12, quadro F. SCHEMA RIASSUNTIVO compilare per la restituzione del bonus incapienti compilare per la restituzione del bonus straordinario per famiglie