IMPRESE START UP INNOVATIVE



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IMPRESE START UP INNOVATIVE Il presente documento costituisce una prima sintesi che non vuole considerarsi esaustiva della nuova normativa sull Impresa startup innovativa derivata dalla conversione in legge 221/2012 del Dl 179/2012 (Decreto Sviluppo-bis), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale di martedì 18 dicembre 2012 (artt. da 25 a 31). DEFINIZIONE Le imprese start-up innovative sono società di capitali di diritto italiano (spa, sapa, srl), anche in forma di cooperativa, residenti in Italia le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. REQUISITI Di seguito i requisiti necessari (tutti) per qualificarsi come impresa start-up innovativa: Maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell Assemblea ordinaria dei soci detenute da persone fisiche (questo vincolo deve essere mantenuto per i 24 mesi successivi alla costituzione della società); Costituita e attiva da non più di 48 mesi (quattro anni); Sede principale dei propri affari ed interessi in Italia; Oggetto sociale esclusivo o comunque prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; A partire dal secondo anno di attività, il totale del valore della produzione annua risultante dall ultimo bilancio non può essere superiore a 5 milioni di ; Non distribuisce e non ha distribuito utili; Non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda. L impresa deve inoltre possedere almeno uno dei tre requisiti sotto elencati: a) Spese in Ricerca e Sviluppo uguali o superiori al 20% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione (si considerano spese di R&S in aggiunta a quanto previsto

dai principi contabili anche le spese per sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo di business plan, le spese relative ai servizi forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di R&S, inclusi soci e amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d uso). Tali spese risulteranno descritte in nota integrativa allegata al Bilancio; b) Impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di alte qualificazioni, ovvero: dottorato di ricerca (anche dottorandi) e anche presso università straniere, laurea e almeno tre anni di attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all estero; c) Titolare o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a un invenzione industriale, biotecnologica, topografia di prodotto, semiconduttori, nuova varietà vegetale, direttamente afferente all oggetto sociale e all attività d impresa. N.B. Qualora la start-up innovativa perda uno dei requisiti previsti prima della scadenza dei quattro anni dalla data di costituzione o, in ogni caso, una volta decorsi quattro anni dalla data di costituzione, cessa l applicazione della disciplina prevista dal Decreto. Le imprese start-up innovative possono essere sia società di nuova costituzione che società già esistenti (le quali abbiano i requisiti richiesti dalla legge per essere qualificate come tali) e quindi già iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese. Per queste ultime è disposto un termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 221/2012 (quindi entro il 16 febbraio 2013) per presentare la domanda di iscrizione nella predetta sezione speciale del Registro. Tale iscrizione si effettua presentando il modello informatico S5 ed una autocertificazione dei requisiti della quale si allega un fac simile alla presente. Si rende noto che è disponibile in rete una guida sintetica ad uso interno delle Camere di Commercio con le istruzioni per l iscrizione al Registro delle Imprese. Nel caso di impresa già esistente, la disciplina sulla start up innovativa trova applicazione per un periodo di: - quattro anni dalla data di entrata in vigore del decreto se la start-up innovativa è stata costituita entro i due anni precedenti; - tre anni, se è stata costituita entro i tre anni precedenti; - due anni, se è stata costituita entro i quattro anni precedenti

Sia le imprese di nuova costituzione che quelle già costituite autocertificano la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge mediante una dichiarazione il cui fac simile è allegato alla guida delle Camere di commercio. L impresa start-up innovativa viene iscritta, oltre che nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, anche nella apposita sezione speciale del Registro stesso, solo se si tratta di una società attiva. AGEVOLAZIONI FISCALI A) le imprese start-up innovative sono esentate dal pagamento dei diritti di segreteria(90 ),, imposta di bollo (156 ) e diritto annuale camerale(200 ), non oltre il quarto anno di iscrizione: B) Strumenti finanziari per la raccolta di capitali di rischio: Possibilità di emettere obbligazioni; Possibilità di versare una parte della remunerazione destinata ai propri amministratori, dipendenti, collaboratori e fornitori sotto forma di strumenti finanziari e/o diritti di opzione sulle quote del capitale aziendale (Il reddito che ne deriva per i beneficiari non concorre alla formazione dell imponibile, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi); Le quote di partecipazione in start-up innovative costituite in forma di srl possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali (CROWDFUNDING). C) Credito d imposta per favorire le assunzioni di personale dipendente: Il personale altamente qualificato assunto a tempo indeterminato dalla start-up innovativa determina un credito d imposta, fruibile dalla società/datore di lavoro, pari al 35% del costo aziendale di tale personale, nel limite massimo di 200 mila euro annui per impresa. Si deve trattare di personale altamente qualificato che può essere assunto anche attraverso contratti di apprendistato; D) Agevolazioni per gli investitori: Detrazione d imposta del 19% per il contribuente persona fisica, lo sconto si computa sulla somma investita per partecipare al capitale sociale, anche sotto forma di quote di fondi di investimento che investano prevalentemente nelle stesse start-up. Tale detrazione

opera negli anni 2013, 2014 e 2015. L importo massimo dell investimento nel capitale sociale è di 500 mila euro per ciascun periodo d imposta. L investimento va mantenuto per almeno due anni; Deduzione dal reddito imponibile pari al 20% della somma investita per i soggetti IRES. Tale detrazione opera negli anni 2013, 2014 e 2015. L importo massimo dell investimento nel capitale sociale è di 1,8 milioni di euro per ciascun periodo d imposta. L investimento va mantenuto per due anni. AGEVOLAZIONI E SEMPLIFICAZIONI PER I RAPPORTO DI LAVORO L articolo 28 del Dl 179/2012 interviene su diversi capitoli dei rapporti di lavoro instaurati da questa tipologia di impresa e le agevolazioni potranno essere applicate per quattro anni dalla data di costituzione della società o per il periodo più limitato previsto dall articolo 25, comma 3. In primo luogo, il comma 2 allarga le maglie sull utilizzo dei contratti a termine. I contratti in questione dovranno essere riferiti ad attività tipiche dell oggetto sociale, delle quali dovrà esserne data evidenza nella stesura. La durata minima dovrà essere di sei mesi e quella massima di trentasei. Nel caso di durata inferiore ai sei mesi il datore di lavoro dovrà inserire le ragioni giustificatrici. Sara possibile, invece, superare il limite massimo di trentasei mesi con un ulteriore successivo contratto a termine purchè stipulato nella modalità assistita presso le Direzioni territoriali del lavoro e per la durata residua del periodo di applicazione delle facilitazioni. Infine l Impresa non è tenuta a rispettare le pause di 60 o 90 giorni tra un contratto a termine e quello successivo. In ogni caso i contratti a termine delle Imprese startup innovative non sono soggetti ai limiti quantitativi fissati dai CCNL. COPERTURA DELLE PERDITE - Ipotizzando che una start-up innovativa riporti una perdita civilistica che va a erodere il capitale sociale di oltre un terzo senza, però farlo scendere al di sotto del limite legale, la società dispone di una anno in più rispetto ad una società ordinaria per adottare gli opportuni provvedimenti. - Nel caso di una perdita con riduzione del capitale sotto il minimo legale, l Assemblea può deliberare di rinviare la decisione alla chiusura dell esercizio successivo.

Gli Articoli della normativa : ARTICOLO 25, COMMA 2, LETTERA A) La maggioranza delle quote del capitale sociale e dei diritti di voto nell Assemblea dei soci devono essere detenute obbligatoriamente da persone fisiche solo per 24 mesi dalla costituzione. Effetto: Allargamento retroattivo e prospettivo del novero di soggetti ammissibili alla disciplina delle start-up innovative. ARTICOLO 25, COMMA 2 LETTERA F) La start up non deve più avere quale oggetto sociale esclusivo - lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico ma questo può anche solo essere prevalente. Effetto: Allargamento retroattivo e prospettivo del novero di soggetti ammissibili alla disciplina delle start-up innovative. ARTICOLO 25, COMMA 2, LETTERA H) Le spese in ricerca e sviluppo delle start up devono ora essere uguali o superiori al 20% (e non più al 30%) del maggiore valore fra costo e valore della produzione della start-up innovativa. Effetto: Allargamento retroattivo e prospettivo del novero di soggetti ammissibili alla disciplina delle start-up innovative. ARTICOLO 25, COMMA 2, LETTERA H), NUMERO 1 Sono ora espressamente annoverate tra le spese in ricerca e sviluppo le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, la sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d uso. Effetto: Ampliamento delle spese da poter considerare come indice di appartenenza alla categoria delle start up innovative. ARTICOLO 25, COMMA 2, LETTERA H) NUMERO 3 L impresa può ora essere anche semplice depositaria di almeno una privativa industriale relativa, una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una varietà vegetale direttamente afferenti all oggetto sociale e all attività d impresa. Effetto: Allargamento retroattivo e prospettivo del novero di soggetti ammissibili alla disciplina delle start up innovative. ARTICOLO 27-BIS Viene introdotta ex novo una disposizione specifica che semplica e rende privilegiato l accesso alle agevolazioni per le assunzioni di personale particolarmente qualificato in capo alle start up innovative e agli incubatori certificati. Effetto: Maggiori benefici alle start-up innovative. ARTICOLO 28, COMMA 2 Le ragioni automatiche di liceità per la stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato per le start up innovative vengono estese anche alla fattispecie del lavoro in somministrazione. Effetto: Maggiori benefici alle start-up innovative.

FAC-SIMILE PER L AUTOCERTIFICAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA DICHIARAZIONE DEL POSSESSORE DEI REQUISITI DI IMPRESA START-UP INNOVATIVA (Art. 25, L.n.221/2012) Il/La sottoscritto/a... nato/a a..(..) il.././., di cittadinanza. residente a ( ) in.n codice fiscale., in qualità di legale rappresentante della società..con sede a ( ) in...n. codice fiscale..-n. Rea. consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità negli atti e l uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale secondo quanto previsto dall art. 76 del Dpr 445/2000 e che, se dal controlllo effettuato emergerà non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventuale emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi degli art. 46 e 47 del Dpr 445/2000. DICHIARA che la su indicata società, è in possesso dei requisiti di impresa start-up innovativa, di seguito elencati, previsti dall art.25, comma 2, L.221/2012, al fine della sua iscrizione nella apposita sezione speciale del Registro imprese di cui all art.25, comma 8 della L.221/2012: A)i soci, persone fisiche, detengono al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi, la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell assemblea ordinaria dei soci;

B)è costituita e svolge attività d impresa da non più di quarantotto mesi; C)ha lede principale dei propri affari ed interessi in Italia; D)a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale valore della produzione annua, così come risultante dall ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro; E)non distribuisce, e non ha distribuito, utili; F)ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; G)non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo d azienda; H)possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti (apporre una croce su almeno una delle scelte seguenti): o o o le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 20 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci e amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d uso. Le spese risultano dall ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa; impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale, in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all estero; sia titolare o depositario o licenziatario di almeno una privativa industriale relativa a un invenzione industriale biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all oggetto sociale e all attività d impresa. Nel caso di presentazione dell elenco dei soci, inoltre dichiara: o la veridicità, con trasparenza verso fiduciarie e holding, dell elenco dei soci descritto nella domanda al registro imprese a cui la presente autodichiarazione è allegata..., il../../. luogo(comune)

N.b. Il presente modulo deve essere compilato, predisposto in formato pdf/a, sottoscritto dal dichiarante (RAPPRESENTANTE LEGALE SOCIETA ) con firma digitale.