Il federalismo fiscale e la fiscalità regionale nel Titolo V della Costituzione e prospettive di riforma. Ernesto Longobardi e Francesco Porcelli



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Master in Economia e Finanza delle aziende pubbliche Università di Bari Sede di Taranto Il federalismo fiscale e la fiscalità regionale nel Titolo V della Costituzione e prospettive di riforma 14 e 28 giugno 2006 Ernesto Longobardi e Francesco Porcelli Dipartimento di Scienze Economiche Università di Bari

La scaletta della lezione Il decentramento finanziario e istituzionale in Italia, un pò di storia La riforma del Titolo V (2001) Una possibile attuazione del Titolo V, simulazione ISAE La finanza regionale: il decreto legislativo 56/2000 i tributi locali Un approfondimento sulla perequazione e la questione del Dlgs. 56/2000. Verso una sua riabilitazione? Proposta ACoFF per l attuazione del federalismo fiscale

Storia La situazione pre-decentramento Finanza derivata: accentramento prelievo, finanziamento tramite trasferimenti spesso di tipo vincolato Motivazioni: aspetti redistributivi e di efficienza (forti critiche alla gestione dei tributi locali prima della riforma tributaria, centralizzazione Ilor) A inizio anni 90 i trasferimenti erariali Ror sono il 97% del totale delle entrate locali, quasi tutti vincolati Problemi: crisi finanziaria, scarsa capacità di gestione autonoma del bilancio, finanziamenti ex-post a carico del bilancio dello Stato (decreto Stammati, fiscalizzazione disavanzi finanziari), limitati effetti redistributivi, trasferimenti discrezionali, prevalenza spesa storica nei criteri di finanziamento, fly paper effects.

Gli obiettivi del decentramento Storia Responsabilizzare autonomie locali sul proprio bilancio; autonomia a livello tributario capacità di programmazione; Migliorare la rappresentanza degli interessi locali; Rendere più responsabile finanziariamente il ceto politico locale Ci sono anche ragioni politiche (redistribuzione tra aree..)

La tecnica del decentramento Storia ENTRATE : processo a cascata sostituzione trasferimenti vincolati con trasferimenti senza vincolo di destinazione; sostituzione trasferimenti con compartecipazioni a tributi erariali sostituzioni compartecipazioni con tributi propri; SPESA: delega funzioni e ampliamento competenze con legge ordinaria, introduzione di leggi tese a rendere direttamente responsabile l ente locale di eventuali disavanzi;

Storia La tecnica del decentramento (2) POLITICA: modifica delle leggi elettorali, sistema semipresidenziale (elezioni Sindaco, Presidenti Regioni, Province), personalizzazione: rapporto eletto /cittadini in cerca di maggiore accountability; COSTITUZIONE: modifica leggi costituzionali per ridefinire e stabilizzare i rapporti tra livelli di governo;

Le tappe principali del decentramento Storia 1990 previsione autonomia tributaria Comuni; 1992 introduzione Ici ; 1993 regionalizzazione contributi sanitari; 1993 elezione diretta del Sindaco e del Presidente Provincia 1995 abolizione trasferimenti vincolati regioni (eccetto FSN), compartecipazione accisa benzine, tributo sui rifiuti, fondo perequativo; 1997-8 Leggi Bassanini sul decentramento amministrativo e decreti delegati; 1998 abolizione contributi regionali, introduzione Irap, introduzione addizionale regionale sull Irpef; 1999 introduzione addizionale comunale e provinciale sull Irpef; 1999 Legge Costituzionale per l elezione diretta Presidente Giunta Regionale e autonomia statutaria; 2000 decreto leg.56, abolizione trasferimenti erariali FSN, introduzione compartecipazione IVA; 2001 Revisione Titolo V costituzione; 2005? Possibile nuova riforma costituzionale (Referendum 25 e 26 giugno 2006)

Il nuovo Titolo V Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 Modifiche al titolo V della parte seconda della costituzione

Art. 119 (L. Cost. 3 del 2001) Autonomia finanziaria di comuni, province, città metropolitane e regioni Si realizza mediante: TRIBUTI ED ENTRATE PROPRI (stabiliti e applicati in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica) COMPARTECIPAZIONI AL GETTITO DI TRIBUTI ERARIALI RIFERIBILE AL TERRITORIO FONDO PEREQUATIVO RISORSE AGGIUNTIVE E INTERVENTI SPECIALI DA PARTE DELLO STATO PATRIMONIO PROPRIO INDEBITAMENTO (per finanziare le sole spese di investimento) Titolo V

Art. 119 comma 1 Titolo V Nuovo testo: I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Vecchio testo: Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni

Due aspetti Titolo V autonomia finanziaria a tutti i livelli di governo di entrata e di spesa maggiore concretezza al concetto di autonomia finanziaria potere di conseguire risorse proprie e potere di scelte proprie e indipendenti sul loro impiego

Art. 119 comma 2 Titolo V Nuovo testo: I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. Vecchio testo: Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali,.

Limiti al potere d imposizione Titolo V Potere di imposizione nel rispetto di due criteri: armonia con la Costituzione; rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. I principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario sono materia di legislazione concorrente tra Stato e Regioni.

Art.117 comma 3 Titolo V Sono materie di legislazione concorrente quelle (materie) relative a: armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario

Chi deve coordinare chi? Titolo V Scelta che ha sollevato molte perplessità: si tratta di un vero puzzle: coordinante e coordinato hanno entrambi poteri nella definizione delle regole di coordinamento (Giarda, 2003) non è concepibile che il coordinamento sia effettuato contemporaneamente dalle regioni: ci sarebbero venti diverse leggi di coordinamento, cosa che implicherebbe un coordinamento dei coordinamenti! (Fossati, 2003)

La compartecipazione Titolo V Compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio esplicito riferimento al territorio: il gettito delle compartecipazioni affluisce alle Regioni ove esso è prodotto

Art. 119 comma 3 Titolo V La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. La perequazione viene, con il nuovo articolo 119, indicata esplicitamente come fonte di finanziamento per le spese regionali.

Perequazione verticale Il soggetto che opera la perequazione è lo Stato: Anche secondo comma dell articolo 117, attribuisce, alla lettera e), la materia perequazione delle risorse finanziarie alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Titolo V Perequazione di tipo verticale

Senza vincolo di destinazione Titolo V Si fa riferimento alla tipologia dei trasferimenti perequativi, che devono essere generali o senza vincolo di destinazione, quindi senza indicazioni circa la specificità della spesa da finanziare.

Criterio della capacità fiscale Titolo V Si individua la base della perequazione nella capacità fiscale per abitante, che il vecchio testo della Costituzione non menzionava affatto riferendosi invece ai bisogni delle Regioni Redistribuzione di materia imponibile senza collegamento con i fabbisogni, dipendenti in larga misura dalle caratteristiche della popolazione e del territorio e dalla funzione di produzione di servizi regionali

Quanta perequazione, quanta differenziazione Titolo V Problema della dimensione della perequazione da vari gradi di differenziazione nell offerta dei servizi alla uniformità di trattamento, con l annullamento, dunque, delle differenze nella capacità fiscale per abitante

Art.117 comma 2 lettera m) Titolo V Tra le materie di competenza esclusiva dello stato ritroviamo: La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

Titolo V Capacità fiscale o Fabbisogno? Dalla lettura congiunta del 117 e del 119 emerge una contraddizione Perequazione in base al criterio della capacità fiscale, art. 119 comma 3 perequazione in base al criterio del fabbisogno, art. 117 comma 2 lettera m)

Art. 119 comma 4 Titolo V Nuovo testo: Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Vecchio testo: in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.

Autosufficienza finanziaria Titolo V Il quarto comma prevede, dunque, un principio di autosufficienza finanziaria in base al quale l insieme di tributi propri, compartecipazioni e fondo perequativo consente di finanziare integralmente le funzioni attribuite Non possono essere trasferite alle Regioni risorse in quantità inferiore a quelle impiegate in precedenza dallo Stato per svolgere le funzioni ora decentrate

Titolo V Capacità fiscale o Fabbisogno? (2) Se il comma 4 del art. 119 prevale sui primi tre allora Livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali (sanità, istruzione e assistenza) Fabbisogno Altre funzioni e oltre i livelli essenziali delle prestazioni Capacità fiscale

Titolo V Fabbisogno, questioni da risolvere Come interpretare il criterio del fabbisogno? in termini di input (spesa) in termini di output (livello dei servizi) Chi deve fissare il livelli essenziali delle prestazioni (LEP)? lo Stato le Regioni in mondo concertato lo Stato e le Regioni

Titolo V Art. 119 comma 5: contributi speciali Nuovo testo: Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. Vecchio testo: Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali

Trasferimenti vincolati Titolo V L ammontare delle risorse aggiuntive sembra debba essere necessariamente finanziato tramite trasferimenti statali specifici con vincoli di destinazione (non si applicherebbe pertanto la condizione del comma 3 dell art. 119)

Due gruppi di obiettivi Titolo V coesione solidarietà sociale accesso all effettivo esercizio dei diritti della persona sviluppo economico rimozione di squilibri economico sociali

Art. 119 comma 6 Titolo V Nuovo testo: I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti. Vecchio testo: La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica

Limiti all indebitamento Titolo V Si consente il ricorso all indebitamento solo per finanziare spese di investimento Possibile interpretazione: in presenza dei vincoli del Patto di stabilità e crescita (che in prospettiva chiede pareggi di bilancio) implica la necessità di avanzi di bilancio per lo Stato Altra interpretazione: Regioni ed Enti locali sono autorizzati a ricorrere al prestito bancario o ad emissioni obbligazionarie per finanziare le spese per investimenti che non vengono computate nel disavanzo complessivo di bilancio (ma questo attualmente non è previsto nel trattato di Maastricht né nel Patto di stabilità e crescita)

Simulazione ISAE 2006 Cosa accadrebbe se decentrassimo sia le entrate e sia le spese secondo quanto previsto dal Titolo V?

Entrate per origine Entrate fiscali Trasferimenti Vendite di beni e servizi Contributi agli investimenti Altre entrate Totale entrate Indebitamento Conto economico della AP locale 2004 (ISTAT) ml di euro 90.877 75.991 13.756 14.602 2.141 197.367-12.652 % 16% 58% 44% Spese per funzione Sanità Affari economici Servizi generali Istruzione Abitazioni e territorio Protezione sociale Cultura Ambiente Ordine pubblico e sicurezza Difesa 32,3% Totale spese 29,0% ml di euro 89.428 34.446 26.041 21.098 9.880 8.671 7.874 6.149 3.784 15 207.386 ISAE % 98% 57% 22% 31% 100% 4% 68% 87% 15% 0,1% 31,7%

Il decentramento costituzionale ISAE Il decentramento ulteriore previsto dalla Costituzione richiederebbe di trasferire ulteriori risorse alle regioni (e a cascata, agli altri enti locali) per circa il 5% Pil o il 10% della Spesa pubblica; Questo decentramento sarebbe focalizzato essenzialmente nell area del Welfare, in particolare sull Istruzione; Ma il decentramento al Sud sarebbe maggiore (perché più spesa pubblica da decentrare è concentrata al Sud che al Nord); E lo sarebbe ancor di più rispetto al Pil (il 10% del Pil delle Regioni del Sud).

I numeri del decentramento ISAE 70 mld, 5,2% del PIL, il trasferimento di spesa verso le AP locali 45 mld, l ammontare di spesa trasferito per l istruzione 71 mld, dimensione del fondo perequativo 77 mld, l incremento delle entrate fiscali tra compartecipazioni e tributi propri derivati

Spese AP simulazione attuazione art. 117 (ISAE 06) ISAE Totale Abitaz. e territorio Sanità Ambiente Cultura Affari economici Istruzione Servizi generali Ordine pubblico Protez. sociale Difesa 31,7% 31,1% 22,4% Ripartizione della spesa per funzioni Effettivo per il 2004 67,8% 57,3% 100,0% 98,3% 87,4% 77,6% 85,0% 96,5% 99,9% 68,3% 42,7% 68,9% 32,2% 0,0% Simulazione piena attuazione art. 117 C. 31,2% 57,6% 100,0% 99,0% 97,7% 77,4% 96,8% 85,0% 90,4% 78,5% 99,9% 68,8% 42,4% 22,6% Incr. % delle spese per le Amm. Locali 33,8% 2,4% 0,6% 10,7% 15,7% 19,9% 214,6% 0,7% 0,0% 172,8% 0,0% Amm. Locali Stato

Entrate AP simulazione attuazione art. 119 (ISAE 06) 180 160 140 120 100 80 60 40 20-168 91 71 70 14 - Miliardi di euro 14 11 15 4 11 ISAE 2004 ante decentramento Simulazione ISAE attuazione art. 119 C. su orientamenti ACoFF Entrate fiscali Perequazione Trasferimenti Vendita di beni e servizi Altre entrate correnti Contributi agli invest.

Decreto Legislativo 56 del 2000 prevede l'abolizione dei trasferimenti erariali a favore delle Regioni a statuto ordinario (e, in particolare, quelli destinati alla spesa sanitaria corrente) e la loro contestuale sostituzione con: un aumento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'irpef pari a 0.4 (aliquota minima dallo 0.5% allo 0.9% - aliquota massima dall 1% all 1,4%) con contestuale riduzione delle aliquote nazionali; un aumento della quota dell accisa sulla benzina spettante alle regioni (da 242 a 250 per ciascun litro di benzina venduta); l'introduzione di una compartecipazione regionale all'iva nella misura del 25,7% del gettito (di due anni prima).

Art.10 L.133/99 Dlgs. 56/2000 delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi riguardanti il finanziamento delle Regioni a statuto ordinario e l'adozione di meccanismi perequativi interregionali. La delega viene attuata con il D. Lgs. 56/2000

Dlgs. 56/2000 Fondo perequativo nazionale Istituisce un "Fondo perequativo nazionale al fine di consentire che una parte del gettito della compartecipazione all'iva venga destinata alla realizzazione degli obiettivi di solidarietà interregionale

Meccanismo della compartecipazione IVA e del fondo perequativo* Dlgs. 56/2000 L ammontare totale del gettito IVA da destinare alle Regioni a titolo di compartecipazione (CIVA) è ottenuto per differenza tra i trasferimenti soppressi e l aumento dei tributi propri (addizionale IRPEF e quota regionale dell accisa sulla benzina). (+) Trasferienti aboliti 39.720 (-) Aumento tributi propri 3.762 (=) Compartecipazione IVA 35.958 (pari al 25,7% del gettito IVA) (CIVA) * tutti i calcoli si riferiscono al 2001

Dlgs. 56/2000 Come si calcola la quota CIVA La quota teorica, CIVA i, da attribuire a ciascuna regione è fatta pari alla quota dei consumi delle famiglie nella regione sul totale nazionale (ISTAT) CIVA i CIVA = consumi regi consumi nazionali

La perequazione Dlgs. 56/2000 In applicazione dell art. 10 della legge 133/99, si prevede un meccanismo perequativo basato sui due criteri: capacità fiscale fabbisogno

capacità fiscale vs bisogni Dlgs. 56/2000 Criterio della capacità fiscale si ridistribuisce capacità di spendere Criterio dei bisogni Si assegnano le risorse necessarie per finanziare predeterminati livelli di spesa

Perequazione in base alla capacità fiscale (1) Dlgs. 56/2000 La perequazione della capacità fiscale si effettua in riferimento al gettito procapite nazionale dei tributi propri (IRAP + benzina + addizionale IRPEF + tassa auto) G = Tot.Tribut i Propri Tot. Popolazion e RSO = 77.768 48.426 (mld) (mila) = 1.599 (mila)

Perequazione in base alla capacità fiscale (2) Dlgs. 56/2000 La perequazione riduce del 90% le differenze regionali del gettito procapite Perequazione per la regione i: P i = [ G G ] i * 0,9* Popolazione

Perequazione della Dlgs. 56/2000 capacità fiscale: un esempio Calcolo della perequazione per la regione più ricca e per la regione più povera REGIONI gettito gettito 90% della popolazione procapite procapite differenza perequazione differenza regione regione nazionale LOMBARDIA 2.217 1.599-618 -556 9.029-5.022 CALABRIA 741 1.599 858 772 2.065 1.595

Perequazione in base al fabbisogno Dlgs. 56/2000 La perequazione in base al fabbisogno doveva basarsi sulle indicazioni del Piano sanitario nazionale, sui fabbisogni procapite, in relazione: alle caratteristiche della popolazione a un coefficiente di scala. F i

La perequazione complessiva Dlgs. 56/2000 COMP = P + i i F i COMP i CIVA i = = contributo al fondo ( ) prelievo dal fondo ( + )

Perequazione complessiva: un esempio Dlgs. 56/2000 Calcolo della perequazione per la regione più ricca e per la regione più povera regioni capacità fabbisogno COMP CIVA diff. LOMBARDIA -5.022 5.825 803 7.543-6.740 CALABRIA 1.595 1.510 3.105 1.183 1.922

Dlgs. 56/2000 Un lungo periodo di transizione Il decreto 56 prevedeva un lungo periodo di transizione, un passaggio molto graduale dal criterio della spesa storica al nuovo meccanismo. Solo nel 2013 il nuovo regime sarebbe entrato pienamente in vigore.

I potenziali risultati distributivi Dlgs. 56/2000 Se il 56 avesse prodotto in pieno i suoi effetti, a regime, nel 2013, si avrebbe avuto ancora un ingente trasferimento di risorse dalle regioni più ricche alle regioni più povere, ma minore di quello che sarebbe risultato a legislazione invariata.

Una domanda Dlgs. 56/2000 Cos è il CIVA? Quale la differenza con i trasferimenti?

Una riforma condivisa Dlgs. 56/2000 Si conta sul fatto che la maggiore ampiezza della torta ammortizzi gli effetti dei diversi criteri di distribuzione. Le Regioni sembrano accettare il nuovo modello. Si ritiene che l insieme delle risorse spostate dal centro alla periferia debba comunque aumentare come effetto del decreto.

Dalla condivisione al conflitto Successivamente, invece, nell applicazione del 56, lo scontro: tra centro e periferia sull ammontare delle risorse da decentrare tra periferia ricca e periferia povera sull ammontare della redistribuzione Dlgs. 56/2000 Mancata intesa tra Stato e Regioni circa l ammontare e il riparto delle risorse.

Dlgs. 56/2000 Regole non condivise incertezza e conflitto su CIVA totale (la differenza tra trasferimenti soppressi e gettito derivante dagli aumenti dei tributi propri) conflitto sulla redistribuzione di risorse

Due periodi Dlgs. 56/2000 2000-2002 Periodo caratterizzato da norme concertate Stato-Regioni: con l Accordo Stato-Regioni del 3 agosto del 2000 e quello dell 8 agosto 2001 vengono accresciuti i fondi a carico del bilancio dello Stato le erogazioni effettive vengono condizionate all adozione di misure atte a riportare in equilibrio le quote a loro carico. riconoscimento da parte del Governo del sottodimensionamento delle risorse in campo sanitario in cambio di comportamenti virtuosi da parte delle Regioni in tema di spesa.

Due periodi Dlgs. 56/2000 2003-2004 regole di gestione accentrata della spesa sanitaria inserite nelle leggi finanziarie per il 2003 e il 2004: il centro ripropone controlli di tipo verticale e si serve di severi provvedimenti di contenimento delle spese

Quali le lezioni dalla Dlgs. 56/2000 mancata applicazione del decreto? Gli obiettivi del decreto 56 erano: certezza delle risorse per le Regioni; trasparenza del sistema perequativo; condivisione dei criteri di ripartizione delle risorse; incentivi all efficienza; autonomia regionale; incentivi allo sforzo fiscale.

Certezza Dlgs. 56/2000 Con il decreto 56/2000 si adotta una formula precisa e predeterminata, chiamata in teoria a reggere nel corso del tempo, in luogo dei trasferimenti contrattati. Tuttavia assenza di convergenza sulle stime alla base della quantificazione delle risorse da imputare come spesa storica (in realtà si tratta non della spesa storica ma dei trasferimenti soppressi al netto del provento dei nuovi tributi)

Dlgs. 56/2000 Trasparenza Con il decreto legislativo 56/2000, si ottiene indubbiamente una maggiore chiarezza nella definizione del sistema di finanziamento regionale. La opacità dei flussi delle risorse provenienti dal bilancio statale viene superata da un meccanismo perequativo in cui sono evidenti apporti e tiraggi dal Fondo di solidarietà interregionale.

Dlgs. 56/2000 Condivisione Minore effetto perequativo rispetto allo schema precedente imperniato sui trasferimenti. Si introducono modifiche a favore delle Regioni più sviluppate e si riducono, nell orizzonte temporale tracciato dal decreto, le quote a favore delle Regioni del Mezzogiorno. Il meccanismo è stato immediatamente contestato delle Regioni del Centro-Sud.

Incentivi all efficienza Dlgs. 56/2000 L intenzione era quella di un irrigidimento del vincolo di bilancio per le Regioni, che permetta una conseguente, maggiore efficienza allocativa. I mancati accordi tra Stato e Regioni e, di conseguenza, la non emanazione dei DPCM, ma anche la revisione (contemplata peraltro nelle stesse norme) delle quote di compartecipazione IVA avvenuta nel periodo di prima attuazione hanno rappresentato, di fatto, un ostacolo al raggiungimento di una maggiore efficienza, dato il rischio di allentamenti del vincolo di bilancio regionale.

Autonomia Dlgs. 56/2000 Problema del non allineamento tra entrate, connesse al ciclo economico, ed uscite che dipendono da numerosi fattori espansivi (invecchiamento della popolazione, innovazione tecnologica, rinnovo dei contratti, ecc.), la cui evoluzione risulta spesso superiore al tasso di crescita del PIL nominale: nel quinquennio tra il 1996 e il 2001, la spesa per il servizio sanitario nazionale è aumentata del 43,9%, a fronte di un incremento del PIL nominale, nel corrispondente periodo, pari al 24,2%

Incentivi allo sforzo fiscale Dlgs. 56/2000 Le Regioni con basi imponibili limitate (tipicamente quelle che maggiormente avrebbero bisogno di risorse autonome) possono ottenere scarse risorse aggiuntive: il grado di effettivo autofinanziamento resta pressoché immutato. A conferma degli spazi limitati di incremento di autonomia, dovuti al basso potenziale fiscale, si colloca quanto accaduto nel 2002, anno in cui, al fine di promuovere una maggiore stabilità finanziaria, le Regioni hanno tenuto comportamenti differenziati il Nord ha aumentato le aliquote di propria manovrabilità il Sud ha cercato di ridurre le spese e ha reintrodotto i ticket di compartecipazione alla spesa.

La distribuzione delle entrate e delle spese La distribuzione delle entrate fiscali sul territorio risulta molto sperequata. In media i tributi propri sono doppi al Nord che al Sud, con un divario che è di 4 volte la regione più ricca e quella più povera La distribuzione delle spese risulta, invece, più omogenea (SVIMEZ 2005): Spese correnti procapite degli enti territoriali (2003): 2.824,10 euro al centro/nord 2.490,7 euro al sud Spese in conto capitale (2003): 865, 2 euro al centro/nord 603,9 euro al sud

Il decentramento delle entrate Dagli anni 90 ad oggi il decentramento delle entrate è stato molto più marcato di quello delle spese (costante intorno al 14% del PIL) Entrate fiscali AP locali Entrate totali AP locali = 15% del 1990 46% del 2004 Entrate fiscali AP locali Entrate fiscali AP = 5% del 1990 16% del 2004

Le principali entrate tributarie delle AP locali Il Dlgs. 446/97 IRAP (imposta regionale sulle attività produttive) [REGIONI] Addizionale IRPEF (Regionale e Comunale) [REGIONI e COMUNI] Il Dlgs. 504/92 ICI (imposta comunale sugli immobili) [COMUNI] Altri tributi, tasse e tariffe Bollo auto (Tassa di possesso auto) [REGIONI] Imposta sull RC auto [PROVINCE] Compartecipazione sull accisa sulle benzine [REGIONI] Imposta sulla pubblicità [COMUNI] PRA (imposta di trascrizione nel pubblico registro automobilistico) [PROVINCE] TARSU (Tassa per l asporto dei rifiuti solidi urbani) [COMUNI] TOSAP (Tassa per l occupazione delle aree pubbliche) [COMUNI]

Entrate tributarie delle AP locali, 2004 (ISTAT) i tributi Altro 30,7; 35% IRAP 31,6; 35% Add. IRPEF com. 1,6; 2% Imposta RC auto 2; 2% Bollo auto 4,3; 5% Add IRPEF reg. 6,7 8% ICI 11,7 13%

i tributi Cosa s intende per tributi propri? Posizione degli economisti Sono tributi propri quelli per i quali Regioni, il Comuni o Province possono variare la base imponibile e/o almeno l aliquota del tributo. Posizione della Corte Costituzionale Sono tributi propri quelli introdotti formalmente dall assemblea legislativa dell ente a cui si riferiscono. Quindi: L IRAP per gli economisti è un tributo proprio delle regioni, mentre per la Corte costituzionale non lo è in quanto introdotto con legge del parlamento nazionale e non dal consiglio regionale.

Il Decreto 446/1997 i tributi Il processo per la riorganizzazione della finanza regionale segna un momento molto significativo con le deleghe della legge finanziaria per il 1997 (L. 662/96, art. 3, co. 143-159) e con il seguente D. Lgs. 446/97. Le principali innovazione di questo disegno di riforma sono: l istituzione dell'irap (Imposta regionale sulle attività produttive); l istituzione dell'addizionale regionale all'irpef; il riordino della disciplina dei tributi locali.

Dlgs. 56/2000 La perequazione: un approfondimento Si prevede un meccanismo perequativo basato sui quattro coefficienti: capacità fiscale popolazione residente fabbisogno sanitario dimensione geografica

Perequazione in base alla capacità fiscale (1) Dlgs. 56/2000 La perequazione della capacità fiscale si effettua in riferimento al gettito procapite nazionale dei tributi propri (IRAP + benzina + addizionale IRPEF + tassa auto) G = Tot.Tributi Propri Tot. Popolazione RSO = 77.768 (mld) 48.426 (mila) = 1.599 (mila)

Perequazione in base alla capacità fiscale (2) Dlgs. 56/2000 La perequazione riduce del 90% le differenze regionali del gettito procapite Perequazione per la regione i: P i = [ G G ] i * 0,9* Popolazione

Perequazione della Dlgs. 56/2000 capacità fiscale: un esempio Calcolo della perequazione per la regione più ricca e per la regione più povera REGIONI gettito gettito 90% della popolazione procapite procapite differenza perequazione differenza regione regione nazionale LOMBARDIA 2.217 1.599-618 -556 9.029-5.022 CALABRIA 741 1.599 858 772 2.065 1.595

Perequazione della Dlgs. 56/2000 capacità fiscale: la formula P i

Dlgs. 56/2000 Altri parametri per la perequazione (1) N i

Dlgs. 56/2000 Altri parametri per la perequazione (2) S i

Dlgs. 56/2000 Altri parametri per la perequazione (3) G i

La perequazione complessiva Dlgs. 56/2000 COMP i = P i + N i + S i + G i F i COMP i CIVA i = = contributo al fondo ( ) prelievo dal fondo ( + )

Perequazione Dlgs. 56/2000 complessiva: la prima applicazione (1)

Perequazione Dlgs. 56/2000 complessiva: la prima applicazione (2)

Ultimi sviluppi (1) Dlgs. 56/2000 Il 56 è approvato il 18 febbraio del 2000 Doveva essere applicato a partire dall anno 2001 Entro il 30 luglio del 2000 si dovevano ricalcolare le aliquote (Irpef e benzina) e quota di compartecipazione (inizialmente fissata al 25,7%) per l applicazione del 56 nel 2001 e poi entro il 30 luglio 2001 per l applicazione del 56 nel 2002 ogni volta in base ai dati di consuntivo dell anno precedente le aliquote dovevano essere fissate in modo definitivo entro il 30 settembre 2002.

Ultimi sviluppi (2) Dlgs. 56/2000 Ipotesi di invarianza del rapporto spesa sanitaria/pil Elasticità dell insieme dei tributi (tributi regionali + IVA) vicina all unità (leggermente inferiore a 1 per tributi regionali, leggermente superiore per IVA) se si fosse riconosciuta la necessità di una dinamica più sostenuta della spesa sanitaria rispetto al PIL si sarebbe dovuta aumentare la quota di compartecipazione

Ultimi sviluppi (3) Dlgs. 56/2000 Applicazione graduale del nuovo meccanismo Nel 2001, primo anno di applicazione, riparto storico: ciascuna regione avrebbe ottenuto le stesse risorse che con il vecchio sistema. 2002 95% 5% 2003 90% 10% 2004 81% 19% 2005 72% 28%. 2013 0% 100% Primo, fallito, tentativo di applicazione Mai applicati

Ultimi sviluppi (4) Dlgs. 56/2000

Ultimi sviluppi (5) Dlgs. 56/2000 Già nel 2000 ci si comporta come se il 56 non esistesse Logica della contrattazione centro periferia: accordi in materia sanitaria: 3 agosto 2000 8 agosto 2001 prescindono completamente dall attuazione del decreto

Ultimi sviluppi (6) Dlgs. 56/2000 Prima applicazione nel 2004 per l anno 2002: Compartecipazione IVA fissata al 37,39% (DPCM 7 maggio 2004) Riparto (DPCM 14 maggio 2004)

Ultimi sviluppi (7) Dlgs. 56/2000

Ultimi sviluppi (8) Dlgs. 56/2000

Ultimi sviluppi (9) Dlgs. 56/2000 Due Regioni (Puglia, Campania) presentano ricorso presso la Corte Costituzionale e presso il TAR del Lazio Atto di intervento di alcune Regioni del Centro-Nord (tra cui Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Lazio) a difendere l applicazione del 56 prevista dal DPCM del 14 maggio 2004 (nel gennaio 2006 sentenza del TAR del Lazio accoglie il ricorso) Con DL 314 del 30 dicembre 2004 il Governo sospende l applicazione del 56 e quindi l efficacia dal DPCM 14 maggio 2004 Sospensione prevista fino al 28 febbraio 2005 poi prorogata fino al 30 aprile Impegno per un nuovo sistema entro 30 settembre 2005

Ultimi sviluppi (10) Dlgs. 56/2000

Ultimi sviluppi (11) Dlgs. 56/2000

Ultimi sviluppi (12) Dlgs. 56/2000 Sistema di finanziamento provvisorio: anticipazioni di tesoreria in via provvisoria e salvo conguaglio necessarie ad assicurare (insieme a gettito IRAP e addizionale IRPEF) finanziamento spesa sanitaria corrente legge finanziaria 2005: solo il 95% del fabbisogno sanitario il 314 prevede intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni DL 314/2004 sospende l applicazione del fondo perequativo del D.L.vo 56 e l efficacia del Dpcm del 14 maggio 2004 Riparto per il 2003: iscritto all o.d.g. Conferenza Stato-Regioni ma successivamente ritirato

Ultimi sviluppi (13) Dlgs. 56/2000 Conferenza straordinaria di Santa Trada (luglio 2005) Accordo tra le Regioni ed elaborazione di due documenti

Ultimi sviluppi (14) Dlgs. 56/2000 Primo documento di Santa Trada 1) Criteri per emanazione Dpcm per fondi 2002-2005 diluizione temporale applicazione quota perequativa: il 56 prevedeva lo spostamento ogni anno di una quota del 9%, partendo da 90%-10% per il 2003; l accordo di Santa Trada prevede l 1,5% a partire dal 2003 12 anni a 64 anni per la piena applicazione

Ultimi sviluppi (15) Dlgs. 56/2000 Primo documento di Santa Trada 2) Clausola di garanzia. Limite massimo all ammontare totale degli scostamenti che, per l insieme delle Regioni, la formula perequativa può produrre rispetto al solo riferimento alla spesa storica: 23,4 milioni per il 2002, importo moltiplicato rispettivamente per 2, 3, 4 per il 2003, 2004, 2005

Ultimi sviluppi (16) Dlgs. 56/2000 Secondo documento di Santa Trada Linee generali di un nuovo sistema. Porre mano già dal 2006 all attuazione del sistema previsto dall art. 119. Processo decisionale condiviso che parta dall accoglimento dall Accordo interistituzionale sottoscritto da Regioni e Enti locali nel giugno 2003.

Ultimi sviluppi (17) Dlgs. 56/2000 Legge finanziaria per il 2006 comma 320 recepisce l accordo di Santa Trada. Il limite massimo all ammontare degli scostamenti fatto pari a quello riscontrato nel 2002. comma 324 si cancella la previsione contenuta nel 56 della fissazione definitiva (via via slittata fino al luglio 2005) delle aliquote della compartecipazione IVA e accisa e dell Add. Irpef.

Proposta ACoFF per l attuazione del federalismo fiscale Background (dal 2003 al 2005) Pubblicazione dei risultati, settembre 2005 Analisi del lavoro della Commissione Reazioni in ambito politico e proroga dei lavori fino al 30 settembre 2006

Background (1) ACoFF L ACoFF (Alta Commissione per la definizione dei meccanismi strutturali del federalismo fiscale) è stata istituita del 2003 in base all art. 3 lettera b) della L. 289 del 2002 (finanziaria per il 2003) Base per la sua attivata: Costituzione (art. 117, 118 e in particolare l art. 119) Accordo inter-istituzionale sulle linee fondamentali del federalismo fiscale sottoscritto tra Regioni e Enti locali (ma non dal Governo) il 18 giugno 2003

Background (2) ACoFF Presupposto fondamentale per l inizio dell attività dell ACoFF Accordo MAI REALLIZZATO in sede di Conferenza unificata tra Governo ed Autonomia locali (Conferenza Stato-Regioni) sui principi fondamentali del federalismo fiscale

Background (3) ACoFF L intera vicenda dell ACoFF è una sintesi della situazione di paralisi che ha contraddistinto tutta l attuazione del progetto federalista dal 2001 ad oggi. Sentenze della Corte Costituzionale (269, 297 e 311 del 2003 37, 41 e 214 del 2004) In assenza di una legge di coordinamento le Regioni non possono istituire nuovi tributi (art. 119 C. comma 2, principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario)

Background (4) ACoFF Compiti dell ACoFF Individuare i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario in base ai quali realizzare la legge di coordinamento Proporre le linee guida per l attuazione dell art. 119 della Costituzione Riformare il Dlgs. 56 del 2000

Il lavoro dell ACoFF (1) ACoFF Pubblicazione nel settembre del 2005 di una poderosa raccolta di documenti: Relazione della Commissione; Rapporto del comitato tecnico scientifico e tecnico istituzionale (allegato 1) Relazione per la riforma del Dlgs. 56 del 2000 (allegato 2) Sintesi dei modelli di federalismo fiscale degli altri paesi europei (allegato 3) Regionalizzazione delle imposte sul reddito d impresa (allegato 4) Stato di attuazione dell ISEE (allegato 5)

Il lavoro dell ACoFF (2) ACoFF 1) Principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario 2) Caratteristiche dei tributi propri, di quelli erariali devoluti e delle compartecipazioni 3) Sistema di perequazione e riforma del Dlgs. 56 del 2000 4) Costi standard per la stima delle spese degli Enti territoriali e dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) 5) Patto di stabilità interno (PSI)

I principi di coordinamento (1) ACoFF Necessità del coordinamento per l attuazione del decentramento finanziario Corte Costituzionale, sentenza n. 37 del 2004 La corte ritiene fondamentale per l attuazione del decentramento l intervento del legislatore statale il quale, al fine di coordinare l insieme della finanza pubblica, dovrà non solo fissare i principi cui i legislatori regionali dovranno attenersi, ma anche determinare le grandi linee dell intero sistema tributario, e definire gli spazi ed i limiti entro i quali potrà esplicarsi la potestà impositiva, rispettivamente di Stato, Regioni ed Enti locali

I principi di coordinamento (2) ACoFF Dalla lettura congiunta dell art. 117 C. (comma 3) e dell art. 119 C. (comma 2) emerge la forma piramidale del coordinamento Sistema macchinoso in assenza di un Senato federale o di una Camera delle regioni Legge statale Coordinamento tra Stato e Regioni Legge regionale Coordinamento tra Regioni ed Enti locali

I principi di coordinamento (3) ACoFF Per principi di coordinamento s intende la formulazione di una guide line cui le Regioni (e gli Enti Locali) dovranno attenersi nello svolgimento della loro potestà d imposizione Attuabili solo con legge statale per evitare che in materia tributaria si crei un sistema puro di doppio binario tra legge statale e regionale

I principi di coordinamento (4) ACoFF Devono essere contemperate due esigenze 1) Vincolare l asseto dell intero sistema tributario al rispetto: dei valori di ordine costituzione interenti alla disciplina tributaria (progressività, capacità contributiva ecc..) degli impegni finanziari di rango internazionale e sopranazionale della corretta gestione delle finanze pubbliche della tutela del contribuente 2) Garantire agli Enti territoriali l autonomia prevista dalla Costituzione, ovvero la competenza delle Regioni nel coordinamento del sistema tributario all interno del proprio territorio (accordo tra regioni e enti locali del giugno 2003)

I principi di coordinamento (6) ACoFF Correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso alle funzioni esercitate Obiettivo Garantire la corrispondenza tra responsabilità finanziaria e amministrativa Opportunità Potrebbe consentire un corretto riordino delle basi imponibili tra le istituzioni e rappresentare una guida per l istituzione dei tributi propri

I principi di coordinamento (7) ACoFF L applicazione del principio della correlazione predilige l imposizione reale rispetto a quella personale Imposta reale Imposta personale Colpisce isolatamente i singoli tipi di reddito, senza ricostruire l unità della persona che li possiede. Devono essere proporzionali per rispettare l equità orizzontale. Esempi: IRAP, ICI Prende in considerazione la condizione economica complessiva del soggetto passivo. Possono essere si proporzionali sia progressiva senza violare il principio dell equità orizzontale. Esempi: IRPEF, IRES

I principi di coordinamento (8) ACoFF Non tutte le imposte reali, però, rispettano il principio della correlazione SI ICI Rispetta il principio della correlazione in quanto la proprietà immobiliare si giova soprattutto dei servizi offerti dal Comune in cui la proprietà si trova IRAP NO Non rispetta il principio della correlazione in quanto il tributo colpisce le imprese e non i diretti fruitori del servizio sanitario

I principi di coordinamento (9) ACoFF Il principio della responsabilità Una Comunità territoriale è legittimata a decidere, attraverso meccanismi politici, del livello dei servizi pubblici locali solo sei i relativi costi siano posti a carico, almeno in misura prevalente, dei componenti di detta comunità e non di altri soggetti. Al riguardo rileva l incidenza economica e non l incidenza giuridica del tributo

I principi di coordinamento (10) ACoFF Il concorso di tutte le amministrazioni alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica posti dalla normativa comunitaria 1) Istituzione di un patto di stabilità interno, ovvero un insieme di disposizioni con cui si definisce l impegno degli enti decentrati alla realizzazione dell obiettivo di indebitamento netto, perseguito dal Governo centrale, nel rispetto del patto di stabilità e crescita. 2) In assenza, diretta subordinazione degli Enti territoriali alla normativa comunitaria

I principi di coordinamento (11) ACoFF L adozione da parte di tutti i livelli di governo di sistemi contabili uniformi Tempestiva rilevazione degli andamenti generali della finanza pubblica attraverso il monitoraggio dei saldi complessivi Necessario per verificare il rispetto dei vincoli comunitari

I principi di coordinamento (12) ACoFF Limitazione dei trattamenti fiscali agevolativi Divieto di qualsiasi forma di concorrenza fiscale dannosa tra gli Enti territoriali derivante dall applicazione di misure fiscali più vantaggiose ai non residenti, al fine di attrarre base imponibile dalle altre giurisdizioni

I principi di coordinamento (13) ACoFF L obbligo delle Regioni di garantire l autonomia e l equilibrio finanziario degli Enti locali, nell esercizio delle proprie competenze legislative Individuazione dei limiti entro cui le Regioni possono intervenire nella sfera delle autonomia locali: vincolo ad un corretto uso delle competenze delle regioni

I principi di coordinamento (14) ACoFF La razionalità e la coerenze dei singoli tributi e del sistema tributario; la semplificazione del sistema tributario e degli adempimenti a carico dei contribuenti Esplicito richiamo ai principi contenuti nello Statuto dei diritti del contribuente, Legge 212 del 2000

I principi di coordinamento (15) ACoFF Il divieto di doppia imposizione sulla medesima fattispecie imponibile Principio cardine di alcuni ordinamenti federali (sistema spagnolo) volto ad evitare che aumentando il numero dei soggetti impositori aumenti il peso fiscale su di una stessa base imponibile Principio molto delicato In sua assenza i tributi locali potrebbero sostituire quelli erariali Applicato in modo letterale annullerebbe qualsiasi autonomia impositiva

I principi di coordinamento (16) ACoFF Principi di territorialità, neutralità dell imposizione e divieto di esportazione delle imposte Il divieto per un Ente territoriale di colpire una fattispecie collocata al di fuori del proprio territorio, o priva di un legame con la propria collettività Esplicitò richiamo all art. 120 comma 1 della Costituzione

I principi di coordinamento (17) ACoFF Sufficienza delle risorse finanziarie necessarie all esercizio delle competenze attribuite agli Enti territoriali Limitazione dei trasferimenti di risorse a destinazione vincolata Indebitamento solo per il finanziamento delle spese d investimento Principi che richiamano, rispettivamente, il comma 4, 5 e 6 dell art. 119 della Costituzione

I principi di coordinamento (18) ACoFF La corretta definizione dell assetto di competenze L omogeneità dei tributi regionali e locali L omogeneità tra loro dei tributi che le diverse Regioni potranno distintamente disciplinare nello svolgimento della loro potestà legislativa Lealtà istituzionale tra i diversi livelli di governo

I tributi (1) ACoFF Gerarchia tre le fonti di finanziamento 1) Compartecipazioni principale fonte di finanziamento (interpretazione dell art. 119 C. comma 4) 2) Tributi propri ruolo secondario allo stato attuale gli Enti territoriali in Italia godono già di un livello significativo di autonomia tributaria

I tributi (2) Le categorie di tributi 1) Tributi erariali in senso stretto (IRES) 2) Tributi erariali devoluti agli enti sub-statali e compartecipazioni (IVA e IRPEF) 3) Tributi propri derivati (IRAP e ICI) 4) Tributi propri autonomi (?) 5) Tributi priori regionali autonomi (?) ACoFF Uniche categorie di tributi oggi esistenti. È all interno di queste categorie che l ACoFF ritiene debba svilupparsi il decentramento finanziario Sembrano poco compatibili con i principi di coordinamento

I tributi (3) ACoFF Come deve essere disciplinata la finanza degli Enti locali (Comuni, Province e Città metropolitane)? Soluzione a due livelli fondata sul binomio tra legge statale e regolamenti locali Soluzione a tre livelli fondata sul concorso tra legge statale, legge regionale e regolamenti locali Soluzione a due livelli fondata sul binomio tra legge regionale e regolamenti locali Gestione statale Gestione statale-regionale Gestione regionale

I tributi (4) ACoFF Sarà difficile discostarsi molto dalla attuale gestione statale della finanza locale, anche se.. La legge regionale, nell ambito delle proprie competenze, prevede i tributi locali, limitandosi a delineare i soli principi generali e lasciando agli enti locali la facoltà, nell esercizio della propria autonomia tributaria, di istituirli ed applicarli. (Accordo tra Regioni ed Enti locali del 18 giugno 2003) Sistema a tre livelli gestito sia dallo Stato, sia dalle Regioni

I tributi (5) ACoFF Due interpretazioni dell art. 119 C. 1) Compartecipazioni Riferibili al territorio in cui si forma la base imponibile e non in cui le imposte sono riscosse, in modo da evitare forti sperequazioni. 2) Tributi propri Ruolo preminente se non esclusivo dei tributi propri derivati, cioè istituiti con legge statale, in modo da evitare disomogeneità del sistema tributario.

I tributi (6) ACoFF Proposta di una nuova sistemazione dei tributi Base imponibile 1) Gli immobili 2) Le automobili PATRIMONIO 3) I consumi dannosi 4) I consumi delle famiglie 5) Il valore aggiunto prod. netto 6) Il reddito delle persone fisiche SPESA Nuova ricchezza

I tributi (7) ACoFF Patrimonio: prelievi sugli immobili e sulle utenze Imposte che colpiscono le unità abitative e produttive ICI (Comuni) IRPEF sulle unità immobiliari a disposizione e su quelle locate (Stato) COMUNI Prelievi connessi all utilizzo degli immobili (accise su prodotti energetici ad alto carattere ambientale) Imposte sull elettricità (Stato) Imposte sul gas metano (Stato) Imposte sul gasolio da riscaldamento (Stato) COMUNI e Province

I tributi (8) Patrimonio: prelievi sull automobile Accisa sulla benzina e sul gasolio utilizzati come carburanti nei veicoli a motore (Stato) Bollo auto (Regioni) ACoFF A Comuni e Province sotto forma di compartecipazioni Imposta di registro (Province) Imposta sull RC auto (Province)

I tributi (9) Consumi dannosi Accisa sulle bevande alcoliche (Stato) Accisa sui tabacchi (Stato) Imposte sui giochi (Stato) ACoFF Interamente di competenza Regionale: 1) Finanziare consumi meritevoli quali la sanità con prelievi su consumi dannosi 2) Ticket preventivi sulle prestazioni sanitarie

I tributi (10) Consumi delle famiglie IVA (Stato), è la principale imposta che andrà ad alimentare il flusso delle compartecipazioni ACoFF Compartecipazione regionale per finanziare la sanità (istruzione?) Su tutte le vendite al consumo Solo alcune vendite Compartecipazione comunale per finanziare i servizi sociali

I tributi (11) ACoFF Valore aggiunto di tipo prodotto netto IRAP (Regioni), imposta non adatta alla finanza regionale in quanto non conforme al principio della correlazione Sarebbe dunque coerente che il gettito IRAP affluisse allo Stato. 50% della componente privata allo Stato Soluzione transitoria in vista di far diventare l imposta interamente statale Componente pubblica e il restante 50% della componente privata alle regioni

I tributi (12) ACoFF Prelievi sui redditi IRPEF (Stato), si prospetta il potenziamento delle attuali addizionali (regionali e comunali) IRES (Stato), per questa imposta non è prevista nessuna forma di decentramento

I tributi (13) ACoFF Che fine fanno i tributi propri autonomi? Contraddizione Da una lato si ritiene che questa forma di entrata debba essere garantita alle Regioni in base al combinato degli articoli 23 C., 117 C. comma 1 e 119 C. comma 2. Dall altro lato sembrano non trovare spazio tra le maglie dei principi di coordinamento, infatti nessuna proposta concreta è stata avanzata dalla Commissione

I tributi (14) ACoFF Se la potestà legislativa di istituire nuovi tributi rimane di competenza esclusiva dello stato, e le Regioni non potranno istituire tributi propri autonomi con legge regionale. REGIONI ENTI LOCALI Regioni ed Enti Locali verrebbero posti sullo stesso piano nel campo delle entrate tributarie, in quanto si troverebbero a gestire solo tributi propri derivati, istituiti cioè con legge statale, di cui potranno modificare solo alcuni aspetti (aliquote, forme di esenzione, riscossione, accertamento ecc..). Nonostante, le Regioni abbiano potestà legislative mentre gli Enti Locali solo potestà regolamentare. Questa equiparazione non sembrerebbe in linea con l art. 119 C. comma 2.

Tributi, simulazione attuazione art. 119 (ISTAT 06) ACoFF 180 160 140 120 100-80 60 40 20 91 152-70 Compartecipazione IVA e nuovi tributi propri derivati Proposta di perequazione Miliardi di euro 13 14 14 11 11 15 4 2004 effettivo Simulazione ACoFF Entrate fiscali Perequazione Trasferimenti Vendita di beni e servizi Altre entrate correnti Contributi agli invest.

Perequazione (1) ACoFF La Commissione prevede due forme di perequazione 1) In base alla capacità fiscale (art. 119 comma 3) 2) In base ai bisogni (art. 119 comma 5), lo Stato appare quale garante ultimo dei valori dell unità giuridica ed economica dell ordinamento (art. 5 C. e 120 C. comma 2) Perequazione a due livelli (anche se di competenza legislativa esclusiva dello Stato Art. 117 C. comma 2 lettera e) 1) Stato Regioni 2) Regioni Enti locali (questo secondo livello appare problematico)

Perequazione (2) ACoFF La perequazione deve garantire il finanziamento integrale dei livelle essenziali delle prestazioni (LEP) Finanziamento dei LEP Compartecipazioni + Perequazione in base alla capacità fiscale + Risorse aggiuntive attraverso trasferimenti vincolati Devono essere determinati dallo Stato Art. 117 comma 2 lettera m e rappresentano un nodo cruciale di tutto il processo di decentramento finanziario

Perequazione (3) ACoFF Due modelli di perequazione Perequazione verticale Perequazione orizzontale

Perequazione (4) ACoFF Revisione del Dlgs 56 del 2000 Cosa rimane del vecchio 56 La compartecipazione delle regioni all accisa sulla benzina La centralità dell IVA per il flusso delle compartecipazioni e l alimentazione del fondo perequativo Cosa cambia Rimodulazione dei tributi propri il linea con la proposta ACoFF Vincolo di copertura pari al 95% delle spese correnti e al 50% delle spese in c/capitale Semplificato il meccanismo della perequazione, incentrato principalmente sulla capacità fiscale Perequazione esclusivamente verticale

Perequazione (5) ACoFF

Perequazione (6) ACoFF Bilancio regionale, entrate in euro procapite (da imposte e da trasferimenti) 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 SUD CENTRO NORD SUD CENTRO NORD 0 471,56 548,54 829,11 809,44 SUD CENTRO-NORD 780,12 1.395 1.527 Tributi propri Compartecipaz. IVA Max incremento dei tributi propri 1782,02 1098,61 1408,47 Fabbisogno sanitario 707,34 Comp. Accisa Benz. Trasferim. / Fondo perequativo Situazione esistente e Dlgs. 56/00 inapplicato Proposta ACoFF di attuaz. dell'art. 119 C. e riforma del Dlgs 56/00