COLLABORAZIONI TRA GIUDICI, AVVOCATI E CTU NEL CONFLITTO FAMILIARE Claudia SPETTU PD&.IT psicologa, psicoterapeuta, Cagliari Affrontare la questione della regolamentazione dei rapporti genitori figli nei casi di separazione e divorzio significa confrontarsi con molteplici aspetti. Il primo dato da considerare è che il conflitto familiare si compone di elementi psicologici, sociali e legali. È stato evidenziato da più autori che la separazione non coincide con l atto sancito nelle aule del Tribunale e né si esaurisce con esso, ma ha inizio ancora prima della decisione definitiva di porre fine alla convivenza e spesso continua anche dopo la conclusione del processo legale vero e proprio (Maggioli, Pocar, Ronfani, 1988; Dell Antonio, 1992). È necessario un lungo cammino psicologico, che richiede tempi differenti per ciascuno, per poter accettare emotivamente la separazione, prendere atto del mutato equilibrio familiare ed affrontare la nuova situazione, sentendosi capaci di procedere e realizzarsi senza l ex partner. Se poi ci sono figli, il distacco diventa più difficile perché gli ex partner devono trovare nuove modalità di relazione tra loro per svolgere le funzioni genitoriali. Quando la famiglia intraprende la via legale per regolamentare la crisi, l affidamento dei figli rappresenta il problema di maggiore delicatezza e un contesto privilegiato nel quale il diritto e la psicologia si incontrano per definire una nuova regolamentazione degli assetti relazionali della famiglia. Nei casi più difficili da definire, generalmente quelli in cui i figli sono pesantemente coinvolti nel conflitto genitoriale, il giudice per acquisire informazioni di natura psicologica e, quindi, adempiere al meglio al suo compito decisionale, può avvalersi di ausiliari esperti con specifiche competenze tecniche: i consulenti tecnici d ufficio. Così, il consulente tecnico compare nella scena giudiziaria in una fase in cui il conflitto viene spesso esasperato e le parti vedono nel procedimento davanti al giudice l unica soluzione per individuare chi ha torto e chi ha ragione. Delegando al terzo (giudice) la risoluzione della conflittualità, le parti rinunciano al proprio potere decisionale (Malagoli Togliatti, Consegnati, 1995; Gulotta, 1997). In questo senso, il lavoro del consulente è di particolare rilievo perché, oltre a costituire un aiuto per il giudice ai fini dei provvedimenti da adottare, rappresenta uno spazio in cui la famiglia coinvolta può acquisire consapevolezza dei cambiamenti in atto, riconoscere e attivare le risorse necessarie per affrontare per affrontare la situazione e costruire un nuovo equilibrio (Cigoli, 2000). L incremento delle richieste di consulenze tecniche riscontrato negli ultimi anni (Turchi, Orrù, 2008; Marzotto, Belladonna, 2011) induce a riflettere ulteriormente sul ruolo e sulle funzioni del consulente, sulle competenze che deve possedere e su come egli articola il proprio lavoro. In quest ottica si pone anche il nostro lavoro di ricerca, promosso e finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna (L.R. Promozione della ricerca scientifica e dell innovazione tecnologica in Sardegna)[1], per indagare l impatto che l esperienza della CTU ha avuto sulle famiglie coinvolte e, allo stesso tempo, le percezioni che gli altri
interlocutori delle stesse vicende giudiziarie, ovvero i giudici, avvocati e gli stessi consulenti tecnici, hanno di questo lavoro psicologico. L obiettivo perseguito era quello di comprendere e descrivere aspetti positivi e negativi della consulenza tecnica al fine di individuare linee di buone prassi. La ricerca ha interessato alcune realtà giudiziarie del territorio sardo e ha permesso di rilevare criticità importanti della CTU. In questa sede, vogliamo concentrare l attenzione su una questione delicata, sollevata dai magistrati e dagli avvocati che hanno collaborato alla ricerca: quella del contesto di conflittualità entro cui si svolge la consulenza tecnica. Un dato da non sottovalutare, dal quale derivano molte delle difficoltà incontrate dall esperto e dalle altre professionalità impegnato nel contesto forense. In un clima di intenso coinvolgimento emotivo, aumenta il rischio delle pressioni sul lavoro del consulente e delle conseguenti dinamiche collusive (Cigoli, 2000). Dai dati raccolti, abbiamo rilevato che per i giudici è importante che gli avvocati non alimentino la lite e che i consulenti tecnici d ufficio siano in grado di gestire le pressioni esercitate dalle parti, dai consulenti tecnici di parte e dai legali. Per gli avvocati, invece, è fondamentale che il consulente nominato dal giudice mantenga una posizione di neutralità rispetto alla contrapposizione delle soggettive realtà espresse dalle parti in conflitto, e che il giudice non aderisca acriticamente alle conclusioni peritali e adotti i provvedimenti in autonomia. La richiesta degli operatori di arginare il più possibile il conflitto e rispettare i ruoli e le competenze di ciascuno è un dato positivo ma può essere indicativo del fatto che presso le realtà giudiziarie contattate prevale ancora una logica antagonista, organizzata su posizioni torto ragione, che può colludere con le posizioni conflittuali delle parti. Proviamo a fare un ragionamento a monte. La cornice normativa che definisce il compito del giudice e degli avvocati impegnati in cause di famiglia e, conseguentemente, quello dei consulenti tecnici è costituita dall art. 155 c.c. La norma, prendendo atto della necessità di tutelare le relazioni familiari, chiede al giudice di progettare un futuro in cui i legami familiari siano coltivati in maniera continuativa e significativa. A riguardo, bisogna riconoscere che già da tempo, la cultura giuridica si era mostrata sensibile ad assicurare l accessibilità e il mantenimento delle relazioni genitori figli la cultura giuridica, tanto da individuare l interesse del minore nella soddisfazione del bisogno di poter contare sull effettivo apporto assistenziale e educativo di ambedue le figure genitoriali, (Quadri, 2001). In questo modo, iniziava a farsi strada che il compito del giudice dovesse non più stabilire la priorità di una relazione con un genitore rispetto a quella con l altro, ma salvaguardare la continuità delle relazioni del bambino (Moro, 1995). Non a caso, l accesso del figlio all altro genitore, cioè la disponibilità di ciascun genitore di permettere all altro di mantenere la
relazione con il figlio anche a separazione avvenuta, veniva individuato come un fattore fondamentale nella valutazione delle capacità genitoriali (Cigoli, Galimberti, Mombelli, 1988). Questo in linea con le teorie psicologiche che avevano superato la teoria del genitore psicologico, ovvero del genitore che rappresenta nella quotidianità il riferimento psicologico ed affettivo per i figli, per affermare invece l importanza della tutela del rapporto con entrambi i genitori (Dell Antonio, Vincenzi Amato, 1992; De Bernart et al., 1999). Nella pratica questo è stato disatteso da prassi giurisprudenziali troppo disinvolte nel favorire l affidamento in via esclusiva ad uno dei genitori. L inversione di rotta avviene con la L.54/2006 che afferma l importanza della continuità dei legami intergenerazionali e configura l affidamento condiviso come la regola e l affidamento del figlio ad un solo genitore una soluzione residuale che il giudice può adottare, con provvedimento motivato, quando ritiene la formula condivisa impraticabile o contraria all interesse del minore. Certamente la nuova legge ha introdotto principi fondamentali e ha modificato le prassi dei tribunali italiani (ISTAT, 2009), ma non ha risolto le criticità della disciplina dell affidamento. Sappiamo che nessuna disposizione normativa e nessun provvedimento del giudice possono garantire che il rapporto tra genitori e figli sia mantenuto e sviluppato. Inoltre, la modalità di affidamento non è associata necessariamente ad una continuità del rapporto genitoriale funzionale o ad una minore conflittualità (Mazza Galanti, 2006). Per mettere in pratica una reale condivisione dell affidamento, occorre che i genitori siano in grado di subordinare la loro conflittualità al diritto dei figli a mantenere i legami familiari. Torniamo all art. 155 c.c. e al sistema peritale. Se la finalità sottesa al dettato normativo è quella di un esercizio comune della responsabilità genitoriale, è opportuno che ciascuna figura professionale impegnata nel conflitto familiare aiuti le parti in causa ad individuare un nuovo equilibrio, nel rispetto dei bisogni dei figli e delle qualità genitoriali (Rosa, Tura, 2012). Il giudice della famiglia, prima della riforma, decideva in merito al genitore più idoneo a svolgere compiti educativi nei confronti dei figli, oggi, deve indicare le modalità concrete per attuare il principio di corresponsabilità dei genitori nella cura dei figli. In questo mutato scenario, il consulente tecnico potrebbe tradurre i dati che raccoglie dall osservazione e dalle valutazioni in informazioni utili per la famiglia; e condividerli con i consulenti di parte e con gli avvocati. Il legale e il consulente di parte potrebbero adottare una linea comune rispetto al lavoro con il proprio cliente, e aiutarlo a comprendere il messaggio dell art. 155 c.c., la situazione peritale e l importanza di raggiungere intese con la controparte nell interesse dei figli. Allo stesso modo, sarebbe opportuno che il magistrato presentasse la CTU alle parti come un opportunità piuttosto che come un contesto di giudizio e valutazione.
È auspicabile quindi la collaborazione di tutti gli operatori, oltre che del singolo consulente, in questa direzione. Se ciascuno recepisce che la distruzione dei legami familiari è contraria e non praticabile per l interesse del singolo, diventa possibile aiutare le parti a ridefinire gli equilibri relazionali tra loro e con i figli, processo questo che deve essere il più possibile condiviso dai suoi protagonisti. Riferimenti bibliografici Cigoli V., Psicologia della separazione e del divorzio, Franco Angeli, Milano Cigoli V., Galimberti C., Mombelli M., 1988, Il legame disperante. Il divorzio come dramma di genitori e figli, Raffaello Cortina, Milano. De Bernart R., Francini G., Mazzei D., Pappalardo L., 1999, Quando la coppia finisce la famiglia può continuare? Interventi psico giuridici nella crisi e nella crisi e nella rottura della coppia, in: Andolfi M, (a cura di), La crisi della coppia. Una prospettiva sistemico relazionale, Raffaello Cortina Editore, Milano Dell Antonio A., Vincenzi Amato D., 1992, L affidamento dei minori nelle separazioni giudiziali. Ricerca interdisciplinare sui criteri di affido in alcuni tribunali italiani, Giuffrè, Milano. Dell Antonio A., 1993, Il bambino conteso, Giuffrè, Milano
Gulotta G., 1997, L affidamento dei figli. Riflessioni per gli anni 2000, in Cigoli V., Gulotta G., Santi G., Separazione, divorzio e affidamento dei figli, Giuffrè, Milano Malagoli Togliatti M., Consegnati M.G., 1995, Le diverse forme di aiuto alle famiglie in trasformazione tra il contesto giuridico e quello terapeutico, in Loriedo C., Malagoli Togliatti M., Micheli ;. (a cura di), Genitori, individui e relazioni intergenerazionali nella famiglia, Franco Angeli, Milano. Maggioni G., Pocar V., Ronfani P., 1988, La separazione senza giudice. Il conflitto coniugale e gli operatori del diritto, Franco Angeli, Milano. Marzotto C., Belladonna M., 2011, La mediazione familiare e i gruppi di parola per i figli di genitori separati, in Donati P. (a cura di) La tutela dei minori, Erickson, Trento. Mazza Galanti F., 2006, Un esperienza in corso presso il Tribunale di Genova, in Guida A. (a cura di) I figli dei genitori separati, Franco Angeli, Milano Moro A., 1995, Diritto e relazioni intergenerazionali, in Donati P. (a cura di), Quarto rapporto CISF sulla famiglia in Italia, Edizioni San Paolo, Cinisiello Balsamo. Quadri E., 2001, L affidamento del minore, profili generali, in Famiglia e diritto, n.6/2001, pp. 653 663 Rosa S., Tura M., La separazione genitoriale. Manuale operativo rivolto a psicologi, avvocati, educatori, Maggioli, Bologna Turchi G.P., Orrù L., 2008, Il ruolo dello psicologo e l attività peritale in ambito penale e civile in Salvini A., Ravasio A., Da Ros T., Psicologia clinica giuridica, Giunti, Firenze [1] Ricerca La percezione dei protagonisti del conflitto rispetto all intervento delle Consulenze Tecniche d Ufficio, finanziata dalla Regione Autonoma della Sardegna e co finanziata con fondi a valere sul PO
Sardegna2007/2013 (L.R. 7/2007 Promozione della ricerca scientifica e dell innovazione tecnologica in Sardegna).