Art. 4 Formazione. LEGGE REGIONALE 16 agosto 2002, n. 21



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2 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE DEL VENETO - 20-8-2002 - N. 82 LEGGE REGIONALE 16 agosto 2002, n. 21 La figura professionale dell operatore di assistenza termale. Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Figura professionale e profilo 1. É individuata la figura professionale dell operatore di assistenza termale. 2. L operatore di assistenza termale è l operatore che nell ambito di quanto previsto dalla legge 24 ottobre 2000, n.323 Riordinodelsettoretermale easeguitodell attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale svolge, in via autonoma o in collaborazione con altre figure professionali dell area termale, attività indirizzata a: a) promuovere e conservare la funzionalità e il benessere fisico della persona attraverso l uso di tecniche applicative e mezzi di cura naturali termali; b) assistere e collaborare alla prevenzione, cura e riabilitazione delle affezioni che hanno attinenza con le cure termali. Art. 2 Competenze 1. Le competenze dell operatore di assistenza termale sono descritte nell allegata tabella A che forma parte integrante delle presente legge. Art. 3 Attività 1. L operatore di assistenza termale è in grado di assolvere le seguenti attività specifiche: a) attività di assistenza all accoglienza diretta alla persona; b) attività specialistica di trattamento diretto alla persona; c) attività di interventi specialistici tecnici ed uso delle tecnologie; d) attività di supporto gestionale, organizzativo e formativo. 2. Le attività di cui al comma 1 sono descritte nell allegata tabella B che forma parte integrante delle presente legge. Art. 4 Formazione 1. La formazione dell operatore di assistenza termale è di competenza della Regione che provvede all organizzazione di corsi e delle relative attività didattico formative, nel rispetto delle disposizioni della presente legge. 2. La Giunta regionale, sulla base del fabbisogno annualmente determinato ed in relazione alla normativa regionale vigente, programma l attivazione dei corsi. I corsi sono gestiti da istituzioni con comprovata esperienza nel settore, secondo quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale ed in particolare dall articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 Legge-quadro in di formazione professionale e dall articolo 11 della legge regionale del 30 gennaio 1990, n. 10 Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazioni delle politiche regionali del lavoro come da ultimo modificato dall articolo 37 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6, sentite anche le organizzazioni scientifiche e professionali di categoria eventualmente costituite nel territorio. Art. 5 Contesti operativi 1. L operatore di assistenza termale svolge la sua attività in tutte le strutture e i servizi termali. Art. 6 Requisiti di accesso 1. Per l accesso ai corsi di formazione dell operatore di assistenza termale è richiesto il diploma di scuola dell obbligo e il compimento del diciassettesimo anno di età alla data d iscrizione al corso. Art. 7 Organizzazione didattica 1. La didattica è strutturata per moduli e per aree disciplinari e comprende i seguenti moduli: a) modulo di base; b) modulo professionalizzante; c) modulo di formazione superiore integrativo, valido per l accesso alla professione di massaggiatore termale, sportivo, estetico. 2. I corsi di formazione di base per operatore di assistenza termale hanno durata fino a diciotto mesi, per un numero di ore non inferiori a mille articolate in moduli didattici così come previsto nell allegato C che fa parte integrante della presente legge. 3. I corsi di formazione superiore integrativi per operatore di assistenza termale a indirizzo massaggio generale, sportivo ed estetico hanno durata fino a sei mesi, per un

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE DEL VENETO - 20-8-2002 - N. 82 3 numero di ore non inferiori a trecento articolate in moduli didattici. Art. 8 Materie di insegnamento 1. Le materie di insegnamento, relative ai moduli didattici di cui all articolo 7, sono articolati nelle seguenti aree disciplinari: a) area tecnico scientifica; b) area della relazione e comunicazione; c) area socio culturale e legislativa; d) area tecnico operativa; e) area tecnico specialistica. 2. Le materie di insegnamento sono riassunte nell allegata tabella C che forma parte integrante della presente legge. Art. 9 Tirocinio 1. Tutti i corsi comprendono un tirocinio guidato presso le strutture e i servizi nel cui ambito è prevista la figura professionale dell operatore di assistenza termale. Art. 10 Esame finale e rilascio dell attestato 1. La frequenza ai corsi è obbligatoria e non possono essere ammessi alla prova di valutazione finale coloro che abbiano superato il tetto massimo di assenze indicato dalla Giunta regionale nel provvedimento istitutivo dei corsi e comunque le assenze non possono superare il dieci per cento delle ore complessive. 2. Al termine del corso gli allievi sono sottoposti ad una prova teorica e ad una prova pratica da parte di un apposita commissione d esame, la cui composizione è individuata dal provvedimento regionale di cui al comma 1. 3. In caso di assenze superiori al dieci per cento delle ore complessive, il corso si considera interrotto e la sua eventuale ripresa nel corso successivo avviene secondo modalità stabilite dalla struttura didattica. 4. All allievo che supera la prova è rilasciato dalla Giunta regionale un attestato di qualifica valido, ai sensi della normativa vigente, nelle strutture, attività e servizi termali. attribuirsi a titoli e servizi pregressi, in relazione all acquisizione dell attestato di qualifica relativo alla figura professionale di operatore di assistenza termale, prevedendo misure compensative per tutti i casi in cui la formazione pregressa risulti insufficiente, per la parte sanitaria o per quella sociale, rispetto a quella prevista dalla presente legge. Art. 12 Norma finale 1. Le tabelle A, B e C allegate alla presente legge possono essere modificate dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare che si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di inutile decorso del termine, si prescinde dal parere. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta. Venezia, 16 agosto 2002 Galan INDICE Art. 1 - Figura professionale e profilo Art. 2 - Competenze Art. 3 - Attività Art. 4 - Formazione Art. 5 - Contesti operativi Art. 6 - Requisiti di accesso Art. 7 - Organizzazione didattica Art. 8 - Materie di insegnamento Art. 9 - Tirocinio Art. 10 - Esame finale e rilascio dell attestato Art. 11 - Titoli pregressi Art. 12 - Norma finale Art. 11 Titoli pregressi 1. La Giunta regionale, nel contesto del proprio sistema della formazione, quantifica il credito formativo da

4 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE DEL VENETO - 20-8-2002 - N. 82 LA FIGURA PROFESSIONALE DELL OPERATORE DI ASSISTENZA TERMALE Allegato A ALLEGATI A-B-C Profilo professionale dell operatore di assistenza termale 1) Ruolo: L operatore di assistenza termale è l operatore professionale tecnico termale che in possesso di attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale svolge le attività previste dall art.1 della presente legge. 2) Competenze: L operatore di assistenza termale è in grado di orientarsi con piena capacità in tutti gli interventi diretti alla persona per le cure termali e per il mantenimento o raggiungimento del benessere fisico, sapendo utilizzare le tecniche specialistiche e le tecnologie strumentali e organizzative proprie. Conosce le principali tipologie di problematiche connesse ai diversi clienti, sa elaborare i progetti di intervento personalizzati, sapendo riconoscere le dinamiche relazionali appropriate da porre in atto, avendo cura di gestire la propria attività con la dovuta riservatezza ed eticità. Allegato B Elenco delle principali attività realizzate e previste per l operatore di assistenza termale 1) Attività di assistenza all accoglienza diretta alla persona: - riceve e accoglie i clienti presso la struttura termale; - accompagna alle valutazioni sanitarie specialistiche; - accompagna alle cure; - fornisce le informazioni logistiche strutturali in ambito termale; - cura e predispone gli ambienti di cura e trattamenti; - provvede al trasporto e ai trasferimenti posturali del cliente disabile. 2) Attività specialistica di trattamento diretta alla persona: - valuta giornalmente la possibilità di realizzazione dell intervento programmato; - assiste la persona in preparazione al trattamento; - assiste e sorveglia durante il trattamento; - assiste durante l immersione in bagno termale o grotta; - assiste e propone in via diretta esercizi semplici d igiene e educazione al movimento; - assiste e collabora alla realizzazione della rieducazione funzionale termale; - sorveglia con regolarità durante il ciclo di trattamento; - somministra e applica il fango termale attraverso lo sfioramento cutaneo; - somministra il bagno termale terapeutico; - somministra l acqua termale; - somministra il trattamento inalatorio; - pratica interventi di primo soccorso; - disapplica il fango eseguendo metodiche di sfioramento e frizione cutanea; - disapplica il fango termale mediante doccia di annettamento corporea meccanica e/o manuale. 3) Attività di interventi tecnici specialistici e d uso delle tecnologie: - prepara il le naturale terapeutico termale; - controlla le caratteristiche fisiche del le naturale autorizzato; - cura la conservazione del le naturale termale; - verifica e utilizza le apparecchiature tecnologiche proprie; - predispone e personalizza l ambiente di trattamento individuale; - cura gli aspetti di igiene ambientale e sicurezza del lavoro; - pianifica le procedure per la realizzazione delle attività programmate. 4) Attività di supporto gestionale, organizzativo e formativo: - utilizza strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato durante il servizio; - collabora alla verifica della qualità del servizio; - concorre alla formazione degli operatori dello stesso profilo; - definisce i propri bisogni di formazione e aggiornamento; - concorre al coordinamento delle attività interne allo stabilimento termale.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE DEL VENETO - 20-8-2002 - N. 82 5 Allegato C Corso sperimentale di formazione di base operatore di assistenza termale 1) Organizzazione didattica: modulo didattico tipo formazione Area tecnico scientifica teorico 420 Area Relazionale Comunicativa teorico 120 Area Socio culturale legislativa teorico 60 Totale 600 2) Modulo professionalizzante: modulo didattico tipo formazione Osservazione struttura e organizzazione iter operativi teorico pratico 75 Stesura iter operativi e applicazione interventi diretti pratici 300 Rielaborazioni tirocini teorico 25 Totale 400 3) Obiettivi formativi: I Modulo: Fornire una preparazione di base teorica che consenta agli studenti di: - acquisire gli elementi relativi agli aspetti scientifici di carattere sanitario terapeutico e di benessere; - approfondire il significato della relazione e comunicazione finalizzata a favorire il riconoscimento delle caratteristiche individuali per poter indirizzare al meglio gli interventi tecnici specialistici; - conoscere gli elementi base della legislazione e dell organizzazione che caratterizzano la specifica attività termaleedieticaedeontologiaprofessionale. II Modulo: Favorire il trasferimento delle conoscenze teoriche in abilità pratiche sapendo: - riconoscere e classificare la condizione di bisogno termale da realizzare; - elaborare l iter operativo tecnico sapendo applicare le diverse metodologie operative specifiche di assistenza termale presenti nelle diverse sedi di tirocinio; - riconoscere e sviluppare le modalità relazionali adeguate alle diverse situazioni. 4) Programma didattico: I Modulo: area tecnico scientifica anatomia 50 fisiologia 20 farmacologia chimica biologia fisica* 40 fisiatria ortopedia reumatologia* 60 idrologia fango balneo terapia* 60 igiene 25 massaggio semplice 40 metodiche coltivazione fango 20 patologia generale 40 pronto soccorso 25 gerontologia 20 educazione ri-educazione 20 Totale 420 area della relazione comunicazione elementi di psicologia generale 15 elementi della comunicazione 15 aspetti relazionali 15 etica e formazione professionale 25 lingua straniera 50 Totale 120 area socio culturale legislativa elementi di legislazione nazionale e regionale 12 elementi di legislazione sanitaria e termale 12 elementi legislativi sicurezza sul lavoro 12 elementi contrattuali 12 metodologia del lavoro e organizzazione 12 Totale 60 II Modulo Teorico pratico: prevede la frequenza obbligatoria presso gli stabilimenti termali autorizzati o accreditati preventivamente individuati dal comitato tecnico scientifico direzionale formativo. Ogni struttura individuata dovrà segnalare alla direzione didattica l operatore di assistenza termale che avrà il compito di seguire gli studenti proponendo loro le seguenti attività: osservazione struttura e elaborazione in collaborazione iter operativi 75 attività idrotermale 60 attività in piscina 60 attività fangotermale 60

6 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE DEL VENETO - 20-8-2002 - N. 82 attività di applicazione terapeutica 60 attività di massaggio semplice 60 rielaborazione tirocini 25 Totale 400 Nb. * Materie raggruppate in un unico corso. La partecipazione all esame finale avverrà dopo l ammissione da parte del collegio Docenti in base al profitto teorico e pratico. 5) Modulo di formazione superiore integrativo. I moduli di formazione superiore integrativi si propongono di fornire agli operatori di base, gli elementi di conoscenza specifica per rispondere alle esigenze personali ad indirizzo specialistico dei clienti che affluiscono agli stabilimenti termali. Nello specifico i corsi saranno di 300 ore articolate in: Modulo didattico Teorico specialistico 150 Teorico pratico 150 Corso- Massaggio generale: - finalizzato all apprendimento teorico e pratico delle tecniche di massaggio per rispondere alle esigenze di benessere della persona: materie-teoriche anatomia app.muscolo.scheletrico 20 patologie app.locomotore 30 indicazioni e controindicazioni 30 tecniche del massaggio generale 35 tecniche del massaggio specialistico 35 materie teoriche pratiche tecniche del massaggio 40 palpazione e valutazione cutanea 30 attività pratica controllata 30 attività pratica autonoma 30 rielaborazione in aula 20 Corso- Massaggio ad indirizzo sportivo: - finalizzato all apprendimento teorico pratico delle tecniche di massaggio per rispondere alle esigenze dell area sportiva: materie-teoriche anatomia app.muscolo.scheletrico 20 patologie dello sport 25 indicazioni e controindicazioni 25 tecniche del massaggio generale 30 tecniche del massaggio sportivo 30 bendaggio funzionale 20 materie teoriche pratiche tecniche del massaggio 30 palpazione e valutazione cutanea 20 attività pratica controllata 30 attività pratica autonoma 55 rielaborazione in aula 15 Corso- Massaggio ad indirizzo estetico: - finalizzato all apprendimento teorico pratico delle tecniche di massaggio per rispondere alle esigenze di benessere corporeo: materie-teoriche anatomia app.muscolo.scheletrico 20 inestetismi cutanei 30 dermatologia 25 cosmetologia 20 tecnologie 20 indicazioni e controindicazioni 20 tecniche del massaggio estetico 15 materie teoriche pratiche tecniche del massaggio 30 palpazione e valutazione cutanea 20 attività pratica controllata 30 attività pratica autonoma 50 rielaborazione in aula 20 Dati informativi concernenti la legge regionale 16 agosto 2002, n. 21 Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento. Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore: 1 - Procedimento di formazione 2 - Relazione al Consiglio regionale 3 - Note agli articoli 4 - Struttura di riferimento

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE DEL VENETO - 20-8-2002 - N. 82 7 1. Procedimento di formazione - La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 9 ottobre 2001, dove ha acquisito il n. 193 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Braghetto, Cerioni, Cortelazzo, Fiorin, Padrin, Piccolo, Rossi, Sernagiotto, Silvestrin, Stival; - Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1ª, 5ª e 6ª in data 11 ottobre 2001; - La 5ª commissione consiliare ha completato l esame del progetto di legge in data 10 luglio 2002, presentandolo all assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456; - Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Iles Braghetto, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 30 luglio 2002, n. 7374. 2. Relazione al Consiglio regionale Signor Presidente, colleghi consiglieri, la Regione del Veneto opera per realizzare modalità di intervento assistenziale di base, integrate e complessive che riconoscano la centralità della persona e la qualificazione e valorizzazione professionale degli operatori coinvolti in tale processo. Oggi vi è una forte rivisitazione dei ruoli professionali che devono essere in linea con i bisogni di salute e di benessere espressi dal territorio. Il processo di superamento della logica ospedaliera come unica risposta alla domanda di cura e di riabilitazione e l avvio di un sistema a rete con una molteplicità di risposte presenti nel territorio e nella comunità ci porta a valorizzare quel sistema di prestazioni che, pur coerenti con tale principio, hanno finora trovato modesto riconoscimento da parte del sistema in generale. Anche se nella Regione del Veneto vi è stato fin da tempi ormai lontani un attento interesse a tutelare la risorsa fondamentale della cura termale, assicurandone un uso mirato e garantito da precise professionalità. Tale settore, se da poco ha trovato precisa regolamentazione nazionale attraverso la legge di riordino n. 323/2000, nel Veneto da oltre venti anni vi è una attenta regolamentazione sia per il prodotto terme (ne è un esempio il PURTT) sia sotto il profilo professionale di erogazione delle prestazioni, prevedendo fin dai livelli di base (massofangoterapista) specifici percorsi formativi per garantire la miglior tutela della salute dei cittadini e il miglior risultato nell utilizzo della cura termale. I nuovi bisogni, le nuove richieste di salute e benessere, il processo di invecchiamento, stanno rimettendo in discussione l allocazione delle risorse, non solo quelle finanziarie ma anche quelle umane e professionali. L evoluzione della professione infermieristica è uno degli aspetti più evidenti di tale situazione che si è particolarmente messa in evidenza nell esperienza del Veneto, con l avvio sperimentale del profilo unico OTAA-OSA e il suo inserimento direttamente nelle ULSS, nelle IPAB, nei Distretti, nelle cooperative del terzo settore e nelle realtà socioassistenziali del territorio, e ora con la legge che disciplina il profilo unico di operatore socio-sanitario (legge regionale n. 20/2001). Con questo nuovo profilo si punta a dare una formazione di base che abbia la possibilità di dare risposte crescenti ai bisogni delle persone in stato di disagio, pur senza l utilizzo di formazione di profilo superiore, quale quella della laurea (come per la professione infermieristica). La legge nazionale di riordino del settore termale prevede all articolo 9 l istituzione di uno speciale profilo professionale, quello di operatore termale, distinto e diversificato da altri profili, che sia la logica continuità di quel percorso professionale fin qui garantito dalle regioni in forme diverse, e secondo esigenze locali del settore termale, la cui denominazione variava dal profilo veneto di massofangoterapista individuato dal Consiglio regionale nel 1980, fino al più generale profilo professionale previsto dal TULSS (RD n. 1265/34) ove fu prevista la figura di massaggiatore capo bagnino. Per effetto dell applicazione acritica delle norme di cui al D.Lgs. n. 502/1992 e delle successive integrazioni (517/93, 229/99) la Regione Veneto ha sospeso i corsi di formazione professionale di massofangoterapista, con la conseguenza di rendere indisponibile per il settore termale una figura professionale indispensabile per 1 attività, specie nel settore fangoterapico. Ciò appare ancora più paradossale nel momento in cui 1 attività termale viene riconosciuta a pieno titolo all interno del Servizio Sanitario Nazionale, anzi ne vengono dilatate le prospettive con l attribuzione di quella funzione riabilitatrice finora riservata agli Enti Previdenziali per la cura di alcune malattie professionali o degli esiti di tecnopatie di più varia natura. Non solo, la stessa previsione dell articolo 3, comma 2 della legge n. 323/2000 laddove prevede che: Gli stabilimenti termali possono erogare, in appositi e distinti locali, prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne 1 aspetto estetico, modificandolo attraverso 1 eliminazione o l attenuazione degli inestetismi cutanei presenti, sembra rafforzare la necessità di garantire uno specifico percorso professionale che, sull intuizione del legislatore veneto degli anni 80, persegua una formazione di base che produca un profilo professionale specifico di settore cui garantire anche con successivi percorsi di professionalizzazione/specializzazione, la possibilità di rispondere adeguatamente al disposto normativo ed alle esigenze di salute e benessere che la legge prevede siano garantite al cittadino. Si va in pratica verso un sistema che fa della qualificazione 1 elemento cardine di valorizzazione delle nuove professioni, distinguendone chiaramente percorsi e destinazioni professionale. assicurando nel contempo un notevole incremento di spazi professionali. La Quinta Commissione consiliare ha effettuato le consultazioni con le Organizzazioni sindacali e l Associazione degli albergatori termali in data 17 gennaio 2001. La Commissione ha ultimato l esame del progetto di legge nella seduta del 10 luglio 2002 approvandolo, a maggioranza, nel testo che segue.

8 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE DEL VENETO - 20-8-2002 - N. 82 3. Note agli articoli Note all articolo 5 - Il testo dell art. 5 della legge n. 845/1978 è il seguente: 5. Organizzazione delle attività. Le regioni, in conformità a quanto previsto dai programmi regionali di sviluppo, predispongono programmi pluriennali e piani annuali di attuazione per le attività di formazione professionale. L attuazione dei programmi e dei piani così predisposti è realizzata: a) direttamente nelle strutture pubbliche, che devono essere interamente utilizzate, anche operando, ove sia necessario, il loro adeguamento strutturale e funzionale agli obiettivi del piano; b) mediante convenzione, nelle strutture di enti che siano emanazione o delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori o di associazioni con finalità formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o del movimento cooperativo. Gli enti di cui alla lettera b) del comma precedente devono possedere, per essere ammessi al finanziamento, i seguenti requisiti: 1) avere come fine la formazione professionale; 2) disporre di strutture, capacità organizzativa e attrezzature idonee; 3) non perseguire scopi di lucro; 4) garantire il controllo sociale delle attività; 5) applicare per il personale il contratto nazionale di lavoro di categoria; 6) rendere pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attività; 7) accettare il controllo della regione, che può effettuarsi anche mediante ispezioni, sul corretto utilizzo dei finanziamenti erogati. Le regioni possono altresì stipulare convenzioni con imprese o loro consorzi per la realizzazione di corsi di formazione, aggiornamento riqualificazione e riconversione, nel rispetto di quanto stabilito ai numeri 2) e 7) del comma precedente. Le convenzioni di cui al presente articolo sono esenti da ogni tipo di imposta o tassa. Fino all entrata in vigore del nuovo ordinamento degli enti locali, le convenzioni di cui al presente articolo sono stipulate dalle regioni.". svolgere; c) si impegnino a conformare le loro attività alle indicazioni didattiche, organizzative e operative della Regione, nella salvaguardia della propria proposta formativa. 2. Sulla base del progetto presentato, articolato per sede di attività, la Giunta regionale delibera i contenuti delle convenzioni da stipulare per l effettuazione di una o più azioni formative, nelle quali: a) sono indicate le azioni formative affidate per l attuazione all ente in conformità al progetto approvato; b) è dichiarata la disponibilità ad accettare le direttive e i controlli della Giunta regionale; c) sono indicati l ammontare delle erogazioni finanziarie da parte della Regione, i tempi dei versamenti, le modalità di effettuazione del rendiconto; d) sono stabilite modalità di gestione contabile-amministrativa che assicurino sia la trasparenza sia l autonomia dell ente nell utilizzazione dei fondi assegnati, nonché il rispetto dei contratti collettivi di lavoro. 3. La stipulazione delle convenzioni per le azioni formative a carattere ricorrente non esclude la possibilità di ulteriori convenzioni con la Regione e con le imprese per la realizzazione di altre attività previste dall art. 7. 4. E criterio di preferenza nell attuazione delle azioni formative in convenzione con gli Enti di cui al comma 1, la disponibilità di centri di formazione professionale dotati di strutture e risorse idonee allo svolgimento delle attività e dei compiti di cui all art. 10, commi 1e2. 4-bis. La Giunta regionale, per l esame della documentazione contabile dei rendiconti di spesa relativi ai corsi di formazione professionale gestiti da enti terzi, può avvalersi di società di revisione iscritte all albo speciale istituito presso la CONSOB. 4-ter. La Giunta regionale annualmente stabilisce i criteri e le modalità per la determinazione dell onere di cui al comma 4-bis.". 4. Struttura di riferimento Direzione programmazione socio-sanitaria - Il testo dell art. 11 della legge regionale n. 10/1990 è il seguente: Art. 11 - Attività convenzionate con gli Enti. 1. Nel rispetto di quanto previsto specificamente nella legge 21 dicembre 1978, n. 845, gli Enti e gli organismi di formazione professionale, anche articolati in centri autonomi, con i quali la Regione può convenzionarsi per lo svolgimento delle azioni formative in modo indiretto, devono possedere i seguenti requisiti: a) non abbiano scopo di lucro e siano emanazioni delle organizzazioni nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, della cooperazione, oppure di associazioni con finalità formative; b) siano dotati di locali, attrezzature, strumenti didattici adeguati e di personale in possesso di professionalità coerente con i ruoli da