NEwSLETTER. Del 17 marzo 2014



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NEwSLETTER Del 17 marzo 2014 La giurisprudenza a seguito delle novità Introdotte con il d.l. 150/2012 (c.d. decreto balduzzi), convertito con modificazioni dalla l. 189/2012 In considerazione delle problematiche poste dalla controversa norma (art. 3: l esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l obbligo di cui all articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo ) si ricordano alcune tra le prime applicazioni che la giurisprudenza ha sin qui compiuto del testo di legge, al fine di osservare come l orientamento delle diverse Corti italiane non sia univoco. La mancanza di omogeneità delle pronunce delle quali si riportano alcuni stralci con una breve nota manifesta l esigenza che i giudici di legittimità assumano quanto prima un orientamento definitivo sul punto, allo scopo di fugare definitivamente i dubbi che l oscuro testo normativo ha posto agli operatori che si muovono nel delicato ambito della malpractice. Anticipiamo che le posizioni dei Tribunali italiani si muovono sostanzialmente in tre direzioni: 1) natura tendenzialmente contrattuale della responsabilità del medico e della struttura; 2) natura extracontrattuale della responsabilità del medico; 3) natura mista: contrattuale della struttura ed aquiliana del medico. Natura contrattuale della responsabilità del medico e della struttura: particolarità Tribunale di Cremona, prima sezione civile, 19.09.13

Il Giudice cremonese sostiene, in buona sostanza, che l articolo 3 del Decreto Balduzzi non ha inciso sulle strutture sanitarie, i cui profili di responsabilità rimangono sostanzialmente quelli delineati da SS.UU. 577/2008, mentre è intervenuto piuttosto sulla responsabilità nel campo penale - dei soggetti esercenti le professioni sanitarie. L'articolo citato, nel giudizio della Curia, sembra essere una norma ispirata al principio di sussidiarietà penale: dopo aver affermato, infatti, che in ambito penale, ove il sanitario abbia rispettato le linee guida accreditate non risponde per colpa lieve (ossia il bisogno e la meritevolezza di pena scattano solo in caso di dolo o colpa grave), si preoccupa di chiarire come, in tale caso, l'assenza di responsabilità penale non escluda quella civile e il risarcimento del danno. La pronuncia conclude dunque affermando: Rimane ferma dunque - in linea di massima - la cornice della responsabilità civile (contrattuale) del sanitario disegnata dalla giurisprudenza, ancorata, per le operazioni di routine, al mancato raggiungimento del risultato, negli altri casi alla verifica della sussistenza del dolo o della colpa grave. Pertanto, il solo cambiamento introdotto dall art. 3 in questione consiste a parere del giudice - nel fatto che laddove si verifichi una complicanza, malgrado il rispetto delle linee guida, dovrà essere il danneggiato a provare come l'esito infausto dell'intervento sia dipeso dal fatto che il sanitario, in presenza di certe specificità del caso concreto, avrebbe dovuto discostarsi dai protocolli e operare diversamente, oltre ovviamente alla prova che tale diversa condotta sarebbe stata salvifica. Tribunale di Firenze, seconda sezione civile, 12.02.14 Orientamento parzialmente conforme a quello sopra riportato è espresso dalla Curia fiorentina, che richiama sia un precedente del Tribunale di Arezzo (14.02.2013), sia l indirizzo espresso dalla

Suprema Corte (Cass. 19.02.2013 n. 4030, Cass. 12.03.2013 n. 6093 su cui v. infra). Nella sentenza così si esprime:" il giudicante ritiene di dover desumere che la norma in esame, una volta escluso che si tratti di norma di interpretazione autentica, non è idonea a svolgere funzione innovativa solo perché contiene una espressione che implica, e perciò non introduce, una certa interpretazione (diversa da quella consolidata) della norma. Si ritiene, per contro, che alla norma di chiusura in materia di colpa lieve (ferma la responsabilità di cui all'art. 2043 c.c. ) sia riservata dal legislatore la funzione di riconoscere al paziente la protezione in sede civile anche in ipotesi di colpa lieve, qualora non potessero operare le regole del contratto.ne consegue che, ad avviso del giudicante, il pur significativo dibattito politico e il permanente confronto dottrinario sul tema non hanno ancora prodotto sul piano normativo un assestamento diverso da quello consolidato nelle ormai risalenti sentenze della Corte di Cassazione. Natura extracontrattuale della responsabilità del medico Tribunale di Varese, prima sezione civile, 26.11.12 Il Giudice varesino è incline a ritenere che l art. 3 del Decreto Balduzzi abbia ricondotto la responsabilità del sanitario nell ambito di quella aquiliana. Al riguardo afferma: la struttura normativa della disposizione legislativa, a ben vedere, sembra abbastanza logica, almeno nel suo sviluppo discorsivo: in sede penale, la responsabilità sanitaria è esclusa per colpa lieve (se rispettate le linee guida e le buone prassi); in sede civile, invece, anche in caso di colpa lieve, è ammessa l'azione ex art. 2043 c.c. Così facendo, il Legislatore sembra (consapevolmente non per dimenticanza) suggerire l'adesione al modello di responsabilità civile medica come disegnato anteriormente

al 1999, in cui, come noto, in assenza di contratto, il paziente poteva richiedere il danno iatrogeno esercitando l'azione aquiliana. La sentenza prosegue sostenendo che in tal modo viene alleggerito l'onere probatorio del medico e viene fatto gravare sul paziente anche l'onere di offrire dimostrazione giudiziale dell'elemento soggettivo di imputazione della responsabilità. L'adesione al modello di responsabilità ex art. 2043 c.c. ha, anche, come effetto, quello di ridurre i tempi di prescrizione: non più di dieci anni, bensì di 5. Natura mista: contrattuale della struttura ed aquiliana del medico Tribunale di Genova, seconda sezione civile, 10.07.13 Un orientamento a metà strada tra quelli sin qui indicati è espresso dal Tribunale genovese il quale ritiene che la novella legislativa abbia introdotto un duplice titolo di responsabilità: contrattuale per la struttura sanitaria ed extra-contrattuale per il medico (in senso conforme si veda anche Tribunale di Enna, sentenza n. 252 del 18.05.2013). La pronuncia in discorso afferma dunque che il Legislatore tanto più dopo l introduzione della novella.certamente riconduce la responsabilità, quanto meno del medico, nell ambito dell art. 2043 c.c., con i conseguenti più gravosi oneri probatori a carico del danneggiato in tema di prova dell elemento colposo non lieve di quest ultimo qualora si sia attenuto alle linee guida in materia. Orientamento del Giudice di legittimità: natura contrattuale Si richiama, infine, l orientamento espresso da due recenti sentenze della Cassazione civile ( sent. n. 4030 del 19.2.13 e n. 6093 del 12.3.13), già richiamate dal Tribunale di Firenze citato, le quali sembrano confermare l impostazione consolidata

circa la natura contrattuale della fonte di responsabilità sostenendo che l art. 3 comma uno del d.l. 13.09.2012 n. 158 conv. in l. 08.11.2012 n. 189 ha depenalizzato la responsabilità medica in caso di colpa lieve, dove l esercente l attività sanitaria si sia attenuto alle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica. L esimente penale non elide, però, l illecito civile e resta fermo l obbligo di cui all art. 2043 c.c. che è clausola generale del neminem laedere, sia nel diritto positivo, sia con riguardo ai diritti umani inviolabili quale è la salute. La materia della responsabilità civile segue, tuttavia, le sue regole consolidate e non solo per la responsabilità aquiliana del medico, ma anche per la cosiddetta responsabilità contrattuale del medico e della struttura sanitaria, da contatto sociale. Anche il giudice di legittimità afferma dunque che il Decreto Balduzzi, salva la depenalizzazione della responsabilità del medico per colpa lieve, non ha innovato il regime giuridico della responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e del medico. Tuttavia, alla luce delle richiamate (discordanti) pronunce di merito, è ancora più auspicabile un ulteriore conferma della Suprema Corte al fine di cristallizzare quale sia la reale portata innovatrice della novella; non tanto nell ambito penale, ove la sua valenza è abbastanza chiara ed univoca, quanto proprio in materia di responsabilità civile del medico e della struttura sanitaria. Avv. Alessandra Macrì